Cassazione civile anno 2005 n. Contratto preliminare Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto Vendita di cosa altrui

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI VENDITA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
B. J. conveniva in giudizio G. F. esponendo: che, con scrittura 12/11/1984. il convenuto gli aveva proposto la vendita di due appartamenti siti in Milano; che, con successiva scrittura 23/6/1986, lo stesso G. F. aveva indicato le modalità di pagamento del prezzo di L. 100.000.000: che siglato il contratto esso attore aveva pagato per detto titolo L. 159.443.000. Il B. chiedeva pertanto il trasferimento ex articolo 2932 c.c. della proprietà degli immobili in questione in suo favore, con la condanna del convenuto alla restituzione della somma pagata in eccesso rispetto al prezzo pattuito.
(G. F. resisteva alla domanda negando la stipula tra le parti di un contratto di compravendita e sostenendo che gli importi versati dall’attore erano pertinenti ai rapporti locativi relativi ai due appartamenti.
Interveniva volontariamente nei giudizi G. A., fratello del convenuto, il quale dichiaratosi comproprietario pro indiviso degli immobili in contestazione – chiedeva il rigetto della domanda relativamente alla quota del 50% di detti immobili.
Con sentenza 18/2/1987 l’adito tribunale di Milano rigettava le domande dell’attore e condannava quest’ultimo a rilasciare a favore del convenuto e dell’intervenuto gli immobili in questione.
Avverso la detta sentenza B. J. proponeva appello al quale resistevano, con separati atti. F. e A. G..
Con sentenza 7/11/2000 la corte di appello di Milano rigettava il gravame osservando: che andava disattesa l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di appello per omessa indicazione dei termini di cui all’articolo 163 n. 7 c.p.c. trattandosi di omissione superata dalla avvenuta costituzione degli appellati e dalla piena accettatone del contraddittorio; che l’azione diretta alla pronuncia costitutiva del trasferimento immobiliare verteva su beni intestati, a seguito di devoluzione ereditaria, ai due fratelli G. per quote paritarie ed indistinte; che la domanda ex articolo 2932 c.c. era stata proposta dal Barasti nei confronti di G. F. – come soggetto firmatario degli atti negoziali posti a fondamento della domanda – e non nei confronti di A. G., coerede cointestatario dell’oggetto dei detti atti; che quindi si era verificata una incompleta manifestazione del consenso al trasferimento da parte di tutti i soggetti legittimati con conseguente impedimento alla stipulazione del contratto definitivo; che in una situazione di questo tipo non poteva essere emessa una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. che non sarebbe stata corrispondente all’assetto degli interessi di tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà ed anzi avrebbe attuato in modo arbitrario un superamento del deficit del consenso;
che per effetto della alienazione disposta da G. F. non si era realizzata la divisione parziale dei beni mediante lo scioglimento della comunione ed il prelevamento in natura della quota ad esso spettante: che mancava al riguardo la volontà di uno dei due soggetti aventi diritto: che era quindi insuperabile il problema della inesistenza o invalidità del contratto preliminare per mancanza di consenso di uno dei soggetti aventi diritto: che restava impregiudicato il diritto dell’appellante a tutela della sua posizione creditoria ed alla restituzione delle somme versate per un titolo non riconosciuto con la confermata sentenza di primo grado;
che infatti non era stata domandata la restituzione ma la sola condanna (inaccoglibile) al risarcimento a carico della parte convenuta.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta da B. J. con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. F. ed A. C. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con un unico motivo contenente numerose censure.

Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’articolo 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale B. J. deduce che la corte di appello, nel ritenere inesistente un valido contratto preliminare per la mancanza di consenso di uno degli aventi diritto, ha erroneamente interpretato gli articoli 2932 e 732 c.c.. Sostiene il ricorrente che ogni coerede è unico titolare e proprietario fin dall’origine dei soli beni caduti nella sua quota: la divisione ha carattere dichiarativo e non attributivo del diritto di proprietà e lo scioglimento ha carattere retroattivo anche quanto ai frutti.
L’atto di disposizione di un bene ereditario operato da un coerede durante la comunione rimane quindi fermo attribuendosi quel bene a quel coerede nella divisione definitiva. Alla luce dei detti principi ermeneutici dell’articolo 732 c.c. deve ritenersi valida l’alienazione ad esso B. effettuata dal G. F. il quale ha esercitato di fatto il godimento separato dei beni in questione animo domini. L’alienazione ad esso ricorrente ha comportato la divisione parziale dei beni, lo scioglimento della comunione ereditaria rispetto ad essi, il prelevamento in natura in acconto sull’asse ereditario, salva la resa dei conti in sede di divisione definitiva dell’intero asse.
Il motivo non è fondato: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con la censura in esame.
La corte di appello si è pienamente uniformata al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, dovendosi presumere – in difetto di elementi, desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà – che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile. si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un’unica parte contrattuale complessa e che. dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un’unica manifestazione negoziale, con la conseguenza che. qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell’art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l’efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare (tra le tante, sentenze 5/6/2003 n. 8983; 26/11/2002 n. 16678; 13/5/1999 n. 4747).
Nella specie il contratto preliminare in questione è relativo ad beni immobili facenti parte di un più vasto compendio ereditario ed è stato stipulato da uno solo dei due eredi: al momento della conclusione di tale contratto i beni promessi in vendita non erano di proprietà esclusiva di G. F. – solo ed unico promittente venditore – bensì di questi e del fratello A. per una pari ed indeterminata quota in virtù di una persistente comunione ereditaria tra i due germani, con conseguente impossibilità della richiesta da parte del promissario acquirente della pronuncia di una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. nei confronti di uno solo dei comproprietari.
Del tutto inconsistente è poi la tesi del ricorrente secondo cui la promessa di alienazione di parte dei beni ereditari avrebbe comportato lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione a tali beni, il prelevamento in natura dall’asse ereditario e la divisione parziale dell’asse ereditario.
Come ineccepibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, l’asserita divisione parziale dei beni ereditari deve escludersi nella specie in quanto uno dei due aventi diritto (ossia G. A.) ha espressamente manifestato in modo inequivoco la sua volontà di non aderire a tale ipotetica divisione rivendicando la propria quota di proprietà dei beni ereditari promessi in vendita solo dal fratello e chiedendo il rigetto della domanda ex articolo 2932 ex., avanzata dal promissario acquirente, quanto meno per la detta sua quota di proprietà.
Con il secondo motivo il B. denuncia vizi di motivazione in ordine alla pronuncia di rilascio degli appartamenti per cui è causa a carico di esso ricorrente ed a favore delle controparti: detto punto aveva formato oggetto specifico dell’appello avverso la sentenza di primo grado. Al riguardo vi è mancanza di motivazione in quanto la corte di merito si è limitata "a confermare integralmente" la sentenza del tribunale senza spiegare le ragioni del rigetto del gravame. Peraltro la motivazione data in proposito dal tribunale è errata in quanto l’ordine di rilascio doveva semmai essere pronunciato nei confronti del custode già immesso nel possesso dei beni per cui esso B. difettava comunque di legittimazione passiva al riguardo.
Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando vizi di motivazione con riferimento all’entità del compendio immobiliare oggetto della condanna alla restituzione, deduce di aver chiesto, sia in primo che in secondo grado, il rigetto di tutte le domande delle controparti inclusa quella, formulata da G. F., di restituzione degli appartamenti occupati dal M. posti al secondo e quarto piano dell’edificio in questione: nessuna domanda di restituzione era stata invece formulata da G. A.. Neppure su questa problematica si è pronunciata la corte di appello onde deve ritenersi che anche a tale proposito il giudice di secondo grado abbia condiviso le motivazioni della decisione del tribunale il quale, a sua volta, è in corso ne) vizio di ultra petita per aver condannato alla restituzione di immobili in favore di G. A. che non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso. I giudici del merito, inoltre, hanno condannato a restituire sia gli appartamenti, sia un altro vano e due solai che non avevano mai formato oggetto della domanda di restituzione proposta da G. F..
La Corte rileva l’infondatezza dei detti motivi che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e interdipendenza riguardando entrambi, sia pur sotto profili diversi.
Lo stesso capo della sentenza impugnata concernente la conferma della decisione di primo grado relativa alla condanna del ricorrente alla restituzione del compendio immobiliare in contestazione.
Occorre osservare che. come dedotto in fatto nello stesso ricorso, il B. con l’atto introduttivo del giudizio ha invocato l’applicazione dell’articolo 2932 c.c. senza formulare alcuna richiesta di riconoscimento del diritto a detenere i locali in questione a diverso titolo.
Pertanto, rigettata la domanda ex citato articolo 2932 c.c. e in mancanza di una rivendicazione di altro titolo per la detenzione dei detti locali, i giudici del merito hanno logicamente riconosciuto la sussistenza dell’obbligo del B. di restituire i beni immobili oggetto della controversia in favore dei legittimi comproprietari, ossia in favore non del solo F. G. ma anche del fratello A..
Va poi aggiunto che l’ordine di rilascio non poteva essere emesso nei confronti del custode giudiziario – nominato con l’ordinanza di sequestro giudiziario degli immobili – incaricato solo di amministrare i beni oggetto del disposto sequestro (venuto meno a seguito della sentenza di primo grado) ed occupati dal B. senza alcun titolo giustificativo.
E’ infine inammissibile la censura (di cui al terzo motivo di ricorso ) relativa all’asserita non esatta corrispondenza tra gli immobili che avevano formato oggetto del sequestro e quelli indicati nella pronuncia di condanna alla restituzione.
Si tratta infatti di questione e problematica in fatto e in diritto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta – nè è stato dedotto in ricorso – che abbiano formato oggetto del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura. ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice de) merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sentenze 9/1/2002 n. 194; 7/8/2001 n. 10902;
8/1/2001 n. 13834; 15/4/1999 n. 3737).
La detta tesi esposta dal ricorrente non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perchè introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di secondo grado perchè non richieste.
Con il quarto motivo il B. lamenta l’omessa condanna dei G.. in accoglimento della proposta domanda subordinata, alla restituzione delle somme pagate da esso ricorrente principale. La corte di merito, nel respingere la detta domanda, è caduta in contraddizione avendo ammesso che non risultava "contestato (dai G.) il versamento di somme ingenti (da parte del B.)". somme corrisposte senza titolo.
La domanda di risarcimento del danno proposta da esso B. deve ritenersi comprendente innanzi tutto la restituzione delle somme pagate. In ogni caso non è comprensibile la ragione per cui la corte di appello non ha condannato i G. alla restituzione della somma di L. 59.443.000 pagata in eccesso rispetto al prezzo di vendita concordato, nonchè alla restituzione dei canoni non dovuti pagati dopo il versamento della prima rata del detto prezzo.
Anche questo motivo, al pari degli altri, deve essere disatteso.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il B. non chiese – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – la restituzione di somme pagate senza titolo "ove non fosse stato ritenuto perfezionato raccordo di vendita", bensì chiese, sia in primo che in secondo grado, il trasferimento ex articolo 2932 c.c. degli immobili in questione e, in applicazione delle clausole contenute nei contratti preliminari di vendita, la restituzione di somme versate "in eccesso" rispetto al corrispettivo pattuito. Solo in via subordinata il B. formulò domanda di risarcimento del danno.
Pertanto la corte di merito – accertata "l’inesistenza o l’invalidità del contratto preliminare per mancanza di consenso di uno dei soggetti aventi diritto" (pagine 21 sentenza impugnata) – coerentemente ha escluso la possibilità di ordinare, in accoglimento di una domanda formulata in applicazione ed in attuazione di una delle clausole del contratto ritenuto "inesistente o invalido", la restituzione di somme "versate" in eccesso rispetto a quanto pattuito.
Del pari la corte di appello non poteva condannare i G. ad una richiesta di risarcimento del danno priva di ogni giustificazione in mancanza di accertamento (e della stessa dimostrazione) della lesione di un diritto, ossia del presupposto del risarcimento.
Va altresì segnalato che con Patto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il B. chiese la restituzione delle somme versate in eccesso e il risarcimento degli "ulteriori" danni subiti per effetto di un dedotto asserito – ma non accertato dai giudici del merito – inadempimento della controparte.
Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’articolo 92 c.p.c. sostenendo che la corte di appello ha ritenuto sussistente un giusto motivo per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di secondo grado: lo stesso motivo andava ravvisato anche con riferimento alle spese del giudizio di primo grado.
La censura non è meritevole di accoglimento atteso che il giudice di appello ritenuti infondati tutti i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado non poteva che confermare interamente la decisione impugnata anche per il capo concernente le spese processuali che erano state poste dal tribunale a carico del soccombente B. il quale in relazione a detto capo non aveva formulato un autonomo motivo di gravame indipendente dagli altri concernenti più strettamente il merito della controversia.
In proposito è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello nel caso di rigetto del gravame nei suoi profili di merito non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (tra le tante, sentenze 17/10/2003 n. 15559; 2/7/2003 n. 10405; 10/5/2003 n. 7168).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale F. ed A. G. prospettano più censure deducendo:
a) che la corte di appello, con motivazione errata ed insufficiente, ha disatteso la sollevata eccezione preliminare di nullità della citazione in appello per mancanza sia dell’invito agli appellati di costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata, sia dell’avvertimento in ordine alla decadenza di cui all’articolo 167 c.p.c.: in particolare, secondo i ricorrenti incidentali, la corte di merito non ha considerato che la costituzione di essi G. nel giudizio di secondo grado aveva sanato rirregolarità dell’atto di appello con effetto solo ex nunc e non ha quindi inciso sulle decadenze già verificatesi prima della costituzione;
b) che i giudici di merito hanno ritenuto assorbita, con la declaratoria di inapplicabilità della norma di cui all’articolo 2932 c.c. invocata dal ricorrente, la questione sollevata da essi G. circa l’insussistenza o nullità dell’asserito contratto preliminare di compravendita per mancanza dell’oggetto, ossia di un elemento essenziale del contratto;
c) che la corte di appello, anche se implicitamente, ha ritenuto assorbita la richiesta di esso G. A. di voler esercitare la prelazione di cui all’articolo 732 c.c.;
d) che non è convincente, in base alla documentazione in atti e alle risultanze del giudizio, la motivazione posta a base della compensazione delle spese del giudizio di appello.
Le dette censure sono o inammissibili o infondate.
La prima censura di cui al punto sub a) – che peraltro riveste carattere pregiudiziale – è palesemente infondata atteso che la nuova formulazione dell’articolo 163 n. 7 c.p.c. posto a base di detta censura (così come le nuove norme relative al contenuto dell’atto di citazione ed alla sua nullità nonchè alla sua sanatoria introdotte dalla legge 26/11/1990 n. 353) non è applicabile al caso di specie ratione temporis in quanto la controversia in esame era già pendente alla data del 30/4/1995.
In tali sensi, a norma dell’articolo 384 c.p.c. e senza la necessità di alcuna indagine di fatto, sul punto in questione va corretta la motivazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a legge.
La seconda e la terza censura – di cui ai punti sub b) e c) – sono invece inammissibili riguardando questioni che, come dedotto dagli stessi ricorrenti incidentali, la corte di appello non ha esaminato in quanto ritenute (implicitamente o esplicitamente) assorbite.
Va pertanto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale, anche se condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga – come appunto nella specie – questioni che il giudice di appello non abbia deciso avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto in tale ipotesi difetta il presupposto del diritto all’impugnazione, cioè la soccombenza, sia pure teorica. La parte vittoriosa non deve riproporre le dette questioni neanche con il controricorso – non essendo applicabile nel giudizio di Cassazione la norma dell’articolo 346 c.p.c. – ma, ove venga cassata la sentenza impugnata, potrà far valere nuovamente le stesse, rimaste impregiudicate, davanti al giudice di rinvio (in tali sensi: sentenze 22/8/2003 n. 12344; 29/9/2003 n. 12680; 8/10/2002 n. 14382; 16/7/2001 n. 9637; 12/4/2001 n. 5503).
La quarta ed ultima censura. di cui al punto sub d), è priva di pregio in quanto, come è principio pacifico, il sindacato di questa Corte in tema di regolamento delle spese giudiziali è limitato all’ipotesi – non ricorrente nel caso in esame – nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nella specie la corte distrettuale ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado in considerazione sia della circostanza pacifica del versamento di una somma ingente da parte del B. in favore dell’appellato F. G., sia della genericità della tesi difensiva di quest’ultimo circa l’asserita esistenza di un titolo locativo a giustificazione di detto versamento. Si tratta di una motivazione che non appare nè illogica nè errata e che ineccepibilmente si riferisce al giudizio circa la genericità di uno degli argomenti difensivi sviluppati dalla parte risultata vittoriosa e relativo ad un punto importante della controversia.
La corte di appello ha pertanto correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito di valutare l’opportunità di compensare per intero le spese processuali pur in mancanza della soccombenza reciproca.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 46 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato:

– che il nuovo bando di gara prevede l’accollo in capo al gestore subentrante del solo importo del valore industriale residuo dell’impianto, il quale sarà oggetto di ammortamento e di successivo rimborso, alla scadenza della concessione, di quello che sarà allora l’ulteriore valore residuo (compreso quello relativo alle innovazioni apportate nel corso del periodo di affidamento in concessione);

– che l’eliminazione della percentuale minima del VRD dovuta come corrispettivo annuo del servizio consente all’operatore di formulare la propria offerta tenendo in debito conto gli investimenti che dovranno essere sostenuti per il subentro nella disponibilità dell’impianto (corrispettivo al gestore uscente e anticipazione una tantum);

– che la stazione appaltante ha provveduto, in tal modo, ad una riedizione del potere che, da un lato rende inefficace il provvedimento impugnato e dall’altro trasla l’interesse di parte ricorrente sul nuovo bando, con la conseguenza che il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su un provvedimento ormai di fatto caducato;

– che la stessa parte ricorrente, alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

Ritenuto, che al Collegio non rimanga che dare atto della suddetta improcedibilità, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, in ragione non solo della particolare complessità della questione, ma anche della disponibilità in tal senso manifestata dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 03-02-2011, n. 4100

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27-11-2009 la Corte di Appello di Palermo pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17-3-2008 nei confronti di P.F., condannato alla pena di anni venti di reclusione, ed Euro 3.900,00 di multa, con misura di sicurezza, della libertà vigilata e pene accessorie di legge, quale responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 4 e 6 contestato per avere svolto il ruolo di "reggente" del mandamento mafioso di Trapani, in Trapani e provincia in epoca prossima e fino al (OMISSIS), al fine di agevolare l’associazione denominata "Cosa Nostra", nonchè del delitto di estorsione aggravata ai danni di imprenditori edili ( B.M. e G.G.), che erano incaricati di realizzare lavori pubblici.

La Corte territoriale con tale sentenza rideterminava la pena in anni sedici e mesi sei di reclusione, Euro 3.500,00 di multa, confermando le ulteriori disposizioni. La riforma della entità della pena era stata stabilita avendo la Corte rilevato, in parziale accoglimento dei motivi di appello, che il primo Giudice aveva calcolato la pena complessiva, operando un doppio aumento della pena base per l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata per le due fattispecie di estorsione, in tal senso ritenendo che risultasse violata la disposizione di cui all’art. 63 c.p., comma 4 per il concorso di più circostanze aggravanti.

(Dunque si era eseguito il nuovo computo partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, relativamente al reato di cui al capo E), aumentata ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 4 ad anni dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Tale pena era stata poi aumentata ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. ad anni quindici di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., comma 2 contestato al capo A), ulteriormente aumentata per continuazione con il delitto di cui al capo B) ad anni sedici mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa).

I fatti addebitati al P. erano stati accertati attraverso deposizioni di testi pubblici ufficiali (come il dirigente della Squadra mobile di Trapani, e il Vice-questore di Trapani) menzionati dal Tribunale, nonchè altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustiziacene in posizione di coimputati di reato connesso, e riscontri forniti da intercettazioni di colloqui telefonici tenuti dal P. con i soggetti che erano partecipi alle vicende estorsive, secondo quanto si desume dalla parte narrativa della sentenza. In sentenza la Corte territoriale rilevava l’infondatezza delle argomentazioni dell’appellante essendo state valutate plurime risultanze probatorie ritenute convergenti nel rivelare il ruolo di dirigente del gruppo mafioso attribuito al P.. (v. fl. 31 della motivazione).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 190 c.p.p. in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 417 – 419 – 468 – 495 c.p.p., e art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) ritenendo sussistente la carenza ed illogicità della motivazione, e mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta dalla parte in tutto il corso del procedimento.

Tali censure venivano articolate con riferimento alla fattispecie di estorsione aggravata ai danni dell’imprenditore G.G., che era stato costretto, secondo l’accusa, a consegnare la somma di cinque milioni al gruppo mafioso, essendo titolare dell’appalto per i lavori di realizzazione di un bocciodromo in località (OMISSIS) (reato di cui all’art. 629 c.p., commi 1 e 2 enunciato al capo E) della rubrica, con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e L. n. 575 del 1965, art. 7, ritenuto dalla Corte territoriale quale fatto più grave ai fini della determinazione della pena per i reati unificati in continuazione.

La Difesa censurava a riguardo la valutazione resa dalla Corte che non aveva accolto le richieste reiterate dall’appellante al fine di procedere a rinnovazione del dibattimento per escutere la persona offesa.

Riteneva sul punto non condivisibile la motivazione della sentenza a fl. 23, ove si rilevava che alla stregua del compendio probatorio descritto era da considerare superflua l’audizione dell’imprenditore parte lesa, segnalata ripetutamente dalla difesa dell’appellante al fine di ottenere elemento negativo di riscontro, e si evidenziava la non decisività del predetto atto istruttorio, la cui assenza avrebbe potuto essere considerata al più come una carenza delle investigazioni, non idonea tuttavia ad inficiare gli elementi di prova di per sè sufficienti a dimostrare la consumazione dei fatti contestati ad opera dell’imputato.

In senso contrario il difensore rilevava che l’assunzione del mezzo di prova era stata chiesta per accertare l’inesistenza degli elementi costitutivi della condotta illecita, quali le minacce ed altresì il verificarsi dell’evento, ritenendo che la Corte avesse deliberato al riguardo violando il diritto della difesa a sentire la persona offesa in contraddittorio, ed al fine di ottenere riscontro negativo alle dichiarazioni accusatorie.

Evidenziava altresì, in generale, che nei reati di estorsione l’esame della persona offesa assume valore di elemento imprescindibile per una valutazione dei fatti (v. fl. 3 dei motivi di ricorso).

Esame, nel caso concreto, tanto più necessario, dal momento che l’asserita prova positiva della responsabilità è unicamente basata su una intercettazione telefonica (quella del 10.12.2001) dal contenuto sicuramente non chiaro e sulle affermazioni di un imputato connesso, S.A., che avrebbe appreso da un’altra persona e cioè dal C., la circostanza relativa al versamento da parte di G.G. di un importo pari a L. cinque milioni: e dunque l’offerto riscontro negativo del fatto di reato non poteva essere disatteso.

2- Con ulteriore motivo deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per omesso esame di censure difensive contenute oltre che nei motivi di appello, nella memoria che la difesa aveva prodotto negli atti preliminari al dibattimento di appello. Con tale memoria, che era stata depositata nella fase delle formalità di apertura del dibattimento, prima dello svolgimento della relazione, a scioglimento della riserva formulata nell’atto di appello, la difesa rilevava di aver contrastato la interpretazione che il Tribunale aveva effettuato in ordine alle intercettazioni telefoniche ed ambientali che riguardavano il P., ai fini della contestazione delle estorsioni con aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il ricorrente deduceva che la sentenza di appello non aveva fornito alcuna motivazione a riguardo delle deduzioni contenute nella memoria in atti allegata. Pertanto richiamava l’esistenza della violazione contemplata dall’art. 606 c.p.p., lett. e).

3- Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), in relazione all’art. 629 c.p., commi 1 e 2, oltre la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per violazione dell’art. 192 c.p.p., n. 3.

Con l’appello si era sostenuto che non era stato esattamente affrontato e risolto il problema della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e segnatamente della condotta richiesta dalla norma incriminatrice (violenze e minacce).

La sentenza impugnata contiene sul punto due riferimenti.

Il primo è sicuramente errato nella ricostruzione storica della vicenda: nell’estorsione ai danni di B. la minaccia si dice provata dal fatto che il B. avrebbe riferito di atti di intimidazione violenti; senonchè tali atti erano avvenuti tra il (OMISSIS), mentre l’estorsione "de qua" è contestata come avvenuta "in epoca prossima e fino al (OMISSIS).

Il secondo riferimento è erroneo sotto il profilo giuridico: si afferma (in relazione ad entrambe le estorsioni) che era sufficiente la circostanza che le persone offese conoscessero la qualità di associati dei soggetti che avrebbero posto in essere le richieste illecite nei loro confronti; ma non si considera che una stessa circostanza (apparteneva ad un’associazione mafiosa) non può costituire insieme prova dell’aggravante dell’art. 629 c.p., n. 2 e prova della condotta costitutiva del reato.

Infine, le circostanze relative alla affermazione del Bi. e dello S. (quest’ultima, fra l’altro, indiretta in quanto lo S. riferisce ciò che avrebbe saputo dal C.) imponevano la ricerca di quei riscontri oggettivi di attendibilità che erano espressamente richiesti dall’art. 192 c.p.p., n. 3 e che nella specie mancavano del tutto.

4- Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 416 bis e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

La sentenza ha omesso di motivare o ha motivato in modo illogico in ordine a particolari circostanze fattuali che escludevano sia la partecipazione del P. all’associazione "Cosa Nostra" mandamento di Trapani, sia ed a maggior ragione, la reggenza da parte dell’imputato del predetto mandamento.

Infatti, non tiene conto di circostanze specifiche, analiticamente riportate nell’atto di impugnazione, che erano risultate o dalla stessa sentenza o dalla sentenza di primo grado e comunque erano state richiamate nell’atto di appello e nella memoria difensiva.

Inoltre si pone in netto contrasto con massime di esperienza consolidate e con dati pacifici ormai acquisiti, dal momento che, pur affermando che non esiste alcuna riunione o alcuna decisione collettiva nell’ambito della quale il P. sia stato investito dai soggetti competenti della carica di reggente, ritiene che lo stesso dovrebbe considerarsi tale soltanto perchè nell’ambito di tale conversazioni telefoniche o ambientali apparirebbe aver agito come capo, organizzatore o reggente del mandamento di Trapani.

E nella memoria difensiva si era posto in risalto come erroneamente la sentenza di primo grado, con riferimento all’intercettazione del 10.12.2001, traendo il contenuto delle affermazioni del P., avesse ritenuto che lo stesso si fosse auto attribuita la qualifica di reggente, mentre la lettura delle trascrizioni riportate nella citata memoria difensiva evidenzia che il riferimento era a persona diversa da sè.

Ancora, la sentenza non da una risposta adeguata alla circostanza che, a parte le contestazioni che si riferiscono tutte all’anno 2001, nei quattro anni che hanno preceduto l’arresto del 2005, nonostante che il P. fosse continuamente seguito, controllato, intercettato, non sia emerso nessun altro dato sintomatico della di lui appartenenza all’associazione mafiosa di cui è processo.

Infine, illogico ed erroneo è il riferimento a talune conversazioni nelle quali si fa riferimento a talune conversazioni nelle quali si fa riferimento a pretese intromissioni del P. in appalti diversi da quelli relativi all’imputazione di estorsione, oppure a pretesi fatti estorsi vi mai contestati e provati.

5- Con il quinto motivo il difensore deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

A riguardo la difesa riteneva che non si fosse tenuto conto del comportamento dell’imputato, che – secondo quanto ritenuto in sentenza, aveva invitato i soggetti intermediari delle estorsioni a rivolgersi garbatamente alle vittime di tali reati senza ricorrere alla violenza ed alle minacce. In base a tali rilievi la difesa riteneva che la Corte avrebbe potuto concedere le attenuanti generiche, e comunque aveva omesso di tener conto delle deduzioni formulate nell’atto di appello.

In tal senso il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano privi di fondamento.

In relazione al primo motivo deve rilevarsi che non si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata la sussistenza dei richiamati vizi di legittimità ed in particolare la violazione dell’art. 495 c.p.p. riferibile alla mancata assunzione di prova decisiva. Invero deve evidenziarsi che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità(v. Cass. Pen. Sez. 4, 16 maggio 1996, n. 4966, P.G. in proc. Tollardo – RV 204589 – il giudice può negare l’ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte…".

Dunque il riferimento alla esigenza di escutere la persona offesa nel procedimento inerente al delitto di estorsione aggravata è riconducibile al predetto schema e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di necessità e pertinenza della prova richiesta dalla difesa.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato con puntualità e chiarezza assoluta gli elementi di prova certa della consumazione della attività estorsiva realizzata con il versamento della somma di cui in contestazione da parte dell’impresa attestata sia da dichiarazioni di un coimputato del P. ( S.A.) che da intercettazioni eseguite come illustrato a fl. 23 – 24 della sentenza, dalle quali era emerso che il P. stesso aveva riferito ad altro soggetto di aver ricevuto la somma di cinque milioni dall’impresa che stava eseguendo i lavori per realizzare l’opera del bocciodromo di cui si tratta.

E sul punto, la diversa valenza da attribuire al contenuto della telefonata del 10.12.2001 e delle dichiarazioni del coimputato non è apprezzabile in questa sede in quanto implica una mera valutazione di merito.

2- Il secondo motivo va disatteso, perchè, come si avrà modo di precisare nel prosieguo, le argomentazioni contenute nell’atto di appello e, soprattutto, nella memoria difensiva, che si dicono ignorate o pretermesse, in realtà o si palesano ininfluenti, o sono state implicitamente considerate dalla pronuncia di secondo grado, o sono state confutate attribuendo ad esse una valenza diversa da quella loro attribuita dall’ impugnante.

3- Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione.

La sussistenza di una condotta intimidatoria non viene desunta dalla mera circostanza relativa agli attentati presso i cantieri dell’imprenditore B., che si assumono intervenuti successivamente alla contestata estorsione.

Invero la Corte territoriale, sull’esatta premessa che nella dinamica dell’associazione mafiosa concernente le estorsioni, difficilmente si assiste all’utilizzazione di frasi palesemente intimidatorie essendo più che sufficiente il riferimento all’intento dei vertici mafiosi in esecuzione del quale si agisce, -cfr. Cass Sez. 2, 15.05.1991, Rizzi, RV 187.939; RV 185944 – rileva che lo stato di soggezione generalizzato degli imprenditori operanti nel territorio trapanese rispetto alle richieste provenienti dall’organizzazione mafiosa, traspare da una congerie di elementi individuabili nelle dichiarazioni del Bi., del B. medesimo e dello S. tali da non poter far sorgere dubbi in ordine alla preesistenza di un clima di intimidazione nei confronti degli stessi.

E il ricorrente si astiene dal riportare, al fine di criticarli e metterne in evidenza le discrasie logiche, i singoli passaggi argomentativi in cui si articola il discorso giustificativo esibito sul punto dalla impugnata decisione.

Per modo che resta vana anche l’ultima generica censura, relativa all’asserita mancanza di riscontri oggettivi sulla attendibilità dei dichiaranti Bi. e S..

4- Infondato è anche il quarto motivo, che si colloca anzi alle soglie dell’inammissibilità, nella misura in cui attinga a profili di merito afferenti allo spessore probatorio degli elementi di accusa, sollecitando, quasi, una rilettura delle emergenze processuali.

Ed infatti, le doglianze, anche sotto la specie della puntualizzazione degli argomenti difensivi asseritamene pretermessi, finiscono con l’introdurre rilievi in punto di fatto che non sono certamente apprezzabili in questa sede di legittimità.

Peraltro, la pronuncia impugnata si sottrae al tipo di doglianza dedotto, in quanto con coerente motivazione, ha valutato le risultanze di causa, addivenendo alla conferma della responsabilità dell’imputato sulla base di un ragionamento logico ed immune da incongruenze di sorta, fondato sull’attenta ricostruzione della vicenda sostanziale. Invero la partecipazione del P. all’associazione mafiosa con ruolo direttivo è stata desunta dalle accuse allo stesso mosse da più imputati di reato connesso o coimputati.

Il Bi. aveva riferito che, dopo l’arresto di V.P. (1999), l’organizzazione aveva subito una fase di sbandamento superata soltanto in seguito alla scarcerazione del P. (2000) e all’assunzione da parte di costui di compiti di direzione delle attività di tutti i soggetti, come lo stesso collaboratore, incaricati di portare a termine le richieste estorsive nei riguardi degli imprenditori operanti nel territorio trapanese, indicando i soggetti da vessare, stabilendo le somme dovute e ricevendo i pagamenti.

Tali dichiarazioni erano pienamente confermate innanzi tutto da quelle fornite da S., ma, soprattutto, dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate, analiticamente riportate (e tra le quali quella del 10.12.2001, tra P. e C.), nelle quali è sempre l’imputato che di fronte ai suoi interlocutori assume compiti perfettamente coincidenti con il paradigma normativo di cui all’art. 416 bis c.p., comma 2, essendo sempre proprio P. che detta linee per l’esecuzione di più fatti illeciti anche ulteriori rispetto ai reati specifici allo stesso contestati nel presente procedimento, individua le imprese da contattare, determina le somme da pagare, sollecita Bi. e C. ad effettuare le richieste, indica le modalità delle azioni da portare a termine, indica i destinatari delle somme versate e si presenta come membro di una organizzazione utilizzando ripetutamente il termine "Noi".

Ora, in rapporto all’iter motivazionale proposto dalla decisione impugnata, nessuna delle argomentazioni difensive – che si assumono pretermesse – era decisiva e, comunque, potenzialmente tale da minare la congruità di quel processo valutativo e da ribaltarne l’esito conclusivo.

Così quella fondata sul rilievo della sentenza assolutoria del P. dall’accusa di partecipazione al mandamento di Cosa Nostra di Trapani, relativa agli anni 1980-1990; – quella che richiama il riferimento sull’organigramma della mafia a Trapani, operato dal teste L., funzionario di polizia, che non ha indicato il P. tra i dirigenti, organizzatori o partecipi al suddetto organigramma; -quella che valorizza la circostanza che S. aveva riferito che P. era stato "rovinato" dalla mafia ed era soggetto passivo della stessa e non partecipe e tantomeno reggente del mandamento di Trapani; -quella che fa leva sul dato che in nessuna delle numerose sentenze acquisite nell’attuale processo si fa riferimento alla partecipazione di P. all’associazione; -quella che evidenzia come non esiste alcuna riunione o alcuna decisione collettiva nell’ambito della quale il P. sia stato investito dai soggetti competenti della carica di reggente.

Si tratta, invero, di rilievi difensivi che trovano implicita risposta nel tessuto motivazionale della sentenza in quanto logicamente neutri o comunque logicamente incompatibili con la soluzione prescelta.

Quanto poi alle ulteriori argomentazioni, è da rilevare che la Corte territoriale ha spiegato convincentemente le ragioni per le quali non erano apprezzabili le dichiarazioni del collaboratore M. (il quale escludeva il formale inserimento del P. nell’organizzazione mafiosa trapanese), e non aveva nessuna rilevanza l’assenza di condotte significative successive al (OMISSIS): e sul punto il ricorso si limita ad offrire un diverso significato da attribuire a tali emergenze, il che non è consentito in questa sede.

E lo stesso dicasi per quanto concerne la diversa lettura che viene data alla intercettazione surrichiamata, del 10.12.2001.

Va considerato, infine, quanto all’ulteriore censura, che il richiamo della Corte alle circostanze ivi indicate, funge da mero contorno alle risultanze ritenute rilevanti ai fini della ribadita responsabilità del prevenuto.

5.- Il quinto motivo è inammissibile perchè si risolve in una censura di merito, afferente all’esercizio del potere discrezionale del giudice in sede di irrogazione di pena, che – pur se racchiusa, nella specie, in poche espressioni, relative alla ritenuta gravità delle condotte commesse al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa ed al ruolo svolto dall’imputato in detta associazione- esprime pur sempre un giudizio di valore in ordine alla congruità della pena e alla non concedibilità delle attenuanti generiche.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, sez. di Anzio, con sentenza del 18.11.2007, dichiarava l’odierna ricorrente, P.M.L. responsabile del reato di appropriazione indebita di un assegno bancario detenuto a titolo di deposito cauzionale in qualità di intermediaria della proposta di acquisto di un immobile, proposta che poi veniva risolta dalle parti contraenti;

Fatti commessi in data (OMISSIS);

al termine del giudizio, il Tribunale condannava l’imputata alla pena indicata in sentenza.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.10.2009, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata perchè il delitto di appropriazione indebita non ricorreva atteso che l’assegno in questione era stato consegnato dall’acquirente, Pa.Ar., in uno alla proposta di acquisto dell’immobile, con il contestuale impegno a versare alla ricorrente il compenso quale intermediaria; il deposito dell’assegno era dunque finalizzato al pagamento delle provvigioni spettanti alla P., sicchè non ricorreva il reato contestato;

la decisione era da censurare per non avere considerato che la versione difensiva era avvalorata dalla circostanza che l’importo dell’assegno corrispondeva perfettamente al compenso, oltre IVA, spettante alla P. per l’attività di intermediazione;

2)- In ogni caso il reato era estinto per decorso della prescrizione;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale precisa, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto l’ipotesi della appropriazione indebita sottolineando che dal testo della proposta di acquisto emergeva in maniera chiara che l’assegno "fu consegnato a titolo di deposito cauzionale" sicchè l’imputata, "avrebbe dovuto restituirlo e non già porlo all’incasso";

Invero, il reato contestato si consuma nel momento in cui l’agente adotta una condotta eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto dell’avente diritto sul bene (Cass. Sez. 2, 11.07.2008 n. 31041) e la motivazione impugnata ha fatto buon uso di tali principi, osservando che l’imputata non aveva alcun titolo per trattenere ed incassare l’assegno in questione, perchè rilasciato a titolo di deposito cauzionale e cioè quale garanzia per il venditore, e che il mancato pagamento della provvigione non attribuiva alla P. alcun titolo sull’utilizzo dell’assegno, sicchè la medesima avrebbe dovuto "agire in ben altro modo" per il recupero di quanto di sua spettanza.

Nè possono trovare ingresso in questa sede le valutazioni alternative delle prove avanzate dal ricorrente, atteso che in tema di sindacato del vizio della motivazione, la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Totalmente infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato.

Va osservato che la sequenza deprimo grado è intervenuta in data 2007, sicchè alla fattispecie si applica la più favorevole legislazione introdotta con la riforma L. 5 dicembre 2005, n. 251; ne consegue che il termine di prescrizione è di anni 7 e mesi 6 (anni 6 + 1/4); il fatto risale al (OMISSIS) e, quindi, il termine massimo è scaduto in data 17.10.2009; ne consegue che al momento della sentenza di appello (del 13.10.2009) il reato non era ancora prescritto.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale. sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.