T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 723 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che:

– il Comune di Giurdignano bandiva una gara con procedura aperta relativa ai lavori di restauro del pianterreno del locale Palazzo Baronale (detti lavori erano parte di un più vasto progetto avente ad oggetto il restauro dell’intero palazzo e delle aree allo stesso adiacenti).

– il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

– la ricorrente otteneva 48 punti per l’offerta tecnica e 7,90 punti per quella economica, con un totale di 54,20 punti.

– la E. s.r.l. otteneva 62 punti per l’offerta tecnica e 6,04 punti per l’offerta economica, con un totale di 68,04 punti (che le consentiva di risultare aggiudicataria).

2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del punto 2.b2) del Disciplinare di gara.

b) Eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della gara. Violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici.

c) Eccesso di potere per travisamento ed errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Disparità di trattamento. Sviamento. Difetto di motivazione.

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis della gara.

3.- Costituitasi in giudizio, la controinteressata chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza del 7 aprile 2011 la causa veniva introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

6.- Con riferimento, anzitutto, al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo stesso dev’essere disatteso sulla base delle considerazioni compiutamente espresse dal T.a.r. Veneto nella sentenza che segue:

"(…) la ricorrente (…) ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione di (…) dalla gara in quanto tale Consorzio ha presentato, à sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.L.vo 163 del 2006, una cauzione provvisoria -segnatamente sotto forma di polizza fideiussoria (…)- di per sé non contemplante quali soggetti garantiti anche le imprese indicate quali ausiliarie del Consorzio medesimo nella propria domanda di partecipazione alla gara.

In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente principale se il soggetto ausiliario presta al soggetto partecipante alla gara i propri requisiti di capacità economicofinanziaria ovvero di capacità tecnicoorganizzativa rendendo in tal senso apposite dichiarazioni circa il proprio possesso dei requisiti prestati, allora -e per ineludibile conseguenza- anche il documento costitutivo della garanzia provvisoria non può che recare un’intestazione comprensiva dell’ausiliario medesimo, a discapito -in caso contrario- di un’evidente carenza di garanzia per l’amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio dissente da tale tesi.

Nessuna disposizione (del disciplinare, ndr) menzionava un obbligo di inclusione nell’intestazione della cauzione provvisoria segnatamente riferito alle imprese ausiliarie; né può identificarsi un obbligo di legge al riguardo discendente dall’art. 49 del D.L.vo 163 del 2006, posto che ivi, dopo aver contemplato un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, si dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori: e, se lo stesso legislatore individua dunque nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su di un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la predetta responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice" (T.a.r. Veneto Venezia, I, 10 gennaio 2011, n. 12).

7.- Con gli ulteriori ordini di censure, quindi, la ricorrente deduce il carattere in effetti peggiorativo di una serie di elementi dell’offerta dalla E., la indeterminatezza, irragionevolezza ed anomalia degli stessi, l’assenza dei requisiti di qualificazione prescritti per lo svolgimento di alcune lavorazioni e, comunque, l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione.

Si tratta di motivi fra di loro in definitiva connessi, poiché -quasi- tutti ricollegabili ad un unico assunto di base, e cioè la, per così dire, non meritevolezza delle proposte formulate dalla società controinteressata, non meritevolezza che viene poi dalla ricorrente posta in rilievo sotto i vari profili appena richiamati, accentuandosene suggestivamente ora il dato della genericità, ora quello dell’anomalia, ora quello dell’incongruenza rispetto alla valutazione fattane dalla Commissione.

7.1 E tuttavia, nonostante lo sforzo difensivo, tecnicamente apprezzabile, il Collegio non ritiene di condividere le tesi appena delineate, dovendosi già in termini concettuali osservare "che in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d’appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione.

Le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico – discrezionali, non sindacabili se non sotto il profilo dei criteri" (Consiglio Stato, V, 8 marzo 2011, n. 1464).

A ben vedere, inoltre, pur da tale generale ordine di rilievi prescindendo, va osservato che una lettura complessiva e sistematica delle relazioni descrittive dell’offerta, del suo computo metrico, delle elencazioni dei materiali da utilizzare e delle tavole di progetto allegate consente di ritenere l’offerta medesima, anche con riguardo alle migliorie proposte, da un lato sufficientemente definita in ogni sua componente -nel senso di risultare concretamente "opponibile" alla ditta- e, dall’altro lato, ribaditi i puntuali limiti posti in materia al sindacato giurisdizionale, immune da qualsiasi profilo di manifesta illogicità, arbitrarietà ovvero macroscopico travisamento dei fatti: anche in punto di fatto, dunque, non vi sono le condizioni per reputare fondati i detti rilievi di genericità dell’offerta e/o di sua errata valutazione da parte della p.a..

Né può condividersi la censura di anomalia pure formulata, incentrata su di una stima di parte del valore delle migliorie offerte, giudicato nettamente superiore rispetto a quello derivante dalle indicazioni fornite dall’aggiudicataria (e tale, così, da incidere sul ribasso proposto rendendolo anormalmente elevato).

Anche sotto questo profilo, difatti, ciò che in definitiva viene chiesto al Collegio è di operare un confronto tra un giudizio eminentemente tecnico compiuto dalla Commissione ed uno della stessa natura compiuto dal consulente privato, in assenza però, anche a voler ritenere detto confronto giuridicamente possibile, dei dati di riferimento necessari.

La perizia di stima allegata agli atti contiene, a ben vedere, soltanto la sintetica elencazione di una serie di prezzi delle opere in oggetto, peraltro almeno in parte genericamente riferiti a quelli del "mercato locale", senza dunque alcuna prova della loro effettiva congruità: difettano allora, completamente, le condizioni per ritenere in concreto dimostrato che il potere tecnico – discrezionale dell’Amministrazione sia stato sul punto esercitato violando gli ordinari canoni di logicità, congruità, e corretto apprezzamento dei fatti.

7.2 Tanto ritenuto, diviene infine priva di rilievo la censura relativa alla possibilità per l’aggiudicataria di eseguire i lavori di restauro delle due stanze del Palazzo aventi superfici affrescate, posto che l’eventuale decurtazione di punteggio non sarebbe comunque tale da consentire alla ricorrente di aggiudicarsi l’appalto.

Né, d’altronde, può ragionevolmente sostenersi che l’eventuale assenza della qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori de quibus influisse, in virtù del principio della unicità dell’offerta, sulla complessiva capacità per la ditta di partecipare alla gara, non solo e non tanto per l’estraneità dei lavori medesimi rispetto al contenuto "minimo" dell’appalto (in giurisprudenza si è difatti evidenziato come le varianti migliorative costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell’offerta; cfr. Consiglio Stato, V, 30 agosto 2004, n. 5650), quanto, piuttosto, per il carattere di assoluta autonomia, sul piano tecnico e progettuale, che essi rivestivano rispetto al resto dei lavori, concernendo un intervento del tutto "concluso in sé stesso", e quindi non tale da caratterizzare nel suo insieme la proposta della E..

8.- Sulla base di quanto fin qui scritto il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.

9.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1631/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 10-05-2011, n. 18048 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 02/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Bari, in data 07/08/09, appellata da A.I., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato;

2. che nella fattispecie in esame andavano concesse le attenuanti generiche nonchè quella del fatto di lieve entità, con conseguente riduzione della pena inflitta; pena eccessiva e non proporzionata all’entità dei fatti medesimi.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/03/2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda, – ha congruamente in ordine ai punti fondamentali della decisione; tenuto conto peraltro che nella discussione inerente al giudizio di 2^ grado, l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sussistenza del fatto ed alla sua responsabilità.

In particolare i giudici del merito hanno indicato con precisione le ragioni ostative alla applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità ed ossia: a) il dato ponderale, ossia Kg 1 circa lordi di cocaina, da cui erano ricavabili n. 600 dosi medie; b) la negativa personalità dell’imputato che traeva dalla sua illecita attività di corriere di stupefacenti i propri mezzi di sostentamento.

Parimenti hanno evidenziato le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti genetiche ed alla riduzione della pena ed ossia la gravità dei fatti, la pericolosità sociale di A.I. desumibile anche dalla condotta in esame.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; art. 62 bis c.p.; art. 133 c.p..

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, infondate poichè inerenti non ad errori di diritto e/o vizi di motivazione, bensì a valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.I. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20111 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 422/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da F.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, intercorso tra le parti per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", per il periodo 2-8-1999/30-9- 1999, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2-8-1999, e condannava la società al pagamento delle mensilità retributive maturate dall’offerta della prestazione lavorativa avvenuta in data 9-2-2004, detratto quanto successivamente percepito dalla società.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La F. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale condizionato perchè fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti successivi (decorrenti rispettivamente dal 1-2-2002, 1-10-2002, 2-5-2003 e 17-1-2004).

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 26-9-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La F. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, va rilevato che la ricorrente con il primo motivo in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’onere della prova a carico del datore di lavoro "circa la necessaria coerenza interna tra il servizio e le prestazioni richieste e le assenze per ferie di altri lavoratori addetti allo stesso ufficio" e deduce che in virtù della "delega in bianco" contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, "l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione", per cui neppure è necessario che la norma contrattuale preveda una specificazione della causale collettiva in una causale individuale. Nel contempo, censurando la affermazione della Corte di merito secondo cui all’epoca del contratto in questione "la contrattazione autorizzatoria era sicuramente venuta meno", la ricorrente sostiene la natura "meramente ricognitiva" degli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97.

Con il secondo motivo, poi, nel censurare la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la necessità, per la legittimità della assunzione a termine, della indicazione del lavoratore sostituito, la società deduce che, proprio in virtù della "delega in bianco", è sufficiente "soltanto che l’assunzione avvenga per esigenze di espletamento del servizio in conseguenza delle assenze per ferie del personale di ruolo".

Su entrambi i motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, osserva il Collegio che, essendo il contratto de quo stato stipulato per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre", ex art. 8 ccnl 1994, inconferenti risultano le argomentazioni svolte nel l’impugnata sentenza riguardanti i contratti conclusi per "esigenze eccezionali" ai sensi dell’accordo 25-9-97 e dei successivi accordi attuativi.

Tanto premesso, in base alla giurisprudenza consolidata in materia, fondato è il ricorso della società contro la declaratoria di illegittimità del termine apposto al detto contratto basata sulla mancata indicazione nello stesso del nominativo del lavoratore sostituito.

Questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale de termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) – e va qui ribadito – che "l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

In tali sensi va pertanto accolto il ricorso e va cassata la impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio di cui sopra, esaminando inoltre le questioni ulteriori, assorbite nella sentenza impugnata (riguardanti sia il rispetto dei limiti percentuali previsti dalla normativa collettiva in relazione al citato primo contratto, sia la legittimità o meno dei termini apposti ai vari contratti successivi intercorsi tra le parti – vedi controricorso), nonchè le questioni consequenziali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1484 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che con il presente ricorso, parte ricorrente, ha impugnato il provvedimento con il quale ALER ha respinto la richiesta dalla medesima presentata tendente ad ottenere il cambio di intestazione di alloggio di E.R.P. per difetto dei requisiti di cui all’art. 20 del R.R. n. 1/2004;

che il ricorso é notificato al Comune di Milano nonostante l’atto sia stato emesso da ALER;

che ALER, con atto di intervento ex art. 50 c.p.a., ha eccepito il difetto di contraddittorio, in quanto il diniego non é stato emesso dall’Autorità convenuta in giudizio;

Ritenuto:

che il Comune di Milano difetta di legittimazione passiva;

che il ricorso è conseguentemente inammissibile non essendo stato notificato all’Autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;

che sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese;
P.Q.M.

l Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

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