Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (10-03-2009), n. 13604 Provvedimento di confisca dei beni – Emissione di ufficio – Legittimità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza del 15 maggio 2008 la Corte di Appello di Caltanissetta, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, parzialmente confermava, rigettando il relativo gravame, il decreto con il quale il Tribunale di Palermo, a mente della L. 31 maggio 1965, n. 575, aveva disposto nei confronti di C.P., già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, la confisca di beni mobili ed immobili, limitando la misura al solo fabbricato posto in (OMISSIS), composto da tre piani fuori terra dei quali il terzo in costruzione, intestato a G.R., moglie del C..
A sostegno del provvedimento la Corte territoriale osservava: che C.P. da oltre trenta anni viene indicato e ritenuto quale appartenente ad una associazione di tipo mafioso, come comprovato dalle proposte di provvedimenti di prevenzione risalenti alla fine del (OMISSIS) ed alla loro applicazione nel (OMISSIS), nonchè dalie sentenze di condanna per il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 bis c.p., e per due omicidi commessi nel (OMISSIS), tanto da essere detenuto con le cautele di cui all’ari. 41 bis O.P., in espiazione della pena dell’ergastolo, di guisa che adeguatamente provata doveva ritenersi l’appartenenza mafiosa, dei suddetto, la sua pericolosità qualificata e l’attualità dell’una e dell’altra;
che non decisivi apparivano i rilievi difensivi connessi alla pronuncia resa dal Tribunale di Caltanissetta il 12.5.2000, passata in giudicato, che aveva rigettato analoga misura di prevenzione patrimoniale in danno del ricorrente, dappoichè preclusiva, detta pronuncia, esclusivamente allo stato degli atti, ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
che, in particolare, nel procedimento di prevenzione conclusosi nel (OMISSIS) era venuto in considerazione solamente il terreno e non già, anche, l’immobile su di esso edificato e di cui alla impugnata confisca, oggetto di diritto di superficie distintamente confiscabile; che il provvedimento descritto dalla norma, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, è legittimamente emesso in costanza della notevole sperequazione tra tenore di vita ed entità reddituale allorchè non siano offerti elementi utili a sostengo delle liceità della provenienza dei beni:
che nel caso di specie è rinvenibile sia la relazione temporale tra la pericolosità del ricorrente e l’acquisizione dei beni, che la persistente attualità della riconosciuta pericolosità, deducibile quest’ultima da recenti provvedimenti giudiziari (ordinanza GIP del Tribunale di Caltanissetta del 15.11.2005);
che i redditi accertati con riferimento al nucleo familiare del C. negli anni dal (OMISSIS) non consentono di ritenere giustificato l’acquisto fondiario e la realizzazione immobiliare in valutazione;
che i redditi della famiglia di origine del G. non appaiono idonei ad integrare significativamente quello della famiglia C., tenuto conto altresì delle esigenze di vita dei componenti di quel nucleo;
che il costo di realizzazione dell’immobile confiscato, anche se contenuto nei termini indicati dal consulente di parte del ricorrente (L. 57.000.000 in luogo di Euro 56.024,50) non consente un giudizio diverso da quello impugnato, dappoichè non incidente significativamente sulle considerazioni e sui dati innanzi richiamati.
2. Hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza i coniugi C. e G. con due ricorsi dei loro difensori di fiducia e memoria depositate ex art. 121 c.p.p., chiedendone l’annullamento giacchè viziata, secondo difensiva prospettazione, da violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancata assunzione di una prova decisiva nonchè da difetto di motivazione nelle forme della motivazione apparente.
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:
– la violazione de giudicato di cui alla pronuncia del 12.5.2000, che aveva preso in considerazione l’arco temporale dal (OMISSIS), nuovamente esaminato dalla Corte di merito nell’ambito della motivazione impugnata;
– lo stesso organo proponente, la DIA aveva indicato l’indagine per la nuova misura a far tempo dal (OMISSIS) ed anche al CTU il quesito proposto concerneva detta epoca e non già quella anteriore, nonostante poi il CTU abbia esorbitato dai limiti del quesito;
– la violazione del giudicato non risulta giustificato da alcuna nuova acquisizione di circostanze nuove ovvero di circostanze antecedenti ma successivamente conosciute;
– tale non può considerarsi la circostanza, valorizzata particolarmente dal giudice a quo, per la quale la pronuncia del (OMISSIS) avrebbe ignorato l’immobile dell’attuale provvedimento, essendosi limitato a valutare il terreno sul quale è stata realizzata la fabbrica confiscata;
– il Tribunale avrebbe sottoposto a provvedimento ablatorio un bene per il quale nessuno ha avanzato la relativa domanda;
– sussisterebbe violazione del ne bis in idem giacchè l’immobile confiscato, esistente da anni, era conosciuto anche nel momento della prima pronuncia del (OMISSIS);
– il ricorrente non avrebbe la disponibilità, nè diretta nè indiretta, del bene, intestato alla moglie che ivi vi abita, perchè da anni in stato di detenzione e perchè in espiazione della pena dell’ergastolo;
– non risulterebbe provato che il bene confiscato costituisca il frutto di attività illecite, circostanza quest’ultima il cui relativo onere probatorio graverebbe sulla pubblica accusa, salvo l’onere contrario di allegazione ricadente sul proposto e comunque senza alcuna inversione in ordine ai principi probatori;
– l’assenza di correlazione temporale tra attività malavitosa imputata ai ricorrente ed acquisto del bene per cui è causa e la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sproporzione tra beni confiscati e redditi dichiarati ovvero disponibilità economiche godute;
– l’assenza di attualità della supposta pericolosità sociale ed assenza di prove certe della partecipazione del C. a "Cosa Nostra" in epoca antecedente al (OMISSIS);
– le conclusioni dei CTU sarebbero sorrette da un metodo scientifico definito abnorme, ed il consulente non avrebbe consideralo la condizione detentiva dei ricorrente, le possibilità economiche dei suoceri ed il loro apporto in favore della figlia unica, coniuge del C. e la circostanza che il manufatto confiscato è stato realizzato dal (OMISSIS) in economia;
– l’edificio è stato realizzato su un terreno sulla cui lecita acquisizione concorda anche il giudice della misura, di guisa che sussisterebbe nella fattispecie violazione dell’art. 934 c.c.;
– il Tribunale di Caltanissetta, col provvedimento del (OMISSIS) favorevole al C., fece riferimento ai redditi della sua famiglia e ad alcune produzioni agricole familiari, del tutto ignorati dall’attuale giudice a quo.
Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta che concludeva con la richiesta di rigetto dei ricorsi.
3. Appare preliminarmente necessario affrontare dapprima le questioni processuali proposte con forza dai difensori ricorrenti.
3.1 Con la prima di esse deduce il ricorrente che l’autorità proponente della misura patrimoniale ha escluso ex professo dal novero dei possibili beni confiscabili quelli acquisiti precedentemente al (OMISSIS), epoca questa presa in considerazione dalla più volte richiamata pronuncia del Tribunale di Caltanissetta.
Sul punto correttamente il giudice a quo ha ritenuto di poter delibare un oggetto più ampio di quello di cui alla richiesta esaminata, dappoichè, secondo superiore insegnamento, in tema di misure di prevenzione il provvedimento di confisca dei beni a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, può essere emesso anche di ufficio, dovendosi estendere anche alla confisca il principio stabilito dal comma 2, di detto articolo con riguardo al sequestro (Sez. 1^, 93/195737; Sez. 2^, 97/2073.18). Il processo di prevenzione, infetti, pur avendo indubbia caratterizzazione giurisdizionale, è funzionalmente e strutturalmente diverso dal processo di cognizione, posto che le finalità proprie del primo, del tutto diverse dal procedimento ordinario, comportano l’estraneità dell’istituto del giudicato se non nei termini preclusivi delineati dallo stato degli atti e dei fatti apprezzati e della corrispondenza tra chiesto e giudicato.
3.2 Con la seconda questione processuale si fa riferimento alla nozione di preclusione appena evocata e si domanda se nel caso in esame essa (preclusione) ricorra inibendo l’esame della disposta confisca in costanza della pronuncia resa il 15.5.2000 dal Tribunale di Caltanissetta. Più in particolare si domanda se la circostanza che la impugnata confisca riguardi un fabbricato non preso in considerazione nella precedente procedura previdenziale ma già realizzato, e da tempo, a quell’epoca in quanto insistente su un terreno, di proprietà della ricorrente G., comunque delibato in quella procedura, inibisca o meno la nuova valutazione di prevenzione.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non ricorra alcun giudicato dal quale desumere una preclusione alla cognizione di cui all’impugnata decisione.
Ed invero, come già innanzi chiarito, il principio del giudicato in materia di processo di prevenzione esprime i suoi effetti nell’ambito di ciò che è stato primieramente conosciuto da primo giudice e non già oltre tale ambito, come, ad esempio, allorchè vengano in considerazione fatti e circostanze maturate successivamente alla prima decisione ovvero tatti e circostanze le quali, pur temporaneamente collocabili in epoca anteriore alla prima decisione, non risulta siano stati comunque oggetto della valutazione connessa alla misura di prevenzione oggetto del giudicato.
Nel caso di specie il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a giudicare all’esito del procedente processo di prevenzione, per nulla ebbe a considerare il bene oggetto della presente misura patrimoniale, nè può in contrario assumere significato giuridico processuale il dato che, comunque, oggetto della delibazione giudiziale fu in quei tempo il terreno sul quale insiste il bene oggi confiscato, dappoichè l’area della fabbrica e la fabbrica stessa hanno individualità giuridica distinta e possono, come è noto, fare capo a situazioni giuridiche soggettive di natura reale del tutto diverse, diritto di proprietà e diritto di superficie.
4. Venendo ora al merito dei ricorso in esame giova sottolineare che G.R., destinataria del provvedimento ablativo nella attribuitagli qualità di prestanome del marito, assume, rispetto al provvedimento impugnato, il ruolo giuridico di terzo interessato perchè titolare di diritto reale sul bene oggetto della confisca. Al riguardo appare utile richiamare il principio recentemente affermato da questa sezione della Corte secondo cui, in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe all’accusa l’onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale ai la esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto, disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarità del terzo, dev’essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare ((Cass., Sez. 1^, 15/10/2003, n. 43046, rv.
226610). Tali principi peraltro assumono connotazione particolare in ipotesi di terzi legati da rapporto di parentela o affinità o coniugio col proposto, come peraltro legislativamente confermato dalla recente statuizione introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, n. 4, lett. d), come sostituito dalla relativa legge di conversione, in forza della quale, nelle ipotesi anzidette, i trasferimenti anteriori di due anni alla proposta della misura di prevenzione in favore di terzi, si presumono fittizi tino a prova contraria.
4.1 Dopo la premessa necessaria per delimitare gli ambiti del presente giudizio di legittimità ed i principi interpretativi applicabili al caso di specie, è necessario delibare le ragioni di doglianza e quelle poste dal giudice territoriale a base della sua decisione, sia con riferimento ai requisito della pericolosità sociale di C.P., comunque necessaria per sostenere la legittimità della confisca, sia con riferimento alla provenienza dei beni confiscati nella dimensione, prospettata in atti, della sproporzione del loro valore con la capacità reddituale del proposto e del proprietario formale, non senza prima rammentare che nel procedimento in esame il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamalo dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, violazione di legge difensivamente denunciata, nella fattispecie, anche nelle forme della motivazione apparente.
4.1.1 Sul requisito della pericolosità sociale e della sua attualità. Lamenta sui punto il ricorrente che l’attualità di tale requisito risulta affermata dal giudice dell’appello sulla base di una mera presunzione ed in assenza di una adeguata confutazione degli argomenti sottoposti alla sua valutazione con il gravame di merito e, soprattutto, in assenza totale dei necessaria elementi comprovanti l’attualità del requisito, attesa la carcerazione in atto risalente nel tempo e la mancata corrispondenza, in ogni caso, tra il tempo delle condotte criminose imputate al ricorrente e quello della realizzazione del bene confiscato Le censure sul punto non sono fondate.
Ed invero condizione necessaria per l’applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, è la pericolosità per la sicurezze pubblica, che deve essere connotata dal requisito ulteriore dell’attualità, risultando evidente l’irrilevanza di pregresse manifestazioni antisociali del proposto ove non ricorressero, al momento del giudizio relativo alla loro applicazione, quei sintomi indicativi, della persistenza di una condotta di vita tale da legittimare, tramite l’inflizione delle misure personali, una particolare vigilanza degli organi di pubblica sicurezza. Nei caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto ricorso ad una valutazione di attualità della indicata pericolosità sul rilievo che la prova di un ruolo rilevante ricoperto da C.P., nonostante la sua risalente detenzione carceraria in regime di art. 41 bis O.P., emerge dal recente provvedimento del GIP del Tribunale di Caltanissetta, in data 15.11.2005 (ordinanza di custodia cautelare in danno di tale A.M.) nel quale il giudicante accredita, con dati di fatto rilevanti, la persistenza del suo ruolo apicale e le direttive impartite attraverso il figlio, sufficienti a dimostrare la permanenza ad oggi dello status criminale.
Ciò posto non può ragionevolmente assumersi che nel caso di specie il giudice territoriale non abbia sviluppato sufficienti argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni e che, comunque, ricorra l’ipotesi della motivazione apparente inquadratile nel vizio di legittimità della violazione di legge.
4.1.2 Sulla liceità o meno dell’acquisizione dei beni confiscati.
Sul punto la motivazione impugnata poggia sulla insufficienza dei redditi percepiti dal ricorrente, dalla moglie, dal proposto e dai familiari di volta in volta indicati a giustificare l’acquisizione patrimoniale sottoposta a provvedimento ablatorio. Anche in questo caso la censura mossa dal ricorrente è quella di una motivazione apparente, giacchè totalmente disattenta delle argomentazioni illustrate nei procedimento a giustificazione degli acquisti oggetto di sospetto.
Nel richiamare i principi di cui ai paragrafo 3.3 non può non rilevarsi, preliminarmente, che alle considerazioni offerte dalla parte il giudice dell’appello abbia dato risposte comunque adeguate.
Il Giudice a quo ha infatti preso in considerazione non soltanto le risultanze della CTU, bensì anche quelle del consulente di parte, ponendo a confronto il valore da questi indicato del bene confiscato con la modestia dei redditi percepiti nel corso degli anni corrispondenti a quelli della realizzazione del manufatto. Non solo:
i giudice a quo ha passato in rassegna tutte le indicazioni fornite dalla difesa: con riferimento ai redditi pensionistici dei suocero del C., valutandone peraltro la palese modestia e la necessità di sostentamento del relativo nucleo familiare; con riferimento alla allegata attività commerciale della suocera del C., sottolineandone l’interruzione in epoca lontana (il (OMISSIS)) e comunque anteriore e non di poco alla costruzione per cui è causa; con riferimento alla, vendita di un terreno acquistato a suo tempo da parte di G.G., giudicato, legittimamente sul piano logico, di scarsa importanza economica (prezzo di L. 2.1.00.000) e comunque assorbito da altri oneri connessi ad acquisti di altri appezzamenti di terreno.
Non è compito della Corte valutare la congruità motivazionale illustrata dal tribunale, se non con riferimento alla nozione di motivazione apparente, nel caso di specie da escludersi con certezza attesa la diffusa trattazione che ha impegnato il giudice territoriale.
4.2 Anche in ordine al requisito della disponibilità in capo al confiscato del bene oggetto del provvedimento ablatorio appare utile rimarcare che il requisito di legge della disponibilità diretta o indiretta del bene fa riferimento sia alla nozione di disponibilità giuridica sia a quella di disponibilità di fatto, espressa quest’ultima attraverso una gamma assai vasta di ipotesi concrete, come la detenzione ad opera di terzi. Rilevante ai fini della prospettata questione di diritto è comunque il dato che anche il detenuto ergastolano possa avere la disponibilità del bene, dappoichè il diritto di proprietà da la disponibilità giuridica dell’oggetto del diritto sempre, e la disponibilità di fatto eventualmente, ma dalla negazione della seconda non può certo dedursi l’assenza della prima.
Alla stregua delle illustrate motivazioni il ricorso in esame va pertanto rigettato. Con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 11482/2011 Prima chiede l’accertamento dell’usucapione abbreviata, poi di quella ordinaria: non è domanda nuova!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte di appello rigettava la domanda sul rilievo che non era maturato il termine ventennale per l’usucapione, escludendo che con la sentenza emessa dal Pretore e poi con quella del Tribunale si fosse formato un giudicato implicito su tale questione;

dichiarava inammissibile, perchè nuova, la domanda formulata ex art. 1159 bis cod. civ., nel corso del giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi T. A. Ha resistito l’intimata proponendo ricorso incidentale.

2. Il ricorso principale può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e art. 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato, mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale.

RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo lamenta la violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza della Cassazione, non potendo il giudice di rinvio esaminare questioni che costituiscono il presupposto della sentenza di annullamento, tanto più nel caso – come nella specie – di cassazione per violazione di legge: infatti, la S. C. aveva considerato pacifico il decorso del termine per usucapire accertato dalla sentenza di appello.

Il secondo motivo deduce che la sentenza del Tribunale di Messina aveva ritenuto che era decorso il termine utile per l’usucapione con statuizione che, non essendo stata impugnata dal T. – il quale aveva denunciato l’errore della decisione per avere escluso l’animus possidenti – era passata in cosa giudicata, giacche semmai sarebbe stata la controparte- risultata al riguardo soccombente – a doverla impugnare.

Il terzo motivo denuncia la violazione da parte del giudice di rinvio del principio della riformano in peius, atteso che la Corte di appello non avrebbe potuto emettere una statuizione in contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione-tribunale.

In primo, il secondo e il terzo motivo, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

La sentenza della Cassazione non ha neanche implicitamente statuito in ordine all’avvenuto decorso del termine utile ad usucapire, avendo esaminato esclusivamente la questione, che aveva carattere pregiudiziale, circa la natura della relazione con il bene intrattenuta dell’attore ovvero che ricorresse l’animus necessario per configurare come possesso l’attività dal medesimo esercitata:

ogni indagine relativa al maturarsi del periodo necessario per usucapire era evidentemente subordinata alla verifica di una situazione configurabile come possesso e di tale verifica era stato investito il giudice di rinvio.

Nessun giudicato favorevole al T. era configurabile a proposito della sentenza di appello, che avendo rigettato la domanda di usucapione per assenza dell’animus possidendi, era stata integralmente cassata, dovendo qui comunque ricordarsi che il giudicato non si forma su quelle enunciazioni puramente incidentali o sulle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia e, perciò, prive pertanto di efficacia decisoria ma è limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione; allo stesso modo il giudicalo implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile che l’una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell’altra, poichè, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti. (Cass. 11672/2007; 13003/2006).

Il quarto motivo censura la sentenza laddove, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritti autodeterminati, aveva considerato domanda nuova quella relativa all’usucapione di cui all’art. 1159 bis cod. civ. Anche tale motivo è infondato.

Occorre considerare che il principio secondo cui in tema dei diritti "autodeterminati", che sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, l’allegazione, nel corso del giudizio, di un titolo diverso da quello posto inizialmente a fondamento della domanda, costituisce soltanto un’integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, trova applicazione semprechè tali allegazione non comporti la necessità di indagini di fatto completamente diverse ed estranee all’originario thema decidendum ovvero quando le relative circostanze di fatto siano state comunque ritualmente dedotte in giudizio con l’originaria domanda. Orbene, a prescindere che i precedenti di legittimità citati dal ricorrente fanno riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella in esame – ivi la domanda originaria era stata di usucapione abbreviata, che integra una fattispecie costituita da specifici e ulteriori elementi rispetto a quella di cui all’art. 1158 cod. civ. e poi mutata in quella di usucapione ventennale – in ogni caso, pure in questi casi, è stato anche di recente ribadito che, introdotto il giudizio per il riconoscimento dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano ipresupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, nè tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa (Cass. 12607/2010). Appare di tutta evidenza che, essendo la fattispecie costitutiva di cui all’art. 1159 bis cod. civ. integrata da elementi estranei a quella di cui all’usucapione ventennale, la relativa domanda era da considerarsi nuova e, come tale, inammissibile, perchè involgeva un tema di indagine completamente diverso rispetto a quello oggetto della domanda originaria.

Il quinto motivo denuncia la regolamentazione delle spese processuali che erano state integralmente poste a suo carico anche relativamente al giudizio di cassazione nonostante l’integrale accoglimento di quel ricorso. Il motivo è infondato.

La regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta in base all’esito finale della controversia, in relazione al quale soltanto può determinarsi evidentemente la soccombenza, che costituisce il criterio previsto dall’art. 91 cod. proc. civ., irrilevante essendo pertanto l’esito di alcune fasi del giudizio:

correttamente le spese sono state poste interamente a carico dell’attore la cui domanda era stata rigettata.

RICORSO INCIDENTALE. Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza laddove aveva erroneamente calcolato il tempo in cui l’attore aveva posseduto il bene in oggetto.

Il ricorso è inammissibile, tenuto conto che – essendo la resistente risultata vittoriosa – l’eventuale interesse a impugnare sarebbe sorto a seguito e per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere ad esso condizionato (Ord. 15362/2008)".

Pertanto, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

Le spese vanno poste a carico del ricorrente principale risultato soccombente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale dichiara inammissibile l’incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1066 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza emessa il 22/06/010 – provvedendo, fra l’altro, sull’istanza di riesame avanzata da G.G. avverso l’ordinanza disposta dal Gip del Tribunale di Verona del 09/06/010, con cui era stata applicata nuovamente nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere (misura così rinnovata, per il predetto G., avendo l’originaria ordinanza del 05/05/010 perso l’efficacia nei suoi confronti per vizi procedurali) e ciò in relazione a più fattispecie del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 11 e art. 8, n. 7 – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione sia ad eccezioni di rito sia a doglianze inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. G. G., con dichiarazione del 24/11/010, rinunciava al ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591 c.p.p., lett. d). Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da G.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-02-2011, n. 4441

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deliberata il 13-28.5.2009 dal Tribunale di Brescia nei confronti del cittadino tunisino A.E.A., per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, artt. 337, 582 e 585 c.p., ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore, con unico motivo deducendo l’illegittimità costituzionale della circostanza aggravante.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento senza rinvio.

3. Come già insegnato da questa Sezione con la sentenza n. 40836 del 17-18.11.2010 in proc. M.N., dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 249/2010, successiva al ricorso, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 61 c.p., n. 11 bis, quando tale circostanza aggravante abbia concretamente inciso nella determinazione della pena oggetto dell’accordo, sicchè la pena finale in nessun modo può altrimenti essere ricondotta alla volontà delle parti, sussiste l’interesse dell’imputato a far valere la sopravvenuta illegittimità della norma, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Annullamento che deve essere senza rinvio, risultando travolto l’intero accordo originario, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

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