Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-04-2011) 09-06-2011, n. 23360 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.E., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 19 ottobre 2007 al 27 giugno 2008 per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, in concorso con altri, reato dal quale era stata assolto in secondo grado con la formula per non aver commesso il fatto.

La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, e cioè per avere l’istante posto in essere un comportamento altamente imprudente e superficiale per il contesto in cui si era trovato coinvolto nell’indagine giudiziaria, nel corso della quale era stata rinvenuta un involucro di 10 gr. di cocaina, per 65 dosi medie, nella sua camera da letto, e la somma di Euro 1.150, nel suo cappotto, riposto nell’armadio, del tutto sproporzionato alla sua capacità di reddito.

La condotta sopra descritta, benchè il fratello, convivente, si fosse assunto l’esclusiva responsabilità della detenzione, era tale, secondo il giudice della riparazione, da fondare un non arbitrario coinvolgimento del R. nelle attività illecite incriminate, in quanto l’istante aveva accettato di apparire non come un semplice connivente ma come un consapevole concorrente nel reato contestato, avendo anche rafforzato con la sua colpevole tolleranza la volontà criminale del fratello.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314 c.p.p., e la manifesta illogicità della motivazione, laddove il giudice della riparazione aveva affermato la mera corrispondenza tra connivenza e colpa grave. Si sostiene che la sentenza di assoluzione aveva escluso ogni forma di connivenza e comunque, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente la mera presenza fisica di un soggetto nel luogo ove viene commesso il delitto ma è necessario indicare gli elementi che abbiano rafforzato la commissione di un reato. La Corte di merito avrebbe dovuto, pertanto, concretamente indicare in che modo la presenza passiva del R. abbia rafforzato la volontà del coimputato.

Si lamenta altresì il permanere della misura cautelare nonostante il R. sin dal momento dell’arresto avesse tenuto una condotta collaborativa non rifiutandosi di rispondere alle domande del PM e del giudice.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, avendo il giudicante fatto buon governo della disciplina di settore, con motivazione logica e satisfattiva.

Va infatti ricordato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. Sezioni unite, 15 ottobre 2002, Ministero del tesoro in proc. De Benedictis).

In particolare, la nozione di "colpa grave" di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde, l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione) (tra le tante, Sezione 4, 12 febbraio 2010, Petrozza).

Ciò detto in punto di diritto, va soffermata l’attenzione sui limiti della sindacabilità in questa sede.

Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, in vero, il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (Sezione 4, 10 giugno 2008, Maggi ed altro).

In altri termini, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, l’assenza di un giudizio di appello non toglie che, in sede di legittimità, il provvedimento sia insindacabile in presenza di una motivazione completa ed adeguata, applicandosi anche in tale materia il parametro della sola valutazione della tenuta, sul piano logico e giuridico, del tessuto argomentativi posto a sostegno della scelta adottata in dispositivo (Sezione 4, 24 giugno 2008, Grigoli).

In questa prospettiva, corretto e satisfattivamente motivato è l’apprezzamento del giudice della riparazione, che ha non illogicamente valorizzato (a prescindere dall’esito del procedimento di merito) il comportamento del prevenuto, non arbitrariamente definito gravemente imprudente per il contesto in cui è venuto ad essere coinvolto nell’indagine giudiziaria: per la presenza, di cui non poteva non essere consapevole, della droga, poi ricondotta al fratello, nell’abitazione comune, e per il possesso di una quantità di denaro inconferente con le proprie condizioni soggettive, tale da fondare un non arbitrario coinvolgimento nelle attività illecite incriminate.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 1083 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 – 20 gennaio 2009, e depositato il 16 febbraio successivo, il cittadino extracomunitario G.H. proponeva impugnazione avverso il decreto del 4 novembre 2008, mediante il quale il Questore di Livorno aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, gli aveva intimato di lasciare il territorio dello Stato. Il ricorrente si affidava a quattro motivi in diritto e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitisi in giudizio la Questura procedente ed il Ministero dell’Interno, che resistevano al gravame, con ordinanza del 19 – 20 marzo 2009 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 30 marzo 2011.

Motivi della decisione

Il ricorrente G.H., cittadino bosniaco già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugna il decreto del 4 novembre 2008, con cui il Questore di Livorno ha respinto la sua istanza di rinnovo del titolo di soggiorno suddetto, avuto riguardo ai numerosi precedenti penali dello straniero in ordine a reati compresi nell’art. 380 co. 2 c.p.p., precedenti che, oltre ad essere di per sé ostativi alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 286/98, ad avviso dell’amministrazione sarebbero comunque rivelatori di un’inclinazione alla sistematica violazione delle regole e di inadeguata integrazione sociale.

Con il primo motivo di ricorso, lo H. sostiene che l’atto impugnato non gli sarebbe stato notificato in una copia tradotta in lingua a lui conosciuta, ciò che gli avrebbe reso impossibile comprendere le ragioni del diniego, determinandone la nullità. In senso contrario, sia sufficiente osservare che la mancata traduzione del provvedimento sfavorevole in una lingua conosciuta allo straniero non determina alcun vizio formale o sostanziale del provvedimento stesso, ma una semplice irregolarità che, al più, può autorizzare la remissione in termini dello straniero ove costui alleghi che la mancata o difettosa traduzione, impedendogli la effettiva e tempestiva conoscenza del contenuto del provvedimento stesso, abbia compromesso il suo diritto di difesa (cfr. Corte Cost. 16 giugno 2000, n. 198), evenienza che nel caso di specie non ricorre.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’amministrazione sarebbe incorsa in violazione dell’art. 27 Cost., in quanto i precedenti di polizia non avrebbero altro valore, se non di indizi. L’affermazione, nella sua astrattezza, è manifestamente infondata, posto che, nel sistema delineato dal legislatore italiano, la condanna penale per alcuni reati (segnatamente, quelli di cui all’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 286/98), ancorché non coperta da giudicato, deve considerarsi automaticamente ostativa all’ingresso ed alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, da un lato, che – contraddittoriamente – talune delle condanne menzionate nel provvedimento impugnato riguarderebbero episodi risalenti, nel passato già esaminati dall’amministrazione e da questa reputati non ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno; il diniego, per altro verso, produrrebbe l’effetto di determinare lo smembramento della famiglia dello H., in contrasto con i principi generali sanciti dalla Carta dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione.

Le censure sono fondate nei termini che seguono.

Quanto alla denunciata contraddittorietà dell’operato della Questura, la quale avrebbe attribuito rilevanza ostativa a condanne pregresse, in passato non ritenute di ostacolo al rinnovo del titolo di soggiorno, la soluzione della controversia implica una sia pur sintetica ricostruzione della peculiare disciplina dei poteri di autotutela della P.A. nella materia dell’immigrazione.

L’art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98 disciplina, con norma speciale, una specifica fattispecie di revoca, la quale, con la tradizionale ricostruzione degli atti espressivi del potere generale di revoca (ora cristallizzata nell’art. 21quinquies della novellata legge n. 241/90), ha in comune l’operatività ex nunc, differenziandosene però sotto il profilo dei presupposti: questi si identificano, infatti, non nella sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto o in una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, bensì nella carenza in capo allo straniero – originaria o sopravvenuta – dei requisiti per l’ingresso e la permanenza in Italia. Trattandosi, in definitiva, di un atto vincolato, essa non implica alcuna valutazione comparativa, e può considerarsi sufficientemente motivata mediante il richiamo alla sussistenza della circostanza ostativa.

In astratto, il tenore letterale del sopra citato art. 5 co. 5 si presta ad una duplice interpretazione. Da un lato, può ipotizzarsi che la revoca costituisca in subiecta materia l’unico strumento di autotutela di cui la P.A. è dotata, nel senso che, a fronte di un difetto originario o sopravvenuto dei requisiti, il titolo di soggiorno rilasciato allo straniero possa (e debba) essere revocato, e che la revoca possa riguardare sia il titolo attualmente posseduto, sia quello o quelli posseduti in precedenza (si pensi allo straniero, il quale, dopo l’iniziale rilascio, abbia ottenuto più rinnovi del permesso di soggiorno), atteggiandosi – per il caso di vizi originari dell’atto, dati dalla originaria mancanza dei requisiti – alla medesima stregua dell’annullamento d’ufficio. Dall’altro, potrebbe invece sostenersi che la revoca sia idonea ad incidere esclusivamente sugli effetti dell’ultimo titolo di soggiorno posseduto dallo straniero, e con riferimento alla sola perdita dei requisiti che di quel titolo avevano consentito il legittimo rilascio, ma non anche nei riguardi dei titoli precedenti: vale a dire che non potrebbe essere revocato il titolo che abbia oramai esaurito i propri effetti e sia stato rinnovato. Questa seconda prospettazione ha il pregio di assicurare un’adeguata collocazione sistematica all’istituto in questione: una volta che il permesso sia stato rilasciato o rinnovato, infatti, l’eventuale intervento in autotutela dell’amministrazione dettato dalla originaria mancanza dei requisiti previsti per il rilascio o il rinnovo del permesso non risponde al paradigma normativo della revoca, che resta pur sempre legato alle sopravvenienze; in tale ottica, il catalogo delle possibili manifestazioni di autotutela in materia di immigrazione va allora completato con il ricorso alla categoria generale dell’annullamento d’ufficio, ora espressamente regolato dall’art. 21nonies della citata legge n. 241/90 che, facendo propria l’elaborazione maturata in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza, circonda di particolari cautele l’esercizio del relativo potere: questo postula, infatti, la sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico (diverse, pertanto, dal mero interesse al ripristino della legalità violata), oltre a richiedere la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e a dover essere comunque contenuto entro un termine ragionevole.

Alla luce dell’impostazione che si è indicata come preferibile, deve allora concludersi che, laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato o rinnovato nonostante l’originario difetto dei requisiti per l’ingresso e la permanenza dello straniero in Italia, l’amministrazione ha la facoltà di avvalersi dei propri poteri di autotutela nella forma dell’annullamento d’ufficio. Di riflesso, deve escludersi che risultati analoghi a quelli raggiungibili attraverso l’annullamento possano venire surrettiziamente perseguiti con modalità differenti, ed in particolare attraverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sulla esistenza di elementi ostativi già esistenti al momento del rilascio o del rinnovo precedente, ma non valutati in quella sede. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire alla P.A. di recuperare rilievo anche a distanza di lungo tempo a circostanze pregresse, senza di fatto dover motivare in ordine alla sussistenza di un interesse attuale alla rimozione dell’atto e potenzialmente senza alcun limite temporale, il che contrasta visibilmente con i principi generali.

Facendo applicazione di quanto dianzi affermato, deve allora concludersi per l’illegittimità del diniego frapposto al ricorrente H., poiché, come inequivocabilmente emerge dal provvedimento impugnato e dalle relazioni versate in atti, la Questura si è limitata a respingere l’istanza di rinnovo sulla scorta di motivi che, integrando in realtà un vizio dell’originario permesso di soggiorno, ovvero dei rinnovi precedenti, avrebbero dovuto innanzitutto condurre all’annullamento in via di autotutela delle determinazioni pregresse.

Ulteriore profilo di fondatezza del gravame è quello che attiene alla mancata considerazione delle conseguenze prodotte dal diniego di rinnovo sulla famiglia del ricorrente, padre di quattro figli minorenni, con i quali convive in Italia (due di essi frequentano la scuola primaria).

L’inciso finale dell’art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98, come aggiunto dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 5/07, stabilisce infatti che "nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". La più recente giurisprudenza della Sezione, in consonanza con quella del Consiglio di Stato (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3760), si è peraltro oramai attestata nel senso di ritenere che la previsione dianzi richiamata imponga di tener conto, ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno, dei vincoli familiari dello straniero anche al di fuori dei presupposti per l’esercizio del ricongiungimento familiare, e questo in una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata che ha particolare riguardo al vincolo derivante dagli obblighi internazionali dello Stato, di cui all’art. 117 co. 1 Cost., con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della CEDU ("1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui").

L’interpretazione della normativa interna in conformità, per quanto possibile, con le disposizioni sovranazionali costituisce, d’altro canto, un vero e proprio obbligo per il giudice comune, il quale soltanto nell’impossibilità di giungere ad una interpretazione siffatta potrà (e dovrà) investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità della legge nazionale (o regionale) per violazione (della norma internazionale interposta e perciò) del parametro dettato dal richiamato art. 117 co. 1 (da ultimo, cfr. Corte Cost. 12 marzo 2010, n. 93, sulla scia delle note sentenze "gemelle" nn. 348 e 349 del 2007). Ne discende che l’aver del tutto trascurato, da parte della Questura di Livorno, i legami familiari dello H. rende il provvedimento impugnato illegittimo per violazione della richiamata normativa interna, così interpretata.

In forza di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, rimanendo assorbita la censura articolata con il quarto ed ultimo motivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 13-07-2011, n. 1342 Assegno circolare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 4 maggio 2011 e depositato il successivo girono 11, la S.N. s.r.l. ha impugnato il verbale di gara del 6 aprile 2011, con il quale il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa esclusione della ricorrente (che aveva offerto il ribasso del 13,75% sull’importo a base d’asta pari a Euro 80.000,00), ha aggiudicato alla società C. s.r.l. (con il ribasso del 4,685%) la trattativa privata indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature per la revisione dei veicoli, collocate presso i Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile di Catania e Trapani.

La società ricorrente (esclusa dalla gara per avere prestato la "garanzia provvisoria" (Euro 1.600,00) con assegno circolare, ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi:

1) in ordine alla propria esclusione;

Violazione dell’art. 75 del D.Lgs. 13 aprile 2006. n. 163 e della lettera di invito – Eccesso di potere per difetto dei presupposti;

2) in posizine alla posizione dell’aggiudicataria della ditta C. srl:

Violazione della Direttiva CE 2006/42 – Violazione degli artt. 118 e 125 del D.Lgs. m. 163/2006 e 241 del D.P.R. n. 495/1992, del D.M. 23 ottobre 1996, n. 628, delle Circolari 22 maggio 1995, n. 88/95, 6 settembre 1999, n. 95 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria,

La controinteressata C. srl, costituitasi in giudizio, con memoria depositata nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha depositato gli atti relativi alla controversia, senza produrre difese scritte.

Con ordinanza n. 409 del 25 maggio 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata il 20 giugno 2011, la società ricorrente, nel replicare a quanto dedotto dalla società controinteressata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Premesso che nei giudizi aventi ad oggetto controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture la sentenza, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010), va redatta, ordinariamente, "in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso in esame merita accoglimento per la fondatezza del primo motivo di impugnazione, rivolto avverso l’esclusione dalla gara in questione della società ricorrente.

Ed invero, nel caso in esame non si ravvisano valide ragioni per discostarsi da quanto statuito da questa stessa Sezione con precedente sentenza n. 893 del 5 giugno 2003 (resa in fattispecie analoga alla presente), nella quale si afferma che

nelle pubbliche gare d’appalto, la possibilità per le imprese partecipanti di prestare la cauzione provvisoria mediante assegno circolare discende in via diretta dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

sotto il profilo sostanziale, tale modalità di prestazione della garanzia richiesta offre all’Amministrazione una sicurezza maggiore rispetto alla mera fideiussione (benchè bancaria), poichè l’assegno circolare, a tutti gli effetti, equivalente a denaro contante, assicurando una integrale ed immediata disponibilità della somma versata;

detto profilo funzionale è asserito dalla giurisprudenza (cfr. C.G.A. 4 luglio 2000, n. 328), dalla quale si evince, in assenza di prescrizioni di contenuto opposto a pena di esclusione, la preferenza accordata allo strumento dell’assegno circolare, piuttosto che al contratto di garanzia personale.

Va, ancora, osservato che anche la giurisprudenza più recente è orientata nello stesso senso, avendo chiaramente ribadito che l’assegno circolare è un idoneo strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute (cfr., fra le tante,:Cons. Stato IV, 28.4.2006 n. 2399; T.A.R. Molise, 14 gennaio 2009, n. 1; T.A.R. Piemonte, sez. I, 01 marzo 2010, n. 1291), in quanto la stessa natura dell’assegno circolare assicura al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in esso indicata, così che, salvo che non vi siano dubbi sulla sua regolarità o autenticità ovvero salvo che non vi sia un apprezzabile interesse a ricevere il danaro in contanti, anziché in titoli, l’assegno circolare estingue l’obbligazione. Ciò tanto più se si tiene conto che "la norma generale in materia, contenuta nell’articolo 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, prevede che la cauzione possa essere prestata alternativamente in numerario, in titoli di stato o garantito dallo Stato o a mezzo di fideiussione" e che le norme di settore "non escludono assolutamente la possibilità di costituire depositi cauzionali con modalità diverse da quelle stabilite nella lettera d’invito" (così Cons, Stato n. 2399/2006 cit.).

Altra questione è quella evidenziata nella propria memoria dalla resistente società C., secondo cui in ogni caso, l’assegno circolare avrebbe dovuto essere "corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto".

Ma, poiché il rilievo mosso dalla Commissione di gara ai fini dell’esclusione della società ricorrente concerne soltanto la presentazione dell’ "assegno circolare" inserito nella "seconda busta" senza alcun riferimento al predetto impegno, non par dubbio che, come fondatamente obiettato in memoria dalla ricorrente, la censura avrebbe dovuto essere ritualmente formulata con apposita impugnazione incidentale.

Assorbito quant’altro, il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del verbale di gara impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi correlati alla particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 1070/2011) e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29623

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 06/10/010, confermava la sentenza del Tribunale di Alba, in data 11/12/09 – appellata da F.L. e R.P., imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) (come contestato in atti); e condannati alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, ciascuno.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare i ricorrenti eccepivano:

1. che era stata eseguita l’ispezione dei CC presso l’area in questione, senza che fosse dato avviso agli interessati della facoltà di farsi assistere da un difensore, il tutto in violazione della norma, ex art. 114 disp. att. c.p.p.;

2. che, comunque, la condotta contestata andava circoscritta sino al 04/07/06. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte di Appello, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che F. L. e R.P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano adibito un’area annessa alla loro abitazione (gli imputati erano coniugi) e di cui comunque avevano la disponibilità, alla raccolta e smaltimento di rifiuti vari anche pericolosi (quali cassoni, fusti, lamiere, stampi, bombole di gas vuote, biciclette, parti di autoveicolo, lavandini, sanitari, elettrodomestici e parti di essi, batterie per auto e motorini), il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b), come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche ed infondate. Quanto all’eccezione di nullità dell’ispezione, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., la stessa è infondata. Trattasi di eventuale nullità a regime intermedio che andava eccepita immediatamente, dopo l’atto oppure nel termine di cinque gg. dalla nomina del difensore. Orbene nella fattispecie l’eccezione de qua è stata sollevata tardivamente soltanto in sede di conclusione del giudizio di 1 grado, udienza 11/12/09, ossia oltre tre anni dal compimento dell’ispezione, eseguita il 04/07/06.

Quanto all’ulteriore doglianza relativa al fatto che la responsabilità degli imputati andava circoscritta alla condotta sino al (OMISSIS), è del tutto generica perchè non correlata in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da F. L. e R.P. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00; ciascuno.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.