T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 281 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale il ricorrente impugna la deliberazione 11. 12. 2008 con cui il Consiglio comunale di Castiglione delle Stiviere ha adottato il PGT perché asseritamente lesiva dei propri legittimi interessi.

Con questa delibera sarebbe stata, infatti, modificata da "spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport" ad "area agricola" la destinazione di un ampio appezzamento di terreno di proprietà del ricorrente, in cui lo stesso mantiene una pista per effettuare attività (non si comprende dal ricorso se vere e proprie gare) di motocross.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna anche la deliberazione 11. 6. 2009 con cui è stato approvato definitivamente il PGT riproponendo i medesimi motivi di censura.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la destinazione agricola impressa all’area dal PGT si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo costringendo il ricorrente a dismettere l’attività di gestione della pista da motocross;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la decisione dell’amministrazione non sarebbe adeguatamente motivata e non troverebbe riscontro nella valutazione corretta dei luoghi che non consentono alcuna attività agricola;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per sviamento di potere perché la destinazione d’uso dell’area sarebbe stata cambiata non per esigenze di interesse pubblico generale, ma per tutelare un attiguo insediamento residenziale che si era lamentato della rumorosità della pista per il motocross.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 26. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

II. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la destinazione agricola impressa all’area dal PGT si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo in quanto costringe il ricorrente a dismettere l’attività di gestione della pista da motocross.

Nella sua memoria conclusionale il Comune osserva che l’ampio appezzamento di terra e bosco del ricorrente era in realtà classificato dal precedente strumento di piano come "spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport", e quindi non era destinato ad una attività economica privata quale quella che avrebbe impiantato il ricorrente; il Comune aggiunge anche che nella sua conformazione attuale la pista di motocross viene comunque salvata dalla previsione del piano di cui il PGT non impone la dismissione.

In realtà, a prescindere dalla permanenza della pista, il motivo è comunque infondato già in diritto. I vincoli che impongono l’indennizzo sono quelli di carattere espropriativo, non quelli di natura meramente conformativa; in un caso, quale quello in esame, in cui il Comune si è limitato a prescrivere per l’area del ricorrente una destinazione di zona senza localizzarvi alcuna futura opera pubblica, versiamo nell’ambito di attività di mera zonizzazione che, in base alla giurisprudenza che si è formata dopo la sentenza Corte Cost. 179/99, costituisce esercizio di potere conformativo non suscettibile di generare obblighi di indennizzo (da ultimo CdS, IV, 2372/2010: Non hanno carattere espropriativo, ma solo conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: quindi il vincolo di inedificabilità a tutela di una strada esistente, il vincolo di verde attrezzato, il vincolo d’inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde, ecc.).

III. Nel secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la decisione dell’amministrazione non sarebbe adeguatamente motivata e non troverebbe riscontro nella valutazione corretta dei luoghi, in quanto l’area non avrebbe alcuna potenzialità agricola.

In realtà, è noto che, per giurisprudenza straripante, "le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e sono, per ciò stesso, attaccabili solo per errori di fatto, ovvero per abnormità e irrazionalità delle stesse. In ragione di tale discrezionalità l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano "impostazione del piano" (CdS, IV, 18 gennaio 2011, n. 352).

Ed è noto altresì, anche qui per giurisprudenza straripante, che "la classificazione di un’area ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, una siffatta destinazione potendo trovare la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni. Così, la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area ben può essere funzionale all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, di per sé idoneo, quest’ultimo, a compromettere i valori paesaggistici della zona. Di qui il carattere non nemmeno abnorme né irrazionale della scelta di classificare l’area dell’appellante come agricola boscata, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione di assicurare all’ambiente naturale dei luoghi in questione, quale bene pubblico di rango costituzionale (cfr Cass Sez. III, 10/10/2008 n. 25010) una più adeguata tutela; e ciò a maggior ragione allorché i luoghi siano già contrassegnati da fenomeni di significativa urbanizzazione" (sempre CdS, IV, 18 gennaio 2011, n. 352).

In ogni caso, è anche da aggiungere che nel caso in esame il ricorrente non si può proprio dolere di un difetto di motivazione perché la questione della pista da motocross che egli ha creato nell’area collinare in esame (un’area che il difensore del Comune ci ricorda essere sottoposta a vincolo di tutela paesistica ed inserita in un Parco agricolo di interesse sovracomunale) è stata oggetto di esame specifico in sede di pianificazione e di apposita valutazione da parte dell’amministrazione comunale perché molte lamentele erano giunte dalla vicina frazione di Astore sull’utilizzo di questa area come pista per il motocross.

Nel piano dei servizi c’è un paragrafo apposito destinato alle criticità generate da quest’area, in cui si scrive: "la presenza nel cuore del Parco (…) di un impianto sportivo in cui si svolge attività sportiva motoclicistica, ritenuta un elemento di degrado e di compromissione paesaggistica ed ambientale, in quanto causa di una parziale perdita dei caratteri paesaggistici identitari storicamente acquisiti della zona (attraverso disboscamenti, sbancamenti e movimenti di terreno), ed il mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, e non solo da parte della specie umana (inquinamento acustico dovuto alla forte intensità delle emissioni sonore) (…)".

Ed, in questo contesto, a nulla rileva che la pista fosse o meno presente da prima del piano di lottizzazione 136/03, perché la circostanza non incide in alcun modo nel ragionamento che si svolge in questa sentenza perché comunque non crea alcun affidamento qualificato in favore del ricorrente (affidamento che sarebbe, in ogni caso, superato dalla specifica indicazione delle circostanze ostative alla conservazione della pista da motocross rinvenibile nei documenti di piano).

In definitiva, tutto si può censurare, tranne che non vi sia stata una motivazione specifica alla scelta (di cambiare la destinazione di zona dell’area) effettuata dall’amministrazione comunale (motivazione specifica che, peraltro, come precisato sopra, non sarebbe stata neanche necessaria).

IV. Nel terzo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per sviamento di potere perché la destinazione d’uso dell’area sarebbe stata cambiata non per esigenze di interesse pubblico generale, ma per tutelare un attiguo insediamento residenziale che si era lamentato della rumorosità della pista per il motocross.

In realtà, come si è spiegato prima, leggendo i documenti di piano si comprende che il Comune ha inteso tutelare non solo coloro che risiedono in attiguo complesso residenziale, ma più in generale la frazione Astore, fatta non solo di uomini, ma anche di fauna – si faccia caso all’inciso ("raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell’abitabilità dei luoghi, e non solo da parte della specie umana") contenuto nel passo del piano delle regole che si è riportato sopra – oltre che del valore immateriale, ma fondamentale, costituito dal paesaggio dell’area.

Il Comune, pertanto, è stato mosso dalla tutela di interessi generali, e avrebbe costituito – al contrario – sviamento di potere anteporre ad essi l’interesse particolare del ricorrente.

V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE i ricorsi.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castiglione delle Stiviere delle spese di lite, che determina in euro 4.000, oltre i.v.a. e cassa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-02-2011) 07-03-2011, n. 8911 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 giugno 2008, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo con la quale D.N. era ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.

Esponevano, in fatto, i giudici di appello che D.N. e A.A. (giudicato separatamente), sorpresi in un bar in condizioni di ubriachezza infastidire gli avventori, si erano scagliati contro i Carabinieri An.Gi. e G. N., che li avevano invitati ad uscire dal locale, cagionando loro lesioni personali, giudicate guaribili in diciotto giorni.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo:

– l’erronea ed illogica motivazione, in quanto le argomentazioni svolte dal giudice di appello per ritenere attendibile la versione fornita dai verbalizzanti non avrebbero superato le evidenti contraddizioni esistenti nel quadro probatorio: la deposizione della gestrice del bar risulterebbe univoca nell’escludere l’essersi verificata una colluttazione all’interno del bar e comunque avrebbe evidenziato una condotta del D. del tutto modesta, se non irrilevante; le stesse dichiarazioni dei verbalizzanti dimostrerebbero divergenze circa il luogo di svolgimento dei fatti e la dinamica dell’aggressione.

– la violazione di legge, in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 114 e 62 bis c.p., in considerazione del ruolo modesto dell’imputato nella vicenda delittuosa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, il giudice d’appello ha correttamente valutato le censure mosse alla sentenza di primo grado e fornito ampie spiegazioni delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le testimonianze dei verbalizzanti An. e G. e disatteso le censure in fatto articolate dalla difesa.

In particolare, la Corte bresciana ha ritenuto inverosimile la ricostruzione alternativa proposta dal D. e dall’ A., in quanto volta a rappresentare un’immotivata aggressione da parte degli operanti a fronte di un loro atteggiamento inoffensivo, contraddetta tra l’altro dalle limitate lesioni riscontrate sulla persona dell’ A. (un’unica ferita sopraciliare) rispetto a quelle riportate dai verbalizzanti (una contusione alla spalla destra del carabiniere An. e una contusione con distorsione al polso destro dell’altro militare), compatibili queste ultime con la dinamica dei fatti riferita da questi ultimi.

La stessa Corte ha altresì spiegato il perchè non era riscontrabile nessuna contraddizione nella versione dei fatti riferita dai due carabinieri, evidenziando che entrambi avevano collocato l’azione violenta all’interno del bar, l’uno sull’uscio del bar e l’altro vicino alla porta; e che, quanto alla dinamica dei fatti, era verosimile che l’ An., nella concitazione dell’episodio, non avesse percepito l’aggressione alle spalle da parte dell’imputato, visto che era impegnato a fronteggiare quella, più significativa, dell’ A..

Quanto infine alla deposizione della teste a., che aveva riferito che nessuna colluttazione si era svolta nel suo bar, la Corte di merito ha fornito appagante risposta alle deduzioni difensive, rilevando che la stessa non veniva a scalfire il quadro probatorio, in quanto la donna, da un lato, aveva escluso azioni violente all’interno del locale, che – come accertato – erano avvenute sul suo ingresso, e, dall’altro, aveva riferito che i carabinieri avevano dovuto "usare la forza" per far uscire l’ A. dal bar.

Pertanto, il quadro probatorio è stato correttamente valutato dal giudice d’appello nei punti significativi posti in risalto con i motivi d’appello e, pertanto, le censure al riguardo formulate sono infondate.

Il motivo de quo, peraltro, si caratterizza per la sua estrema genericità, in quanto ripropone in questa sede le medesime censure poste a fondamento dell’appello senza tenere affatto conto delle ragioni per le quali, con specifici argomenti, la Corte territoriale ne ha escluso la fondatezza e, inoltre, non deduce, a fronte di una consistente e coerente motivazione, censure caratterizzate da specificità su punti critici delle proposizioni argomentative.

3. Parimenti generico per le medesime ragioni è il secondo motivo di ricorso, che si limita a riproporre, senza dedurre specifiche critiche, questioni di merito che hanno già trovato adeguata e logica risposta nella pronuncia impugnata.

Il giudice dell’appello invero ha escluso che l’imputato avesse avuto un ruolo di rilevanza del tutto marginale, cioè di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Battistella, Rv. 234365), assegnando invece al medesimo un ruolo maggioritario, visto che aveva ingaggiato la colluttazione con entrambi i verbalizzanti; cosi come ha validamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche con la preclusiva esistenza di reiterati e specifici precedenti penali dell’imputato (tra le tante, Sez, 6, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11487 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale di Arezzo dell’8 gennaio 2009, L. M. imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 1 e art. 256, comma 1, lett. a) (abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi) (fatto commesso in (OMISSIS)), veniva ritenuto colpevole del detto reato e condannato, con la diminuzione per il rito abbreviato prescelto, alla pena di Euro 1.400 di ammenda oltre spese processuali.

Avverso la detta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello (poi convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Firenze, articolando due distinti motivi a sostegno. Con il primo motivo ha denunciato violazione della legge penale rilevando come nella specie la norma violata non sarebbe quella – ritenuta in sentenza – di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, bensì quella – sanzionata solo in via amministrativa – di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255 essendosi l’imputato limitato ad un abbandono di rifiuti non pericolosi e non ad una illegittima gestione dei rifiuti medesimi.

Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche desumibili dalla modesta entità del fatto.

Ha, conseguentemente richiesto l’assoluzione dell’imputato e in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo – afferente ad una diversa qualificazione giuridica della condotta rispetto a quella ritenuta in sentenza – è manifestamente infondato vuoi perchè costituisce mera riproposizione di analoga questione già prospettata nel corso del giudizio di primo grado ed alla quale il Tribunale ha dato risposta esaustiva sia sul piano fattuale che sul piano più strettamente giuridico, vuoi perchè la nozione di abbandono indiscriminato di rifiuti provenienti da attività di impresa (cui pacificamente appartengono i materiali depositati dall’imputato costituiti da tubi in ferro ed in polietilene provenienti da attività edilizia) presuppone una responsabilità diretta del titolare dell’impresa nella attività di discarica.

Infatti come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto ad una generale precisione di illiceità amministrativa della condotta come disciplina dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 1, oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ricorre quando a commetterlo sial il titolare di una impresa o il responsabile di un ente, dovendo a tale elemento attribuirsi un valore specializzante (in questo senso Cass. Sez. 3, 10.5.2007 n. 33766; Cass. 3, 27.3.2008 n. 19207).

Quanto al secondo motivo di ricorso riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a prescindere dalla sostanziale genericità del motivo, va osservato che il Tribunale ha dato contezza del diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e dunque formulando un giudizio di tipo negativo sulla sua personalità che esclude qualsiasi vizio o illogicità di motivazione sul punto.

Segue alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore pagamento della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14463 Caparra Contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 11-7-1994 P.P. e P.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Udine D. I., C.V. e S.M., per sentir condannare il D. alla restituzione del doppio della caparra e di tutte le somme versate per l’acquisto e la ristrutturazione di un appartamento, nonchè al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento, da parte del convenuto, del contratto preliminare stipulato l’8-6-1979. Gli attori, inoltre, chiedevano che venisse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita del 5-3-1992, con il quale il D. aveva alienato a C.V. e S.M. l’immobile oggetto del contratto preliminare. Chiedevano, infine, la condanna del C. al pagamento della somma di L. 2.500.000 in favore di P.G., per canoni dovuti in forza di contratto di locazione.

Nel costituirsi, il D. contestava la fondatezza della domanda e chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di P.P.. Il convenuto, inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di P.G. e, in via subordinata, chiedeva accertarsi l’intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare dell’8-6-1979.

Si costituivano anche il C. e la S., chiedendo il rigetto delle domande attorce.

Con sentenza depositata il 10-9-2002 il Tribunale accertava l’inadempimento del D. e dichiarava risolto il contratto preliminare, condannando il predetto convenuto alla restituzione del doppio della caparra, alla restituzione della somma di L. 37.288.228 versata dal P. per l’acquisto e della somma di L. 18.840.000 corrisposta dallo stesso attore per l’esecuzione di lavori; accertava l’inefficacia nei confronti del P. del contratto di compravendita del 5-3-1992; condannava il C. a pagare al P. la somma di lire 2.500.000 per canoni.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il D. e appello incidentale il C. e la S..

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 12-5-2005, dichiarava prescritti i diritti di P.P. derivanti dal contratto preliminare, e per l’effetto rigettava le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento danni proposte dal predetto attore; dichiarava l’estraneità di P.G. al contratto preliminare; rigettava la domanda revocatoria proposta da P. P. e P.G. in relazione alla compravendita stipulata tra il D. e i convenuti C.- S..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P. P..

Il D., il C. e la S. hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

P.G. non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso P.P. si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva che la Corte di Appello, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal D., non ha tenuto conto degli elementi che avevano indotto il giudice di primo grado a disattendere l’eccezione in parola, basati sul rilievo che era stato realizzato il risultato pratico al quale le parti tendevano con la stipula del preliminare. Fa presente, infatti, che il P. aveva conseguito l’esercizio di fatto dei diritto di proprietà, essendogli stata data la possibilità di ristrutturare l’immobile e di darlo in affitto al C.. Deduce che la Corte di Appello non ha valutato se tali atti, come ritenuto dal primo giudice, avessero valore interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c., e, nonostante le argomentazioni svolte al riguardo dall’appellante nella comparsa di costituzione, ha del tutto omesso di considerare il comportamento tenuto nelle more dal D., avente valore di riconoscimento dei diritti del P. e, quindi, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c..

Il motivo è meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine ne1 in sede convenzionale, nè in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell’art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, 29- 7-1992 n. 9086).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, dopo aver correttamente richiamato tale principio, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dei diritti derivanti in favore del promettente acquirente P.P. dal contratto preliminare del 9-6-1979, sollevata dal D., rilevando che l’attore ha fatto trascorrere più di dieci anni dalla data di stipulazione di tale contratto senza attivarsi per far valere i suoi diritti, e senza avere interrotto il termine della prescrizione.

Tale motivazione vale a dare conto, sia pure in maniera succinta, della insussistenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere, ex art. 2943 c.c., dall’attore.

La Corte territoriale, al contrario, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le ulteriori deduzioni svolte dal P. sia in primo grado che nella comparsa di costituzione di appello, con cui era stato evidenziato che il convenuto, incassando il prezzo, consegnando il possesso del bene all’attore, lasciando migliorare l’immobile e lasciandolo dare in locazione senza contestazioni, aveva posto in essere comportamenti implicanti il riconoscimento dei diritti nascenti dal preliminare in favore del promittente acquirente ed idonei, quindi, ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. Il giudice del gravame ha completamente ignorato gli specifici rilievi svolti al riguardo dall’appellato, non essendosi nemmeno posto il problema di verificare se gli atti da questi indicati avessero o meno valenza di riconoscimento dell’altrui diritto, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione, data l’innegabile rilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento della eventuale sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dall’attore.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, la quale, nel procedere a nuovo esame della vicenda, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.