T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-03-2011, n. 1944 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che la società ricorrente premette di essere proprietaria di un terreno nel Comune di Lariano con originaria destinazione piccola industria per 9/15 e agricola per i residui 6/15 e, mantenuta nel nuovo PRG orginariamente adottato (Variante, in zona D – sottozona DI con indice di edificabilità di 0,30 mc/mq) ma poi modificata d’ufficio, dal Comitato Tecnico Regionale, in zona agricola ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 6.8.1967 n.765 e dell’art.27 della legge Regionale n.24 del 6.7.1998; detta nuova destinazione è stata così recepita dal Comune di Lariano con la delibera n.11 del 21.2.2005 e dalla Regione Lazio con la delibera n.512 del 28.4.2005.

– Che la ricorrente, ritenendo l’attuale assetto urbanistico dell’area lesivo per i suoi interessi, con il ricorso in epigrafe ha quindi impugnato: l) la deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2005 n.512, pubblicata nel supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.19 del 9 luglio 2005 (con le rettifiche di cui al BUR n.20 del 20.7.2005) con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Lariano adottato con deliberazione del Commissario ad acta n.59 del 16.7.96 e successiva Variante di dettaglio non essenziale e parziale modifica alle NT A del PRG di cui alla deliberazione del C.C. n.34 del 5 maggio 1998; 2) il parere reso nel corso del procedimento di approvazione dal Comitato Regionale per il Territorio con il voto n.62/2 del 23.9.2004; 3) la deliberazione del Consiglio Comunale di Lariano n.11 del 21.2.2005, di recepimento delle prescrizioni imposte col parere anzidetto; 4) tutti gli allegati agli atti anzidetti e di ogni altro atto, antecedente, contemporaneo e/o successivo comunque connesso;

– Che, secondo parte ricorrente il Comune ha previsto una destinazione agricola per tutto il lotto quando invece il deliberato del CRT aveva richiesto il ripristino delle sole aree agricole già previste dal PdF e che le tavole grafiche rimesse dalla Regione Lazio prevedono ancora una destinazione residenziale anziché agricola come invece indicato dal CRT;

– Che la medesima ricorrente ha proposto in ordine alla medesima aerea un separato ricorso (R.G. n. 5468/2005) contro il silenzio inadempimento serbato dal Comune in ordine ad una sua precedente domanda di permesso di costruire, mentre nelle more si andava perfezionando il nuovo strumento urbanistico lesivo delle proprie aspettative;

– Che il Comune e la Regione resistenti, costituitisi in giudizio, controdeducono la piena legittimità del proprio operato, osservando, da un lato, la litispendenza riferita all’altro ricorso sopra indicato e, dall’altro, la impossibilità per la ricorrente di procedere comunque all’intervento progettato, a causa della serie di vincoli, anche di inedificabilità assoluta (inclusi quello cimiteriale, di viabilità e di rispetto dei pozzi), gravanti sull’area d’interesse;

– Che questa Sezione a seguito della publbica udienza dell’11.2.2010 ha adottato la sentenza parziale n. 10910/2010, con la quale ha ritenuto ammissibile il ricorso rigettando l’eccezione di litispendenza rispetto all’altro precedente ricorso sopraindicato, in quanto i due ricorsi sono suscettibili di separata definizione senza previa riunione, afferendo a due utilità sostanziali diverse azionate giudiziariamente dalla società ricorrente, e solo indirettamente connesse, e cioè l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il richiesto titolo edilizio -a prescindere dalla successiva variazione del PRG- con il primo ricorso proposto, e l’accertamento della maggiore capacità edificatoria della propria area – a prescindere dalla precedente domanda di permesso di costruire – con il secondo ricorso proposto, qui in esame;

– Ai fini della decisione del ricorso in epigrafe nel merito, la predetta sentenza ha ritenuto, peraltro, necessario acquisire dal Comune e dalla Regione intimati, ciascuno per la parte di competenza, una analitica ed articolata relazione, corredata della necessaria documentazione, recante la ricognizione di tutti i vincoli gravanti sull’area interessata, fissando la trattazione congiunta, nella medesima pubblica udienza del 4.11.2010, dei due ricorsi, proposti dalla medesima società in relazione alla medesima area di proprietà ed esaminati dal Collegio in due successive camere di consiglio;

– Che dalla documentazione acquisita in atti a seguito del predetto esperimento istruttorio risulta confermata la sussistenza di numerosi vincoli di varia natura sull’area in questione che oltre ad impedire l’approvazione del precedente progetto edilizio (circostanza non rilevante, come detto, nella presente sede) rende non irragionevole e non discriminatoria, alla stregua di un criterio di adeguatezza e proporzionalità, la decisione di estendere il vincolo agricolo già sussistente, alla luce dell’estensione del vincolo cimiteriale da 150 a 200 metri proposta dall’ASL e confermata dal CRT, del mantenimento della fascia di rispetto dalla strada Ariana e da Via Napoli, dell’esistenza di un vincolo idrogeologico individuato dallo stesso CRT a causa dell’esitenza di pozzi artesiani collegati all’acquedotto comunale.

– Che la predetta decisione risulta essere stata altresì adottata nel pieno rispetto delle norme procedurali applicabili, a seguito dell’esame delle prescrizioni del parere del CRT, nell’ambito del potere di conformazione del territorio riconosciuto all’Ente locale, e risulta quindi non sindacabile da questo Giudice sotto i dedotti profili di legittimità;

– Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1677 concorso interno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza n. 4353 del 7 giugno 2006 il T.A.R. per il Lazio, Sezione I^ ter, accoglieva il ricorso n. 15239 del 1998, proposto dal sig. M.C. – già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore capo – avverso la graduatoria finale del concorso interno indetto con d.m. 3 luglio 1997 per la copertura di mille posti nella qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di p.s..

Il Tribunale regionale, in esito all’esame degli atti della procedura, rilevava che non risultavano presi in considerazione fra i titoli suscettibili di punteggio: gli accertamenti tecnici effettuati dall’interessato nella qualità di armaiolo per i corpi armati dello Stato; gli incarichi di docenza conferitigli in periodi diversi; due encomi solenni, una parola di lode e un diploma di benemerenza, attribuiti in considerazione della sua dimostrata valentia professionale.

Con la medesima sentenza, il giudice territoriale affermava che il solo riconoscimento di tali titoli di servizio… avrebbe fatto sì che il C. si posizionasse (con punti 67,17: a fronte dei 60,32 attribuitigli) al 948° posto della graduatoria in esame. (e venisse, quindi, promosso alla qualifica superiore).

Il T.A.R. statuiva, inoltre, l’insussistenza di ragioni giustificative nella assegnazione di soli sei punti – sui 24 disponibili – per le funzioni svolte, in relazione ad una sanzione disciplinare inflitta in un periodo antecedente al quinquennio di valutazione del servizio reso ai fini della promozione. Detto punteggio si caratterizzava per il forte scostamento rispetto a quello di gran lunga più elevato (p. 24,50), assegnato per il medesimo elemento di valutazione in una successiva tornata di scrutinio per la nomina alla medesima qualifica.

A seguito della sentenza di annullamento, l’Amministrazione rinnovava il procedimento di valutazione del merito del candidato e, presi in considerazione i titoli di servizio di cui era stata omessa la valutazione, gli attribuiva complessivi punti 64,32, che non si configuravano tuttavia utili per la promozione nei limiti dei posti disponibili.

L’interessato proponeva il ricorso di primo grado n. 3800 del 2008 per la corretta esecuzione della sentenza n. 4352 del 2006 e formulava, altresì, domanda risarcitoria per il danno esistenziale patito a causa della condotta inadempiente dell’amministrazione, da liquidarsi in via equitativa.

Con la sentenza n. 6818 del 2008, gravata in questa sede, il T.A.R. respingeva il ricorso, rilevando che la pronuncia della cui esecuzione si tratta non conteneva (oltre all’obbligo di riesaminare la posizione del candidato alla luce della regolamentazione concorsuale) alcun ulteriore e puntuale obbligo all’attività adempitiva della p.a. e men che mai sanciva l’obbligo della p.a. di provvedere, direttamente ed immediatamente, all’inquadramento del dipendente nella superiore qualifica ed alla ricostruzione giuridico economica della relativa carriera Inoltre le indicazioni relative alla valutazione di alcuni dei titoli del ricorrente, contenute nella parte motiva della decisione della Sezione, non andavano intese, alla luce del chiaro dispositivo della stessa, quali ineludibili obblighi di comportamento ma quali semplici vincoli alla successiva attività discrezionale della p.a. i cui atti, ove ritenuti immotivatamente disattendere tali criteri, rimanevano soggetti all’ordinario regime di impugnazione.

Avverso detta sentenza, il sig. C. ha proposto atto di appello, insistendo per il diritto alla promozione nella qualifica messa a concorso in base al puntuale e non eludibile decisum del T.A.R. – disapplicato, invece, a suo dire in sede di riedizione dello scrutinio annullato in sede giurisdizionale – con ogni conseguenza agli effetti della posizione di "status" e del relativo trattamento economico per il periodo 31 dicembre 1997 – 31 dicembre 1998, nonché per la condanna al risarcimento del danno esistenziale patito per il ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 4352 del 2006.

In sede di note conclusive, l’interessato ha insistito nei motivi di appello.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, con un atto che ha chiesto il rigetto dell’appello.

2). Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata meriti conferma.

2.1). Il primo giudice non ha proceduto alla valutazione in dettaglio dei singoli titoli prodotti dall’interessato, ponendoli in raffronto con i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina del concorso ed assegnando a ciascuno di essi un distinto punteggio, secondo i prestabiliti coefficienti numerici.

La decisione del Tribunale regionale reca un giudizio che – con valutazione sintomatica e prognostica, indistintamente riferita al coacervo dei titoli non presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice – ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la parziale riedizione dello scrutinio con effetto incidente sulla collocazione in graduatoria.

Quanto precede trova riscontro nel congiunto esame della motivazione e del dispositivo della sentenza, che dispongono l’annullamento degli atti dello scrutinio con salvezza per "l’ Amministrazione intimata di rivalutare ora per allora la posizione dell’ interessato".

Si era dunque a suo tempo determinato, quindi, un effetto esterno del giudicato non assoluto, ma relativo, residuando in capo all’Amministrazione uno spazio di valutazione discrezionale che, nella specie, si identifica nella separata considerazione di ogni singolo titolo di servizio prodotto dall’interessato, in raffronto alle regole del concorso, e nell’attribuzione a ciascuno di essi di un distinto punteggio, con operazioni che non restano influenzate da puntuali statuizioni della sentenza del primo giudice.

Alla stregua del contenuto del verbale della commissione giudicatrice del 27 marzo 2007, la rinnovazione in parte de qua dello scrutinio di avanzamento non si configura manifestamente elusiva di quanto statuito dal Tribunale regionale e le scelte di merito effettuate – in questa sede non oggetto di contestazione – restano assoggettate agli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L’ appello va, quindi, respinto.

In presenza della costituzione solo formale dell’Amministrazione, le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9577 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 626 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto, la ricorrente espone quanto segue:

a). con ord. n. 39 del 1.4.2004 il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha dettato le Nuove disposizioni concernenti le modalità di formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di presidenza e i conseguenti tempi e procedure di conferimento degli stessi;

b). la ricorrente, con istanza del 19.5.2004, ha chiesto al Centro servizi amministrativi di Palermo, ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di essere inclusa nella graduatoria provinciale degli aspiranti agli incarichi annuali di presidenza, settore formativo della scuola primaria e secondaria di 1 grado, per l’anno scolastico 2004/2005;

c). al riguardo, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti e di trovarsi nelle condizioni di cui alla L. n. 68/1999 (orfana di persona deceduta in servizio e per causa di lavoro);

d). in data 9.7.2004 ha appreso che, nella compilazione provvisoria della graduatoria, il CSA di Palermo non ha preso in considerazione le riserve di posti di cui alla citata legge;

e). conseguentemente, la Signora C. ha riportato una posizione non utile (n. 382) al fine del conferimento degli incarichi annuali di presidenza per i quali, nella provincia di Palermo, erano disponibili complessivamente n. 139 posti;

f). infine, in data 27.8.2004, l’interessata ha proposto ricorso/reclamo avverso la graduatoria provvisoria; le sue doglianze sono state definitivamente disattese con la nota impugnata.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva provinciale degli aspiranti ad incarichi di presidenza, settore formativo della scuola primaria e secondaria di 1 grado, anno scolastico 2004/2005, con la quale non è stato preso in considerazione il suo stato di orfana di persona deceduta in servizio e per causa di lavoro ex L. n. 68/1999.

In particolare, l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e/o falsa applicazione art. 18 L. 68/1999 e art. 8bis Dl 136/2004, convertito in L. n. 186/2004, in relazione all’art. 29 del D. Lgs. n. 165/2001, eccesso di potere;

2). Violazione e/o falsa applicazione art. 3, comma 1, L. 241/1990, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per carenza di motivazione, erroneità dei presupposti.

Controparte si costituisce e replica con memoria, depositata il 4.2.2011, nella quale specifica che "l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha espresso l’avviso che il disposto di cui all’art. 8 bis della L. n. 186/2004 non sia applicabile agli incarichi di presidenza relativi all’anno scolastico 2004/2005 in quanto la possibilità di far valere dagli aventi diritto le riserve di cui alla l. n. 68/1999 avrebbe dovuto essere prevista dallo stesso bando di concorso e quindi esercitata sin dall’inizio della procedura concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio tra i candidati".

Pregiudizialmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, non rileva la circostanza che il difetto di giurisdizione del giudice adito non è stato eccepito dall’Amministrazione resistente in quanto trattasi di questione rilevabile anche d’ufficio.

Ad avviso del Collegio il giudice adito difetta di giurisdizione.

La giurisprudenza della Sezione (cfr., Sez. II, n. 2270/2009) ha già affermato che:

a). le graduatorie impugnate sono graduatorie ad esaurimento del personale docente, che sono state soggette ad aggiornamento, su domanda dei singoli interessati, in base al DM 42 dell’8 aprile 2009. Esse, pertanto, non si sono formate all’esito di una procedura concorsuale vera e propria, bensì sulla base della valutazione di titoli presentati da personale docente appartenente ad una categoria predeterminata (vedi art. 1 DM 42/2009);

b). pertanto, nel caso di controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanente del personale della scuola, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli art. 401 e 522 d.lg. n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione;

c). non possono configurarsi, infatti, né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 d.lg. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili – né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (cfr., Cassazione civile, sez. un., 28 luglio 2009, n. 17466; 20 giugno 2007, n. 14290; 13 febbraio 2008, n. 3399; 17 novembre 2008, n. 27307; cfr. altresì, C.G.A., ordinanze nn. 205/2009, 683/2009 e 704/2009; T.a.r. Palermo, sez. II, 16 luglio 2009, n. 1301; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Puglia, Bari sez. II, 28 maggio 2008, n. 1312; T.A.R. Lazio Latina, 20 dicembre 2008, n. 1870; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792, 18 giugno 2009, n. 1148);

d). non fanno eccezione le contestazioni relative alle quote di riserva degli invalidi civili o dei disabili, giacchè, quand’anche la graduatoria impugnata fosse frutto di un concorso vero e proprio (cosa che comunque non è nel caso di specie), le controversie nelle quali si contesta non la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell’ambito delle fasce, sono riconducibili all’ambito privatistico ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa che si esaurisce con l’approvazione della graduatoria (cfr., Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 561).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò posto, in applicazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16085 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza depositata il 23 dicembre 2004, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l’appello proposto dalla s.r.l. Vecchia Napoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 794/22/2002 che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società contro l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor 1993 con cui era stato accertato a carico della s.r.l. un reddito imponibile di L. 292.875.000, con evasione Irpeg per L. 10.435.000 e Ilor per L. 47.446.000 oltre a L. 152.081.000 per sanzioni.

La sentenza, che ha pronunziato l’annullamento dell’avviso di accertamento suddetto, è così motivata: "L’accertamento (…) trae origine dall’esame della documentazione esibita dalla contribuente.

(…). Nel merito l’appello va accolto. Invero, la sentenza impugnata non si pronuncia sulle eccezioni della società, anch’ esse riproposte in appello, relative alla perdita delle rimanenze e sul fatto che nessun volume d’affari fu realizzato nell’anno 1993 proprio a causa della dichiarazione di Fallimento, L’esistenza di materie prime, semilavorati e prodotti non più commerciabili, perchè divenuti privi di valore a causa dell’interruzione dell’ attività della ditta, è, infatti, ipotesi plausibile alla quale l’ufficio avrebbe dovuto opporre la verifica della reale consistenza delle rimanenze e non una semplice verifica contabile. Analogamente, è assolutamente normale e credibile che nel breve esercizio che ha preceduto la procedura fallimentare e durante la stessa non vi sia stata attività dell’impresa e che, quindi, non sia stato realizzato alcun volume d’affari nè alcun reddito imponibile. Va rilevato, inoltre, che il volume d’affari calcolato induttivamente dall’Ufficio IVA in L. 1.830.469.000, è stato considerato dall’Ufficio II.DD. come costo del venduto, con conseguente ulteriore aumento dei presunti ricavi non dichiarati, portati a L. 2.123.344.000".

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 (nel testo anteriore al D.P.R. n. 441 del 1977) e dell’art. 2697 cod. civ. nonchè illogicità della motivazione.

Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività (…) salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. E’ pacifico che l’onere di fornire tale dimostrazione gravi sul contribuente (cfr. da ultimo Cass. 19824 del 15/09/2009) e che tale prova non è stata fornita. La prova del perimento non poteva logicamente essere desunta dalla deperibilità della merce e dal sopravvenuto fallimento che avrebbe bloccato l’attività di vendita posto che la mancanza della merce stessa in magazzino risultava dall’inventario del curatore. Una seconda censura dell’Agenzia delle entrate riguarda l’affermazione della Commissione tributaria regionale sul volume di affari nullo nel 1993. La ricorrente evidenzia fondatamente la contraddizione tra tale affermazione e quella secondo cui nel periodo 1.1.93 – 2.4.93 precedente la dichiarazione di fallimento erano state fatturate vendite per L. 525 milioni. Come pure è incongruo il rilievo secondo cui durante la procedura fallimentare non vi sarebbero state vendite, posto che l’accertamento riguardava il periodo fino all’apertura del fallimento. Il rilievo contenuto nell’ultimo periodo della sopra trascritta motivazione è incomprensibile e quindi va cassata la relativa statuizione, ove essa sia appunto una statuizione.

Vi è solo da aggiungere che la norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 è applicabile anche in materia di accertamento delle imposte dirette (Cass. 16483 del 19/07/2006; n. 634 del 17/01/2001;

n. 15087 del 22/11/2000: "in virtù del principio dell’unitarietà dell’ordinamento, le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 in materia di distruzione di beni, debbono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 12 disp. gen., comma 2, anche in tema di imposte dirette".
P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli.

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