Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 24-07-2013, n. 32045

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 7 ottobre 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 17 dicembre 2010 con la quale S.V. e D.D.L. sono stati condannati per il reato di cui all’art. 110 c.p., L. n. 210 del 30 dicembre 2008, art. 6, lett. d), nn. 1 e 2 (esteso alla Regione Sicilia con O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887), per avere, in concorso con altri giudicati separatamente, effettuato attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi senza autorizzazione (a bordo dell’autocarro Fiat targato (OMISSIS), trasportava un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi mescolati a rifiuti non pericolosi come indicati nel capo di imputazione, del reato di cui agli art. 110 c.p., art. 6, lett. g) della medesima legge per avere effettuato la sopra menzionata attività di miscelazione di rifiuti, fatto commesso in (OMISSIS), e delle stesse fattispecie, per fatti analoghi relativi ad altro trasporto, accertati in (OMISSIS), con la recidiva reiterata, per entrambi ed infraquiquennale, per il D.D..

2. Gli imputati, per mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge e motivazione mancante ed illogica in relazione agli artt. 42 e 43 c.p., per quanto attiene all’elemento psicologico del reato, in quanto i ricorrenti al momento del controllo erano in possesso di autorizzazione amministrativa del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256 che gli consentiva il trasporto di materiali ferrosi ed erano caduti in errore, poichè gli oggetti rinvenuti avevano componenti ferrose; 2) Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione alla confisca dell’autocarro, in quanto si sarebbe trattato di violazione colposa nell’ambito di un’attività autorizzata, per cui la confisca non sarebbe possibile atteso che non si tratta di criminalità organizzata; 3) Omessa motivazione e contraddittorietà in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) Violazione di legge, motivazione mancante in relazione all’art. 133 c.p..

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso risultano infondati. Com’è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv.

223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

2. Nel caso di cui si tratta l’integrazione è ben possibile, in quanto la sentenza di appello ha espressamente richiamato la decisione di primo grado in riferimento alla ricostruzione in punto di fatto, ma ha poi anche sviluppato un’autonoma motivazione, evidenziando i profili relativi alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati come accertati: se anche il titolare della ditta di trasporto S. era munito di provvedimento autorizzatorio al trasporto di materiale ferroso, la stessa oggettività del materiale rinvenuto escludeva che il titolare dell’autorizzazione potesse essere caduto in errore sulla tipologia degli oggetti trasportati (carcassa di autovettura comprensiva di motore, bombole di gas, lavastoviglie e scaldabagni): si trattava infatti di elettrodomestici, di carcassa di auto, di batterie, ossia di oggetti composti o contenenti da componenti diverse dal mero materiale ferroso e notoriamente inquinanti, non confondibili con la categoria dei rifiuti non pericolosi e del materiale ferroso.

3. L’assunto dei giudici è corretto in quanto va affermato il principio che colui che gestisce in via professionale un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti – nel caso di specie non pericolosi – e chi contribuisce alla gestione con il proprio automezzo – come nel caso di specie l’imputato D.D. – è tenuto a conoscere la disciplina dell’attività stessa al fine di rispettare i contenuti dell’autorizzazione. Inoltre la Corte di appello ha sottolineato anche la reiterazione delle condotte illecite ( (OMISSIS)) quale chiaro elemento confermativo della sussistenza del dolo in capo agli autori dei fatti come contestati.

4. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto la confisca è prevista ai sensi della L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1 bis essendo i reati stati perpetrati con l’autocarro di proprietà dell’imputato D.D., sequestrato in occasione del secondo accertamento.

4. Per quanto attiene agli ultimi due motivi, gli stessi non sono ammissibili, trattandosi di motivi nuovi, non inclusi nell’impugnazione di appello e come tali non proponibili per la prima volta innanzi al giudice di legittimità. Pertanto il ricorso va rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26478 – Pres. GIORDANO Umberto – M.D. ESECUZIONE – Preventiva richiesta di audizione

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FATTO E DIRITTO
con provvedimento del 18.12.08, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza presentata da M.D., intesa ad ottenere l’affidamento al servizio sociale (art. 47 o.p.), ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.), in relazione alla pena residua di anni 1 di reclusione, infintagli dal Tribunale di Matera con sentenza del 27.4.04, irrevocabile il 26.3.08, per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza.
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza non poteva trovare accoglimento in quanto non era possibile formulare una tranquillante ipotesi di risocializzazione del richiedente, sussistendo una sua pericolosità sociale, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, dai tre carichi pendenti per altrettanti violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale di p.s., applicatagli nel 2000 per un periodo di anni tre, da un ulteriore carico pendente per evasione del 2003.
L’UEPE di Matera, nella relazione del 16.12.08, pur avendo dato atto dell’avvenuta revoca nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., disposta dal Tribunale di Matera con ordinanza del 29.10.08, aveva tuttavia segnalato che il 9.12.08 il magistrato di sorveglianza di Potenza aveva sottoposto il M. alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, avendo formulato nei suoi confronti un giudizio ancora positivo di pericolosità sociale; ed aveva riferito delle difficoltà incontrate dal ricorrente nel percorso di reinserimento sociale.
L’istanza del M. era stata pertanto respinta, anche per il tenore largamente negativo delle articolate informazioni provenienti dalla Questura di Matera sul suo conto.
Avverso detto provvedimento M. Domenico ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) – violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c):
era stato violato il diritto di difesa, avendo esso ricorrente tempestivamente comunicato il suo legittimo impedimento a comparire all’udienza del 18.12.08 per motivi di salute, depositando in cancelleria il relativo certificato medico; il Tribunale, facendo proprio l’avviso espresso dal P.G., aveva ugualmente svolto l’udienza, ritenendo che il rito camerale non prevedesse l’istituto del legittimo impedimento.
Esso ricorrente, inviando il certificato, aveva chiaramente evidenziato la sua volontà a partecipare all’udienza fissata per la trattazione del procedimento e, nel contempo, il suo legittimo impedimento in tal senso, sì che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avrebbe, dovuto differire la trattazione di procedimento ad altra udienza;
2) – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
illegittimamente il Tribunale di Sorveglianza aveva negato ad esso ricorrente le misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter o.p., in quanto il Centro Servizi Sociali per adulti di Matera aveva espresso un parere largamente favorevole alla concessione della misura alternativa più ampia, avendo fatto riferimento al suo profilo morale, alla sua capacità di perseguire obiettivi personali con senso di responsabilità, avendo egli portato stabilità economica alla sua famiglia con l’organizzazione della cooperativa da lui fondata.
Anche il tribunale di Matera aveva revocato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in data 29.10.08, sì che era da ritenere cessata la sua pericolosità sociale, anche perchè i suoi trascorsi giudiziari erano ormai lontani nel tempo.
L’impugnata ordinanza andava annullata.
1. Va rilevato preliminarmente che, con istanza del 15.1.09, M.D. ha chiesto, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 7, la sospensione dell’ordinanza del 18.12.08, impugnata nella presente sede e che, con ordinanza del 19.3.09, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha accolto l’istanza da ultimo citata.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con esso il ricorrente lamenta il mancato differimento dell’udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 18.12.08, pur avendo egli tempestivamente documentato un suo legittimo impedimento a comparire personalmente all’udienza medesima.
Dall’esame del verbale d’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro del 18.12.08 emerge che effettivamente l’odierno ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria certificato medico, attestante la sua impossibilità di partecipare all’udienza fissata per il 18.12.08.
Pur non risultandone alcun riferimento nel provvedimento impugnato, dall’esame del verbale d’udienza del 18.12.08 può ritenersi che il Tribunale si sia adeguato al parere emesso dal P.G., contrario al differimento dell’udienza, in quanto la presentazione del certificato medico non equivaleva ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente; ed infatti il Tribunale di Sorveglianza ha disposto farsi luogo all’udienza, con la sola presenza del difensore di fiducia dell’odierno ricorrente.
Si osserva al riguardo che l’art. 678 c.p.p., che detta le norme procedurali da seguire innanzi al Tribunale di Sorveglianza, rimanda a quelle contenute nell’art. 666 c.p.p., dettate in materia di procedimento di esecuzione.
L’art. 666 c.p.p., comma 4, espressamente dispone che l’interessato che ne faccia richiesta deve essere sentito personalmente, a meno che non sia detenuto od internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, nel qual caso è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
Ora, nella specie è pacifico che l’odierno ricorrente era, al momento dell’udienza del 18.12.08, a piede libero.
Ritiene pertanto questa Corte che la tempestiva presentazione del certificato medico in cancelleria, documentata in atti, non possa non essere equiparata ad un’espressa richiesta di essere sentito personalmente.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che la partecipazione del condannato all’udienza del Tribunale di Sorveglianza non è necessaria ed indefettibile in sè, potendosi tale udienza tenersi anche in assenza del medesimo e che occorre distinguere fra l’ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di detersione, nel qual caso è necessaria una previa sua richiesta di essere sentito personalmente per dare rilevanza ad un eventuale suo legittimo impedimento e l’ipotesi in cui, come nel caso in esame, il condannato si trovi in stato di libertà, nel qual caso non è indispensabile una sua previa richiesta di essere sentito personalmente, potendo egli presentarsi anche spontaneamente in camera di consiglio e chiedere di essere sentito, si che, in tale ultima ipotesi, il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione il legittimo impedimento addotto dal condannato e disporre un rinvio dell’udienza, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza medesima e del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p. (cfr. Cass. 1^, 19.11.2008 n. 45475, rv. 242068; Cass. 1^ 30.10.1996 n. 5653, rv. 206248).
3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rimessione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.
4. E’ assorbita la trattazione del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 315 del 2003, In tema di fascicolo di fabbricato

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Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione C. 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).
Il ricorrente premette che la legge oggetto di censura prevede, all’art. 1, che per ogni fabbricato, pubblico o privato, sia «istituito un registro», per la cui tenuta ed aggiornamento, secondo quanto previsto dall’art. 2, il proprietario del fabbricato deve costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico, definito «tecnico incaricato», appartenente a determinate categorie professionali; che, ai sensi del successivo art. 3, della nomina di questo deve essere data comunicazione alla amministrazione comunale competente per territorio alla quale deve essere altresì inviata annualmente una «scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati».
L’art. 4 indica i compiti che il tecnico incaricato deve svolgere, mentre l’art. 5 commina sanzioni in caso di violazione delle norme di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4; l’art. 7 prevede l’obbligo a carico dell’ufficiale rogante di verificare, in caso di «trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso», l’esistenza del registro e la nomina del tecnico incaricato, dando comunicazione al Comune interessato se la verifica è negativa.
L’art. 8 attribuisce, infine, alla Giunta regionale il compito di approvare, «sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici», il regolamento attuativo della legge, nel quale saranno, fra l’altro, specificate le tariffe concordate con i rappresentanti dei richiamati ordini e collegi professionali.
Così sintetizzato il contenuto della legge, il ricorrente ritiene che essa contrasti con i menzionati parametri costituzionali.
In particolare, le norme impugnate altererebbero la disciplina codicistica in tema di rapporti contrattuali e diritti reali, incidendo, altresì, sulle disposizioni statali in materia di beni pubblici e causando, inoltre, disuguaglianze e turbative all’andamento dell’attività amministrativa.
Il ricorrente, pur non negando che la raccolta di documentazione su ciascun fabbricato possa rispondere ad un interesse sia della generalità che dei singoli proprietari, esclude che rientri nella competenza del legislatore regionale imporre l’obbligo di stipulare contratti, prevederne il contenuto, introdurre doveri a carico del notaio e dell’ufficiale rogante, nonché porre limitazioni al regime di utilizzazione e circolazione dei beni.
Le disposizioni impugnate – ad avviso dell’Avvocatura – neppure potrebbero trovare un loro fondamento costituzionale nella competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», potendo questa essere esercitata solo entri limiti posti dalla legge dello Stato, cui è affidato il compito di contemperare le esigenze del «governo del territorio» con quelle della autonomia privata e del diritto di proprietà.
Conclude il ricorrente osservando che l’obiettivo della «pubblica e privata incolumità» è d’altro canto perseguito, almeno in via prioritaria, dallo Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione C., concludendo per la infondatezza del ricorso.
Ad avviso della resistente, le norme censurate non violerebbero la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», avendo la stessa Corte riconosciuto, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, come anche in tale materia vi sia spazio per interventi legislativi regionali, ove questi siano – come nella specie – in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza.
La legge regionale impugnata, d’altro canto, non disciplinerebbe il contenuto del rapporto tra proprietario del fabbricato e tecnico incaricato, ma riguarderebbe l’istituzione del registro dei fabbricati, sicuramente inerente la materia urbanistico-edilizia, di esclusiva competenza regionale.
Peraltro, se anche si ritenesse l’intervento legislativo censurato riconducibile alla materia del «governo del territorio», oggetto di potestà legislativa concorrente, nondimeno esso dovrebbe ritenersi legittimo, rientrando nelle competenze della Regione in siffatta materia la previsione, in considerazione delle peculiarità geomorfologiche del proprio territorio e della precarietà della situazione edilizia ivi riscontrabile, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, di una disciplina più rigorosa di quella generale, che contempli la istituzione del registro dei fabbricati e le norme relative alla sua tenuta ed alle informazioni che esso deve riportare.
Tale più rigorosa disciplina, in quanto giustificata dalla esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e privata, non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, il quale certo non impedisce che situazioni diverse siano diversamente regolate, in ragione della specificità delle condizioni che determinano l’intervento legislativo.
Dovrebbe infine escludersi – ad avviso ancora della Regione C. – che la normativa impugnata rientri nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dovendo questa intendersi riferita, secondo l’indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, al solo settore relativo alle misure riguardanti la prevenzione dei reati ed il mantenimento dell’ordine pubblico.

3.- Con unico atto depositato il 20 febbraio 2003, sono intervenuti nel giudizio l’Associazione P. U. (A.), F. N., ed il Sindacato Unitario N. I. A.(S.), svolgendo argomentazioni in ordine alla ammissibilità del proprio intervento e concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

4.- Con atto depositato il 22 aprile 2003 è, altresì, intervenuta nel giudizio la C., motivando l’ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

5.- Con memoria depositata il 23 giugno 2003 la Regione C., ulteriormente illustrando gli argomenti già svolti, ha insistito per il rigetto della questione.
In prossimità della udienza pubblica anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.

Considerato in diritto

1.- Il giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione C. 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).
In particolare, ritiene il ricorrente che le norme impugnate siano lesive della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», siano emanate – per quanto possa essere ricondotto alla materia del governo del territorio, di competenza concorrente – in difetto dei principi generali, la cui formulazione compete allo Stato, ed inoltre violino i principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

2.- Deve, preliminarmente, essere dichiarata l’inammissibilità degli interventi spiegati dall’Associazione P. U. (A.), F. N., dal Sindacato Unitario N. I. A.(S.) e dalla C., considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nei processi costituzionali in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex multis sentenze n. 49 del 2003 e n. 510 del 2002).

3.- Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione degli artt. 2 e 7 della legge Regione C. n. 27 del 2002.
La delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’11 dicembre 2002, richiama, infatti, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocamente riferite ai soli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge.
La delibera stessa è pertanto inidonea – secondo la giurisprudenza di questa Corte – a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli artt. 2 e 7 della legge.

4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge – ai quali, come si è detto, deve essere limitato l’esame di questa Corte – è fondata.
L’art. 1 della legge Regione C. n. 27 del 2002, istituisce, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, «il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza». Il successivo art. 2 dispone che «per la tenuta e l’aggiornamento periodico del registro, di cui all’articolo 1» ciascun condominio o unico proprietario debba nominare «un tecnico – denominato tecnico incaricato – ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria».
Il successivo art. 3 riguarda le modalità di tenuta del registro e l’obbligo di comunicazione al Comune della relativa scheda di sintesi entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre l’art. 4 della legge – oggetto di censura – elenca in maniera dettagliata i compiti del tecnico incaricato previsto dall’art. 2, disponendo che questi innanzitutto rediga «una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all’attualità, contenente tutte le informazioni di cui all’articolo 3, comma 1» e cioè quelle riguardanti «la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativa, l’esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo».
Dispone ancora lo stesso art. 4 che il tecnico incaricato debba successivamente controllare ed annotare sul registro del fabbricato «l’esecuzione di ogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d’uso sull’intero fabbricato, o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza» e che inoltre debba comunicare, entro quarantotto ore dall’inizio, al condominio ed al Comune «ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato» ed «alla competente Soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demo etno antropologico, l’esecuzione di ogni intervento che interessa l’aspetto esteriore del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo».
Ora, se nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici, non è, neppure, contestabile che la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore.
5.- Passando all’esame delle norme impugnate è, in primo luogo, evidente che i compiti attribuiti dal citato art. 4 al tecnico incaricato sono tali da richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la nomina non già di «un tecnico incaricato» (come disposto dall’art. 2 della legge), bensì di una pluralità di professionisti abilitati, secondo i rispettivi ordinamenti professionali, ad effettuare le indagini e a fornire i dati richiesti dagli artt. 3 e 4 della legge.
Con la conseguenza che, anche a prescindere dall’entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati e, quindi, anche a quelli di più modeste condizioni economiche, la disciplina legislativa finisce per risultare, nel raccordo dell’art. 2 con l’art. 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole.
Sempre sotto quest’ultimo aspetto, non può omettersi di considerare che una parte considerevole delle informazioni richieste al tecnico sono già in possesso delle amministrazioni comunali nel cui territorio ciascun fabbricato è ubicato (si pensi ai dati relativi alla «situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale» di immobili costruiti o ristrutturati nel rispetto delle norme urbanistiche pro tempore vigenti, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori o concessori), ed alcune di esse (quelle, ad esempio, riguardanti la esistenza di vincoli o relative alla «storicità del fabbricato dalla realizzazione all’attualità») non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore e sono tali da risultare (specie per gli edifici di epoca risalente) di difficile acquisizione.
A proposito degli obblighi di controllo e di comunicazione previsti dall’art. 4 risultano, poi, manifeste sia la genericità e l’indeterminatezza del controllo e della mera sorveglianza, sia l’estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all’aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità che il legislatore intende perseguire.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la norma impugnata risulta perciò lesiva dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
L’accoglimento della censura relativa all’art. 4 – che di fatto rende privi di contenuto gli obblighi di tenuta e di aggiornamento periodico del registro previsto dall’art. 1 della legge – non può non riflettersi, rendendole irragionevoli, anche sulle sanzioni previste dall’art. 5, commi 2 e 3, per la violazione dei suddetti obblighi.
E ad identica conclusione deve pervenirsi riguardo all’art. 8, che demanda ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio, oltretutto prevedendo – con disposizione di dubbia ragionevolezza intrinseca – che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare «con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1» le tariffe da applicare ai proprietari stessi per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge Regione C. 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della medesima legge regionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 1016

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Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la difesa di P.R.M. chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la nullità della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. perchè notificato a mani di persona diversa dalla destinataria della notifica, non convivente e non delegata a tale scopo.

Motivi della decisione

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di motivo manifestamente infondato.

2.1 Infatti l’attestazione dell’Ufficiale Giudiziario contenuta nella relata di notifica circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima ed il consegnatario dell’atto, proprio perchè è basata su una indicazione altrui e non è il frutto di attività di indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione", nonchè del possibile carattere solo temporaneo della convivenza.

2.2 Ne consegue che l’interessato, che deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell’atto vi sia uno stretto vincolo familiare (come nel caso in esame in cui il prenditore è nipote), che faccia presumere l’esistenza di quel rapporto (Cass. sez. 1^ n. 13542/1998, rv. 212055; Cass. sez. 3^ n. 2183/1999, rv. 214940).

2.3 Orbene nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia fornito una prova rigorosa circa la sua non convivenza con il nipote, tanto più che non poteva escludersi un rapporto di convivenza anche temporaneo Rv. 231620. 2.4 Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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