Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L.C. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 5.10.2010, del Tribunale di Roma – sezione riesame – di rigetto della richiesta di riesame riguardante l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei suoi confronti, emessa dal GIP del Tribunale dello stesso capoluogo il 15.09.2010, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Con i primi tre motivi si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa l’attribuzione della valenza di confessione al contenuto di una conversazione telefonica, intercettata del 2.08.2008, su cui fanno perno gli asseriti indizi di colpevolezza. Si argomenta che il senso delle parole (…armavo in giro coi mazzetti coi due etti in tasca…) pronunziate dal ricorrente è stato travisato dal GIP e dal Tribunale, con conseguente errore logico-motivazionale sul valore "confessorio" della dichiarazione e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si adduce, in fatto, che nell’estate del 2008, L. opinò di mutare la sua condizione di consumatore, qual era sempre stato, a spacciatore, ed il 18 settembre dello stesso anno pose in essere l’unica condotta per la quale già è stato condannato.
Comunque, si evidenzia ancora che, a prescindere dalla mancanza di univocità significativa e dalla maggiore plausibilità della millanteria, l’espressione contestata non può configurare una dichiarazione confessoria per difetto di determinatezza:mancano le minime coordinate spazio-temporali, da cui possa emergere il riferimento ad un fatto storicamente accaduto.
Con un quarto motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale con travisamento della condotta di mero consumo in condotta di spaccio e, quindi, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Si espone che al tenore del contenuto di altra conversazione telefonica ("…..mamma mia quanto è bona…..quante bona mamma mia..") chiaramente sintomatica di un consumo della sostanza stupefacente, viene, illogicamente, attribuito il valore di condotta di spaccio. Con un quinto motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale sul concorso apparente di norme e vizio di motivazione sul punto. Si precisa che tutto ciò che è accaduto prima del 18 settembre 2008, episodio per il quale il L. ha già subito condanna in primo grado, è penalmente irrilevante. Le condotte poste in essere precedentemente a tale data costituiscono solo l’antefatto del reato commesso. La condanna (ancora sub iudice) per un fatto avvenuto nel settembre non può costituire "indizio" di ciò che sarebbe stato commesso prima dell’agosto 2008. L’ordinanza del Tribunale risolve la questione escludendo che sussista un rapporto di continenza o assorbimento tra il fatto del 18 settembre 2008 e i precedenti (cui fanno riferimento le conversazioni intercettate).
Il sesto motivo ha ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. La sussistenza di tale esigenza si basa sulla ritenuta "sequenzialità" degli episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, ma essa non esiste in quanto priva di riscontro fattuale stante l’esito negativo della perquisizione domiciliare e personale del 19 settembre 2010.
Il settimo motivo attiene alla omessa valutazione di prova a favore dell’indagato riguardante l’esito negativo della perquisizione domiciliare e corporale,ed erronea ed illogica asserzione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Con l’ottavo e nono motivo si denuncia travisamento della fonte di prova prodotta dalla difesa, consistente nella documentazione rilasciata dall’ASL, in data 27.04.2009, attestante lo stato di tossicodipendenza del ricorrente e quindi l’errato giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione del reato. Si sostiene che l’attenta lettura dei dati desunti da tetta documentazione conferma in pieno il ravvedimento del ricorrente e la svolta radicale intervenuta nella sua vita. Sul punto si denuncia altresì la omessa considerazione del lungo periodo trascorso dal settembre 2008 fino alla data odierna, nel quale il L. è stato del tutto esente da censure penali. Con l’ultimo motivo, il decimo, si censura l’errato giudizio prognostico sul pericolo di fuga con riferimento al lungo periodo cui già si è fatto cenno nel quale il ricorrente è stato esente da censure penali, nonchè omessa motivazione sul punto in questione, oggetto di impugnazione.
I motivi addotti, alcuni inammissibili altri, comunque, infondati, comportano il rigetto del ricorso.
In buona sostanza la maggior parte di essi, anche se con diversa modulazione, riguardano la contestata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
E, dunque, le argomentazioni poste a base di essi si risolvono in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de libertate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale nè manifestamente illogico, nè viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
Va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4, 4 luglio 2003, Pilo; nonchè, Sez. 4, 21 giugno 2005, Tavella). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell’ordinanza cautelare, fondato sul contenuto di intercettazioni plurime, il cui significato probatorio, al di là dell’attribuita valenza confessoria, è stato analizzato con attenzione ed è supportato da una motivazione dell’impugnata ordinanza ampiamente esaustiva, specie ove si consideri che si tratta di una decisione de libertate.
Infatti, non può essere dimenticato che, nella materia de libertate, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2,) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità ( art. 273 c.p.p., comma 1), giacchè l’art. 273 c.p.p., al comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non dell’art. 192 c.p.p., il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4, 4 luglio 2003, Pilo;
nonchè Sez. 4, 21 giugno 2005, Tavella). La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz’altro grave nei termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità del prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2005, Paesano). Il valore confessorio alla frase evidenziata dal ricorrente (…armavo in giro coi mazzetti coi due etti in tasca…) è stato ad essa attribuita non disancorandola dal contesto di quella telefonata e di altre (ad es. quella del 1 luglio 2008).
Mentre non è inutile sottolineare, per corrispondere ad uno degli argomenti della doglianza, che, dal punto di vista probatorio, per ritenere il reato di detenzione a fini di spaccio e finanche quello di spaccio, non sono certamente indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poichè la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali nella specie il contenuto delle intercettazioni (cfr., per riferimenti, Cass., Sez. 6, 14 ottobre 1986, Manara).
Non miglior sorte può avere la doglianza articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, avendo il tribunale, sia pure laconicamente, motivato sulla pericolosità sociale dell’indagato (apprezzando la gravità del reato, dimostrata dalla pluralità di episodi di spaccio in cui il medesimo risultava coinvolto), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura cautelare della custodia in carcere.
Anche con questa doglianza, il ricorrente vorrebbe che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo ( art. 275 c.p.p., commi 2 e 3). Mentre, parimenti in modo corretto ed adeguato, il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1, 14 maggio 2003, Franchi; più di recente, Cass., Sez. 2, 22 giugno 2005, Pezzano).
E’ quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, per le ragioni suindicate.
Infine, per quanto attiene l’esigenza del pericolo di fuga effettivamente il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione sul punto va, però, ricordato che questa Corte ha costantemente affermato che in tema di misure cautelari personali, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato sono i tre requisiti che, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare quel provvedimento (V. sez. 3, sentenza n. 937 del 29.5.1993, rv. 194729). Per altro è stato anche affermato che le esigenze cautelari previste dall’art. 274 nuovo c.p.p. sono tra loro alternative, nel senso che, una volta indicato un elemento che giustifica la scelta del giudice di merito, quest’ultimo non è tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle altre condizioni cui la privazione della libertà personale dell’indagato può essere subordinata (in tal senso sez. 2 sentenza n. 394 del 26.02.1992, rv. 189168).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
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