Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 5614 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 proposta da T.A. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti – sez. giurisdizionale Veneto – con ricorso depositato il 5.8.2000 e definito il 14.5.2007, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell’assegno di pensione in godimento.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 3 e mesi 9), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso, quindi complessivi Euro 1.875,00, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore formulando un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 e 41 CEDU e L. n. 89 del 2001, art. 2, formulando il seguente quesito di diritto:

"in tema di giudizio di equa riparazione il parametro di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo ragionevole può essere decurtato avuto riguardo in concreto alla natura specifica di ciascuna controversia e non già in ragione del tipo di controversia se singola o collettiva.

In relazione al tipo di ricorso se singolo o collettivo, è illegittima la generica affermazione che trattasi di ricorso collettivo "a quo" che comporterebbe una partecipazione emotiva affievolita con parametro ridotto di Euro 500,00 ad anno di durata irragionevole rispetto a quello base di Euro 1.000,00.

Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria", sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili" (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il dimezzamento della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso "collettivo" della domanda proposta dal ricorrente. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 3 anni e mesi 9, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 2.999,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti cd. i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.999,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7706

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1, depositata il 9 gennaio 2006, il Giudice di pace di Modica ha respinto la domanda proposta da O.C. contro R.G., diretta ad ottenere il pagamento di Euro 500,00, in restituzione dell’acconto versato per la locazione di un immobile per il mese di agosto 2003, in quanto il rapporto non aveva avuto corso a causa dell’inadempimento del locatore.

La sentenza ha respinto anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, proposta dal R. per l’indebita risoluzione del contratto.

L’ O. propone un motivo di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- L’unico motivo di ricorso – che lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provati i presupposti della domanda attrice – è inammissibile.

2. – Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2 sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie o dei principi informatori della materia, nonchè per nullità derivanti dalla completa mancanza della motivazione, a cui va assimilato il caso in cui la motivazione sia meramente apparente, perchè fondata su affermazioni che manifestino radicale ed insanabile contraddittorietà o che siano del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., fra le tante, Cass. civ. 28 marzo 2007 n. 7581; Cass. civ. Sez. 3, 3 novembre 2008 n. 26426 e 29 gennaio 2010 n. 2043).

E inammissibile, invece, la mera denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

In ogni caso le censure del ricorrente attengono esclusivamente alle valutazioni di merito del Giudice di pace ed al giudizio da questi formulato in ordine all’attendibilità dei testimoni ed alla sufficienza delle prove: questioni che non sono comunque suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino correttamente motivate, come deve dirsi del caso in esame.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituite le intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 07-03-2011, n. 8944

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il G.i.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha assolto D.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un’autovettura di sua proprietà sequestrata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e di cui era stato nominato custode – non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dall’art. 213, comma 4, D.Lgs. cit., che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente. Il giudice di merito ha ritenuto che tra le due previsioni dovesse prevalere, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9 quella amministrativa in quanto dotata di elementi specializzanti rispetto all’illecito penale e perchè avente ad oggetto la specifica materia di settore della circolazione stradale.

2. – Contro questa decisione ha proposto direttamente ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 e, richiamando alcune decisioni di questa Sezione, ha sostenuto che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto ritenere il concorso formale del delitto di cui all’art. 334 c.p. con l’illecito amministrativo previsto dal citato art. 213, D.Lgs..

Secondo parte ricorrente tra le due disposizioni non vi sarebbe alcun rapporto di specialità, dal momento che la violazione amministrativa è rivolta contro "chiunque" ed è diretta a sanzionare la mera circolazione abusiva del veicolo in sequestro, laddove l’illecito penale contiene un espresso riferimento alle condotte di sottrazione, di soppressione, di distruzione, di dispersione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, sicchè anche i beni tutelati sarebbero diversi, dovendosi individuare nell’interesse cautelativo tipico del vincolo imposto con il sequestro a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione il bene protetto dalla norma penale, leso ogni qual volta siano violati gli obblighi di custodia connessi alla misura applicata e l’uso del veicolo determini il suo deterioramento.

3. – Nelle more del ricorso è intervenuta la sentenza del 28 ottobre 2010 (P.G. in proc. Di Lorenzo) con cui le Sezioni unite hanno risolto il contrasto interno alle sezioni semplici della Cassazione sul rapporto tra la norma penale di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4 sostenendo che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 c.p. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 la sola sanzione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4".

Questo Collegio ritiene di doversi adeguare a quanto stabilito dalle Sezioni unite in una fattispecie, pressochè identica a quella oggetto del presente processo; conseguentemente il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p., sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11335

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Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 25 giugno 2010, per il reato di sequestro a scopo di estorsione in concorso ricorre B.M. in proprio, chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, del pericolo di fuga e di reiterazione del reato perchè i fatti sono andati diversamente da quanto indicato nell’imputazione.

In particolare egli si sarebbe limitato solo ad accompagnare le parti lese presso il casolare dove abita la sorella e non avrebbe in nulla partecipato all’aggressione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente deduce che i giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati attribuitigli ed assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio dichiarativo, per il quale egli propone un’altra chiave di lettura interpretativa, a suo avviso più corretta ed aderente alla realtà dei fatti.

2.2 Il motivo di ricorso è inammissibile perchè si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi, già adeguatamente presi in esame e confutati nel provvedimento impugnato e nell’ordinanza del GIP, alla cui motivazione rimanda il Tribunale; il motivo pertanto, per un verso è generico e per l’altro svolge considerazioni di fatto, non suscettibili di valutazione in un giudizio di legittimità, perchè per costante giurisprudenza di questa Corte, vi è sottratto, come tutte le valutazioni di merito.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. articolo, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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