T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 2790 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento prot. n. 623656 del 14.6.2007 il Comune ha conferito alla ricorrente una concessione all’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività commerciali di Bar Pasticceria.

La predetta concessione comprendeva un area "A", posta dinanzi alla vetrina dell’istante, e un’area "B", separata da un passo carraio, prospiciente due diversi esercizi commerciali.

In data 12.10.2010 la società Brando S.r.l., subentrata ad uno dei due esercizi afferenti l’area "B", e precisamente quello non adiacente al passo carrabile e pertanto più lontano dall’area "A", ha revocato il precedente assenso, rilasciato in data 6.6.2006, in favore della ricorrente. Conseguentemente, con provvedimento del 27.12.2010 il Comune ha revocato parzialmente la concessione a suo tempo rilasciata alla ricorrente.

Con note del 2, del 10 e del 21 marzo 2011 la ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con un’area "B" di superficie ridotta rispetto alla precedente, composta della sola area di pertinenza della profumeria Limoni, e pertanto con esclusione di quella prospettante l’esercizio della soc. Brando.

Con nota prot. n. 476318 del 24.6.2011 il Comune ha replicato che "l’occupazione richiesta non si trova davanti alla propria attività e non è continua con l’altra area di occupazione di suolo pubblico in concessione, perché divisa da un passo carrabile".

Con nota prot. n. 520576 del 12.7.2011 la ricorrente ha prodotto una dichiarazione della società A. S.r.l., proprietaria dello stabile servito dal detto passo carrabile, nella quale si attesta che nel cortile interno all’edificio non vi sono né box né posti auto assegnati ai condomini; la ricorrente ha inoltre dichiarato che lo spazio davanti al portone sarebbe stato sempre libero da arredi di sorta.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha ribadito, tuttavia, il proprio diniego per le medesime motivazioni sopra esposte.

Motivi della decisione

Il Collegio osserva preliminarmente che, diversamente da quanto assunto della ricorrente a pag. 6 dell’atto introduttivo e da quanto illustrato nel corso della discussione, l’oggetto del presente giudizio va circoscritto al diniego opposto dal Comune all’occupazione di una porzione dell’area "B", non essendo in alcun modo stato inibito l’utilizzo dell’area "A", prospiciente l’esercizio commerciale della ricorrente.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati Brando S.r.l. e A. S.r.l.

Per giurisprudenza pacifica, onde integrare la nozione di controinteressati occorrono due elementi: il primo di carattere formale, quale l’essere il controinteressato individuato o facilmente individuabile dall’atto impugnato, ed il secondo di carattere sostanziale, cioè la sussistenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 09 marzo 2011 n. 676). Tuttavia, entrambi gli elementi difettano in capo alle predette società Brando S.r.l. e A. S.r.l., le quali, oltre a non essere menzionate nel provvedimento, non hanno alcun interesse sostanziale alla sua conservazione, atteso che il progetto presentato dalla ricorrente non riguarda l’area prospiciente la Brando, che la A. S.r.l. ha semplicemente attestato che il passo carraio non è utilizzato da alcuno e che la ricorrente ha dichiarato che non è stato mai occupato con tavolini e sedie, circostanza che è rimasta incontroversa tra le parti in giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato.

A seguito della sopravvenuta indisponibilità dalla società Brando a consentire l’occupazione dell’area di sua pertinenza la ricorrente ne ha preso atto, presentando un nuovo progetto, che differiva da quello precedentemente approvato in sede di rilascio dell’originaria concessione unicamente per la superficie ivi rappresentata, essendo stata esclusa quella precedentemente occupata prospettante il visto esercizio commerciale.

Contraddittoriamente ed immotivatamente il Comune ha dunque opposto il diniego impugnato, a fronte di una domanda di occupazione di un’area ridotta rispetto a quella assentita pochi anni prima, e della produzione della predetta dichiarazione da parte della società A. S.r.l., proprietaria dello stabile servito dal detto passo carrabile. Lo stesso articolo 7 del regolamento dettato in materia di occupazione di suolo, invocato dalla difesa comunale, prevede del resto la possibilità di estendere l’occupazione anche in spazi limitrofi all’esercizio del concessionario, qualora non vi sia alcuna preclusione da parte della proprietà dell’immobile interessato.

Il ricorso va pertanto accolto.

La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno, producendo documentazione fiscale, dalla quale si desume che per l’anno 2010 la somma imponibile è stata di Euro 715.376,00 e allegando che i posti a sedere per la clientela sarebbero in totale 120, di cui 36 esterni; che tuttavia questi ultimi sarebbero maggiormente utilizzati, sicché "un terzo dell’imponibile" sarebbe "costituito solo dall’esercizio d’impresa mediante utilizzo delle aree esterne", quantificando un danno pari ad Euro 238.458,66 annui.

Il Comune non ha replicato sulla domanda di risarcimento, che il Collegio ritiene di accogliere nei limiti che seguono.

Il provvedimento impugnato non ha riguardato tutti gli spazi esterni concessi alla ricorrente, ma solo una porzione, peraltro limitata, della predetta area "B", che a prescindere dall’illegittima condotta del Comune, si sarebbe ugualmente notevolmente ridotta rispetto al passato, in conseguenza del diniego all’occupazione opposto dall’impresa Brando.

Il diniego impugnato ha inoltre esplicato i propri effetti prevalentemente nel periodo autunnale, in cui notoriamente le aree esterne sono meno utilizzate rispetto a quanto accade nel periodo estivo.

In considerazione di quanto precede il Collegio ritiene di quantificare il danno in via equitativa nella misura di un ventesimo di quanto richiesto dalla ricorrente, e pertanto in Euro 993,58 al mese, pari ad Euro 11.992,94 annui, che il Comune corrisponderà alla ricorrente, con riferimento al lasso temporale intercorrente dall’adozione del provvedimento impugnato fino alla data in cui, per il sopraggiungere della stagione fredda, l’occupazione della suddetta area con arredi vari è cessata.

La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria e sulla stessa andranno corrisposti gli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese forfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7273 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 23 marzo 2010, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M. K., avverso la sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva rigettato la domanda dell’attrice nei confronti di D.J., proprietario del veicolo sul quale era trasportata quando rimase vittima di un incidente, verificatosi in (OMISSIS), nonchè dell’Assitalia S.p.A., società assicuratrice per la R.C.A. di tale veicolo.

2.- Proposti sette motivi d’appello da parte della M., e costituitasi, per resistere al gravame, Assitalia S.p.A., nella contumacia del proprietario del veicolo D., la Corte d’Appello di Roma, quanto alla domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fosse relativa ad azione di responsabilità contrattuale e l’aveva rigettata, ritenendo la mancanza di prova in ordine al contratto e quindi il trasporto effettuato a titolo di cortesia; quanto alla domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, ha confermato la sentenza di primo grado che, nell’applicare la L. n. 218 del 1995, art. 61, aveva ritenuto l’impraticabilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (aggiungendo che la conclusione sarebbe stata identica in caso di applicazione dell’art. 62 della stessa legge), per mancanza di prova in ordine alla spettanza di questa azione, secondo la legge polacca, ritenuta la legge regolatrice del rapporto.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello M.K. propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

Resiste con controricorso INA ASSITALIA S.p.A. (a seguito di incorporazione di INAVita S.p.A. e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. in Fata Assicurazioni S.p.A., che ha assunto la nuova denominazione di INA ASSITALIA S.p.A.). Non si difende l’intimato D.J..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1.- I primi cinque motivi di ricorso riguardano la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti del proprietario del veicolo sul quale era trasportata al momento del sinistro e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’azione proposta dall’attrice nei confronti di questo convenuto fosse fondata su un contratto di trasporto e che di tale contratto non vi fosse prova in atti. La ricorrente svolge le seguenti censure:

– primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., per avere la Corte d’Appello qualificato come contrattuale l’azione proposta, attribuendo erroneamente rilievo preminente se non addirittura esclusivo all’espressione "vettore", usata negli scritti di parte attrice, ma "decontestualizzata dal complesso delle difese attoree"; comunque, per non aver interpretato l’art. 2054 cod. civ., comma 3, come applicabile anche in ipotesi di azione contrattuale;

secondo motivo: violazione e falsa applicazione sia dell’art. 2054 cod. civ., sia della L. n. 218 del 1995, artt. 61 e 62, che dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per essere contraddittoria la motivazione in punto di qualificazione dell’azione come contrattuale, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero riferito al rapporto dedotto in giudizio gli artt. 61 e 62 d.i.p., che riguardano le obbligazioni ex lege e le obbligazioni ex delicto;

terzo motivo: violazione e falsa applicazione sia dell’art. 2054 cod. civ. sia dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per avere la Corte d’Appello effettuato una "duplice" ricostruzione dell’azione proposta, in contrasto con le "precise affermazioni contenute sia nell’atto di appello sia nelle memorie depositate nel corso del giudizio";

quarto motivo: vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, specificamente omessa valutazione e contraddittorio apprezzamento di elementi specifici contenuti nelle difese attoree, in relazione alla tipologia di azione proposta, per avere i giudici di merito omesso di considerare o comunque malamente considerato: le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado; le conclusioni rese in udienza davanti al Tribunale; la comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale; la memoria di precisazione della domanda e di formulazione dei mezzi istruttori del 20.12.2001;

– quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, perchè, a fronte di una richiesta "generica e chiaramente onnicomprensiva di qualunque ipotesi di responsabilità" il giudice di merito non avrebbe potuto interpretare la domanda ritenendo che una ipotesi di responsabilità fosse esclusa.

1.1.- I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Giova premettere che in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (così Cass. n. 20373/08, ma cfr. anche Cass. n. 15603/06).

Nel caso di specie, la ricorrente censura l’attività interpretativa dei giudici di merito, sostenendo che l’ampiezza della propria domanda era tale da doversi intendere come riferita sia alla responsabilità contrattuale che alla responsabilità extracontrattuale ovvero comunque come riferita a tale secondo titolo di responsabilità, poichè questo sarebbe stato fatto valere sia nei confronti del proprietario del veicolo su cui la ricorrente era trasportata che nei confronti del suo assicuratore.

Sono pertanto inammissibili le censure riferite alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., contenute nel secondo, nel terzo ed, in particolare, nel quinto motivo, perchè non di omissione di pronuncia, o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si tratta, nel caso di specie, quanto di errata interpretazione, e quindi qualificazione, della domanda risarcitoria proposta nei confronti di uno dei convenuti, ricondotta all’un titolo di responsabilità (contrattuale) piuttosto che all’altro (extracontrattuale).

1-2.- L’attività di interpretazione della domanda, istituzionalmente riservata al giudice di merito, è incensurabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 22893/08, nonchè n. 5876/11).

Avuto riguardo al vizio di motivazione dedotto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con i motivi secondo terzo e quarto, occorre pertanto verificare se sia congrua, logica e giuridicamente corretta la motivazione che la sentenza d’appello ha dato con riferimento alla interpretazione e qualificazione della domanda proposta nei confronti di D.J., e specificamente con riferimento ai motivi d’appello sub e) e sub f) , che riguardano questa attività.

Premesso che il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell’inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano e quindi l’attore può esercitare in unico contesto entrambe le azioni e premesso altresì che l’esclusivo riferimento della parte alle norme relative all’una od all’altra forma di responsabilità non impedisce al giudice di qualificare diversamente l’azione, va sottolineato che ciò che rileva ai fini di tale qualificazione sono i fatti che la parte pone a fondamento della pretesa (cfr., tra le altre, Cass. n. 10830/07, nonchè n. 19938/08).

Pertanto, le censure di cui ai motivi in esame, in tanto sono ammissibili in quanto vi si affermi che il giudice non avrebbe considerato od avrebbe mal considerato i fatti che l’attrice pose a fondamento dell’azione risarcitoria rivolta nei confronti del proprietario del veicolo.

Sebbene nell’atto di citazione risultino dedotti fatti riconducibili all’uno ed all’altro tipo di responsabilità, la Corte d’Appello ha ritenuto che questa originaria domanda sia stata precisata con la memoria depositata il 20 dicembre 2001, nell’esercizio quindi di una legittima facoltà concessa alla parte ex art. 183 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. La ratio decidendi della sentenza impugnata è basata sull’interpretazione di quest’atto che, secondo la Corte, delimita il fatto qualificante la domanda dell’attrice "nelle considerazioni svolte nella medesima comparsa con riguardo al titolo oneroso del trasporto da pag. 6 in poi" (cfr. pag.

7 della sentenza), e ciò in correlazione a quanto rilevato a proposito del motivo sub e) dell’atto di appello (riferito ai rapporti tra l’attrice ed il proprietario del veicolo: cfr. pag. 6 della sentenza).

Pertanto, il terzo motivo di ricorso, nella prima parte risulta generico e, nella parte in cui è riferito alla comparsa conclusionale di primo grado, manca di pertinenza, non soffermandosi affatto sulla ratio decidendi di cui si è appena detto.

Quanto al quarto motivo, e specificamente al punto 4), che è l’unico espressamente riferito alla memoria in parola, vi si sostiene che con essa non si sarebbe inteso limitare la domanda originariamente proposta ma soltanto proporre una domanda subordinata nei confronti del vettore, ove si fossero ritenute fondate le eccezioni della convenuta. Si tratta di un’interpretazione dell’atto che si contrappone a quella data dai due giudici di merito, ma che non offre elementi decisivi per ritenere quest’ultima insufficiente, incongrua o illogica (in particolare, il riferimento al risarcimento "totale" od al risarcimento di "tutti i danni" non è affatto inequivocabilmente riferibile anche al ben diverso concetto di tutti i possibili "titoli di responsabilità"; il riferimento alla sentenza n. 10629/98 è fatto in termini altrettanto equivoci, per come si dirà trattando del primo motivo; è vero che il riferimento al "vettore" è fatto con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione della compagnia assicuratrice, ma vi si assume -ancora una volta equivocamente- che il giudizio "proseguirebbe" nei riguardi del "vettore(proprietario)" senza ulteriori specificazioni sul titolo della sua responsabilità) e per di più non censura specificamente il riferimento – ritenuto invece decisivo da parte della Corte d’Appello ed idoneo ad essere logicamente inteso come tale – al titolo oneroso del trasporto, fatto addirittura oggetto di prova (o di richiesta di prova).

La censura si risolve nel richiedere a questa Corte una nuova interpretazione della domanda, così come risultante dagli atti difensivi del giudizio di merito e, così proposta, è inammissibile.

1.3.- Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale non è caduta in contraddizione ritenendo applicabile, come il primo giudice, la L. n. 218 del 1995, art. 61 o art. 62, atteso che li ha riferiti all’azione diretta proposta nei confronti dell’assicuratore, non anche a quella proposta nei confronti del proprietario del veicolo.

E’ vero, invece, che, per come risulta da quanto sopra, si è ritenuto che l’attrice avesse fatto valere due titoli distinti di responsabilità, agendo, per un verso, con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, per altro verso con l’azione – qualificata come contrattuale – nei confronti del vettore- proprietario del veicolo. Questa interpretazione però non comporta il vizio di contraddittorietà della motivazione, poichè presuppone un concorso di azioni, rivolte, a diverso titolo, nei confronti di diversi soggetti; ciò che è, altresì, ammissibile.

2.- Peraltro, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, laddove denunciano la violazione dell’art. 2054 cod. proc. civ., comma 3, sono inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4.

La censura, comune ai due motivi, si basa sul presupposto che l’attrice avrebbe agito con azione per illecito extracontrattuale nei confronti di D.J. e che quindi le sarebbe applicabile la norma dell’art. 2054 cod. civ., comma 3, della quale è appunto denunciata la violazione e la falsa applicazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Tuttavia, se fosse vero il presupposto da cui la ricorrente prende le mosse, la norma violata non potrebbe certo essere quella dell’art. 2054 cod. civ., comma 3, quanto piuttosto la eventuale corrispondente norma dell’ordinamento polacco, della quale si sarebbe dovuta, allora, denunciare la violazione, unitamente a quella della L. n. 218 del 1995 , artt. 14 e 62.

Se il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti del proprietario del veicolo fosse extracontrattuale, allora l’individuazione della legge applicabile dovrebbe avvenire ai sensi dell’art. 62, appena citato e quindi, dovendosi applicare il comma 1, sarebbe la legge in vigore in (OMISSIS) alla data in cui si è verificato il sinistro. Non è un caso che la sentenza di primo grado abbia affermato -per quanto risulta dalla parte di motivazione che è riportata nella sentenza di secondo grado- che l’attrice abbia inteso precisare la domanda nei confronti del D. in termini di inadempimento contrattuale (piuttosto che di responsabilità extracontrattuale) al fine di invocare l’applicabilità nel caso di specie della legge italiana. Tale considerazione non può che corroborare le conclusioni raggiunte in punto di interpretazione e qualificazione della domanda in termini di azione contrattuale, poichè, se avesse inteso far valere la responsabilità extracontrattuale del proprietario del veicolo, l’attrice avrebbe dovuto invocare l’apposita norma dell’ordinamento di riferimento ai sensi dell’art. 62 d.i.p..

3.- A tutto quanto sin qui detto, consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso. L’interpretazione dell’art. 2054 cod. civ., sostenuta dalla parte ricorrente non è quella conforme ai precedenti della Corte di Cassazione richiamati in ricorso, che, tutti, presuppongono che il danneggiato che abbia chiamato in giudizio il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro abbia agito per responsabilità extracontrattuale; soltanto in tale eventualità trova applicazione, nei suoi confronti, anche se si tratti di trasportato, ed a prescindere dal titolo del trasporto, la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 3. Questa non è norma invocabile da chi abbia posto a base dell’azione risarcitoria l’inadempimento del vettore alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, che è tenuto al risarcimento ex art. 1681 cod. civ..

Essendo stata qualificata in questi ultimi termini la domanda proposta dalla M. nei confronti del D., e non essendo, per quanto detto sopra, censurabile siffatta qualificazione, non può che concludersi nel senso del rigetto anche del primo motivo di ricorso.

4.- Gli ultimi tre motivi di ricorso riguardano invece la decisione di conferma della sentenza di primo grado, che ha ritenuto non esperibile da parte della danneggiata l’azione diretta nei confronti della società assicuratrice per la RCA, secondo la legge polacca, ritenuta applicabile al rapporto de quo. Le censure sono le seguenti:

– sesto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 61, 62 e 14 e vizio di motivazione, perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente "ritenuto che il capo della sentenza di primo grado, concernente l’applicazione d’ufficio della legge straniera, non fosse stato oggetto di impugnazione". Invece, a detta della ricorrente, sarebbe stato impugnato il capo corrispondente della sentenza di primo grado "ancorchè … attraverso una formulazione non del tutto cristallina", tanto è vero che la Corte d’Appello avrebbe finito comunque per occuparsi della legge straniera applicabile; ed, in ogni caso, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 14, il giudice, una volta acquisiti gli elementi materiali della contesa, avrebbe dovuto procedere autonomamente all’individuazione della norma di conflitto regolatrice della fattispecie, individuare la legge straniera applicabile e, successivamente, acquisirne d’ufficio il contenuto;

settimo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 61, 62 e 14 e della legge polacca richiamata dalle norme di conflitto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, quindi per violazione e falsa applicazione del diritto straniero.

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe del tutto omesso di interpretare le norme straniere, precisamente la legge polacca Ustawa z 22 maja 2003 o dzialalnosci ubezpieczeniowej, che, nell’ammettere l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, avrebbe recepito "un atto già in vigore da diversi anni";

ottavo motivo: omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronunzia sopra punti decisivi della controversia ed omessa valutazione di documenti decisivi, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per aver omesso di prendere in considerazione il documento n. 1 allegato alle note autorizzate in occasione dell’udienza del 23/11/2001, che sarebbe un estratto "curato" dall’ambasciata polacca, diretto a dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità, ma dal cui contenuto si sarebbe "percepito" che in Polonia sarebbe possibile l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

4.1.- Tutte e tre le censure sono relative alla delibazione che la sentenza impugnata fa relativamente al motivo di appello sub b, che la stessa sentenza trascrive nei seguenti termini (non contestati in ricorso): "Motivo b) Contrariamente a quanto erroneamente e superficialmente asserito dal giudice …, in Polonia, la Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Polacca, ratificata con la L. 5 ottobre 1991, n. 145 – G.U. del 31 ottobre 1991, stabilisce che ivi è pienamente in vigore l’assicurazione obbligatoria con conseguente necessaria esplicazione v. dell’azione diretta e ai sensi dell’art. 51 di tale legge il risarcimento viene stabilito in base alla condizione di reciprocità potendo quindi, in base a tale disposto, convenirsi in giudizio con azione diretta la Assitalia spa, di tale indagine il giudicante si guardava bene dal proporre disamina, nell’ambito del suo sintetico approccio, pur trattandosi di rilevantissima documentazione normativa di imprescindibile valore e di fattispecie giuridica complessa, tale da meritare un ben diverso e più profondo studio, conferma tale assunto la estrema sinteticità della censurata sentenza".

In proposito, la sentenza d’appello ha ritenuto che nè con tale motivo, nè con altro, sia stata censurata la sentenza di primo grado laddove, ritenuto che la domanda proposta nei confronti dell’assicuratore fosse soggetta alla legge polacca, l’ha rigettata perchè "l’attrice non ha provato, nè chiesto di provare, l’esistenza in quell’ordinamento di una norma che consenta alla vittima di un sinistro stradale di agire direttamente nei confronti del responsabile"; in particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che, sebbene la legge straniera non sia sottoposta alla disciplina dell’onere della prova, bensì alla regola opposta dell’accertamento d’ufficio ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 14, l’appellante non avesse proposto alcun motivo d’appello con cui risultasse denunciata la violazione di questa regola da parte del Tribunale.

5.- Col sesto motivo di ricorso si sostiene l’erroneità di quest’ultimo assunto, senza tuttavia indicare, in violazione dell’art. 366, n. 6, quale sarebbe il contenuto dell’atto di appello da cui desumere la censura di che trattasi. Giova aggiungere che si deve decisamente escludere che il motivo d’appello, come sopra riportato, possa essere inteso come volto a censurare la mancata applicazione da parte del primo giudice della L. n. 218 del 1995, art. 14.

Per la parte riferita all’avvenuta proposizione di apposito motivo di appello riguardante quest’ultima norma, il motivo di ricorso è inammissibile.

Ne segue che, in mancanza di apposito motivo di gravame, ed essendo stato investito soltanto della asserita mancata applicazione da parte del giudice del primo grado della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Polacca richiamata nel motivo di appello sopra riportato, di questa soltanto il giudice di secondo grado si sarebbe dovuto occupare e di questa si è occupato, escludendo che vi si prevedesse l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (cfr. pag. 5 della sentenza).

Non avrebbe certo la Corte d’Appello potuto compiere d’ufficio quella indagine che la L. n. 218 del 1995, art. 14, riserva al giudice chiamato ad applicare una legge straniera, non essendo stato proposto un motivo di gravame volto ad ottenere una indagine siffatta, previa censura della sentenza di primo grado per il mancato accertamento officioso della legge straniera da parte del Tribunale.

Pertanto, è infondato il sesto motivo, per il profilo 4 relativo alla mancata applicazione da parte del giudice d’appello del citato art. 14. 5.1.- I restanti motivi di ricorso sono inammissibili poichè pongono in questa sede la questione dell’applicazione della legge polacca Ustawa z 22 maja 2003 o dzialalnosci ubezpieczeniowej (settimo motivo) e dell’applicazione dell’altra legge richiamata nel documento che si assume proveniente dall’ambasciata polacca (ottavo motivo), che sono questioni che non risultano essere state proposte al giudice di secondo grado.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

6.- La peculiarità della vicenda, avente ad oggetto rapporti disciplinati (anche) dalla legge di un Paese, all’epoca dei fatti, non facente parte dell’Unione Europea, rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-06-2012, n. 9188 Responsabilità amministrativa o contabile

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Svolgimento del processo

La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, in sede di appello, ha confermato sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, che condannava C.G., T.A., P.D. e I.F. amministratori-sindaci prò tempore e presidente della commissione aggiudicatrice – al risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine cagionati al Comune di Forio d’ischia, per l’affidamento ad un’A.t.i. di lavori di realizzazione dell’impianto fognario del Comune mal progettati, sottoposti a varianti indebite, mal realizzati ed avendo dall’A.t.i.

ricevuto tangenti per la aggiudicazione dei lavori.

La Corte dei Conti ha affermato la propria giurisdizione, in considerazione del collegamento funzionale dei convenuti-appellanti con il Comune, tale da incidere sull’affidamento e sull’esecuzione dei lavori, e, comunque, in considerazione dell’incidenza dannosa della loro opera, anche se svolta prima dell’instaurazione del rapporto di servizio, sull’affidamento e sull’esecuzione dei lavori del Comune.

La Corte ha, inoltre, respinto l’eccezione opposta dagli incolpati ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, convertito in L. n. 102 del 2009, che sancisce la nullità degli atti processuali posti in essere dalle Procure della Corte dei Conti in violazione del divieto di esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine dell’Ente pubblico prima della conclusione del processo penale. In proposito, ha rilevato che la nullità prevista dalla disposizione evocata era inapplicabile alla fattispecie (secondo puntualizzazione di diritto transitorio contemplata nella disposizione medesima) per il fatto che, anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione (5.8.2009), era stata pronunziata sentenza (ancorchè non definitiva): la sentenza di primo grado pubblicata il 24.4.2009.

Avverso la decisione di appello, C.G., T.A., P.D. e I.F., propongono distinti ricorsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1, deducendo difetto di giurisdizione del giudice contabile, in varia prospettiva.

Il Procuratore Generale contabile resiste con controricorsi.

T.A. e C.G. illustrano le proprie ragioni anche con memoria.

Motivi della decisione

1. – I ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. – La questione di giurisdizione è dedotta in duplice prospettiva.

2.1. – P.D. e I.F., in principalità ed in assoluto, fanno rilevare la carenza del requisito del collegamento funzionale con il Comune, assumendo che, al momento dei fatti all’origine dell’azione di responsabilità (designazione dell’impresa aggiudicataria), non erano legati al Comune da rapporto di servizio:

il primo sul presupposto che, al tempo, non rivestiva la qualità di segretario comunale e che la qualità di componente della commissione aggiudicatrice dei lavori in questione, valorizzata dai giudici contabili, non poteva assumere rilievo, anche perchè assurto a tale ruolo in qualità di esperto amministrativo e, dunque, di soggetto estraneo all’amministrazione; il secondo, sul presupposto che, al tempo della designazione dell’impresa aggiudicataria, non rivestiva ancora la qualità di sindaco.

2.2. – Tutti i ricorrenti – con specifico riferimento all’azione risarcitoria per danno all’immagine del Comune – evocano la previsione del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, convertito in L. n. 102 del 2009 e ss.mm., norma che, attraverso il richiamo ai "casi e modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7", ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per risarcimento del danno all’immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali compiuti), ai soli fatti costituenti i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo 1^, titolo 2^, libro 2^, c.p., accertati con sentenza passata in giudicato. Sostengono che detta condizione non è ravvisabile nella specie, essendo nei loro confronti intervenute sentenza ex art. 444 c.p. e, (anteriore all’emanazione della L. n. 475 del 1999 che ha equiparato le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a quelle di condanna) o sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

3. – Entrambe le doglianze vanno disattese.

3.1. – Quanto alla prima doglianza, proposta dai soli P. D. e I.F., deve rilevarsi che il difetto di giurisdizione del giudice contabile risulta inammissibilmente eccepito in funzione dell’assunta inesistenza del rapporto di servizio (diffusamente contraddetta dal giudice a quo, anche sul presupposto della sufficienza allo scopo della mera ingerenza di fatto nell’attività della Pubblica amministrazione: in tal senso, v.

Cass. 24671/09, 22652/08). L’indicata deduzione (attesa anche la reciproca indipendenza della giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato rispetto alla giurisdizione contabile, pure quando investono il medesimo fatto materiale: cfr.

Cass., ss.uu., 11/12, 6581/06, 22277/04) configura, infatti, una questione di mera proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d’impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza (v. Cass. 23332/09, in motiv., 2283/08, 2287/08, non mass.).

3.2. – In merito alla doglianza imperniata sulla disposizione della L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 30-ter (e succ. modif.) e sulle ivi previste condizioni ostative alla possibilità di condannare per danno all’immagine, deve, invece, rilevarsi che questa Corte (v.

Cass., ss.uu. 14831/11) ha già condivisibilmente rilevato che l’applicazione della norma evocata introduce questione meramente interna alla giurisdizione della Corte dei Conti, posto che essa -nel disciplinare l’esercizio, da parte delle Procure regionali della Corte dei conti, dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’Amministrazione – non ha imposto una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione e segnatamente di quella ordinaria per la responsabilità civile, ma ha solo circoscritto oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza di lesione dell’immagine dell’Amministrazione imputabile ad un suo dipendente. Ciò senza contare che peraltro, nella specie, le evocate condizioni ostative all’azione contabile per danni all’immagine dell’Amministrazione nemmeno ricorrono, in considerazione alla disciplina transitoria immanente alla stessa disposizione che le ha introdotte.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto dei ricorsi.

Non vi è luogo a pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il Procuratore generale della Corte dei Conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, è parte soltanto formale.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 09-07-2012, n. 11472 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4/10/2010 il Tribunale di Benevento respingeva il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P. Montesarchio di accoglimento della domanda proposta dal sig. C.G. di sua condanna al risarcimento del danno da quest’ultimo lamentato consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel dell’obbligo imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di offrire al consumatore almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta e di darne allo stesso adeguata e tempestiva informazione.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia "difetto di motivazione" su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 e l’8 motivo denunzia insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1223, 1175 e 1375 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 ed il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 ed il 10 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I primi 5 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37, stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione, e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., sicchè l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n. 27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).

Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato inadempimento.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda originaria del C.G. la cui infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, giacchè l’esclusione della integrazione del contratto da parte della delibera in argomento in ragione della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.

Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 5 motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del C.G.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il C.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.