Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5502 Aggravamento delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 13/04/1993, F.G. e P. G. convenivano di fronte al pretore di Macerata – Sezione distaccata di Recanati – C.V., P.S. e I. E., lamentando che costoro avevano realizzato un garage sulla particella 519, su cui insisteva una servitù di passaggio costituita per atto pubblico (per notar Gasparri, del 19/07/1979) e che tale invasione aveva determinato una modifica del tracciato della strada;

chiedevano che tanto fosse dichiarato, con conseguente condanna alla restituzione del terreno così acquisito.

La domanda veniva accolta dal tribunale di Macerata Civitanova Marche (uff. del Pretore).

La Corte di Appello di Ancona in accoglimento dell’appello del C., rigettava le domanda e compensava le spese di lite. La Corte di Cassazione con sentenza n. 3964 del 2006 cassava detta pronuncia per vizi di motivazione e rinviava alla Corte di Appello di L’Aquila.

Il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza depositata il 16 settembre 2009, che ha confermato il rigetto della domanda.

F. e G. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 13 maggio 2010. Gli intimati hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Decisivo per la comprensione delle questione controversa è ricordare che la sentenza di questa Corte n. 3964/06 così reca in motivazione:

"La fattispecie è stata conformemente qualificata dai giudici di merito come confessarla servitutis e tanto, non oggetto di ricorso, deve ritenersi coperto dal giudicato".

La sentenza citata ha poi rilevato insufficienza della motivazione della sentenza resa in Ancona sotto due aspetti: a) perchè essa non aveva esaminato la consulenza tecnica di ufficio nella parte in cui aveva ritenuto che lo sconfinamento del fabbricato andava ad invadere la particella 519. b) perchè il luogo cui si riferivano le deposizioni testimoniali che avevano attestato che il tratto di strada era rimasto immutato nel corso degli anni doveva essere diverso da quello identificato dai giudici di appello.

La Corte aquilana ha ripercorso la materia del contendere alla luce della vincolante qualificazione fissata dalla Corte di Cassazione e ne ha chiarito la conseguenza: parte attrice avrebbe dovuto provare lo "sconfinamento effettivo del garage realizzato dai convenuti sulla strada su cui insiste il diritto di passaggio, oltre che l’impedimento di fatto del concreto esercizio di tale diritto".

Una volta precisato ciò, ne va tratta la conseguenza: materia del decidere non era la rivendicazione di terreno occupato, nè un regolamento di confini, istanze alle quali sembrano ispirarsi le doglianze dell’odierno ricorso, ma ciò che comunemente si intende come azione confessoria, cioè un’azione a difesa del possesso di servitù in ipotesi di ostacolo al libero esercizio di essa da parte del proprietario del fondo servente. A questa azione, che mira a fronteggiare la contestazione circa l’esistenza o le modalità di esercizio della servitù (Cass. 1842/93; 12008/04) si affianca quella di cui all’art. 1067 c.c., comma 2, relativa all’impedimento qualitativo o quantitativo dell’esercizio della servitù, senza contestazione del relativo diritto (Cass. 955/80; 3110/85).

All’interrogativo insito nell’azione proposta, la Corte d’appello ha risposto, con pertinente motivazione (pag. 9), che non sussisteva alcuna prova di impedimenti o difficoltà frapposti dai convenuti all’esercizio della servitù e soprattutto che non risultava – anzi era smentito dai testi escussi – che l’asserito sconfinamento avesse ristretto il passaggio riducendo "i tre metri previsti dal titolo".

Ha in tal modo esplicitamente confermato quanto già sostenuto dalla Corte d’appello di Ancona.

Il ricorso denuncia con unico complesso motivo: a) violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 61 c.p.c.;

b) omessa e insufficiente motivazione;

c) violazione delle indicazioni contenute nella prima sentenza della Corte di Cassazione.

Parte ricorrente fa leva sul punto della sentenza 3964 in cui si era rilevata (pag. 4) contraddittorietà tra il negare che vi fosse stato impedimento o difficoltà all’esercizio del passaggio e la richiesta di astensione dalle turbative che era stata posta a fondamento della domanda.

Di qui muove per spiegare che essa aveva per questo incaricato il proprio tecnico di ricostruire la situazione dei luoghi e che era pervenuta a stabilire che il fabbricato dei convenuti (garage) era stato eretto sconfinando dalla loro proprietà e invadendo la particella 519, con conseguente diminuzione della strada sottoposta a servitù di passaggio.

In questi termini, nota il ricorso, si era espresso il c.t.u. e di ciò la Corte aquilana non avrebbe tenuto conto.

Il rilievo non è decisivo, nè fondato.

Dalla sentenza della Corte di appello si comprende che essa si è fatta carico sia di esaminare la consulenza d’ufficio, sia di riferirla alla materia del contendere.

La Corte d’appello si è avveduta (cfr pag. 8) che il consulente aveva segnalato lo sconfinamento territoriale del fabbricato verso la particella 519, e che di ciò era stata consapevole anche la Corte marchigiana, ma ha rilevato che ciò non si era tradotto in una lesione o in un qualsivoglia impedimento all’effettivo esercizio del passaggio, negato testimonialmente.

Ed infatti, nota la Corte di appello, la lite era sorta non a seguito di una occupazione del tracciato del passaggio, ma, fermo che il passaggio era stato esercitato in modo "inalterato per lunghissimo tempo" (pag. 10) su una strada di tre metri, il contrasto era esploso quando gli attori avevano individuato materialmente la loro area di proprietà e posto una recinzione.

Era stata la costruzione di questa recinzione a restringere di fatto la fascia di terreno destinata a servitù, tanto che ne era sorta reazione possessoria dei signori P. (controricorso pag. 9 e note di udienza di parte ricorrente) e la coattiva distruzione della recinzione (sentenza pag. 9).

La Corte aquilana ha quindi concluso che lo sconfinamento attuato non poteva portare all’accoglimento dell’azione confessoria, atteso che il passaggio insisteva su un tracciato rispetto al quale "la costruzione del garage non ha provocato alcun restringimento nè un concreto impedimento del transito". Questa motivazione risponde all’obbligo di nuovo esame disposto dalla Corte di Cassazione, giacchè ai rilievi circa la riferibilità delle testimonianze ad un altro tratto di strada, rilievo peraltro astratto, perchè desunto dalla Corte di legittimità sulla base dell’analisi del capitolato di prova riportato in ricorso e non dall’analisi delle testimonianze, che le era preclusa, replica sia ribadendo che nessuno aveva lamentato il restringimento per effetto del nuovo garage, sia narrando che le testimonianze avevano anche riferito che il percorso era rimasto inalterato, sia, come detto, che la contesa sul restringimento era scaturita per effetto della recinzione. Non è quindi vero quanto il ricorso deduce a proposito dei vizi di motivazione e del mancato rispetto del di e tuia della Suprema Corte, giacchè la Corte di appello, ha trovato un filo motivazionale coerente e congruo rispetto alla natura e ai limiti dell’azione proposta, come qualificata con efficacia di giudicato.

Mette conto precisare che nel ricorso non sono stati svolti rilievi (cioè specifici motivi di censura) circa i limiti dell’azione confessoria, implicitamente ma inequivocabilmente intesi dalla Corte di appello nel senso di rifiutare di dar corso ad azione di rivendicazione e di dovere di verificare solo l’esistenza o meno di impedimenti di fatto o concrete difficoltà all’esercizio del passaggio.

Al rigetto del ricorso fa però seguito la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’emergere di risultanze, relative alla situazione dei confini, che giustificavano l’avvio di un’iniziativa giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-12-2011, n. 6512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società F. di F. M. e C., impresa di pulizie che svolge la propria attività presso lo stabilimento Q8 di Napoli, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso n. 13059 del 2000, proposto avverso il diniego di autorizzazione al pagamento dell’integrazione salariale ordinaria prevista dalla legge n. 164 del 1975 per le ore non lavorate da una parte dei dipendenti occupati presso il predetto stabilimento in vari periodi degli anni 199495, a causa della mancanza di commesse.

La commissione provinciale per l’integrazione salariale di Napoli ha respinto le domande, ritenendo non transitoria la situazione di crisi rappresentata; nella seduta del 1° marzo 2000 il comitato amministratore della gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla s.a.s. F., rilevando la contrazione di ordini da parte della principale committente e l’assunzione di quattro unità lavorative in data successiva alla prima concessione della trattamento di cassa integrazione, poi licenziate per esubero rispetto alle esigenze aziendali.

Avverso tale determinazione la società ha proposto il ricorso di primo grado al Tar della Campania, che lo ha respinto con la sentenza impugnata, avverso la quale la ricorrente deduce i vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione della legge n. 164 del 1975, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

2. Ritiene la Sezione che l’appello accoglimento vada respintoo.

Non sussiste, innanzitutto, la dedotta carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che si dimostra, invece, compiutamente motivato in ordine agli elementi che hanno determinato la conferma della valutazione già espressa dalla commissione provinciale nel senso della non transitorietà della situazione di crisi.

Tali elementi, dedotti dagli accertamenti esperiti dall’ispettorato provinciale del lavoro in data 9 settembre 1997, consistono essenzialmente nell’avvenuta assunzione, in data successiva allo smantellamento, per motivi ambientali, dell’impianto considerato da parte della principale committente Q8 e in costanza del trattamento di cassa integrazione, di quattro operai, poi licenziati insieme ad altri otto.

La rilevata circostanza dimostra, come ha correttamente dedotto l’Amministrazione resistente, che l’esubero di personale e la conseguente necessità di licenziamento non sono derivate da circostanze indipendenti dalla corretta gestione aziendale, ma anzi sono dipese da comportamenti non adeguati da parte dell’azienda. Poiché, secondo quanto dispone l’art. 1 legge n. 164 del 1975, l’integrazione salariale ordinaria in caso di riduzione o di sospensione della prestazione di lavoro spetta in relazione a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore, ovvero determinata da contingenti e temporanee caratteristiche del mercato, e cioè sia dovuta a cause transitorie e non imputabili all’imprenditore, il diniego impugnato appare legittimamente emananto nei confronti della ricorrente.

Difetta infatti, quanto al primo requisito, la certezza della riammissione degli operai licenziati nell’attività produttiva dell’impresa richiedente, postulata dall’art. 5, n. 1 del d.lgs. capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947, tuttora in vigore; e difetta anche il secondo requisito, in ordine al quale questo Consiglio di Stato ha precisato che la situazione causativa della sospensione o della contrazione dell’attività non deve essere imputabile non solo all’imprenditore ma anche ad altri soggetti, che con lo stesso hanno concluso contratti (Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1131). In sostanza, i fatti che abbiano causato una contrazione o una sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, cui possa essere riferita, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.

Deve essere escluso, pertanto, che la condizione in esame possa ritenersi avverata per effetto di comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l’imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l’ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità contrattuale tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l’appaltatore costretto alla sospensione dei lavori.

Nessun rilevo, quindi, nella fattispecie in esame, può avere il comportamento della società Q8, che nella prospettazione della ricorrente ha causato, con la mancanza di commesse, la contrazione dell’attività; e anche il comportamento della società F. che, avendo già ottenuto un primo trattamento di integrazione salariale, ha assunto, in costanza di crisi del mercato, altri dipendenti, per poi licenziarli insieme con altri, legittima la valutazione dell’Autorità emanante in ordine alla responsabilità dell’imprenditore circa le scelte che hanno condotto alla situazione rappresentata in sede amministrativa.

3. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 6780 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la società ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio, nella misura di 1.000 (mille) euro, oltre Iva e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2012, n. 9348 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado e accogliendo l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria formulata dall’INPS, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da C.S. per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per i lavoratori esposti all’amianto, ritenendo ampiamente decorso, alla data del deposito del ricorso giurisdizionale, il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992) rispetto all’epoca della presentazione della domanda amministrativa del beneficio. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo che il beneficio in questione, in quanto strumentale al conseguimento della pensione, partecipa della natura previdenziale propria di tale prestazione, restando, quindi, la relativa domanda giudiziale soggetta al medesimo termine di decadenza. Nè, secondo la Corte, poteva invocarsi, nella specie, il principio – affermato da Cass. Sez. un. n. 12720/2009 – secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria non trova applicazione nel caso di domanda volta all’adeguamento di una prestazione (pensionistica o temporanea) già riconosciuta all’assicurato, perchè il C., nel 1996, al tempo della domanda amministrativa, non era titolare di alcuna pensione.

C.S. ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi. L’INPS resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 – con riferimento alla domanda di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, concessi con la L. n. 257 del 1992 – modificato con il D.L. n. 269 del 2003 ed il D.M. 27 ottobre 2004 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza impugnata per avere, nel suo ragionamento, ritenuto intimamente connesse la richiesta del beneficio contributivo e la successiva erogazione della pensione, così da qualificare erroneamente la prima come richiesta di una "prestazione pensionistica". Conclude osservando che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, preso a riferimento dalla sentenza impugnata, non può riguardare le domande della rivalutazione contributiva proposte – come nel caso di specie – da chi non sia titolare di alcun trattamento pensionistico, avendo essa ad oggetto soltanto il diritto a veder rivalutato un periodo lavorativo, sia pure ai fini di un eventuale futuro trattamento di pensione.

2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce (sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione del termine decadenziale di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, nel caso in cui l’azione giudiziaria sia stata proposta dopo la presentazione di una domanda amministrativa alla quale non sia stato dato alcun riscontro da parte dell’ente previdenziale, restando, quindi, inosservate, le prescrizioni del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, quanto alle indicazione che l’ente previdenziale destinatario deve fornire in ordine ai tempi di proposizione dei ricorsi amministrative e dell’azione giudiziaria.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

4. Osserva il Collegio che questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e 12052 del 2011; ord. n. 7138 del 2011 e 8926 del 2011), si è espressa, costantemente, nel senso che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), opera anche con riferimento alle domande giudiziarie aventi ad oggetto la maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto prevista, "ai fini delle prestazioni pensionistiche", dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

5. Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", comprende tutte quelle in cui venga in discussione non solo la quantificazione della pensione, ma l’esistenza stessa del diritto fatto valere, così da doversi ritenere inclusa, nella previsione di legge, anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione.

6. Ritiene il Collegio che le conclusioni su esposte siano da condividere e che, quindi, la questione dibattuta debba essere risolta nei sensi di cui alla sentenza impugnata. In effetti, sussiste una stretta connessione dell’invocato beneficio con il diritto alla pensione, avendo la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 – con la previsione della rivalutazione, secondo il coefficiente 1,5, dei periodi di lavoro con esposizione all’amianto – istituito un sistema più favorevole di calcolo dell’anzianità contributiva ai fini della determinazione del contenuto dei trattamenti pensionistici (di anzianità e di vecchiaia) ed essendo, quindi, la rivalutazione in parola necessariamente strumentale alla maturazione del diritto di accesso ai trattamenti medesimi, come pure alla determinazione del relativo importo (vedi, in particolare, Corte cost. sent. n. 376 del 2008, in motivazione e Cass. n. 21862 del 2004, n. 15008 del 2005, n. 15679 del 2006). Vale, al riguardo, ricordare che, mentre nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003 e poi oggetto dei chiarimenti apportati con la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), il fine precipuo della più favorevole modalità di calcolo della contribuzione era quello di favorire l’esodo dal mondo del lavoro del maggior numero di lavoratori che subivano, sul piano occupazionale, le conseguente della voluta dismissione dell’amianto (anche se la giurisprudenza di questa Corte, confortata da quella costituzionale, aveva ritenuto estensibile l’applicazione del beneficio anche ai soggetti che avevano conseguito il pensionamento con gli ordinari criteri di calcolo dopo l’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, allorquando, con tali criteri, non fosse stata da costoro raggiunta l’anzianità contributiva massima di quarant’anni: sul punto, in particolare, Corte cost. sent. n. 434/2002 e Cass. n. 17528/2002), in base alla nuova normativa contenuta nell’art. 47 del citato decreto legge, la rivalutazione dei periodi lavorativi muta di funzione e di struttura, non essendo più funzionale a un anticipato conseguimento della pensione, ma rilevando solamente – e in presenza delle altre condizioni di legge – ai fini della sua misura. Resta, comunque, identica, nell’uno e nell’altro regime, la natura pensionistica della controversia, venendo, in ogni caso, in questione – attraverso la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale – il contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura.

7. Significativo in tal senso è, del resto, il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, laddove espressamente riconosce il diritto alla rivalutazione contributiva esclusivamente "ai fini delle prestazioni pensionisti che" e, quindi, come beneficio privo di rilevanza nella formazione dell’estratto contributivo dell’avente diritto (com’è proprio, invece, dei contributi cosiddetti "figurativi", rilevanti a vari effetti) e destinato, invece, ad essere applicato soltanto al momento del pensionamento dell’interessato.

8. E’ da aggiungere, che essendo il riconoscimento del diritto dei soggetti destinatari del ripetuto incremento contributivo ancorato a un "fatto" (appunto, l’esposizione all’amianto) la cui esistenza è conosciuta (e conoscibile) soltanto dall’interessato, deve ritenersi necessaria la presentazione di un’apposita domanda rivolta all’ente previdenziale onerato della corresponsione del beneficio anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47), (che, attualmente, ne impone l’obbligo a pena di decadenza): ed a tale domanda deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al citato D.L. n. 384 del 1992.

8. Il secondo motivo di ricorso è, anch’esso, privo di fondamento giusta il principio, da ritenersi ormai consolidato, espresso dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12718 del 2009) a composizione del contrasto sorto nella giurisprudenza della Sezione lavoro (e in dissenso, in particolare, da Cass. n. 21595/2004 citata dall’odierno ricorrente), alla stregua del quale "In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella "scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo" – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, alfine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47".

9. In conclusione, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziaria proposta dal C. per avvenuta maturazione del termine di decadenza triennale previsto dal cit. D.L. n. 384 del 1992, art. 4, nel caso di specie decorrendo il termine in questione, per effetto del silenzio serbato dall’INPS, dal 301 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del beneficio e non contestandosi, in questa sede, l’accertamento della Corte territoriale secondo cui il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 31 maggio 2005 a fronte di una domanda amministrativa presentata il 16 febbraio 1996.

10. Il ricorso va, quindi, rigettato.

11. Ritiene equo la Corte compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11547 Licenziamento Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4.5/28.6.2010 la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società XXX p.a. a B. G., di cui quest’ultimo era stato dipendente.
Osservava in sintesi la Corte territoriale che i fatti posti dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento (e precisamente, di avere "concorso nell’organizzare le anomale assenze dal servizio verificatesi nel corso del mese di dicembre 2007") non trovavano che parziali conferme nel materiale istruttorio e, soprattutto, non costituivano affatto indizi gravi, precisi e concordanti di una partecipazione attiva del lavoratore all’organizzazione di una forma di astensione dal lavoro attuata utilizzando strumentalmente le assenze per malattia.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società XXX p.a. (società incorporante la XXX spa) affidandolo a tre motivi.
Resiste con controricorso B.G..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, dell’art. 1418 c.c., e segg., e del R.D. n. 148 del 1931 e relativo regolamento all. A, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di ricondurre la fattispecie, anche in una prospettiva "meramente qualificatoria", nell’ambito del R.D. n. 148 del 1931, e, quindi, nel caso di illegittimità della sanzione, nell’ambito dei principi in tema di nullità degli atti negoziali, e non della tutela reintegratoria, godendo il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione di uno status speciale e di una apposita disciplina, distinta tanto da quella del lavoro privato, che dal lavoro pubblico.
Con il secondo motivo, prospettando violazione di norme di diritto (R.D. n. 148 del 1931, art. 38, e segg., e relativo regolamento All.
A) oltre che vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), la società ricorrente si duole che i giudici di appello avevano omesso di valutare i fatti addebitati al dipendente alla luce della normativa speciale applicabile al rapporto di lavoro, e, quindi, sussumendo le condotte addebitate nell’ambito della fattispecie della destituzione prevista dall’art. 45 del R.D. cit..
Con l’ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D. n. 148 del 1931, art. 38, e segg., all’art. 2219 c.c. e agli artt. 1175 e 1375 c.c.) e vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che la Corte torinese aveva mancato di considerare come l’effettivo verificarsi di tutti gli episodi addebitati, unitamente al picco di assenze per causa di malattia verificatosi nel mese di dicembre del 2007 e alla circostanza che solo l’intimato fosse a conoscenza degli specifici episodi di assenteismo portati a conoscenza dell’azienda dimostrassero il ruolo ricoperto dal medesimo nell’organizzazione dell’agitazione sindacale, del tutto speculare alla influenza della sua posizione sindacale.
2. Il primo motivo (ancorchè ammissibile, risultando dalla stessa sentenza impugnata che già nella fase di merito venne prospettata la "violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 41, e segg.") è infondato.
Giova, al riguardo, rammentare come, ancor prima dell’abrogazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 58, comma 2 (Regolamento, all. A), nella parte in cui prevedeva che avverso le decisioni del Consiglio di disciplina era ammesso ricorso a Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ad opera del D.Lgs. n. 104 del 2010 (All. 4, art. 4, comma 1, punto 6), le Sezioni Unite di questa Corte non avevano mancato di osservare come la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, "vistosamente sbiadita da numerosi interventi normativi", appariva "ormai in tutta la sua anomalia proprio sul terreno della giurisdizione poichè la competenza del giudice amministrativo a decidere delle controversie relative a quei rapporti di lavoro trarrebbe la sua ragione proprio in quella specialità che, invece, è ormai venuta del tutto meno" (SU n. 460 del 2005).
Nel patrocinare, quindi, l’implicita abrogazione dell’art. 58 "per incompatibilità con il sistema complessivo" e, con esso, della persistente giurisdizione amministrativa prefigurata da tale norma, aveva, altresì, rilevato la Corte che "l’estensione della giurisdizione ordinaria alle controversie concernenti tutti i momenti e gli aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, oltre a restituire piena coerenza al sistema, soddisfa(va) anche l’esigenza di certezza del diritto rimuovendo spazi di ambiguità nei casi – non infrequenti – in cui è in discussione la natura stessa (disciplinare o meno) del provvedimento impugnato, ovvero il petitum (annullamento del provvedimento, in via principale, ovvero in via incidentale, quale premessa per il riconoscimento di crediti retributivi o risarcitori….").
Chiarito, pertanto, come la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, difficilmente predicabile in termini generali, non ha, comunque, ormai alcuna influenza in tema di giurisdizione, in considerazione della integrale devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie, non appare, al tempo stesso, sostenibile che lo statuto dell’invalidità del licenziamento possa essere rinvenuto in fonti e discipline diverse da quelle poste dall’art. 18 dello Statuto. Venuta, infatti, meno, nella materia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed i conseguenti specifici poteri di annullamento allo stesso riservati dalla legge, non vi è più alcuna ragione che si frapponga alla applicazione della disciplina comune, quale è quella prevista dall’art. 18.
Ed, al riguardo, va ribadito, in conformità all’interpretazione, risalente e accreditata, che di tale norma ha offerto sia il giudice delle leggi, che questa Corte di legittimità, che si tratta di precetto "nè speciale, nè eccezionale, ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio" (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988;
Corte Cost. n. 17/1987) e, quindi, a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina (v. ad es. già Cass. n. 4938/1994).
Appare del tutto incoerente con tali linee interpretative che possa, quindi, invocarsi la disciplina della nullità degli atti negoziali per descrivere, nel caso, gli effetti dell’illegittimità del recesso, laddove, invece, sono proprio le esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti, che hanno ispirato l’intervento della giurisprudenza e, infine, anche del legislatore, oltre che l’identità di ratio che manifestano le corrispondenti fattispecie, a ricondurre la disciplina del licenziamento degli autoferrotranvieri alla regolamentazione comune della L. n. 300 del 1970, art. 18.
E, del resto, non si comprende quale concreto interesse, divergente da quello affermato nella sentenza impugnata, potrebbe nel caso discendere dal riferimento "ai tradizionali principi generali codicistici in materia di nullità", se si considera che tanto il regime della nullità ex art. 1418 c.c., che quello della tutela reale sono accomunati dall’inidoneità dell’atto di recesso a risolvere il rapporto di lavoro.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
Basti, al riguardo, osservare che, anche per tal parte, la censura appare priva di decisività, dal momento che non trova alcuna concreta specificazione l’interesse che sorregge l’affermazione che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le condotte addebitate riconducendole nell’alveo del R.D. n. 148 del 1931, art. 45, e cioè nell’ambito della fattispecie della destituzione, ed in particolare la incidenza di tale fattispecie sulle mancanze addebitate e sul giudizio di ingiustificatezza operato dai giudici di merito.
4. Non meritevole di accoglimento è anche l’ultimo motivo.
La Corte territoriale ha, con adeguata motivazione, esaminato i singoli episodi contestati (che darebbero riscontro, ad avviso della società ricorrente, al "concorso (del B.) nell’organizzare le anomale assenze dal servizio verificatesi nel corso del mese di dicembre 2007) e, ponendoli a raffronto con gli esiti dell’istruttoria, ha, con plausibile argomentazione, osservato, fra l’altro, (a) che nessuno dei testi, nel riferire delle informazioni fornite dal lavoratore ai propri superiori circa le assenze dal servizio che si sarebbero verificate in caso di esito negativo delle trattative sindacali sul premio di risultato, ha fatto riferimento "a modalità – in ipotesi, anche solo lontanamente aggressive, intimidatorie o ricattatorie…"; (b) che non era affatto singolare che il lavoratore, dato il suo passato di sindacalista, "potesse apprendere dai lavoratori informazioni e notizie circa iniziative sindacali o para-sindacali di cui la direzione aziendale non aveva conoscenza e, in genere, potesse avere il polso della situazione e delle intenzioni del personale in maniera più pronta e più efficace dei suoi superiori"; (c) che era da ritenersi inverosimile che il B. fosse il reale organizzatore dell’assenteismo dei dipendenti, dal momento che sarebbe stato "un maldestro organizzatore di lotte sindacali colui il quale denuncia alla direzione aziendale, prima ancora dell’attuazione della protesta, gli autori materiali della condotta da lui stesso promossa o organizzata"; (d) che nessun intento di agevolare gli effetti dell’astensione del personale, compromettendo l’efficienza del servizio, era da ravvisare nel contrasto insorto a proposito della sostituzione dell’agente D., essendo pacifico che il comportamento del B. non era stato finalizzato a lasciare il turno scoperto.
Corretta, alla luce di tali rilevi, ed in ogni caso, esente da manifesti vizi logici e ricostruttivi, appare, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la Corte piemontese, e precisamente che i fatti posti dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non costituiscono affatto indizi gravi, precisi e concordanti di una partecipazione attiva del lavoratore all’organizzazione di una forma di astensione dal lavoro attuata utilizzando strumentalmente le assenze per malattia.
Trattasi di valutazione di merito, che individua le fonti di convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile la decisione, e, pertanto, non risulta sindacabile in sede di legittimità.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 60,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.