Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 marzo 2001, condannava (oltre ad altre persone non più presenti nel giudizio di legittimità) F.S., FA.SA., FR.MA. e B.P. a pene varie per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (capi D, F e G) e, i soli F. e FR., anche per il reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A).
La medesima sentenza ha assolto F. dal reato di cui al capo B (importazione di un chilo di cocaina).
2) La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 18 gennaio 2010, ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado così provvedendo:
ha assolto F. e FR. dal reato associativo loro contestato;
– ha confermato la loro condanna per i reati di cui ai capi D (importazione di gr. 549,35 di cocaina contestata ad entrambi), F (tentativo di importazione di dieci kg. di cocaina contestato a FR.) e G (acquisto di 264 gr. di cocaina contestato a F.);
– ha rideterminato la pena inflitta a F. e FR. dal primo giudice;
– ha confermato la condanna e la pena inflitta dal Tribunale a FA. (per il capo F: tentativo di importazione di dieci chili di cocaina) e B. (per il capo G: acquisto di 264 grammi di cocaina).
3) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto separati ricorsi F.S., FA.SA., FR.MA. e B.P..
F.S. ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale censura la sentenza impugnata per violazione di legge in quanto, secondo il suo assunto, egli avrebbe dovuto essere assolto dai reati ascrittigli perchè il contenuto delle conversazioni intercettate non era idoneo a fondare la prova della sua partecipazione all’illecito traffico e la Corte di merito non avrebbe tenuto alcun conto delle censure proposte sul punto.
La sentenza impugnata non avrebbe inoltre preso in considerazione la circostanza che egli era stato scagionato dalle dichiarazioni del coimputato Z.D..
4) Con il ricorso da lui proposto FR.MA. ha dedotto, con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla circostanza che la sua responsabilità in ordine al capo D (importazione di gr. 549,35 di cocaina) sarebbe fondata sulla sola circostanza che i trasportatori della sostanza disponevano del suo numero di telefono mentre le conversazioni intercettate riguardavano altre persone e non il ricorrente.
Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi con riferimento al capo F (tentativo di importazione) rilevando come FR., nelle conversazioni intercettate, mai fa riferimento a quantitativi di cocaina, non dichiara di avere la disponibilità del danaro necessario per l’acquisto e neppure fornisce alcuna indicazione "su come dovesse essere sistemata la sostanza stupefacente".
Infine con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della circostanza che la L. n. 49 del 2006 ha modificato i minimi edittali della pena.
5) Con il ricorso da lui proposto FA.SA. ha dedotto, con il primo motivo, che la sentenza d’appello avrebbe dovuto attenuare la pena in applicazione della modifica normativa del minimo edittale.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per aver riconosciuto l’esistenza dell’aggravante dell’ingente quantità malgrado la quantità contrattata non fosse tale da saturare il mercato cui era destinata (quello romano).
Con il terzo motivo si denunzia invece il travisamento della prova perchè le telefonate intercettate facevano riferimento ad un quantitativo da importare pari a dieci chili di cocaina mentre il sequestro operato dalla polizia brasiliana era pari ad otto chili.
Non esisteva dunque alcun rapporto tra il sequestro operato e la vicenda riguardante FA..
6) B.P., con il primo motivo del ricorso da lui proposto, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Z.D. (coimputato giudicato separatamente) malgrado le contraddizioni in cui il dichiarante era incorso e malgrado le sue dichiarazioni fossero rimaste prive di riscontri oggettivi.
Con gli altri motivi proposti B. censura poi la sentenza impugnata sia per la mancata concessione dell’attenuante della minima partecipazione sia la mancata applicazione della norma più favorevole in relazione alla modifica del minimo edittale della pena prevista per il reato contestatogli.
B.P. ha poi proposto motivi nuovi con i quali ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 perchè non sarebbe stata valutata la credibilità intrinseca ed estrinseca del coimputato Z. e neppure sarebbero stati individuati gli elementi di riscontro estrinseco di tali dichiarazioni. Con il secondo motivo di ricorso si ribadiscono le ragioni in base alle quali si rendeva necessaria una riduzione della pena inflitta dal primo giudice.
7) I ricorsi, per alcuni aspetti inammissibili, sono comunque infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Per ragioni di ordine logico verranno esaminate congiuntamente le censure degli imputati aventi il medesimo oggetto e, iniziando dai motivi concernenti l’affermazione della responsabilità degli imputati, va rilevata l’infondatezza (al limite dell’ammissibilità) delle censure aventi ad oggetto l’interpretazione dei colloqui intercettati (contenute, in particolare; nei ricorsi F., FR. e FA.).
Va premesso che non è consentito al giudice di legittimità esercitare una funzione di interpretazione dei colloqui intercettati, compito che può essere svolto esclusivamente dal giudice di merito riguardando l’interpretazione del compendio probatorio o indiziario;
è però necessario sindacare il provvedimento impugnato per verificare se, per ciascuno degli imputati che hanno contestato la mancanza o insufficienza degli elementi di prova ritenuti a carico di ciascuno, la motivazione sia esistente e se sia adeguata e non illogica in relazione alle singole posizioni.
Questo sindacato non può che trovare una risposta che consente di pervenire all’affermazione dell’infondatezza delle censure proposte.
La sentenza impugnata, anche con il richiamo a quella di primo grado, ha infatti ricostruito la rete di rapporti intercorsi tra gli imputati e gli altri partecipi dell’illecita attività e ne ha inquadrato le condotte in un rilevante traffico illecito di sostanze stupefacenti; a questa conclusione i giudici di merito sono pervenuti non in modo apodittico ma con riferimento al significato delle conversazioni intercettate indicando, per ciascuno dei ricorrenti, le ragioni che consentivano di ritenere che i colloqui si riferissero a tali illeciti rapporti e specificando gli elementi che conducevano a ritenerli partecipi degli episodi contestati.
Va inoltre osservato che gli imputati non hanno fornito una versione alternativa del significato dei colloqui intercettati e ciò consente anche di individuare un aspetto di genericità delle censure proposte.
8) Rimanendo alle censure che riguardano l’affermazione di responsabilità degli imputati vanno fatte analoghe considerazioni per quel che riguarda la ricostruzione delle dichiarazioni rese nel procedimento e nel processo.
Ciò riguarda in particolare le dichiarazioni rese dal coimputato Z.D. di cui F. fornisce una ricostruzione diversa da quella dei giudici di merito mentre B. ne sostiene la mancanza di credibilità intrinseca ed estrinseca evidenziando altresì la mancanza di riscontri esterni di tali dichiarazioni.
Sotto il primo profilo la censura proposta si rivela priva di fondamento perchè la sentenza di primo grado (a p. 12-13), riportando le dichiarazioni di Z., fa espresso riferimento al ruolo di mediatore svolto da F. del resto emergente, secondo quanto risulta dalla medesima sentenza, dalle conversazioni intercettate.
Per quanto riguarda invece le critiche contenute nel ricorso e nei motivi nuovi di B. va intanto osservato che queste censure non sono state proposte con i motivi di appello (così come quella riguardante l’attenuante prevista dall’art. 114 c.p., comma 1) e sono dunque inammissibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.
In ogni caso la sentenza impugnata e, soprattutto, quella di primo grado (che le ha esaminate analiticamente) hanno indicato le conversazioni intercettate di conferma delle dichiarazioni di Z..
Infondato è anche il motivo di ricorso di FR.MA. secondo cui l’affermazione di responsabilità per il capo D (importazione di 549 grammi di cocaina) sarebbe stata ricollegata alla sola circostanza della disponibilità del suo numero telefonico da parte dei trasportatori della sostanza. In realtà la sentenza impugnata ha richiamato quella di primo grado che riferisce, nella parte dedicata all’esame del reato associativo, dei rapporti tra gli importatori e gli acquirenti italiani tra cui FR. che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, risulta coinvolto nell’importazione secondo l’incensurabile accertamento dei giudici di merito.
Non è dunque vero che l’affermazione di responsabilità di FR. sia ricollegata all’insufficiente elemento in precedenza indicato.
9) Anche la censura, proposta da FA.SA., riguardante l’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 è inammissibile perchè non proposta con i motivi di appello.
Ma la censura è anche infondata. E’ noto che, prima della sentenza delle sezioni unite cui di seguito si accennerà, la prevalente giurisprudenza prevalente faceva riferimento, per ritenere esistente l’aggravante prevista dal cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, alla possibilità di saturare, per un periodo piuttosto lungo, larga parte del mercato producendo una modificazione notevole dell’offerta sul medesimo mercato.
Ma le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 21 giugno 2000 n. 17, Primavera, rv. 216666, hanno rifiutato questa impostazione ritenendo che il riferimento al concetto di "mercato", come inteso dalla precedente e prevalente giurisprudenza di legittimità, introducesse, nell’esegesi della disposizione di legge, "un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre; quindi, del tutto immaginario affidato all’abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione, quale che sia".
Le sezioni unite hanno rilevato ancora come la clandestinità di questo mercato non consentisse di rilevare alcun dato oggettivo sulla sua consistenza e quindi che il concetto di mercato si fondasse su dati aleatori non utilizzabili processualmente. Conclusivamente è stato ritenuto che questa incerta nozione fosse da abbandonare e che fosse sufficiente, per ritenere esistente l’aggravante in questione, "verificare che la quantità della sostanza stupefacente………sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all’infinito".
Hanno poi aggiunto le sezioni unite che ciò che rileva, per i fini indicati, è che "la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera". Per concludere che la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l’obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione del proprio convincimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità si è adeguata ai criteri indicati dalle sezioni unite sottolineando come la ragione dell’indicata aggravante sia da ravvisarsi nell’incremento del pericolo per la salute pubblica che si verifica non solo quando il quantitativo accertato raggiunga valori massimi in assoluto ma in tutti quei casi nei quali sia idoneo al consumo di un elevato numero di tossicodipendenti (v., da ultimo, Cass., sez. 5, 9 luglio 2008 n. 39205, Di Pasquale, rv. 241694; sez. 6, 23 gennaio 2008 n. 10384, Sartori, rv. 239210; sez. 4, 15 maggio 2007 n. 43372, Hillalj, rv.
238295; 21 giugno 2006 n. 30075, De Angelis, rv. 235180) .
Le sentenze di merito non si sono poste in contrasto con questi criteri e il ricorrente fa unico riferimento al concetto di saturazione del mercato che, come si è visto, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità. 10) Resta da esaminare il motivo, proposto da tutti gli imputati (ad eccezione di F.) riguardante il trattamento sanzionatorio.
Com’ è noto, successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado è entrata in vigore la L. 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272) che ha ridotto il minimo della pena, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, da otto a sei anni.
Dal testo della sentenza impugnata non emerge però la volontà dei giudici di primo grado di applicare a F., FR. e B. il minimo della pena allora vigente perchè per entrambi gli imputati la pena non era stata applicata in tale misura; se è dunque vero che l’applicabilità della nuova normativa è rilevabile anche d’ufficio, riguardando la legalità della pena (cons., fra le altre, Cass., sez. 6, 9 maggio 2006 n. 24718, Romaiche, rv. 2343709), nel caso in esame ciò è precluso per non essere stato applicato il minimo da parte dei giudici di merito (cfr. in questo senso Cass., sez. 6, 18 febbraio 2008 n. 21439, Mori, rv. 240061; sez. 4, 23 gennaio 2008 n. 15219, Guzman Avila, rv. 239807; 4 maggio 2007 n. 22526, Hasi, rv. 237019).
Per quanto riguarda B. (per il quale la pena base era stata effettivamente determinata nel minimo dal primo giudice) la sentenza impugnata ha effettuato una nuova valutazione ritenendo congrua quella inflitta dal primo giudice.
La soluzione adottata appare corretta perchè la modifica normativa ricordata, a parere di questa Corte, impone una riduzione della pena quando risulti che il giudice di merito abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione. Se invece emerge dagli atti che il giudice ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto accertato è possibile confermare la pena inflitta dal primo giudice purchè questi abbia fornito la sua valutazione di adeguata motivazione.
Ciò è avvenuto nel caso in esame nel quale il giudice di appello, nell’esprimere una valutazione di congruità della pena inflitta dal primo giudice, ha tenuto conto della modifica normativa e ha confermalo la pena inflitta dal primo giudice.
La soluzione adottata è da ritenere corretta. Non esiste infatti il diritto ad ottenere automaticamente, nel caso di modifica normativa sui minimi di pena, il trattamento di miglior favore.
E’ del resto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – nel caso di riduzione del minimo edittale della pena per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità – non è violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello tenga conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6, 25 gennaio 1995 nn. 3577 e 3587, rv. nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale).
Questi principi sono stati ribaditi, proprio in tema di riduzione del minimo edittale per i reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, da Cass., sez. 6, 11 ottobre 2006 n. 37887, Duetto, rv.
235588, che ha affermato che, nel caso della modifica di cui ci stiamo occupando, ove il nuovo giudice ritenga che il nuovo minimo edittale non sia adeguato alla gravità del fatto, ben può applicare una pena secondo una quantificazione intermedia tra il vecchio e il nuovo minimo edittale.
Questa conclusione si fonda anche sulla considerazione che il minimo precedentemente previsto poteva essere adeguato al caso giudicato, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., ma il nuovo minimo potrebbe non esserlo.
11) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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