Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 13801 Archiviazione

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del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di B.A., persona offesa nel procedimento a carico di P.A., ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione disposto in relazione alla notizia di reato a carico di P.A. dal Giudice dell’indagine preliminare presso il Tribunale di Roma, lamentando di aver proposto opposizione alla richiesta di archiviazione e che la decisione del giudice sia stata assunta senza fissare l’udienza camerale, a seguito della valutazione di difetto di rilevanza delle prove richieste, al fine di chiarire il quadro accusatorio, sulla base di quanto già emergente dalla denuncia querela, ritenendo pertanto superfluo lo sviluppo investigativo offerto, valutazione che si ritiene di non condividere.

2. Con atto depositato l’08/07/2011 la difesa ricorrente ha portato a conoscenza questo ufficio della sopraggiunta remissione di querela, con relativa accettazione e contestuale rinuncia all’opposizione proposta, a firma della ricorrente B..
Motivi della decisione

1. La dichiarazione di rinuncia all’opposizione a firma dell’opponente impone di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e di condannare dell’opponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 995 Personale ospedaliero

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, in qualità di medico anestesista, ha prestato attività professionale a favore del Policlinico Universitario di Catania, attraverso diversi contratti d’opera medico/professionale a tempo determinato.

Agisce, pertanto, per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato intercorrente fra il ricorrente stesso e l’Ente convenuto nonché conseguentemente del diritto alle differenze retributive, alle indennità impiegatizie e all’inquadramento sul piano giuridico in relazione alle mansioni svolte per tutto il periodo di servizio prestato.

Si è costituito in giudizio il Policlinico intimato avversando il ricorso e chiedendone il rigetto

Alla pubblica Udienza del 6.4.11 il ricorso è stato tratto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene azionata la pretesa al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato tra il ricorrente e l’Ente convenuto nonché del diritto alle differenze retributive e all’inquadramento nella posizione corrispondente alle mansioni svolte per tutto il periodo di servizio prestato.

Viene altresì richiesta la condanna al pagamento delle somme dovute comprensive di interessi e rivalutazione e all’assolvimento dei connessi oneri previdenziali come per legge.

Il ricorso e le connesse pretese fatte valere sono infondate e quindi non possono trovare accoglimento.

Le questioni poste muovono dalla premessa che il ricorrente ha svolto le funzioni di medico anestesista presso l’Amministrazione intimata.

Ora secondo un costante orientamento della giurisprudenza, non solo amministrativa, ma anche della Corte di Cassazione il rapporto dei medici che svolgono il servizio in regime convenzionale esula dal rapporto di pubblico impiego difettando il presupposto della subordinazione e della esclusività del rapporto e configura piuttosto un contratto di lavoro autonomo, libero professionale sia pure connotato del carattere della "parasubordinazione".

Alla luce di ciò e valutando gli atti del processo, ritiene il Collegio che non vi è dubbio che l’incarico professionale in questione abbia avuto natura fiduciaria e sia stato conferito attraverso una convenzione liberamente sottoscritta dalle parti.

Trattasi di elementi che unitamente ai riferiti orientamenti giurisprudenziali e in mancanza di ulteriori dati, inducono a ritenere attendibile la natura convenzionale del rapporto instaurato dall’interessato con l’Amministrazione resistente anche sul piano del concreto attuarsi delle prestazioni (CFR: Cassazione civile, sez. lav., 21 novembre 2001, n. 14664; Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 1978, n. 1106; Tar Palermo n. 30604).

Comprova piena di quanto finora detto è che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che "La presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionale tra una Usl ed un medico libero professionista di per sè sola non implica la qualificazione di quest’ultimo come rapporto di pubblico impiego – indipendentemente dalla maggiore o minore durata della convenzione -, ma la di lui assimilazione a un’ipotesi di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c., segnatamente qualora non sussistano elementi certi in ordine all’obbligo di esclusività della prestazione imposto al professionista" (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2022).

In conclusione il ricorso va rigettato

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di causa in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 10-05-2011, n. 18069

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l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1- A seguito di giudizio abbreviato riguardante più procedimenti riuniti – scaturiti da una complessa indagine per fatti di usura, estorsione e connessi reati fiscali – il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 22 dicembre 2000, dichiarava:

– P.L. responsabile di usura e tentata estorsione in danno di Po.Ca. (capi a, b), nonchè di tre estorsioni continuate in danno dei fratelli S., di C.A. e di T.G. (capi c,m, r), condannandolo alla pena di anni 6 di reclusione e L. 4.600.000 di multa;

– Q.G. responsabile dell’estorsione in danno di C.A. (capo f), condannandolo alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione e L. 2.000 di multa.

Con la stessa decisione i predetti, nonchè gli altri coimputati, venivano prosciolti dal contestato reato di cui all’art. 416 c.p. perchè il fatto non sussiste, mentre veniva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ad altre imputazioni di usura e alle violazioni fiscali, coinvolgenti anche D.T.M. M., coniuge del P.; veniva, infine, disposta la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies dei beni sequestrati ai coniugi P. – D.T. con provvedimento del G.i.p. del 13 marzo 1992 nel procedimento n. 1468/92. 2. – Sulle impugnazioni di P. e di Q., nonchè della D.T., che aveva chiesto di limitare la confisca ai soli beni riferibili al marito, la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 24 gennaio 2003, disattesa l’istanza di rinnovazione dibattimentale e respinta la richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 599 c.p.p., comma 4, riformava la decisione di primo grado limitatamente alla misura della pena per il P., che riduceva ad anni cinque di reclusione ed Euro 826,00 di multa, revocava la confisca dei beni acquistati in epoca antecedente la commissione dei reati (beni di cui ai n. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e confermava per il resto la sentenza.

3. – Sui ricorsi degli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 19 febbraio 2004, ritenendo fondate le doglianze prospettate nei confronti dell’ordinanza dibattimentale del 24 gennaio 2003, che aveva respinto sia la richiesta di "patteggiamento" in appello, sia la richiesta di acquisizione di documenti incidenti sul provvedimento di confisca, annullava con rinvio la decisione d’appello, senza prendere in esame gli altri motivi del ricorso.

4. – Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, quale giudice di rinvio, ha ritenuto di non potersi adeguare a quanto stabilito dalla cassazione in ordine al c.d. patteggiamento in appello, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 599 c.p.p., commi 4 e 5 ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, sostenendo che l’eventuale ratifica dell’accordo darebbe luogo ad una decisione sommaria, in violazione delle regole del contraddittorio e, soprattutto, in violazione di una regola concernente l’ordo judiciorum, con l’esercizio di un potere non più attribuito al giudice, che dovrebbe delibare ed eseguire un negozio processuale non consentito.

E’ quindi passata ad esaminare i motivi d’appello originariamente proposti dagli imputati, confermando la responsabilità di P. e di Q. in ordine ai reati loro ascritti, riducendo la pena al primo, come del resto aveva fatto la prima Corte d’appello e ribadendo il trattamento sanzionatorio inflitto al secondo.

Per quanto riguarda la confisca dei beni dei coniugi P. – D.T., i giudici, dopo avere acquisito la documentazione originariamente richiesta dalle difese (processo verbale di constatazione del Nucleo di Polizia Tributaria; documentazione amministrativo – contabile relativa alla situazione patrocinale dei coniugi nel periodo 1985-1992), hanno disposto la revoca della confisca relativa ai beni acquistati in epoca compresa tra il (OMISSIS), confermando nel resto il provvedimento emesso ai sensi del L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, rilevando, tra l’altro, che la D.T. non avrebbe dimostrato la provenienza lecita degli immobili, che invece sono risultati fittiziamente cointestati con il marito.

5. – Contro quest’ultima decisione tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

5.1. – Nell’interesse di P. il difensore di fiducia ha proposto i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 629 c.p. e vizio di motivazione in ordine alle vicende delle contestate estorsioni ai danni di Po., dei fratelli S. e di C., in quanto i giudici di merito sarebbero incorsi in una travisamento del fatto non emergendo dagli atti alcuna minaccia posta in essere;

– vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza considerare che si tratta di fatti risalenti, che l’imputato negli anni successivi ha manifestato la volontà di reinserirsi nel contesto sociale e che si è adoperato per risarcire i danni arrecati alle vittime;

– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, che è stata negata sull’erroneo presupposto della mancata prova dell’integrale risarcimento dei danni alle persone offese, risarcimenti comprovati, invece, dalle stesse persone offese, che hanno confermato le quietanze liberatorie rilasciate;

– violazione degli artt. 157 e 160 c.p., in quanto la Corte territoriale ha erroneamente calcolato, ai fini del computo del termine di prescrizione per il reato di cui al capo a), la sospensione determinata dall’adesione del difensore del P. all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali.

5.2. – Con lo stesso ricorso, inoltre, il difensore, anche nell’interesse della D.T., ha contestato il capo della sentenza relativa alla confisca dei beni, rilevando che la sentenza ha omesso ogni motivazione circa la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio dei coniugi, incorrendo peraltro in una errata valutazione sul valore dei quadri d’autore rinvenuti, che sarebbero in realtà opere grafiche a tiratura limitata di valore assai modesto.

Inoltre, con riferimento alla confisca dei beni di cui la D.T. è comproprietaria con il marito, si rileva che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la difesa avrebbe dimostrato la provenienza lecita di detti beni, essendo la D. T. una imprenditrice commerciale. Sotto altro profilo si rileva che la confisca non avrebbe potuto esser disposta nei suoi confronti non avendo riportato alcuna condanna ed essendo, in origine, il sequestro stato disposto ai sensi dell’art. 240 c.p..

5.3. – Nell’interesse del Q. sono stati dedotti i seguenti motivi:

– errata qualificazione del fatto relativo alla vicenda "(OMISSIS)" nel reato di estorsione anzichè in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente intervenuta estinzione del reato per prescrizione;

– erronea applicazione della legge penale, in quanto il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto nella forma del tentativo;

– travisamento del fatto, in relazione al ritenuto conseguimento del profitto;

– Violazione dell’art. 133 c.p. sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

6. – Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione dei reati contestati al P. ai capi a) e b) dell’imputazione, relativa al procedimento penale n. 90/95, per intervenuta prescrizione nelle more del ricorso per cassazione (ottobre 2010).

Si tratta dei reati di usura e di tentata estorsione, che risultano consumati nell'(OMISSIS), sicchè deve ritenersi per entrambi ormai decorso il termine massimo di prescrizione, pari a 15 anni, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 251 del 2005 – in quanto il procedimento risultava già pendente in appello alla data di entrata in vigore della nuova normativa -, anche tenuto conto del periodo di sospensione del termine pari ad un anno e sei giorni (per quanto riguarda il reato di usura deve considerarsi che all’epoca dei fatti era punito con la pena della reclusione da uno a sei anni).

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai due reati menzionati, non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione e dovendosi escludere che il ricorso sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

6.1.- Nel resto il ricorso del P. è infondato.

Per quanto concerne le estorsioni consumate e contestate ai capi c), m) e r) del procedimento n. 60/96, la sentenza impugnata ha coerentemente fondato l’affermazione della responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie delle vittime delle estorsioni, cioè i fratelli S. (capo c), C.A. (capo m) e T.G. (capo r), i quali hanno riferito delle minacce ricevute dal P. funzionali a riottenere le somme che aveva loro prestato con interessi usurari, minacce di morte e di danni alle persone, che in alcuni casi alludevano a vere e proprie rappresaglie qualora non fossero stati rispettati i termini di pagamento. I giudici di merito hanno ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni delle persone offese, mettendo in risalto la coerenza e il dettaglio della narrazione, nonchè evidenziando, in un caso, l’esistenza di riscontri rappresentati dalla trascrizione delle conversazioni intercorse tra l’imputato e una delle vittime ( T.).

Il ricorrente contesta tale ricostruzione dei fatti e, con particolare riferimento all’estorsione nei confronti dei fratelli S., assume che non vi sarebbe stata alcuna minaccia, ma solo un invito al rispetto delle scadenze di pagamento del prestito, escludendo poi che nella specie possa configurarsi il reato di cui all’art. 629 c.p., in quanto la minaccia non sarebbe stata comunque idonea a condizionare la autodeterminazione dei soggetti passivi.

In relazione a quest’ultimo aspetto deve rilevarsi come, secondo un costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la pretesa usuraria viene considerata sempre penalmente e civilisticamente illecita, sicchè anche la minaccia di ottenere il pagamento del prestito facendo ricorso a mezzi astrattamente consentiti dall’ordinamento – come ad esempio l’attivazione di garanzie che l’autore dell’usura si sia fatto rilasciare dalla vittima – integra il delitto di estorsione, in quanto l’usuraio non può ricorrere al giudice per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, nè può pensare di far valere un diritto tutelabile con un’azione giudiziaria, negatagli in considerazione dell’illiceità della pretesa (Sez. 2, 17 giugno 1986, n. 1207, Sarachella; Sez. 6, 16 ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti; Sez. 2, 6 febbraio 2008, n. 1208, Sartor; Sez. 2, 31 marzo 2008, n. 16658, Colucci; Sez. 2, 29 settembre 2009, n. 41481, Pierro). Nel reato di estorsione l’elemento dell’ingiusto profitto viene individuato in qualsiasi vantaggio che l’autore intenda conseguire e che non si ricolleghi ad un diritto, con la conseguenza che può essere perseguito tanto con uno strumento antigiuridico, quanto con uno apparentemente legale, ma avente uno scopo illecito.

I tre episodi in esame si inquadrano perfettamente nell’ipotesi di estorsione cui fa riferimento la giurisprudenza citata: il P. ha, infatti, minacciato le sue vittime di azionare i titoli di garanzia in suo possesso e di porli all’incasso al fine di indurli a saldare il debito usurario, in alcuni casi minacciando le stesse vittime anche di morte e di danni alle persone, per cui deve ritenersi che, del tutto correttamente, i giudici di merito abbiano ritenuto sussistente l’estorsione.

6.2. – Con riferimento all’estorsione di cui al capo m), il ricorrente ha, inoltre, dedotto il travisamento della prova riguardo alle dichiarazioni rese da C.A. nell’udienza del 15 maggio 2000, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che in quella udienza la persona offesa non avrebbe mai detto di avere ricevuto minacce dal P., nè che questi abbia mai detto che avrebbe incassato i titoli datigli in garanzia.

Il denunciato travisamento non sussiste: il ricorrente omette di considerare che il giudice di primo grado aveva già rilevato la non totale coincidenza tra le prime dichiarazioni del C. e quelle rese nel maggio del 2000, dichiarazioni quest’ultime che non sono state ritenute credibili a causa del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti, dando invece rilevanza alle altre dichiarazioni che sono state ritenute pienamente attendibili perchè più vicine ai fatti. Ne consegue, che il giudice d’appello ha fatto riferimento alle stesse dichiarazioni cui si è riferito il Tribunale, per cui vengono a mancare gli stessi presupposti per sostenere che vi sia stato un travisamento della prova, essendosi invece trattato di una valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valutazione che appare logicamente motivata e che per questo non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. 6.3. – Ai limiti dell’inammissibilità è il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze generiche, esclusione che la Corte d’appello ha correttamente motivato in relazione alla gravità delle condotte contestate, alla reiterazione delle stesse in un vasto arco di tempo, ai precedenti penali dell’imputato, indicativi di una sua particolare inclinazione a delinquere.

6.4. – Deve poi ritenersi inammissibile il motivo con cui si è dedotto il travisamento del fatto in relazione alla motivazione con cui è stata giustificata l’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 c.p., n. 6. Secondo il ricorrente dagli atti risulterebbe l’avvenuto risarcimento dei danni, mentre la sentenza avrebbe escluso tale circostanza in quanto non sarebbe stata allegata idonea documentazione.

Si osserva che, a prescindere dalla circostanza della dimostrazione dell’avvenuto risarcimento, la sentenza impugnata ha comunque ritenuto di non dover applicare l’invocata attenuante in considerazione della tardività del risarcimento, avvenuto solo nelle more del giudizio d’appello, sicchè la questione dedotta dal ricorrente diventa, sotto questo punto di vista, del tutto irrilevante.

6.5. – Deve, infine, ritenersi superato l’ultimo motivo, riguardante la posizione di P., dalla rilevata prescrizione, intervenuta nelle more del ricorso per cassazione.

7. – Infondati sono i motivi presentati nell’interesse del P. e della D.T., riguardanti la disposta confisca dei beni.

La sentenza contiene una articolata motivazione in ordine alle ragioni del provvedimento ablatorio, giustificato con riferimento alla notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio di cui i due imputati potevano disporre, ponendo in stretto collegamento i lauti profitti acquisiti e i reati di usura attribuiti al P., marito della D.T.; inoltre, la motivazione concerne sia gli elementi da cui desumere la sussistenza della sproporzione, sia la valutazione dei beni nella disponibilità degli imputati, compresi i quadri.

7.1. – Per quanto riguarda le censure rivolte dalla D.T. nei confronti della confisca dei beni di cui è comproprietaria, si deve riconoscere che la Corte d’appello ha fatto una corretta applicazione della norma, in quanto ha ritenuto che la presunzione relativa dell’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12- sexies, opera anche in riferimento ai beni intestati alla D. T., in qualità di moglie del P., rilevando una sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dalla stessa (nello stesso senso, Sez. 1, 8 luglio 2004, n. 31663, Pettogrosso; Sez. 2, 26 novembre 2008, n. 1178, Trovato; Sez. 2, 3 dicembre 2008, n. 4479, Lo Bianco). In particolare, i giudici hanno ritenuto che la ricorrente non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la provenienza lecita degli immobili cointestati con il marito e delle somme risultanti quale saldo attivo sui certificati di deposito e sui libretti postali a lei intestati, considerando che un tale patrimonio non potesse essere giustificato con l’attività commerciale dalla stessa svolta, in relazione alla quale non sarebbero state reperite nè prodotte le dichiarazioni dei redditi.

8. – Riguardo alla posizione di Q., il primo motivo del ricorso appare infondato.

L’imputato è accusato di avere costretto C.A. ad eseguire i pagamenti promessi in corrispettivo di prestiti usurari dietro minaccia di azionare i titoli ricevuti in garanzia nonchè con minacce alla sua incolumità (capo f, proced. n. 60/96).

La sentenza ha confermato la responsabilità del Q. per questo episodio sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il ricorrente non contesta la materialità della condotta, ma assume che i giudici avrebbero dovuto qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, conseguentemente, dichiarare la prescrizione del reato.

Ferme restando le considerazioni svolte in relazione alla posizione di P., si osserva che nell’ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, come è accaduto nella specie, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poichè l’agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell’ingiusto profitto derivante da una pretesa contra ius; infatti, egli non può avere la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l’azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa (così, Sez. 6, 2 ottobre 2007, n. 39366, P.G. in proc. Oshodin; Sez. 6, 16 ottobre 1995, n. 1626, Pulvirenti; Sez. 2, 17 giugno 1986, n. 1207, Sarachella).

8.1. – Del tutto infondati, al limite dell’inammissibilità, sono i due motivi con cui il ricorrente, sotto diversi profili, assume che il reato andava ritenuto nelle forme del tentativo.

Si tratta, infatti, di mere affermazioni apodittiche che non trovano alcun riscontro nelle sentenze di merito; inoltre, il ricorrente nel dedurre il travisamento della prova ha omesso di indicare gli atti da cui il giudice avrebbe dovuto desumere che l’estorsione non si sarebbe consumata, ma si sarebbe realizzata nelle forme del reato tentato.

8.2. – Infine, manifestamente infondato è l’ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello ha ritenuto adeguata la pena inflitta, tenuto conto della gravità dei fatti, dell’intensità del dolo e della pericolosità dell’imputato desunta dai suoi precedenti penali, valutazione che in quanto logicamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità. 9. – In conclusione, al disposto annullamento della sentenza per i reati di cui ai capi a) e b) contestati al P. consegue il rinvio degli atti alla competente Corte d’appello di Napoli perchè ridetermini la pena nei confronti dell’imputato in ordine ai residui reati; per il resto il ricorso del P. deve essere rigettato, come pure quelli proposti nell’interesse della D.T. e del Q., con la condanna di quest’ultimi due al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti del P. perchè i reati di cui ai capi a) e b) a lui contestati sono estinti per prescrizione e rinvia per la determinazione della pena dei residui reati alla Corte d’appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso del P..

Rigetta altresì i ricorsi del Q. e della D.T., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20095 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n 6004/06, depositata il 21 marzo 2007, rigettava l’impugnazione proposta dalla società Fioroni Ingegneria spa, in amministrazione straordinaria, nei confronti di C.L. e altri, come indicati in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23307 del 19 settembre 2003. 2. Il Tribunale aveva accolto le domande formulate dai suddetti appellati, già dipendenti come operai – manovali con contratti a tempo determinato nel periodo 25 novembre 1998 – 26 novembre 1999 – e aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lavoro stipulati tra le parti, ritenendo sussistente tra le stesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla data indicata in ogni singolo contratto, con il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza di appello la società Fioroni Ingegneria spa, in amministrazione straordinaria, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resistono con controricorso C.L. e altri, come indicati in epigrafe.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c), della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e 1366 c.c., in relazione all’art. 94 del CCNL edili, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato la Corte d’Appello, in ragione della suddetta normativa, nel non ritenere straordinarie e occasionali le opere per la cui realizzazione venivano stipulati i contratti a termine in questione. Tale caratteristica andrebbe riconosciuta alle opere che, anche se consistono in un attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinano un incremento particolare da non poter essere affrontato con la normale struttura organizzativa e produttiva.

Il fatto controverso riguarda gli scavi archeologici, inaspettati, propedeutici alla costruzione della penetrazione urbana della linea dell’alta velocità, che presentano i requisiti di straordinarietà ed eccezionalità rispetto alla normale attività della società che ha per oggetto la costruzione di opere pubbliche.

E’ stato formulato il seguente quesito di diritto: se ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, deve ritenersi straordinaria ed occasionale l’opera di scavi archeologici propedeutici alla costruzione di un’opera pubblica che non era prevista nel contratto di appalto originariamente stipulato.

1.1. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo, più volte, di affermare, in relazione alle fattispecie alle quali siano applicabili, tenuto conto del periodo lavorativo dedotto in contestazione, la L. n. 230 del 1962, art. 1 comma 2, lett. c, disciplinante i contratti di lavoro a tempo determinato, e la L. n. 56 del 1987, art. 23, al contratto di lavoro è apponibile un termine solo quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale – tali dovendosi considerare quelle opere e servizi che, pur potendo consistere in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati od eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva dell’impresa, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata – ovvero nelle altre ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva. E’ a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto, dovendo in difetto applicarsi la sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass., sentenze n. 15683 del 2009, 9163 del 2003).

Tale esigenza deve essere valutata "ex ante", perchè è in tale momento che il datore di lavoro può concepire il disegno tendente ad eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato, mentre l’esecuzione del contratto come tale, in quanto adempimento di obblighi ed esercizio di diritti scaturenti dal vincolo originario, è certamente aliena da tale sospetto, essendo valutabile soltanto sotto il profilo della buona fede (Cass., sentenza n. 10687 del 1996).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, escludendo con congrua e logica motivazione, in ragione anche delle risultanze istruttorie, che nella fattispecie in esame fosse ravvisabile il carattere straordinario e occasionale delle opere.

Afferma la Corte d’Appello, che i lavori in questione non furono oggetto di un autonomo contratto di appalto, ma di un ordine di servizio, n. 1 del 17 marzo 1998, nel quale, in riferimento ai lavori di penetrazione urbana della linea AV (OMISSIS), si leggeva che, con il verbale di consegna dei lavori, era stato precisato che dovevano essere effettuate, preliminarmente, all’inizio dei lavori, le indagini/scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza archeologica di (OMISSIS).

Il giudice di appello, quindi, con adeguata motivazione, ha ritenuto in ragione del suddetto ordine di servizio, non essendo stato allegato il relativo contratto di appalto cui quest’ultimo andava riferito (quello prodotto in atti era relativo ad altri lavori rilevava il giudice di appello), che non risultava il carattere straordinario ed occasionale dei lavori, anzi il contrario, in considerazione del fatto che i lavori inerivano strettamente al contratto di appalto già stipulato in via generale (pacificamente avente ad oggetto la realizzazione di opere rientranti nella normale attività di impresa della società Fioroni), tanto da non essere oggetto di apposita distinta regolamentazione contrattuale, ma da essere solo precisato con il verbale di consegna dei lavori e formare oggetto di un unilaterale ordine di sevizio. Inoltre, la Corte d’Appello metteva in evidenza che i compensi attribuiti alla società per tutte le attività di scavo per la cui effettuazioni gli appellanti erano stati assunti trovavano la loro regolamentazione in quanto già previsto in precedenza nel contratto di appalto.

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 116 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e deciso per il giudizio.

Per un verso, avrebbe errato la Corte d’Appello nel non ritenere che l’ultimazione delle opere edili per le quali erano stati assunti a termine gli appellati integrasse gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3; per altro verso, anche se l’onere della prova della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore grava sul datore di lavoro, lo stesso può essere assolto con la prova di fatti positivi, quali la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati, e lo stesso lavoratore può e deve fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua diversa collocazione.

Il vizio di motivazione è stato dedotto con riguardo ai suddetti fatti:

il licenziamento era conseguente al termine dei lavori presso il cantiere di (OMISSIS);

presso il suddetto cantiere (teste F.) la Fiorini manteneva 6 o 7 dipendenti solo per assistere (assistenza, guardiania, controllo della tratta ferroviaria) la nuova impresa che era venuta a fare gli scavi.

Circa la prova dell’impossibilità di utilizzare i lavoratori in altre mansioni compatibili, afferma il ricorrente, che la stessa andava dedotta sia da fatti positivi, quali l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l’intervento della cassa integrazione, sia negativi, quali la mancanza di nuove assunzioni nelle qualifiche in questione.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se integra gli estremi di un licenziamento plurimo, per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento di lavoratori assunti per l’espletamento di un’opera che, successivamente (a seguito di revoca dell’appalto) è stata affidata ad altra impresa;

se la prova dell’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili in tutti i cantieri nei quali è dislocata l’attività d’impresa può essere fornita attraverso fatti positivi (quali l’ammissione alla procedura l’amministrazione controllata) e fatti negativi (quali la mancanza di nuove assunzioni in qualifiche mansioni equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati);

se i lavoratori devono fornire elementi utili ad individuare l’esistenza di realtà idonee ad una loro possibile diversa collocazione.

2.2. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare – anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), e mediante elementi presuntivi ed indiziari – l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile "repechage", mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilita nei posti predetti (Cass., sentenza n. 3040 del 2011, n. 7381 del 2010).

La Corte d’Appello ha dato corretta applicazione a tali principi, con motivazione congrua e logica.

Ed infatti, il giudice di appello, alla luce delle risultanze istruttorie, e proprio in ragione della pacifica circostanze che presso il cantiere di (OMISSIS), dopo i licenziamenti, vi fossero alcuni operai (circostanza allegata dalla stessa società in primo grado), sia pure per assistere altra impresa con compiti di assistenza, guardiania, controllo della tratta ferroviaria, con motivazione esente da vizi logici o contraddittorietà, ha ritenuto che l’attività presso detto cantiere non era cessata del tutto.

Inoltre, il Giudice di appello ha posto in evidenza che l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria dell’appellante (aprile 2000) e la messa in CIGS di gruppi di dipendenti (da ottobre 2000) sono successive di almeno alcuni mesi ai licenzianti in questione, e dopo quest’ultimi intervenivano diverse assunzioni (copia libro matricola), solo per alcuni essendoci anche annotazioni verosimilmente riferibili a spostamenti da un luogo di lavoro all’altro.

Ritiene la Corte, quindi, che anche il secondo motivo di ricorso non possa trovare accoglimento in quanto, facendo applicazione corretta delle norme sopra richiamate, congruamente, alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte d’Appello ha ritenuto che la società Fioroni non ha assolto all’onere di provare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, sia in sè considerato, risultando anzi in positivo che l’attività lavorativa della società Fioroni continuò presso il cantiere di (OMISSIS) con mantenimento in servizio di parte della forza lavoro, sia sotto il profilo di adibire gli appellati a diverse equivalenti mansioni nell’ambito dell’intero ambito aziendale, non essendo stata offerta prova in merito, nè potendo ciò discendere dalla messa in amministrazione straordinaria o dalla CIGS, intervenute successivamente, in ragione, peraltro, di una consistenza aziendale di numerose unità lavorative su più cantieri ancora in forza all’atto della costituzione in giudizio (la Corte d’Appello richiama in sentenza la memoria di costituzione in 1 grado, nella quale si fa riferimento, tra l’altro, ai 265 dipendenti sul territorio nazionale, … la cui normale attività ha ad oggetto la costruzione di opere pubbliche, … presso il cantiere di (OMISSIS) erano in forza 17 operai compresi quelli licenziati). Nè, a fronte della mancanza di alcuna prova su tale ultimo profilo, può invertirsi l’onere della prova.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario, che liquida in Euro, per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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