Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7722 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 1008 del 2005 la corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame di A.F., quale procuratrice di A.A., avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti del vicino V.G. per avere questi, non rimuovendo per lungo tempo le impalcature che aveva fatto apporre in un cortile interno per l’esecuzione di lavori sulla propria facciata, agevolato l’accesso di ignoti che avevano perpetrato un furto nell’abitazione dell’ A..

Ha ritenuto la corte d’appello che non sussistesse la prova, in relazione alla possibilità di tre diverse modalità di accesso alla casa del derubato, del nesso causale tra la presenza delle impalcature ed il furto.

2.- Avverso la decisione ricorre per cassazione A. F. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il V..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2.- La sentenza è censurata per ogni tipo di vizio della motivazione su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 2043 c.c. per non aver considerato che, in relazione all’ora del furto (tra le 8,20 e le 14,45 dell'(OMISSIS)) ed allo stato dei luoghi, nessuna delle tre alternative possibilità di accesso all’abitazione descritte dal c.t.u. era in concreto realistica; e poichè, "essendo l’impalcatura posta all’interno del cortile di proprietà esclusiva del V., sussiste(va) a suo carico una presunzione iuris tantum di responsabilità cagionata da cose di cui questi aveva l’onere di custodia". 3.- Il ricorso è infondato.

Quanto ai denunciati vizi della motivazione poichè, non essendo l’impianto argomentativo della sentenza impugnata nè carente nè contraddittorio in relazione alle varie possibilità alternative esaminate, la censura del ricorrente si risolve in realtà nella critica dell’apprezzamento del fatto effettuato dal giudice del merito, non suscettibile di essere reiterato in sede di legittimità.

Quanto alla presunzione di responsabilità che graverebbe sul custode (ex art. 2051 c.c., del quale non è peraltro denunciata la violazione), poichè il criterio di imputazione di cui alla disposizione citata comporta bensì la responsabilità del custode (salvo che provi il fortuito) per i danni cagionati dalla cosa, ma non comporta affatto la presunzione di nesso causale fra la cosa ed il danno, che va comunque provato dal danneggiato. Il che è certamente possibile anche tramite un procedimento di inferenza induttiva (presunzione), tuttavia inevitabilmente correlato all’apprezzamento delle circostanze concrete, che appunto compete al giudice del merito con una valutazione di merito infondatamente censurata in questa sede sotto il profilo del vizio della motivazione.

4.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700, di cui 1.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 07-03-2011, n. 8869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 20.1.2009, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 10.10.2007, T.R. veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di continuato di atti sessuali violenti, atti osceni in luogo pubblico ed ingiuria (commesso in (OMISSIS)) affiancando P.L. e F.L., allorchè si trovavano a bordo della loro autovettura, esibendo alle stesse il proprio organo genitale, il (OMISSIS) avvicinandosi alla P., palpandole le natiche, slacciandole il giubbino e cercando di strapparle gli altri abiti, spingendola contro un muro e rivolgendole le frasi che bel culo che hai, che bel seno che hai, mi ti faccio subito, ed il (OMISSIS) rivolgendo alla P. le frasi prima o poi mi ti faccio, sei una troia, sei una puttana.

Con detta sentenza, in particolare, in accoglimento dell’appello presentato dal Procuratore Generale, la Corte bresciana modificava l’originaria imputazione di tentativo di violenza sessuale contestata con riferimento ai fatti del (OMISSIS) e ravvisava in relazione a detti fatti un unico episodio di violenza sessuale consumata.

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza in data 6.10.2009 annullava la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia limitatamente alla modifica dell’imputazione, con rinvio per nuovo esame, ravvisando un caso di mancanza o apparenza di motivazione sul punto ed ulteriori carenze motivazionali circa la corretta interpretazione da dare all’imputazione come formulata (se cioè si trattasse di un’ipotesi di atti sessuali tentati accanto ad un’ipotesi di altri atti sessuali comunque consumati, ovvero se, diversamente qualificata l’intera condotta, tutti gli atti potessero e dovessero essere ricondotti al reato consumato).

Con sentenza in data 9.4.2010, la Corte di Appello di Brescia ribadiva la riqualificazione dei fatti del (OMISSIS) come unico reato di violenza sessuale consumata ex art. 609 bis c.p., rideterminando la pena nei confronti di T.R. in anni due e mesi quattro di reclusione.

Avverso tale sentenza ricorre nuovamente per cassazione il difensore di fiducia di T.R. deducendo i seguenti motivi:

1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione nei termini suddetti dei fatti del (OMISSIS) e alla ritenuta inapplicabilità, comunque, all’episodio, anche così riqualificato, della speciale attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p.;

2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta congruità della pena inflitta.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, essendo le censure mosse manifestamente infondate e, la prima, anche aspecifica.

Infatti, è palese la sostanziale aspecificità della prima censura mossa che ha riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice, questa volta, disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Al riguardo giova osservare che in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione, ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purchè motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 41085 del 3.7.2009, Rv. 245389).

E ciò è quanto ha fatto questa volta la Corte di Appello, adducendo congrua ed ineccepibile motivazione a supporto della medesima decisione in precedenza annullata, a tal fine evidenziando come i contatti (palpeggiamenti e toccamenti) di zone erogene del corpo della vittima secondo quanto affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 14182 del 2006; n. 12446 del 10.10.2000, Rv.

218351; tra le più recenti: n. 35625 dell’11.7.2007, Rv. 237294) integrano la forma consumata del reato di violenza sessuale e come tutti gli atti posti in essere dall’imputato il (OMISSIS), essendo riferibili ad un unico contesto, confluissero in un unico reato consumato, con assorbimento di quelli di per sè costituenti tentativo di violenza sessuale in quelli che realizzavano la violenza consumata.

Congrua ed esente da vizi logici e giuridici è la motivazione addotta per negare l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., laddove è stata compiutamente evidenziata l’insistenza, l’aggressività e la persecutorietà della condotta tenuta dal prevenuto ostativa al riconoscimento della impetrata attenuante.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la determinazione della pena riservata alla piena discrezionalità del giudice di merito e non abbisognevole di particolare supporto motivatorio, qualora si contenga entro limiti prossimi al minimo edittale: nel caso di specie, il calcolo della pena è appunto partito da minimo edittale con la riduzione massima per le concesse attenuanti generiche e con un modestissimo aumento per la continuazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 190 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11338 archiviazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 2.7.2010 l’avv. difensore della parte offesa S.M. ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione n. 13064/2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Verona, in data 21 giugno 2010, deducendo la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., essendo illegittima la scelta del Giudice di archiviare senza contraddittorio, considerato che la parte offesa, opponendosi alla richiesta di archiviazione, aveva indicato pertinenti temi di indagini e il giudice si era limitato a dichiarare l’inmmissibilità dell’opposizione, senza fornire a riguardo una motivazione specifica.

L’art. 410 c.p.p., prevede che il giudice dispone l’archiviazione "de plano" con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che l’opposizione vada qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari, nel disporre l’archiviazione "de plano" nonostante l’opposizione proposta dalla parte offesa, deve motivare specificatamente in ordine all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova, valutando la specificità e pertinenza delle richieste e quindi degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della loro rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.

In difetto di motivazione (o motivazione apparente), come sopra specificato, il provvedimento è ricorribile per cassazione, per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, che è, prima di rutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (cfr. Sez. 5, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Cass.Sez. 2, sent.n.47980/2004, Riv.230707).

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione non si è espresso in ordine alla pertinenzialità e specificità degli atti di indagine richiesti, ma ha invero rilevato l’inutilità delle investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, e ciò comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitagli "de plano", in costanza di opposizione, in quanto tendente infatti a vanificare la funzione e la "ratio" dell’udienza camerale prevista a seguito dell’opposizione, e solo successivamente alla quale il Gip ben potrà effettuare le proprie vantazioni sull’esito prognostico delle indagini richieste.

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-04-2011, n. 13992 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 26.05.2010 il Giudice di Pace di Sulmona, rilevato che il decreto di autorizzazione alla presentazione immediata nei confronti dell’imputato N.A. era stato notificato a mezzo della p.g. e non dagli ufficiali giudiziari, ne dichiarava la nullità e restituiva gli atti al P.M..

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che, rilevando l’erroneità nel merito della stessa, e comunque la mancata rinnovazione della notifica ad opera del giudice, denunciava l’abnormità della decisione che aveva determinato l’indebita regressione del procedimento.

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero, è fondamentale principio in materia che occorre distinguere tra eventuale nullità genetica del decreto di citazione e nullità della sola sua notifica, in quest’ultimo caso – che è quello di cui alla presente fattispecie- dovendosi dare applicazione al disposto di cui all’art. 143 disp. att. c.p.p., di indiscussa portata generale, che impone la rinnovazione della notificazione ad opera del giudice. Ciò comporta la nullità, per violazione della legge processuale, dell’ordinanza che diversamente abbia deciso. In tal senso è, invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. SS.UU. n. 28807 in data 29.05.2002, Rv. 221999, Manca; Cass. Pen. Sez. 1, n. 41733 in data 06.10.2004, Rv. 229857, Confl, comp. in proc. Vaironi; Cass. Pen. Sez. 4, n. 4624 in data 30.11.2004, Rv. 230932, P.M. in proc. Forgione; Cass. Pen. Sez. 1, n. 5477 in data 13.01.2010, Rv. 246056, P.M. in proc. Mofrh; ecc.).- Il Giudice di Pace di Sulmona, dunque, avendo ritenuto nulla la notifica di un decreto di presentazione immediata avrebbe dovuto provvedere egli stesso al rinnovo de tale notifica e non disporre la restituzione degli atti al P.M..

Si impone dunque annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

Gli atti vanno restituiti al Giudice di Pace di Sulmona per l’ulteriore corso di legge.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Sulmona per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.