Cass. pen., sez. I 28-05-2009 (06-05-2009), n. 22352 – Pres. SILVESTRI Giovanni – Z.K. SICUREZZA PUBBLICA – Decreto prefettizio d’espulsione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 ottobre 2008 la Corte d’appello di Palermo riformava, limitatamente alla pena la cui misura veniva ridotta a otto mesi e dieci giorni di reclusione, la sentenza del locale Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato Z.K. responsabile del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore.
Ad avviso della Corte non rilevava, ai fini della configurabilità del reato contestato, la circostanza che il 9 novembre 2006 il giudice di pace avesse dichiarato nullo – per omessa specificazione delle ragioni sottese all’assenza dell’interprete – il decreto prefettizio di espulsione e privo di efficacia quello susseguente del Questore, posto che entrambi i provvedimenti erano stati tradotti in lingua francese, idioma, assai diffuso in (OMISSIS), paese di origine dell’imputato, dimorante in (OMISSIS) e, quindi, conoscitore anche delle lingua (OMISSIS).
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato all’esito della declaratoria di nullità del decreto prefettizio di espulsione cui l’ordine di allontanamento del Questore da esecuzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. E’ indubbio che, nell’ambito del giudizio concernente il delitto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, deve essere valutata unicamente la legittimità dell’atto presupposto della violazione penale (il decreto di allontanamento emesso dal Questore) e non già dell’antecedente logico – giuridico dello stesso – il decreto prefettizio di espulsione – di cui l’ordine di allontanamento costituisce una mera modalità di esecuzione e la cui cognizione compete esclusivamente al giudice di pace in sede civile.
Peraltro il giudice penale può disapplicare l’ordine di allontanamento, costituente il presupposto del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l’inesistenza del decreto prefettizio di espulsione travolga ex se il relativo provvedimento attuativo (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2007, n. 2907, rv. 239203).
Alla luce di questi principi la sentenza impugnata non appare conforme alla legge, laddove ha ritenuto nuovamente esaminabile, pur dopo la declaratoria di nullità adottata dal giudice di pace in sede civile, la questione relativa alla validità del decreto prefettizio di espulsione, la cui caducazione esplica inevitabilmente effetti anche sul provvedimento attuativo dello stesso, che costituisce il presupposto logico – giuridico del delitto contestato.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 353 del 2003 COSTITUZIONE REGIONE SANITA’ E SANITARI

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Ritenuto in fatto
1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 dicembre 2002, depositato il 9 gennaio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione P. 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
2. — Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata reca la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali -quali la "agopuntura", la "fitoterapia", la "omeopatia", la "omotossicologia" e le altre pratiche omologhe indicate nell’art. 2, comma 1- che espressamente riconosce, al dichiarato scopo di favorire la libertà di scelta del paziente, nell’ottica del pluralismo scientifico.
La difesa erariale, anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, sostiene che le norme impugnate, poiché attengono all’esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, sarebbero riconducibili alla competenza legislativa di tipo concorrente, nel cui esercizio la Regione, ex art. 117 Cost., deve osservare sia i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (primo comma), sia i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (terzo comma) che, nella specie, risulterebbero entrambi violati.
Secondo il ricorrente, sarebbe anzitutto illegittimo il riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali" non ancora istituite dalle norme statali, alle quali è riservata la formulazione dei principi generali nella materia. Infatti, la regione non potrebbe emanare norme aventi ad oggetto la disciplina, attraverso l’istituzione d’un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione, di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore statale. L’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, hanno infatti riservato allo Stato l’individuazione delle figure professionali in oggetto –quindi, degli operatori di pratiche terapeutiche "non convenzionali"- e hanno enunciato nella materia della "sanità" un principio fondamentale, da ritenersi vigente anche successivamente alla novellazione del Titolo V della Costituzione realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La legge impugnata si porrebbe altresì in contrasto con i "vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario" in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Le direttive comunitarie aventi ad oggetto la libera circolazione dei professionisti riguardano infatti anche il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell’esercizio della attività professionale in un altro Stato, tenuto a garantirne l’osservanza su tutto il proprio territorio. Senonché, la legge impugnata, da un canto, determina l’operatività del principio derivante dalle norme comunitarie in riferimento alle nuove figure professionali, dall’altro, inevitabilmente limita ad una parte del territorio nazionale l’esercizio del diritto alla libera circolazione, realizzando in tal modo una discriminazione "tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro".
3. — Nel giudizio si è costituita la Regione P., chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la resistente, sarebbe notorio che sono ampiamente diffuse le cc.dd. "terapie non convenzionali", praticate in Europa da un numero sempre più ampio di pazienti, al punto che il Parlamento europeo, nel 1997 ha approvato una risoluzione con la quale affermava la necessità di tutelare la libertà degli utenti nella scelta delle terapie, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e la correttezza dell’informazione in ordine alla loro innocuità. Anche in Italia, benché la materia non sia stata disciplinata, è stata prevista una aliquota IVA ridotta per i medicinali omeopatici ed il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante direttive in ordine ai livelli essenziali di assistenza, fa riferimento alle medicine non convenzionali; la Federazione nazionale dell’Ordine dei medici, in un documento del 18 maggio 2002, ha inoltre identificato nove discipline che riconduce alla pratica professionale medica (agopuntura; fitoterapia; medicina tradizionale cinese; ayurveda; osteopatia e chiropratica), mentre alcune Regioni hanno anche inserito nei piani sanitari regionali la realizzazione di programmi di sperimentazione estesi alle medicine non convenzionali, ricondotte nel novero delle prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale.
La legge impugnata mirerebbe a garantire chiarezza e trasparenza di queste attività, tutte concretamente e legalmente già esercitate, anche allo scopo di assicurare una corretta informazione. La realizzazione di questa finalità sarebbe garantita dall’istituzione di una Commissione alla quale sono stati attribuiti compiti di informazione, studio e verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che chiedono di essere iscritti nel registro regionale degli operatori di pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali.
Secondo la Regione, le norme impugnate non istituirebbero affatto un albo professionale, ma disciplinerebbero "uno strumento assolutamente non vincolante per gli esercenti le professioni considerate", che non sostituisce, né elimina e neppure limita i titoli di abilitazione professionale e lo svolgimento dell’attività, secondo le norme vigenti.
4. — All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. — Il giudizio in via principale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe nei confronti della Regione P., ha ad oggetto la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali) in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
Secondo la ricorrente Avvocatura erariale, il riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali", non ancora previste ed istituite dalle norme statali, eccederebbe la competenza della Regione, così come violerebbe i limiti della competenza regionale previsti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che sarebbe riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali attinenti all’individuazione, nell’ambito della materia "sanità", delle figure professionali di operatori di pratiche terapeutiche "non convenzionali". Sarebbero inoltre, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, violati anche i "vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario" in tema di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro, poiché le direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l’istituzione di nuove figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale, realizzandosi altrimenti "trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro".
2. — La questione è fondata.
La legge impugnata 24 ottobre 2002, n. 25, della Regione P. regolamenta le "pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali", prevedendo, tra l’altro, l’istituzione "nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente" di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione permanente presso l’Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti, in particolare, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed altresì di verifica, nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini dell’iscrizione in tale registro (art. 7).
I contenuti precipui della legge, che si focalizzano sui requisiti dei nuovi operatori, in correlazione con le argomentazioni prospettate nel ricorso inducono a ritenere che l’oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame vada ricondotto essenzialmente alla materia delle professioni sanitarie. A questo proposito, segnalando che già il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, assoggettava a vigilanza statale, tra l’altro, l’esercizio delle professioni sanitarie e delle "arti ausiliarie delle professioni sanitarie", stabilendo l’obbligo del conseguimento del rispettivo titolo di abilitazione professionale, va ricordato che dopo l’entrata in vigore della Costituzione la disciplina delle funzioni relative all’esercizio delle professioni sanitarie e delle relative professioni ed arti ausiliarie è stata riservata, ai sensi dell’art. 117, nell’ambito della materia "assistenza sanitaria", alla competenza statale, anziché a quella regionale (cfr. sentenza n. 82 del 1997), da una serie di atti legislativi, tra cui: il d. P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
In particolare, il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all’art. 6, comma 3, riservando alla competenza statale il relativo potere, ha disposto che le figure professionali da formare ed i connessi profili, nonché i rispettivi ordinamenti didattici fossero definiti da apposite disposizioni, secondo un principio che è stato poi confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del citato d. lgs. n. 112 del 1998, nonché dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, il quale ha stabilito che "il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie" è determinabile in base alle specifiche norme istitutive dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario. Infine, la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha incluso le diverse figure professionali sanitarie, di cui al citato art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in distinte fattispecie qualificatorie.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la disciplina de qua è da ricondurre, come già detto, nell’ambito della competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. I relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla legislazione statale già in vigore.
Non pare quindi dubbio che, anche oggi, la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Né si può dire che trattandosi di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali quel principio non trovi applicazione, ed infatti la legge della Regione P. n. 25 del 2002 –istituendo, tra l’altro, un registro dedicato sia agli operatori medici sia a quelli non medici, prevedendo percorsi formativi di durata pluriennale, nonché il rilascio di titoli professionali- viene soprattutto ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari senza appunto rispettare, in violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, il principio fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e definizione delle varie figure professionali sanitarie.
Sotto questo profilo è pertanto costituzionalmente illegittima l’impugnata legge della Regione P. 24 ottobre 2002, n. 25, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione P. 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 329 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ha rilevato come gli atti con i quali i concorrenti vengono esclusi dalla selezione per inidoneità al test psicoattitudinale appaiono evidentemente carenti sotto il profilo della motivazione, come rileva anche l’odierna parte ricorrente;

Ritenuto che anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente;

Ritenuto dunque che, verificata la fondatezza del motivo dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente indicata in epigrafe che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 126 Appello

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto n. 3577 del 27 giugno 1968 la Commissione provinciale assegnazione alloggi presso l’Ufficio del Genio civile di Catanzaro ha comunicato al sig. A.F., suocero dell’odierna ricorrente, l’assegnazione di un alloggio sito a Catanzaro, in piazza Dante n. 2. Dopo la morte dell’originario assegnatario, fino al 1997, l’appartamento è stato abitato dal figlio, sig. M.A., coniuge della ricorrente, il quale ha provveduto a pagare tutte le rate di riscatto dell’appartamento acquistandone in tal modo la proprietà (in qualità di figlio convivente).

Con ordinanza n. 51 del 18 dicembre 2000 l’Ufficio del riordino abitativo ha disposto la requisizione immediata dell’alloggio in questione per far fronte ad emergenze abitative. Questo provvedimento è stato impugnato davanti al T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro ed annullato con sentenza n. 597 del 9 aprile 2001.

Con successiva ordinanza n. 25 del 26 novembre 2001 il Comune di Catanzaro dichiarava il sig. M.A. decaduto dall’assegnazione dell’alloggio.

Il ricorso proposto avverso detta seconda ordinanza è stato respinto dal T.A.R. Calabria con sentenza n. 2406/2004, riformata in appello con decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n. 13/2006, che ha annullato l’ordinanza comunale n.25/2001, per essere risultata provata la qualità di erede e di legittimo proprietario del sig. A.M. per aver pagato integralmente il prezzo dell’appartamento.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione nella restituzione dell’immobile, il Consiglio di Stato, adito in sede di giudizio di ottemperanza, con decisione n. 252/07 ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Comune di Catanzaro e dell’ATERP di procedere a tale restituzione disponendo la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

L’appartamento è stato restituito solo in data 17 settembre 2007, in seguito alla nomina del commissario ad acta.

L’odierna ricorrente, in qualità di moglie ed erede del sig. M.A. (deceduto in data 7 febbraio 2008) ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa della illecita detenzione dell’immobile da parte del Comune e per il ritardo con cui lo stesso è stato restituito. In particolare, la ricorrente chiede che vengano condannate le amministrazioni resistenti a pagare (a titolo di danno patrimoniale) i canoni dovuti e che avrebbe percepito se l’appartamento fosse rimasto nella sua disponibilità dalla data del primo provvedimento di requisizione del 18 dicembre 2000 al 17 settembre 2007, data in cui è stato restituito l’immobile; la ricorrente chiede anche il pagamento degli importi calcolati per il ripristino dell’immobile requisito, e infine della somma di 30 mila euro da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione in quanto la controversia posta all’attenzione del Tribunale non si riferisce alla fase antecedente a quella dell’assegnazione dell’alloggio requisito, ma al momento successivo della stipula del contratto. Trattandosi, quindi, di questione connessa a posizioni di diritto soggettivo, il giudice legittimato a conoscere della presente controversia dovrebbe essere il giudice ordinario e non quello amministrativo. Ancora di più sussisterebbe l’eccepito difetto di giurisdizione, secondo quanto affermato dalla difesa del Comune resistente, se si considera che la ricorrente va considerata proprietaria dell’appartamento requisito per averlo riscattato, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 13/2006.

Il Comune eccepisce anche che l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile per intervenuta prescrizione atteso che la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito della sentenza del Tar Calabria n. 597/2001 e passata in giudicato nell’anno 2002.

Infine, il Comune resistente afferma l’inammissibilità dell’azione risarcitoria per mancanza dei relativi presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica di Catanzaro affermando in primo luogo la propria estraneità alla vicenda di cui al contenzioso non avendo emanato nei confronti della ricorrente o del suo dante causa alcun atto illegittimo né adottato alcun materiale comportamento illecito, nemmeno nella fase di restituzione dell’alloggio prima requisito.

Si è, infine, costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo, in primis, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo poi la prescrizione del diritto al risarcimento ed infine affermando l’infondatezza nel merito del ricorso proposto.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2009 è stata disposta, con ordinanza n. 22/2010, una verificazione in contraddittorio fra le parti per accertare la consistenza dei danni arrecati all’immobile e il relativo valore locativo di cui il legittimo proprietario è stato privato.

L’incarico per l’espletamento della verificazione è stato affidato all’Ufficio Tecnico del Comune di Catanzaro.

Assolto il prescritto incombente istruttorio, alla pubblica udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene di estromettere dal giudizio il resistente Ministero dell’interno per difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il primo luogo vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.

Per quanto concerne il difetto di giurisdizione, per essere la controversia all’origine della presente pretesa patrimoniale riservata alla cognizione del giudice ordinario, l’eccezione così formulata è infondata. Infatti, sulla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine alla controversia concernente l’ordinanza recante decadenza dall’alloggio si è oramai formato giudicato. In quella occasione la medesima amministrazione comunale aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. E questo Tribunale con la sentenza n. 2406/2004 si è su detta questione puntualmente pronunciato, ritenendo che " la controversia concernente censure mosse ad un provvedimento che dichiara la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale popolare emesso all’esito di un procedimento amministrativo rientra nella nuova giurisdizione esclusiva disegnata per i servizi pubblici dalla Corte Cost. n. 204/2004". L’eccezione, così decisa dal giudice di prima istanza, non è stata riproposta davanti al giudice di appello, per cui sul punto la pronuncia è diventata definitiva.

Occorre al riguardo ricordare che "l’effetto devolutivo dell’appello esplica i propri effetti solo nei limiti in cui le censure vengano riproposte dai soggetti interessati, con formazione di giudicato parziale per i capi della sentenza che non risultino oggetto di impugnazione ("tantum devolutum, quantum appellatum") "(cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2013)

Conclusivamente sul punto, la questione della giurisdizione è oramai coperta da giudicato e la riproposizione della medesima eccezione nella presente controversia risarcitoria sarebbe peraltro segnata dalla violazione della regole del ne bis in idem.

Con specifico riferimento poi alla presente pretesa risarcitoria, osserva il Collegio che, avendo il giudice amministrativo giurisdizione sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato, lo stesso dovrà decidere anche la domanda di risarcimento danni proposta successivamente ed in via autonoma. La giurisprudenza amministrativa a tal proposito ha, infatti, affermato che "anche se il risarcimento del danno conseguente all’annullamento di un atto amministrativo illegittimo e lesivo di interessi legittimi è, a sua volta, un diritto soggettivo, la giurisdizione amministrativa sussiste costituendo il risarcimento del danno uno strumento di tutela ulteriore che completa quella prevista dall’art. 24 cost., anche se non proposta unitamente al ricorso per l’annullamento dell’atto lesivo." (cfr. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 16 maggio 2006, n. 321).

Rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice amministrativo la decisione sulla domanda di risarcimento danni anche se proposta in via autonoma dopo l’annullamento del provvedimento che li ha causati e ciò in quanto il nesso tra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’Autorità amministrativa che lo ha posto in essere non ha diversa natura nè è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute (id est, quella di non conformità a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati) sono esaminate e risolte uno actu o in separati giudizi (cfr. T.A.R. Lazio n. 2268/2006).

La configurazione del risarcimento come strumento di tutela ulteriore, unitamente a ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all’annullamento.

Il Comune resistente eccepisce anche la prescrizione dell’azione risarcitoria in quanto la ricorrente, con il ricorso in esame, chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito della sentenza del Tar Calabria n. 597/2001 e passata in giudicato nell’anno 2002. Afferma il Comune che l’azione risarcitoria sarebbe prescritta per il decorso dei cinque anni previsti dalla legge sia che il termine prescrizionale venga riferito al passaggio in giudicato della sentenza 597/2001, sia che invece venga collegato alla data, anteriore, di adozione del provvedimento comunale poi annullato(dicembre 2000).

Anche detta eccezione non è fondata.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha costantemente affermato che il termine prescrizionale di cinque anni per far valere l’azione di risarcimento decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’atto ritenuto illegittimo e non dalla data dell’illecito (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 aprile 2010, n. 8979 – T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 04 giugno 2010, n. 2392). Il dies a quo per il computo della prescrizione non va, quindi, fatto risalire al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo lesivo in quanto, a tal fine occorrendo il previo annullamento dell’atto amministrativo. Per cui, in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e, dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 2010, n. 16772).

Peraltro, va soggiunto che la sentenza di annullamento che fonda l’azione risarcitoria è quella del Consiglio di Stato n. 13/06 che ha riformato la sentenza n. 2406/04 del Tar Calabria ed ha condotto all’annullamento del provvedimento n. 25/2001 con cui era stato dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica del sig. M.A., coniuge dell’odierna ricorrente, concludendo in via definitiva la vicenda. Alla sentenza n. 597/2001 del Tar Calabria, con la quale era stata disposto l’annullamento del provvedimento di requisizione dell’alloggio della ricorrente, infatti, non è seguita la restituzione dell’appartamento, ma un nuovo provvedimento recante decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, il cui esito processuale è stato appena richiamato.

In applicazione della innanzi richiamata giurisprudenza, la sentenza passata in giudicato da considerare quale termine iniziale per la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni è quella del giudice di appello, per cui essendo stata questa pubblicata il 3 gennaio del 2006 ed essendo stato il presente ricorso notificato alle parti resistenti in data 12 dicembre 2008 risulta evidente che l’azione risarcitoria è proposta nei termini e non può considerarsi prescritta.

Per quanto concerne il merito del ricorso, questo va in parte accolto perché fondato ai sensi e nei limiti di cui meglio in seguito.

La ricorrente chiede che le venga liquidato una somma per ripristinare le condizioni dell’appartamento, i canoni meglio indicati in fatto e un importo pari a 30.000 euro a titolo di danno non patrimoniale.

La responsabilità patrimoniale della p.a. per attività provvedimentale illegittima si inserisce, com’è noto, nello schema della disciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per cui dall’annullamento dell’atto illegittimo non consegue automaticamente il risarcimento del danno, rendendosi prima necessario l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione.

Infatti, il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, e una condotta dell’Amministrazione caratterizzata dalla colpa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5160). Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno deve quindi valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa e come è stato già affermato da questa Sezione, l’imputazione dell’elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della P.A. può ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all’interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa nel proprio esercizio, ovvero quando l’azione amministrativa sia caratterizzata da negligenza nell’interpretare ed applicare la vigente normativa (cfr. T.A.R. Catanzaro, I Sezione, 7 luglio 2010 n. 1545).

I provvedimenti dell’amministrazione comunale che hanno condotto alla complessa vicenda contenziosa e cioè quello di requisizione dell’alloggio e quello di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio medesimo si riferiscono ad un alloggio di cui, alla data di adozione dei medesimi, era già proprietario il sig. A.M., coniuge dell’odierna ricorrente, che a suo tempo era subentrato al padre originario assegnatario, per essere intervenuto il pagamento di tutte le quote per il riscatto dello stesso. Tale dato di fatto emerge chiaramente anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2006 laddove si legge che "è provato e non contestato l’avvenuto pagamento integrale del prezzo, e la qualità di erede dell’appellante (sig. M.A.) è addirittura affermata, per due volte, nel provvedimento impugnato" altresì osservando il giudice di appello che "chi è divenuto proprietario non può essere dichiarato decaduto per mancata abitazione".

Il Comune pur essendo a conoscenza di detta circostanza, e cioè che l’appartamento era stato assegnato a riscatto, dopo l’adozione della prima ordinanza di requisizione dell’appartamento e il suo annullamento da parte del Tar Calabria con la sentenza 597/2001, invece di restituire l’appartamento ha adottato un nuovo provvedimento dichiarativo della decadenza dell’assegnazione dello stesso.

Ma vi è di più. A sostegno della sussistenza nella specie di una condotta colpevole dell’amministrazione va rilevato che l’appartamento non è stato rilasciato neanche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2006, che ha annullato il secondo provvedimento, ma ciò è avvenuto solo in seguito alla nomina del Commissario ad acta, a seguito del giudizio di ottemperanza (decisione n. 252/07), che in data 17 settembre 2007 ha provveduto alla restituzione dell’appartamento requisito.

Alla luce di tali fatti si può ritenere accertato e sussistente l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione per essere stata la sua condotta palesemente violativa delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, il che fonda la responsabilità del Comune di Catanzaro e il conseguente obbligo di questo di risarcire i danni prodotti dalla sua illegittima attività provvedi mentale, nei limiti del solo danno patrimoniale.

Riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, la quantificazione dello stesso, trattandosi di mancato godimento di un bene, può essere commisurata all’impossibilità di ritrarre le utilità normalmente derivanti dalla fruizione dell’immobile, in relazione alla natura fruttifera di esso. Tale danno può essere, quindi, quantificato facendo riferimento al valore locativo del cespite (in tema, tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 1995 n. 2859; id., 18 febbraio 1999 n. 1373; id., 7 giugno 2001 n. 7692; id. 29 gennaio 2003 n. 1294).

I danni patrimoniali possono essere liquidati secondo la relazione predisposta dal verificatore in contraddittorio tra le parti e individuato nell’Ufficio tecnico del Comune di Catanzaro da questo giudice con l’ordinanza collegiale n. 22/2010 del 3 febbraio 2010.

Dalla relazione del verificatore versata agli atti di causa in data 7 aprile 2010 emerge che il valore locativo mensile dell’immobile è pari all’importo di 300 euro. Tale valore locativo è riferito dal verificatore all’intero periodo durante il quale l’appartamento è stato sottratto alla disponibilità della ricorrente (5 gennaio 2001 – 17 settembre 2007). L’importo complessivo del danno riferito al mancato percepimento dei canoni locativi va quindi calcolato tenendo conto della rivalutazione secondo gli indici istat e degli interessi compensativi, che andranno calcolati sul singolo rateo dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Inoltre, il verificatore ha fissato in euro 8.163,14 euro la somma necessaria per il ripristino delle condizioni per l’utilizzo dell’appartamento. Giova rammentare che la ricorrente ha, giusta verbale di verifica in contraddittorio del 29 marzo 2010, ritenuto soddisfacenti le valutazioni del verificatore e quindi concordato con le stesse.

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno per le indicate voci (ripristino dell’appartamento e mancata disponibilità dello stesso) è posto a carico del Comune di Catanzaro per aver detta amministrazione posto in essere i provvedimenti illegittimi produttivi di danno.

La ricorrente chiede, infine, che le venga riconosciuto il danno non patrimoniale, in quanto la vicenda contenziosa ha prodotto su di essa riflessi esistenziali negativi, oltre al peggioramento della qualità della vita del coniuge assegnatario dell’appartamento, sig. M.A..

In particolare, tra i diritti costituzionalmente tutelati e collegati alla personalità dell’individuo, la cui lesione legittimerebbe la domanda risarcitoria della ricorrente, vi sarebbero il diritto all’abitazione e alla serenità della vita familiare, che nella specie la ricorrente afferma lesi.

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11 novembre 2008) hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionalmente orientata del disposto dell’art. 2059 cc, ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi – non già come disciplina di un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c. – bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso.

In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario) (cfr. Corte di Cassazione, Sez..Un., n. 18356 del 19 agosto 2009).

Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste la lamentata lesione di valori costituzionalmente garantiti, tale da poter essere risarcita. In primo luogo, infatti, deve ritenersi insussistente la violazione del diritto all’abitazione, atteso che l’appartamento requisito non era occupato dalla famiglia della ricorrente in quanto la stessa abita stabilmente in altro appartamento di proprietà. Inoltre, la serenità familiare (peraltro di ben difficile monetizzazione) non può dirsi seriamente turbata dalla vicenda contenziosa, la quale è piuttosto inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione" ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (vedi Corte Cass. Sez. 3^ n. 8703/2009).

Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso per quanta parte concerne la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale e lo respinge per quanta parte concerne la richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale.

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Catanzaro a pagare le somme dovute alla ricorrente a titolo di danno patrimoniale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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