Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20079 Omessa pronuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G. proponeva nei confronti di P.A., M., S., Ma. e a., innanzi al Tribunale di Roma, domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dal padre, P.O., e dalla madre, G. B..

I convenuti aderivano alla domanda, purchè la comunione fosse sciolta in conformità di una scrittura privata del 12.3.1949, relativa a beni che deducevano di aver usucapito.

Con sentenza definitiva il Tribunale dichiarava l’avvenuta usucapione in favore di D. (e per lui degli eredi Ma. e a.), di M., detta N., di G., di A., di S. e di P.A. dei beni di G.B., e attribuiva loro i beni di cui alla scrittura del 12.3.1949 rientranti fra quelli indicati nella denuncia di successione di P. O..

P.G. impugnava quest’ultima sentenza innanzi alla Corte d’appello di Roma, dolendosi dell’accertamento dell’usucapione in favore di P.S., Ad., Lu., M. e Ma., nonchè di B. e C.L. e di S.A. e T., in quanto i beni oggetto della pronuncia non potevano ritenersi ben identificati, e chiedeva che gli stessi – id est, quelli pervenuti per successione ereditaria di G.B. – fossero assegnati secondo le norme della successione legittima.

Con sentenza dell’8.2.2005 la Corte capitolina rigettava "la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione giudiziale come in atti proposta da P.G." e compensava interamente le spese del grado d’appello.

In motivazione il giudice d’appello affermava di ritenere fondate le censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, atteso che lo stesso Tribunale aveva dato atto che le vicende storiche del catasto e lo stato dei luoghi non avevano consentito un’analitica individuazione delle singole particelle componenti i terreni, nè avevano reso possibile stabilire se dell’asse ereditario di P. O. facessero parte altri beni non considerati nella scrittura del 12.3.1949; e che a nulla erano valse le due successive c.t.u. espletate a tal fine. Ciò posto, osservava, però, che tale impossibilità di individuare esattamente i beni ostava non solo alla dichiarazione di usucapione della relativa proprietà, ma anche alla stessa domanda di divisione, che pertanto andava respinta.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre P.G., con due motivi di annullamento.

Resistono con controricorso L., F., R., Ad., Lu. e P.M., quali eredi di P.A., Pa.Ma., quale erede di P.D., B. e C.L., quali eredi di P.A., nonchè A. e S.T., quali eredi di P.M..

P.S. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità, ai sensi dell’art. 156, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata, per contrasto fra motivazione e dispositivo.

Sostiene al riguardo, che la Corte capitolina, dopo aver anticipato in motivazione di voler riformare la sentenza di primo grado, ha finito poi per rigettare la stessa domanda di divisione, mentre l’unico esito possibile al dichiarato accoglimento dell’appello doveva consistere nella dichiarazione che sui beni della de cuis G.B. e su quelli non compresi nella denuncia di successione di P.O. si procedesse applicando le norme della successione legittima.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’appello, ove avesse inteso giudicare come non individuabili i beni dell’eredità di G.B. e quelli non inclusi nella dichiarazione di successione di P.O., avrebbe dovuto ritenere di nessuna rilevanza sia la copiosa documentazione inerente a tali beni, sia la circostanza che lo stesso Tribunale aveva rimesso la causa sul ruolo per la necessità non solo di individuare con precisione i beni appartenuti a G.B., ma anche quali tra quelli indicati nella scrittura del 12.3.1949 appartenessero ai singoli genitori. La Corte, in altre parole, avrebbe dovuto almeno motivare circa la presunta incompletezza e/o assenza di prove da parte dell’appellante, altrimenti, visto il rigetto della domanda di usucapione, avrebbe dovuto dichiarare aperta la successione legittima almeno sui beni di G.B., così come individuati dai certificati catastali e dalla denuncia di successione.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La non corrispondenza tra motivazione e dispositivo può generare tre diverse situazioni, ossia l’invalidità dell’atto, la composizione del contrasto mediante l’integrazione delle due parti della sentenza ovvero l’omessa pronuncia.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte vi è contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo allorquando non è possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, situazione questa, che non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali e che determina, pertanto, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 , c.p.c. (v. tra le tante, Cass. n. 29490/08).

A sua volta, il principio costantemente affermato da questa Corte che la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacchè in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciarle ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (cfr. Cass. nn. 16152/10, 12084/07, 16579/02 e 4451/93).

L’assenza del dispositivo deve essere valutata, in ipotesi di processo cumulativo, in relazione a ciascuna domanda, potendo l’omissione riguardare una o più soltanto tra le varie domande sub indice. Ne deriva che non vi può essere nè nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, nè integrazione tra l’una e l’altro allorchè la o le statuizioni contenute nel dispositivo riguardino soltanto alcune delle domande esaminate nella parte motiva della sentenza.

3.1. – Nella specie, si è verificata quest’ultima situazione.

La sentenza impugnata non presenta alcun contrasto, tecnicamente inteso, tra motivazione e dispositivo, perchè quest’ultimo corrisponde perfettamente alla parte della motivazione in cui si afferma che l’impossibilità di identificare con esattezza i beni oggetto della divisione osta non solo alla domanda di accertamento dell’usucapione (della proprietà) dei beni stessi, ma anche alla stessa domanda di scioglimento della comunione e di divisione, imponendone, il rigetto "in toto". Ciò che manca del tutto, invece, è il dispositivo di rigetto della domanda di usucapione, che non può ricavarsi altrimenti per i sopra richiamati limiti posti al principio di integrazione.

Dunque, la sentenza impugnata non ha statuito alcunchè in ordine alla domanda di usucapione, oggetto dell’impugnazione principale proposta da P.G., sicchè il ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza impugnata per farne valere la nullità non già per contrasto fra motivazione e dispositivo, ma per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Non avendolo fatto, il ricorso non può che essere respinto.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-04-2011) 09-06-2011, n. 23289 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 marzo 2001, condannava (oltre ad altre persone non più presenti nel giudizio di legittimità) F.S., FA.SA., FR.MA. e B.P. a pene varie per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (capi D, F e G) e, i soli F. e FR., anche per il reato associativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A).

La medesima sentenza ha assolto F. dal reato di cui al capo B (importazione di un chilo di cocaina).

2) La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 18 gennaio 2010, ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado così provvedendo:

ha assolto F. e FR. dal reato associativo loro contestato;

– ha confermato la loro condanna per i reati di cui ai capi D (importazione di gr. 549,35 di cocaina contestata ad entrambi), F (tentativo di importazione di dieci kg. di cocaina contestato a FR.) e G (acquisto di 264 gr. di cocaina contestato a F.);

– ha rideterminato la pena inflitta a F. e FR. dal primo giudice;

– ha confermato la condanna e la pena inflitta dal Tribunale a FA. (per il capo F: tentativo di importazione di dieci chili di cocaina) e B. (per il capo G: acquisto di 264 grammi di cocaina).

3) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto separati ricorsi F.S., FA.SA., FR.MA. e B.P..

F.S. ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale censura la sentenza impugnata per violazione di legge in quanto, secondo il suo assunto, egli avrebbe dovuto essere assolto dai reati ascrittigli perchè il contenuto delle conversazioni intercettate non era idoneo a fondare la prova della sua partecipazione all’illecito traffico e la Corte di merito non avrebbe tenuto alcun conto delle censure proposte sul punto.

La sentenza impugnata non avrebbe inoltre preso in considerazione la circostanza che egli era stato scagionato dalle dichiarazioni del coimputato Z.D..

4) Con il ricorso da lui proposto FR.MA. ha dedotto, con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla circostanza che la sua responsabilità in ordine al capo D (importazione di gr. 549,35 di cocaina) sarebbe fondata sulla sola circostanza che i trasportatori della sostanza disponevano del suo numero di telefono mentre le conversazioni intercettate riguardavano altre persone e non il ricorrente.

Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi con riferimento al capo F (tentativo di importazione) rilevando come FR., nelle conversazioni intercettate, mai fa riferimento a quantitativi di cocaina, non dichiara di avere la disponibilità del danaro necessario per l’acquisto e neppure fornisce alcuna indicazione "su come dovesse essere sistemata la sostanza stupefacente".

Infine con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della circostanza che la L. n. 49 del 2006 ha modificato i minimi edittali della pena.

5) Con il ricorso da lui proposto FA.SA. ha dedotto, con il primo motivo, che la sentenza d’appello avrebbe dovuto attenuare la pena in applicazione della modifica normativa del minimo edittale.

Con il secondo motivo il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per aver riconosciuto l’esistenza dell’aggravante dell’ingente quantità malgrado la quantità contrattata non fosse tale da saturare il mercato cui era destinata (quello romano).

Con il terzo motivo si denunzia invece il travisamento della prova perchè le telefonate intercettate facevano riferimento ad un quantitativo da importare pari a dieci chili di cocaina mentre il sequestro operato dalla polizia brasiliana era pari ad otto chili.

Non esisteva dunque alcun rapporto tra il sequestro operato e la vicenda riguardante FA..

6) B.P., con il primo motivo del ricorso da lui proposto, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Z.D. (coimputato giudicato separatamente) malgrado le contraddizioni in cui il dichiarante era incorso e malgrado le sue dichiarazioni fossero rimaste prive di riscontri oggettivi.

Con gli altri motivi proposti B. censura poi la sentenza impugnata sia per la mancata concessione dell’attenuante della minima partecipazione sia la mancata applicazione della norma più favorevole in relazione alla modifica del minimo edittale della pena prevista per il reato contestatogli.

B.P. ha poi proposto motivi nuovi con i quali ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 perchè non sarebbe stata valutata la credibilità intrinseca ed estrinseca del coimputato Z. e neppure sarebbero stati individuati gli elementi di riscontro estrinseco di tali dichiarazioni. Con il secondo motivo di ricorso si ribadiscono le ragioni in base alle quali si rendeva necessaria una riduzione della pena inflitta dal primo giudice.

7) I ricorsi, per alcuni aspetti inammissibili, sono comunque infondati e devono conseguentemente essere rigettati.

Per ragioni di ordine logico verranno esaminate congiuntamente le censure degli imputati aventi il medesimo oggetto e, iniziando dai motivi concernenti l’affermazione della responsabilità degli imputati, va rilevata l’infondatezza (al limite dell’ammissibilità) delle censure aventi ad oggetto l’interpretazione dei colloqui intercettati (contenute, in particolare; nei ricorsi F., FR. e FA.).

Va premesso che non è consentito al giudice di legittimità esercitare una funzione di interpretazione dei colloqui intercettati, compito che può essere svolto esclusivamente dal giudice di merito riguardando l’interpretazione del compendio probatorio o indiziario;

è però necessario sindacare il provvedimento impugnato per verificare se, per ciascuno degli imputati che hanno contestato la mancanza o insufficienza degli elementi di prova ritenuti a carico di ciascuno, la motivazione sia esistente e se sia adeguata e non illogica in relazione alle singole posizioni.

Questo sindacato non può che trovare una risposta che consente di pervenire all’affermazione dell’infondatezza delle censure proposte.

La sentenza impugnata, anche con il richiamo a quella di primo grado, ha infatti ricostruito la rete di rapporti intercorsi tra gli imputati e gli altri partecipi dell’illecita attività e ne ha inquadrato le condotte in un rilevante traffico illecito di sostanze stupefacenti; a questa conclusione i giudici di merito sono pervenuti non in modo apodittico ma con riferimento al significato delle conversazioni intercettate indicando, per ciascuno dei ricorrenti, le ragioni che consentivano di ritenere che i colloqui si riferissero a tali illeciti rapporti e specificando gli elementi che conducevano a ritenerli partecipi degli episodi contestati.

Va inoltre osservato che gli imputati non hanno fornito una versione alternativa del significato dei colloqui intercettati e ciò consente anche di individuare un aspetto di genericità delle censure proposte.

8) Rimanendo alle censure che riguardano l’affermazione di responsabilità degli imputati vanno fatte analoghe considerazioni per quel che riguarda la ricostruzione delle dichiarazioni rese nel procedimento e nel processo.

Ciò riguarda in particolare le dichiarazioni rese dal coimputato Z.D. di cui F. fornisce una ricostruzione diversa da quella dei giudici di merito mentre B. ne sostiene la mancanza di credibilità intrinseca ed estrinseca evidenziando altresì la mancanza di riscontri esterni di tali dichiarazioni.

Sotto il primo profilo la censura proposta si rivela priva di fondamento perchè la sentenza di primo grado (a p. 12-13), riportando le dichiarazioni di Z., fa espresso riferimento al ruolo di mediatore svolto da F. del resto emergente, secondo quanto risulta dalla medesima sentenza, dalle conversazioni intercettate.

Per quanto riguarda invece le critiche contenute nel ricorso e nei motivi nuovi di B. va intanto osservato che queste censure non sono state proposte con i motivi di appello (così come quella riguardante l’attenuante prevista dall’art. 114 c.p., comma 1) e sono dunque inammissibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

In ogni caso la sentenza impugnata e, soprattutto, quella di primo grado (che le ha esaminate analiticamente) hanno indicato le conversazioni intercettate di conferma delle dichiarazioni di Z..

Infondato è anche il motivo di ricorso di FR.MA. secondo cui l’affermazione di responsabilità per il capo D (importazione di 549 grammi di cocaina) sarebbe stata ricollegata alla sola circostanza della disponibilità del suo numero telefonico da parte dei trasportatori della sostanza. In realtà la sentenza impugnata ha richiamato quella di primo grado che riferisce, nella parte dedicata all’esame del reato associativo, dei rapporti tra gli importatori e gli acquirenti italiani tra cui FR. che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, risulta coinvolto nell’importazione secondo l’incensurabile accertamento dei giudici di merito.

Non è dunque vero che l’affermazione di responsabilità di FR. sia ricollegata all’insufficiente elemento in precedenza indicato.

9) Anche la censura, proposta da FA.SA., riguardante l’aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 è inammissibile perchè non proposta con i motivi di appello.

Ma la censura è anche infondata. E’ noto che, prima della sentenza delle sezioni unite cui di seguito si accennerà, la prevalente giurisprudenza prevalente faceva riferimento, per ritenere esistente l’aggravante prevista dal cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, alla possibilità di saturare, per un periodo piuttosto lungo, larga parte del mercato producendo una modificazione notevole dell’offerta sul medesimo mercato.

Ma le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 21 giugno 2000 n. 17, Primavera, rv. 216666, hanno rifiutato questa impostazione ritenendo che il riferimento al concetto di "mercato", come inteso dalla precedente e prevalente giurisprudenza di legittimità, introducesse, nell’esegesi della disposizione di legge, "un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre; quindi, del tutto immaginario affidato all’abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione, quale che sia".

Le sezioni unite hanno rilevato ancora come la clandestinità di questo mercato non consentisse di rilevare alcun dato oggettivo sulla sua consistenza e quindi che il concetto di mercato si fondasse su dati aleatori non utilizzabili processualmente. Conclusivamente è stato ritenuto che questa incerta nozione fosse da abbandonare e che fosse sufficiente, per ritenere esistente l’aggravante in questione, "verificare che la quantità della sostanza stupefacente………sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all’infinito".

Hanno poi aggiunto le sezioni unite che ciò che rileva, per i fini indicati, è che "la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera". Per concludere che la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l’obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione del proprio convincimento.

La più recente giurisprudenza di legittimità si è adeguata ai criteri indicati dalle sezioni unite sottolineando come la ragione dell’indicata aggravante sia da ravvisarsi nell’incremento del pericolo per la salute pubblica che si verifica non solo quando il quantitativo accertato raggiunga valori massimi in assoluto ma in tutti quei casi nei quali sia idoneo al consumo di un elevato numero di tossicodipendenti (v., da ultimo, Cass., sez. 5, 9 luglio 2008 n. 39205, Di Pasquale, rv. 241694; sez. 6, 23 gennaio 2008 n. 10384, Sartori, rv. 239210; sez. 4, 15 maggio 2007 n. 43372, Hillalj, rv.

238295; 21 giugno 2006 n. 30075, De Angelis, rv. 235180) .

Le sentenze di merito non si sono poste in contrasto con questi criteri e il ricorrente fa unico riferimento al concetto di saturazione del mercato che, come si è visto, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità. 10) Resta da esaminare il motivo, proposto da tutti gli imputati (ad eccezione di F.) riguardante il trattamento sanzionatorio.

Com’ è noto, successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado è entrata in vigore la L. 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272) che ha ridotto il minimo della pena, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, da otto a sei anni.

Dal testo della sentenza impugnata non emerge però la volontà dei giudici di primo grado di applicare a F., FR. e B. il minimo della pena allora vigente perchè per entrambi gli imputati la pena non era stata applicata in tale misura; se è dunque vero che l’applicabilità della nuova normativa è rilevabile anche d’ufficio, riguardando la legalità della pena (cons., fra le altre, Cass., sez. 6, 9 maggio 2006 n. 24718, Romaiche, rv. 2343709), nel caso in esame ciò è precluso per non essere stato applicato il minimo da parte dei giudici di merito (cfr. in questo senso Cass., sez. 6, 18 febbraio 2008 n. 21439, Mori, rv. 240061; sez. 4, 23 gennaio 2008 n. 15219, Guzman Avila, rv. 239807; 4 maggio 2007 n. 22526, Hasi, rv. 237019).

Per quanto riguarda B. (per il quale la pena base era stata effettivamente determinata nel minimo dal primo giudice) la sentenza impugnata ha effettuato una nuova valutazione ritenendo congrua quella inflitta dal primo giudice.

La soluzione adottata appare corretta perchè la modifica normativa ricordata, a parere di questa Corte, impone una riduzione della pena quando risulti che il giudice di merito abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione. Se invece emerge dagli atti che il giudice ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto accertato è possibile confermare la pena inflitta dal primo giudice purchè questi abbia fornito la sua valutazione di adeguata motivazione.

Ciò è avvenuto nel caso in esame nel quale il giudice di appello, nell’esprimere una valutazione di congruità della pena inflitta dal primo giudice, ha tenuto conto della modifica normativa e ha confermalo la pena inflitta dal primo giudice.

La soluzione adottata è da ritenere corretta. Non esiste infatti il diritto ad ottenere automaticamente, nel caso di modifica normativa sui minimi di pena, il trattamento di miglior favore.

E’ del resto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – nel caso di riduzione del minimo edittale della pena per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità – non è violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello tenga conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6, 25 gennaio 1995 nn. 3577 e 3587, rv. nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale).

Questi principi sono stati ribaditi, proprio in tema di riduzione del minimo edittale per i reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, da Cass., sez. 6, 11 ottobre 2006 n. 37887, Duetto, rv.

235588, che ha affermato che, nel caso della modifica di cui ci stiamo occupando, ove il nuovo giudice ritenga che il nuovo minimo edittale non sia adeguato alla gravità del fatto, ben può applicare una pena secondo una quantificazione intermedia tra il vecchio e il nuovo minimo edittale.

Questa conclusione si fonda anche sulla considerazione che il minimo precedentemente previsto poteva essere adeguato al caso giudicato, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., ma il nuovo minimo potrebbe non esserlo.

11) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 23-06-2011, n. 25291 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito, ex art. 309 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta dall’indagato V.S. avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 25.2010 aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, ha parzialmente accolto il grave applicando al V. gli arresti domiciliari.

1.1. V.S. (cl. (OMISSIS)) era accusato di associazione di tipo mafioso quale appartenente alla cosca Buda – Imerti. Secondo la contestazione il suo ruolo consisteva nello svolgere, assieme a P.D., attività di imprenditore al servizio del sodalizio, Premessa la struttura e la storia della cosca, ed esaminati dapprima gli elementi relativi al P., titolare di una forno, in relazione alla specifica posizione del ricorrente V.S., il Tribunale osservava che a suo carico militavano:

– la sua partecipazione all’incontro tenuta a casa di E. E. il 27 gennaio 2000 con P., I.A., M.G., C.F., Ci.An. e Cr.Um.Fr., e all’incontro avvenuto il 29 maggio 2006 con B.P., P., I.A. e C. A.;

– la conversazione del 26 giugno (o luglio, secondo il ricorso) 2006, pr. 6525, intrattenuta con il P., dalla quale secondo il Tribunale emergeva l’inserimento del V. nelle dinamiche criminali, perchè l’indagato faceva commenti sulle vicende interne all’associazione mafiosa e parlava della necessità di un intervento degli anziani per risolvere la questione innescata dal comportamento di Z.R.;

– la conversazione del 29 gennaio 2007, nella quale il ricorrente invitava un nipote ad andare in ospedale per informarsi dal primario dello stato di salute della madre di I.M.;

– la conversazione del 4 marzo 2007, intrattenuta tra il ricorrente la moglie, nella quale il primo diceva che non era possibile andare a prendere un pezzo di terra o un lavoro perchè c’era il vicino – da intendersi secondo il Tribunale riferita alla spartizione del territorio tra cosche mafiose -, e parlava, nel prosieguo, della necessità che si riducesse la presenza dei latitanti territorio, e nella quale la moglie rispondeva: " S. quelli che ci sono … voi che li spalleggiate … i giovani non li spalleggiano più";

– la conversazione del 23 marzo 2007, tra il ricorrente e V. D., nella quale i due parlavano della suddivisione territoriale delle cosche citando un gran numero di capi mafia e dell’autorità da costoro esercitata, ritenuta di elevato significato a carico dell’indagato per l’interessamento mostrato all’individuazione dei precisi confini delle aree di intervento delle cosche mafiose, chiedendo chiarimenti in particolare per il territorio di Gallico.

Ad avviso del Tribunale tali conversazioni dimostravano dunque la piena condivisione da parte del ricorrente "degli scenari mafiosi";

il numero delle circostanze evidenziate era troppo alto per essere frutto di coincidenze e avvalorava l’impostazione accusatoria, confermando la partecipazione del ricorrente alla consorteria mafiosa; appariva evidente che il ricorrente non era un "semplice" imprenditore, ma "un imprenditore che conosce(va) a fondo le dinamiche criminali del territorio di riferimento, che si relazionala) ripetutamente con gli esponenti di vertice della cosca Buda-Imerti, che arriva(va) al punto di attivarsi per avere notizie sulla salute della madre del reggente". 2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato Carlo Morace, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia con unico motivo violazione di legge e vizi della motivazione, osservando che il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto il ricorrente un imprenditore mafioso senza alcuna indicazione di condotte imprenditoriali illecite idonee a confermare l’assunto accusatorio. In particolare poi, nel riassumere gli elementi a carico del V. aveva evocato una sua "piena condivisione" di valori sbagliati e una sua "vicinanza" ad alcuni soggetti appartenenti alla mafia con essa collusi, ma aveva completamente omesso di considerare che la difesa aveva dedotto, producendo una memoria sostegno, che già dal 2005 non risultava attività imprenditoriale di alcun genere poste in essere dal ricorrente.

Evidenzia quindi che per ritenere la partecipazione all’associazione di stampo mafioso dell’imprenditore colluso si sarebbe dovuto dimostrare che egli era entrato in un rapporto sinallagmatico con l’associazione, idoneo a produrre vantaggi per entrambe le parti. Il solo fatto che la mafia controlli le attività economiche sul territorio e che un imprenditore si mostri "compiacente", o soggiaccia alla "protezione" accordatagli, non è sufficiente invece a sostenere la sua partecipazione (paritaria) al sodalizio criminale, dal quale non trae neppure un vantaggio di posizione.

In conclusione: non risultava che il V. svolgesse attività imprenditoriale (il Tribunale non lo dimostrava e non smentiva le deduzioni difensive); anche a ritenere che lo facesse non risultava alcuna sua condotta di partecipazione ad affari, appalti, commissioni, estorsioni, che in qualche modo potesse giustificare l’accusa di partecipare al sodalizio agendo secondo dinamiche di tipo mafioso e svolgendo attività imprenditoriale "al servizio della cosca"; a suo carico stavano soltanto l’indicazione di un’adesione psichica a valori errati e l’evocazione di rapporti personali con soggetti ritenuti mafiosi; la circostanza che si informasse in merito ai soggetti che controllavano una determinata zona o che si fosse prestato ad una cortesia personale in occasione della malattia di parenti e di un mafioso, non dimostrava in alcun modo la condotta di partecipazione contestata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare fondato.

Il quadro indiziario su cui si basa, stando al provvedimento impugnato, l’accusa di associazione mafiosa rivolta a V. S. non risulta qualificato dalla individuazione di condotte specificamente sintomatiche di una fattiva partecipazione al sodalizio criminoso, secondo gli indici più volte evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità. Perchè si possa configurare una condotta di partecipazione è necessario difatti che emergano a carico del sospettato elementi significativi di un suo ruolo funzionale agli interessi del gruppo criminale: comunque richiedendosi per ciascun associato la consapevolezza e la volontà di far parte del sodalizio e la prova, perciò, di un suo contributo "dinamico e funzionale" (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino) alla realizzazione del programma criminale comune, ovvero, quantomeno, alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.

2. Ora, con riguardo alla posizione del V., si sostiene che il suo ruolo era quello di imprenditore di mafia, ma non si dice neppure quale attività imprenditoriale svolgesse e in che ambito; tanto meno si risponde alle deduzioni difensive che contestavano che ancora ne svolgesse alcuna.

Il Tribunale afferma quindi che a carico del V. sarebbero emerse circostanze tali che, anche per il loro numero, non potevano essere altrimenti spiegate, facendo concreto riferimento a due incontri con soggetti considerati esponenti mafiosi e ad alcune conversazioni nelle quali si parla di spartizione di territori e di vicende di famiglie mafiose. Ma gli incontri sono, come detto, soltanto due e sono avvenuti nell’arco di sette anni; nè di essi è spiegato perchè dovevano senz’altro considerarsi veri "summit" mafiosi e non, in ipotesi, meri abboccamenti con un imprenditore assoggettato a richieste mafiose. Dalle conversazioni poi emergono soltanto: da un lato richieste di notizie e commenti su vicende che non si chiarisce perchè non potevano comunque interessare a un imprenditore assoggettato e costretto ad operare in territori governati dalle cosche (conversazione del 26.6.2006; del 23.3.2007);

dall’altro al più la manifestazione di atteggiamenti compiacenti o larvatamente collusivi (conversazioni del 29.1.2007 e del 4.3.2007), di per sè non concludenti nel senso di una condotta di partecipazione.

Con questo non si intende dire che la frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio e il discorrere di interventi mafiosi non possano costituire indizi. Ma, soprattutto in contesti territoriali ristretti, restano per l’appunto meri indizi, non gravi nè univoci e utilizzabili a norma dell’art. 192 cod. proc. pen. solo ove qualificati da connotati indicativi di un effettivo contributo dato dall’agente alla esistenza o al rafforzamento del sodalizio (tra molte: Sez. 6, n. 24469, 5/5/2009, Bono).

3. L’ordinanza impugnata va per conseguenza annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, perchè proceda a nuovo esame attenendosi ai principi indicati.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25234 Franchising

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La B., quale titolare del Centro distico Lady B, citò in giudizio la Vanity Line spa perchè fosse dichiarato risolto il contratto di franchising intercorso tra le parti, per colpa della convenuta, e questa fosse condannata al risarcimento dei danni.

La domanda è stata respinta dal Tribunale di Alessandria con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Torino. Propone ricorso per cassazione la B. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la controparte, la quale deposita memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il quesito posto a corredo del primo motivo la ricorrente chiede di sapere se "è corretto chiedere il rinnovo di un contratto di franchising a condizioni diverse, qualora nel medesimo sia indicato che il contratto si sarebbe rinnovato automaticamente se non disdettato con lettera raccomandata quattro mesi prima della naturale scadenza". Il quesito così come formulato (e, peraltro, il motivo che esso correda) risulta affatto inappropriato rispetto alla ricostruzione della vicenda svolta in sentenza e finisce con il riverberarsi sulle circostanze di fatto sulle quali la controversia si fonda. Occorre, altresì, rilevare che il ricorso stesso, lungi dal contenere specifiche censure avverso le statuizioni della sentenza impugnata, si risolve in generiche affermazioni di principio (attinenti la buona fede e la correttezza che devono tenere le parti del contratto) e nella trasposizione di massime giurisprudenziali. La sentenza, piuttosto, parte da un dato di fatto, ossia dalla considerazione che la natura di disdetta attribuibile alla missiva della Vanity in data 3 novembre 1997 è coperta da giudicato e non è più discutibile. Ne fa, dunque, conseguire che, per il periodo successivo a quella data, l’originario contratto (19 marzo 1995) era in corso per le sole obbligazioni derivanti e non in relazione alla stipulazione di un nuovo contratto di franchising. Di qui, la possibilità di discutere eventualmente di responsabilità extracontrattuale ma non, come fa la ricorrente, di responsabilità contrattuale e degli annessi doveri di buona fede nell’esecuzione (domande affatto diverse per petitum e per causa petendi).

La sentenza rileva, allora, che la B., in primo grado aveva radicalmente negato la disdetta dell’originario contratto, mentre in appello afferma che essa ebbe luogo con la menzionata lettera.

Sicchè, la doglianza per un verso è contraddittoria e, per altro verso, introduce una domanda nuova (quella di responsabilità extracontrattuale neppure, peraltro, esplicitamente introdotta dalla parte).

Si tratta di una motivazione congrua e logica, che risulta, altresì, esente da vizi giuridici e che, peraltro, come s’è detto, la parte neppure specificamente censura. Altrettanto generico è il secondo motivo, che deduce le medesime circostanze sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.