Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2011, n. 23334 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, al Tribunale, giudice del lavoro, di Prato, regolarmente notificati, V.S. e T.J., assunte dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratti a tempo determinato, rispettivamente in data 8.10.1998 e 17.6.2000, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 27.10.2003, in accoglimento della domanda, dichiarava la illegittimità della clausola di apposizione del termine ai contratti in questione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. sostenendo la legittimità della apposizione del termine sulla base della contrattazione collettiva che, progressivamente, aveva dato atto dell’esistenza di un complesso procedimento di ristrutturazione in corso, ed escludendo che la validità della causale del termine in questione fosse stata assoggetta ad alcuna limitazione temporale da parte di accordi successivi a quello del 25.9.1997.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 3.10 – 6.10.2006, rigettava l’appello proposto rilevando che i contratti in questione, stipulati per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, non contenevano alcuna indicazione in ordine alla effettiva esistenza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo concretamente riferibili alle assunzioni predette, e che gli stessi erano stati comunque stipulati in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con cinque motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso le lavoratici intimate.

La società ricorrente e la T. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, al fine di giustificare l’apposizione del termine ai contratti stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del successivo art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, così come integrato con l’accordo collettivo del 25 settembre 1997, fosse richiesta non solo l’esistenza di una fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti, ma anche la prova della sussistenza di specifiche esigenze relative allo specifico rapporto di lavoro, ossia la prova di una specifica causale diversa da quella collettiva.

Col secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ( art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che i contratti a termine per cui è causa erano stati stipulati con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità dei contratti in questione sotto il profilo che la copertura auto rizzato ria era esclusa per i contratti stipulati dopo il 30.4.1998; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale ( L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1997, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

Col terzo motivo lamenta nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la genericità dei capitoli di prova articolati, assumendo che gli stessi concernevano il processo di riorganizzazione generale, ma non le esigenze concrete che giustificavano nel caso specifico le assunzioni.

Col quarto motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto la corresponsione delle retribuzioni senza tener conto della mancanza di effettiva controprestazione lavorativa mentre, tutt’al più, avrebbe dovuto riconoscere un eventuale risarcimento del danno.

Col quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Ed invero la ricorrente osserva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dalle lavoratrici e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Posto ciò osserva innanzi tutto il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4.2.2009 fra la società ricorrente e la dipendente V. S. concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso nei confronti della V. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

Per quel che riguarda la posizione della T. osserva il Collegio che il ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Non può pertanto condividersi la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione anche l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

Il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento.

Invero nel quadro sopra delineato, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine "fino" al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

Nè può ritenersi la valenza meramente ricognitiva degli accordi attuativi posteriori all’accordo del 25.9.1997. Ed invero, partendo dal principio sopra indicato, della esistenza di una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Sono infine inammissibili gli ultimi due motivi del ricorso.

Osserva il Collegio che, trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 6.10.2006, ad esso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27 del predetto decreto legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo, successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), ma applicabile nella fattispecie in esame, dispone che "nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959) ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

E’ stato, pertanto, precisato che il nuovo requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ovvero nella richiesta di declaratoria di una astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità, ma è per contro indispensabile che il quesito di diritto, inteso quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione de principio di diritto generale, sia esplicitamente riferito alla lite in oggetto, anche attraverso concreti riferimenti al caso specifico, di talchè sia individuabile il carattere risolutivo rispetto alla controversia concreta, altrimenti risolvendosi nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

Siffatta ipotesi si è verificata nel caso di specie ove si osservi che la formulazione dei quesiti relativi ai motivi suddetti si appalesa in buona parte estranea alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratta, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

La evidente genericità dei quesiti rende inammissibile i motivi.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti della T., delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di V. S. e compensa tra le parti le spese di giudizio; rigetta il ricorso proposto nei confronti di T.J.; condanna la società ricorrente alla rifusione nei confronti della lavoratrice predetta delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25266 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Urbino dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra G.V. e la società Poste Italiane in data 6 ottobre 1998 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali;

l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 20 novembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la G. con controricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

1- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presentente controversia.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate stante la definizione stragiudiziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4578 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

I sigg.ri C. A. e V. M. presentavano al Comune di Verano Brianza una denuncia di inizio attività (DIA) per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto presente in un immobile di loro proprietà, sito in via S. Giuseppe, 22.

La sig.ra F. E. nella qualità di proprietaria di un immobile sito in via S. Giuseppe 24, confinante con l’area su cui insiste il fabbricato di proprietà dei predetti sigg.ri C.- V. impugnava innanzi al Tar per la Lombardia la DIA suindicata, al fine di vederne dichiarata l’improduttività degli effetti della stessa nonché la illegittimità dell’ intrapreso intervento edilizio, con richiesta altresì di risarcimento danni in forma specifica a mezzo del ripristino dello stato dei luoghi.

L’adito TAR con sentenza n.1229/2009 dichiarava il ricorso inammissibile in ragione della rilevata impossibilità di un’autonoma impugnativa della DIA atteso che la stessa non avrebbe valenza provvedimentale, neanche quale autorizzazione tacita.

L’interessata è insorta avverso tale decisum, ritenendolo ingiusto ed errato.

In primo luogo col proposto gravame parte appellante critica la statuizione del TAR lombardo della non impugnabilità diretta della DIA, sul rilievo che l’assunto del primo giudice si fonderebbe su una tesi ormai superata, fortemente ed ingiustamente limitativa delle possibilità di tutela giurisdizionale del terzo. In ogni caso il rimedio giurisdizionale attivato è da ritenersi ammissibile giacché l’interessata aveva chiesto comunque l’accertamento degli effetti abilitativi formatisi a seguito di DIA.

Atteso poi l’effetto devolutivo dell’appello, la sig.ra E., dopo aver respinto le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di irricevibilità del ricorso di prime cure, ha quindi riproposto, con cinque motivi di doglianza, i mezzi d’impugnazione dedotti in primo grado in ordine alla non assentibilità dell’intervento.

Si sono costituiti i controinteressati C.V., che, oltre a ribadire la correttezza della statuizione di inammissibilità assunta dal Tar, hanno contestato nel merito la fondatezza dei motivi dell’appello, chiedendone la reiezione.

All’udienza del 12 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Con la controversia all’esame viene in rilievo la (ormai "nota") problematica giuridica relativa alla natura giuridica della denuncia di inizio attività (DIA) e alla esatta individuazione della forma di tutela giurisdizionale consentita al terzo nei confronti della denuncia di inizio attività.

La Sezione, in precedenza, nell’occuparsi di una controversia implicante la risoluzione della suindicata questione, stante l’esistenza di statuizioni di segno opposto assunte in subjecta materia da questo Organo di giustizia amministrativa, con ordinanza n.14 del 7 dicembre 2010 ha rimesso, ai sensi dell’art.99 cpa, all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato l’esame della questione stessa al dichiarato scopo di assicurare univoci orientamenti giurisprudenziali in materia e, allo stato, non risulta che il suindicato Organo si sia pronunciato.

Nondimeno, nelle more di tale attesa pronuncia, il Collegio ritiene di dover assumere una specifica posizione sull’argomento, nel senso di dover (ri)affermare, quanto ai profili di diritto sostanziale, la natura provvedimentale della fattispecie realizzata a mezzo della denuncia di inizio attività con la consequenziale configurabilità di una impugnativa diretta della DIA quale autorizzazione per silentium se ed in quanto lesiva delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Dunque, relativamente alla "ricostruzione" dell’istituto, le tesi giurisprudenziali (e dottrinarie) che si fronteggiano sul punto e che sono state compiutamente richiamate, oltreché sapientemente illustrate nella suindicata ordinanza di rimessione all’A.P, sono, com’è noto, le seguenti:

a) la DIA come atto soggettivamente ed oggettivamente privato, come tale non impugnabile direttamente innanzi al giudice amministrativo: secondo tale indirizzo si è in presenza di un comunicazione fatta dal privato alla pubblica amministrazione circa l’intenzione di realizzare un’attività edilizia conformata dalla legge, che non necessita di un provvedimento neppure tacito (ex plurimis, Cons Stato Sez.VI 4 settembre 2002 n.4453; Sez. VI 9 febbraio 2009 n.717; recentemente, questa stessa Sezione 13 maggio 2010 n.2919). Siffatta dichiarazione del privato (idonea a produrre gli stessi effetti di un titolo abilitativo se ed in quanto sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge) è soggetta al potere di controllo dell’Amministrazione, sicché il terzo che intende opporsi all’intervento, una volta decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, è legittimato unicamente a presentare all’amministrazione istanza per l’adozione di provvedimenti sanzionatori previsti e ad impugnare l’eventuale silenziorifiuto su di essa formatosi, oppure ad impugnare il provvedimento emanato all’esito della avvenuta verifica (questa stessa Sezione 31 maggio 2007 n.2857; 7 luglio 2008 n.3384);

la DIA come atto provvedimentale, quanto meno come autorizzazione tacitamente assentita: secondo i fautori di tale tesi il silenzio formatosi sulla DIA va assimilato all’atto espresso, quale permesso di costruire, di talchè i terzi che ritengano di essere pregiudicati dalla effettuazione di un’attività assentita in modo implicito possono agire innanzi al giudice amministrativo con l’impugnativa diretta del titolo ad aedificandum, chiedendone l’annullamento.

In tale contrastanti panorami giurisprudenziali, il Collegio ritiene di dover sposare la seconda delle su illustrate tesi ermeneutiche e tanto per una serie di ragioni che militano in favore della stessa e che si vanno sinteticamente ad esporre:

la DIA non è uno strumento di liberalizzazione o privatizzazione, bensì un modulo procedimentale di semplificazione dell’azione amministrativa che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo sub specie dell’autorizzazione implicita di natura provvedimentale.

In particolare, trattasi di una tipica fattispecie a formazione progressiva, ad iniziativa della parte interessata in cui la denuncia di inizio attività svolge la funzione propulsiva e procedurale aperta a due possibili sviluppi: l’intervento inibitorio ex auctoritate oppure il superamento dello spatium deliberandi che perfeziona la DIA conferendole la valenza di un provvedimento sia pure per mezzo di un tacito assenso;

il titolo che giustifica nel campo amministrativo l’acquisto di un diritto o di una posizione giuridica soggettiva è rinvenibile in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione costituita generalmente dal provvedimento, quale atto idoneo a costituire, modificare o estinguere un rapporto a contenuto amministrativo.;

vi sono numerose disposizioni del DPR n.380/2001 attinenti alla DIA che vanno nella direzione di una configurazione di tipo provvedimentale dell’istituto, se è vero che: l’art.23 comma 5 fa riferimento al titolo; il comma 6 dello stesso articolo correla al decorso del termine la sussistenza del titolo abilitativo; l’art.23 prevede che la denuncia è in alternativa al permesso di costruire; il titolo II del testo unico sull’edilizia è dedicato espressamente ai titoli abilitativi tra i quali sono ricompresi sia la denuncia di inizio attività che il permesso di costruire;

la configurazione di un rimedio giurisdizionale in via di accertamento si rivela gravoso e penalizzante per il terzo costretto a "tallonare" la Pubblica Amministrazione e il controinteressato secondo i tempi lunghi propri delle procedure volte a far constare la illegittimità del silenzio e degli ulteriori,eventuali atti repressivi dell’Amministrazione, con conseguenti negativi riflessi in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive scaturenti dai rapporti di diritto amministrativo, oltre all’indubbio appesantimento delle procedure giudiziarie.

Conclusivamente, sulla scorta di una ragionevole ricostruzione del sistema e di una pratica analisi dell’istituto, appaiono prevalenti le ragioni che inducono a far ritenere che i terzi che si assumano lesi da un intervento edilizio assentito per silentium a seguito di presentazione di DIA sono legittimati a gravarsi non avverso il silenzio, ma nelle forme dell’ordinario giudizio di impugnazione avverso il titolo stesso, al fine di rimuoverlo dal mondo giuridico.

Se così è, la statuizioni del TAR resa con l’impugnata sentenza che si limita ad escludere sic et simpliciter l’impugnabilità diretta della DIA presentata dai sigg.ri C.V. si appalesa errata e come tale è meritevole di riforma.

Una volta dichiarato ammissibile il gravame (sotto il profilo erroneamente censurato dal TAR) occorre procedere ad esaminare tutti gli ulteriori aspetti procedurali e di merito del ricorso di prime cure.

Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa degli attuali controinteressati, secondo i quali nella specie verrebbero in rilievo, con riferimento alla dedotte censure di violazione della normativa disciplinante le distanze legali tra i fabbricati, posizioni giuridiche di diritto soggettive tutelabili semmai innanzi al giudice ordinario.

Invero, la controversia introdotta in prime cure e qui riproposta ha ad oggetto la legittimità o meno di un titolo ad aedificandum in relazione, principalmente, alla applicabilità corretta o no della normativa edilizia dettata dalla Regione Lombardia con la legge n.15/96 in ordine al recupero dei sottotetti; inoltre, in relazione al secondo altrettanto importante ordine di questioni sollevato in causa, la giurisprudenza (cfr Cons Stato Sez. IV 2 novembre 2010) ha da tempo chiarito che il d.m. 2/4/1968 n.1444, recante disposizioni in tema di distanze tra fabbricati, costituisce normativa di rango primario dettata ai fini del corretto assetto edilizio del territorio; e tali circostanze valgono sicuramente a far rientrare l’oggetto del contendere nell’ambito della cognitio di tipo esclusivo riconosciuta al giudice amministrativo già in base al risalente art.34 del dlgs. n.80 del 1998.

Neppure si rivela condivisibile l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività pure ex adverso fatta valere.

La decorrenza della conoscenza dell’atto abilitativo, ai fini dell’utile contestazione giudiziale viene nella specie, in particolare, ancorata, da parte di chi eccepisce la tardività del gravame, alla data di esposizione del cartello di cantiere, ma una siffatta circostanza non appare idonea ad evidenziare una anticipata, effettiva conoscenza, non raggiungendo quel grado di rigore che la giurisprudenza ha espressamente richiesto ai fini in esame (cfr Cons Stato Sez. IV 12 febbraio 2007 n.599).

Invero, in tema di impugnazione di una concessione edilizia o di un titolo abilitativo da parte dei vicini, non è sufficiente la conoscenza degli estremi del provvedimento o l’inizio dei lavori, occorrendo la piena consapevolezza del contenuto prescrittivo e lesivo dell’autorizzazione rilasciata e ciò si consegue solo quando la costruzione riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (cfr Cons Stato Sez V 29 aprile 1986 n.236); e non v’è dubbio che nella specie, avuto riguardo a tale decisivo momento di lesività (e conseguente piena conoscenza dell’atto), l’impugnativa risulta tempestivamente proposta.

Il ricorso di primo grado, ancorché ammissibile e ricevibile, si appalesa nel merito infondato.

Col primo motivo parte appellante sostiene che l’intervento in questione non costituisce una ristrutturazione edilizia per il notevole aumento di volumetria che comporta e, in particolare, ad esso non è applicabile la normativa di favore recata dalla legge regione Lombardia n.15/96 in tema di recupero di sottotetti,dal momento che in loco non vi era un sottotetto, bensì una semplice intercapedine.

Le dedotte censure non hanno pregio.

I sigg. C.V. hanno presentato in data 4 giugno 2003 al Comune di Verano Brianza una DIA avente ad oggetto "opere di ristrutturazione per recupero sottotetto ad uso abitativo" esistente sull’immobile di loro proprietà, invocando l’applicabilità della disciplina di favore recata dalla legge della Regione Lombardia n.15 del 1996, che appunto consente, in via speciale e derogatoria, la possibilità di trasformare gli ambienti esistenti come sottotetti a vani ad uso abitativo.

Ebbene non pare che il progettato intervento, come assentito dal Comune, fuoriesca dai parametri edilizi fissati dal quadro normativo di riferimento, dovendosi, in particolare, respingere il rilievo formulato dall’appellante circa la dedotta non possibilità di configurare un’opera di ristrutturazione in presenza di un aumento di volumetria.

Invero, la tipologia d’intervento nominalmente in rilievo e cui si è inteso dare vita, quella della ristrutturazione, è contemplata direttamente dalla legge regionale in questione, che all’art.3 definisce espressamente il recupero del sottotetto come una ristrutturazione e quindi, stante una specifica previsione normativa che a tanto abilita, non può essere invocata la regola secondo cui l’aumento volumetrico non può farsi rientrare nella nozione edilizia di ristrutturazione, almeno ai fini di cui alla legge lombarda in parola.

Di converso, per dare concreta attuazione delle disposizioni di favore recate dalla normativa regionale di che trattasi, dal punto di vista tecnico, è da ritenersi senz’altro ammissibile la modifica delle altezze di gronda e del colmo, con conseguente aumento di volumetria, proprio per poter ottenere quei maggiori volumi da adibire ad uso abitativo che il legislatore regionale ha inteso far realizzare.

L’appellante lamenta il fatto che in realtà nella specie la parte dell’edificio interessata dall’intervento non è un sottotetto, ma solo una intercapedine impraticabile, preesistendo, in particolare unicamente uno spazio con un’altezza di gronda pari a zero, del tutto impraticabile.

Anche tale doglianza va respinta, risultando, tra l’altro, la stessa smentita dalla documentazione versata in giudizio.

In particolare, nella nota comunale del 14/6/2004, a firma del responsabile dell’ufficio tecnico, in cui ci si occupa diffusamente degli aspetti tecnici del procedimento per DIA, si dà atto in sostanza che il volume preesistente tra la soletta sottostante e il manto di copertura esistente sul fabbricato C.- V., costituito da uno spazio per un’altezza interna massima di colmo pari a mt 1,50, per le sue caratteristiche tipologiche, non è una intercapedine, ma un vero e proprio sottotetto.

Ad ogni buon conto, vale osservare che la stessa legge regionale n.15/96, all’art.1 comma 4, considera sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; e nella specie è pacifica in causa l’esistenza sull’immobile dei C.V. di un siffatto volume, che, come tale, è suscettibile di "ampliamento volumetrico" per ricavarne, appunto, un sottotetto abitabile.

Col secondo motivo d’impugnazione si sostiene che l’intervento de quo avrebbe dovuto essere autorizzato a mezzo di concessione edilizia e non mediante una DIA; ma la fondatezza di un tale assunto è smentita dal dato letterale delle previsioni recate dall’art. 4 comma 3 della legge Regione Lombardia n.22 del 1999, che ammettono il ricorso allo strumento della DIA per interventi anche di ristrutturazione, come ribadito e chiarito dalla normativa di carattere interpretativo di cui alla successiva legge regionale n.18 del 23 novembre 2001.

Col terzo motivo di gravame viene dedotta la violazione dell’art.9 del D.M. 2/4/1968 n.1444, che impone il rispetto della distanza tra pareti finestrate di 10 mt..

Un tale rilievo non appare sussistente, per la semplice ragione che, come peraltro evincibile dalla documentazione fotografica allegata in causa, in nessun punto l’immobile dei C.V. fronteggia il fabbricato dell’appellante sig.ra E., non essendo, in particolare, il manufatto dei primi posizionato (per nessun lato) di rimpetto, mentre la normativa invocata come violata richiede, ai fini dell’osservanza dei 10 metri di distanza, espressamente che i fabbricati siano antistanti (e tali non sono).

Va pure disattesa la censura di cui al quarto motivo d’impugnazione, lì dove si lamenta la violazione delle distanze dal confine, atteso che la gronda del tetto sopralzato del fabbricato degli attuali controinteressati invaderebbe per 50 cm la proprietà dei ricorrenti.

Ora, a prescindere dal fatto che la doglianza dedotta, per la natura degli interessi coinvolti, non può qualificarsi di per sé come un vizio di legittimità del titolo assentito, attinendo squisitamente ad aspetti di diritto privato, aventi consistenza di diritti soggettivi la cui tutela è da farsi valere in altre più appropriate sedi giurisdizionali, resta il fatto che in sede di scrittura privata sottoscritta in data 20/5/1989 (prodotta in giudizio) il sig. P. E. dante causa dell’appellante riconobbe ai sigg. ri V.C. la possibilità di realizzare uno sporto di gronda fino a 50 cm. oltre la linea di confine della sua proprietà.

Ora vero è che tale scrittura privata è sub judice, ma è altrettanto indubbio che non è questa la sede istituzionale preposta a verificare la validità o meno di accordi pattizi derogativi di norma codicistiche; e alla luce di ciò non pare possa dedursi la violazione di norme di diritto pubblico disciplinanti il rapporto amministrativo sotteso al titolo abilitativo per cui è causa.

Altrettanto dicasi per le censure di cui al quinto ed ultimo motivo del ricorso di primo grado qui riproposte, con cui viene denunciata l’apertura di due nuove finestre che si affaccerebbero (indebitamente) nella proprietà della ricorrente.

La circostanza dedotta dall’interessata, quanto alla sussistenza del fatto è oggetto di contestazione giudiziale in altre sedi e un tale profilo di doglianza non pare possa farsi rientrare nella figura di eccesso di potere per carenza di istruttoria, riguardando posizioni di diritto soggettivo sottese alla tutela e/o rivendicazione di diritti reali causative di eventuali azioni di responsabilità civile e tenuto conto che, in ogni caso, il rilascio di titoli abilitativi fa sempre salvi i diritti dei terzi.

Per le suesposte considerazioni, i motivi del ricorso di primo grado, qui riproposti, in quanto infondati, vanno respinti.

Sussistono peraltro giusti motivi, attesa la specificità della controversia e in considerazione dell’esistenza in materia di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, così dispone:

provvedendo sull’appello, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado;

b) rigetta, in quanto infondato, il gravame di prime cure.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30075 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.V. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 21 aprile 2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile introdotto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria con atto del 28.2.1992, definito in primo grado con sentenza del 25.6.2003 ma ancora pendente in fase d’appello, accertato un eccesso di 5 anni rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni in relazione al giudizio di primo grado avendo detratto un segmento di 3 anni pari alla durata dei rinvii chiesti dalle parti, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1.000,00. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente col primo motivo del ricorso, che si conclude con adeguato e pertinente quesito di diritto, lamenta che la Corte del merito avrebbe erroneamente eseguito il computo della ragionevole durata ascrivendo il ritardo di tre anni nella celebrazione del processo presupposto al comportamento processuale delle parti, cui ha imputato l’intera durata del rinvii disposto a loro richiesta. Per l’effetto, la Corte del merito ha provveduto alla liquidazione del danno non patrimoniale disponendola in misura inadeguata. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Nell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la Corte d’Appello pur non avendo disatteso i criteri di valutazione elaborati dalla Corte EDU che fissano in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado, vi ha tuttavia apportato correttivo alla luce delle vicende del giudizio presupposto, caratterizzato da numerose richieste di rinvio che, disposti ad istanza di parte, ha ritenuto ne abbiano ritardato la definizione. Tale apprezzamento, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione della misura, all’interno del complessivo arco temporale del processo, del segmento riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, si risolve in un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. Cass. Sez. 1A 19 novembre 2009. n. 24399; 11 luglio 2006, n. 15750), non giustifica l’imputabilità della dilatazione dei tempi del processo alla mera richiesta di rinvio delle parti. Immotivato il vaglio critico circa l’intento dilatorio sottostante, il decreto effettua automatica detrazione dei tempi dei rinvii delle udienze, che può di certo assumere rilievo ai fini del superamento del termine di ragionevole durata del processo, ma solo se le richieste delle parti non siano risultate funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo.

A tale doveroso accertamento la Corte del merito non ha fatto cenno alcuno, nè risulta abbia tenuto conto del fatto che "l’accoglimento di tali richieste costituisce comunque espressione di inerzia o acquiescenza da parte del giudice istruttore, al quale competono tutti i poteri intesi ad un più sollecito e leale svolgimento del procedimento" Cass. n. 15258/2011-. La decisione impugnata collide col richiamato principio basandosi, giova ripetere, sulla mera detrazione dal ritardo irragionevole dei rinvii ad istanza di parte immotivatamente addebitati alle parti, senza considerare l’omesso esercizio dei poteri direttivi del giudice istruttore.

Inammissibile è invece il secondo motivo, in quanto la censura attiene alla valutazione del danno patrimoniale, che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il terzo motivo, che riguarda il governo delle spese, è assorbito.

Tutto ciò premesso, il decreto impugnato va cassato in riferimento al motivo accolto e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando l’indennizzo spettante al ricorrente in complessivi Euro 6.500,00 in relazione all’irragionevole durata di otto anni, oltre interessi legali dalla domanda. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si dispone la compensazione delle spese giudiziali di entrambe le fasi per la metà, condannando l’amministrazione intimata al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il 1 motivo del ricorso, rigetta il 2 e dichiara assorbito il 3. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente S.V. dell’equo indennizzo in Euro 6.500, 00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa per la metà le spese processuali di entrambi i giudizi e liquida la restante meta per la fase di merito in Euro 25,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorario, e per il presente giudizio di legittimità in Euro 500,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.