Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 18.11.2009 la Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza del GUP di Velletri del 29.6.2006 dichiarava non doversi procedere con riguardo ai reati contestati ai capi m) n) A) C) E) G) I) R) S) U) V) W) X) Y) Z) AA) BB) DD) EE) GG) HH) II) e JJ) perchè estinti per intervenuta prescrizione confermava la sentenza con riguardo ai residui reati di cui ai capi B) D) F) H) J) K.) L) M) N) =) P) Q) CC) FF) e KK) ( violazione degli artt. 648 bis e 648 c.p.) e T) (violazione dell’art. 495 c.p. così come rispettivamente contestati a S.D., S.V., S. B., A.F., S.V., C.A., riducendo le pene loro irrogate.
La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado evidenziava che il processo era frutto di una vasta indagine di P.G. sviluppatasi, grazie alle risultanze progressivamente acquisite mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri e collaterali operazioni di osservazione e controllo, nell’ambito di due distinti filoni investigativi collegati dal coinvolgimento della famiglia S./ C.: l’uno relativo al riciclaggio e commercio di veicoli rubati (capi da A) ad U) dell’imputazione) l’altro alla realizzazione e allo smercio di permessi di soggiorno contraffatti.
Riteneva la Corte distrettuale pienamente utilizzabili le disposte intercettazioni disattendendo le doglianze difensive in ordine alle sollevate carenze motivazionali e pienamente provata la responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati di riciclaggio e ricettazione loro contestati. Gli altri reati venivano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
Sottolineavano i giudici d’appello come l’accertata attività di contraffazione degli estremi identificativi delle vetture di provenienza furtiva (sostituzione delle targhe, alterazione dei numeri di telaio, contraffazione dei documenti di circolazione) concretizzava quell’attività manipolativa delle cose di provenienza delittuosa volta a nasconderne la provenienza che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è l’essenziale elemento che distingue il riciclaggio dalla ricettazione. Ricorre per Cassazione personalmente S.B. deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. c), per inosservanza dell’art. 429, comma 4, come richiamato dall’art. 601 c.p.p., stante l’omessa notificazione al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d’appello e la conseguente nullità della sentenza. Si duole il ricorrente che la notifica non è avvenuta al civico (OMISSIS), domicilio dichiarato, bensì al civico (OMISSIS) per posta per compiuta giacenza.
2. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per motivazione manifestamente illogica in ordine all’assunta compartecipazione del ricorrente agli episodi di riciclaggio di cui ai capi B) D) F) H) K).
Lamenta il ricorrente la ricostruzione operata dai giudici d’appello, sottolineando come le autovetture di cui ai capi B) D) F) e H) furono rinvenute nella disponibilità del solo S. tra il 20 ed il 24 marzo 2000, cioè in epoca precedente all’attività di osservazione di p.g. intrapresa nei suoi confronti. Analoghe doglianze solleva nei confronti del capo K). Aggiunge che la Corte territoriale ha travisato il contenuto del verbale di sequestro del 17.4.2000 sottolineando come tali documenti nulla hanno a che fare con l’attività di riciclaggio, ma sono attinenti ad altro tipo di contraffazione, quale quella dei permessi di soggiorno 3. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione resa in ordine all’assunta compartecipazione del ricorrente ai capi L) N) O) P) nonchè all’episodio di ricettazione enucleato al capo M) e art. 606, lett. c) per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, stante l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla prospettata estraneità del ricorrente ai fatti di cui ai capi di imputazione, essendo in regime detentivo per altra causa dal 19.4.2000 al 5.1.2001. 4. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi T) e CC) dell’imputazione.
Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per contrasto con l’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità parziale della sentenza. Contesta il ricorrente la titolarità della documentazione sequestrata il 17.4.2000 sottolineando che era del figlio che se ne era assunta la responsabilità;
5. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa e manifesta illogicità della motivazione resa a sostegno del diniego al riconoscimento delle attenuanti generiche;
6. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per contrasto con l’art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione in ordine alla scelta di quantificare la pena base per il più grave delitto di riciclaggio in misura superiore al minimo edittale;
7. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione degli aumenti di pena per la continuazione;
8. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, lett. e), per mancanza – manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Risulta dagli atti che l’avviso all’imputato per l’udienza camerale del giudizio d’appello non è stato notificato al domicilio dallo stesso dichiarato in via (OMISSIS), bensì è stato notificato, per posta con le forme della compiuta giacenza, al civico (OMISSIS).
L’imputato non ha pertanto ricevuto alcun avviso dell’udienza.
L’omesso avviso comporta la nullità del giudizio camerale e della relativa sentenza. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di S.B. la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio.
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