Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– Che la società ricorrente premette di essere proprietaria di un terreno nel Comune di Lariano con originaria destinazione piccola industria per 9/15 e agricola per i residui 6/15 e, mantenuta nel nuovo PRG orginariamente adottato (Variante, in zona D – sottozona DI con indice di edificabilità di 0,30 mc/mq) ma poi modificata d’ufficio, dal Comitato Tecnico Regionale, in zona agricola ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 6.8.1967 n.765 e dell’art.27 della legge Regionale n.24 del 6.7.1998; detta nuova destinazione è stata così recepita dal Comune di Lariano con la delibera n.11 del 21.2.2005 e dalla Regione Lazio con la delibera n.512 del 28.4.2005.
– Che la ricorrente, ritenendo l’attuale assetto urbanistico dell’area lesivo per i suoi interessi, con il ricorso in epigrafe ha quindi impugnato: l) la deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2005 n.512, pubblicata nel supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.19 del 9 luglio 2005 (con le rettifiche di cui al BUR n.20 del 20.7.2005) con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Lariano adottato con deliberazione del Commissario ad acta n.59 del 16.7.96 e successiva Variante di dettaglio non essenziale e parziale modifica alle NT A del PRG di cui alla deliberazione del C.C. n.34 del 5 maggio 1998; 2) il parere reso nel corso del procedimento di approvazione dal Comitato Regionale per il Territorio con il voto n.62/2 del 23.9.2004; 3) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lariano n.11 del 21.2.2005, di recepimento delle prescrizioni imposte col parere anzidetto; 4) tutti gli allegati agli atti anzidetti e di ogni altro atto, antecedente, contemporaneo e/o successivo comunque connesso;
– Che, secondo parte ricorrente il Comune ha previsto una destinazione agricola per tutto il lotto quando invece il deliberato del CRT aveva richiesto il ripristino delle sole aree agricole già previste dal PdF e che le tavole grafiche rimesse dalla Regione Lazio prevedono ancora una destinazione residenziale anziché agricola come invece indicato dal CRT;
– Che la medesima ricorrente ha proposto in ordine alla medesima aerea un separato ricorso (R.G. n. 5468/2005) contro il silenzio inadempimento serbato dal Comune in ordine ad una sua precedente domanda di permesso di costruire, mentre nelle more si andava perfezionando il nuovo strumento urbanistico lesivo delle proprie aspettative;
– Che il Comune e la Regione resistenti, costituitisi in giudizio, controdeducono la piena legittimità del proprio operato, osservando, da un lato, la litispendenza riferita all’altro ricorso sopra indicato e, dall’altro, la impossibilità per la ricorrente di procedere comunque all’intervento progettato, a causa della serie di vincoli, anche di inedificabilità assoluta (inclusi quello cimiteriale, di viabilità e di rispetto dei pozzi), gravanti sull’area d’interesse;
– Che questa Sezione a seguito della publbica udienza dell’11.2.2010 ha adottato la sentenza parziale n. 10910/2010, con la quale ha ritenuto ammissibile il ricorso rigettando l’eccezione di litispendenza rispetto all’altro precedente ricorso sopraindicato, in quanto i due ricorsi sono suscettibili di separata definizione senza previa riunione, afferendo a due utilità sostanziali diverse azionate giudiziariamente dalla società ricorrente, e solo indirettamente connesse, e cioè l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il richiesto titolo edilizio -a prescindere dalla successiva variazione del PRG- con il primo ricorso proposto, e l’accertamento della maggiore capacità edificatoria della propria area – a prescindere dalla precedente domanda di permesso di costruire – con il secondo ricorso proposto, qui in esame;
– Ai fini della decisione del ricorso in epigrafe nel merito, la predetta sentenza ha ritenuto, peraltro, necessario acquisire dal Comune e dalla Regione intimati, ciascuno per la parte di competenza, una analitica ed articolata relazione, corredata della necessaria documentazione, recante la ricognizione di tutti i vincoli gravanti sull’area interessata, fissando la trattazione congiunta, nella medesima pubblica udienza del 4.11.2010, dei due ricorsi, proposti dalla medesima società in relazione alla medesima area di proprietà ed esaminati dal Collegio in due successive camere di consiglio;
– Che dalla documentazione acquisita in atti a seguito del predetto esperimento istruttorio risulta confermata la sussistenza di numerosi vincoli di varia natura sull’area in questione che oltre ad impedire l’approvazione del precedente progetto edilizio (circostanza non rilevante, come detto, nella presente sede) rende non irragionevole e non discriminatoria, alla stregua di un criterio di adeguatezza e proporzionalità, la decisione di estendere il vincolo agricolo già sussistente, alla luce dell’estensione del vincolo cimiteriale da 150 a 200 metri proposta dall’ASL e confermata dal CRT, del mantenimento della fascia di rispetto dalla strada Ariana e da Via Napoli, dell’esistenza di un vincolo idrogeologico individuato dallo stesso CRT a causa dell’esitenza di pozzi artesiani collegati all’acquedotto comunale.
– Che la predetta decisione risulta essere stata altresì adottata nel pieno rispetto delle norme procedurali applicabili, a seguito dell’esame delle prescrizioni del parere del CRT, nell’ambito del potere di conformazione del territorio riconosciuto all’Ente locale, e risulta quindi non sindacabile da questo Giudice sotto i dedotti profili di legittimità;
– Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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