Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 08-11-2011, n. 40297

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18.11.2009 la Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza del GUP di Velletri del 29.6.2006 dichiarava non doversi procedere con riguardo ai reati contestati ai capi m) n) A) C) E) G) I) R) S) U) V) W) X) Y) Z) AA) BB) DD) EE) GG) HH) II) e JJ) perchè estinti per intervenuta prescrizione confermava la sentenza con riguardo ai residui reati di cui ai capi B) D) F) H) J) K.) L) M) N) =) P) Q) CC) FF) e KK) ( violazione degli artt. 648 bis e 648 c.p.) e T) (violazione dell’art. 495 c.p. così come rispettivamente contestati a S.D., S.V., S. B., A.F., S.V., C.A., riducendo le pene loro irrogate.

La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado evidenziava che il processo era frutto di una vasta indagine di P.G. sviluppatasi, grazie alle risultanze progressivamente acquisite mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri e collaterali operazioni di osservazione e controllo, nell’ambito di due distinti filoni investigativi collegati dal coinvolgimento della famiglia S./ C.: l’uno relativo al riciclaggio e commercio di veicoli rubati (capi da A) ad U) dell’imputazione) l’altro alla realizzazione e allo smercio di permessi di soggiorno contraffatti.

Riteneva la Corte distrettuale pienamente utilizzabili le disposte intercettazioni disattendendo le doglianze difensive in ordine alle sollevate carenze motivazionali e pienamente provata la responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati di riciclaggio e ricettazione loro contestati. Gli altri reati venivano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Sottolineavano i giudici d’appello come l’accertata attività di contraffazione degli estremi identificativi delle vetture di provenienza furtiva (sostituzione delle targhe, alterazione dei numeri di telaio, contraffazione dei documenti di circolazione) concretizzava quell’attività manipolativa delle cose di provenienza delittuosa volta a nasconderne la provenienza che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è l’essenziale elemento che distingue il riciclaggio dalla ricettazione. Ricorre per Cassazione personalmente S.B. deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. c), per inosservanza dell’art. 429, comma 4, come richiamato dall’art. 601 c.p.p., stante l’omessa notificazione al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio d’appello e la conseguente nullità della sentenza. Si duole il ricorrente che la notifica non è avvenuta al civico (OMISSIS), domicilio dichiarato, bensì al civico (OMISSIS) per posta per compiuta giacenza.

2. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per motivazione manifestamente illogica in ordine all’assunta compartecipazione del ricorrente agli episodi di riciclaggio di cui ai capi B) D) F) H) K).

Lamenta il ricorrente la ricostruzione operata dai giudici d’appello, sottolineando come le autovetture di cui ai capi B) D) F) e H) furono rinvenute nella disponibilità del solo S. tra il 20 ed il 24 marzo 2000, cioè in epoca precedente all’attività di osservazione di p.g. intrapresa nei suoi confronti. Analoghe doglianze solleva nei confronti del capo K). Aggiunge che la Corte territoriale ha travisato il contenuto del verbale di sequestro del 17.4.2000 sottolineando come tali documenti nulla hanno a che fare con l’attività di riciclaggio, ma sono attinenti ad altro tipo di contraffazione, quale quella dei permessi di soggiorno 3. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione resa in ordine all’assunta compartecipazione del ricorrente ai capi L) N) O) P) nonchè all’episodio di ricettazione enucleato al capo M) e art. 606, lett. c) per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, stante l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla prospettata estraneità del ricorrente ai fatti di cui ai capi di imputazione, essendo in regime detentivo per altra causa dal 19.4.2000 al 5.1.2001. 4. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi T) e CC) dell’imputazione.

Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per contrasto con l’art. 521 c.p.p. e conseguente nullità parziale della sentenza. Contesta il ricorrente la titolarità della documentazione sequestrata il 17.4.2000 sottolineando che era del figlio che se ne era assunta la responsabilità;

5. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa e manifesta illogicità della motivazione resa a sostegno del diniego al riconoscimento delle attenuanti generiche;

6. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per contrasto con l’art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione in ordine alla scelta di quantificare la pena base per il più grave delitto di riciclaggio in misura superiore al minimo edittale;

7. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione degli aumenti di pena per la continuazione;

8. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, lett. e), per mancanza – manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Risulta dagli atti che l’avviso all’imputato per l’udienza camerale del giudizio d’appello non è stato notificato al domicilio dallo stesso dichiarato in via (OMISSIS), bensì è stato notificato, per posta con le forme della compiuta giacenza, al civico (OMISSIS).

L’imputato non ha pertanto ricevuto alcun avviso dell’udienza.

L’omesso avviso comporta la nullità del giudizio camerale e della relativa sentenza. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla nei confronti di S.B. la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43344

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.3.2011 il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 7.3.2011 dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di T.S. con riguardo al reato di cui all’art. 416 c.p., partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati di truffa.

Riteneva il Tribunale non accoglibile il motivo di ricorso avanzato dalla difesa del T. che aveva sostenuto che nel caso di specie non poteva parlarsi di un’associazione per delinquere , ma di una serie di truffe in continuazione commesse da più soggetti in concorso tra loro, con conseguente inapplicabilità di qualunque misura cautelare. Sottolineava il giudice di primo grado che l’esistenza del sodalizio criminoso era stata affermata dal GIP su una serie di elementi e dati di fatto risultanti dagli atti di indagine, la cui esistenza non era stata oggetto di contestazione da parte della difesa, con argomenti pienamente condivisibili e giuridicamente corretti. Ribadiva la sussistenza di una gravità indiziaria con riguardo a tutti gli elementi sintomatici dell’esistenza di un sodalizio criminoso individuati: nell’elevato numero di truffe realizzate in un contesto temporale che va dall’agosto 2007 al marzo 2009 in danno della Ktesios (n. 20) realizzate tramite l’INPS fino al giugno 2008 e in danno della Ktesios, perpetrate tramite l’INPDAP, dal settembre 2008 al marzo 2009 con identiche modalità operative ed esecutive; nella realizzazione delle stesse da parte di uno stabile gruppo di persone, ognuna delle quali aveva un compito specifico che trascendeva la realizzazione della singola truffa (i coniugi G.- S. operavano sui conti correnti dove venivano accreditate le somme oggetto di finanziamento e si appropriavano definitivamente delle stesse, D.F.A., funzionario di banca consentiva l’apertura fraudolenta dei suddetti conti correnti, P.A., dipendente INPS forniva ai correi gli elenchi dei pensionati che presentavano le caratteristiche richieste per il finanziamento e curava fraudolentemente le pratiche di cessione del quinto dello stipendio); nella presenza di una sufficiente organizzazione. La partecipazione del T. era data dalle dichiarazioni del S. che lo aveva indicato come suo complice nella realizzazione di alcune truffe in danno della Races e della Ktesios, ma in particolare come colui che era deputato alla contraffazione delle carte d’identità con il nome degli ignari pensionati.

Dichiarazioni riscontrate anche dalle stesse ammissioni del T.. Il Tribunale sottolineava inoltre che l’accertata realizzazione da parte del T. di alcune truffe "in forma solitaria" non escludeva la sua partecipazione all’associazione in argomento. Riteneva altresì sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. a), b) e c) dell’art. 274 c.p.p..

Ricorre per Cassazione il difensore di T.S. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Contesta la valutazione degli elementi indiziari operata dai giudici merito, sottolineando come gli elementi d’indagine deponessero per la sussistenza di un’ipotesi concorsuale realizzata in forma continuata, e non per un’ipotesi associativa;

2. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. Contesta la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sottolineando l’assenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze avanzate dalla difesa. Evidenzia l’insussistenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga e l’insussistenza dell’attualità con riguardo al pericolo di reiterazione del reato considerato che le truffe erano cessate nel 2009 e che comunque il pericolo doveva riguardare reati per i quali era prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e tali non potevano essere le evidenziate truffe che prevedono una pena massima di tre anni.

Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè versato in fatto. Vengono reiterate doglianze già avanzate nel corso del procedimento avanti il Tribunale del Riesame E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto dell’ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità. E’ evidente infatti che, a fronte di un’ordinanza, come quella in esame, che ha fornito una specifica risposta a tutti i motivi di impugnazione, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato. Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di sussistenza del reato di associazione per delinquere contestato, sottolineando le differenze con il concorso nel reato continuato sostenuto dalla difesa. Così come appare motivata in maniera coerente e giuridicamente corretta anche con riguardo alle esigenze cautelari. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistente le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ritenendo non condivisibile l’argomento difensivo secondo il quale, essendo l’attività dell’associazione a delinquere cessata nella primavera del 2009, sarebbe cessato il pericolo di reiterazione di tale reato, mentre la possibilità che il T. reiteri il delitto di truffa non sarebbe rilevante in quanto per tale reato non è consentita l’applicazione di misure coercitive. Ed ha correttamente affermato che il pericolo cui fa riferimento l’art. 274 c.p.p., lett. c), non attiene alla reiterazione delle condotte per cui si procede nelle medesime circostanze, ma unicamente alla reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si precede; sicchè la norma, ai fini dell’applicazione di misure cautelari non esige che l’indagato possa continuare nella condotta delittuosa per cui si sta procedendo, ma unicamente che vi sia il fondato e concrete pericolo che possa porre in essere reati analoghi, anche se in circostante ambientali e con modalità diverse. Pericolo che, sulla scorta di una coerente e logica valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, riteneva sussistente considerata la spregiudicatezza dimostrata dal T. e i numerosi carichi pendenti specifici da cui era gravato. Così come correttamente il Tribunale ha affermato che le accertate sussistenti esigenze cautelari di inquinamento probatorio e prevenzione sociale rendevano superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza sollevati dalla difesa in ordine al pericolo di fuga.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-12-2012) 20-02-2013, n. 8106

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., del 20.10.2010 il Giudice per le Indagini Preliminari presso tribunale di Belluno applicava a B. A. e D.G.M. la pena concordata e li condannava al pagamento delle spese sostenute dalle persone offese costituitisi parte civile che liquidava In favore di ciascuna parte civile, in ragione della compensazione per la metà (in ragione dell’elevato numero di atti di costituzione dell’identità e la ripetitività dell’attività svolta in seno a ciascuna costituzione) in complessivi Euro 1900,00 di cui Euro 250,00 per le spese, oltre accessori di legge.

Ricorrono per Cassazione D.G.M. e B.A..

D.G.M. si duole che sia stato omesso un’adeguata motivazione in punto rifusione delle spese delle costituite parti civili. Si duole anche del fatto di essere stato condannato al pagamento delle spese in favore di tutte le parti civili costituite considerato che non aveva avuto una relazione con tutti i clienti della GDSA, bensì solo con un numero ben definito di loro. Lamenta inoltre la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili evidenziando che tale omissione comporta l’impossibilità per le parti di verificarne la rispondenza alle tariffe vigenti. Contesta anche il provvedimento di ammissione delle parti civili.

B.A. lamenta che è stata omessa un’adeguata motivazione in punto di rifusione delle spese delle costituite parte civili, considerato che la formula generale ha finito per condannarlo alla rifusione in solido delle spese anche nei confronti di soggetti con i quali non aveva intrattenuto rapporti. Lamenta anche la legittimazione all’azione civile da parte delle persone offese.

In data 27.11.2012 e 3.12.2012 la difesa D.G. depositava memoria integrativa.

Infondato è il motivo con il quale si deduce genericamente la mancanza di legittimazione attiva delle parti civili atteso che il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legittimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legittimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale che nel caso in esame non è stato oggetto di delibazione trattandosi di sentenza di applicazione pena.

(cfr. Cass N. 5161 del 1992 Rv. 189962, N. 2660 del 1991 Rv. 186663 N. 592 del 1994 Rv. 196119 n. 17108 del 2011 Rv. 250326).

Fondati sono Invece i motivi in punto rifusione spese. Nel procedimento di applicazione della pena a richiesta la parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari senza che occorra alcuna particolare valutazione del merito. Ciò detto deve rilevarsi, in conformità a un indirizzo oramai consolidato di questa Suprema Corte (N. 45130 del 2001 Rv. 220526, N. 7902 del 2006 Rv. 233699, N. 26264 del 2007 Rv. 237168, N. 25192 del 2012 Rv.

253104) che la domanda della parte civile a essere sollevata dalle spese è strutturalmente estranea al negozio processuale intercorrente tra imputato e pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., e che su tale richiesta il giudice provvede con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna. Ne consegue che la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso per Cassazione, le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa riconosciute, la loro effettività e conformità alle tariffe forensi. Invero, nella determinazione degli onorari e delle spese per la difesa della parte civile, il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale; il che implica l’esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate, dato che solo questa specificazione consente il controllo della osservanza dei limiti predetti. In particolare questa S.C. è costante nel ritenere illegittima una "determinazione globale" delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, proprio in quanto l’omessa differenziazione non permette alle parti di verificare che siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari. E’ stato infatti affermato che "con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive" Cass. sez. 6A, 03/02/2006 e 7902, RV 233699).

E’ stato inoltre precisato che "In tema di patteggiamento, allorchè la Corte di Cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l’importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" e non al giudice civile competente per valore in grado d’appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto, per essere stata determinata con una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull’"an" o sul "quantum", (Cass. sez. 4A, 22/02/2007 n. 7583, RV 236096).

Ciò posto, e considerato che il giudice a quo ha liquidato le spese processuali in favore delle parti civili senza operare alcuna specificazione, il controllo di legittimità, sollecitato dal ricorrente non è possibile per la carenza di qualsiasi indicazione nell’impugnata sentenza circa le voci che concorrono a formare i predetti importi e i criteri di valutazione seguiti. Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l’annullamento delle sentenza limitatamente alla condanna di B. e D.G. alla rifusione delle spese alle parti civili con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di B. A. e D.G.M. alla rifusione delle spese alle parti civili, con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 550

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Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente notificato e depositato gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
La sera del 13 settembre 1982 A.A. veniva ucciso nel centro abitato di XXX.
Dell’omicidio venivano ritenuti responsabili e condannati alle pene di legge, in concorso tra loro ed altri A.P. e V.S. con sentenze irrevocabili.
Con istanza trasmessa al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Trapani, le ricorrenti chiedevano la concessione dei benefici previsti dalla L. n. 302/1990 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Con istanza trasmessa al Ministero dell’Interno in data 23 gennaio 2008 la ricorrente R.S., in considerazione del tempo trascorso dal momento della presentazione della istanza, rivolgeva un appello affinché venisse esaminata detta istanza.
Con il provvedimento oggetto di impugnazione il Ministero rigettava l’istanza.
Deducono le ricorrenti la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.
All’udienza pubblica del 1 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti analoghi, in adesione all’orientamento prevalente in giurisprudenza, le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 5536 e n. 5535 del 18.06.2007 nonché, da ultimo, T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 10840 del 5.11.2009).
In tali precedenti la Sezione ha ricordato che sia il Consiglio di Stato (cfr.di recente, Consiglio Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618, nonché in precedenza Sez. VI, n. 1338 del 14.3.2006; n. 5164 del 6 settembre 2006) sia la Corte di Cassazione (sentenze n. 1442 dell’11 febbraio 1998; n. 11377 del 22 luglio 2003) – già sotto l’imperio della L. n. 466 del 13 agosto 1980 rubricata "Speciali elargizioni in favore dei dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche" – avevano chiarito che i soggetti beneficiari erano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’elargizione in questione, dovendosi negare che a riguardo si potesse configurare un potere discrezionale in capo alla pubblica amministrazione.
Tale principio si attaglia anche alla L. n. 302/90,che ha disciplinato la indennità in questione come obbligazione a carico della amministrazione stessa.
Sulla questione in esame, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è ripetutamente pronunciata nel senso che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata (Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla L 13 agosto 1980 n. 466).
Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l’attività diretta all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass., Sezioni Unite, n. 11337/2003).
Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è stato ritenuto dalla medesima Corte regolatrice pure pertinente alla successiva L. n. 302/1990 ed è stato ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con le decisioni nn. 26626 e 26627 del 18 dicembre 2007. Il principio inoltre è stato da tempo risalente recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 23 settembre 2003 n. 772,; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, n. 63; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 26 marzo 2007, n. 2823; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 luglio 2008, n. 6619)
Non v’è dubbio, quindi, che la fattispecie oggetto del presente ricorso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in causa sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

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