Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 4135 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.C. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 5.10.2010, del Tribunale di Roma – sezione riesame – di rigetto della richiesta di riesame riguardante l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei suoi confronti, emessa dal GIP del Tribunale dello stesso capoluogo il 15.09.2010, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Con i primi tre motivi si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa l’attribuzione della valenza di confessione al contenuto di una conversazione telefonica, intercettata del 2.08.2008, su cui fanno perno gli asseriti indizi di colpevolezza. Si argomenta che il senso delle parole (…armavo in giro coi mazzetti coi due etti in tasca…) pronunziate dal ricorrente è stato travisato dal GIP e dal Tribunale, con conseguente errore logico-motivazionale sul valore "confessorio" della dichiarazione e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si adduce, in fatto, che nell’estate del 2008, L. opinò di mutare la sua condizione di consumatore, qual era sempre stato, a spacciatore, ed il 18 settembre dello stesso anno pose in essere l’unica condotta per la quale già è stato condannato.

Comunque, si evidenzia ancora che, a prescindere dalla mancanza di univocità significativa e dalla maggiore plausibilità della millanteria, l’espressione contestata non può configurare una dichiarazione confessoria per difetto di determinatezza:mancano le minime coordinate spazio-temporali, da cui possa emergere il riferimento ad un fatto storicamente accaduto.

Con un quarto motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale con travisamento della condotta di mero consumo in condotta di spaccio e, quindi, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Si espone che al tenore del contenuto di altra conversazione telefonica ("…..mamma mia quanto è bona…..quante bona mamma mia..") chiaramente sintomatica di un consumo della sostanza stupefacente, viene, illogicamente, attribuito il valore di condotta di spaccio. Con un quinto motivo si denuncia erronea interpretazione della legge penale sul concorso apparente di norme e vizio di motivazione sul punto. Si precisa che tutto ciò che è accaduto prima del 18 settembre 2008, episodio per il quale il L. ha già subito condanna in primo grado, è penalmente irrilevante. Le condotte poste in essere precedentemente a tale data costituiscono solo l’antefatto del reato commesso. La condanna (ancora sub iudice) per un fatto avvenuto nel settembre non può costituire "indizio" di ciò che sarebbe stato commesso prima dell’agosto 2008. L’ordinanza del Tribunale risolve la questione escludendo che sussista un rapporto di continenza o assorbimento tra il fatto del 18 settembre 2008 e i precedenti (cui fanno riferimento le conversazioni intercettate).

Il sesto motivo ha ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. La sussistenza di tale esigenza si basa sulla ritenuta "sequenzialità" degli episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, ma essa non esiste in quanto priva di riscontro fattuale stante l’esito negativo della perquisizione domiciliare e personale del 19 settembre 2010.

Il settimo motivo attiene alla omessa valutazione di prova a favore dell’indagato riguardante l’esito negativo della perquisizione domiciliare e corporale,ed erronea ed illogica asserzione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con l’ottavo e nono motivo si denuncia travisamento della fonte di prova prodotta dalla difesa, consistente nella documentazione rilasciata dall’ASL, in data 27.04.2009, attestante lo stato di tossicodipendenza del ricorrente e quindi l’errato giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione del reato. Si sostiene che l’attenta lettura dei dati desunti da tetta documentazione conferma in pieno il ravvedimento del ricorrente e la svolta radicale intervenuta nella sua vita. Sul punto si denuncia altresì la omessa considerazione del lungo periodo trascorso dal settembre 2008 fino alla data odierna, nel quale il L. è stato del tutto esente da censure penali. Con l’ultimo motivo, il decimo, si censura l’errato giudizio prognostico sul pericolo di fuga con riferimento al lungo periodo cui già si è fatto cenno nel quale il ricorrente è stato esente da censure penali, nonchè omessa motivazione sul punto in questione, oggetto di impugnazione.

I motivi addotti, alcuni inammissibili altri, comunque, infondati, comportano il rigetto del ricorso.

In buona sostanza la maggior parte di essi, anche se con diversa modulazione, riguardano la contestata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

E, dunque, le argomentazioni poste a base di essi si risolvono in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de libertate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale nè manifestamente illogico, nè viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.

Va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4, 4 luglio 2003, Pilo; nonchè, Sez. 4, 21 giugno 2005, Tavella). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell’ordinanza cautelare, fondato sul contenuto di intercettazioni plurime, il cui significato probatorio, al di là dell’attribuita valenza confessoria, è stato analizzato con attenzione ed è supportato da una motivazione dell’impugnata ordinanza ampiamente esaustiva, specie ove si consideri che si tratta di una decisione de libertate.

Infatti, non può essere dimenticato che, nella materia de libertate, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2,) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità ( art. 273 c.p.p., comma 1), giacchè l’art. 273 c.p.p., al comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non dell’art. 192 c.p.p., il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4, 4 luglio 2003, Pilo;

nonchè Sez. 4, 21 giugno 2005, Tavella). La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz’altro grave nei termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità del prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2005, Paesano). Il valore confessorio alla frase evidenziata dal ricorrente (…armavo in giro coi mazzetti coi due etti in tasca…) è stato ad essa attribuita non disancorandola dal contesto di quella telefonata e di altre (ad es. quella del 1 luglio 2008).

Mentre non è inutile sottolineare, per corrispondere ad uno degli argomenti della doglianza, che, dal punto di vista probatorio, per ritenere il reato di detenzione a fini di spaccio e finanche quello di spaccio, non sono certamente indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poichè la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali nella specie il contenuto delle intercettazioni (cfr., per riferimenti, Cass., Sez. 6, 14 ottobre 1986, Manara).

Non miglior sorte può avere la doglianza articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, avendo il tribunale, sia pure laconicamente, motivato sulla pericolosità sociale dell’indagato (apprezzando la gravità del reato, dimostrata dalla pluralità di episodi di spaccio in cui il medesimo risultava coinvolto), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura cautelare della custodia in carcere.

Anche con questa doglianza, il ricorrente vorrebbe che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo ( art. 275 c.p.p., commi 2 e 3). Mentre, parimenti in modo corretto ed adeguato, il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1, 14 maggio 2003, Franchi; più di recente, Cass., Sez. 2, 22 giugno 2005, Pezzano).

E’ quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, per le ragioni suindicate.

Infine, per quanto attiene l’esigenza del pericolo di fuga effettivamente il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione sul punto va, però, ricordato che questa Corte ha costantemente affermato che in tema di misure cautelari personali, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato sono i tre requisiti che, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare quel provvedimento (V. sez. 3, sentenza n. 937 del 29.5.1993, rv. 194729). Per altro è stato anche affermato che le esigenze cautelari previste dall’art. 274 nuovo c.p.p. sono tra loro alternative, nel senso che, una volta indicato un elemento che giustifica la scelta del giudice di merito, quest’ultimo non è tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle altre condizioni cui la privazione della libertà personale dell’indagato può essere subordinata (in tal senso sez. 2 sentenza n. 394 del 26.02.1992, rv. 189168).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-02-2011, n. 6531 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, rigettava l’istanza di riesame proposta da C.A., classe (OMISSIS), avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per i reati di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il tribunale collocava i fatti all’interno del contesto criminale del coriglianese, caratterizzato,secondo i giudici territoriali, dall’assenza di una leadership riconosciuta, e dall’esistenza di due fazioni in lotta tra di loro, facenti capo, rispettivamente, a B.M. e Mo.Pi.Sa., il primo legato al gruppo di zingari che verso la fine degli anni 90 erano riusciti a costituire una "locale" autonoma rispetto alla ndrina insediata sullo stesso territorio (i termini "locale" e "ndrina" designano particolari articolazioni organizzative della criminalità organizzata del calabrese); il secondo legato, anche per personali rapporti di familiarità, a vecchi uomini "di rispetto" come G. V. e C.A., e ad Ma.Al., figlio del più noto (OMISSIS), da tempo in carcere per plurime condanne all’ergastolo.

Le due fazioni, in particolare, si sarebbero contese il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, settore di attività che vedeva il Mo. in contatto con fornitori di cocaina dell’area milanese, per il tramite della famiglia Presta di Reggiano Gravina. Il tribunale ricordava che l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso radicatasi nel coriglianese risultava da numerose sentenze passate in cosa giudicata, la prima emessa dal Tribunale di Rossano il 27.11.1995, che aveva accertato l’affermazione sul territorio della "locale di Carigliano" composta tra gli altri da Ca.

S. detto "il (OMISSIS)", F.G.V., Ma.An., S.D., C.A., M. G., R.T. e ci.gi..

Il gruppo si era emancipato dalla "locale" di Sibari, guidata da c.g., verso la fine degli anni 80, e aveva attratto nella propria sfera di influenza criminale le ndrine di Altomonte, Francavilla, Cassano, Castrovillari, Saracena, Rossano e San Lorenzo del Vallo. Il Ca. aveva riorganizzato le ndrine conquistate ai propri progetti criminali, perseguendo i propri copi con la sistematica eliminazione fisica dei soggetti rimasti fedeli al c., fino ad essere coinvolto in vicende giudiziarie che gli erano costate pesanti condanne e una non più interrotta detenzione.

Gli era succeduto tale Ma., trovatosi però ben presto a fronteggiare l’opposizione interna del F., sfociata nella faida criminale ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Cosenza del 24.2.2001.

Le tappe successive della faida, nella ricostruzione "giudiziaria" del tribunale, sono oggetto di una sentenza del Dicembre del 2005; al comando della cosca guidata dal Ma., decimata dai processi e dagli arresti, era subentrato, P.N. detto "(OMISSIS)", e il gruppo aveva perso la sua autonomia, cadendo sotto il controllo del locale di Cassano, costituito da A.F. con l’autorizzazione della cosca di Cirò. Uscito dal carcere, F.V. aveva tentato di risollevare le sorti della locale Coriglianese, ma era stato ucciso.

Le indagini più recenti, infine, avevano ricostruito gli affari della cosca coriglianese, impegnata soprattutto in estorsioni in danno di proprietari terrieri attraverso l’imposizione delle guardianie, nella conquista del monopolio della vendita di video- giochi, in fatti di usura ecc…

Il Tribunale si soffermava quindi sulle fonti di prova relative all’assetto organizzativo del sodalizio, tra le quali le attività intercettative, i servizi di ocp, gli arresti, i seqestri di armi e sostanze stupefacenti e, infine, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia come R.T., Ci.Gi., Ba.Gi., Ci.An., C.A., Co.

G., A.C. e Cu.Vi..

I giudici esaminavano quindi gli essenziali aspetti organizzativi della cellula criminale in questione rilevando:

quanto alla disponibilità di armi comuni, che essa si desumeva dalle dichiarazioni rese dall’ A. il 10.10.2007 su un viaggio in (OMISSIS) dallo stesso effettuato insieme a M.C. per l’acquisto di armi, una delle quali asseritamente corrispondente quella sequestrata su sua indicazione; riscontrate da quelle di Co.Gi., Ba.Gi. e R.T. e dal contenuto della conversazione n. 170 del 2.11.2008, intercettata nei confronti del D.I. e di tale G., riferita all’uso di una pistola a scopo intimidatorio da parte del Mo.; e della conversazione delle ore 17,47 del 5.10.2008, captata all’interno dell’autovettura in uso a C.P. tra quest’ultimo, l’omonimo zio e Ma.Al., nel corso della quale il Ma. ricordava di avere poco tempo trasportato a (OMISSIS) armi e droga.

Peraltro, la disponibilità di armi era stata clamorosamente confermata, nel tempo, dai sanguinosi agguati che avevano caratterizzato le locali faide criminali. Secondo l’ A. e altri collaboratori, inoltre, la cosca disponeva di una cassa comune alimentata dai proventi delle illecite attività dei sodali e che a sua volta forniva i fondi per il pagamento di spese legali, per l’esercizio di attività usurarie, per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per il pagamento degli "stipendi" degli associati ecc….

La cosca sarebbe stata particolarmente attiva anche nel settore del taglieggiamento della attività commerciali e imprenditoriali, attraverso la sistematica imposizione del "pizzo", pratica criminale che oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, come quella, già ricordata, n. 170 del 2.11.2008. L’analisi della gravità indiziaria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, procedeva, nelle valutazioni dei giudici territoriali, dalla considerazione della forma non particolarmente strutturata dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti secondo il modello legislativo, e dei molteplici modi dell’esplicazione dell’affectio societatis.

Con riferimento allo specifico gruppo criminale oggetto di una delle imputazioni cautelari, cioè quello che sarebbe stato diretto da Mo.Pi., il tribunale ne riteneva l’esistenza sulla base di molteplici fonti di prova, tra le quali numerose intercettazioni telefoniche, sequestri di droga, arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc, ricordando tra le altre le dichiarazioni dell’ A..

Prima di procedere all’analisi degli indizi a carico del ricorrente, il tribunale premetteva un’ampia digressione sui principi in materia di valutazione delle propalazioni accusatorie dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., e concludeva nel senso di una generale valutazione di attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia autori di contributi dichiarativi nel corso delle indagini.

Quanto alla posizione del ricorrente, il tribunale rilevava la sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico in ordine ad entrambi i reati associativi oggetto di imputazione. I giudici ricordavano, relativamente al reato di cui all’art. 416 bis c.p., le chiamate in correità del Co., del Cu., dell’ A. del Ci., ritenendole convergenti nel senso dell’attribuzione al ricorrente di un ruolo di primo piano all’interno dell’associazione mafiosa, esplicatosi attraverso la partecipazione a riunioni operative in cui si discuteva della distribuzione degli appalti, con l’assunzione di compiti di esazione del "pizzo", con il mantenimento di rapporti con gli affiliati latitanti ecc…

La partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti veniva desunta dal tribunale in termini di gravità indiziaria dalle dichiarazioni del Co., del Ba., dell’ A. e dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, ritenendo i giudici piuttosto chiaro il riferimento dei dialoganti a sostanze stupefacenti, accompagnato in qualche inciso dall’indicazione della "qualità" e della quantità della droga oggetto delle interlocuzioni.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e).

Sotto un primo profilo, i giudici territoriali avrebbero illegittimamente utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anche nella parte relativa a quelle rese oltre il termine di centoottanta giorni dalla manifestazione della scelta di collaborazione, in violazione della L. n. 81 del 1992, art. 16 quater, comma 1.

La Corte di merito, inoltre, non avrebbe osservato i criteri di legge per la validazione probatoria delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., mancando di vagliare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei vari dichiaranti, e finendo con l’utilizzare impropriamente il criterio della convergenza del molteplice, nonostante i narrati di ciascun collaborante non solo non fossero convergenti, ma si caratterizzassero anzi per numerose contraddizioni interne.

Queste ultime riflessioni sono ulteriormente sviluppate dalla difesa con il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p., per avere i giudici territoriali ritenuto la gravità indiziaria a seguito di un percorso argomentativo contraddistinto da gravi lacune in ordine all’apprezzamento dell’attendibilità dei dichiaranti, alla valenza individualizzante dei rispettivi contributi e al vaglio dei necessari riscontri.

Anche la tecnica argomentativa del rinvio alle motivazioni dell’ordinanza cautelare sarebbe stata utilizzata dai giudici territoriali oltre i limiti in cui possa ritenersi ammissibile l’integrazione del provvedimento genetico con le valutazioni del tribunale del riesame, non avendo l’ordinanza impugnata dato conto dei rilievi difensivi, nè essendo rilevabile nel provvedimento la meditata ricognizione dei contenuti di quello impugnato.

I denunciati vizi motivazionali sarebbero poi specificamente rilevabili a proposito dell’analisi delle dichiarazioni del Cu. e dell’ A., soprattutto nella parte riferibile ad informazioni de relato, quante volte non sia stata indicata dai dichiaranti la fonte diretta.

Riguardo alle dichiarazioni del Cu. e dell’ A., la difesa rileva peraltro la loro generale inutilizzabilità perchè rese senza l’osservanza delle garanzie previste dall’art. 64, commi 3 e 3 bis, non ancora vigente nella sua attuale formulazione all’epoca degli interrogatori dei due collaboranti, senza che il loro esame fosse stato rinnovato ai sensi della L. 1 marzo 2000, n. 63, art. 26.

Con riferimento alle due fattispecie associative oggetto di contestazione, la difesa dopo avere ribadito l’avviso della inutilizzabilità delle dichiarazioni del Cu. e dell’ A., rileva comunque che mancherebbero del tutto nelle dichiarazioni degli stessi e degli altri collaboranti, indicazione idonee ad evocare l’esistenza delle strutture associative e l’adesione del ricorrente ai programmi delinquenziali di entrambe, così come sarebbe del tutto carente l’indicazione del concreto contributo che il C. avrebbe offerto ai due gruppi criminali.

I giudici territoriali avrebbero inoltre operato un’indebita commistione probatoria nella valutazione della partecipazione del ricorrente ai due gruppi associativi, traendo dalla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente all’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la conseguenza della sua appartenenza anche all’associazione mafiosa.

La duplicazione delle imputazioni associative sarebbe inoltre in contrasto con la dottrina che segnala il rapporto di specialità reciproca tra il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e l’art. 416 bis c.p., e l’affermazione della possibilità del concorso tra i due reati violerebbe il principio del ne bis in idem.

Ma anche volendo aderire ai contrari orientamenti giurisprudenziali, occorrerebbe pur sempre la dimostrazione che lo stesso soggetto abbia fatto parte di due associazioni diverse, con riferimento a tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della condotta di partecipazione.

Ma le risultanze istruttorie indicherebbero, al più, il coinvolgimento del C. in attività "individuali" di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le ultime censure difensive attengono alla sussistenza delle esigenze cautelari.

I giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del fatto che il ricorrente svolge una onesta attività lavorativa, e che le sue supposte deviazioni criminali non corrispondono ad un radicato stile di vita.

Sarebbe quindi del tutto apodittica la valutazione del pericolo di reiterazione dei reati da parte del Tribunale del riesame, nei confronti di un soggetto che vive una situazione sociale ed economica del tutto normale; e tanto più immotivata la conclusione che il periculum libertatis potrebbe essere fronteggiato, nella specie, solo con la più grave misura custodiale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, quanto alle presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare la questione è stata ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il limite non opera nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, nè nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Corte di Cassazione SEZ. U nr 01149 25/09/2008 Magistris).

Incomprensibile è poi il riferimento della difesa alla L. 1 marzo 2000, n. 63, art. 26, poichè le dichiarazioni dei vari collaboratori citate nel provvedimento impugnato, sono state tutte rese dopo la modifica dell’art. 64 c.p.p. e non nelle situazioni regolate dalla norma transitoria. Per il resto, le deduzioni del ricorrente sono alquanto generiche e assertive. Il Tribunale del riesame ricostruisce in realtà in modo compiuto e approfondito i contesti associativi di riferimento delle condotte di partecipazione attribuite al ricorrente, alla stregua di una più che significativa pluralità di fonti dichiarative, rispetto alle quali i rilievi di inattendibilità della difesa non vanno molto oltre la irrituale citazione per relationem dei motivi formulati con l’istanza di riesame.

E, ciò, senza considerare il concorso di fonti di prova di indubbia genuinità come le intercettazioni telefoniche, che costituiscono uno dei capisaldi argomentativi dell’ordinanza. Non è affatto vero, poi, che i giudici territoriali abbiano operato una sorta di indebita commistione degli elementi di prova riferibili all’una o all’altra associazione, dal momento che l’inserimento del ricorrente nell’associazione mafiosa è dedotto tra l’altro sulla base delle indicazioni del suo coinvolgimento nelle attività estorsive della cosca coriglianese, e la sua partecipazione all’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, dallo specifico riferimento a traffici di droga.

Quanto alla non meglio identificata dottrina che negherebbe la possibilità del concorso tra le due forme di associazione, essa sarebbe comunque non condivisibile. Le vaghe deduzioni difensive su presunti stili di vita del ricorrente conformi alle regole del normale vivere sociale, non sono infine in nessun modo idonee a vincere la presunzione di pericolosità connessa ad entrambi i titoli associativi, che impone, in assenza di concrete indicazioni contrarie, l’applicazione della più grave misura custodiale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9894 Sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 69 del 5 aprile 2005 (dec. 15 novembre 2004), la commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della curatela del fallimento FRATELLI TEBALDI s.n.c. di Tebaldi G., confermando l’annullamento delle sanzioni per mancato versamento dell’IVA (marzo, maggio, giugno, novembre 1988), irrogate con avviso notificato il 10 gennaio 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che, al momento delle notifica dell’avviso, fosse già spirato il 31 dicembre 1994 il termine quinquennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58 e che non operasse la proroga biennale, sino al 31 dicembre 1996, introdotta dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2.

In data 20/28 aprile 2006 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 novembre 2004 e depositata il 5 aprile 2005, ma indicata come n. 70/04/04; la curatela non si è costituita.
Motivi della decisione

01. In rito, si rileva che l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa d’inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15603 del 10/12/2001); peraltro, nonostante l’errore, il ricorso dell’Agenzia fornisce elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata (cfr. Sez. 50, Sentenza n. 7053 del 24/03/2009).

02. Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene, richiamando il dato testuale della disposizione invocata "I termini per l’accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui all’art. 53, comma 1 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 19 convertito, con modificazioni, nella L. 27 aprile 1989, n. 154", che la proroga dei termini si riferisce a tutte le fattispecie di condono, ivi comprese quelle riguardanti le sanzioni contemplate nell’art. 62-bis della Legge stessa che riguarda le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 633 del 1972.

Il motivo è fondato.

03. Questa Sezione, con orientamento meritevole di ulteriore continuità in tema di condono fiscale, ha ripetutamente stabilito che la proroga dei termini per l’accertamento, prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, in quanto volta a liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro connesso alla gestione amministrativa del condono, trova applicazione anche alle sanzioni irrogabili per violazioni che non diano luogo a rettifica o ad accertamento: essendo tali sanzioni suscettibili di definizione agevolata, sono infatti configurabili anche rispetto ad esse le ragioni che giustificano detta proroga, consistenti nel dilatare i tempi dell’attività accertativa, affinchè quella del condono appaia ai contribuenti come la scelta più rassicurante (e certa) per giungere ad una conveniente definizione delle pendenze (Sez. 5, Sentenza n. 2461 del 05/02/2007;

cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1551 del 24/01/2007).

04. L’avviso notificato alla curatela della soc. contribuente il 10 gennaio 1995 è dunque tempestivo poichè al momento della notifica dell’avviso, non era affatto spirato il termine quinquennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, 31 dicembre dell’anno successivo a quello (1988) in cui è avvenuta la violazione, operando la proroga legale di due anni, sino al 31 dicembre 1996. 05. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo (che tratta le stesse questioni quali vizi motivazionali) e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, consente ex art. 384 c.p.c. la reiezione del ricorso introduttivo, in quanto questo è basato solo sull’erroneo rilievo della tardiva irrogazione delle sanzioni (v. la narrativa della sentenza d’appello).

06. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; nell’evoluzione della vicenda processuale nel doppio grado di merito si ravvisano giusti motivi per compensare le relative spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 12381 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte d’appello di Roma, con decreto del 6.4.2009, ha accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da B.G. in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 1996, liquidando alla parte ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto R.R., erede di parte attrice, ha proposto ricorso affidato a un motivo.

Non ha svolto difese la Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.1.- La presente sentenza è redatta con "motivazione semplificata" ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011. 2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

3. – Il motivo è manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo « e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.