T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 512 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’impugnato provvedimento 1.2.2011 dispone la revisione, ex art. 128 Codice della Strada, della patente di guida di cui il ricorrente è titolare sulla scorta della seguente, testuale motivazione:

"Vista la comunicazione n. 029/109 28/7/10 CC Manerbio in data 28/07/2010 dalla quale risulta che la S.V. il giorno 28/06/2010 ha violato gli artt. 155/3 141/3, 8 CDS;

Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida".

2. Con decreto presidenziale 8 marzo 2011, n. 224:

– è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, si è sospesa provvisoriamente l’esecuzione dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida sino alla Camera di Consiglio del 30 marzo 2011;

– si è ordinato al Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Brescia di produrre in giudizio, entro 10 giorni, la comunicazione 029/109 in data 28 luglio 2010 dei Carabinieri di Manerbio.

3. All’odierna Camera di Consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione richiesta, consistente:

a) nella nota 28 luglio 2010 con cui il Comandante Stazione CC di Manerbio:

– rappresenta che, nel corso di un controllo effettuato il 28 giugno 2010, il ricorrente dava in escandescenze "tanto da ingenerare fondati motivi che non riunisca più i requisiti psicofisici necessari per condurre veicoli";

– prega di valutare l’opportunità di disporre una revisione straordinaria della patente di guida;

b) nella relazione di servizio 2 luglio 2010 in cui – dato atto che al ricorrente è stata contestata la violazione degli art. 155 c. 3 (superamento limiti sonori con apparecchio radiofonico) e 141 c. 3 e 8 CDS (velocità non adeguata nell’attraversamento del centro abitato) – si riferisce dei comportamenti assunti dal ricorrente in quella circostanza (atteggiamento arrogante nei confronti dei militari, esclamazioni "singolari", ecc.) nonché dei suoi precedenti (procedimento ex art. 187 CDS, per guida in stato di ebbrezza da sostanza stupefacente e successivo invio di missive ingiuriose nei confronti dell’Arma dei Carabinieri);

c) in copia dei suddetti fogli manoscritti.

4. Ciò premesso in fatto, in punto di diritto il Collegio rileva come costituisca punto fermo in giurisprudenza (da ultimo: Consiglio di stato, sez. VI, 25 maggio 2010, n. 3276) che:

i) "la portata del procedimento volto ad imporre la revisione della patente ex art. 128 del codice della strada prevede l’attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato. Presupposto, dunque, perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell’idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame" (così: Sez. VI, n. 2760 del 9 giugno 2008);

ii) "ne discende che se tali sono i presupposti per poter imporre la verifica in discorso, la motivazione del relativo provvedimento ai sensi del cit. art. 128 deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di "fatti determinati" presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti, appunto in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida".

5. Nel caso di specie, tale esplicitazione difetta all’evidenza, così come difetta la necessaria argomentazione dell’Organo competente in ordine al nesso di consequenzialità intercorrente tra comportamenti addebitati al ricorrente e venir meno della sua idoneità alla guida.

Sotto questo profilo, si rivela, pertanto, fondato e assorbente di ogni altro il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia, per l’appunto, il vizio di difetto assoluto di motivazione.

6. Il che è sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che "il disposto annullamento per tale profilo di illegittimità lascia intatta la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere di imporre la revisione, emendandolo dai vizi rilevati." (cfr. in termini la parte conclusiva della citata sentenza Cons. Stato n. 3276/2010).

7. Stante tale facoltà di riedizione del potere amministrativo di cui si tratta, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi indicati in motivazione e, conseguentemente, annulla l’impugnato provvedimento 1.2.2011, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di riprovvedere, così come specificato al capo 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16117 notificazione

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 12.11.07, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001 da T.B. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso depositato il 18.1.07. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica apportata all’art. 3, della L. cit. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, alla data di introduzione del procedimento la legittimazione passiva non spettava alla PCM, ma al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il T. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, ha dedotto che l’errore da lui commesso nell’identificare nella PCM, anzichè nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, il soggetto passivamente legittimato alla domanda comportava una mera irregolarità, sanabile attraverso la notificazione dell’atto all’amministrazione effettivamente legittimata ed indicata dal giudice. La PCM non ha svolto difese.
Motivi della decisione

La notificazione del ricorso alla PCM è stata eseguita dal T., presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 23.5.08 a mezzo del servizio postale.

Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria ai fine di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio. Il T., il cui difensore non ha presenziato all’udienza di discussione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’ari 291 epe il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).

Poichè la PCM non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-05-2011, n. 2778 Consob

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 10229 del 2005, proposto dal Codacons avverso il silenzio serbato dalla Consob sulla diffida notificata il 17 giugno 2005, affinché l’Autorità intimata provvedesse entro il termine di 30 giorni ad annullare d’ufficio o a revocare la concessa autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo dell’offerta pubblica di scambio di prestiti obbligazionari in sofferenza, promossa dalla Repubblica Argentina. In precedenza, l’autorizzazione era stata tempestivamente impugnata dalla Codacons dinnanzi allo stesso T.A.R.Lazio con ricorso n. 2381 del 2005, pendente al momento della proposizione del ricorso n. 10229 del 2005.

2. Il T.A.R. adito motivava la pronuncia di rigetto sul rilievo dell’inconfigurabilità di un obbligo di provvedere su un’istanza di riesame in autotutela di un atto già impugnato in sede giurisdizionale.

3. Avverso tale sentenza, pubblicata l’11 gennaio 2006, interponeva appello il soccombente Codacons con ricorso notificato l’11 maggio 2006, deducendo l’erronea equiparazione, nella gravata sentenza, di un provvedimento impugnato a giudizio ancora pendente con un provvedimento già divenuto inoppugnabile, in relazione alla quale ultima ipotesi soltanto sarebbe precluso un riesame in sede di autotutela, e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado.

4. Costituendosi in giudizio, l’appellata Consob in via pregiudiziale di rito eccepiva l’irricevibilità del ricorso in appello, in quanto proposto tardivamente, oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di cui all’art. 21bis, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Nel merito, contestava la fondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

5. Si costituiva altresì l’appellata Repubblica Argentina, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

6. Con comparsa di stile si costituiva, infine, anche l’appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri, resistendo.

7. Disattesa con ordinanza del 13 giugno 2006 l’istanza di sospensiva sul rilievo che l’obbligo di provvedere non è configurabile a fronte dell’istanza di riesame di un precedente provvedimento inoppugnato o tempestivamente gravato, la causa all’udienza camerale del 29 marzo 2011 veniva trattenuta in decisione.

8. L’appello non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.

8.1. In primo luogo, è fondata l’eccezione d’irricevibilità dell’appello sollevata dalla Consob.

Premesso che a norma dell’art. 21bis, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e succ. mod. (applicabile ratione temporis alla fase introduttiva del presente giudizio di gravame) la sentenza di primo grado emessa nel rito del silenzio, in difetto di notifica (come nel caso di specie) è impugnabile entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione, osserva il Collegio che la sentenza qui impugnata risulta essere stata pubblicata l’11 gennaio 2006, mentre il ricorso in appello è stato notificato l’11 maggio 2006 (data di spedizione). Sebbene non si trovi agli atti la ricevuta attestante la comunicazione dell’avviso di deposito predisposto dalla segreteria del T.A.R. l’11 gennaio 2006 (ossia, il giorno stesso della pubblicazione), sull’originale della sentenza risulta apposto il timbro datato 30 gennaio 2006, attestante il rilascio di copia conforme della sentenza al difensore del Codacons (avv. Rienzi), firmato per ricevuta da quest’ultimo, nonché, in calce, dal funzionario responsabile di segreteria, sicché risulta incontrovertibilmente comprovato il rilascio di copia integrale della sentenza al procuratore di Codacons al più tardi in data 30 gennaio 2011. La notifica del ricorso in appello, in data 11 maggio 2006, è pertanto avvenuta ampiamente oltre il termine di novanta giorni di cui al citato art. 21bis.

8.2. In secondo luogo, il T.A.R. a ragione ha escluso la configurabilità di un obbligo dell’Autorità di provvedere in autotutela con riguardo a precedente provvedimento già tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale, ostandovi la natura della potestà di autotutela, anche in punto di attivazione rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, nonché elementari principi di economia procedimentale e processuale (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; C.d.S., Sez. V, 1 marzo 2010, n. 1156), né si versa in fattispecie di esercizio vincolato del potere di autotutela, sicché l’appello è comunque infondato anche nel merito.

9. Le spese del presente grado come liquidate in parte dispositiva vanno poste a carico dell’appellante soccombente.

Inoltre la presente decisione va trasmessa al dirigente della sesta sezione del Consiglio di Stato e al dirigente della I sezione del Tar Lazio – Roma, per gli adempimenti di competenza in ordine alla richiesta di pagamento del contributo unificato al Codacons, che non è esentato dal pagamento di detto contributo, come chiarito dalla circolare del segretario generale della giustizia amministrativa 29 gennaio 2004 n. 56 e dal parere dell’Agenzia delle entrate 23 marzo 2011 prot. 2011/31185.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in rito e in merito ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00 oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle stesse (Consob, Repubblica Argentina e Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Manda al dirigente della sesta sezione e al dirigente della I sezione del Tar Lazio – Roma, per gli adempimenti inerenti il contributo unificato, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21297 Durata

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non è comparso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Messina rigettava l’appello proposto da B.F. avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 297 c.p.p.. Osservava che non poteva trovare applicazione la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in quanto non sussisteva alcuna connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett. b o c, tra i fatti dei due procedimenti e comunque i fatti di cui alla seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti presenti nella prima in quanto l’informativa finale era giunta dopo l’emissione della prima misura.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto l’ordinanza conteneva affermazioni apodittiche e incongrue in relazione alla insussistenza di connessione qualificata, senza specificare le ragioni che avevano portato a detta conclusione e senza aver valutato alcuna delle deduzioni della difesa; in relazione alla non desumibilità dagli atti non vi era alcuna motivazione, mentre era certo che i due procedimenti pendevano davanti alla medesima autorità giudiziaria ed erano stati istruiti ad opera dello stesso pubblico ministero, il quale aveva separato le notizie di reato ed aveva avuto conoscenza di tutte le intercettazioni registrate, tutte cessate prima dell’emissione della prima ordinanza.

La Corte ritiene che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio alla luce della decisione n. 14535 emessa dalle Sezioni Unite della Corte in data 19 dicembre 2006, ric. Librato, dep. il 10 aprile 2007.

Tale decisione ricostruisce l’intero stato della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in merito all’art. 297 c.p.p., comma 3, partendo dalla decisione delle Sezioni Unite del 22 marzo 2005 n. 21957 che aveva disciplinato la fattispecie della decorrenza dei termini di custodia cautelare chiarendo che:

– nel caso di più ordinanze relative al medesimo procedimento, per lo stesso fatto o per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza e legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti quei fatti (rv. 231057);

– nel caso di procedimenti diversi, se i fatti diversi relativi alle due ordinanze sono legati da una connessione qualificata la retrodatazione opera se i secondi erano desumibili dagli atti del primo procedimento prima del rinvio a giudizio (rv. 231958);

– nel caso di più ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda.

L’intervento della Corte Costituzionale che con la decisione n. 408 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, ha determinato il dubbio che tale principio potesse applicarsi, non solo a fatti diversi relativi allo stesso procedimento ma anche a fatti diversi relativi a diversi procedimenti. La decisione sul punto delle Sezioni Unite del 2007 distingue tra il caso in cui i diversi procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse, per i quali la retrodatazione non ha alcuna ragione di operare, da quello in cui i diversi procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria. In questo secondo caso se per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare il procedimento aveva avuto inizio, o avrebbe dovuto averlo, al momento dell’emissione della prima ordinanza, può ritenersi che l’adozione della seconda misura sia stata il frutto di una scelta del P.M., pur essendo gli elementi già desumibili dagli atti. In tale seconda fattispecie la retrodatazione opera automaticamente se i fatti sono collegati da connessione qualificata, mentre in mancanza di connessione, non giustifica la retrodatazione il fatto che l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, visto che in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente il loro significato. Pertanto la circostanza che alcuni elementi siano stati in possesso degli organi delle indagini non dimostra che ne avessero individuato la portata probatoria, visto che l’elaborazione di alcuni atti di indagine, quali ad esempio le intercettazioni, danno ragione dell’intervallo di tempo trascorso tra l’acquisizione delle fonti prova e l’inizio del procedimento.

In conclusione ritengono le Sezioni Unite, che quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, opererà la retrodatazione se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione è frutto di una scelta del P.M..

Il giudice di rinvio dovrà quindi rivalutare la richiesta di retrodatazione avanzata da B.F. stabilendo in quale categoria di fattispecie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità si trovi il procedimento in questione; in particolare all’interno della categoria delle misure emesse in procedimenti diversi, pendenti davanti alla medesima autorità giudiziaria, se:

– sussista connessione qualificata tra i reati, specificandone le ragioni;

– in caso contrario, se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima;

– in caso positivo, se la loro elaborazione necessitava di un tempo che potesse giustificare l’inizio del secondo procedimento in un momento diverso dalla loro acquisizione formale, trattandosi sembra di elementi desunti da intercettazioni telefoniche.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina;

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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