Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29818 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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Svolgimento del processo

P.M. è imputato per avere reso, in concorso con terza persona, false dichiarazioni sulle proprie disponibilità economiche nella dichiarazione resa ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio: il capo d’accusa gli addebitò la violazione dell’art. 485 c.p. Egli venne condannato a tale titolo dal Tribunale di Paola il 16.9.2008. La Corte d’Appello di Catanzaro, in data 21.10.2010, nel confermare la condanna, rilevò che sarebbe stato possibile riscontrare anche la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.

Ricorre la difesa del P. ed eccepisce la violazione dell’art. 522 c.p.p., per violazione dell’art. 521 c.p.p., poichè l’addebito mosso al P. non risulta ancorato all’effettiva contestazione mossagli. Dapprima egli – così sostiene – si ritenne imputato ai sensi dell’art. 485 c.p. e, poi invece, condannato per falsità rilevante ai sensi del D.P.R. n. 102 del 2002, art. 95 in tal modo risultando leso il diritto alla certezza dell’accusa, attesa l’equivocità del capo di imputazione, e la possibilità di adeguata difesa, trattandosi di ipotesi incriminatrici, assai diverse tra loro, in un contesto normativo fitto di precetti tra loro assai prossimi, quale il capitolo delle falsità documentali.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non viene accolto.

Il caso in esame non pertiene, infatti, alla rilevata diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, bensì ad una difforme qualificazione giuridica assegnata dal giudice del medesimo fatto storico.

Orbene, mentre l’immutazione del fatto è oggetto di doverosa contestazione nei confronti dell’imputato, e l’omesso apprestamento dell’incombente è sanzionato a pena di nullità (in forza dell’art. 521 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 522 c.p.p.), l’erronea qualificazione giuridica del fatto deve, invece, sempre essere fatta oggetto di correzione da parte del giudice, essendo egli tenuto a dare al fatto contestato la esatta definizione giuridica (in virtù dell’art. 521 c.p.p., comma 1, per il giudizio di primo grado, e dell’art. 597 c.p.p. per l’appello.

I giudici della Corte catanzarese hanno puntualmente adempiuto all’onere di esatta qualificazione, segnalando la corretta indicazione del D.P.R. n. 102 del 2002, art. 95 (in linea con Cass. SS.UU., 27 novembre 2008, Infanti, CED Cass. 242152), ma hanno – del pari irreprensibilmente – opinato che la maggior severità sanzionatoria di quest’ultima disposizione, rispetto a quella contestata, non consentiva la condanna al più congruente precetto normativo. Essi, pertanto, non diedero vita neppure al possibile sospetto di patologia processuale, quale quella affacciata dal ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 16-09-2011, n. 5214 Trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Gli appellanti fino al 31 dicembre 1994 avevano prestato servizio presso le U.S.L. di Luino, Cittiglio, Varese e Arcisate, nel ruolo amministrativo (B. e R.), o nel ruolo sanitario (M. e V.). Dal 1 gennaio 1995, a seguito alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali lombarde, erano transitati alle dipendenze della U.S.L. n. 1 di Varese, poi trasformata in Azienda Sanitaria Locale di Varese.

Negli ordinamenti di provenienza gli appellanti erano responsabili di servizio, e quindi componenti dell’Ufficio di direzione, e titolari di incarico di coordinamento e percepivano, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, l’indennità di partecipazione all’Ufficio di direzione e l’indennità di coordinamento, nella misura da ultimo stabilita dall’art. 46 dell’accordo di comparto recepito con il D.P.R. n. 384 del 1990.

A seguito della suddetta riorganizzazione funzionale e dell’applicazione delle norme di riordino della dirigenza sanitaria, di cui al d. lgs. n. 502 del 1992, gli appellanti dal 1 gennaio 1995 non hanno più percepito le predette indennità di partecipazione all’Ufficio di direzione e di coordinamento.

Gli interessati, risultando la loro retribuzione pensionabile inferiore a quella in precedenza percepita, chiedevano quindi all’Amministrazione che venisse loro riconosciuto un assegno personale pensionabile pari alla predetta differenza retributiva, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dell’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957.

2.- A seguito della nota, n. 1533 del 2 ottobre 1997, con la quale il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Varese respingeva la loro richiesta, si rivolgevano al TAR per la Lombardia per veder riconosciuto il loro diritto.

Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con la sentenza della Sezione II, n. 631 del 2006, ha però respinto il loro ricorso affermando che il divieto di reformatio in peius (da loro invocato) deve ritenersi applicabile nel caso di passaggi di carriera presso la stessa o altra amministrazione ma non può trovare applicazione nel caso di ristrutturazione organizzativa degli apparati, come avvenuto nella fattispecie. Inoltre, secondo il TAR di Milano, le indennità di direzione e di coordinamento che gli interessati percepivano, erano connesse all’esercizio delle funzioni svolte, con la conseguenza che cessate quelle funzioni, per effetto della riorganizzazione degli apparati, era venuto meno anche il loro diritto a percepire le relative indennità.

3.- I signori B. E., M. G., V. A. e R. G. hanno quindi appellato l’indicata sentenza. A seguito del decesso del signor R. G., avvenuto il 15 novembre 2010, si sono costituiti in giudizio per proseguirlo i suoi eredi, M. P., R. G. e R. M..

Gli appellanti hanno, in particolare, sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il divieto della reformatio in peius del trattamento retributivo deve ritenersi un principio generale applicabile anche nel caso di un mutamento della struttura delle carriere. Gli appellanti hanno sostenuto inoltre che, anche se per effetto della riorganizzazione della struttura organizzativa essi non avevano più un formale incarico di coordinamento, doveva essere comunque ancora loro riconosciuta almeno l’indennità di partecipazione all’Ufficio di direzione. Il loro diritto al riconoscimento di un assegno personale pensionabile, pari alla differenza di retribuzione percepita a far tempo dal 1 gennaio 1995, risulterebbe poi confermato dal pacifico riconoscimento, nella giurisprudenza, della natura retributiva delle indicate indennità.

4.- L’appello non può tuttavia essere accolto.

Nella fattispecie non può trovare infatti applicazione l’invocato principio del divieto della riformatio in peius, in quanto, come sostenuto dal giudice di primo grado, le indennità che gli appellanti hanno percepito fino al 31 dicembre 1994 erano chiaramente connesse all’esercizio di funzioni (di partecipazione all’Ufficio di direzione e di coordinamento) che gli interessati non hanno più esercitato a partire dal 1 gennaio 1995.

E’ vero che, secondo quanto affermato anche di recente da questo Consiglio di Stato, l’art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 non ha espunto dall’ordinamento il principio, disciplinato dall’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui "nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica" (Consiglio di Stato, Adunanza Generale n. 1721 del 6 maggio 2011). Costituisce peraltro principio consolidato che il divieto di reformatio in peius non è applicabile in relazione alla percezione di indennità od emolumenti connessi allo svolgimento di determinati incarichi e destinati a cessare al termine dell’effettivo espletamento degli stessi (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1200 del 3 marzo 2009).

Si è anche precisato che il principio del divieto di reformatio in peius non può trovare applicazione con riferimento alle componenti retributive di carattere provvisorio, e quindi non si applica né alla retribuzione di risultato, né alla parte variabile della retribuzione di posizione, essendo, in particolare, quest’ultima priva di quel carattere di stabilità, che ne assicurerebbe la conservazione da parte del dirigente il quale transiti dall’una all’altra amministrazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14 dell’11 dicembre 2006).

5.- Considerato che gli appellanti hanno lamentato la mancata corresponsione, a partire dal 1 gennaio 1995, delle somme da loro in precedenza percepite a titolo di indennità di coordinamento e di partecipazione all’Ufficio di direzione e considerato che tali indennità sono strettamente correlate alle funzioni svolte, si deve ritenere che, in relazione alla nuova struttura della retribuzione del personale della dirigenza sanitaria e per effetto della riorganizzazione che ha interessato le Unità Sanitarie Locali di appartenenza, assorbite nella unica più grande Unità Sanitaria Locale n. 1 di Varese, poi diventata Azienda Sanitaria Locale di Varese, tali indennità non potevano essere più corrisposte, con la conseguenza che, nella fattispecie, non può ritenersi violato il ripetuto principio della reformatio in peius.

6.- Gli appellanti hanno peraltro sostenuto che la presunta temporaneità dell’incarico loro conferito dal Comitato di gestione "riguarderebbe tutt’al più il solo coordinamento dell’ufficio di direzione (e quindi la relativa indennità) e non la partecipazione all’Ufficio di direzione (e le relative indennità)", in quanto il comma 6 dell’art. 8 del DPR n. 761 del 1979 si riferisce solo al coordinamento dell’Ufficio di direzione ma nulla dice sulla durata o temporaneità della partecipazione all’Ufficio di direzione.

Ma anche tale (più restrittiva) tesi non può essere condivisa.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’indennità di partecipazione all’Ufficio di direzione, prevista dall’art. 43 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 (e dai successivi accordi di comparto) costituiva un emolumento spettante ai soli dipendenti sanitari facenti parte di diritto dell’Ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale, ossia ai responsabili dei servizi di quest’ultima con la qualifica apicale nei ruoli d’appartenenza (art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), onde essa, remunerando una funzione specifica e formale, non poteva spettare al dipendente non apicale quando il relativo ufficio non costituiva un’articolazione organizzativa formale della U.S.L. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7233 del 19 novembre 2009).

La normativa all’epoca vigente stabiliva quindi una correlazione esplicita e necessaria fra l’attribuzione dell’indennità in questione e la partecipazione all’Ufficio dei membri di diritto e individuava questi nei capi dei servizi titolari della collocazione funzionale apicale.

Considerato che, per effetto della suindicata riorganizzazione funzionale, l’Ufficio di direzione della U.S.L. di appartenenza, come ammesso dagli stessi appellanti (pag. 3 del ricorso di appello) era stato soppresso, è evidente che agli stessi non poteva più spettare nemmeno l’indennità di direzione connessa all’esercizio di funzioni per quell’ufficio.

7.- Si deve aggiungere che, come affermato nella appellata sentenza, la circostanza che le indennità di partecipazione all’Ufficio di direzione e l’indennità di coordinamento (di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 384 del 28 novembre 1990) non siano confluite nella parte fissa della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 55 del c.c.n.l. stipulato il 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza non medica del comparto sanità (e che le relative risorse siano comunque confluite nel fondo costituito ai sensi dell’art. 60 del predetto c.c.n.l. per il finanziamento dell’indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello), comprova che esse erano prive di quelle caratteristiche di "fissità e ricorrenza" che contraddistinguevano le altre indennità confluite, viceversa, nella parte fissa della retribuzione di posizione.

Le dette indennità non potevano quindi sopravvivere né alla ristrutturazione complessiva della retribuzione dirigenziale né al venir meno delle funzioni specifiche che erano in origine destinate a remunerare, con la conseguenza che, come pure giustamente affermato nella appellata sentenza, la sostituzione delle indennità di coordinamento e direzione con un assegno personale utile a pensione, chiesta dagli appellanti, si sarebbe posta in contrasto con la nuova disciplina del trattamento dei dirigenti dettata dal suddetto c.c.n.l., sotto il profilo tanto della struttura retributiva quanto della pensionabilità delle singole componenti.

8.- Né in tale quadro può avere alcun rilievo la riconosciuta pensionabilità da parte della giurisprudenza (citata anche dagli appellanti) dell’assegno corrisposto per le indennità in parola tenuto conto che tale riconoscimento è legato alla natura retributiva di tali indennità che tuttavia non esclude che le stesse potevano essere corrisposte solo in relazione all’effettivo svolgimento delle relative attività.

9.- Per tutte le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.

Si ritiene di disporre comunque la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 22-09-2011, n. 34463

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.7.2005, il Gup presso il Tribunale di Fermo dichiarò P.C. responsabile dei reati di cui agli artt. 56 e 628 c.p., e – concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 22.2.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, circa il riconoscimento dell’imputato, risultante dal testo della sentenza e dal verbale di individuazione fotografica effettuata dalla N. presso i Carabinieri di Porto Sant’Elpidio;

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 49, 56 e 628 c.p. e art. 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e dalla denuncia della p.o. N..

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato per non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.

Nel primo motivo di ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; il motivo pertanto va considerato non specifico per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4 n. 5191/2000 Rv.

216473).

Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo risposto correttamente alle doglianze contenute nell’atto d’appello in riferimento al giudizio di responsabilità, evidenziando che l’imputato è stato ripetutamente riconosciuto con certezza dalla parte offesa, "che costei aveva parlato personalmente con l’imputato a distanza ravvicinata e non vi sono elementi idonei a giustificare dubbi sulla attendibilità degli effettuati riconoscimenti".

Il secondo motivo, concernente l’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è infondato.

Premesso che in materia di delitto tentato, l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale, e cioè nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto, che la valutazione di tale capacità va effettuata con valutazione "ex ante", e che – nel reato di rapina – per quanto riguarda la cosiddetta violenza morale, è sufficiente che il pregiudizio minacciato con parole o atti sia idoneo a produrre l’effetto di turbare o diminuire la libertà psichica del soggetto e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza del reato contestato nella forma tentata, in quanto la condotta dell’agente (che, introdottosi all’interno di una tabaccheria all’orario di chiusura, aveva rovistato nella cassa del negozio, e quindi – constatato che il danaro era già stato prelevato – aveva minacciato di estrarre la pistola, se non gli fosse stato consegnato l’incasso della giornata), oggettivamente e univocamente diretta all’apprensione del danaro, è trasmodata in un comportamento esplicitamente intimidatorio nel momento in cui questi, al rifiuto del soggetto passivo di consegnargli il contante, anzichè desistere dalla propria azione, ha affermato che per averlo avrebbe estratto la pistola. La minaccia di estrarre la pistola costituisce, infatti, comportamento più che sufficiente ed idoneo ad incutere timore e turbare la libertà morale della vittima, non essendo peraltro infrequente la verificazione di rapine a mano armata ai danni di negozianti, e in particolare di tabaccai. Nulla rilevando, poi, che la parte offesa non abbia ceduto alla minaccia e abbia avvisato le forze dell’ordine.

Non integra poi gli estremi del reato impossibile l’inesistenza meramente accidentale della danaro dalla cassa, in quanto a tal fine non si deve considerare la situazione palesata dallo svolgersi dai fatti, bensì quella che si prospettava all’agente nel momento in cui si è accinto ad attuare il suo piano criminoso. In tema di tentata rapina, la non punibilità dell’agente per inesistenza dell’oggetto può aversi, quindi, solo quando l’inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando – come nella fattispecie – essa sia puramente temporanea e accidentale (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 3189/2009 Rv. 242669).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-03-2012, n. 3332 Danni

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Svolgimento del processo

Iniziativa Granai di Nerva s.p.a. – proprietaria di un vastissimo appezzamento di terreno situato nel quartiere (OMISSIS), acquistato nel 1983, allorchè il Comune, a seguito dell’approvazione del piano di zona (OMISSIS), lo aveva già parzialmente destinato ad interventi di edilizia economica e popolare, – con citazione del 15.6.1988, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’amministrazione della città per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per la perdita di una porzione di mq.

14.638 che era stata irreversibilmente trasformata dall’ente, che vi aveva realizzato una rete viaria e fognaria, in difetto di emissione del decreto di esproprio.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, contestò genericamente la domanda. Il Tribunale, con sentenza dell’8.4.03, recepite integralmente le conclusioni della ctu disposta in corso di causa per accertare il valore del terreno, condannò il convenuto a pagare all’attrice la somma, già rivalutata e comprensiva dell’indennità di occupazione legittima, di Euro 657.776,00 oltre agli interessi legali sulla sola sorte capitale, calcolando l’importo dovuto a titolo risarcitorio ai sensi dell’allora vigente L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

La decisione fu impugnata da Iniziativa Granai di Nerva s.p.a. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28.1.08, in accoglimento del gravame, condannò l’ente territoriale a pagare all’appellante la maggior somma di Euro 1.149.838,30 oltre agli interessi legali sulla somma capitale anno per anno rivalutata. La Corte territoriale, per ciò che nella presente sede ancora rileva, pur reputando infondate le critiche rivolte da Granai di Nerva alla sentenza di primo grado in punto di determinazione del valore del terreno, affermò che, poichè nelle more del giudizio il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 2001, art. 5 bis, comma 7 bis, convenuto dalla L. n. 359 del 1992, il risarcimento del danno andava liquidato in misura corrispondente al valore di mercato del bene.

Beni Stabili s.p.a. (incorporante per fusione Sviluppi Immobiliari s.p.a., a sua volta incorporante per fusione Iniziativa Granai di Nerva s.r.l.) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato da memoria, cui il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso Beni Stabili s.p.a. denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 T.U. sugli espropri e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a) violazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 349 del 2007 e vizio di motivazione. Rileva che la Corte di merito ha liquidato il danno attraverso la mera rivalutazione della somma riconosciuta dal primo giudice, disattendendo le contestazioni da essa mosse alla ctu e non rispettando il principio del "serio ristoro" affermato dalla Consulta, che avrebbe dovuto indurla a disporre la rinnovazione dell’indagine peritale. Il motivo deve essere respinto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 349/07, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, per violazione dell’art. 117 Cost. rilevando che la norma, nel prevedere un criterio di liquidazione del danno da occupazione acquisitiva non ancorato al valore di mercato del bene, si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte capitolina ha riformato la decisione impugnata nella parte in cui aveva applicato il meccanismo riduttivo previsto dalla norma dichiarata incostituzionale, ed ha liquidato il danno subito da Granai di Nerva in misura corrispondente al ritenuto valore venale del terreno, in tal modo dando puntuale applicazione alla sentenza del giudice delle leggi.

Altra questione, che non attiene alla violazione dei principi di diritto invocati dalla ricorrente, ma alla correttezza dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito (e che è dunque deducibile unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione), è se il bene, alla data della sua acquisizione da parte della p.a., avesse un valore di mercato superiore a quello accertato in sentenza. La questione, specificamente affrontata nel terzo motivo, sarà più avanti esaminata.

2) Col secondo motivo, Beni Stabili denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che la Corte territoriale abbia respinto il motivo d’appello volto a contestare, attraverso ampi ed esaustivi rilievi critici, le conclusioni raggiunte dal ctu e integralmente recepite dal Tribunale, limitandosi a richiamare una propria precedente sentenza (pronunciata in causa connessa, avente parziale identità di parti e di petita ed identica causa petendi), in tal modo redigendo una motivazione per relationem che integrerebbe un vero e proprio vizio di omessa pronuncia.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto da Beni Stabili, non ha motivato la propria decisione attraverso il mero richiamo alle argomentazioni contenute nella precedente sentenza, dichiarando di farle proprie, ma ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali riteneva di dover pervenire al medesimo convincimento, autonomamente accertando, sulla scorta di una molteplicità di circostanze di fatto, singolarmente enunciate, la correttezza del criterio metodologico adottato dal ctu e la piena condivisibilità delle conclusioni da questi raggiunte.

3) Con il terzo motivo, Beni Stabili, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 196 c.p.c. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte capitolina abbia proceduto alla determinazione del valore venale dell’area avvalendosi del metodo sintetico-comparativo, anzichè di quello analitico – ricostruttivo, che, a suo dire, sarebbe maggiormente affidabile ed avrebbe, comunque, dovuto essere adottato nel caso di specie in ragione della sua qualità di imprenditrice commerciale, cui competeva il risarcimento sia del danno emergente sia di quello da lucro cessante. Osserva ancora, a riguardo, che, poichè il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, appare preferibile stabilire il valore del bene espropriato in base alla considerazione dei diversi elementi che concorrono a determinare lo sviluppo edilizio di una zona ed a fornire il valore di mercato degli immobili in essa compresi, anzichè attraverso la rivalutazione all’attualità del prezzo di immobili omogenei, ma oggetto di trasferimento in epoca antecedente. Aggiunge che la sentenza non ha dato risposta alle numerose critiche da essa mosse, nel corso del giudizio di merito, all’indagine del ctu, inficiata da macroscopici errori, relativi alla determinazione dei valori di porzioni limitrofe, occupate da cooperative, e dall’omessa considerazione di atti di comparazione specificamente prodotti o indicati (accertamenti di valore, stime dell’UTE, atti dell’amministrazione comunale, consulenze tecniche disposte in altri giudizi) che avevano riguardato aree adiacenti a quella dedotta in causa, stimate in misura assai più elevata di quella ritenuta congrua dal consulente e dalla Corte di merito. Anche questo motivo deve essere respinto.

4)Priva di fondamento è la pretesa della società ricorrente di ottenere la liquidazione, oltre che dei danno emergente, anche del danno da lucro cessante che assume esserle derivatole dalla perdita del terreno.

Secondo la giurisprudenza costante sia della Corte Costituzionale sia di questa Corte di legittimità, dall’art. 42 Cost., comma 3 deve trarsi il principio che l’indennità di esproprio è unica ed ha come termine di riferimento il valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche e, soprattutto, dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle; l’indennità, pertanto, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15 non può mai superare detto valore e non può essere rapportata al pregiudizio che il proprietario risente per non poter più svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la propria attività di impresa, industriale o commerciale.

Il medesimo principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica sia avvenuta in via di c.d. occupazione acquisitiva, che è fenomeno rientrante nella materia dell’espropriazione per p.u. considerata dal precetto costituzionale (cfr. art. 5 bis, comma 6). L’art. 42 Cost., comma 3, dal suo canto, riserva al legislatore il potere di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie disciplinate, sicchè, proprio in forza di questa norma, esso assume nell’espropriazione illegittima la massima estensione consentita, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato ( L. n. 2359 del 1865, art. 36), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data in cui si è verificato il fatto acquisitivo.

5) Inammissibili sono poi le censure con le quali Beni Stabili deduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto demandare al ctu di eseguire la stima secondo il metodo analitico-ricostruttivo, volto ad individuare il valore di trasformazione del suolo, anzichè con quello sintetico-comparativo, basato sulla valutazione dei dati di mercato, nella specie utilizzato per l’indagine.

Questa Corte ha infatti costantemente affermato che l’adozione dell’uno o dell’altro metodo è scelta riservata al giudice del merito, che, per quanto possibile, dovrà improntarla a criteri di effettività, e quindi stabilire nel caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del ctu), se ricorrano o meno sufficienti elementi di comparazione, se sia, ciò nonostante, preferibile calcolare il valore di trasformazione del suolo, o se non sia addirittura opportuno avvalersi di entrambi i metodi (Cass. n. 7200/011, 12877/010, 12771/07).

La Corte territoriale, come già si è accennato nell’esaminare il secondo motivo, ha ampiamente illustrato le ragioni della propria scelta, affermando l’indubbia adeguatezza dei riscontri assunti dal ctu a riferimento della valutazione (costituiti da ben 14 atti dispositivi o di accertamento, 10 dei quali aventi ad oggetto terreni compresi in zona PEEP con caratteristiche similari a quelli di proprietà di Granai di Nerva), compiendo dunque un apprezzamento di fatto che, siccome logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. nn. 1901/010, 8307/01, 3839/99). Per completezza, va rilevato che entrambi gli argomenti sui quali Beni Stabili fonda le proprie doglianze (la maggiore rispondenza del metodo analitico ad individuare il valore che il terreno espropriato avrebbe potuto avere qualora fosse stato sfruttato per i fini imprenditoriali per i quali era stato acquistato – e dunque a quantificare anche il danno da mancato guadagno da essa subito- e la sua maggiore affidabilità, per non essere legato alle fluttuazioni della moneta nel tempo), sono privi di consistenza.

Si è appena detto dell’inaccoglibilità della pretesa della ricorrente di conseguire un risarcimento comprensivo anche del danno da lucro cessante. Qui va aggiunto che, volendo ragionare in astratto, sarebbe comunque stato onere dell’espropriata di provare che avrebbe ricavato dalla vendita dell’edificio, depurato dei costi di costruzione, un guadagno maggiore di quello che avrebbe ricavato dalla mera rivendita del suolo. Ciò senza contare che, allorchè Iniziative Granai di Nerva acquistò la ben più vasta area nel cui ambito ricade il terreno per cui è causa, il piano di zona era stato da tempo approvato e le porzioni destinate agli interventi di edilizia economica e popolare erano state già individuate ed occupate dal Comune, sicchè la società era ben consapevole che non avrebbe mai potuto commercializzarle.

Va escluso, d’altro canto, che l’accertamento condotto secondo il metodo comparativo sia condizionato dalle oscillazioni di valore della moneta: esso, al contrario, si fonda sulla ricognizione dei prezzi pagati, all’epoca dell’esproprio, per immobili aventi caratteristiche omogenee a quello oggetto di causa, e, dunque, su dati storici e certi.

Beni Stabili, peraltro, non ha richiamato il contenuto degli atti assunti in comparazione dal ctu, nè ha dedotto che questi ha, di fatto, ricondotto alla data dell’evento acquisitivo, mediante l’utilizzo degli indici ISTAT di devalutazione o di rivalutazione, i prezzi delle vendite di terreni omogenei attuate in periodi antecedenti o successivi: la censura, ove volta a contestare l’erroneità della concreta metodologia di calcolo adottata dal consulente, risulterebbe pertanto carente del requisito dell’autosufficienza ed andrebbe ugualmente dichiarata inammissibile.

6) Parimenti inammissibili, o infondate sono, infine, le censure volte a contestare l’intrinseca correttezza delle conclusioni raggiunte dal ctu e fatte proprie dal giudice del merito.

6.1) Iniziative Granai di Nerva ha contestualmente promosso dinanzi al Tribunale di Roma 42 separati giudizi per ottenere il ristoro dei danni subiti per la perdita di altrettante porzioni di terreno di sua proprietà ricomprese ne PEEP adottato dall’amministrazione comunale ed irreversibilmente trasformate, in parte dal Comune ed in parte da cooperative assegnatarie.

Il Tribunale ha tuttavìa affidato ad un solo consulente il compito di stimare il valore di tutte le zone occupate, siccome comprese nella medesima area ed appartenenti al medesimo soggetto.

Il fatto che l’indagine sia stata condotta in via unitaria non autorizza però a riversarne per intero le conclusioni in ogni singolo procedimento: eventuali carenze od errori imputabili al ctu, asseritamente incidenti sulla stima di singoli lotti, ma non ricadenti sugli elementi generati posti a fondamento dell’intera valutazione, non possono infatti pregiudicare gli accertamenti concernenti lotti diversi da quelli oggetto di contestazione.

Risultano pertanto prive di attinenza alla decisione le critiche rivolte alla ctu, e riportate nel motivo, inerenti la valutazione di terreni sicuramente diversi da quello occupato per la costruzione dell’edificio scolastico (e, se ben si è compreso, erroneamente considerati dal consulente, in quanto oggetto di giudizi di opposizione alla stima), cui pertanto, del tutto correttamente, il giudice del merito ha ritenuto di non dover replicare.

6.2) Beni Stabili lamenta, poi, che il giudice d’appello non abbia tenuto conto dei numerosi atti di comparazione prodotti dalla sua dante causa, provenienti dalla stessa amministrazione comunale o da altri enti pubblici o, ancora, costituiti da ctu espletate nel corso di altri giudizi.

Sennonchè, a parte il rilievo che non risultano illustrate nel motivo le caratteristiche degli immobili contemplati nei predetti atti, necessarie per giustificarne il giudizio di omogeneità con i terreni di cui si controverte, appare dirimente la constatazione che le valutazioni richiamate dalla ricorrente sono state operate in un periodo compreso fra gli anni 91/97, di gran lunga successivo all’anno (1983) in cui si è verificato l’evento acquisitivo ed al quale, correttamente, è stata riferita la stima del ctu. Ne consegue che, atteso il continuo variare dei prezzi degli immobili, che, come posto in luce dalla stessa Beni Stabili, non sono legati alle fluttuazioni del valore della moneta ed hanno subito un notevolissimo incremento proprio negli anni 90, gli elementi offerti in comparazione erano privi di qualsivoglia utilità allo scopo.

6.3) La Corte territoriale ha, infine, chiarito che l’abbattimento del 75% del prezzo, determinato in via astratta, di alcuni dei suoli considerati da ctu si giustificava in ragione della loro inclusione in zona E, avente possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale, con conseguente necessità di depurarne il valore dei presumibili costi di lottizzazione ed urbanizzazione.

La ricorrente lamenta l’erroneità di tale assunto, osservando che l’intera area fu acquistata " per un corrispettivo che teneva già conto del predetti valori di riduzione .. con la conseguenza che l’ulteriore riduzione del valore in misura pari al 75% è del tutto fuori luogo".

La critica finisce però col rivelarsi controproducente: il ctu ha infatti operato l’abbattimento a partire da un prezzo assai più elevato di quello (di poco più di L. 8.000 a mq.) al quale Granai di Nerva aveva acquistato l’area in questione (estesa oltre 240.000 mq.) nel 1983.

Il giudice capitolino, del resto, non ha mancato di sottolineare che il prezzo pagato da Granai di Nerva (che avrebbe, se mai, potuto far dubitare della correttezza dell’indagine sotto il profilo opposto a quello qui esaminato) costituiva decisivo riscontro della congruità della stima del ctu, che si riferiva la medesimo periodo temporale, ed appare persino superfluo rilevare come siffatto argomento, fondato su una circostanza di fatto incontestabile e non sottoposto ad alcuna censura dalla ricorrente, sarebbe stato di per sè sufficiente a giustificare la decisione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di Beni Stabili s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Roma, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Roma, che liquida in Euro 10.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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