Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 11 maggio 2011, n. 2628, con la quale è stato respinto il ricorso n. 4706 del 2008, proposto per l’annullamento:

a) della revoca dell’atto d’individuazione del 30 agosto 2008 per l’assunzione a tempo determinato, per l’anno 2008/2009 della ricorrente presso il Liceo Rummo di Benevento – provv. prot. n. 7180/C2B dell’8 settembre 2008 dell’ufficio scolastico provinciale di Benevento;

b) del provvedimento area 3.1 ufficio concorsi prot. 7115C7/C/4 del 4 settembre 2008, con il quale sono state rettificate: I) la graduatoria ad esaurimento definitiva per la Provincia di Benevento del personale docente delle scuole secondarie per l’a.s. 2008/2009, pubblicata in data 24 luglio 2009 relativa alla classe di concorso A051 – fascia 3^ compilata per le nomine a tempo indeterminato nella parte in cui la ricorrente è stata degradata dalla originaria posizione n. 21 con punti 42 alla posizione n. 62 bis con punti 18; II) la graduatoria ad esaurimento definitiva per la Provincia di Benevento del personale docente delle scuole secondarie per l’a. s. pubblicata il 24 luglio 2008 relativa alla classe di concorso A051 – fascia 3^, compilata per le nomine a tempo determinato nella parte in cui la ricorrente è stata degradata dalla originaria posizione n. 21 con punti 42 alla posizione n. 53bis con punti 18;

c) delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui al superiore punto B (classe A051- fascia 3^), come rettificate dall’autorità scolastica in data 11 settembre 2008 nella parte in cui la ricorrente vi risulta inclusa rispettivamente alla posizione n. 60 con punti 18 al posto della n. 26 con punti n. 42 (graduatoria tempo indeterminato) e alla posizione n. 52 con punti 18 al posto n. 21 con il punteggio di 42 (tempo determinato), in ragione della mancata attribuzione dei 30 punti aggiuntivi derivanti dalla abilitazione presso la Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all’insegnamento (SICSI) punteggio invece attribuitole d’ufficio nella graduatoria relativa alla classe A052.

2. L’appellante chiede l’annullamento della predetta sentenza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso ella ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2011, n. 4083, per la quale "il difetto di giurisdizione è stato dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che in modo implicito aveva statuito sulla giurisdizione (art. 9 c.p.a.), e che la giurisprudenza ha già da tempo riconosciuto come il ricorrente che sceglie di adire il giudice amministrativo, ove risulti, nel giudizio di primo grado, soccombente nel merito ma vittorioso (implicitamente o esplicitamente) sulla giurisdizione, sia legittimato e abbia interesse a proporre appello sul capo di sentenza (esplicito o implicito) che afferma la giurisdizione del giudice adito (v. Cons. St., V, 10 settembre 2009, n. 5454)".

3. Il Collegio condivide tale precedente della Sezione, coerente con l’ulteriore orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale il soccombente nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato può ricorrere alle medesime Sezioni Unite, perché sia affermata la giurisdizione del giudice civile (v. Sez. Un., 25 novembre 1931, e 30 novembre 1931, rispettivamente di annullamento delle decisioni di rigetto dell’Adunanza Plenaria 14 giugno 1930, n.. 1, e 28 giugno 1930, n. 2).

L’appello deve pertanto ritenersi ammissibile.

4. Il ricorso è altresì fondato alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 luglio 2011, n. 11.

Tale sentenza, nel condividere l’orientamento sul punto della Corte di Cassazione, ha rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice civile in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano.

Infatti, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, l’art. 5, comma 2, del d.lg. n. 165 del 2001, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione civile, in quanto la pretesa consiste nella conformità o meno alla legge degli atti inerenti al rapporto di lavoro già instaurato, mentre non si tratta di una questione inerente al procedimento concorsuale,

5. Poiché non emergono, né sono stati dedotto, elementi tali da indurre a rimeditare le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite e l’Adunanza Plenaria, l’appello va accolto e va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice civile, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.

Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate, in quanto è stata la medesima ricorrente ad adire in primo grado il giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8839 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso di primo grado n. 4706 del 2008.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 29-12-2011, n. 10317

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12/12/05 e depositato il 29/12/05 S.I. ed O.T. hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale prot. n. 37815 del 13/10/05 con cui il Comune di Ciampino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Ciampino, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/01/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1490/08 del 13/03/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

S.I. ed O.T. impugnano l’ordinanza dirigenziale prot. n. 37815 del 13/10/05 con cui il Comune di Ciampino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto costituito da due locali, uno ad uso garage di mt. 5,00 x 7,00 ed un altro ad uso lavatoio di mt. 2,00 x 3,00, di un ampliamento e mutamento di destinazione d’uso del piano secondo da locale lavatoio a residenziale, realizzato con aumento della quota d’imposta del solaio da mt. 2,60 a mt. 2,80, e di un manufatto adibito a lavatoio posizionato sul lastrico solare ed avente dimensioni di mt. 2,20 x 1,80.

Con le prime due censure i ricorrenti prospettano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere perché le opere contestate risalirebbero ad epoca antecedente al 1967 e, pertanto, non avrebbero dovuto essere assentite con il rilascio di un titolo abilitativo (come previsto dalla normativa successivamente entrata in vigore, erroneamente applicata) con conseguente illegittimità della gravata demolizione.

I motivi sono infondati.

I ricorrenti non hanno fornito prova alcuna della risalenza delle opere ad epoca antecedente al 1967 in quanto solo nel parere rilasciato dall’ufficiale sanitario il 02/08/72 compare il box mentre gli altri locali ed il contestato mutamento di destinazione d’uso risultano realizzati dopo il 1982 dal momento che le opere in esame non risultano nell’atto di acquisto del 06/04/82 stipulato dai ricorrenti (il piano secondo figura come adibito a deposito mentre manca ogni indicazione in ordine al locale lavatoio esistente al piano terra e al manufatto posizionato sul lastrico solare).

In ogni caso la risalenza dei beni ad epoca antecedente al 1967 è circostanza che, al più, legittima il trasferimento per atto inter vivos dei manufatti, così come previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380/01, ma non incide sulla regolarità edilizia degli stessi in quanto già l’art. 31 l. n. 1150/42 subordinava la realizzazione di nuove costruzioni al rilascio della licenza edilizia.

L’incontestata mancanza del titolo edilizio abilitativo necessario per la realizzazione dei manufatti contestati, che hanno comportato un aumento di volumetria ed un mutamento di destinazione d’uso con correlato aggravio del carico urbanistico, legittima, pertanto, la sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato.

Con la terza e la quarta censura i ricorrenti lamentano che le opere contestate si troverebbero in un contesto fortemente urbanizzato il che renderebbe prevedibile un mutamento dello strumento urbanistico concernente l’area e, comunque, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in quanto analogo provvedimento sanzionatorio non sarebbe stato emesso nei confronti di altri soggetti che verserebbero nelle medesime condizioni.

I motivi sono infondati perché il contesto urbanizzato ove sono situate le opere non legittima alcuna aspettativa in capo ai ricorrenti in ordine alla conservazione dei manufatti stante l’accertata abusività degli stessi.

Per altro, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna ingiustificata disparità di trattamento perché la carenza del titolo edilizio abilitativo costituisce motivo, di per sé solo, sufficiente ai fini dell’applicazione della sanzione demolitoria che, in quanto atto vincolato, non è subordinata all’adozione di sanzioni nei confronti di opere analoghe le quali, se abusive, andranno parimenti perseguite.

Da ultimo, risulta infondata anche la quinta censura in quanto non sussiste il difetto di motivazione ivi prospettato.

Ed, infatti, la demolizione costituisce atto vincolato che, come da consolidata giurisprudenza, risulta congruamente motivato attraverso la descrizione delle opere e il richiamo all’abusività delle stesse (Cons. Stato sez. IV n. 2266/11; TAR Lazio – Roma n. 5082/11; TAR Campania – Napoli n- 1999/11), elementi entrambi presenti nell’atto impugnato.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11563 Lavoro straordinario

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

La parte intimata resiste con controricorso.

Vengono depositate memorie illustrative.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to Tiziana Sborchia in sostituzione del precedente procuratore.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente assume che la Corte del merito non ha tenuto conto della prospettazione secondo la quale il CCNL del 1992 non prevede una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

Con il secondo motivo del ricorso con il quale si denuncia che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato il ccnl del 1992 e non ha tenuto conto del verbale d’interpretazione autentica.

I motivi vanni trattati unitariamente.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg.".

In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 cod. civ., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensività della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Si è osservato con la citata decisione che "La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti. Ad analoga conclusione giunge a proposito del successivo C.C.N.L. del 1992, ove la diversa formulazione della nozione data dall’art. 21 viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale")". Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi)".

Ed infatti, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta all’interprete che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive.

Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura". I CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente art. 19 ed all’art. 21):

"Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa".

Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 1986 ed in quello del 1989.

Per gli operai all’art. 8 si prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..".

Per gli impiegati all’art. 8 (parte impiegati) si prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

Quanto alla quattordicesima, essa è prevista all’art. 30 del regolamento del personale, concernente quadri, impiegati ed operai e reca la seguente previsione" …. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr.

art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse.

Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive.

Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive.

Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura "Compensi perequativi per le aziende grafiche" ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai, questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione …..". Di talchè si dovrebbe preliminarmente determinare la retribuzione oraria comprendendovi il lavoro straordinario e quindi moltiplicare per duecento. Ma della applicabilità di questo tipo di conteggio non vi è traccia nel CCNL. Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore dei CCNL del 1986 e del 1989 (Cfr. nello stesso senso per tutte Cass. 6 aprile 2012 n. 5591).

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione (V. in senso conforme Cass. 6 aprile 2012 n. 5591 cit.).

Quanto alla inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, l’art. 5 del CCNL dispone che gli operai hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi. Il richiamo alla retribuzione di cui all’orario contrattuale non può che escludere la inclusione del compenso per lavoro straordinario, che, per definizione, non è quello contrattuale.

L’art. 6 per gli impiegati prevede il diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore ad un determinato numero di giorni. Anche in questo caso si fa dunque riferimento alla retribuzione, ma, come già osservato per la tredicesima, manca ogni indicazione sul sistema di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione feriale, ed anche in questo caso sarebbe irragionevole discriminare tra impiegati ed operai (così già Cass. 6 aprile 2012 n. 5595).

Nei sensi indicati va accolto, quindi, il ricorso rimanendo nelle esposte considerazioni assorbite tutte le altre questioni e censure.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13560

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata il 18 febbraio 2003, il Tribunale di Catania accogliendo la domanda proposta il 22 marzo 1993 dal Fallimento della società di fatto tra S. R. e O. S., e dei soci personalmente contro la B.C.I. s.p.a., revocò i versamenti eseguiti nel periodo sospetto sul conto corrente bancario intrattenuto dalla società con la banca, e condannò questa al pagamento di Euro 123.199,68, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza 26 febbraio 2008, avendo accertato diversamente la data iniziale del periodo sospetto, in relazione alla conoscenza che la banca (B.I.s.p.a., succeduta in corso di causa alla banca convenuta in primo grado) aveva avuto dello stato d’insolvenza della società, ridusse i versamenti revocati a Euro 28.508,20, con gli interessi legali dalla domanda. La corte territoriale respinse invece l’appello incidentale del fallimento, che aveva chiesto l’applicazione dell’anatocismo ex art. 1283 c.c., non potendo – per la natura costitutiva dell’azione – verificarsi il presupposto di applicazione della norma invocata, che alla data della domanda fossero maturati già sei mesi di interessi scaduti.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il fallimento per tre motivi, illustrati anche con memoria.
I.S. s.p.a. resiste con controricorso e memoria.
Il collegio ha deciso la redazione della sentenza a motivazione semplificata.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la "motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria in riferimento a punti decisivi della controversia". La lunga esposizione delle ragioni della ricorrente si conclude tuttavia senza quella sintesi, che circoscriva puntualmente i limiti del motivo, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, che l’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, richiede a pena d’inammissibilità (Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).
6. Con il secondo motivo, censurando il diniego dell’anatocismo sugli interessi riconosciuti con decorrenza dalla domanda giudiziale, il fallimento denuncia la violazione della L. Fall., art. 67, e dell’art. 1283, e formula il seguente quesito: se l’art. 1283 c.c. sia applicabile ai crediti pecuniari di valuta per cui vi è condanna al pagamento in sentenza di natura costitutiva, con riferimento agli interessi che si producono dal settimo mese successivo alla domanda in poi, e sino al soddisfo.
Sul punto questa corte si è già pronunciata con la sentenza, richiamata dal giudice d’appello, che ha affermato il seguente principio di diritto:
il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi della L. Fall., art. 67, comporta che soltanto la sentenza stessa produca – dalla data del passaggio in giudicato – l’effetto caducatorio dell’atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e finchè non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio per interessi; ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento passata in giudicato, non può parlarsi di interessi scaduti, e che non può, pertanto, farsi luogo all’anatocismo (nella fattispecie richiesto dal curatore anche sugli interessi primari maturati nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1, seconda parte), perchè l’art. 1283 cod. civ. presuppone l’intervenuta scadenza (e dunque esistenza del credito) degli interessi primari. Nè rileva, in contrario, che gli interessi sul credito riconosciuto al fallimento rientrano tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la sentenza di revoca retroagisce alla data della domanda, perchè la decorrenza degli interessi (dalla data della domanda) non va confusa con la scadenza, la quale, nell’ipotesi di credito derivante da pronuncia giudiziale costitutiva, non può che coincidere con la data della pronuncia stessa, ossia con il passaggio in giudicato, giacchè solo in tale data, perfezionatosi l’accertamento giudiziale ed il suo effetto costitutivo, sorge la conseguente obbligazione restitutoria (Cass. 11 giugno 2004 n. 11097).
Nella motivazione della citata sentenza è diffusamente considerata e adeguatamente confutata la tesi sostenuta dal ricorrente. Il fallimento, ignorandola, non ha formulato al riguardo osservazioni critiche. Il motivo è pertanto manifestamente infondato a norma dell’art. 360 bis c.p.c. (Sez. un. Ord. 6 settembre 2010 n. 19051).
9. Il terzo motivo, con il quale si impugna il regolamento delle spese, nell’impugnata sentenza, in dipendenza dell’auspicato accoglimento dei motivi precedenti, non contiene alcuna censura ed è inammissibile.
10. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per cinerari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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