Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-06-2012, n. 9359

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Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva dell’11-4-1984 il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione dei beni pervenuti "pro indiviso" ad D.B.A., D.B.V. ed D.B.E. con atto di assegnazione della Cooperativa Due Leoni il 29-5-1978 per notaio Maurizio Colalelli, disponeva la divisione del beni come da dispositivo e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per le operazioni di sorteggio e la determinazione dei conguagli.

Con sentenza definitiva del 9-2-1989 lo stesso Tribunale dichiarava D.B.A. tenuto a pagare ad D.B.E. la somma di L. 355.000.000 con gli interessi legali dalla sentenza stessa.

Avverso dette sentenze d.B.E. proponeva impugnazione cui resistevano D.B.V. ed D.B.A. che proponeva altresì appello incidentale; la Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva del 18-3-1999 disponeva lo scioglimento della comunione con riguardo all’appezzamento di terreno (indicato con la lettera A2 nella planimetria allegata al richiamato atto di assegnazione) mediante assegnazione ai condividenti delle quote, corrispondenti al lotto da ciascuno posseduto, e, con riguardo all’appezzamento di mq. 1590 (indicato con la lettera Al nella planimetria anzidetta), mediante sorteggio, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l’espletamento di CTU nonchè per le operazioni di sorteggio.

All’udienza del 16-9-2004 le parti personalmente, ovvero D. B.A., D.B.C.S. e D.F. B. quali eredi di D.B.E., D.B. B., D.B.L. e d.B.R. quali eredi di D.B.V. dichiaravano che le operazioni di sorteggio relative all’appezzamento di terreno di mq. 1590 erano state già effettuate nel corso del giudizio di primo grado, con conseguenti assegnazioni delle tre quote paritarie, individuate dal CTU per come attualmente possedute dai condividenti.

Rimessa nuovamente la causa al Collegio, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27-9-2005 ha condannato i suddetti eredi di D. B.V. a pagare a titolo di conguaglio la somma di Euro 254.425,00 in favore di D.B.A. con gli interessi legali dalla decisione, ed ha condannato i predetti eredi di E. D.B. a pagare a titolo di conguaglio la somma di Euro 3267,60 in favore di D.B.A..

Per la cassazione di tale sentenza D.B.B., D. B.L. e D.B.R. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui D.B.A. ha resistito con controricorso; D.B.C.S. e D.F. B. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 726 – 728 – 1147 c.c. – dell’art. 1150 c.c., commi 3 e 4 e dell’art. 1241 c.c. nonchè vizio di motivazione, assumono che la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Roma del 18-3-1999, aderendo alla comune volontà delle parti, aveva disposto lo scioglimento della comunione con riguardo all’appezzamento di terreno indicato con la lettera A2 nella planimetria allegata mediante assegnazione ai condividenti delle quote corrispondenti al lotto da ciascuno posseduto, e che nella relativa motivazione era stato affermato che, in considerazione del fatto che sul fondo erano state realizzate da ciascuno dei condividenti delle costruzioni, era necessario accertare mediante CTU il valore di tutto il fondo, tenuto conto delle relative spese effettuate per le costruzioni, e ciò al fine di determinare i reciproci conguagli; tuttavia detta sentenza non aveva enunciato i criteri di diritto in base ai quali determinare tali conguagli, ignorando la sentenza definitiva di primo grado che aveva deciso l’assenza di conguaglio tra D.B.A. e D.V. B. in base al principio che il valore dei miglioramenti eseguiti dal condividente sul lotto da lui posseduto prima dell’attribuzione in proprietà è uguale al valore del debito verso altro condividente al quale era stato attribuito in proprietà un lotto senza fabbricati; orbene la sentenza definitiva di appello, limitandosi a condividere le conclusioni del CTU in ordine alla determinazione dei conguagli, non ha giustificato alcun criterio per eseguire i conguagli stessi, in particolare non risolvendo il contrasto tra il convincimento della sentenza definitiva di primo grado, che aveva escluso l’esistenza di conguagli tra D.V. B. ed D.B.A., e quello contrario della sentenza non definitiva di secondo grado; il giudice di appello, in altri termini, non poteva limitare la propria motivazione all’esame della CTU senza decidere se i conguagli fossero dovuti e, in caso positivo, sui criteri da applicare, non potendo riferirsi per implicito alla precedente sentenza non definitiva del 18-3-1999.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 726 – 728 – 1147 c.c. – dell’art. 1150 c.c., commi 3 e 5 e art. 1241 c.c. nonchè vizio di motivazione, premesso di censurare la sentenza impugnata per aver condannato gli esponenti al pagamento in favore di D.B.A. della somma di Euro 254.425,00 a titolo di conguaglio, sostengono di censurare anche il criterio di determinazione dei conguagli indicato nella richiamata sentenza non definitiva della Corte territoriale in violazione del principio di diritto secondo il quale "soltanto nel caso in cui ad un comproprietario fosse assegnato un lotto di terreno da lui non posseduto, che deve consegnare ad altro comproprietario e nel caso che nei due lotti da scambiare siano stati costruiti fabbricati di valore differente al momento della divisione, si deve procedere a conguaglio tra i due diversi valori dei lotti, mentre nel caso che a ciascuno dei condividenti sia assegnato il lotto di terreno posseduto, come si è verificato con la sentenza della Corte di Appello, non si deve procedere ai conguagli".

I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU, che anzitutto aveva diviso per tre quote uguali il maggior valore del fondo derivato dall’esistenza dei fabbricati come se tutti i condividenti avessero contribuito alle necessarie spese di edificazione in parti uguali, e che inoltre aveva negato che ciascun condividente avesse un credito corrispondente all’intero valore dei fabbricati da lui realizzati nel lotto in proprio possesso al tempo della CTU, senza la possibilità di detrazione del costo di costruzione da lui stesso sostenuto per intero, come stimato al momento della consulenza, uguale al debito per aver avuto l’attribuzione in proprietà esclusiva di tutti i fabbricati esistenti nel lotto prima in comunione, e senza applicare la compensazione tra i due uguali crediti e debiti.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, all’esito della CTU nonchè del supplemento di consulenza espletati volti alla stima di tutti i beni componenti i singoli lotti oggetto di divisione, ha determinato i relativi conguagli, ed in particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, sulla base evidentemente del diverso valore dei lotti assegnati rispettivamente ad D.B.A. ed agli eredi di V. D.B., ha condannato questi ultimi a corrispondere al primo la somma di Euro 254.425,00, specificando in dispositivo di decidere "limitatamente ai conguagli"; ed invero, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la menzionata sentenza non definitiva del 18-3- 1999, in dissenso con quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza definitiva del 9-2-1989, aveva ritenuto, in relazione al fatto che ciascuno dei condividenti aveva realizzato sui beni oggetto di comunione delle costruzioni, di dover accertare il maggior valore di tutto il fondo, tenuto conto delle relative spese effettuate, anche al fine di determinare i reciproci conguagli.

Orbene i ricorrenti con i motivi in esame, sostenendo che in realtà essi non sono obbligati a corrispondere alcun conguaglio ad D. B.A. (in quanto il valore dei miglioramenti eseguiti dal loro dante causa D.B.V. nel lotto da lui posseduto prima dell’attribuzione in proprietà è uguale al valore del debito verso altro condividente al quale era stato attribuito in proprietà un lotto senza fabbricati) trascurano di considerare che era loro onere impugnare anche detta sentenza non definitiva nella parte in cui aveva ritenuto che invece sussisteva l’obbligo di determinare t conguagli stessi tra i condividenti, mentre invece tale pronuncia non è stata oggetto di impugnazione in questa sede, nonostante che detta statuizione, passata quindi in giudicato, costituisca il presupposto logico-giuridico della sentenza oggetto di gravame; sotto tale profilo è significativa la censura espressa nel secondo motivo di ricorso proprio avverso la suddetta sentenza non definitiva per aver adottato il criterio di determinazione dei conguagli ivi indicato in violazione del principio di diritto sopra enunciato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito peculiare del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 20-02-2013, n. 8379

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14/03/2012 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da C.G., nel corso dell’udienza del 28/02/2012 svoltasi dinanzi al Tribunale di Monza, perchè presentata presso la cancelleria del giudice procedente e non, come prescritto dall’art. 38 c.p.p., comma 3, nella cancelleria del giudice competente a decidere. La Corte ha aggiunto che l’irricevibilità della dichiarazione discendeva anche dall’assenza di una norma fondante l’obbligo del giudice a quo di trasmettere gli atti al giudice competente.

2. Nell’interesse del C. è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la causa di ricusazione del giudice era sorta nel corso dell’udienza del 28/02/2012 che si stava celebrando nelle prime ore del pomeriggio dinanzi al Tribunale di Monza, e quindi in una sede diversa da quella del giudice competente a decidere, ossia la Corte d’appello di Milano, e in un orario nel quale la cancelleria era chiusa al pubblico. Pertanto, l’imputato si era trovato nella condizione di decidere se rispettare il termine previsto dall’art. 38 c.p.p., comma 2, o la disciplina relativa al luogo di presentazione della dichiarazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Nella memoria depositata in data 19/09/2012, il ricorrente ha aggiunto che la causa di ricusazione era insorta durante la discussione finale del processo, con la conseguenza che la dichiarazione presentata il giorno successivo sarebbe stata tardiva, in quanto sarebbe intervenuta dopo che il giudice aveva deciso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 2 n. 13663 del 28/02/2003, Panaro, Rv. 224764), la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38 c.p.p., comma 3; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.

Peraltro, la previsione di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, ult.

parte, – per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa – deve essere intesa, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l’udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall’art. 38 c.p.p., comma 2, prima parte, in virtù del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., comma 2, che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore – o l’imputato personalmente -fosse costretto ad abbandonare l’udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, ultima parte, (Sez. 5, n. 36624 del 26/05/2009, Turku, Rv. 245129).

Per il caso, prospettato nella memoria depositata il 19/09/2012, in cui il differimento della dichiarazione di ricusazione al giorno seguente la renderebbe inutile, perchè inidonea ad impedire la decisione del processo, è esatto quanto affermato dal ricorrente, ossia che non può imporsi alla parte un onere di chiedere la sospensione dell’udienza che non è previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte, fermo l’onere della parte di dedurre immediatamente a verbale la causa di ricusazione, in quanto, a norma dell’art. 37 c.p.p., comma 2, il giudice ricusato non può pronunziare nè concorrere a pronunziare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, resta comunque necessario che l’interessato, nel termine di tre giorni derivante dall’interpretazione costituzionalmente orientata cui si è fatto cenno, proponga ritualmente dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. 2, n. 46310 del 23/11/2011, Maniglia, Rv. 251531).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del C. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 16-05-2013, n. 21148

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Svolgimento del processo

l. Con ordinanza del 29/9/2011 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto l’istanza del sig. G. di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Pescara, sez. dist. di Penne e ha quindi dichiarato inammissibile l’appello proposto.

Osserva la Corte di appello che la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza è avvenuta ritualmente.

2. Avverso tale decisione il sig. G. propone ricorso in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere i giudicanti omesso di rilevare la nullità della notificazione e la insanabilità del vizio, non essendo la persona che ricevette la comunicazione ricompresa tra quelle autorizzate e risultando così la notificazione priva di ogni validità;

b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per avere i giudici di appello omesso di motivare in ordine alla censura di nullità sollevata con riferimento al tema affrontato nel primo motivo;

c. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento agli artt. 195 e 591 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p., comma 3 che prevede una particolare attenzione alla conoscenza effettiva dell’atto e che avrebbe imposto di considerare come fino al 24/3/2011, data di nomina del Difensore, avv. Iovino, l’imputato non dovesse avere avuto contezza della notificazione.

Motivi della decisione

1. Il ricordo è infondato, ancorchè la motivazione adottata dalla Corte di appello meriti una precisazione.

2. Osserva in primo luogo la Corte che le censure mosse dal ricorrente in ordine alla conoscenza del procedimento e del suo esito si scontrano con la circostanza che l’avviso e la relativa comunicazione furono ritirati da persona qualificata come "fratello" dell’imputato; tale circostanza impone di considerare che la persona che provvide al ritiro lo fece in base ad atto di delega del destinatario dell’atto giudiziario, non potendo altrimenti ottenere la consegna del plico.

Tale circostanza esclude, dunque, che sussistano dubbi circa l’avvenuta ricezione delle informazioni e che possa farsi risalire al 24 marzo 2011 il momento in cui il ricorrente ebbe contezza per la prima volta dell’esistenza del provvedimento, ipotesi questa che non trova conferma inevitabile nel sollecito inviato dal Difensore. Va così escluso che il termine fissato dalla legge all’art. 175 cod. proc. pen., comma 2-bis decorra dall’invio del citato sollecito.

3. Queste conclusioni, che di per sè impongono di ritenere infondato il ricorso, non esimono la Corte dal rilevare l’errore di diritto in cui è incorsa l’ordinanza impugnata allorchè pone a carico dell’istante la prova delle ragioni e dell’effettività dell’omessa conoscenza dell’atto, spettando al giudice operare sul punto ogni opportuno accertamento (art. 175 c.p.p., comma 2); la disciplina attuale, piuttosto, fa carico all’istante di dare contezza della tempestività dell’istanza ai sensi del comma 2-bis, citato, (per tutte, Sez. 1, n. 44568 del 9/12/2010, Perini) ed è sul punto che la Corte ritiene non fondato il ricorso proposto dal sig. G..

4. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013

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Cass. pen., sez. VI 29-04-2009 (28-04-2009), n. 17918 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Convalida dell’arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna all’autorità giudiziaria rumena del cittadino (OMISSIS) B.I., nei cui confronti il Tribunale di Cluj-Napoca aveva emesso in data 25 settembre 2007 mandato di arresto europeo (MAE) per la esecuzione di una condanna alla pena di anni tre di detenzione pronunciata in data 31 gennaio 2007, divenuta definitiva, per i reati di truffa e falso in documenti di lavoro, in concorso con tale A. G., commessi in (OMISSIS) il (OMISSIS).
La Corte di appello disponeva, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24, comma 1, che la consegna fosse differita sino all’esaurimento del processo penale italiano per il reato di tentato furto in appartamento in ordine al quale il B. era sottoposto a misura cautelare dall’a.g. italiana, e alla espiazione della pena eventualmente inflitta.
Il B. a seguito di segnalazione Interpol era stato tratto in arresto in data 5 febbraio 2009 nella Casa circondariale di (OMISSIS) ove era detenuto da personale di polizia penitenziaria; e l’arresto era stato convalidato il giorno successivo dal Consigliere delegato della Corte di appello di Roma, che emetteva contestuale ordinanza applicativa della misura di custodia in carcere.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il B., a mezzo del difensore avv. Giangualberto Pepi, che denuncia, con un primo motivo, la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 2, non avendo la difesa ricevuto avviso della udienza per la convalida dell’arresto nel rispetto del termine minimo di ventiquattro ore.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6, comma 4, lett. a), della medesima legge, non essendo stata trasmessa, come prescritto da tale disposizione, una relazione sui fatti addebitati.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
Quanto al primo motivo, va detto in primo luogo che esso non è proponibile in questa sede, in cui si tratta di un ricorso avverso la sentenza che ha definito il procedimento di consegna (v. Cass., sez. VI, 22 settembre 2006, Jagela); esito che non è affatto precluso da eventuali vizi attinenti allo status libertatis, che avrebbero dovuto essere fatti valere a suo tempo contro i relativi provvedimenti (Id., 3 marzo 2006, Napoletano).
Nel merito, si tratta comunque di censura manifestamente infondata, perchè il termine minimo di ventiquattro ore è previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 2, per la formalità dell’interrogatorio cui deve essere sottoposta, entro cinque giorni dall’applicazione di misura coercitiva di cui al precedente art. 9, la persona di cui è richiesta la consegna; mentre, nei casi in cui essa è stata tratta in arresto ai sensi degli artt. 11 e 12, non è previsto, per la formalità della convalida, per sua natura urgente, un termine minimo di avviso al difensore, conformemente, del resto, alla normale procedura codicistica in tema di arresto in flagranza (v. in particolare art. 390 c.p.p., comma 2), che deve intendersi richiamata in virtù del generale rinvio operato dalla L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 1, alle disposizioni del codice di procedura penale.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, come esattamente rilevato dalla Corte di appello, la trasmissione di una relazione sui fatti, richiamata dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), non è necessaria nel caso di MAE emesso sulla base di sentenza di condanna, essendo detta relazione chiaramente intesa dal legislatore come funzionale alla verifica del requisito di cui all’art. 17, comma 4 della stessa legge (gravi indizi di colpevolezza) ove si tratti di un MAE processuale; mentre, in caso di sentenza di condanna, ove non è in discussione tale requisito, occorre solo che la stessa sia corredata da motivazione, dandosi conto, come nella specie, dei fatti accertati, del coinvolgimento del condannato e della sanzione irrogata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.