T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 155

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Svolgimento del processo
M.E. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, con particolare riferimento alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza datata 06.09.2007 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, rilevando che dalla nota del Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni e sulla base degli accertamenti eseguiti dall’Inail di Milano, è risultata falsa la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro con la società "Edil – Ciesse s.r.l." di Milano.
2) Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, la carenza di motivazione.
In particolare, egli evidenzia di avere trasmesso all’amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, della documentazione afferente all’esistenza di un rapporto di lavoro sopravvenuto rispetto a quello risultante dalla documentazione prodotta a supporto dell’istanza di rinnovo del permesso, documentazione ritenuta falsa dall’amministrazione, con conseguente rigetto della domanda.
La censura è infondata.
L’art. 4, comma 3, del d.l.vo 1998 n. 286 prevede che "Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1…".
Del resto, l’art. 13, comma 2, del d.p.r. 1999 n. 394 dispone che "ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo".
Le norme ora citate evidenziano la necessità che lo straniero che chiede il rilascio del permesso di soggiorno ponga a fondamento della domanda delle situazioni, sul piano occupazionale e residenziale, corrispondenti al vero, atteso che solo l’effettiva sussistenza dei presupposti per il soggiorno in Italia giustifica il rilascio di un titolo che abilita alla permanenza sul territorio nazionale.
Su questa disciplina si innesta la previsione dell’art. 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 nella parte in cui esclude il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, qualora "siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
La norma va collocata nel contesto sistematico già ricordato e, pertanto, si riferisce alle ipotesi in cui la situazione posta a base della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, pur esistente in concreto al momento della presentazione della domanda, sia successivamente venuta meno; nel qual caso la norma citata impone la valorizzazione di situazioni fondanti il rilascio del titolo di soggiorno non esistenti al momento della domanda, ma sopravvenute prima dell’adozione del diniego del permesso.
Solo in tale caso merita tutela l’affidamento maturato in capo allo straniero che, pur avendo presentato una richiesta di permesso sulla base di una situazione realmente esistente e idonea a consentire il rilascio del titolo, veda sfumare la possibilità di soggiornare in Italia a causa del sopravvenuto venir meno della situazione stessa.
In simili ipotesi, il legislatore tutela la posizione dello straniero consentendo di porre a fondamento del titolo di soggiorno una situazione sopravvenuta, ma comunque idonea a consentire la permanenza in Italia.
Viceversa, non merita tutela la posizione dello straniero che consapevolmente pone a fondamento dell’istanza di permesso un situazione non corrispondente al vero e poi cerca di avvalersi, nelle more del procedimento amministrativo attivato sulla base di allegazioni non veritiere, di una situazione sopravvenuta.
In tale caso, l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 non è giustificata dalla necessità di tutelare l’affidamento dello straniero ed anzi favorirebbe comportamenti fraudolenti, tali da comportare lo svolgimento di attività amministrativa sulla base di situazioni di fatto non corrispondenti al vero e artificiosamente create per aggirare i limiti posti dal legislatore al soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, in palese violazione dei canone generale del buon andamento dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, le risultanze dell’istruttoria procedimentale – emergenti dalla documentazione versata in atti – evidenziano che il ricorrente ha supportato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno mediante documentazione attestante l’assunzione da parte della ditta "E.C. s.r.l.", producendo anche delle buste paga.
Nondimeno, la ditta suindicata ha escluso la sussistenza di qualunque rapporto di lavoro con M.E., evidenziando, inoltre, che le busta paga prodotte dallo straniero non corrispondono a quelle utilizzate dalla E.C. s.r.l..
Inoltre, il timbro dell’INAIL apposto sulle baste paga prodotte dal ricorrente è risultato difforme da quello utilizzato dalla competente della sede dell’ INAIL, secondo quanto dichiarato dal Direttore della medesima (cfr. documentazione versata in atti dall’amministrazione).
Ne deriva, che il provvedimento è supportato da una congrua motivazione che dà conto delle ragioni della determinazione assunta, sulla base delle risultanze istruttorie, le quali evidenziano come il ricorrente abbia consapevolmente posto a base della domanda di permesso di soggiorno delle dichiarazioni attestanti fatti non corrispondenti al vero e tale circostanza esclude che egli sia titolare di un affidamento meritevole di tutela, idoneo a consentire la valorizzazione di situazioni sopravvenute.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duemila (2.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 29-04-2009 (09-04-2009), n. 17893 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – Z.A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità a titolo di concorso

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FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5 luglio 2004 il Tribunale di Genova dichiarava P.C.B.A., A.P. e Z. A., colpevoli del reato di cui all’art. 348 c.p. – per avere la P., cittadina extracomunitaria, esercitato l’attività di infermiera all’interno della casa di riposo (OMISSIS), essendo in possesso di un titolo abilitativo non riconosciuto dalla Stato Italiano, l’A., quale legale rappresentante della società fornitrice del personale alla predetta casa di riposo e la Z., quale titolare della medesima casa mantenuto in servizio la P. in assenza di un valido titolo abilitativo – e li condannava alla pena di giustizia. A seguito di gravame delle imputate, la Corte di Appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva la P. e l’A. perchè il fatto non costituisce reato, e confermava nel resto la sentenza impugnata.
In motivazione la corte di merito riteneva, quanto alla P. e l’A. che non fosse stato adeguatamente provato il dolo, osservando che non risultava che la P. avesse consapevolmente svolto prestazioni professionali infermieristiche illegittime, non essendo documentato il titolo specifico dell’assegnazione al lavoro presso la casa di riposo, e avendo l’esercizio in concreto di compiti propri della professione infermieristica indotto costei all’affidamento sulla regolarità delle proprie prestazioni, e, quanto alla A., che non risultava che costei avesse cognizione delle attività concretamente svolte dalla P., non avendo sottoscritto il contratto di appalto di servizi con la casa di riposo. Condivideva invece i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza della Z., legale rappresentante della società proprietaria della casa di riposo, che aveva consapevolmente impiegato in attività proprie della professione infermieristica, quali praticare terapie e dispensare medicinali la P., priva di titolo abilitativo valido all’esercizio in Italia di tale professione, ritenendo che ricorressero sia la materialità del fatto contestato, sia il dolo, quanto meno indiretto dell’accettazione del rischio, se non probabilmente diretto, per la natura e il contenuto del contratto di appalto stipulato con la cooperativa di lavoro di cui la P. era socia, valorizzando altresì la documentazione acquisita agli atti, da cui emergeva che la P., unitamente ad altra extracomunitaria, che versava nelle stesse condizioni, erano state assunte, quali assistenti ausiliarie di due infermiere professioniste, e che a seguito del licenziamento di queste ultime, avevano preso il loro posto all’interno della struttura.
Contro tale decisione ricorre l’imputata personalmente e a sostegno della richiesta di annullamento, denuncia con il primo motivo l’erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che la condotta, così come contestata, non integrava ex se il delitto in questione, potendo rilevare solo a titolo di concorso, non oggetto di contestazione, con il secondo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’elemento materiale del reato, sostenendo che l’art. 348 c.p. tutelava solo gli atti propri o tipici delle professioni e nella specie la corte di merito non si era minimamente soffermata sugli atti posti in concreto dalla P., con il terzo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’elemento psicologico del reato, sostenendo che il giudice del gravame aveva fondato la sussistenza del dolo su valutazioni personali sulla scorta del solo accordo contrattuale che legava la casa di riposo con la cooperativa appaltatrice, erroneamente ritenuto preordinatamente stipulato per omettere i controlli sul personale della cooperativa, mentre invece proprio tale contratto per il principio dell’affidamento costituiva in realtà l’elemento comprovante l’assoluta mancanza di dolo in capo all’imputata, con il quarto motivo il vizio di motivazione in riferimento alla richiesta di diminuzione della pena, totalmente ignorata dal giudice del gravame.
Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei primi tre motivi e per difetto di specificità dell’ultimo motivo.
Ed invero in tema di contestazione dell’accusa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, con la conseguenza che non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorchè il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, sì che non possa insorgere equivoco sull’espletamento di una completa e integra difesa (ex multis Cass. Sez. 1^ 19/3 – 19/4/2009 n. 18027 Rv. 227972).
La norma incrimintarice di cui all’art. 348 c.p. punisce non solo chi esercita abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ma, a titolo di concorso, anche chi consenta o agevoli lo svolgimento di tale attività professionale da parte di persona non autorizzata (ex multis Cass. Sez. 6^ 16/1 – 20/3/1973 n. 2268 Rv. 123606). Nel caso in esame la mancata specificazione della condotta criminosa in concorso non pare abbia potuto determinare pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa, posto che all’imputata è stato contestato comunque il mantenimento in servizio con le mansioni di infermiera di persona priva di idoneo titolo abilitativo, che in nulla differisce dall’ipotesi di concorso nel reato, e su tale accusa la stessa si è difesa.
Neppure colgono nel segno la seconda e la terza censura, che si rivelano anche non veritiere, in quanto, se è vero che per integrare il reato è necessario il compimento anche di un solo atto tipico o proprio dell’esercizio della professione, è anche vero che nel caso in esame i giudici del gravame non hanno mancato di soffermarsi sulla concreta attività posta in essere dalla P., consistita nell’avere praticato terapie e dispensato medicinali, la cui natura di atti tipici della professione di infermiere non si presta ad essere posta in discussione, anche ricordando come la P. e la C. – che versava nelle stesse condizioni – all’origine impiegate come assistenti – ausiliarie di due infermiere professioniste, abbiano poi finito con il sostituire queste ultime, che si erano licenziate, subentrando nella loro turnazione, con l’assenso e il beneplacito dell’imputata, legale rappresentante dell’Istituto a della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Quanto all’ultimo motivo di ricorso, la genericità, con cui era stata prospettata la richiesta di rimodulazione della pena infitta in primo grado, rimane assorbita dalla conferma nel resto dell’impugnata sentenza da parte della corte territoriale.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1754 Assicurazione contro i danni :contro gli incendi Coassicurazione Prescrizione

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Svolgimento del processo
La s.p.a. I. (industria tessuti a maglia) conveniva innanzi al tribunale di Milano la s.p.a. R. (RiU.e adriatica di sicurtà), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore degli importi ulteriori dovuti a titolo di risarcimento dei danni subiti e non riconosciuti dalla perizia contrattuale redatta il 12.7.1989, previa dichiarazione di nullità o annullamento o risoluzione della perizia medesima.
Esponeva: aveva stipulato polizza incendi e rischi industriali con la società convenuta in coassicurazione con P., S., C. N. H., W. assicurazioni s.p.a., N. U. F. I. society L., P. A. s.p.a., Compagnia T. s.p.a., U. italiana s.p.a., I. A. s.p.a., S. assicurazioni, S. I. L., Commerciai U.; aveva subito l’incendio del magazzino materie prime con un danno di lire 15.785.402.706 alle dette materie e di lire 173.845.000 all’immobile; la perizia collegiale per la stima dei danni non era stata sottoscritta dal proprio perito, il quale aveva dichiarato di non condividere la metodologia degli altri due periti ed aveva presentato una propria valutazione.
La R. si opponeva alla domanda ed evidenziava di avere sottoscritto solo una parte del rischio.
Chiamate in causa ad istanza dell’I. le altre coassicuratrici, ad eccezione della P., le medesime si costituivano ed eccepivano la prescrizione.
Il tribunale accoglieva l’eccezione con sentenza non definitiva.
Su gravame dell’I. la corte di appello di Milano rigettava l’eccezione, motivando come segue.
Per potere proporre una domanda in giudizio occorre avervi interesse e nella specie l’interesse fa difetto in relazione alla domanda di nullità o annullamento della perizia contrattuale; la prescrizione del diritto all’indennizzo (un anno) ha incominciato a decorrere dalla data nella quale l’I. è venuta a conoscenza dell’esito della perizia contrattuale; il termine è stato, tuttavia, interrotto dalla notifica dell’atto di citazione nei confronti non solo della convenuta in giudizio (la R.), ma anche delle società coassicuratrici; la polizza contiene, infatti, clausola delega, con la quale è stata conferita alla R. la rappresentanza sostanziale delle altre società in relazione a tutte le comunicazioni concernenti il contratto, tra le quali la citazione in giudizio;
citazione che assieme alla funzione processuale ne ha una sostanziale di costituzione in mora; ben vero che l’effetto interruttivo nei confronti dei soggetti estranei al giudizio è istantaneo, ma è pure vero che dalla citazione all’instaurazione del giudizio contro le altre società non è decorso il termine prescrizionale.
Avverso la sentenza della corte di appello hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi A. E. S.A. – rappresentanza generale per l’Italia (quale incorporante della U. S.A.), S. s.p.a., A. I. S. – rappresentanza generale per l’Italia A. I. Italy s.r.l. (quale incorporante della C. I. company of E. S.A.), W. assicurazioni s.p.a. (anche quale incorporante della S. assicurazioni L. e della I. assicurazioni s.p.a.), Commerciai U. s.p.a. (anche quale incorporante della N. U. F. I. society L.), A. Italia s.p.a. (quale incorporante della UAP italiana s.p.a.), R. e S.alliance assicurazioni office L. (quale incorporante della S. I.) – rappresentanza generale per l’Italia; altro ricorso ha proposto la Milano assicurazioni, deducendo un solo motivo; ad entrambi i ricorsi ha resistito l’I., la quale ha proposto ricorsi incidentali condizionati affidati ciascuno ad un motivo; a questi ricorsi hanno resistito tutte le società assicuratrici sopra indicate ad eccezione della Milano; l’I. ha depositato memoria, cui è allegata istanza – proposta in precedenza – di riU.e dei presenti ricorsi a quello avverso la sentenza definitiva della corte di appello pronunciata nel frattempo.

Motivi della decisione
1. Non è possibile accedere alla richiesta di rinvio dei ricorsi fissati per l’udienza odierna al fine di consentirne la riU.e a quello proposto avverso la sentenza definitiva.
Ribadito al riguardo l’insegnamento di questa Corte, secondo cui la riU.e dei gravami è obbligatoria anche in sede di legittimità quando investano la medesima sentenza ed è soltanto facoltativa quando siano proposti contro la sentenza non definitiva e quella definitiva (Cass. 2.9.1995, n. 9288), va rilevato che la circostanza che il ricorso avverso la sentenza definitiva non risulti ancora assegnato alla sezione costituisce motivo più che sufficiente ad indurre al rigetto della richiesta.
2. I ricorsi contro la medesima sentenza vanno, invece, riuniti (art. 335 c.p.c.).
3. Sebbene proposto con atto autonomo, il ricorso della Milano assicurazioni assume carattere incidentale in quanto successivo a quello delle altre società assicurataci e ciò in applicazione del principio dell’unità del processo di impugnazione (Cass. 16.3.2000, n. 3045).
4. Il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di quello incidentale della Milano vanno esaminati congiuntamente per l’identità delle censure che muovono alla sentenza impugnata.
5. in particolare con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1911, 1314, 1387, 2943 c.c., 77 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, stesso codice;
la corte di merito – si sostiene – ha ritenuto che la notifica della citazione alla R. abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti delle società coassicuratrici, considerando che il contratto di coassicurazione contiene clausola di delega con attribuzione alla R. della rappresentanza in ordine alle comunicazioni concernenti il contratto di assicurazione, compresa la costituzione in mora per il pagamento dell’indennizzo, e l’atto di citazione svolge, in aggiunta all’effetto processuale, quello sostanziale di costituire in mora il debitore; senonchè la Corte di Cassazione con la sentenza 12.12.1997, n. 12610, ha affermato il principio opposto e, del resto, non è riconducibile alle comunicazioni relative alla gestione del contratto di assicurazione la citazione in giudizio, "atto processuale tipicamente rivolto alla "vocatio in ius" di un soggetto nei cui confronti viene fatta valere una specifica e determinata pretesa"; in effetti, da un lato, la coassicurazione comporta distribuzione del rischio con esclusione della solidarietà e, dall’altro, l’art. 2943 c.c. si riferisce al compimento di atti giudiziari nei confronti del debitore e non di terzi, quali per l’appunto le società coassicuratrici che non abbiano conferito la rappresentanza processuale alla delegataria;
comunque, la corte di merito ha violato il disposto dell’art. 1362 c.c. in quanto nell’interpretazione della clausola di delega non ha tenuto conto del significato letterale delle espressioni adoperate e del contesto logico-sistematico, di tal che ha ritenuto che l’atto di citazione rientri nella comunicazione.
6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale della Milano si denuncia violazione e falsa applicazione degli att. 2943 e 1911 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, deducendosi le medesime doglianze del motivo precedente con l’aggiunta di quella che la corte di merito non ha indicato la ragione per la quale l’attribuzione del potere di ricevere le comunicazioni riguardanti il contratto di assicurazione anche per conto delle società coassicuratrici consente di riconoscere all’atto di citazione – diretto ad ottenere la condanna della sola delegataria al pagamento dell’intero indennizzo – il significato di manifestazione della volontà di conseguire dalle dette società la quota da esse dovuta.
7. I motivi sono fondati e vanno accolti.
7.1. Occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte presenta sulla questione due orientamenti.
Secondo uno di tali orientamenti la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita il delegato a ricevere l’atto, con il quale l’assicurato da notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Cass. 28.8.2000, n. 11228); secondo l’altro orientamento, la clausola di delega, pure quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce con la limitazione di responsabilità di ciascun coassicuratore alla quota di sinistro sottoscritta, sicchè, salvo il caso di conferimento al delegato di rappresentanza con procura rilasciata a norma dell’art. 77 c.p.c., la citazione di esso in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dei coassicuratori (Cass. 22.5.1992, n. 6147; Cass. 22.6.2001, n. 8605; Cass. 9.6.2003, n. 9194; Cass. 12.12.1997, n. 12610).
7.2. A questo ultimo orientamento aderisce il Collegio ed in proposito considera quanto appresso.
7.3. Nel contratto di coassicurazione si attua la ripartizione del rischio tra i coassicuratori, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento dell’indennizzo in proporzione della quota di rischio che si è asS.ta e l’assicurato non può pretendere da lui il pagamento di una somma maggiore.
Anche quando è formalmente unico, il contratto genera separati rapporti assicurativi, in relazione ai quali ciascun assicuratore è titolare di autonome posizioni sostanziali e processuali, rimanendo escluso il vincolo della solidarietà (Cass. 26.1.1988, n. 661).
7.4. La clausola di delega o guida, mediante la quale i coassicuratori per ragioni di semplificazione conferiscono ad uno di essi (solI.ente a quello che ha asS.to la quota maggiore) la gestione della polizza e, cioè, il compimento di tutti gli atti inerenti allo svolgimento del rapporto assicurativo non interferisce con l’indicato regime e vale ad armonizzare il frazionamento della garanzia assicurativa con l’esigenza dello svolgimento unitario del rapporto (Cass. 12.12.1997, n. 12610).
Conseguentemente, il coassicuratore delegato, che sia citato in giudizio per il pagamento dell’intero indennizzo, è tenuto solo per la sua quota.
7.5. Pur in presenza di clausola di delega la costituzione in mora rivolta al coassicuratore delegato non vale ad interrompere la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante, se il medesimo non abbia conferito al coassicuratore delegato, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza, la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali (Cass. 5.8.1993, n. 8551) e secondo Cass. 20.4.1990, n. 3302, addirittura l’incarico di pagare l’intero importo dell’indennizzo.
7.6. La citazione in giudizio produce, oltre agli effetti strettamente processuali, anche effetti di natura sostanziale e tra essi l’interruzione della prescrizione, che si collega al suo valore di atto di costituzione in mora.
Questi effetti sono, tuttavia, limitati – salvo che la legge non disponga diversamente, come per le obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) – nell’ambito soggettivo ed oggettivo nel senso che operano a favore ed in danno dei soggetti del rapporto processuale, non potendo incidere nella sfera giuridica di terzi estranei al giudizio, e limitatamente al diritto specificamente dedotto in causa, non potendosi estendere ad altre azioni, dato che ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione.
Ipotizzare l’estensione dell’efficacia interruttiva della citazione ai coassicuratori non direttamente coinvolti come parti del giudizio importa snaturamento della citazione.
Pertanto, la citazione in giudizio del coassicuratore delegato non vale ad interrompere la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti neppure quando il danneggiato pretenda il pagamento dell’intero indennizzo, salvo che al coassicuratore delegato non sia conferita la rappresentanza processuale a norma dell’art. 77 c.p.c. dei coassicuratori deleganti.
8. La sentenza impugnata non è conforme all’orientamento condiviso dal Collegio e va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame alla luce di tale orientamento e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
9. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili ed il secondo motivo del ricorso principale, con il quale sostanzialmente si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione della clausola di delega.
10. Per effetto dell’accoglimento dei motivi sopra esaminati è venuto meno il condizionamento dei ricorsi incidentali della I. che vanno, perciò, esaminati.
11. Entrambi i ricorsi pongono – con un motivo ciascuno – censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c., 100 c.p.c., nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all’art. 1952 c.c. invece di quello previsto dall’art. 1442 stesso codice, ancorchè fosse stata proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell’indennizzo ed ancorchè le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull’an debeatur e, cioè, sulla validità ed efficacia del contratto di assicurazione e sulla risarcibilità del danno subito dall’I.". 11.1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
11.2. La tesi di fondo della società ricorrente sembra essere che, proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale, il termine prescrizionale del diritto all’indennizzo assicurativo è influenzato da quello relativo a tale domanda.
Senonchè i due termini sono assolutamente indipendenti, cosicchè quello del diritto all’indennizzo rimane di un anno tanto se sia proposta domanda di annullamento della perizia contrattuale quanto se non lo sia, senza che le parti possano incidere sulla disciplina del termine mediante un collegamento tra la domanda di indennizzo e quella di annullamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2861 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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