Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-07-2012, n. 11579 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

V.B. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi e memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 800,00 (pari ad Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole) a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Toscana con ricorso del 26 agosto 1998 e definito con sentenza dell’ luglio 2003.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con i tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorrente deduce, sotto vari profili, che l’importo liquidalo a titolo di equo indennizzo nella misura di Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole è inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso è fondato, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 400,00 per anno di ritardo è irragionevolmente inferiore a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;

cfr. Cass. 2010/17922). Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura sollevati dal ricorrente.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Premesso che il processo di cui trattasi è durato cinque anni, come accertato dalla Corte di appello, sicchè, detratti tre anni di durata ragionevole del processo svoltosi in primo grado (Cass. 2008/14), esso ha avuto una durata non ragionevole di due anni, l’equo indennizzo va determinalo in Euro 1.500,00 (pari ad Euro 750,00 per ciascuno dei due anni di durata non ragionevole, Cass. 2009/21840; 2010/17922).

Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese processuali del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidale come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 775,00, di cui Euro 280 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, e di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00, di cui Euro 420,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-06-2013, n. 24795

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 7 dicembre 2011, la Corte d’appello dell’Aquila – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona del 2 aprile 2011, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dello stesso articolo, per avere ceduto ad altro soggetto identificato ed avere detenuto eroina e 8 pasticche di Subutex – ha assolto l’imputato limitatamente alla detenzione delle pasticche di Subutex, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha ordinato la restituzione della somma di denaro confiscata all’imputato e ha confermato nel resto la condanna.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata era inferiore ai limiti massimi fissati dalla legge e l’imputato era notoriamente in stato di tossicodipendenza, nè vi era prova della cessione dello stupefacente all’acquirente; 2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè l’imputato aveva dato una spiegazione completa dello svolgimento dei fatti e il preteso cessionario aveva affermato che la sostanza stupefacente gli era stata data da una donna straniera, mentre i carabinieri non avevano visto materialmente lo scambio dello stupefacente, nè avevano accertato che la sostanza sequestrata all’imputato e quella sequestrata all’acquirente fossero dello stesso tipo; nè rivelerebbe la presenza di una somma di denaro nelle mani dell’imputato, perchè essa era frutto di una vincita effettuata in una sala scommesse; 3) la violazione del principio della prova, in base a ragioni analoghe a quelle già esposte sub 2).

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della sentenza impugnata;

rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente si limita, infatti – con i tre motivi di impugnazione – a prospettare interpretazioni alternative dello svolgimento dei fatti, sostenendo che il quantitativo di stupefacente in suo possesso era al di sotto dei limiti di legge e che non vi era prova della cessione dell’altro quantitativo al potenziale acquirente, nè della provenienza del denaro a lui sequestrato dall’attività di spaccio.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta, del resto, ampiamente sufficiente e logicamente coerente, con riferimento a tutti i profili di doglianza prospettati nel ricorso, laddove evidenzia che: a) i carabinieri avevano personalmente assistito alla consegna di eroina dall’imputato all’acquirente ed avevano, subito dopo, trovato addosso al primo un’altra dose uguale, per quantità, qualità e confezionamento, a quella consegnata al secondo, oltre ad una somma di denaro; b) anche la seconda dose era stata portata fuori dell’abitazione e, dunque, verosimilmente destinata la cessione a terzi non al consumo personale; c) l’assoluzione per la detenzione delle pasticche di Subutex non incide sul trattamento sanzionatorio, perchè questo è già stato determinato nel minimo edittale; d) non vi è prova che la somma di denaro sequestrato all’imputato fosse provento dell’attività di spaccio e, anzi, è risultato dimostrato che essa aveva provenienza lecita, ma tale circostanza non fa venire meno quanto direttamente accertato dai carabinieri circa l’avvenuta cessione dello stupefacente.

A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono -come anticipato – nella richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che si concretizza in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 cod. proc. pen. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. IV 22-05-2009 (13-05-2009), n. 21499 – Pres. RIZZO Aldo Sebastiano – PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GENOVA c. B.G.P.A. CIRCOLAZIONE STRADALE – Sanzione amministrativa accessoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 27/11/2008 il Tribunale per il riesame di Genova ha rigettato l’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del GIP presso il medesimo Tribunale in data 5/11/2008 con la quale non era stato convalidato il sequestro preventivo del ciclomotore appartenente a B.G.P.A.. Il Tribunale ha motivato il proprio provvedimento considerando che l’art. 186 C.d.S., comma 7 (come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con modifiche dalla L. n. 125 del 2008) statuisce che il conducente di un veicolo che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3, 4 e 5 del cit. art., venga punito con le pene di cui al medesimo art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il comma 7 prevede inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. e). C’è quindi un richiamo espresso alle modalità e procedure del comma 2, lett. e), ma non alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, statuizione contenuta nello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e). Deve pertanto intendersi che la confisca disposta dall’art. 186 C.d.S., comma 7 non sia quella di cui all’art. 240 c.p., ma solo quella amministrativa, per la quale sono previste tuttavia le medesime modalità e procedure di quella penale.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 4, comma 1, lett. e). In particolare la Procura ricorrente deduce che il rinvio operato dall’art. 186 C.d.S., comma 7 al comma 2, lett. c) del medesimo art. 186 C.d.S. che riguarda le modalità di custodia del bene sottoposto a sequestro deve intendersi nel senso che la confisca per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici è quella oggetto della misura di sicurezza penale prevista per il caso del conducente che guidi in stato di ebbrezza. D’altra parte nessuna norma del codice della strada richiama il fermo amministrativo disposto dal GIP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.
La questione sollevata dalla Procura ricorrente è quella della natura della confisca del veicolo sequestrato in caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza.
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 prevede che all’art. 186 C.d.S., comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". L’equivoco sorge dalla circostanza per cui la confisca è menzionata dalla norma insieme all’altra sanzione della sospensione della, patente di guida, qualificata amministrativa. Non per questo, tuttavia, anche la confisca deve considerarsi sanzione amministrativa così come ritenuto dal giudice di merito.
Il rinvio espresso operato dalla stessa norma alla procedura di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), fa chiaramente intendere l’intento del legislatore di sanzionare il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti analogamente a quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza, e, fra l’altro, con la confisca penale, e non amministrativa, del veicolo. Ove il legislatore avesse inteso prevedere solo il fermo amministrativo, sarebbe stato sufficiente, come esattamente richiamato dalla Procura ricorrente, richiamare la procedura di cui all’art. 213 C.d.S. che appunto prevede la confisca amministrativa, anzichè richiamare, si ripete, la misura prevista per altro reato. Viceversa il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, non fa affatto cenno al fermo amministrativo, pur previsto dal codice della strada, per cui tale tipo di provvedimento disposto con il provvedimento impugnato è sfornito di ogni fondamento legale.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Genova che si conformerà al seguente principio di diritto: la confisca prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. e), convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 ha natura di confisca penale obbligatoria di cui all’art. 240 c.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 24 del 2002 DECRETO PENALE

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Ritenuto in fatto

1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di T. solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare il procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo, a norma dell’art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. Il rimettente premette che il pubblico ministero, esercitando l’azione penale nei confronti di un militare per il delitto di allontanamento illecito, aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato; che tuttavia, trattandosi di imputazione per reato punito con pena edittale massima di mesi sei di reclusione militare, esso risultava perseguibile soltanto previa richiesta del comandante di corpo, a norma dell’art. 260, secondo comma, cod. pen. mil. pace. Peraltro – soggiunge il giudice a quo – l’art. 459 cod. proc. pen., pur ammettendo, a seguito delle modifiche apportate ad esso dall’art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, non ha fatto menzione alcuna dei reati militari per i quali sia prevista la condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo. A parere del rimettente risulterebbe dunque impossibile – contrariamente alla tesi espressa dal pubblico ministero in sede di richiesta – procedere ad una applicazione analogica del nuovo disposto dell’art. 459 cod. proc. pen. al caso in esame, attesa la diversità dell’istituto della richiesta del comandante di corpo rispetto alla querela: da ciò la necessità di sollevare il quesito di legittimità costituzionale.
Al riguardo, il giudice a quo sottolinea di essere consapevole del fatto che sulla identica questione questa Corte si é già pronunciata in senso negativo con la sentenza n. 274 del 1997, ma tuttavia ritiene legittima la riproposizione del quesito in ragione del fatto che quella pronuncia aveva preso in considerazione il "vecchio" testo dell’art. 459 cod. proc. pen.; e che pertanto – alla luce della modifica normativa che ha reso ora possibile il rito monitorio anche per i reati procedibili a querela – le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia in questione risulterebbero, ormai, non più "condivisibili". La normativa impugnata si porrebbe dunque in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto da essa deriverebbero sia "una disparità di trattamento, dal punto di vista della legge processuale, relativamente a reati comuni e militari, aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante"; sia una "disparità di trattamento dal punto di vista della legge penale sostanziale, tra imputati di reati militari della stessa indole", giacchè per gli imputati di reati militari perseguibili d’ufficio – e quindi di più intensa gravità – risulterebbe applicabile il procedimento per decreto, a differenza dei militari responsabili di reati a procedibilità condizionata, per i quali, invece, quel rito resta precluso. Sarebbe leso anche il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto verrebbe imposta la definizione del procedimento con le forme ordinarie – con conseguente dilatazione dei tempi processuali – per i reati perseguibili a richiesta del comandante di corpo, benchè aventi caratteristiche di lieve entità e la cui prova é, di regola, sufficientemente assicurata dalle risultanze cartolari della indagine.
2.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere della Avvocatura, la diversità sussistente tra l’istituto della querela e quello della richiesta del comandante di corpo impedirebbe di ravvisare "quel requisito di omogeneità che consente di invocare la lesione dell’art. 3 Cost."; mentre per ciò che attiene alla pretesa violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell’assicurare la durata ragionevole del processo non sarebbe stata nella specie indebitamente superata.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di T. solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di applicare il procedimento per decreto ai reati punibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, a norma dell’art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. A parere del giudice a quo, le modifiche apportate all’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 37 della legge n. 479 del 1999 – estendendo la possibilità di procedere con il rito monitorio anche nei confronti dei reati procedibili a querela – avrebbero fatto venir meno la ratio essendi della sentenza n. 274 del 1997, con la quale questa Corte disattese la fondatezza di analoga questione, facendo leva, appunto, sulla circostanza che il procedimento per decreto era allora consentito unicamente per i reati procedibili di ufficio, in considerazione della ritenuta "…incompatibilità tra il rito monitorio e la complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata…".
Venuta meno l’anzidetta preclusione per i reati perseguibili a querela; e considerato che la invocata complessità degli accertamenti é di regola collegata all’intrecciarsi tra gli aspetti penalistici e quelli civilistici (problematica, questa, invece estranea all’istituto della richiesta previsto dall’art. 260, secondo comma, cod. proc. mil. pace): ne deriverebbe, ad avviso del rimettente, una irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari "…aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante…". Siffatta divergenza sarebbe idonea anche a ledere il canone della uguaglianza sul piano del trattamento sanzionatorio (attesa la possibilità di fruire di un cospicuo "sconto di pena" attraverso la applicazione del decreto penale di condanna), ed avrebbe dei riflessi negativi sul versante della ragionevole durata del processo, sancita dall’art. 111, secondo comma, della Carta fondamentale.
2.- La questione non é fondata.
La omologabilità delle situazioni poste a raffronto é impedita dalle stesse prospettazioni che il rimettente adduce a sostegno delle proprie censure.
Come infatti emerge dalla ordinanza di rimessione, da un lato, il giudice a quo sottolinea la nutrita gamma di elementi che impediscono di ritenere fra loro sovrapponibili o assimilabili gli istituti della richiesta del comandante di corpo e della querela, essendo la richiesta "volta alla tutela di interessi di natura pubblicistica quali il servizio e la disciplina militare, valori che potrebbero subire un pregiudizio anche dalla pubblicità conseguente alla celebrazione di processi per episodi di lieve entità", a differenza della querela, che "soddisfa invece l’interesse (privato) della vittima del reato": così da escludere qualsiasi possibilità di estensione analogica della novella concernente l’art. 459 cod. proc. pen. ai reati militari a procedibilità condizionata. Da un altro lato – in modo del tutto contraddittorio – il rimettente finisce per affermare che, proprio a seguito di quest’ultima innovazione, risulterebbe irragionevole il mancato "allineamento", agli effetti che qui rilevano, delle due figure di condizione di procedibilità messe a confronto.
E’ dunque evidente che, una volta esclusa – come lo stesso rimettente mostra di escludere – la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l’intera problematica della "estensione" del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sè a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa; non diversamente, d’altra parte, dalla eventuale ulteriore "estensione" del medesimo rito anche ai reati comuni subordinati a condizioni di procedibilità diverse dalla querela. Posto che la pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo – lungi dall’operare secondo un meccanismo di conseguenzialità costituzionalmente imposto – presupporrebbe una scelta di opportunità, estranea all’accertamento dei vizi tipico del giudizio devoluto a questa Corte, ne deriva che la questione proposta risulta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di T. con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2002.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2002.

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