Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 17 gennaio 2011 il Tribunale di Castrovillari, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Cassano allo Ionio, ha riconosciuto P.A. ed M. E. responsabili, in concorso fra loro, dei delitti di ingiuria, minaccia e lesione personale ai danni di G.P.; ha quindi tenuto ferma la loro condanna alla pena di Euro 350,00 di multa ciascuno, nonchè, in solido, al risarcimento del danni in favore della parte civile.

1.1. Ha ritenuto il giudicante che la responsabilità degli imputati fosse provata dalle deposizioni della persona offesa e della teste F.C., nonchè dalle sommarie informazioni testimoniali rese da B.F. e dall’annotazione di p.g. redatta dai carabinieri di (OMISSIS): atti, questi ultimi, acquisiti al dibattimento col consenso di tutte le parti. Ma inoltre giudicato che non ricorressero gli estremi per l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., in mancanza di elementi dimostrativi dell’esistenza dei relativi presupposti, sotto il duplice profilo della ritorsione e della provocazione.

2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del comune difensore, deducendo censure riconducibili a otto motivi.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che, in primo grado, il giudice di pace abbia omesso di esperire il prescritto tentativo di conciliazione.

2.2. Col secondo motivo denunciano, quale violazione di legge, la mancata assunzione – sia in primo grado, sia in appello – dei testi M.A., M.M. e S.G., sebbene fossero stati tempestivamente indicati e ammessi dal giudice di pace.

2.3. Col terzo motivo gli imputati lamentano che non si sia fatto luogo al proprio esame, nonostante espressa richiesta.

2.4. Col quarto motivo denunciano l’omessa applicazione dell’art. 62, comma 2 (recte: comma 1, n. 2) del codice penale, con riferimento a una fattispecie nella quale sussistevano, nell’ottica del gravame, tutti i requisiti di legge per il riconoscimento dell’attenuante.

2.5. Col quinto motivo lamentano che si sia pervenuti all’affermazione di responsabilità penale, sebbene la contraddittorietà ed insufficienza degli elementi indiziari comportasse l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

2.6. Col sesto motivo denunciano la mancata applicazione, quanto all’ingiuria, delle esimenti di cui all’art. 599 c.p.p., commi 1 e 2, pur sussistendo la reciprocità delle offese e la provocazione;

lamentano l’inosservanza dei criteri di valutazione delle prove;

contestano l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; deducono la carenza di prova in ordine al delitto di lesione personale, contestando l’idoneità degli atti a creare uno stato di pericolo per il bene protetto dalla norma incriminatrice.

2.7. Col settimo motivo deducono il concorso dei presupposti per l’applicabilità della scriminante della legittima difesa.

2.8. Con l’ottavo motivo denunciano carenza di motivazione in ordine alla modulazione della pena.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza per adesione del difensore degli imputati all’astensione dalle attività di udienza, proclamata dall’Ordine degli avvocati di Rossano.

Trattasi, invero, di astensione deliberata in sede locale e finalizzata ad esprimere una protesta riferita a una problematica esclusivamente locale: onde l’adesione ad essa non può giustificare la mancata partecipazione del difensore a un’udienza celebrata in altra sede.

2. Passando alla disamina dei ricorsi dei due imputati, confluiti nell’atto di impugnazione congiunto, ne va rilevata l’infondatezza per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, il precetto canonizzato nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 4, – a tenore del quale "il giudice … promuove la conciliazione tra le parti" – non esclude la discrezionalità del giudice, il quale può omettere il tentativo di conciliazione quando esso non gli appaia utilmente praticabile (Sez. 1, n. 22723 del 29/03/2007, Carrassi, Rv.

236782; Sez. 5, n. 4002/05 del 06/12/2004, Cardone, Rv. 231290; Sez. 5, n. 48295 del 12/11/2004, Pisello, Rv. 231092); il che può accadere quando, come nel caso di specie, l’imputato sia rimasto contumace e la persona offesa non sia comparsa in udienza.

2.2. L’omessa assunzione dei testi M.A., M. M. e S.G., sebbene indicati dalla difesa e ammessi, non può essere qui denunciata come violazione di norma processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per esservi stata acquiescenza allorquando, alla chiusura del dibattimento di primo grado, il giudice ha disposto la discussione senza opposizione da parte della difesa (v. art. 182 c.p.p., comma 2); nè può essere denunciata quale mancata acquisizione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mancando il presupposto della decisività:

basti, in proposito, richiamarsi al principio già ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui deve trattarsi di un elemento probatorio atto a determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, il che non ricorre quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre -confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (v. da ultimo Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009).

2.3. A confutazione del terzo motivo valga osservare che – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179) – il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l’imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni.

2.4. L’attenuante della provocazione, che – se riconosciuta sussistente – in rapporto all’imputazione di ingiuria avrebbe anche assunto la valenza di esimente ex art. 599 cod. pen., è stata motivatamente esclusa dal Tribunale sul rilievo per cui non è emerso dall’istruttoria dibattimentale alcun elemento utile a dimostrarne i presupposti fattuali; ed invero, per quanto accertato dal giudice di merito, nel giorno del fatto le rivendicazioni economiche degli imputati non incontrarono alcun rifiuto da parte del marito della persona offesa, il quale invece rispose con toni civili che si sarebbe recato personalmente a Rossano Calabro per risolvere la questione. Tale ricostruzione dell’episodio, basata sulla valutazione delle risultanze probatorie, attiene al giudizio sul fatto e non può essere sindacata in sede di legittimità.

2.5. Alla stregua della motivazione addotta nella sentenza impugnata, il convincimento raggiunto dal Tribunale non è connotato da alcuna incertezza in ordine alla valutazione del materiale probatorio, nel quale non si è ravvisato alcun elemento di contraddittorietà; non ha ragion d’essere, pertanto, la richiesta di applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce la reiterazione – anche in termini di riproduzione testuale – delle corrispondenti censure articolate nei motivi di appello: censure che in massima parte hanno trovato adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata e che, nelle parti restanti, non richiedevano espressa confutazione in quanto generiche (l’asserita carenza di prova), manifestamente infondate (il richiamo ai requisiti di idoneità e univocità degli atti, che attengono all’ipotesi del tentativo, estranea alla fattispecie), ovvero implicitamente disattese perchè incompatibili con la ricostruzione in fatto recepita dal Tribunale.

2.7. La scriminante della legittima difesa non è stata invocata nei motivi di appello, onde la relativa deduzione è preclusa in questa sede ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Del resto la ricostruzione del fatto cui il giudice di merito ha acceduto è totalmente incompatibile con l’applicazione dell’art. 52 cod. pen..

2.8. La pena applicata non richiedeva espressa motivazione, in quanto attestata su una misura non superiore al minimo di legge, ed anzi al di sotto di esso (v. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. b)): vizio, quest’ultimo non rilevabile in questa sede in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

3. al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13747

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Genova, B. E. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio civile instaurato nell’aprile 1985, definito in primo grado con sentenza del marzo 2002, proseguito in appello sino al febbraio 2005 ed ancora pendente in Cassazione al momento del ricorso;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta ragionevole una durata complessiva di sette anni per i due gradi di giudizio, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa tredici anni in Euro 13.000, oltre interessi legali e spese;

che avverso tale decreto il predetto ricorre per cassazione formulando quattro motivi, illustrati anche da memoria;

che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U.) deducendo che la Corte di merito, da un lato, avrebbe erroneamente calcolato la durata effettiva del processo presupposto, dall’altro si sarebbe, nel determinare la durata ragionevole, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; con gli altri due motivi censura la liquidazione delle spese, deducendo la violazione dei minimi di tariffa ed il difetto di motivazione;

ritenuto che merita censura il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato in sette anni la durata ragionevole del processo in esame, in tal modo discostandosi dai criteri di determinazione normalmente applicati dalla Corte E.D.U. e da questa Corte (secondo i quali è in generale irragionevole una durata del processo superiore, per il primo grado, a tre anni e per il secondo a due), senza dar conto delle ragioni che giustifichino nel caso concreto lo scostamento, ed anzi affermando contraddittoriamente l’assenza, nella specie, di particolari esigenze di dilazione dei tempi ritenuti in via generale congrui;

ritenuto, pertanto, che la cassazione del provvedimento si impone, restando assorbiti gli altri motivi; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito;

che, considerando irragionevole la protrazione del giudizio per quattordici anni, la liquidazione dell’equa riparazione spettante al ricorrente deve effettuarsi applicando la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1000 per ciascun anno di ritardo;

ritenuto pertanto che l’equa riparazione deve liquidarsi in Euro 13.250, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; che la compensazione per metà delle spese di questo giudizio di legittimità, e la condanna del resistente al pagamento della residua quota – che si liquida come in dispositivo -, si giustificano considerando la modestia della modifica ottenuta dal ricorrente sulla base dell’unico profilo per il quale il ricorso ha trovato accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.250,00 oltre interessi legali su dette somme dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.415,00 – di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 875,00 per diritti – e della metà delle spese di questo giudizio di legittimità, compensata la residua quota, liquidate per l’intero in complessivi Euro 965,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 31-03-2009 (12-03-2009), n. 14211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nicosia, il 25.10.200, aveva condannato T.F. alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv.
337 e 651 c.p., commessi il (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, che deduce erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto che il rifiuto di esibire i documenti al pubblico ufficiale integri gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 651 c.p..
3. Il ricorso è fondato. Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra – ove ne ricorrono le altre condizioni legali – gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, e 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Cass. n. 6864/1993, Rv. 195412; n. 34/1995, Rv. 203852).
La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente a tale reato, con eliminazione della pena di gg. 15, pari all’aumento determinato dai giudici ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) dell’imputazione perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di gg. 15 di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 7 giugno 2011, n. 12274. In tema di contratto di spedalità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1218 cod. civ..
Sostiene la ricorrente che, dovendosi applicare tale ultima norma in ragione della fonte contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra l’attrice e l’Ospedale Buzzi di Milano e ricadendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare che aveva correttamente eseguito la propria prestazione e che l’infezione contratta dalla signora F. fosse conseguenza di una causa non imputabile alla struttura ospedaliera, il convenuto appellato non avrebbe assolto a tale onere e la Corte d’Appello, errando in iudicando, avrebbe giustificato “tale mancanza in ragione della tecnica disposta d’ufficio dal Tribunale di Milano". Aggiunge la ricorrente che questa consulenza avrebbe chiaramente indicato che l’infezione così come contratta dalla signora F. era da intendersi quale infezione di "natura esogena" ed avrebbe altresì indicato "chiaramente che l’infezione contratta da parte della ricorrente era la conseguenza diretta dell’operazione di apertura della cavità uterina a seguito di contaminazione metachirurgica": secondo la ricorrente, l’ente convenuto in giudizio non avrebbe mai dimostrato che tale infezione fosse da annoverarsi tra le ipotesi di caso fortuito ovvero che il suo verificarsi fosse da ricondursi ad un fatto/evento non attribuibile alle prestazioni che l’ente in questione avrebbe dovuto erogare; al contrario, l’attrice avrebbe puntualmente assolto il proprio onere probatorio fornendo la prova del contratto, dell’insorgenza della nuova patologia, nonché del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del debitore e l’evento dannoso. In particolare, la ricorrente si duole del mancato espletamento delle prove richieste, con riferimento alla corretta sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici ed alla corretta e veritiera compilazione della cartella clinica, che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito di valutare se l’ospedale aveva correttamente e puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della signora F. dal momento del ricovero.
1.2.- La sentenza impugnata esamina, uno per uno, tutti i motivi di appello, dandone adeguata confutazione sulla base delle risultanze sia della relazione peritale che del suo supplemento, disposti nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, valuta i motivi di appello concernenti:
– la scelta della tecnica adottata dal personale medico per l’esecuzione del taglio cesareo (tecnica Stark), censurata sia sotto il profilo della sua natura sperimentale e dell’idoneità in sé a causare infezioni sia sotto il profilo dell’esperienza professionale maturata dai sanitari che l’avevano applicata;
– la responsabilità dei medici o, comunque, della struttura ospedaliera, non solo nella scelta di detta tecnica, ma anche nello svolgimento dell’intervento chirurgico e nella somministrazione delle cure successive;
la cattiva lettura dei dati riportati dal CTU nella relazione supplementare in merito alle percentuali di verificazione di analogo evento in casi simili;
la causa dell’intervento chirurgico successivo di revisione della cavità uterina.
1.3.- Il ricorso non è direttamente riferito o riferibile alle questioni oggetto della prima e dell’ultima censura, in sé considerate e come sopra riportate, ovvero alle questioni connesse alla diagnosi di insorgenza dell’infezione ed alle cure successive. Infatti, per come risulta dall’intera parte illustrativa ed anche dalla sintesi sopra riportata, il motivo si appunta, in diritto, sulla mancata dimostrazione da parte della struttura ospedaliera di un evento imprevisto ed imprevedibile idoneo ad escludere la sua responsabilità per inadempimento; ed, in fatto, sulla censura per cui la causa della peritonite sarebbe da ricercarsi nella contaminazione della cavità uterina, della quale, proprio sulla base delle risultanze della CTU ed in mancanza di prova contraria da parte della convenuta appellata, dovrebbe rispondere quest’ultima, essendo rimasta ignota la causa di detta contaminazione, avendo il CTU indicato come di "natura esogena" l’infezione e quindi ascrivibile anche alla mancata asepsi della sala chirurgica o degli strumenti chirurgici ovvero alla contaminazione da parte di germi esogeni della cavità uterina aperta durante l’intervento di taglio cesareo.
1.4.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La Corte d’Appello ha qualificato correttamente il rapporto come contrattuale ed, in diritto, ha tratto tutte le dovute conseguenze applicative dell’art. 1218 cod. civ., anche con riguardo al particolare aspetto della controversia che è specifico oggetto di censura.
Nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio la Corte di merito ha preso in esame anche quanto detto dal consulente a proposito dell’evenienza infettiva e ha ricondotto l’infezione ad un evento imprevisto e comunque non evitabile né imputabile alla condotta dei sanitari. Infatti, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell’infezione, vale a dire la scelta dell’intervento chirurgico d’urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l’intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall’attrice, ma in una percentuale talmente bassa che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto.
Ed invero, pur non avendo la Corte d’Appello specificamente motivato in merito alla configurazione giuridica di detta causa di esonero da responsabilità, si è esplicitamente avvalsa dell’elaborato peritale supplementare – finalizzato proprio a conoscere la percentuale di verificazione della complicanza infettiva in casi di cesarei trattati con la tecnica di Stark – al fine di confermare la sentenza di primo grado che aveva utilizzato i parametri indicati dal consulente (nella misura compresa tra lo 0,3% e lo 0,7% delle concrete possibilità del verificarsi, in casi analoghi, di complicanze operatorie non imputabili ad omessa o insufficiente diligenza professionale ovvero ad imperizia dell’operatore) per affermare l’inevitabilità, nel caso concreto, di detta complicanza.
Decidendo in tale ultimo senso la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi in materia da questa Corte e che qui si ribadiscono, per i quali, in caso di prestazione professionale medica in struttura ospedaliera, resta a carico del debitore (medico o struttura sanitaria) l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta, in particolare con la diligenza qualificata dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr., tra le più recenti, Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791, 15 ottobre 2009, n. 975, 29 settembre 2009, n. 20806).
1.5.- Né può evidentemente rilevare, sempre in punto di diritto, che la configurabilità di un evento non evitabile sia stata ricavata dalla consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da elementi di prova desunti da mezzi istruttori richiesti ed espletati ad istanza della convenuta appellata.
Il giudice può trarre dalla consulenza tecnica d’ufficio gli elementi di giudizio che egli ritenga di dover porre a fondamento della propria decisione, anche quando siano gli unici acquisiti al processo, ma comunque ritenuti determinanti, essendo altresì affermazione di questa Corte, che qui va ribadita, quella per la quale la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazione ricavabile solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr., tra le altre, Cass. 21 aprile 2005, n. 8297, 30 maggio 2007, n. 12695). D’altronde, come richiesto dalla univoca giurisprudenza di questa Corte in tema di CTU (cfr. Cass. 26 novembre 2007, n. 24620, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155), la convenuta appellata Gestione Liquidatoria ha svolto deduzioni coerenti con l’onere della prova di cui era gravata, essendo sufficiente l’allegazione che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e con la perizia richiesta e che l’inadempimento o l’inesatto adempimento non sarebbe stato evitabile né prevedibile.
2.- Diverso è invece il profilo, che nell’illustrazione del motivo finisce per essere confuso con gli altri di cui si è detto sopra, concernente la correttezza delle conclusioni tratte dalla Corte di merito dalle risultanze della CTU, più specificamente l’apprezzamento di queste come indicative di una situazione non riconducibile a difetto di diligenza o di perizia dei sanitari. Infatti, l’apprezzamento della sussistenza nel caso concreto di una causa di esonero da responsabilità contrattuale è riservato al giudice del merito, in quanto concernente un giudizio di fatto, ed è censurabile in cassazione soltanto se non adeguatamente motivato. Pertanto, le doglianze svolte dalla ricorrente in merito al mancato espletamento di mezzi istruttori che avrebbero dovuto condurre alla verifica dell’insussistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile così come configurato dai giudici di merito, sia quanto alla riconducibilità della complicanza infettiva a condotte positivamente ascrivibili alla struttura sanitaria, piuttosto che alle percentuali di verificazione inevitabili riconosciute dalla letteratura medica, sia quanto all’inidoneità di tali dati statistici (che secondo la ricorrente non avrebbero potuto essere utilizzati in termini assoluti ma soltanto comparandoli. con altri che sarebbe stato onere della convenuta appellata fornire con specifico riferimento alla propria struttura ospedaliera) attengono a vizi che, riguardando l’accertamento di fatto e la sua motivazione, avrebbero dovuto essere denunciati ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
È quindi inammissibile, per violazione della norma dell’art. 366 cod. proc. civ., il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento ai profili di censura da ultimo richiamati.
3.- Avuto riguardo alla qualità delle parti ed alle vicende oggetto della decisione (tali da non consentire una valutazione in termini di manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso) si ritiene di giustizia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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