Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13544

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 12-6-2006, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi D.V.V. e D.M. P., rigettava la domanda di addebito proposta dal marito, affidava le figlie minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale, determinava il contributo per il mantenimento dovuto dal padre per le figlie nella misura di Euro 900,00 mensili.
Impugnava la suddetta sentenza il D.M.. Costituitasi, la moglie chiedeva il rigetto del gravame, (dichiarandosi la nullità e l’inefficacia dell’attività procuratoria svolta dall’Avv. S., e la decadenza del D.M. dalla domanda di addebito e di affidamento condiviso, reiterate in appello), nonchè l’elevazione del suo assegno di mantenimento ad Euro 1200,00 mensili.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7-2-/14-3-2008, dichiarava la nullità dell’attività procuratoria dell’Avv.to S., in primo grado, disponendo l’affidamento delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Ricorre per cassazione il D.M..
Non svolge attività difensiva la D.V..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 83, 125 e 163 c.p.c., in ordine al difetto di procura dell’Avv. Scandagliata in primo grado.
Il motivo va accolto.
E bensì vero che nel testo della procura, contenuta nella comparsa di risposta, in primo grado, viene indicato il nome di un Avvocato (S. C.) diverso da quello che ha autenticato la firma (M. S.), ma pare indubbio che ciò sia frutto di un errore materiale inidoneo ad inficiare la validità della procura stessa: l’Avv. S., oltre ad avere autenticato la sottoscrizione del mandato, viene indicato, quale avvocato del ricorrente, nell’intestazione della predetta comparsa di risposta, ove espressamente si richiama tale procura.
Ne consegue la validità dell’attività procuratoria svolta dal predetto Avvocato, ivi compresa la domanda di addebito da parte del D.M. nei confronti della moglie in primo grado, rigettata, ma riproposta nel giudizio di appello, che dovrà pertanto essere riesaminata.
Il riesame di tale domanda travolge necessariamente ogni questione relativa all’assegno di mantenimento della D.V.: se fosse accolta la domanda di addebito, non potrebbe riconoscersi assegno, se non a titolo di alimenti, ove il destinatario si trovasse in stato di bisogno.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza, per insanabile contrasto tra motivazioni e dispositivo, avuto riguardo all’art. 156 c.p.c., in ordine all’importo dell’assegno per i figli.
Il motivo va parimenti accolto.
Il Giudice d’Appello, dopo aver precisato, in motivazione, che l’importo di Euro 800,00 mensili risulta equamente rapportato alle esigenze delle due figlie, nel dispositivo conferma la sentenza appellata (nella quale il contributo paterno era determinato nella misura di Euro 900,00 mensili).
E’ possibile che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione sull’erronea convinzione che la sentenza di primo grado avesse disposto un assegno mensile di Euro 800,00 (così essa precisa, nello "svolgimento del processo"), ma avrebbe potuto eventualmente errare nel riportare in motivazione la somma di Euro 800,00 anzichè quella di Euro 900,00.
Non è possibile dunque comprendere esattamente il procedimento logico seguito dal Giudice in motivazione nè individuare correttamente il relativo comando giudiziale in dispositivo. Sussiste pertanto palese contrasto tra motivazione e dispositivo da cui consegue, sul punto specifico, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.c., n. 4.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe necessariamente il terzo, relativo all’assegno per il coniuge e il quarto, attinente a quello per le figlie.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 15-04-2009 (01-04-2009), n. 15771 Utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa in sede di giudizio cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, confermò, per quanto qui interessa, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal locale giudice per indagini preliminari nei confronti di C.M. e P.F., ritenuti gravemente indiziati, unitamente a B.S., del reato di estorsione aggravata in danno dell’imprenditore edile M.T., sulla base, essenzialmente, delle dichiarazioni rese in veste di persona informata dei fatti dallo stesso M.; dichiarazioni di cui si affermava, oltre che l’attendibilità, anche l’utilizzabilità, nonostante le eccezioni che, specialmente a tale ultimo riguardo, erano state sollevate dalla difesa;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa degl’indagati, denunciando:
1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 63 e 191 c.p.p., per non essere stata riconosciuta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, quale derivante: 1/a) dalla mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 63 c.p.p., atteso che il M. risultava indiziato, in separato procedimento, del reato di partecipazione alla stessa associazione di tipo mafioso (quella facente capo alla famiglia Bontempo Scavo) cui appartenevano gli attuali ricorrenti, tanto che il reato ad essi attribuito era stato contestato con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; 1/b) dal fatto che le dichiarazioni in questione risultavano da un colloquio tra agenti di p.g. e persona offesa, registrato dai primi ad insaputa della seconda;
2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 405 e 407 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione in ordine all’eccezione che, sul punto, era stata dedotta nel corso della procedura di riesame, sull’assunto che il tribunale, per un verso, avrebbe attribuito carattere non decisivo alle dichiarazioni del M. verbalizzate in data 13 marzo 2008, dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (così ritenendo di superare la suddetta accezione) e, per altro verso, le avrebbe invece utilizzate mediante il sostanziale rinvio, a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, al provvedimento applicativo della misura cautelare nel quale – si afferma – "vengono riportate solo ed esclusivamente le dichiarazioni del marzo 2008";
3) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 273 c.p.p., per essere stata attribuita valenza gravemente indiziaria alle dichiarazioni del M., pur essendo queste prive dei necessari elementi di riscontro ed avendo anzi trovato smentita in altre emergenza investigative, con riguardo ad altri pretesi fatti di estorsione riferiti dallo stesso M. come commessi in danno di diversi soggetti tra cui, in particolare, tale D.N.P., tanto che lo stesso tribunale del riesame aveva annullato, relativamente al fatto di cui quest’ultimo sarebbe stato vittima, l’ordinanza applicativa della custodia in carcere che anche per tale fatto era stata emessa nei confronti degli attuali ricorrenti;
4) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per essere stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante prevista da detta ultima norma nonostante la posizione di indagato per associazione di tipo mafioso in cui si trovava la persona offesa e nonostante il fatto che la stessa non si fosse mostrata per nulla intimorita, avendo minacciato i ricorrenti di denuncia ai Carabinieri ed avendo strappato in loro presenza una fattura che essi avevano predisposto a fittizia giustificazione del pagamento che pretendevano dal M., nulla rilevando, poi, che il medesimo M. avesse manifestato iniziale reticenza nel collaborare con le forze dell’ordine, atteso che tale atteggiamento – si afferma – poteva anche avere una "spiegazione alternativa" e cioè quella di "non accusare i propri sodali e non fornire dichiarazioni autoindizianti".
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, atteso che:
a) con riguardo al primo motivo:
a/1) pur volendosi prescindere dal richiamo, operato nell’impugnata ordinanza, al principio affermato da Cass. 3, 15 novembre 2007 – 8 gennaio 2008 n. 357, Bulica, RV 238696, circa la prevalenza della qualità di testimone-persona offesa su quella di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, avuto riguardo al diverso orientamento espresso in altre pronunce della Corte (ad es., Cass. 5, 25 settembre – 23 ottobre 2007 n. 39050, Costanza ed altro, RV 238188), appare decisivo ed assorbente il rilievo che dal solo fatto che l’estorsione in danno del M. sia stata contestata come aggravata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991 non risulta per nulla desumibile, contrariamente a quanto si sostiene, in modo del tutto apodittico, nel ricorso, l’esistenza di un collegamento interprobatorio tra il suddetto reato, come sopra circostanziato, e quello di cui all’art. 416 bis c.p. del quale, in altro procedimento, sarebbe indiziato lo stesso M.; e ciò in quanto, per un verso, la comune appartenenza di più soggetti ad un medesimo sodalizio criminoso (quale prospettata nel caso di specie) non esclude certo, di per sè, la possibilità che taluni di essi commettano reati in danno degli altri, anche avvalendosi di condizioni favorevoli riconducibili proprio a quell’appartenenza; per altro verso, il fatto che quest’ultima risulti, per avventura, comprovata nei confronti di alcuni, non significa che la relativa prova debba valere o debba comunque avere concreta influenza anche per altri;
a/2) le dichiarazioni registrate ad iniziativa della polizia giudiziaria in occasione di colloqui investigativi tra la stessa e la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorchè inutilizzabili come prova in sede propriamente processuale (come affermato da Cass. S.U. 28 maggio – 24 settembre 2003 n. 36747, Torcasio, RV 225467) non costituiscono, tuttavia, prova vietata in assoluto (Cass. 3, 6 luglio – 4 dicembre 2007 n. 36390, Alberti ed altro, RV 237564) e sono pertanto pienamente utilizzabili in altra sede quale, in particolare, il giudizio abbreviato (in tal senso, Cass. 2, 15 dicembre 2005 – 24 gennaio 2006 n. 2829, Pistorio, RV 233331) e, a maggior ragione, quindi, in sede cautelare;
b) con riguardo al secondo motivo, risulta dalla lettura dell’impugnata ordinanza che il tribunale ha fatto essenzialmente riferimento, nel motivare la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, alle dichiarazioni rese dal M. all’atto di una prima richiesta orale di intervento rivolta ai Carabinieri il 25 ottobre 2006, nonchè a quelle, dettagliatamente illustrate, che erano state poi rese, a seguito di convocazione, dallo stesso M. il 14 novembre 2006 (da lui non sottoscritte ma di cui era stata effettuata la registrazione), richiamando poi, solo a titolo di cronaca, il fatto che esistevano anche le successive dichiarazioni, regolarmente verbalizzate e sottoscritte, rese dal M. il 13 marzo 2008, a proposito delle quali si è limitato ad affermare che esse erano riportate nell’ordinanza applicativa della custodia cautelare "cui si rinvia"; espressione, quest’ultima, che, nella sua genericità, non può certo significare che con essa il tribunale abbia attribuito alle dichiarazioni in questione il decisivo rilievo che in precedenza aveva escluso, a fronte della valorizzazione di quelle (di per sè esaustive), del 25 ottobre e del 14 novembre 2006;
c) con riguardo al terzo motivo:
c/1) la segnalata mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del M. perde ogni rilievo, una volta escluso, per le ragioni in precedenza illustrate, che lo stesso M. dovesse essere ritenuto soggetto sottoposto a indagine per reato connesso o interprobatoriamente collegato a quello di cui egli figurava come persona offesa;
c/2) l’intervenuto annullamento dell’ordinanza cautelare relativamente all’addebito di estorsione in danno del D.N. risulta dovuto, secondo quanto si legge nell’impugnata ordinanza, non all’avvenuta acquisizione di elementi che smentissero quanto al riguardo riferito dal M. ma essenzialmente al fatto che era stato proprio quest’ultimo a prospettare "l’assoggettamento del D. N. ad estorsione in forma induttiva e dubitativa";
d) con riguardo al quarto motivo, il fatto che il M. figurasse, in separato procedimento, indiziato di appartenenza allo stesso sodalizio di tipo mafioso cui sarebbero appartenuti i ricorrenti non significa (avuto anche riguardo a quanto già osservato in precedenza, al punto a/1) che dovesse escludersi, in presenza delle obiettive connotazioni mafiose dell’intimidazione di cui egli sarebbe stato oggetto, quali ampiamente illustrate nell’impugnata ordinanza, la sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; nè, d’altra parte, può assumere decisivo rilievo, ai fini dell’esclusione di tale aggravante, il fatto che il M. potesse essersi mostrato non particolarmente intimidito, atteso che (analogamente a quanto si verifica, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, con riguardo al reato di minaccia) quello che conta, in tema di c.d. "metodo mafioso" applicato al reato di estorsione, è solo l’astratta idoneità della condotta posta in essere a produrre nel soggetto passivo il convincimento della ineluttabilità della sottomissione alla pretesa estorsiva, nulla rilevando quindi che, in concreto, tale, risultato non sia poi raggiunto per la particolare capacità di resistenza dello stesso soggetto passivo o per altre cause indipendenti dalla volontà degli agenti; e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo che, comunque, nella specie, come giustamente osservato nell’impugnata ordinanza, il M. si era inizialmente rifiutato, proprio per gli allegati timori di ritorsioni mafiose, di sottoscrivere le sue dichiarazioni del 14 novembre 2006; comportamento, questo, alla cui valenza sintomatica non può certo contrapporsi, in questa sede, la spiegazione dichiaratamente alternativa proposta nel ricorso, da riguardarsi, peraltro, come ben poco plausibile, a fronte del fatto indiscusso che era stato lo stesso M., come già ricordato, a chiedere l’immediato intervento dei Carabinieri a seguito delle condotte estorsive di era stato oggetto a dichiarata opera degli attuali ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1596 Proroga legale

LOCAZIONE DI COSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 20.1.1988 la s.p.a. R. P. S. intimava alla s.p.a. S. licenza per finita locazione alla data del 14.3.1988 in relazione a locazione non abitativa stipulata il 7.3.1979 per la durata di anni nove e la citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Roma.
L’intimata si opponeva; eccepiva che, trattandosi di un diniego di rinnovo alla prima scadenza, doveva essere seguita la procedura prevista dall’art. 46 della legge n. 392 del 1978; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la nullità delle clausole n, 2 e 5 con le quali aveva preventivamente rinunziato ai diritti di rinnovazione e prelazione ed all’indennità di avviamento, e della clausola n. 16 con la quale era previsto, in caso di contestazione sull’esclusione della rinnovazione, che la rinnovazione avrebbe avuto una durata triennale, fino al 14.3.1991.
Il pretore negava l’ordinanza di rilascio e rimetteva le parti davanti al tribunale.
Riassunto il giudizio, la R. P. S. chiedeva dichiararsi la cessazione del contratto alla data del 14.3.1988, o, in subordine, del 14.3.1991. La S. chiedeva l’accoglimento della riconvenzionale.
Il tribunale, con sentenza del 6.4.1990, rigettava sia la domanda che la riconvenzionale; compensava le spese.
Proponeva appello la R. P. S., insistendo per l’accoglimento della domanda. Resisteva la S. che proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo l’accoglimento della riconvenzionale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25.6.1992, accoglieva l’appello principale e dichiarava cessato il contratto alla data del 14.3.1988; rigettava l’appello incidentale nella parte relativa ai punti della controversia investiti dall’impugnazione principale e lo dichiarava inammissibile nella parte relativa alle questioni di nullità sollevate sulle rinunzie alla prelazione ed all’indennità di avviamento.
Pronunciando sul ricorso della S., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10270/95, lo accoglieva parzialmente, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valida la preventiva rinunzia alla rinnovazione.
La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza del 20.7.2000, dopo aver dichiarato, facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la nullità della clausola di rinunzia preventiva del conduttore alla rinnovazione, ha esaminato la domanda subordinata di cessazione del rapporto alla data del 14.3.1991, ed ha ritenuto valida la clausola n. 16, con la quale si prevede, nel caso di contestazione sull’esclusione del diritto di rinnovazione alla prima scadenza novennale (14.3.1988), che la rinnovazione non si sarebbe potuta protrarre oltre il 14.3.1991, e cioè per tre anni, ed ha quindi dichiarato cessata la locazione a tale data. Ha considerato la corte che l’indicata pattuizione appare del tutto valida, in quanto rispetta comunque la previsione di legge che, dando tutela alle esigenze dei conduttori, ha voluto assicurare la disponibilità del bene, in via normale, per la durata di dodici anni.
Avverso la sentenza la S. ha proposto ricorso per Cassazione affidandone l’accoglimento a due motivi.
Ha resistito, con controricorso, la R. P. S..

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 1418 e 1419 c.c., 27, 28 e 79 della legge n. 392 del 1978, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, n, 5, c.p.c., il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola con la quale le parti hanno previsto, in relazione a locazione non abitativa stipulata per la durata di nove anni, che la eventuale rinnovazione avrebbe avuto la durata di anni tre, così determinando una complessiva durata di dodici anni.
Sostiene: che l’art. 28 della legge n. 392 del 1978 prescrive che il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione si rinnova di sei anni in sei anni; che il contratto in oggetto, dopo la prima scadenza convenzionale di nove anni, deve intendersi rinnovato per il periodo previsto dalla legge di sei anni; che la clausola sulla durata del contratto che, nel suo complesso, prevedeva la cessazione del rapporto alla prima scadenza ed il rinnovo, in subordine, per soli tre anni, è quindi nulla, perchè contraria all’art. 79 della citata legge, posta a tutela inderogabile dell’art. 28. 2. Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte, esaminando una fattispecie analoga, ha avuto modo di statuire che, in tema di locazione di immobili per lo svolgimento di una delle attività indicate nell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la previsione di un termine di durata del contratto superiore a quella minima di legge non esclude la applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al successivo art. 28, ancorchè la durata del contratto inizialmente pattuita sia uguale o superiore a quella di dodici (o diciannove) anni risultante dalla somma della durata minima legale iniziale e da quella minima di rinnovo, rispettivamente disposta per le attività indicate nei primi due commi dell’art. 27 e nel terzo comma del medesimo articolo (sent. n. 22129/04).
Con la citata sentenza, ha osservato la Corte, che, nel disciplinare la locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il legislatore ha inteso assicurare al conduttore, in ragione di alcune particolari attività da questi svolte nell’immobile condotto in locazione, una congrua durata del rapporto ed una continuità dello stesso.
A tale scopo sono state previste due distinte norme dirette a soddisfare le due esigenze sopra indicate: la prima (art. 27) è infatti volta ad assicurare una durata minima iniziale del contratto;
la seconda (art. 28, completata dall’art. 29) è invece diretta ad assicurare la continuità del rapporto.
La disciplina contenuta nell’art. 27 costituisce una deroga all’art. 1574 c.c., nel senso che la locazione senza determinazione della sua durata si intende stipulata per il periodo minimo di sei o nove anni, ed un limite all’autonomia delle parti, nel senso che la locazione non può essere stipulata per un periodo inferiore a quelli minimi;
nel caso ciò avvenisse la locazione si intenderà pattuita per la durata minima legale. Le parti restano naturalmente libere di stabilire una durata superiore a quella minima, nel qual caso la durata pattuita sarà quella vincolante per le parti.
La disciplina dettata dall’art. 28 costituisce una deroga all’art. 1596, primo comma, c.c., nel senso che la locazione, pur essendo a termine (quello minimo di legge o quello superiore pattuito dalle parti) non cessa con lo spirare dello stesso, senza che sia necessaria la disdetta, ma si. rinnova se questa non sia data.
Il primo comma dell’art. 28 afferma che la locazione, indipendentemente dalla misura della durata iniziale e quindi anche se la stessa è stata pattuita in misura superiore a quella minima legale, si rinnova di sei anni in sei anni o di nove anni in nove anni, da intendersi come durata minima, potendo le parti nella loro autonomia stabilire una durata superiore indipendentemente dalla durata iniziale ovvero corrispondente a quella iniziale già pattuita in misura superiore a quella minima.
Il secondo comma dell’art. 28 detta poi una disciplina particolare con riferimento alla prima scadenza; recita infatti la norma che "alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti".
Dalla lettera del secondo comma dell’art. 28 si è voluto inferire che la disciplina del diniego di rinnovazione alla prima scadenza sia applicabile solo nel caso in cui il contratto abbia la durata minima iniziale corrispondente a quella minima di legge, sostenendosi che l’art. 28 della legge n. 392 del 1978 prevede espressamente per il locatore l’obbligo di motivare ai sensi dell’art. 29 il diniego di rinnovazione, soltanto alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, soltanto cioè nel caso in cui la durata del contratto sia non superiore a quella minima di legge, ed argomentando altresì che la finalità dell’art. 28 è evidentemente quella di assicurare al rapporto una durata minima pari, rispettivamente, ad anni dodici o ad anni diciotto, salvo che il locatore opponga una diniego di rinnovazione, motivato ai sensi del successivo art. 29.
Tale interpretazione non può essere seguita.
Essa, infatti, non tiene conto, sul piano sistematico, del diverso fine, sopra indicato, che la norma sulla durata minima iniziale del contratto persegue rispetto alla norma che regola la disciplina della rinnovazione; confonde, inoltre, la durata minima complessiva del rapporto, risultante dalla somma tra il termine minimo iniziale di durata ed il termine minimo di rinnovo, che risulta di dodici o di diciotto anni, con la durata del rapporto risultante da una diversa volontà delle parti, le quali nel fissare una durata iniziale del rapporto superiore a quella legale, derogano legittimamente alla durata minima fissata dall’art. 27, (che parla di durata non inferiore), ma senza per ciò derogare alla autonoma e distinta disciplina della rinnovazione; non tiene, infine, conto del fatto che, attenendosi alla interpretazione letterale sostenuta, ove fosse stabilita una durata iniziale superiore a quella minima di legge (ma inferiore a dodici o diciotto anni) con negazione del diritto al rinnovo, il rapporto avrebbe una durata complessiva inferiore a dodici o diciotto anni, che è quella minima legale, derivante dalla somma tra la durata minima iniziale e quella conseguente al rinnovo del contratto alla prima scadenza.
La lettera della legge (secondo comma dell’art. 28) non è un ostacolo alla interpretazione della disciplina del rinnovo alla prima scadenza nel senso che essa si applica anche nelle ipotesi in cui sia stata pattuita un durata della locazione superiore a sei o nove anni;
il richiamo alla prima scadenza di sei o nove anni contenuto nell’art. 28 secondo comma, sebbene possa essere fonte di equivoco, si spiega con il fatto che di sei o nove anni è la durata minima iniziale del contratto dettata dall’art. 27 e pertanto tali termini sono stati presi a riferimento dal legislatore, senza che per ciò possa escludersi che la medesima disciplina si applichi anche alla prima scadenza di un contratto il cui termine iniziale di durata sia superiore a quello minimo, atteso che, come si è visto, l’art. 27 parla di durata non inferiore a sei o nove anni.
2.2. Alle suesposte considerazioni il Collegio aderisce, facendole proprie.
Consegue che l’impugnata sentenza, incentrata sul riconoscimento della validità di una pattuizione diretta a limitare ad anni tre la rinnovazione di un contratto ad uso non abitativo originariamente stipulato per la durata di anni nove, "in quanto rispetta comunque la previsione di legge che, dando tutela alle esigenze dei conduttori, ha voluto assicurare la disponibilità del bene, in via normale, per la durata di dodici anni", va cassata.
3. Resta assorbito il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1418 c.c., viene addebitato alla corte territoriale di non aver rilevato d’ufficio la nullità della clausola sotto il diverso profilo del difetto di specifica approvazione.
4. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che si atterrà al seguente principio di diritto:
In tema di locazione oli immobili per lo svolgimento di una delle attività indicate nell’art. 27 della legge n. 392 del 1918, la iniziale pattuizione di un termine di durata del contratto superiore a quella minima di legge non esclude la applicabilità della disciplina del rinnovo alla prima scadenza di cui al successivo art. 28, con la conseguenza che è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, la clausola diretta a limitare la durata della rinnovazione sino al compimento di una complessiva durata di anni dodici.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 96 del 2012

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 26-4-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 3, comma 3,
della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina
delle attivita’ agrituristiche), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale dell’Umbria nel procedimento vertente tra la
ditta Conforti Aldo e la Comunita’ montana
Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte ed altri, con ordinanza del 31
gennaio 2011, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2011,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della ditta Conforti Aldo, della
Comunita’ montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e l’atto di
intervento della Regione Umbria;
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la ditta
Conforti Aldo, Paola Manuali per la Regione Umbria e Roberto Baldoni
per la Comunita’ montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 31 gennaio 2011, il Tribunale
amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’articolo
3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28
(Disciplina delle attivita’ agrituristiche), nella parte in cui
prevede che possono essere utilizzate per l’attivita’ agrituristica
soltanto le strutture esistenti nell’azienda prima dell’entrata in
vigore della legge medesima.
1.1. – Il rimettente e’ chiamato a decidere sul ricorso,
presentato dalla ditta Conforti Carlo (rectius: Aldo), nei confronti
della Comunita’ montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, della
Regione Umbria e del Comune di San Venanzo, per ottenere
l’annullamento di due provvedimenti emessi dal dirigente del Servizio
promozione, agricoltura, lavori e patrimonio della indicata Comunita’
montana, nonche’ delle note con le quali i predetti provvedimenti
sono stati comunicati, e di ogni altro atto presupposto, connesso o
collegato.
Le determinazioni dirigenziali impugnate (n. 62 e n. 63 del 17
febbraio 2010) hanno ad oggetto, rispettivamente, il «parere negativo
alla richiesta di estensione dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’agriturismo alla ditta Conforti Aldo relativamente al fabbricato
costituente ampliamento di una preesistenza», e la mancata estensione
della iscrizione della medesima ditta nell’albo degli operatori
agrituristici per il servizio di alloggio in riferimento al suddetto
fabbricato.
1.2. – Il giudice a quo evidenzia che i provvedimenti di diniego
sono stati adottati in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge
reg. Umbria n. 28 del 1997, giacche’ l’immobile da utilizzare a scopo
agrituristico, «ancorche’ assentito […] con permessi di costruire
del Comune di San Venanzo n. 167 dell’8 ottobre 2003 e del 10 maggio
2005», non era esistente alla data del 4 settembre 1997, quando e’
entrata in vigore la legge reg. Umbria n. 28 del 1997.
Il rimettente riferisce inoltre che la parte ricorrente ha
formulato censure di eccesso di potere e violazione di legge, ed ha
eccepito, in subordine, l’illegittimita’ costituzionale della
disposizione regionale citata, per l’asserito contrasto con gli artt.
3, 41 e 97 Cost.
1.3. – Il Tribunale amministrativo dell’Umbria, dopo aver
affermato che «oggetto del contendere sono provvedimenti di natura
per cosi’ dire "commerciale"», in quanto non sono in contestazione i
permessi di costruire, espone le ragioni per le quali reputa il
ricorso infondato.
Osserva il rimettente che l’art. 3, comma 3, della legge reg.
Umbria n. 28 del 1997 ha limitato, senza equivoci, l’utilizzo a fini
agrituristici alle sole strutture esistenti nell’azienda prima del 4
settembre 1997. Non sarebbe percio’ condivisibile la tesi della parte
ricorrente, secondo cui anche il nuovo edificio, risultante
dall’ampliamento di una costruzione preesistente al 4 settembre 1997,
dovrebbe ritenersi utilizzabile per l’agriturismo. Oltretutto, sempre
secondo il rimettente, la circostanza dell’intervento su di una
struttura antecedente sarebbe priva di adeguata documentazione.
Ad avviso del giudice a quo, il testo della disposizione
regionale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive: il
riferimento alle "strutture esistenti" alla data indicata varrebbe a
identificare unicamente «gli edifici gia’ fisicamente presenti nel
territorio a quella data, quale pacificamente non e’ il fabbricato in
questione».
Non emergerebbe, peraltro, la denunciata disarmonia tra questa
interpretazione e la normativa regionale in materia di edilizia: per
un verso, infatti, l’art. 35, comma 1, della legge della Regione
Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del
territorio: pianificazione urbanistica comunale) consente
l’ampliamento degli edifici rurali soltanto se esistenti alla data
del 13 novembre 1997 e, per altro verso, l’art. 32, comma 2, lettera
c), della medesima legge precisa che possono considerarsi esistenti
gli edifici legittimamente presenti nelle zone agricole «purche’
siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del
13 novembre 1997». Cio’ dimostrerebbe che, anche ai fini edilizi,
l’esistenza dell’immobile e’ collegata al completamento delle opere
strutturali.
Infine, secondo il rimettente, nemmeno sussisterebbe l’asserito
deficit motivazionale dei provvedimenti di diniego oggetto di
impugnazione, essendo sufficiente il richiamo alla disciplina
prevista dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del
1997, per effetto della quale «i provvedimenti in questione si
connotano come vincolati».
Il rimettente ritiene invece condivisibili, «seppur per
considerazioni in larga parte diverse», e in riferimento a parametri
parzialmente differenti, i dubbi di costituzionalita’ prospettati
dalla parte ricorrente.
1.4. – Secondo il Tribunale amministrativo dell’Umbria la
disposizione regionale violerebbe l’art. 3 Cost. per «irrazionalita’
intrinseca». Essa avrebbe infatti «congelato» l’esercizio
dell’attivita’ di agriturismo nel territorio regionale alla data del
4 settembre 1997, cosi’ impedendo «il flessibile utilizzo delle
aziende agricole in relazione all’andamento del mercato ed alla
necessita’ di favorire la permanenza sul territorio degli operatori
agricoli, con i correlati benefici per l’economia e, segnatamente,
per l’ambiente». Cio’ si porrebbe in aperto conflitto con le
finalita’ dichiarate dall’art. 1 della medesima legge reg. Umbria n.
28 del 1997, tra le quali, in particolare, quelle di agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; di permettere
il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli
operatori del settore, secondo il principio della multifunzionalita’
dell’impresa agricola; di contribuire allo sviluppo ed al
riequilibrio tra le diverse realta’ del territorio.
1.5. – La disposizione regionale violerebbe inoltre l’art. 41,
primo comma, Cost., avendo introdotto un impedimento ingiustificato
all’iniziativa economica.
A parere del rimettente il limite all’ampliamento dell’attivita’
agrituristica avrebbe creato, di fatto, «una sorta di oligopolio a
favore degli agriturismi esistenti alla data del 4 settembre 1997»,
in palese contrasto con i principi in materia di liberta’ economica,
i quali implicano, nell’attuale contesto comunitario, lo sviluppo
dell’attivita’ economica e della concorrenza.
1.6. – Sono illustrate, infine, le ragioni dell’asserito
contrasto della norma censurata con l’art. 9, secondo comma, Cost.
Il rimettente muove dalla considerazione che l’attivita’ agricola
non sia oggi sufficientemente redditizia, soprattutto nelle zone
collinari e montane, che sono anche, di regola, le zone di maggiore
interesse turistico ed ambientale.
In tale prospettiva sarebbe evidente come la norma regionale
censurata, che impedisce alle imprese agricole l’utilizzo
agrituristico delle strutture realizzate dopo il 1997, finisca per
agevolare il fenomeno della «marginalizzazione» ed il conseguente,
progressivo abbandono delle campagne, vale a dire l’effetto che
l’art. 1 della stessa legge reg. Umbria n. 28 del 1997 si propone di
contrastare, nella parte in cui individua le finalita’ della
disciplina dell’agriturismo.
All’abbandono delle campagne, assume ancora il rimettente,
seguira’ necessariamente il deterioramento del territorio e degli
edifici agricoli, cio’ che contrasta con la tutela del paesaggio e
del patrimonio edilizio rurale, valori entrambi garantiti dall’art.
9, secondo comma, Cost.
1.7. – In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo
afferma che i provvedimenti oggetto di impugnazione risultano immuni
da vizi, essendo meramente applicativi della norma regionale
censurata.
2. – Con atto depositato il 17 maggio 2011, si e’ costituita la
ditta Conforti Aldo, ricorrente nel giudizio principale, per chiedere
l’accoglimento delle questioni di legittimita’ costituzionale.
2.1. – La parte privata svolge argomenti a sostegno delle
prospettate questioni a partire dalla ricostruzione del quadro
normativo nel quale si colloca la disposizione censurata, avuto
riguardo sia al riparto di competenze Stato-Regioni sia alla ratio
della disciplina statale e di quella regionale in materia di
agriturismo.
La definizione dell’attivita’ agrituristica e’ dettata dall’art.
2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo),
secondo il quale per attivita’ agrituristiche si devono intendere
quelle di ricezione e di ospitalita’ esercitate dagli imprenditori
agricoli «attraverso l’utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione rispetto all’attivita’ di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali».
Sul piano del riparto di competenze, la Corte costituzionale,
nella sentenza n. 339 del 2007, ha affermato che l’attivita’
agrituristica e’ riconducibile in via immediata alle materie
dell’agricoltura e del turismo le quali, a seguito della riforma del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sono attribuite alla
competenza residuale delle Regioni. La Corte ha peraltro precisato
come le Regioni debbano altresi’ uniformare la disciplina
dell’agriturismo ai principi fondamentali dettati dal legislatore
statale in relazione agli ambiti materiali di potesta’ legislativa
concorrente.
Cio’ posto, la disciplina statale e regionale della materia in
esame, secondo la parte privata, sarebbe volta principalmente a
favorire l’attivita’ di agriturismo, «in quanto funzionale alla
prevenzione dell’abbandono delle campagne».
La legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell’agriturismo),
indicava tra le finalita’ anche la tutela ambientale, la salvaguardia
del territorio e del paesaggio rurale, attraverso una migliore
utilizzazione del patrimonio naturale.
La successiva e vigente legge n. 96 del 2006 non si sarebbe
discostata nei contenuti dalla legge n. 730 del 1985, rafforzando la
promozione di forme di turismo rurale, finalizzate a valorizzare le
risorse di ciascun territorio, il mantenimento di attivita’
remunerative nelle aree rurali, il recupero e la valorizzazione del
patrimonio edilizio rurale.
La legge della Regione Umbria n. 28 del 1997, di cui e’ censurato
l’art. 3, comma 3, sarebbe a sua volta in linea con la normativa
statale, come si ricaverebbe dall’art. 1 della medesima legge, che
indica le finalita’ generali, ponendo accanto all’obiettivo
economico, quello ambientale e quello socio-culturale.
2.2. – Procedendo all’esame delle singole questioni, la parte
privata ne rileva la pertinenza al dato della soglia temporale
introdotta dalla norma censurata, in forza della quale l’attivita’
agrituristica e’ consentita esclusivamente mediante gli immobili
esistenti nell’azienda prima della data di entrata in vigore della
legge regionale n. 28 del 1997.
Tale limite temporale, non rinvenibile ne’ nella legislazione
statale ne’ in quella di altre Regioni, comporterebbe che soltanto in
Umbria sia vietato l’esercizio di attivita’ agrituristica sugli
immobili edificati successivamente alla predetta data.
Sarebbe dunque di tutta evidenza l’irragionevolezza della norma
censurata, la quale, «di fatto, cristallizza l’esercizio
dell’attivita’ agrituristica su fabbricati esistenti, non gia’ al
momento dell’istanza autorizzatoria, quanto piuttosto ad una data
arbitrariamente definita». E’ richiamata giurisprudenza
costituzionale che, secondo la parte, avrebbe rilevato lo sviamento
strumentale della funzione legislativa, con violazione dell’art. 3
Cost., nei casi di contrasto tra il fine perseguito dal legislatore
ed il mezzo utilizzato (sentenze n. 102 del 1991 e n. 198 del 1986).
Sul tema del sindacato di ragionevolezza, quale «apprezzamento di
conformita’ tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la
deve assistere», sono richiamate le sentenze n. 245 del 2007 e n. 89
del 1996.
La difesa della parte privata sottolinea anche l’effetto
discriminatorio che discenderebbe della censurata soglia temporale:
il trattamento riservato agli operatori del settore nella Regione
Umbria risulterebbe significativamente deteriore rispetto a quello
degli omologhi che svolgono la propria attivita’ nel resto del
territorio nazionale.
2.3. – La disposizione regionale censurata, sempre secondo la
parte costituita, contrasterebbe con gli artt. 3 e 41, primo comma,
Cost. in quanto precluderebbe l’iniziativa economica ai privati i
quali intendano esercitare l’attivita’ agrituristica utilizzando
edifici legittimamente realizzati sul fondo in epoca successiva al 4
settembre 1997, creando, inoltre, una evidente disparita’ di
trattamento tra gli operatori interessati.
Come evidenziato anche dal giudice a quo, si sarebbe creato un
oligopolio a favore delle imprese di agriturismo gia’ esistenti nel
1997, giacche’ solo ad esse e’ consentito, di fatto, l’esercizio
della predetta attivita’. Tale situazione si porrebbe in aperto
contrasto con il principio della libera concorrenza, a sua volta
espressione del principio della liberta’ d’iniziativa economica che
e’ declinato dalla giurisprudenza costituzionale come «principio di
non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in
rapporto di concorrenza» (sono citate le sentenze n. 64 del 2007 e n.
443 del 1997).
2.4. – A sostegno della censura prospettata in riferimento
all’art. 9, secondo comma, Cost., la parte privata propone argomenti
sostanzialmente coincidenti con quelli svolti dal rimettente.
3. – Con atto depositato il 17 maggio 2011, si e’ costituita nel
giudizio incidentale la Comunita’ montana
Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, ed ha chiesto che le questioni
siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
3.1. – La difesa della Comunita’ montana osserva innanzitutto che
la disciplina dell’agriturismo rientra pacificamente tra quelle
attribuite alla competenza concorrente dall’art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione alle quali spetta alle Regioni legiferare nel
quadro dei principi fondamentali fissati dallo Stato.
La normativa statale vigente al momento dell’emanazione della
norma regionale censurata, e cioe’ la legge n. 730 del 1985, indicava
tra le proprie finalita’ il migliore utilizzo del patrimonio rurale
naturale ed edilizio (art. 1). La stessa legge prevedeva: all’art. 3,
primo comma, l’utilizzabilita’ per l’attivita’ agrituristica dei
«locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel
fondo, nonche’ gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non
piu’ necessari alla conduzione dello stesso»; all’art. 3, terzo
comma, che «le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore
agricolo ai fini dell’esercizio di attivita’ agrituristiche»;
all’art. 3, quarto comma, che «il restauro deve essere eseguito nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli
edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate». Infine, ai sensi dell’art. 10, quarto comma,
lettera c), della medesima legge n. 730 del 1985, spettava alle
Regioni «la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica».
In sostanza, prosegue la Comunita’ montana, e’ lo stesso
legislatore statale ad avere previsto che l’attivita’ agrituristica
possa essere esercitata utilizzando esclusivamente il patrimonio
edilizio esistente, e non anche ricorrendo a nuove edificazioni. Cio’
emergerebbe sia dalle disposizioni che direttamente fanno riferimento
al patrimonio edilizio esistente ad un dato momento, sia da quelle
che circoscrivono al solo recupero gli interventi attuabili sugli
immobili da destinare all’attivita’ in oggetto.
Sarebbe stato fissato cosi’, fin dal 1985, un principio
fondamentale della materia, in base al quale occorre evitare che
siano realizzate ex novo strutture destinate all’esercizio
dell’attivita’ agrituristica, dovendo quest’ultima rappresentare uno
dei modi di riqualificazione del patrimonio di edilizia rurale
esistente.
La disciplina statale attualmente vigente e’ contenuta nella
legge n. 96 del 2006, che ha abrogato la legge n. 730 del 1985, senza
peraltro discostarsi, per quanto qui interessa, dall’impostazione di
quest’ultima.
Tra le finalita’ dichiarate all’art. 1 della nuova legge vi e’
quella di recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le
peculiarita’ paesaggistiche; all’art. 3, comma 1, e’ previsto che
«possono essere utilizzati per le attivita’ agrituristiche gli
edifici o parti di essi gia’ esistenti nel fondo»; ancora all’art. 3,
comma 2, e’ previsto che «le regioni disciplinano gli interventi per
il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attivita’
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche e architettoniche nonche’ delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi».
Risulterebbe cosi’ confermato il principio fondamentale,
vincolante per la legislazione regionale, secondo cui le attivita’
agrituristiche possono e devono essere esercitate utilizzando il
patrimonio di edilizia rurale esistente – cio’ che non esclude gli
edifici aventi diversa destinazione, come gli annessi, ne’ la stessa
abitazione dell’imprenditore agricolo -, mentre non puo’ farsi
ricorso a nuove edificazioni.
Secondo la parte, la sintonia tra la disciplina regionale ed i
principi fondamentali dettati dallo Stato avrebbe dovuto indurre il
rimettente a censurare anche le fonti di rango statale. Mancando tali
censure, le questioni sollevate sarebbero inammissibili.
3.2. – Nel merito, la difesa della Comunita’ montana osserva come
il limite, posto dalla norma regionale censurata, alla indiscriminata
utilizzabilita’ di edifici rurali a fini agrituristici trovi ragione
e giustificazione nella pluralita’ di interessi pubblici coinvolti
dalla materia in esame.
Attraverso la «moratoria temporale» si intenderebbe,
innanzitutto, riqualificare il patrimonio edilizio esistente in
ambito rurale, riutilizzando, previe ristrutturazioni e restauri
conservativi, i manufatti esistenti in condizioni di abbandono, o
inutilizzati o, comunque, con destinazione non residenziale.
Cio’ non toglie che in futuro, una volta che si sia attinto al
patrimonio rurale esistente, il legislatore regionale possa
nuovamente intervenire per fissare un diverso e piu’ ravvicinato
limite temporale entro il quale dovranno essere stati realizzati i
manufatti agricoli da impiegare a fini agrituristici, con la
conseguenza di una necessaria ridefinizione del concetto di
«patrimonio edilizio esistente», utilizzabile per lo svolgimento
dell’attivita’ agrituristica.
In ogni caso, e diversamente da quanto sottinteso dal rimettente,
l’attivita’ agrituristica non sarebbe configurata nell’ordinamento
come indiscriminatamente libera: l’art. 4, comma 1, della legge n. 96
del 2006 dispone che «le regioni, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti
ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attivita’
agrituristica». Tra i limiti in questione, possono figurare anche
quelli diretti a circoscrivere l’utilizzazione del patrimonio
edilizio, ai fini agrituristici, agli immobili gia’ esistenti e
funzionalmente connessi all’esercizio dell’attivita’ agricola in un
dato momento. Quest’ultima limitazione, nella specie, troverebbe
giustificazione nelle peculiari caratteristiche del territorio
regionale, allo scopo sia di evitare l’eccessiva edificazione di
ambiti rurali che sovente presentano caratteristiche di notevole
pregio ambientale, sia di recuperare il patrimonio rurale esistente.
3.3. – Quanto alla infondatezza della censura condotta in
riferimento all’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza intrinseca della
disposizione censurata a fronte delle finalita’ della legge
regionale, la Comunita’ montana richiama le argomentazioni svolte in
merito alla ratio della disciplina statale e di quella regionale in
materia di agriturismo.
Sarebbe del resto erronea la considerazione del rimettente,
secondo cui il limite temporale fissato dalla norma censurata
«congelerebbe l’esercizio dell’agriturismo al 4 settembre 1997».
L’asserito congelamento, invero, non sarebbe riferibile all’attivita’
agrituristica in se’, essendo possibile iniziare tale attivita’ o
ampliare quella preesistente destinando allo scopo immobili gia’
presenti nell’azienda agricola.
Analogamente, risulterebbero erronei i rilievi svolti dal
rimettente a proposito del contrasto tra la disposizione regionale e
l’art. 41, primo comma, Cost., giacche’ la limitazione temporale non
riguarderebbe le imprese agrituristiche esistenti alla data del 4
settembre 1997, bensi’ gli edifici esistenti a quella data, sicche’
non si sarebbe creato alcun oligopolio.
Quanto, infine, al prospettato contrasto con l’art. 9 Cost., la
difesa della Comunita’ montana ribadisce come il legislatore
regionale sia stato indotto a contingentare – quanto meno fino ad
oggi – l’edificazione del territorio agricolo a fini agrituristici, e
a privilegiare il restauro di manufatti gia’ esistenti, proprio allo
scopo di preservare al meglio i valori che il territorio rurale puo’
esprimere.
4. – Con atto depositato il 16 maggio 2011, e’ intervenuta nel
giudizio incidentale la Regione Umbria ed ha chiesto che le questioni
siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
4.1. – La difesa regionale osserva come le questioni non possano
essere affrontate senza il previo esame del contenuto della
legislazione statale in materia di agriturismo, in particolare
dell’art. 3 della legge n. 96 del 2006, riguardante i «locali per
attivita’ agrituristiche». La disposizione citata costituisce
infatti, per le Regioni, principio fondamentale ai sensi dell’art.
117, terzo comma, Cost., in quanto attinente al governo del
territorio (e’ richiamata la sentenza n. 339 del 2007 della Corte
costituzionale).
La difesa regionale osserva come, dal raffronto tra la disciplina
statale previgente e quella attuale, emerga che anche in base alla
normativa vigente l’abitazione dell’imprenditore agricolo, o meglio
parte di essa, puo’ essere utilizzata per l’attivita’ agrituristica.
La mancanza di qualsiasi riferimento all’abitazione rurale
dell’imprenditore agricolo dimostra che l’offerta agrituristica si e’
affrancata dalla originaria dimensione familiare della casa rurale,
in linea con lo sviluppo che il settore ha conosciuto negli ultimi
anni, e tuttavia la formula utilizzata dal legislatore statale del
2006 nell’art. 3, comma 1, e’ comprensiva di ogni fabbricato sito nel
fondo, e dunque anche dell’abitazione dell’imprenditore agricolo.
Ancora, prosegue la difesa regionale, dall’esame congiunto delle
disposizioni statali succedutesi nel tempo risulta chiaro che sono
utilizzabili per attivita’ agrituristiche gli edifici o parti di essi
«gia’ esistenti nel fondo». Peraltro, ai fini del presente giudizio,
rileva solo il dato per cui gli immobili da destinare all’attivita’
agrituristica devono trovarsi nell’azienda agricola, essendo escluso
che l’imprenditore possa edificare nuovi fabbricati ad hoc.
Tale interpretazione coincide del resto con uno degli scopi
perseguiti da entrambe le citate leggi statali in materia di
agriturismo, e cioe’ il miglior utilizzo del patrimonio rurale
naturale ed edilizio (art. 1 della legge n. 730 del 1985), ovvero il
recupero di tale patrimonio, tutelando le peculiarita’ paesaggistiche
(art. 1, comma 1, lettera e, della legge n. 96 del 2006).
4.2. – La Regione Umbria prosegue l’esame del quadro normativo
sottolineando che la legge regionale n. 28 del 1997, pure emanata
nella vigenza della legge n. 730 del 1985, non e’ stata modificata
dopo l’entrata in vigore della legge n. 96 del 2006, in quanto
ritenuta conforme ai principi fondamentali contenuti in quest’ultima,
anche con riferimento all’art. 3, comma 3, oggetto di censura.
La disposizione appena citata, infatti, sarebbe perfettamente
adeguata ai principi sopra indicati, nella parte in cui stabilisce
che possono essere utilizzate per attivita’ agrituristiche «le
strutture di cui ai precedenti commi», se esistenti nell’azienda
«prima dell’entrata in vigore della presente legge».
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto del giudizio
principale, la difesa regionale segnala che e’ lo stesso rimettente a
definire «nuovo» l’immobile della cui utilizzabilita’ a fini di
agriturismo si discute (punto 5 dell’ordinanza), cio’ che del resto
emergerebbe dai documenti in atti. Il primo permesso di costruire
risale all’ottobre del 2003, e nel corso dei lavori e’ stato
richiesto il permesso di costruire in variante «prima che vi fosse
stata una qualsiasi utilizzazione della porzione di edificio allo
scopo inizialmente ipotizzato».
La situazione contrasterebbe, quindi, non solo con la norma
regionale ma anche con il principio fondamentale posto dall’art. 3
della legge n. 96 del 2006, con la conseguenza che, non avendo il
giudice a quo censurato anche la norma statale, le questioni aventi
ad oggetto soltanto la norma regionale sarebbero inammissibili.
4.3. – Nel merito, la difesa regionale si sofferma nuovamente
sulla disciplina statale dell’attivita’ agrituristica, la cui
finalita’ primaria, secondo quanto indicato all’art. 1 della legge n.
96 del 2006, e’ di assicurare sostegno all’agricoltura mediante la
promozione di molteplici misure. Tra queste ultime vi e’ anche
quella, gia’ evidenziata, di recuperare il patrimonio edilizio
rurale, tutelando le peculiarita’ paesaggistiche (art. 1, comma 1,
lettera e).
Avuto riguardo poi alla natura dell’attivita’ agrituristica, la
Regione Umbria sottolinea la necessaria connessione con l’attivita’
agricola, che deve rimanere «prevalente», come sancito sia all’art.
2135, ultimo comma, del codice civile, sia dagli artt. 2, comma 1, e
4, comma 2, della legge n. 96 del 2006. Il regime speciale che
assiste l’attivita’ agrituristica, comprensivo di benefici di natura
fiscale, non puo’ prescindere dalla presenza di requisiti oggettivi e
soggettivi, tra i quali l’esistenza di un’azienda condotta da un
imprenditore agricolo, l’esercizio dell’attivita’ attraverso
l’utilizzazione della stessa azienda, e la prevalenza dell’attivita’
primaria rispetto a quella di gestione dell’agriturismo.
In realta’, prosegue la difesa regionale, l’agriturismo viene
considerato come una delle forme piu’ significative di gestione
alternativa del territorio, che assicura il rispetto dell’ambiente e,
al contempo, favorisce la crescita economica del settore agricolo. Ma
la presenza nell’attivita’ in esame di interessi diversi, di rilievo
costituzionale, tra i quali e’ necessario trovare un bilanciamento,
non puo’ non riguardare anche l’individuazione degli immobili da
utilizzare per l’esercizio della attivita’ stessa. Ecco quindi che
se, da un lato, l’edilizia rurale riceve dall’agriturismo una
importante opportunita’ di recupero e di riqualificazione, dall’altro
lato occorre impedire che lo svolgimento di tale attivita’ comporti
una eccessiva edificazione nelle campagne. Inoltre, la disciplina
dell’agriturismo deve essere conciliata con le problematiche legate
al tema della concorrenza con altre imprese del settore turistico, in
particolare con quelle che svolgono la loro attivita’ in ambito
rurale, e che non godono delle stesse agevolazioni di cui beneficia
l’attivita’ agrituristica.
4.4. – Procedendo all’esame delle censure prospettate dal
rimettente, la Regione Umbria, dopo averne denunciato la genericita’,
rileva l’erroneita’ dell’affermazione secondo cui «la norma in
rassegna congela l’esercizio dell’agriturismo al 4 settembre 1997».
Si tratterebbe solo, ed in effetti, di un vincolo, nell’esercizio
dell’impresa, all’utilizzo di immobili esistenti alla data indicata,
che sarebbe poi tutt’altro che irragionevole, in quanto costituisce
attuazione dell’obiettivo gia’ richiamato di «recuperare il
patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita’ paesaggistiche»,
e realizza un giusto contemperamento con gli altri scopi previsti
dalla normativa in materia. Al riguardo la difesa regionale richiama
l’attenzione sulla specificita’ del paesaggio rurale umbro, che e’
disseminato di edifici rurali, i quali ne costituiscono una
componente essenziale da salvaguardare e recuperare.
Anche la prospettata lesione del principio di liberta’ di
iniziativa economica risulterebbe basata su una erronea
interpretazione della norma regionale censurata. Per un verso,
infatti, gli immobili costruiti ex novo in zona rurale dopo il 1997
possono essere utilizzati per l’esercizio di attivita’ turistica
diversa da quella agrituristica; per altro verso, quest’ultima non
puo’ essere considerata completamente libera, dovendo sottostare ai
limiti derivanti sia dalla sua particolare natura, sia dai fini di
utilita’ sociale di cui al secondo comma dell’art. 41 Cost., tra i
quali la tutela del paesaggio e la valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali di cui esso si compone.
Infine, secondo la Regione Umbria, sarebbe da escludere la
violazione dell’art. 9 Cost., tenuto conto che la limitazione degli
immobili da destinare all’esercizio dell’attivita’ agrituristica
contribuisce a realizzare il giusto equilibrio tra tutti gli
interessi sopra indicati, e quindi, contrariamente all’assunto del
rimettente, anche alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio
agricolo rurale.
5. – In prossimita’ dell’udienza, tutte le parti hanno depositato
memorie, nelle quali sono richiamati gli argomenti svolti nei
rispettivi atti di costituzione, con osservazioni aggiuntive.
5.1. – Con memoria depositata il 28 febbraio 2012 la ricorrente
ditta Conforti Aldo controdeduce sull’eccezione di inammissibilita’
delle questioni, formulata dalle difese della Comunita’ montana e
della Regione Umbria, in relazione alla pretesa necessita’ che le
censure si estendessero anche alla norma statale di riferimento.
Invero, secondo la parte privata, la normativa statale e quella
regionale sull’agriturismo conterrebbero una disciplina del tutto
differente in relazione agli immobili ad uso agrituristico: in
particolare, nell’art. 3 della legge n. 96 del 2006 la nozione di
esistenza degli edifici non sarebbe collegata ad un riferimento
temporale specifico, potendosi intendere che siano utilizzabili a
fini agrituristici tutti gli immobili che "gia’" insistono sul fondo,
purche’ legittimamente realizzati in base alle norme urbanistiche ed
edilizie vigenti.
A nulla rileverebbe, dunque, la data di edificazione degli
edifici ma solo il diverso rilievo per cui «la presenza di un
edificio sul fondo non possa essere ab origine giustificata
esclusivamente da finalita’ "agrituristiche" (titolo abilitativo non
esistente) ma, evidentemente, per gli scopi connessi all’esercizio e
alla conduzione dell’attivita’ agricola».
Del resto, osserva la difesa della parte privata, se lo Stato
avesse voluto impedire l’utilizzo a fini agrituristici di edifici
realizzati successivamente ad una certa data, lo avrebbe disposto,
mentre cosi’ non e’, dovendosi escludere che la locuzione contenuta
nell’art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 possa essere
interpretata come se l’esistenza degli edifici nel fondo sia riferita
alla data di entrata in vigore della medesima legge statale.
6. – Nella memoria depositata il 28 febbraio 2012, la Comunita’
montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte si riporta alle
argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, ed ulteriormente
osserva come la disposizione censurata «concerna propriamente
l’assetto del territorio […], piu’ che quella particolare attivita’
recettiva che va sotto la definizione di "attivita’ agrituristica"».
Sarebbe dunque la pianificazione dell’uso del territorio agricolo
ad essere oggetto della indicata norma, con la finalita’ del
«recupero funzionale del patrimonio edilizio rurale esistente»,
evitando che il territorio agricolo venga sovraccaricato di nuove
volumetrie. In questa prospettiva risulterebbe fuori luogo il
richiamo alla legislazione delle altre Regioni in materia di
agriturismo, atteso il pregio ambientale e paesaggistico del contesto
agricolo del territorio dell’Umbria.
7. – Nella memoria depositata il 28 febbraio 2012, la Regione
Umbria ribadisce le eccezioni di inammissibilita’ delle questioni per
irrilevanza, oltre che per genericita’ delle censure, e prospetta
altresi’ l’inammissibilita’ delle questioni per violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto
che il rimettente avrebbe sottoposto alla Corte costituzionale
questioni diverse, per contenuto e parametri evocati, da quelle
prospettate dalla parte ricorrente in via di eccezione nel giudizio
principale.
Avuto riguardo al profilo di inammissibilita’ delle questioni per
irrilevanza, la difesa regionale osserva come, se l’immobile che la
parte ricorrente vorrebbe utilizzare a fini agrituristici costituisce
una «nuova costruzione», realizzata tra il 2003 e il 2005, secondo
quanto affermato dallo stesso rimettente, ne deriva che, pur dopo
l’eventuale declaratoria di illegittimita’ costituzionale della norma
regionale, l’immobile rimarrebbe non utilizzabile a tale scopo,
stante il disposto dell’art. 3 della legge statale n. 96 del 2006,
che prevede l’utilizzo a fini agrituristici di immobili
«preesistenti», nel senso di «gia’ destinati al servizio
dell’attivita’ agricola».
Come affermato piu’ volte dalla giurisprudenza costituzionale, la
questione e’ irrilevante quando la fattispecie oggetto del giudizio
principale, pur a seguito della declaratoria di illegittimita’
costituzionale della norma censurata, rimanga comunque disciplinata
alla stessa maniera, per effetto di altra disposizione legislativa
(sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 199 del
1985, n. 1 del 1977 e n. 122 del 1976).
7. 1. – Nel merito, la difesa regionale richiama nuovamente la
disciplina statale dell’agriturismo e quindi esamina le disposizioni
dettate in materia dalle altre Regioni, osservando come, in
riferimento agli immobili da destinare all’attivita’ agrituristica,
le discipline regionali vigenti risultino diversificate, in coerenza
con le peculiarita’ di ciascun territorio.
Il territorio della Regione Umbria, priva di sbocchi al mare e di
grandi montagne, si caratterizza proprio per il paesaggio rurale,
«ricco di edifici rurali in disuso».
In questo contesto, la «moratoria temporale» introdotta dalla
norma censurata sarebbe finalizzata a riqualificare il patrimonio
edilizio esistente e ad evitare speculazioni e «travisamenti delle
stesse finalita’ proprie delle leggi sull’agriturismo, attraverso un
eccessivo sfruttamento delle capacita’ edificatorie del fondo
utilizzato, favorito dalle agevolazioni di cui gode l’esercizio
dell’attivita’ agrituristica».
La difesa regionale ribadisce che, in futuro, la scelta potra’
essere rivista nel senso di consentire l’esercizio dell’attivita’
agrituristica in immobili di piu’ recente costruzione, pur sempre
edificati a fini di conduzione dell’azienda agricola. Peraltro, e
conclusivamente, la Regione Umbria sottolinea come tale scelta si sia
rivelata non irragionevole, in considerazione del significativo
sviluppo dell’attivita’ agrituristica regionale negli anni successivi
all’entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 1997.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dubita, in
riferimento agli articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma,
della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’articolo
3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28
(Disciplina delle attivita’ agrituristiche), nella parte in cui
prevede che possono essere utilizzate per l’attivita’ agrituristica
soltanto le strutture esistenti nell’azienda prima dell’entrata in
vigore della legge medesima.
2. – Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilita’ delle questioni, sollevate dalla Regione Umbria e
dalla Comunita’ montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.
La Regione Umbria ha eccepito, sin dall’atto di intervento,
l’inammissibilita’ delle questioni per la genericita’ delle censure
formulate dal rimettente.
2.1. – L’eccezione e’ priva di fondamento in quanto il rimettente
ha svolto argomenti specifici a sostegno dell’asserito contrasto tra
la norma regionale censurata ed i parametri evocati.
2.2. – Ancora, la Regione Umbria e la Comunita’ montana assumono
che il rimettente avrebbe dovuto censurare anche la norma statale
contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo), ove e’ previsto che «possono essere
utilizzati per attivita’ agrituristiche gli edifici o parte di essi
gia’ esistenti nel fondo». La disposizione citata, in quanto
espressione di un principio fondamentale della materia del governo
del territorio, di competenza legislativa concorrente ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost., troverebbe applicazione anche
nella Regione Umbria, con la conseguenza che l’eventuale declaratoria
di illegittimita’ costituzionale della norma regionale non varrebbe a
rendere utilizzabile, a fini di agriturismo, l’immobile di nuova
costruzione, oggetto dei provvedimenti impugnati nel giudizio
principale.
2.3 – L’eccezione non e’ fondata.
La norma regionale censurata e la norma statale citata al
paragrafo precedente dettano prescrizioni diverse, anche se non
contrastanti, ma anzi dirette ad un unico fine. La norma statale, che
contiene, come sara’ specificato in seguito, un principio
fondamentale nella materia «governo del territorio» – attribuita dal
terzo comma dell’art. 117 Cost. alla competenza legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni – limita l’utilizzabilita’
degli edifici per attivita’ agrituristiche a quelli «gia’ esistenti»
sul fondo, mentre nella norma regionale e’ fissato un preciso limite
temporale (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del
1997). Il giudice rimettente ritiene, con motivazione non
implausibile, che l’eventuale accoglimento della questione sollevata
inciderebbe, con l’eliminazione del limite temporale, sulla decisione
che lo stesso rimettente e’ chiamato ad assumere nel giudizio a quo,
in relazione al ricorso presentato da un privato avverso due
provvedimenti della Comunita’ montana
Orvietano-Narnense-Amerino-Tuderte. E’ evidente come il Tribunale
amministrativo regionale dell’Umbria debba applicare nel processo
principale la norma regionale censurata, mentre resterebbe comunque a
lui affidata la valutazione circa l’applicabilita’ e la portata della
norma statale di principio, non censurata nel presente giudizio di
costituzionalita’, nell’ipotesi che la questione fosse accolta da
questa Corte.
2.4. – Infine, nella memoria illustrativa, la Regione Umbria ha
ulteriormente eccepito l’inammissibilita’ delle questioni per
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, e dunque dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale). Secondo la difesa regionale il giudice a quo, dopo
avere dichiarato, nell’ordinanza di rimessione, di condividere i
dubbi di costituzionalita’ prospettati dalla parte ricorrente,
avrebbe dovuto sottoporre alla Corte la questione nei termini in cui
era stata formulata dalla parte stessa, in applicazione della regola
contenuta nell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.
L’eccezione e’ destituita di fondamento, in quanto il giudice a
quo, dopo aver dato atto che la parte ricorrente aveva eccepito
l’illegittimita’ costituzionale della norma regionale, ha sollevato
d’ufficio le questioni, precisando che le ragioni del dubbio di
costituzionalita’ si fondano su «considerazioni in larga parte
diverse» da quelle svolte dalla parte a sostegno dell’eccezione, come
confermato dall’evocazione di parametri solo in parte coincidenti.
3. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 3,
comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, sollevata in
riferimento all’art. 3 Cost., non e’ fondata.
3.1. – Questa Corte ha affermato che l’attivita’ agrituristica,
pur rientrando, in via immediata, nelle materie agricoltura e
turismo, di competenza regionale residuale, «interferisce con altre
materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello
Stato». Di conseguenza, le Regioni «devono uniformarsi unicamente ai
principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano
espressione della potesta’ legislativa esclusiva o concorrente dello
Stato» (sentenza n. 339 del 2007).
Come gia’ accennato nel paragrafo 2.3, la disposizione censurata
nel presente giudizio e’ compresa, in modo prevalente, nella materia
«governo del territorio», di competenza legislativa concorrente. I
limiti alla utilizzabilita’ per fini agrituristici dei fabbricati
rurali sono infatti posti dalla legge per regolare in modo razionale
l’inserimento nei territori agricoli di attivita’ connesse,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, destinate alla
ricezione ed all’ospitalita’, «mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attivita’ agricola esercitata» (art. 2135 del codice civile).
L’art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 – come pure l’art. 3,
primo comma, della precedente legge 5 dicembre 1985, n. 730
(Disciplina dell’agriturismo) – contiene un principio fondamentale,
la cui ratio e’ quella di promuovere l’attivita’ agrituristica, senza
tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento
delle attivita’ agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il
mantenimento della natura peculiare del territorio e preservarlo
cosi’ dalla proliferazione di fabbricati sorti in vista soltanto
dell’esercizio di attivita’ ricettive in immobili non facenti parte,
ab origine, dell’azienda agricola.
3.2. – La norma statale sopra citata si limita all’enunciazione
di un principio, destinato a trovare specifiche attuazioni nelle
legislazioni delle diverse Regioni, in conformita’ alle
caratteristiche morfologiche, storiche e culturali di ciascuna di
esse. Tale principio pone un limite rigoroso, escludendo che possano
essere destinati ad attivita’ agrituristiche edifici costruiti ad
hoc, non «gia’ esistenti sul fondo» prima dell’inizio delle attivita’
medesime. Si vuole in sostanza prevenire il sorgere ed il
moltiplicarsi di attivita’ puramente turistiche, che finiscano con il
prevalere su quelle agricole, in violazione della norma codicistica
prima citata e con l’effetto pratico di uno snaturamento del
territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste
per le vere e proprie attivita’ ricettive connesse al prevalente
esercizio dell’impresa agricola.
3.3. – Le Regioni hanno variamente attuato il principio
fondamentale posto dalla legge statale, che, come gia’ evidenziato,
lascia alle stesse la determinazione delle modalita’ concrete – da
inserire, come prescrizioni, nelle proprie leggi – volte ad
individuare con precisione il limite temporale imposto, in via
generale, dall’art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.
La modalita’ attuativa scelta dalla Regione Umbria consiste nella
fissazione di un limite cronologico certo (la data di entrata in
vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e
promuovere l’utilizzazione per attivita’ agrituristiche dell’ingente
patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, in parte
fatiscente e in rovina, il cui recupero viene incentivato in diversi
modi. Il senso dell’indicazione di una data precisa e’ quello di
bloccare nuove costruzioni, destinate sin dall’inizio a fini
agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e
gia’ impiegate nelle attivita’ agricole in senso stretto. La norma e’
particolarmente rigorosa, in quanto tende a neutralizzare la
costruzione di complessi edilizi destinati, in tempi relativamente
brevi, alla prestazione prevalente di servizi turistici, che si
inserirebbero pertanto in modo forzato nel contesto territoriale
storico delle campagne umbre.
Alla luce di quanto detto sopra, la norma censurata non e’
manifestamente irragionevole, in quanto obbedisce ad una scelta di
politica legislativa di particolare rigidita’, compatibile tuttavia
con la finalita’ di una razionale disciplina del territorio agricolo.
Ne’ si puo’ dire che la stessa norma produca un "congelamento" delle
attivita’ agrituristiche, giacche’ il limite temporale in essa
indicato non si riferisce all’ingresso nel mercato di nuovi soggetti
o all’avvio di nuove iniziative in questo campo. La norma in esame
prescrive, piuttosto, che ogni attivita’ di agriturismo, vecchia o
nuova, si avvalga di fabbricati esistenti sui fondi rustici in data
anteriore all’entrata in vigore della legge regionale. Non e’
impedito in tal modo che nuovi soggetti possano avviare attivita’
agrituristiche, avvalendosi degli edifici di cui sopra, purche’ sia
rispettato il criterio di prevalenza dell’attivita’ agricola, ex art.
2135 cod. civ., al quale e’ strettamente legato il divieto di adibire
ad agriturismo edifici costruiti appositamente per tale scopo.
3.4. – Il trascorrere del tempo puo’ determinare, ad un certo
punto, come segnalato dal rimettente, la necessita’ di rivedere il
limite, spostandolo eventualmente in avanti. Tale intervento puo’
essere effettuato pero’ soltanto dallo stesso legislatore regionale,
giacche’ per stabilire una nuova data, superando quella oggi fissata,
sarebbe necessaria comunque una valutazione concreta del grado di
utilizzazione delle strutture anteriori e delle condizioni in cui si
trovano i territori agricoli dell’Umbria dopo l’avvio e lo sviluppo
delle numerose iniziative in campo agrituristico registratesi negli
ultimi decenni. Se questa valutazione concreta non fosse necessaria,
sarebbe sufficiente la fissazione di un limite temporale unico su
scala nazionale. L’indirizzo del legislatore statale e’ stato invece
diverso, in considerazione del fatto che le scelte politiche in
questo settore sono strettamente legate alle caratteristiche delle
diverse parti del territorio nazionale e non possono quindi obbedire
a decisioni centralizzate e forzosamente uniformi.
Se l’uniformita’ forzata del limite temporale non puo’ essere
frutto di una scelta legislativa nazionale, valida per tutte le
Regioni, a fortiori essa non puo’ discendere da una decisione di
questa Corte, in quanto estranea alla funzione di controllo di
legittimita’ costituzionale.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 3,
comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, proposta con
riferimento all’art. 41, primo comma, Cost., non e’ fondata.
4.1. – Gli stessi motivi che portano ad escludere la manifesta
irragionevolezza della norma censurata valgono a ritenerla immune dal
denunciato vizio di legittimita’ costituzionale derivante dalla
violazione dell’art. 41, primo comma, Cost.
L’iniziativa economica privata in campo agrituristico e’ libera,
in quanto a nessuno e’ inibito l’accesso a questo settore di
attivita’ imprenditoriale, purche’ segua determinate modalita’,
uguali per tutti, ritenute dal legislatore nazionale e da quello
regionale indispensabili a mantenere le attivita’ agrituristiche nel
proprio alveo, senza sovrapposizioni prevaricanti sull’attivita’
agricola o aggiramenti della prescrizione fondamentale contenuta
nell’art. 2135 cod. civ. E’ ben possibile, ad esempio, acquisire in
proprieta’ edifici gia’ esistenti nei fondi agricoli prima della data
indicata nella legge regionale, cosi’ come e’ possibile utilizzare
per la prima volta, a fini agrituristici, fabbricati gia’ posseduti
dall’imprenditore agricolo, che voglia avviare, ex novo, l’attivita’
di cui sopra. Non v’e’ quindi un limite all’avvio di nuove
iniziative, ne’ alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma
solo una restrizione nell’uso di beni immobili, allo scopo di
preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le
caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalita’ perseguite
da tutte le leggi in materia di urbanistica.
5. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 3,
comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, proposta con
riferimento all’art. 9 Cost., non e’ fondata.
5.1. – Il rimettente segnala l’ipotetico pericolo che
un’eccessiva restrizione all’uso di fabbricati situati in fondi
rustici – anche costruiti dopo la data indicata dalla norma censurata
– possa determinare l’abbandono degli stessi fondi ed il progressivo
spopolamento delle zone collinari dell’Umbria, che costituiscono gran
parte del territorio di questa Regione, con conseguente
compromissione del suo paesaggio.
Tale preoccupazione non solo e’ legata ad incerte previsioni
economico-sociali, non verificabili nella sede di un giudizio di
legittimita’ costituzionale, ma contrappone un rischio futuro
ipotizzato ad una necessita’ di tutela del paesaggio attuale e
concreta, giustificata dalla comune esperienza. Emerge infatti in
modo evidente l’interesse primario, sia della comunita’ nazionale,
sia di quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di
edificazioni massicce, che facciano ad esse perdere la loro
intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici, nei quali
l’attivita’ agricola non sarebbe piu’ reale e operante, ma solo
fittizia e subalterna ad attivita’ alberghiere. Cio’ determinerebbe
l’alterazione del paesaggio, che deve essere invece tutelato e
mantenuto, pur nella cura e nel rinnovamento delle strutture
esistenti, nella sua essenziale natura agreste.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto
1997 n. 28 (Disciplina delle attivita’ agrituristiche), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della
Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Silvestri

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.