Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14445

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La vicenda processuale è così riassunta nel ricorso.

"ha ricorrente, con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, depositato in data 28 aprile 2003 proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dal Prefetto della Provincia di Roma in data 31/3/03 a fronte del verbale di accertamento di violazione riportato in ciascuno dei provvedimenti, elevati nel 2002, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., con i quali veniva sanzionata l’installazione di impianti pubblici tari perchè ritenuti senza autorizzazione.

La ricorrente rilevava l’illegittimità delle ordinanze ingiunzione sotto molteplici aspetti e precisamente:

1) Illegittimità delle ordinanze ingiuntive opposte per omessa convocazione per l’audizione personale ritualmente richiesta in calce ai ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento di violazione;

2) Nullità e/o illegittimità delle ordinanze ingiunzione per difetto assoluto di motivazione poichè i provvedimenti non fornivano alcuna motivazione circa il rigetto del ricorso proposto.

3) Riportava inoltre la ricorrente che gli impianti multati erano regolari e sottoposti alla procedura di riordino, per cui non potevano essere multati, Veniva fissata l’udienza di comparizione, l’Amministrazione rimaneva contumace, ha causa veniva decisa ed in data 29/3 – 2/4/2004 veniva emessa la sentenza n. 16866 con la quale veniva rigettato il ricorso e compensate le spese di causa.

2. Il Giudice di Pace riteneva "la regolarità e legittimità del provvedimento", valutato come "corretto e formalmente esatto e completo in ogni elemento costitutivo, ivi compreso la motivazione ove espressamente dichiara che le "motivazioni adottate non contengono elementi atti ad inficiare, la validità dell’accertamento". Aggiungeva poi il Giudice di Pace quanto segue:

"Nè vale invocare il difetto di formazione del provvedimento impugnato per mancata audizione, tenuto conto che la stessa, nella fattispecie in esame, non costituisce elemento essenziale per l’efficacia e legittimità del provvedimento, non assolvendo a funzione essenziale del relativo processo di formazione, stante l’esistenza stessa della pubblicità contestata che costituisce aggettivamente prova dell’infrazione. Nè l’invocata procedura di riordino può ritenersi a sanatoria dell’infrazione, ove non lo preveda espressamente". 3. – La ricorrente articola tre motivi di ricorso.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – All’udienza pubblica del 17 marzo 2010, la Corte dichiarava la nullità della notifica del ricorso, fissando il termine di giorni 90 per il rinnovo della notifica. L’ordinanza veniva notificata dalla ricorrente in data 5 maggio 2010 e la nuova notifica veniva effettuata in data 2 agosto 2010. Parte ricorrente depositava il ricorso notificato il 4 novembre del 2010, come da nota di deposito in atti.

6. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo parte ricorrente proceduto al deposito del ricorso, notificato in data 2 agosto 2010, nei 20 giorni di cui all’art. 371 bis c.p.c.. Al riguardo occorre osservare che questa Corte (Cass. Sezioni Unite 2005 n. 26225) ha già avuto occasione di affermare che: "in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371 bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ..

– di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori". In tal senso vedi anche Cass. 2006 n. 19053.

Il deposito è avvenuto il 4 novembre 2010, ben oltre i 20 giorni di cui alla norma citata.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-04-2011, n. 16086

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza del 7 maggio 2008, il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha dichiarato P.M. colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente B.P. e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di un mese di reclusione, condonata ex L. n. 241 del 2006, nonchè, in solido con i responsabili civili "EDIL F.A.S s.p.a." e "S.I.L.E. Costruzioni s.r.l.", al risarcimento del danno biologico e di quello morale in favore della costituita parte civile, liquidati, complessivamente, in Euro 49.070,00.

Secondo l’accusa, condivisa dal tribunale, il P., nella qualità di responsabile dell’omonima impresa edile, per colpa generica e specifica, consistita quest’ultima nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 68, del D.P.R. n. 626 del 1994, artt. 43 e 22 ha cagionato al lavoratore lesioni personali consistite in trauma cranico commotivo e fratture in q varie parti del corpo.

Era accaduto che il B., unico dipendente del P., mentre si trovava sull’armatura della soletta del primo piano di un fabbricato, intento a legare fasci di ferro, era precipitato al suolo passando attraverso un’apertura non protetta posta all’altezza di 3,23 metri circa. L’infortunato aveva spiegato di essere stato assunto dall’imputato da circa un paio di mesi, di non avere eseguito corsi di formazione professionale, di non essere mai stato dotato di dispositivi di protezione individuale.

Il giudice del merito ha rilevato, nella condotta dell’imputato, precisi profili di colpa per non avere lo stesso: a) allestito impalcature e ponteggi con idonei parapetti volti ad evitare il pericolo di cadute dall’alto, b) adottato precauzioni idonee ad evitare la caduta di persone attraverso le aperture delle soletta, c) dotato l’operaio dei dispositivi di protezione individuale, d) fornito al lavoratore idonee informazioni sui rischi connessi all’attività di lavoro svolta; e) garantito adeguata formazione professionale dello stesso.

I responsabili civili "Edil Fas" e "Sile" sono stati chiamati in giudizio per rispondere dei danni cagionati al B. in vista della loro posizione con riguardo all’esecuzione dei lavori edili in corso: la "Edil Fas", quale società che aveva appaltato dalla cooperativa edilizia "Il Poggio" la costruzione di un complesso residenziale costituito da sei palazzine, la "Sile", quale impresa che aveva subappaltato dalla "Edil Fas" le opere di carpenteria e che aveva a propria volta subappaltato parte di tali opere a diverse ditte, tra le quali quella individuale di P.M., odierno imputato, riservandone per sè altra parte.

2- Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il responsabile civile "SILE Costruzioni" che ha, anzitutto, contestato la propria legittimazione passiva, evidenziando come questa possa ritenersi sussistente in capo al responsabile civile solo se il procedimento penale si svolge nei confronti di un imputato del cui operato esso responsabile debba rispondere per legge, dovendosi escludere che possa rispondere del fatto altrui anche in base ad un titolo contrattuale. Ha poi sostenuto che la "Sile", una volta subappaltati i lavori, non se ne era più interessata, nè aveva diramato direttive circa la esecuzione degli stessi, nè vi aveva cooperato, di guisa che non poteva essere ritenuta responsabile del fatto illecito contestato al P..

Successivamente, ha proposto appello incidentale la "EDIL Fas", che pure ha contestato la propria legittimazione passiva ed ha eccepito, altresì, l’eccessività delle somme liquidate a titolo di risarcimento.

In tempi ancora successivi, ha proposto appello l’imputato P.M..

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 5 marzo 2010, ha, anzitutto, dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, perchè tardivamente proposto; ha altresì escluso che tale impugnazione potesse qualificarsi quale appello incidentale, rispetto all’appello della "Sile", unico tempestivamente proposto, in ragione della mancata corrispondenza dei contenuti della impugnazione, riguardante la responsabilità dell’imputato, rispetto a quanto formava oggetto dell’appello principale, relativo alla responsabilità civile della società appellante connessa al fatto illecito contestato. Ciò in considerazione della natura dell’appello incidentale che, ha sostenuto il giudice del gravame, non è strumento autonomo d’impugnazione, ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, al quale deve necessariamente raccordarsi.

La stessa corte ha poi dichiarato inammissibile l’appello incidentale della "Edil Fas", avendone rinvenuto una carenza d’interesse, in vista della posizione antagonista che tale impugnazione assume rispetto a quella principale della parte avversa, nel caso di specie rappresentata da altro responsabile civile, la "Sile Costruzioni";

posizione non rilevata nel caso della società appellante incidentale.

Quanto all’appello principale, il giudice del gravame ne ha rilevato l’infondatezza, osservando, anzitutto, che la richiesta di esclusione del responsabile civile non poteva essere accolta in quanto tardivamente proposta, atteso che l’art. 86 c.p.p., comma 3 prevede che essa deve proporsi, a pena di decadenza, non oltre la fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in dibattimento;

laddove, nel caso di specie, in tale fase processuale nessuna eccezione o richiesta di esclusione è stata sollevata dalla "SILE".

Nel merito, lo stesso giudice ha rilevato che la "Sile" era tenuta a rispondere della condotta del P. posto che la propria attività costui, nonostante la formale autonomia derivante del contratto stipulato con la "SILE", sostanzialmente svolgeva alle dipendenze delle altre imprese presenti nel cantiere, che di volta in volta a lui si rivolgevano per integrare le proprie squadre di lavoratori, ove se ne fosse manifestata la necessità. 3- Avverso tale decisione propongono ricorso l’imputato ed il responsabile civile "Sile Costruzioni". A) P.M., con unico motivo, deduce violazione di norme processuali, in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’appello dallo stesso proposto. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il carattere di appello incidentale dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado.

In particolare, egli sostiene che detto appello tendeva a dimostrare come l’affermazione di responsabilità fosse stata conseguenza di una mancata attenta verifica dei fatti da parte del primo giudice. Ciò in adesione all’appello principale, che aveva ad oggetto, non solo la legittimazione passiva del responsabile civile, ma anche l’affermazione di responsabilità dello stesso imputato. Ambedue gli appelli, quindi, quello principale della "Sile" e quello incidentale proposto dall’imputato, tendevano a dimostrare l’inconsistenza dell’accusa rivolta al P., quello del responsabile civile, inoltre, a contestare la condanna dello stesso al risarcimento del danno, evidentemente connessa al tema della responsabilità penale dell’imputato. Proprio al capo della sentenza relativo a tale responsabilità sì rivolgeva l’appello di quest’ultimo che, in ragione della connessione tra i due temi, doveva ritenersi incidentale rispetto a quello principale che riguardava, oltre che la condanna al risarcimento dei danni, anche l’affermazione di responsabilità dell’imputato che di quella costituisce il presupposto.

B) La responsabile civile, "Sile Costruzioni s.r.l.", ricorre avverso la sentenza della corte territoriale, laddove i giudici del gravame, male interpretando l’oggetto dell’appello, ne hanno dichiarato l’inammissibilità, avendo ritenuto che lo stesso fosse diretto a contestare la propria "legitimatio ad processum", cioè la legittimità della propria chiamata in causa (in tal caso l’eccezione sarebbe stata effettivamente tardiva), laddove il tema proposto riguardava la stessa configurabilità e la sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel processo penale, ritenuto inesistente dalla ricorrente in vista dell’assenza di qualsiasi rapporto tra la stessa e l’imputato, se si esclude il contratto di subappalto, che tuttavia non vale ad estendere al sub committente le responsabilità per condotte illecite tenute dal sub appaltante.

Concludono i ricorrenti chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

4- Ambedue i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, l’uno per manifesta infondatezza, l’altro anche per la sua genericità. 1) Quanto al ricorso proposto dal P., osserva la Corte che corretta si presenta la decisione dei giudici della corte territoriale, di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato, in considerazione della tardività dello stesso -non contestata dal ricorrente – e dell’impossibilità di rilevarne la natura incidentale rispetto all’appello della "SILE", responsabile civile.

Con particolare riguardo all’appello incidentale, sulla cui declaratoria d’inammissibilità si concentra il ricorso dell’imputato, occorre osservare che lo stesso – secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte – non è strumento autonomo d’impugnazione, ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, di talchè esso non può avere ad oggetto altro che i capi o punti della sentenza direttamente investiti con l’appello principale, non anche quelli che ne sono rimasti estranei.

Ciò è stato ritenuto anche al fine di evitare che si travalichino i limiti del devolutum e che si vanifichino i termini fissati per l’impugnazione.

Orbene, nel caso di specie, l’appello principale, proposto dalla "SILE", non ha riguardato la responsabilità dell’imputato – che pure ben avrebbe potuto esser direttamente oggetto d’impugnazione da parte della società responsabile civile, ai sensi dell’art. 575 cod. proc. pen. – e neanche il diritto della parte civile ad essere risarcita, bensì solo la legittimazione passiva della stessa società, la sua tenutezza a risarcire il danno alla parte civile, sul rilievo – pur esso estraneo al tema della responsabilità penale dell’imputato – che, avendo il P. operato quale impresa autonoma subappaltante e non come soggetto alle dipendenze della Sile, questa non poteva esser chiamata a rispondere del suo operato.

Questione, dunque, che non si è in nessun modo rapportata al tema della responsabilità penale dell’imputato, verso la quale l’appellante principale ha in realtà manifestato assoluto disinteresse, cioè un atteggiamento che quella responsabilità, proprio per il silenzio serbato sul punto, ha addirittura finito con il ribadire, sia pure solo implicitamente.

Corretta, quindi, si presenta la decisione impugnata e manifestamente infondata la censura proposta dall’imputato.

2) Manifestamente infondato, ed in parte generico, è anche il ricorso proposto dal responsabile civile "SILE Costruzioni s.r.l.".

In realtà, è pur vero che la corte territoriale, forse equivocando il senso del riferimento all’art. 87 c.p.p. contenuto nell’atto di appello proposto dalla "SILE", ha ritenuto che detta società avesse inteso anche contestare la propria "legitimatio ad processum", cioè la propria stessa capacità di esser parte del rapporto processuale oggetto di esame, ma è anche vero che la stessa corte ha, comunque, affrontato il tema della "legitimatio ad causam", cioè della sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile, ed ha congruamente spiegato le ragioni della ritenuta sussistenza dello stesso e quindi del proprio dissenso rispetto alle opposte conclusioni prospettate della società appellante.

Sotto tale profilo, quindi, il ricorso si presenta manifestamente infondato.

Neanche in punto di sussistenza del richiamato diritto la sentenza impugnata si presenta meritevole di censura.

I giudici del merito hanno, invero, sostenuto che la "SILE", in forza del contratto di subappalto delle opere di carpenteria, stipulato con la "Edil Fas", era stata espressamente delegata a porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare e prevenire infortuni; proprio in considerazione di tale delega, la stessa società aveva predisposto il piano operativo di sicurezza. La delega alla sicurezza, d’altra parte, nei termini in cui era stata prevista, non poteva, secondo gli stessi giudici, esser trasferita ad eventuali subappaltatori, non solo in considerazione dell’espresso divieto di subappalto previsto nel contratto stipulato dalle predette due società, ma anche, e soprattutto, per quanto specificamente riguarda il P., per la evidente incapacità della modesta impresa artigianale di cui costui era titolare di offrire garanzie di sorta in tema di sicurezza e di rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni.

Di tale incapacità, hanno soggiunto quei giudici, era perfettamente a conoscenza la "SILE", se è vero che nello stesso contratto di subappalto stipulato con il P. era previsto che solo alla società sub committente spettava l’organizzazione dei lavori e della mano d’opera e la fornitura delle attrezzature necessarie alla esecuzione dei lavori, rimanendo a carico del subappaltatore solo l’attrezzatura minuta. Se è vero, ancora, che gli stessi mezzi di protezione individuale erano forniti dalla "Edil Fas" e che lo stesso P. ed il suo unico dipendente venivano di volta in volta destinati ad integrare le squadre di lavoratori di altre imprese presenti nel cantiere, ovunque se ne fosse manifestata la necessità.

Circostanze, quelle sopra richiamate, acquisite agli atti del processo e non contestate dalla società ricorrente, che hanno legittimamente indotto i giudici del merito a ritenere che il subappalto al P. era null’altro che un espediente per trasferire a persona del tutto inidonea gli obblighi di sicurezza che la "Sile" si era assunta con il contratto stipulato con la "EdilFas".

Il rapporto tra la società e l’impresa individuale si avvicinerebbe, secondo gli stessi giudici, ad un appalto di manodopera, vietato, o comunque ad un subappalto di un’opera ad una impresa che mancava delle capacità tecniche ed amministrative per eseguirla correttamente, e che il subappaltatore altro non era che un semplice esecutore di ordini, privo di qualsiasi autonomia organizzativa: di qui la ravvisata responsabilità civile in capo alla società sub committente.

Orbene, a fronte di tale coerente argomentare, con cui i giudici del merito hanno spiegato le ragioni per le quali la "SILE", benchè rimasta estranea alle condotte delittuose contestate all’imputato, dovesse rispondere dei danni da tali condotte cagionati, nulla oppone la società ricorrente, se non la pretesa assenza di qualsiasi obbligo risarcitorio in termini, tuttavia, del tutto generici, per nulla correlati alle argomentazioni poste dalla corte territoriale a fondamento della propria decisione.

Di qui il giudizio di genericità, sotto il richiamato profilo, e dunque di inammissibilità della proposta impugnazione.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18167 Diritti politici e civili

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e secondo motivo, assorbito il terzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, D.C.B., R. S. e B.D. proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico, da essi instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia dinanzi al TAR Lazio nel gennaio 1995, definito in primo grado con sentenza di accoglimento depositata nel novembre 1998, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza depositata nel marzo 2006.

La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di quattro anni per il primo grado e di ulteriori due per il secondo grado, ed evidenziata la modestia della posta in gioco nel giudizio presupposto, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole, determinata in cinque anni, con la somma di Euro 2.500,00 per ciascuna delle parti ricorrenti.

Avverso tale decreto, depositato il 12 maggio 2008, i medesimi ricorrenti hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009, formulando tre motivi, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo ci si duole della determinazione della durata ragionevole, denunziando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e vizio di motivazione: la durata ragionevole di quattro anni per il giudizio di primo grado è eccessiva, trattandosi di giudizio non complesso, che secondo gli standards europei non deve superare i tre anni. Il secondo motivo ha ad oggetto il quantum della liquidazione dell’indennizzo, che secondo le ricorrenti ha violato gli standards europei (violazione L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 CEDU). Con il terzo motivo, infine, si censura la liquidazione delle spese, denunziando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e della normativa sulle tariffe in relazione alla omessa liquidazione delle competenze.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. In effetti, esaminando il parametro fondamentale – la complessità del caso – da considerare ai fini della determinazione della ragionevole durata del procedimento presupposto, la stessa Corte di merito ha ritenuto trattarsi di giudizio non complesso, pervenendo però poi immotivatamente ad una determinazione della ragionevole durata di tale procedimento che, con riguardo al primo grado, si palesa in contrasto con le valutazioni normalmente adottate dalla Corte Europea – e dalle Corti nazionali -, secondo le quali in casi simili la durata deve essere ragionevolmente contenuta in tre anni. Si impone pertanto la cassazione del decreto sotto il profilo esaminato, assorbiti gli altri motivi. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., determinando innanzitutto in sei anni la durata irragionevole del giudizio presupposto: a tale conclusione si perviene infatti sottraendo alla durata complessiva del giudizio (11 anni e due mesi) la durata ragionevole complessiva sopra indicata (tre anni per il primo grado e due per il secondo) ed il tempo impiegato dalla parte per la proposizione dell’appello (due mesi).

Quanto alla liquidazione dell’indennizzo, il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille/00 Euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori sei anni circa oltre quello di ragionevole durata, sì ritiene giustificato liquidare in favore di ciascuna ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5250,00, alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo.

Si ritiene giustificata la compensazione tra le parti del 50% delle spese del giudizio di merito e di quelle di questo giudizio di legittimità, tenuto conto del consistente ridimensionamento dell’indennizzo rispetto a quello richiesto (Euro 10.000,00 per ciascuna). La residua quota, che si liquida come in dispositivo, deve essere posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei difensori delle ricorrenti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente della somma di Euro 5.250,00, oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Compensa fra le parti, per metà, le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle parti ricorrenti della residua quota, pari quanto al giudizio di merito a Euro 300,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari e Euro 30,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità a Euro 500,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge.

Spese da distrarsi, quanto a quelle per il giudizio di merito, in favore degli avvocati Ferdinando E. Abbate e G. Ferriolo e, quanto a quelle per il giudizio di legittimità, in favore dell’avv. Ferdinando E. Abbate. Motivazione semplificata.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4651 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnata sanzione disciplinare, confermata dal pure impugnato rigetto di ricorso gerarchico, reca la seguente motivazione:

"Ufficiale superiore in servizio presso il Comando multinazionale di ARRC (Afganistan), in occasione di un evento sociale presso il Circolo ufficiali, con comportamento ingenuo e poco accorto – sicuramente non consono per un Ufficiale della sua esperienza – si allontanava dai locali del Circolo stesso, con la moglie di un maggiore inglese, dirigendosi verso gli alloggi attraverso la porta di accesso posteriore. Tale comportamento, ingenerando nel marito della signora in argomento un legittimo sospetto circa la condotta dell’Ufficiale italiano, causava una reazione scomposta dello stesso che si concretizzava in un’aggressione fisica. Detto evento ha avuto ampia risonanza all’interno del Comando multinazionale con ripercussioni sull’immagine del contingente italiano. In particolare, va evidenziato che l’Ufficiale in parola – in violazione dell’articolo 748, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – ometteva di comunicare al proprio superiore gerarchico il citato evento in cui era stato coinvolto ponendo in imbarazzo la stessa catena di comando con evidenti riflessi in servizio";

Considerato che il pure impugnato rigetto del ricorso gerarchico ha respinto quest’ultimo nella considerazione, tra l’altro, che la sanzione è stata irrogata esclusivamente per la violazione dell’articolo 748, ultimo comma, del D.P.R. n. 90/2010 (mancata comunicazione al superiore gerarchico dell’evento);

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta omesso esame e mancata valutazione, da parte dei superiori gerarchici, degli elementi addotti a giustificazione dall’incolpato va respinta perché sia l’impugnata sanzione (la quale, giova precisare, a seguito della pronuncia sul ricorso gerarchico risulta irrogata esclusivamente per la mancata comunicazione dell’evento al superiore) sia la decisione del ricorso si sono fatte carico di valutare le giustificazioni (mancanza dei presupposti necessari per rendere obbligatoria la comunicazione ai superiori di fatti che abbiano coinvolto l’interessato) addotte in proposito dal ricorrente. Infatti: la sanzione disciplinare ha sinteticamente precisato che la mancata comunicazione dell’evento aveva posto in imbarazzo la catena di comando con evidenti riflessi sul servizio; la decisione del ricorso gerarchico, cui si rinvia, ha diffusamente contestato le giustificazioni del ricorrente sulla specifica questione;

– la censura la quale contesta che i fatti in argomento non potevano avere riflessi sul servizio va respinta perché appare invece evidente che, come rilevato dall’autorità che ha deciso il ricorso gerarchico, gli accadimenti non comunicati al proprio Comando corrispondevano – specie ove si consideri il delicato contesto multinazionale in cui si erano svolti – alla fattispecie di cui all’articolo 748, ultimo comma, lettera b), del D.P.R. n. 90/2010 (eventi in cui l’interessato è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio);

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Ritenuto peraltro che la particolare fattispecie presenti i presupposti perché, ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, le spese di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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