T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 75 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza passata in giudicato il Giudice ordinario di Bologna in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

La sentenza del G.O. ha condannato l’Amministrazione al pagamento della rivalutazione della I.I.S. anche per il futuro.

2. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Ministero della salute ha rideterminato, a far data dal 31 maggio 2010, l’ammontare dell’indennizzo ex lege 210/1992, senza la corresponsione della suddetta rivalutazione.

Secondo al tesi difensiva del ricorrente, che ha provveduto a diffidare formalmente il Ministero, la modifica normativa citata non inciderebbe sulla posizione del ricorrente già definita dalla sentenza passata in giudicato. Inoltre, la tesi difensiva sviluppa ampiamente argomentazioni giuridiche volte comunque a sostenere l’inapplicabilità della sopravvenuta normativa per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U..

3. Il ricorrente a tal fine ha proposto il giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo per ottenere la disapplicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e conseguentemente la condanna del Ministero al pagamento della I.I.S. rivalutata anche per il futuro, nonché in subordine per ottenere l’accertamento della cristallizzazione dell’importo dell’indennizzo ex lege 210/1992 comprensivo della rivalutazione per indennità integrativa speciale così come maturata al 31 maggio 2010.

4. La causa, dopo ampia discussione orale è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.

5. In linea di diritto occorre preliminarmente richiamare l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 473; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 953), dove poi l’indicazione del bene della vita deve avvenire a seguito di una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum (così Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312).

Il giudicato formatosi sull’oggetto del contendere costituisce vero e proprio giudicato sul rapporto controverso ai sensi dell’art. 2909 c.c., facente stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" dell’azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto, e si estende, oltre che alle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche a quelle proponibili in via di azione ed eccezione (deducibile) che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia, restando tuttavia salva ed impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4586; C.d.S., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873; C.d.S., Sez. VI, 7 giugno 2005, n. 2920; C.d.S., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 38), ivi comprese le sopravvenienze normative (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07 aprile 2010, n. 95; Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7778).

In argomento, vale richiamare la distinzione tra contenuto dichiarativo del giudicato (relativo alla situazione giuridica accertata) e contenuto precettivo (relativo alla regola di condotta futura delle parti), con la conseguenza che:

– nel primo caso, il giudicato è intangibile dalla legge sopravvenuta retroattiva che entra in conflitto con il contenuto tipico dell’accertamento giustiziale, in virtù del principio costituzionale di separazione dei poteri;

– nell’altro, invece, quando si verta in ipotesi di situazioni giuridiche durevoli, il contenuto precettivo non può essere esteso alle somme maturate successivamente al giudicato e nel vigore di una norma sopravvenuta (Cons. St., sez. IV, 6 novembre 1998 n. 1439).

Infatti, il principio di diritto affermato dal giudicato non può essere ritenuto estensibile alla parte "continuativa" delle prestazioni durevoli che insorgono giorno dopo giorno rispetto al giudicato stesso e coperta dalla norma sopravvenuta che ha ridisciplinato la materia (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931).

Nel caso concreto il sopravvenuto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito il legge 122 del 29 luglio 2010, successivo alla sentenza del G.O. che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, ha completamente modificato l’assetto previsto dall’originaria disciplina di cui alla legge 210/1992 disponendo all’art. 11, commi 13 e 14 che "Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. ".

6. Sulla rilevanza di detta normativa sopravvenuta la sentenza passata in giudicato ovviamente non si è mai pronunciata (Consiglio di stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 8931) e, pertanto, tutte le questioni giuridiche interpretative sostanzialmente dirette a disapplicare la nuova normativa, preclusiva della rivalutazione della I.I.S. per contrasto con i principi costituzionali, comunitari e della C.E.D.U., costituiscono questioni nuove non coperte dal giudicato di cui oggi si chiede l’ottemperanza.

7. Né è consentito richiedere in sede di ottemperanza una pronuncia sostanzialmente nuova in ordine alla rilevanza o meno della sopravvenuta normativa in quanto ciò deve avvenire nell’appropriata sede di cognizione, con le garanzie dei vari gradi di giudizio ivi previsti che, nella materia in contestazione, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario il quale, del resto, si è già pronunciato sulla spettanza del diritto all’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione.

8. In definitiva, fermo restando il diritto, non contestato, a percepire l’adeguamento dell’indennizzo percepito ex lege 210/1992 anche nella parte relativa al computo dell’indennità integrativa speciale, derivante dalla rivalutazione sulla base del tasso d’inflazione, fino al 31 maggio 2010, sulla base di quanto statuito dalla sentenza del G.O. passata in giudicato, il presente ricorso, con cui si deducono nuove questioni è inammissibile in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa attesa la novità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 13 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

La società ricorrente (seconda classificata nella gara d’appalto descritta di seguito) impugna il provvedimento del 28. 9. 2010 con cui la Comunità montana Mont Emilius ha chiesto all’aggiudicatario (la ditta D.V.T.) i documenti necessari per la stipulazione del contratto di appalto per la gestione dei rifiuti urbani dei comuni della comunità montana, comunicando altresì di aver effettuato la verifica dei requisiti di ordine tecnico ex art. 48 d.lgs. 163/06. Con lo stesso ricorso la società ricorrente impugna anche altri atti antecedenti della procedura di gara, tra cui il verbale di gara e l’aggiudicazione definitiva.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del capitolato speciale d’appalto (in quanto lo stesso all’art. 1.5. imponeva di indicare nella propria offerta il numero di operatori da impiegare nel servizio oggetto di gara, e nel caso in esame il numero dei lavoratori indicati nell’offerta dell’aggiudicataria è anomalo in quanto, moltiplicato per l’importo da corrispondere loro a titolo di stipendio come da contratti di categoria, supera la cifra offerta dalla aggiudicataria); per irrazionalità dell’offerta (in quanto nell’offerta si prevede il lavaggio dei cassonetti tra un passaggio ed un altro, il che sarebbe – a dire della ricorrente – impossibile utilizzando una sola attrezzatura lavacassonetti ed effettuando 8 passaggi per l’indifferenziata e 6 per ciascuna delle differenziate, come previsto dal disciplinare di gara); per violazione del disciplinare di gara (in quanto l’offerta tecnica eccedeva i 17 fogli previsti dallo stesso); per violazione dell’art. 48 d.lgs. 152/06 (in quanto il controllo sui requisiti tecnici dell’offerta sarebbe stato fatto solo con la nota del 28. 9. 2010, e quindi dopo l’aggiudicazione definitiva invertendo la procedura prevista dalla norma);

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 1 l. 241/90, 2 d.lgs. 163/06 e del generale principio di imparzialità dell’attività amministrativa in quanto l’amministrazione ha ritenuto di non infliggere sanzioni all’aggiudicataria nonostante la violazione del requisito minimo del numero di operatori da utilizzare nello svolgimento del servizio.

Nel ricorso era formulata altresì istanza di subentro nel contratto, e, solo in ipotesi subordinata, di risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio la Comunità montana di Mont Emilius e la controinteressata D.V.T., che deducevano l’inammissibilità (perché il ricorso impugnerebbe la mera comunicazione ex art. 48 d.lgs. 163/06, che è atto meramente confermativo dell’aggiudicazione definitiva che avrebbe dovuto essere impugnata), irricevibilità (l’aggiudicazione definitiva risalirebbe al 17. 9. 2010, notificata il 18. 9. 2010, quindi il termine per la notifica del ricorso scadeva il 18. 10. 2010, mentre il ricorso è stato notificato il 30. 10. 2010), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

La controinteressata D.V.T. spiegava anche ricorso incidentale sostenendo il difetto di legittimazione della ricorrente a partecipare alla gara in quanto la stessa incorrerebbe nel divieto legale previsto dall’art. 23bis d.l. 112/08.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ma all’udienza destinata alla trattazione dell’istanza cautelare veniva disposto rinvio al merito dell’esame della causa.

Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 16. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è parte irricevibile, parte inammissibile.

II. Il ricorso nasce dalla comunicazione inviata alla aggiudicataria e (per conoscenza) alla seconda classificata, in cui si chiedono i documenti necessari alla stipulazione del contratto, rilevando inoltre ex art. 48 d.lgs. 163/06 essere stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti.

La comunicazione in questione è del 28. 9. 2010, mentre l’aggiudicazione definitiva era in altro provvedimento del 17. 9. 2010, che non era stato a suo tempo impugnato (e che viene impugnato solo in occasione della impugnazione della comunicazione ex art. 48 d.lgs. 163/06).

Il ricorso è irricevibile quanto alla impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, che è avvenuta in ritardo (aggiudicazione notificata il 18. 9. 2010; il termine per la notifica del ricorso scadeva il 18. 10. 2010; il ricorso è stato notificato il 30. 10. 2010).

Il ricorso è tempestivo, ma inammissibile, quanto alla impugnazione della comunicazione del 28. 9. 2010, con cui la stazione appaltante chiede all’aggiudicatario la trasmissione dei documenti necessari a stipulare (circostanza ictu oculi del tutto priva di lesività) e comunica l’esito della verifica ex art. 48 d.lgs. 163/06.

Quanto infatti alla verifica ex art. 48 d.lgs. 163/06 (contenuto residuale della nota in questione), occorre infatti rilevare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, essa non può essere utilizzata strumentalmente per riaprire i termini per impugnare la aggiudicazione definitiva (cfr. Tar Campania, Napoli, I, 1905/10: Una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all’esito della verifica di legittimità sugli atti della Commissione, la procedura di gara risulta esaurita e ciò che ad essa segue, vale a dire il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove già non assoggettati a controllo per sorteggio, art. 48 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006, è fase successiva alle operazioni di gara, che non riguarda tutti i concorrenti ma unicamente i migliori due offerenti ed integra l’efficacia dell’aggiudicazione stessa ai soli fini della stipulazione del contratto. Il concorrente che intende contestare l’esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha, dunque, l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte. L’omessa impugnazione nel termine decadenziale del risultato delle operazioni di gara ne determina l’inoppugnabilità, precludendo all’interessato la sua ulteriore contestazione e con essa l’accesso alle fasi successive verso la stipula del contratto).

Pertanto, essendo irricevibile l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, non se ne possono riaprire i termini impugnando la mera comunicazione del 28. 9. 2010 priva di propria lesività.

III. Il ricorso incidentale diventa a questo punto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, vista la soluzione data al ricorso principale.

IV. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Dichiara il ricorso principale in parte inammissibile, in parte irricevibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di lite, che determina in euro 2.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (per ciascuna di esse).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9873 Atti amministrativi presupposti Accertamento Avviso di accertamento Contenzioso tributario Ingiunzione fiscale Notificazione degli atti

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Svolgimento del processo

R.P. impugnava la cartella di pagamento conseguente ad un accertamento asserito definitivo per mancata impugnazione:

sosteneva la mancata notifica dell’avviso di accertamento e deduceva che la stessa risultava effettuata il (OMISSIS) in (OMISSIS), mentre egli era residente ad altro indirizzo. L’ufficio resisteva.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l’agenzia; resisteva il contribuente ed entrambe le parti reiteravano le proprie tesi.

La Commissione tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che il ricorrente risultava anagraficamente residente in (OMISSIS) e che non vi erano elementi per ritenere che il contribuente avesse eletto domicilio fiscale nella precedente residenza.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia con ricorso fondato su duplice motivo. Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei ricorso proposto dai Ministero dell’Economia e delle Finanze non essendo stato lo stesso parte del procedimento di merito. Si compensano le relative spese tenuto conto del fatto che non vi è stato nessun aggravamento di attività difensiva per il contribuente.

2. L’Agenzia con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per non avere il giudice a quo rilevato il difetto di interesse da parte del contribuente alla denuncia del vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, derivante dal fatto che lo stesso si era limitato ad eccepire il vizio di cui sopra senza dedurre la sopravvenuta decadenza dell’amministrazione all’esercizio del potere impositivo.

2.1 La censura è manifestamente infondata secondo i principi già enucleati da questa Corte che ha già affermato (Cass. n. 5100 del 1997) "Se il contribuente impugna l’iscrizione a ruolo di un’imposta per invalidità della notifica (mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.) del relativo avviso di accertamento, non può ritenersi che i vizi di essa si sono sanati per raggiungimento dello scopo ( art. 156 cod. proc. civ.), atteso che nessuna tempestiva conoscenza di tale indispensabile presupposto della predetta iscrizione si è verificata in conseguenza della notifica di questa. " La Corte ha poi ribadito tale indirizzo (Cass. n. 10772 del 2006) e lo ha compiutamente motivato (Cass. n. 24975 del 2006) con argomentazioni dalle quali questo collegio non ritiene di discostarsi. Ha infatti affermato che, se si tiene conto dell’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 25 maggio 2005, n. 10958, secondo cui "nel caso in cui non sia stato notificato un atto presupposto, c’è la possibilità di fare valere anche questioni di merito relative al rapporto tributario", e se si tiene conto del vincolo ad interpretare le norme primarie in senso conforme alla Costituzione, con particolare riguardo, nella questione in esame, ai suoi dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, artt. 3, 24 e 113, si deve trarre la norma secondo la quale l’impugnazione congiunta di atti presupposti di imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti è un potere del contribuente attinente a una situazione giuridica soggettiva statica di vantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo. Il contribuente, esercitando pienamente a sua autonomia, può, sulla base della citata disposizione, valutare se abbia interesse ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, n. 2, è, dunque, una norma stabilita a favore del contribuente, che gli consente – è la stessa disposizione di legge a usare il verbo "consentire" -di impugnare, solo se lo vuole, tutti gli atti presupposti non notificati o tutti quegli atti che avrebbero dovuto essergli notificati perchè autonomamente impugnabili. A conferma di questa Interpretazione si consideri che, ove si accogliesse la tesi opposta, l’Ufficio potrebbe procedere sempre all’adozione di atti conseguenti – per esempio, come nella specie, la cartella di pagamento – senza notificare gli atti presupposti – nella specie l’avviso di accertamento -, o notificandoli ritualmente, perchè il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. E’ evidente che una tesi siffatta, configurandosi il potere del contribuente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, come una situazione giuridica soggettiva dinamica strumentale di facoltà o di diritto potestativo, stravolgerebbe l’intero impianto del procedimento di formazione degli atti di imposizione tributaria e vanificherebbe ogni garanzia del diritto di difesa riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost..

2.2 In applicazione di tali principi correttamente il giudice a quo non ha ritenuto la carenza di interesse all’impugnazione da parte del contribuente che non aveva eccepito, unitamente al vizio della notifica dell’avviso di accertamento, la conseguente decadenza dell’ufficio.

Il contribuente infatti ben poteva, come sopra motivato, limitarsi ad eccepire solo la mancata conoscenza dell’atto presupposto, derivando solo da tale atto – e non dalla successiva cartella – il soddisfacimento del suo diritto sia ad essere posto correttamente, cioè nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in condizione di conoscenza sul contenuto preciso dell’atto di imposizione tributaria, sia ad esercitare una consapevole difesa contro tale imposizione.

2.3 Il motivo in esame deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 100 e 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 57, per essere la notifica dell’avviso di accertamento nulla, ma non inesistente, e quindi tale da non incidere sulla validità dell’atto notificato.

La censura è infondata sotto vari profili.

3.1 Premesso tutto quanto già esposto in ordine al primo motivo con riferimento all’interesse ad agire del contribuente, si osserva che il ricorrente afferma che la notifica è stata eseguita in luogo che comunque deve ritenersi di pertinenza del destinatario, trattandosi della precedente residenza del destinatario. Sul punto deve rilevarsi che la relazione esistente tra un luogo ed il soggetto destinatario è certamente questione di fatto che, in quanto tale, è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione, difetto che, nella specie non è stato rilevato nè eccepito.

3.2 Ancora va affermata l’irrilevanza della distinzione richiamata dal ricorrente tra ipotesi di nullità e di inesistenza della notifica per inapplicabilità alla presente fattispecie del principio enucleato da questa Corte (Cass. S.U. n. 19854 del 2004), secondo il quale " La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento." Nei caso di specie, infatti, è pacifico che il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento ma la successiva cartella: da tale impugnativa non poteva scaturire la sanatoria della notifica dell’atto presupposto nè, per tutto quanto esposto con riferimento al primo motivo del ricorso, l’obbligo per il contribuente di impugnare coevamente la cartella e l’atto dalla stessa presupposto.

Anche tale motivo del ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della natura delle questioni di diritto proposte con il ricorso per Cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 22-03-2011, n. 11459

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Svolgimento del processo

1. Il 10 giugno 2010 la Corte d’appello di Firenze, terza sezione penale, ha confermato la sentenza emessa il 26 settembre 2008 dal Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato M.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 per avere occupato illegalmente alle proprie dipendenze due cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, e l’aveva condannato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata, alla pena di mesi tre di arresto ed euro diecimila di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato con il ministero del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del canone valutativo della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, deducendo che gli elementi posti a fondamento del giudizio della sua colpevolezza sono indizi non univoci nè gravi, in difetto dell’accertamento della stabilità dell’occupazione e della continuatività della prestazione lavorativa, oltre che dell’accordo sull’orario di lavoro e sulla retribuzione.

Con il secondo motivo si censura il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria corrispondente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. 3. La richiesta di rinvio dell’udienza odierna presentata dal difensore è stata rigettata con ordinanza in pari data.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo, con il quale è denunziata la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, è infondato e va rigettato.

2. Dalla sentenza impugnata emerge che, a base del giudizio di responsabilità penale dell’imputato, sono state poste specifiche emergenze probatorie acquisite all’esito della svolta istruttoria.

Gli elementi analizzati, rappresentati dall’attività di riparazione di macchina agricola svolta, all’atto del sopralluogo condotto nell’azienda agricola della quale era titolare l’imputato, da parte di due cittadini extracomunitari, privi del permesso di soggiorno, dall’alloggio degli stessi all’interno della stessa e dalla intervenuta successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro, evidenziano l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere sussistente e provata l’indebita assunzione da parte del ricorrente di cittadini extracomunitari.

Il ricorrente, opponendo una diversa valutazione delle risultanze processuali e traendo da essa la deduzione della non configurabilità del reato contestato, individua violazioni di regole valutative della prova, che si risolvono in censure di merito, non proponibili in questa sede, e nella interpretazione della norma incriminatrice, contrastante con i principi affermati da questa Corte in ordine alla indeterminatezza della posizione del datore di lavoro e della natura, quanto al contenuto e al tempo, dell’attività lavorativa subordinata e alla sufficienza della indebita assunzione di lavoratori stranieri irregolari al fine della configurazione del reato (Sez. 1, n. 15463 del 26/03/2008, dep. 14/04/2008, P.M. in proc. Zhao, Rv. 239618; Sez. 1, n. 34229 del 22/06/2005, dep. 23/09/2005, Nobile, Rv. 232222; Sez. 1, n. 16431 del 12/04/2005, dep. 02/05/2005, P.G. in proc. Bincoletto, Rv. 231576; Sez. 1 n. 25665 del 04/04/2003, dep. 12/06/2003, Iovino, Rv. 225393).

3. E’, invece, fondato il secondo motivo.

La richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria corrispondente ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, già fatta con i motivi di appello, non è stata presa in considerazione dalla Corte d’appello, nè della stessa vi è cenno nelle conclusioni dei motivi di appello riportati in sentenza e nella parte motiva.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente all’omesso esame sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame del motivo di appello sulla sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

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