T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 2227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha presentato domanda di assegnazione di alloggio E.R.P. in relazione al bando generale II semestre 2008, indicando di essere residente in Via Neroli 52, e che il proprio nucleo familiare era composto da sé medesima e da tre figli.

Con nota del 20.9.2010, consegnata a mano alla ricorrente in pari data, il Comune, nell’ambito dei controlli sulla permanenza dei requisiti per l’accesso all’E.R.P., come dichiarati in sede di domanda di partecipazione, ex art. 13, comma 5 del R.R. n. 1/2004, ha segnalato che il sig. Atef Mostafa El Tamany, facente parte del nucleo familiare della richiedente come da dichiarazione del 2.7.2010, non risultava residente nel Comune di Milano, essendo inoltre irreperibile.

In mancanza di risposta, in data 21.2.2011 il Comune ha inoltrato alla ricorrente un’ulteriore richiesta, inviandola in Via Crispi n. 11, indirizzo indicato dalla stessa, successivamente allo sfratto dalla propria abitazione.

Con il provvedimento impugnato la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria per non aver presentato la documentazione richiesta e per la conseguente impossibilità di procedere alle verifiche di cui all’art. 13 comma 5 del R.R. n. 1/2004.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In base al detto articolo "il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l’accesso all’ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000".

In attuazione di tale norma il Comune ha effettuato i controlli indicati nella parte in fatto, relativi, in particolare, all’accertamento della composizione del nucleo familiare della ricorrente, come dichiarato nella domanda di partecipazione, cui tuttavia la stessa non ha dato riscontro, con ciò non comprovando quanto dichiarato in precedenza, con particolare riferimento alla situazione del figlio Atef Mostafa El Tamany.

Peraltro, neppure successivamente all’impugnato diniego, la ricorrente ha fornito le indicazioni richieste dal Comune nella citata nota del 20.9.2010.

Alla luce di quanto precede non colgono nel segno le deduzioni della ricorrente incentrate sulla natura recettizia della comunicazione de quo, atteso che la stessa è stata effettivamente resa edotta personalmente della necessità di fornire i chiarimenti richiesti, senza tuttavia ottemperarvi, né tempestivamente né successivamente. Inoltre, la successiva lettera raccomandata del 21.2.2011, pur non ricevuta personalmente dalla ricorrente, è stata tuttavia inviata all’indirizzo dalla stessa indicato, e restituita al Comune per compiuta giacenza.

La ricorrente in più occasioni evidenzia ancora come la residenza del figlio non fosse richiesta quale condizione di validità della domanda, con ciò adducendo una contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Tali affermazioni sono certamente vere, ma tuttavia non pertinenti, poiché l’oggetto del controllo avviato dal Comune, e che ha dato luogo al provvedimento impugnato, non attiene tanto alla verifica della residenza di Atef Mostafa El Tamany nel Comune di Milano, quanto alla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda di partecipazione, nell’ambito delle quali il figlio risultava incluso nel nucleo familiare, per questo ricevendo un determinato punteggio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese vanno compensate, essendo la ricorrente stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 22-09-2011, n. 34447

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.10.2010 la Corte di Appello di Salerno confermava quella emessa in data 9.6.2008 dal Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato C. A., con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede con assegnazione di una provvisionale, avendolo riconosciuto colpevole del delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv. e 590 c.p., art. 583 c.p., comma 1, "perchè, in qualità di proprietario del fabbricato sito in (OMISSIS) alla via traversa (OMISSIS), e, come tale, di garante della relativa situazione di pericolo, per negligenza ed imprudenza rappresentata dal mantenere in stato di grave fatiscenza il predetto immobile, omettendo di predisporre idonee misure atte ad impedire sia il pericolo di crollo di parti pericolanti dell’edificio, sia l’ingresso nell’area privata di persone estranee, sia, infine, di avvertimento per i terzi di passaggio del pericolo incombente, e, perciò per tale comportamento omissivo da ritenersi gravemente colposo e che avrebbe dovuto assumere per impedire l’evento lesivo, cagionava al minore R. D., il quale, introdottosi all’interno del cortile privato del predetto edificio, rimaneva travolto dalla caduta di una pesante porta in ferro che gli provocava lo schiacciamento e la conseguente frattura del femore destro, e, dunque, lesioni personali gravi rappresentate da un periodo di malattia superiore a 40 gg. e lieve indebolimento permanente dell’organo della deambulazione dovuto a mancanza di allineamento dei monconi femorali. Fatto che, adempiendo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, non si sarebbe verificato (In (OMISSIS))". Il Giudice di primo grado, alla cui motivazione si rimetteva per relationem la Corte, aveva basato la colpevolezza del C. prevalentemente sulla deposizione del teste R.C., zio del minore accorso alle grida del medesimo in suo soccorso, il quale aveva riferito che il cantiere era completamente aperto e che chiunque aveva facile accesso al suo interno.

La Corte riscontrava tali assunti sulla scorta di fotografie ritraenti lo stato dei luoghi nell’immediatezza del fatto.

Avverso tale sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione C.A. deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale. Assume che l’acquisizione probatoria (in particolare il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte circa la messa in sicurezza del cantiere da parte dell’imputato) contrastava con la decisione di riconoscimento di responsabilità dell’imputato.

Si duole, altresì, della mancanza di motivazione in ordine alle modalità della dinamica dell’infortunio ovvero al mancato superamento logico della versione alternativa e preclusiva della dinamica offerta dalla Pubblica Accusa: rappresenta che gli stipiti della porta erano ancora saldi alle pareti, sicchè la porta non era caduta, bensì riposta dagli operai prima di iniziare i lavori.

Richiama la già eccepita culpa in vigilando dei genitori del bambino e l’interesse del teste R.C., zio del minore infortunato.

Reclama la prevalenza che andava data alla prova logica su quella testimoniale predetta inficiata da interesse.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche, manifestamente infondate e non consentite nella presente sede.

Anzitutto è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che in buona patte hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Peraltro le doglianze sono di puro fatto, come tali inibite nella presente sede di legittimità, laddove tendono a sovrapporre una diversa valutazione degli accadimenti e una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quelle motivatamente svolte dal Giudice di merito (circa la l’assenza di predisposizione da parte del prevenuto di cautele necessarie ad evitare che dal fabbricato fatiscente potessero derivare danni a terzi, la circostanza che gli stipiti della porta fossero saldi alle pareti e che la porta non fosse caduta ma riposta per terra dagli operai prima di iniziare i lavori) nonchè manifestamente infondate, dal momento che la motivazione addotta dalla Corte territoriale sui punti oggi riproposti è esaustiva ed esente da vizi logici o giuridici. L’accertamento della mancanza di recinzioni o di altro dispositivo di sicurezza che rendessero il fabbricato inaccessibile a soggetti non autorizzati è stato dalla Corte distrettuale effettuato non solo e non tanto sulla base della deposizione dello zio del bambino infortunato, quanto piuttosto in forza dell’oggettiva constatazione tratta dalla visione delle foto ritraenti i luoghi nell’immediatezza dei fatti, onde nessun dubbio può residuare in ordine all’attendibilità del teste e alla totale assenza di culpa in vigilando dei genitori del piccolo.

Del resto, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’Interno della decisione (Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215). Nè risulta rispettato il principio di c.d. autosufficienza del ricorso, costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, ma che trova applicazione anche nell’ambito penale, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi o allegazione di copia integrale di essi in modo da rendere possibile il completo apprezzamento del vizio dedotto (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 26.6.2008 n. 37982 Rv. 241023; Sez. 1, 22.1.2009, n. 6112, Rv.

24322).

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-03-2012, n. 3354 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che G.P. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 6.000,00 per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciotto anni dalla data della presentazione da parte del ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai sette anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 10.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di undici anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciotto quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a G.P. la somma di Euro 10.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione, limitatamente al giudizio di merito, in favore del difensore antistatario.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 24-10-2011, n. 38287

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 27.08.2010, emessa sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p., il Tribunale di Trani applicava ad A.H., cittadino tunisino, la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, fatto accertato il 25.08.2010.- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: omessa considerazione di eventuali cause di innocenza.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale si richiedeva annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.- 4. Il ricorso deve essere accolto ancorchè con motivazione diversa da quella proposta dal ricorrente.- Deve rilevare infatti questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia del tutto pacifica la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha rilevato l’abolitio criminis intervenuta a seguito della diretta applicazione nel diritto interno della Direttiva Comunitaria in materia.- Va rilevato invero come il 28 aprile 2011 sia stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, in relazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Con tale sentenza la Corte europea afferma che "la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Spetta perciò al giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo", tenendo altresì nel debito conto il principio "dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".- La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo interno impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.- In relazione ad una fattispecie, come quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.- La formula è in linea con quanto già ritenuto, in relazione ad ipotesi in qualche modo simile, da questa Corte (Sez. 1, 20 gennaio 2011, n. 16521, imp. Titas Luca) che ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo "si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata" (cfr.

Corte Cost. nn. 13 del 1985, 389 del 1989, 168 del 1991), così producendo "una sorta di abolitio criminis" che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 cod. proc. pen..- Ciò posto, va poi rilevato come la recente L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni per l’attuazione dell’anzidetta Direttiva comunitaria, pur novando la fattispecie (ed indirettamente confermando l’intervenuta abolitio criminis), nell’introdotta nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, non realizza continuità normativa con la precedente disciplina non solo per lo iato temporale intercorrente rispetto al maturatosi effetto della Direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e per la diversa tipologia delle condotte necessarie ad integrare il reato. Sul punto basterà rilevare che oggi all’intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito, che si riveli infruttuoso, dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (C.I.E.). Deve quindi concludersi che la novella citata ha istituito una nuova incriminazione applicabile ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della stessa, per cui non può incidere sul fatto ascritto all’imputato odierno ricorrente.- L’esito di tali considerazioni impone decisione assolutoria per abolitio criminis che deve essere pronunciata, per la sua sostanziale prevalenza ex art. 129 c.p.p., comma 1, anche nei confronti di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.- Tanto assorbe ogni diversa deduzione difensiva.-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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