T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7841 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed in servizio presso la stessa alla data del 14 agosto 1992, presentava ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 96/1994, domanda di assunzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le Pubbliche Amministrazioni cui erano state attribuite le competenze dell’Agensud.

Evidenzia che con reiterati decreti legge venivano apportate modifiche al predetto art. 14 del D.Lgs. n. 96/1993 specie per quanto concerne la conservazione dei trattamenti stipendiali acquisiti e la definizione del trattamento economico del personale della cessata Agensud da ultimo specificata con la introduzione dell’art. 14 bis nel D.Lgs. n. 96/1993 che attribuisce al personale della cessata Agensud la facoltà di optare alternativamente per la cessazione del rapporto di impiego con l’Agensud alla data del 12.10.1993 e per la contestuale instaurazione di nuovo rapporto di servizio con le Amministrazioni statali, oppure per il riconoscimento del servizio prestato presso l’Agensud con servizio prestato presso l’Amministrazione statale di assegnazione – con piena continuità del rapporto di impiego ma con riconoscimento dei soli scatti di anzianità conseguiti nell’ultima qualifica rivestita.

Evidenzia che i successivi decreti legge (n. 491 dell’8.8.1994) (n. 570 del 7.10.1994) e (n. 32 dell’8.2.1995) sono tutti reiterativi senza sostanziali modificazioni, delle suindicate disposizioni sul trattamento economico del personale dell’Agensud di cui all’art. 14 bis, 1° co., D.Lgs. n. 96/1993; tanto sino alla legge 7.4.1995, n. 104, che ha convertito, senza modificazioni, l’ultimo d.l. n. 32 del 8.2.1995, dichiarando, con l’art. 1, co. 2°, validi gli atti ed i provvedimenti fino ad allora adottati e salvi i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i suindicati decreti legge.

Rappresenta in relazione alla sua posizione, che essendo stato inquadrato in primo tempo nell’apposito ruolo transitorio istituito presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, con la piena conservazione del trattamento retributivo di cui godeva nell’Ente di provenienza, mediante la corresponsione di assegno perequativo, è stato poi trasferito al MURST, nei cui ruoli è stato definitivamente inquadrato con il provvedimento che intende ora impugnare con il proposto ricorso con il quale si duole che la iscrizione nei ruoli del MURST risulta effettuata a decorrere dal 13.10.1993, senza tuttavia alcun riconoscimento dell’anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Deduce a motivi di gravame:

I) Violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, e dei principi generali in tema di passaggio dei dipendenti pubblici da una ad altra P.A. – Eccesso di potere: sviamento, difetto di presupposti ed illogicità – Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Rileva che in quanto proveniente dalla ex carriera direttiva dell’Agensud, è stato inquadrato nei ruoli del MURST in qualifica corrispondente a quella rivestita nell’ambito dell’organismo di provenienza e che inoltre in relazione alla possibilità di scelta prevista dall’art. 14bis del D.Lgs. n. 96/1993 (come formulato dall’art. 9 del d.l. n. 32/1995), aveva optato per il trattamento lett. b) stesso Decreto, che prevede il "ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agensud e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l’amministrazione di assegnazione", e che, in fine, il legislatore, nella disposizione ora richiamata, ha previsto il "ricongiungimento dei servizi" ma non ha limitato il riconoscimento dell’anzianità di qualifica "ai soli fini della progressione economica".

Ritiene perciò che il "ricongiungimento" del servizio postula il pieno riconoscimento della pregressa anzianità mentre l’Amministrazione ha mostrato di disconoscere la anzianità di servizio maturata nell’Ente di provenienza attribuendo valore alla stessa anzianità soltanto in sede di determinazione del trattamento economico.

Invoca al riguardo, nel silenzio di specifica normativa, il principio derivante da quella di carattere generale, dettata dall’art. 199 del T.U. n. 3/1957, secondo la quale, nel passaggio da una ad altra amministrazione, il dipendente pubblico conserva l’anzianità di carriera e di qualifica maturata nell’Amm.ne di provenienza e rileva come, anche per il caso che riguarda la sua posizione non è ipotizzabile una soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento non soltanto della anzianità di servizio ma anche di qualifica a pena di ingenerare una situazione, in sfavore dei dipendenti di cui trattasi, di ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime desumibile dai principi generali vigenti in materia.

II) In via eventuale viene denunciata la illegittimità della disposizione di cui all’art. 9 del d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. a ritenere, invece, non riconoscibile, sulla base della normativa sopra richiamata, l’anzianità maturata nell’Ente di provenienza a danno di una intera categoria di pubblici dipendenti (quelli provenienti dalla soppressa Agensud), cui viene, ingiustificatamente negato il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata nell’ente pubblico di provenienza.

III) Con riferimento al trattamento economico viene denunciata, sotto vari profili, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Cost.; nonché la irrazionalità ed illogicità manifesta della normativa dettata dall’art. 14 D.Lgs. n. 96/1993, come modificato e integrato dall’art. 9 del d.l. 8.2.1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Tanto, in considerazione, della decurtazione che il trattamento economico del ricorrente avrebbe subito all’atto di trasferimento nell’Amministrazione statale, in conseguenza delle disposizioni che hanno conservato solo gli scatti di anzianità maturati nell’ultima qualifica rivestita (limitando peraltro a Lire 1.500.000 la misura massima dell’assegno personale pensionabile destinato a colmare la differenza tra il precedente trattamento e quello attribuito nell’Amm.ne di destinazione).

Richiama al riguardo altro ricorso già presententato presso il TAR del Lazio (ric. n. 9452/95 ancora pendente innanzi alla Sez. III bis) con cui è stata denunciata la illegittimità della normativa relativa alla riduzione del trattamento economico disposta nei confronti degli ex dipendenti dell’Agensud, e tuzionisticamente rinnova le doglianze già sottoposte all’esame del Giudice amministrativo, riproponendo la questione di costituzionalità delle disposizioni sopra dette per violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dei Ministeri Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica; Bilancio e Programmazione Economica; nonché della Presidenza del Consiglio, tutti costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

In memoria integrativa presentata successivamente all’atto di ricorso il ricorrente con riferimento ad una "Relazione" di Commissario "ad acta" pervenuta a questo Tribunale in esito ad istruttoria disposta in altro giudizio già definito con sentenza n. 9691/07, precisa che i dipendenti della CASMEZ, in seguito alla soppressione di tale Ente erano stati collocati "senza soluzione di continuità giuridica ed economica" in un apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale ma che gli stessi non sono stati mai destinatari di provvedimenti formali di trasferimento ad altri organismi per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, né collocati nell’apposito ruolo presso la Presidenza del Consiglio previsto dall’art. 16, comma 2°, della legge n. 64/1986), mai istituito. Gli stessi invece erano ricompresi nel ruolo di anzianità del personale della soppressa CASMEZ compilato dal Commissario governativo e sono stati utilizzati in via provvisoria dall’Agensud senza essere mai stati collocati definitivamente e formalmente presso la stessa Agensud o presso altra Amministrazione pubblica. Per tale ragione i medesimi essendo mancati atti formali di trasferimento e/o assegnazione devono ritenersi solo in via di fatto transitati alle dipendenze del MURST.

In relazione a tale specifica posizione i dipendenti di cui trattasi non sono da ritenersi destinatari della normativa dettata per il personale Agensud né tanto meno destinatari delle determinazioni assunte dal Commissario liquidatore di tale Ente nei riguardi del personale. Gli stessi sono invece destinatari della norma di cui all’art. 2bis della legge n. 775/1984, con la conseguenza che il loro transito presso altra P.A. doveva aver luogo con la osservanza di tale legge e nel rispetto della normativa dettata in via di principio per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile anche al personale della CASMEZ.

Conseguirebbe da quanto sopra evidenziato che il rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato dei ricorrenti deve ritenersi mantenuto senza soluzione di continuità tanto che nella Amministrazione di destinazione non risultano mai adottati provvedimenti formali di assunzione o, comunque, di inquadramento in detta Amministrazione.

Quali dipendenti civili dello Stato tali erano infatti gli impiegati della CASMEZ come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, essi sono transitati nell’Amministrazione di destinazione conservando la loro posizione giuridica ed economica sicchè agli stessi è garantita la posizione giuridica acquisita compresa la anzianità maturata nell’ente di provenienza.

Sulla base di tali conclusioni puntualizzate con l’attuale memoria, il ricorrente intende, a correzione dell’affermazione originaria relativa all’appartenenza al personale Agensud, evidenziare che invece faceva parte del personale CASMEZ, inserito in un apposito ruolo e gestito dal Commissario liquidatore, in totale assenza di un qualsiasi provvedimento di trasferimento alla Agensud, che potesse in qualche modo assimilarlo al personale proprio di quest’ultima.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, osserva il Collegio che la pretesa del ricorrente, il quale è stato inquadrato nella relativa qualifica funzionale del Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica con decorrenza giuridica 13/10/1993, è di ottenere nella stessa qualifica il riconoscimento della anzianità maturata nell’Ente di provenienza.

Nel ricorso tale pretesa viene basata:

a) sulla opzione da lui esercitata, ai sensi dell’art. 14 bis introdotto nel D.Lgs. n. 96/1993 dall’art. 8 del d.l. n. 355/1994 e riprodotto nel successivo d.l. n. 491/1994, per ottenere il riconoscimento del servizio prestato presso l’Agensud col servizio prestato presso l’Amministrazione statale di assegnazione;

b) nella continuità del rapporto di impiego che tale opzione avrebbe determinato che darebbe diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità conseguiti nella ultima qualifica rivestita.

Ritiene il ricorrente che in conseguenza della stessa scelta opzionale sarebbe da applicarsi la regola generale dettata dall’art. 119 del T.U. n. 3/1957 in base alla quale nel passaggio da una ad altra amministrazione, il dipendente pubblico conserva la anzianità sia di carriera che di qualifica maturata nell’amministrazione di provenienza.

Senonchè nella memoria depositata dopo l’atto di ricorso lo stesso ricorrente formula rilievi critici a quanto dall’amministrazione ritenuto in ordine al suo passaggio dalla soppressa CASMEZ all’Agensud, da quest’ultima essendo stato utilizzato solo in via provvisoria, e assume inoltre di essere transitato alle dipendenze del MURST solo in via di fatto essendo mancante qualsiasi atto formale di trasferimento e/o di assegnazione.

Per tale ragione lo stesso dipendente, prosegue l’istante, non sarebbe da considerarsi destinatario della normativa dettata per il personale Agensud bensì della norma di cui all’art. 2 bis della legge n. 755/1984, con l’ulteriore conseguenza che il suo transito presso altra Pubblica Amministrazione restava disciplinata mediante osservanza di detta legge e seguendo la regola dettata in via di principio dalla normativa per il Pubblico Impiego dalla legge n. 93/1983, applicabile, come già ritenuto, anche al personale della CASMEZ.

Tali conclusioni del ricorrente appaiono al Collegio non condivisibili.

In disparte ogni altra considerazione sulla esaminabilità della prospettazione dal ricorrente fornita nella semplice memoria correttiva delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo, va rilevato che proprio tale prospettazione appare basata su elementi contrastanti con gli atti depositati in giudizio.

Risulta infatti (vedasi premesse contenute nel provvedimento impugnato) la adozione di provvedimenti all’epoca adottati (decreti del P.C.M. del 19/3, 9/4, 3/5, 2/6, 7/6, 14/10 tutti del 1994) con cui sono stati assegnati al MIUR n. 112 unità di personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui 92 appartenenti ai ruoli della "ex" Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (e n. 20 appartenenti agli "ex" organismi ad essa, collegati) tra cui sicuramente il ricorrente.

Quest’ultimo infatti in forza di tale sua posizione all’epoca conseguita e non contestata dall’interessato è stato inquadrato (in qualità di dipendente appartenente ai ruoli della soppressa Agensud e scritto nel ruolo transitorio ad esaurimento ex art. 9 D.L. n. 32/1995 conv. in l. n. 104/1995) nei ruoli del personale del MURST a decorrere dal 13/10/1993.

Non trova dunque riscontro la conclusione del deducente sulla applicabilità nei suoi confronti dei principi generali desumibili dalla normativa sul Pubblico Impiego ( legge n. 93/1983) quale dipendente della CASMEZ mai transitato in altro ente o Amministrazione Pubblica.

Trova invece motivo di considerazione esclusivamente la pretesa del ricorrente riferita all’esatto inquadramento nei ruoli statali dello stesso, già dipendente della disciolta Agensud essendo stata effettuata la iscrizione nei ruoli del MURST a decorrere dal 13/10/1993, ma senza alcun riconoscimento della anzianità maturata nella qualifica nell’ente di provenienza.

Infatti il ricorrente con il provvedimento ora impugnato è stato inquadrato nei ruoli del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 13/10/1993.

Tale nona qualifica è risultata dalla corrispondenza individuata dal D.P.C.M. 12/1/1994 che ha definito infatti la corrispondenza tra le qualifiche negli organismi di provenienza e le qualifiche vigenti per il personale statale.

Per tale ragione a tutti i dipendenti che presso l’ente di provenienza avevano rivestito una qualifica corrispondente a quella attribuita nell’Amministrazione statale (e che non era sostanzialmente mutata se non nella denominazione formale) non può negarsi la valutazione di tale anzianità risalente a quella dell’ente di provenienza.

Tale riscontro, nei predetti termini, andava effettuato sulla base dei fascicoli personali e della relativa documentazione del personale appartenente alla soppressa Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno, ed è risultato invece nel caso di specie omesso.

Il ricorso trova dunque possibilità di accoglimento in riferimento al suindicato riscontro da cui deriva a favore del ricorrente inquadrato nei ruoli del M.U.R.S.T. a decorrere dal 13/10/1993 il riconoscimento limitato alla attribuzione nella stessa IX qualifica, all’atto dello stesso inquadramento nei ruoli del MURST, di una anzianità risalente a quella nella posizione alla stessa IX qualifica corrispondente, rivestita nei ruoli della soppressa Agenzia Promozione e Sviluppo del Mezzogiorno.

Il ricorso va pertanto accolto nei limitati sensi ed effetti di cui in motivazione.

Si ravvisano motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-03-2012, n. 3349 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che A.P.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 5.000,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciassette anni dalla data della presentazione da parte del ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a A.P.M. la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione, limitatamente al giudizio di merito, in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2011, n. 6126 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso in appello ritualmente notificato la s.n.c. C. esponeva di avere presentato l’8 febbraio 1988 domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a civile abitazione in Agropoli, consistente in quattro piani fuori terra e che la concessione era stata rilasciata il 25 gennaio 1991, con l’esclusione del piano quarto.

In corso d’opera era intervenuta l’ordinanza n. 9531 ora contestata, con cui gli uffici comunali avevano ingiunto la demolizione dei pilastri in cemento armato in sopraelevazione, in quanto difformi dal titolo assentito. Il successivo ricorso al T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, veniva respinto con l’appellata sentenza n. 516/98, emessa sull’assunto dell’abusività del piano quarto concretizzatosi intorno alle colonne di cemento armato di cui sopra, sulla possibilità tecnica della demolizione parziale e sulla non necessità di un precedente ordine di sospensione dei lavori.

Con l’appello la C. sollevava le seguenti censure:

1.Erronee sono le ragioni sulla cui base il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, censurante la violazione dell’art. 7 L. 47/85 e l’eccesso di potere sotto i profili della carenza su tali presupposti, della carente istruttoria e del difetto di motivazione. In realtà il fabbricato realizzato consta di un piano interrato destinato a garages regolarmente autorizzato con concessione in sanatoria n. 2167/94 e quindi di un vero pianoterra e di tre piani in elevazione, così come risultante dalla concessione edilizia del 1991. Perciò i pilastri riscontrati quale abusiva creazione di un quarto piano non assentito altro non sono che la base del piano terzo in elevazione.

2. Erroneo è il rigetto del secondo motivo di ricorso che censura la violazione degli artt. 7 e 12 L. 47/85 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, genericità, carenza di presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In ogni caso andava applicato non tanto l’art. 7, ma l’art. 12 L. 47/85, in quanto poteva eventualmente trattarsi di una parziale difformità.

3.Erroneo è il rigetto del terzo motivo con cui si censura la violazione dell’art. 4 L. 47/85 e del principio del giusto procedimento. L’ingiunzione di demolizione non poteva essere emessa, visto che le opere erano tuttora in corso di realizzazione e dovevano semmai essere sospese.

La ricorrente concludeva ribadendo la bontà del censure sollevate in primo grado, chiedendo l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese per il doppio giudizio.

Il Consiglio di Stato respingeva in data 23 novembre 1999 la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato alla luce degli elementi acquisiti dal Comune di Agropoli a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 2944/11.

Dalle risultanze emerse si è rilevato in primo luogo che l’altezza del fabbricato in controversia è di m.12,10 all’estradosso dell’ultimo solaio, esattamente quanto previsto nel progetto assentito, con il quale era stato eliminato un ulteriore livello abitabile.

In secondo luogo la consistenza dei piani della palazzina risulta essere di un piano destinato a box garages del tutto interrato, salvo che per gli ingressi, e di quattro piani ad uso abitativo di cui tre del tutto fuori terra, ossia così come consentito dalla concessione edilizia n. 1281 del 25 gennaio 1991.

Infatti lo stato del terreno sul quale l’edificio è stato costruito ha una naturale pendenza, per cui il piano ad uso garages – assentito mediante concessioni in sanatoria n. 2167/94 e n. 6902/03 – ed il primo dei quattro dei piani destinati ad abitazione non hanno carattere di livello fuori terra: il primo è, come si è prima rilevato, del tutto interrato tranne che per il lato di facciata, mentre il secondo ha natura di piano terreno su tre lati della costruzione. Conseguentemente i livelli autenticamente in elevazione sono solamente tre in riferimento all’intera struttura e scendono a due rispetto al retrostante affaccio sull’allora campo sportivo oggi parcheggio, anche in questo conformemente ai progetti approvati con la riferita concessione edilizia n. 1218/91.

L’assorbente fondatezza del primo motivo comporta la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso in primo grado.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista la complessità dei fatti e le varianti apportate all’opera nel corso dei lavori e poi sanate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7240

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2000, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011); quindi, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09) e, facendo decorrere da tale data il termine di decadenza di un anno, lo ha ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della domanda giudiziaria.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 i commi 2 e 3 del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’ultimo comma dell’art. 4 ha poi stabilito che le disposizioni indicate non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

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