T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 6912 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente società I. (alla quale è subentrata, mediante atto di riassunzione del giudizio, l’incorporante K.P. S.p.A.) di essere proprietaria, in Latina Scalo, di una stazione di servizio per distribuzione automatica di carburanti insistente su area interessata dalla procedura ablatoria i cui atti sono stati impugnati con il presente mezzo di tutela.

Queste le doglianze dedotte:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti ed illogicità manifesta;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà di comportamenti ed illogicità manifesta;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

4) Illegittimità derivata.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 877, pronunziata nella Camera di Consiglio del 27 maggio 1992.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Con memoria depositata in giudizio il 10 giugno 2011, il Comune di Latina ha posto in evidenza che la procedura ablatoria interessante l’area di proprietà della ricorrente non è stata portata a compimento e che anche la realizzazione della viabilità di collegamento originariamente prevista è intervenuta senza interessare l’area anzidetta.

Sollecita pertanto parte resistente la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Con note di replica depositate in giudizio il 21 giugno 2011, K.P. non si è opposta, in linea di principio, alla definizione del giudizio con sentenza in rito: peraltro subordinando il proprio assenso alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla formale dichiarazione, da parte del Comune di Latina, di aver abbandonato, con la delibera consiliare n. 6 del 30 gennaio 2007, il procedimento ablatorio originariamente riguardante l’area di proprietà della ricorrente stessa.

All’odierna pubblica udienza di trattazione della controversia, l’avv. Gonnelli – in giudizio per la parte ricorrente – ha ulteriormente dato atto che l’Amministrazione intimata non ha portato a compimento l’intrapresa procedura ablatoria e che la realizzazione del progettato intervento non ha riguardato aree di proprietà della ricorrente stessa; per l’effetto escludendo che, in capo a quest’ultima, persista interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio.

Di quanto sopra preso atto, non può esimersi il Collegio dal dare atto dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, dopo avere, con separato decreto, respinto il ricorso per equa riparazione dell’irragionevoole durata di un processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposto dalla sig.ra A.R. P., ha altresì revocato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in favore della ricorrente. Ha infatti ritenuto che, essendo risultata manifestamente infondata la pretesa dell’attrice, mancasse uno dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

La sig.ra P. ha quindi proposto ricorso per cassazione.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato alcuno.

Mancando una controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-10-2011, n. 661 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ditta ricorrente era titolare di una concessione (n. 5905 del 3/10/1935) per un’area di mq. 1735,34, ubicata nella ex. Z.I.S. di Messina, con scadenza 16 gennaio 2008, sulla quale veniva ad essere esercitata una attività artigianale.

Stante il mancato pagamento di parte dei canoni dovuti per la concessione dell’area e la pendenza di due giudizi aventi ad oggetto proprio la correttezza o meno dell’entità dei canoni dovuti, con scrittura privata del 13 dicembre 2005 la ditta ed il Consorzio ASI addivenivano ad una transazione, prevedendo concordemente una rateizzazione del debito pregresso, con contestuale impegno della ditta a rispettare le scadenze future e l’impegno del Consorzio a richiedere all’U.T.E. la determinazione dell’ammontare del canone di locazione per il futuro nonché il prezzo dell’area per una sua eventuale vendita.

Con nota del 30 ottobre 2006, la società, a conferma della predetta scrittura privata, comunicava all’Ente di avere provveduto al versamento delle somme dovute a titolo di spese per l’esecuzione della perizia U.T.E. concordata.

2. Con ricorso notificato nel gennaio 2007, la società Raffone Placido s.a.s. impugnava dinanzi al TAR di Catania la nota del Consorzio ASI prot. n. 4796 del 31 ottobre 2006, con cui si intimava il pagamento delle somme dovute, nonché la perizia estimativa redatta dall’Agenzia del Territorio.

3. Il TAR adito riteneva, con la sentenza gravata, meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sollevata dalla parte intimata, sulla base delle seguenti considerazioni: "Le domande proposte da parte ricorrente fanno riferimento alla correttezza o meno del prezzo di vendita e del canone di locazione di un’area concessa dal Consorzio ASI e determinati in forza di una stima richiesta in adempimento degli obblighi nascenti da una scrittura privata transattiva intercorsa tra le parti.

Atteso che si tratta di valutazioni afferenti atti intercorsi tra le parti e dai quali sono sorte delle obbligazioni, a carico di entrambe, di carattere privatistico, le stesse sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Dietro il paventato mancato rispetto di procedure amministrative, le contestazioni attengono ad una inadempienza contrattuale.

Peraltro la Suprema Corte di Cassazione, pur dopo le innovazioni legislative di cui al D.Lgs. n. 80/1998 e alla Legge n. 205/2000, ha puntualizzato che tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto che non sono correlate all’aggiudicazione, coinvolgendo diritti soggettivi, sono affidate alla giurisdizione dell’A.G.O (Cass. SS. UU. ordinanza del 26 dicembre 2007, n. 27169; Consiglio di Stato Ad plen. 30 Luglio 2008, n. 9, in base al quale la controversia relativa alla validità e/o all’efficacia del contratto rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.)".

La complessità delle questioni giuridiche faceva ritenere, tuttavia, opportuna l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

4. Con l’interposto appello in trattazione, la società istante ha censurato l’impugnata sentenza per quanto riguarda l’affermato difetto di giurisdizione, evidenziando in particolare che la controversia è da ricollegare all’esercizio di poteri pubblicistici autoritativi, e, pur avendo chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ha nondimeno, in via subordinata, riproposto integralmente i motivi dedotti con l’atto introduttivo.

5. Le parti pubbliche intimate si sono costituite in giudizio per resistere ed hanno puntualmente controdedotto. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

6. Il ricorso in appello non può essere accolto.

Con l’atto del Consorzio ASI in data 31 ottobre 2006, impugnato in prima battuta, trasmessa la perizia estimativa redatta dalla competente Agenzia del territorio in data 27 settembre 2006 (parimenti gravata con l’atto introduttivo), si è intimato alla società reclamante, essendo scaduti i relativi termini, di procedere al pagamento delle somme richieste, nonché il rispetto di tutti gli impegni presenti e futuri derivanti dall’atto transattivo del 13 dicembre 2005.

Risulta, pertanto, evidente che la controversia ha a che vedere con la corretta determinazione del quantum relativo al prezzo di (eventuale) cessione ed al canone di locazione di un’area concessa dal Consorzio ASI, sulla base di una stima richiesta in adempimento di obblighi privatistici assunti in virtù di un atto transattivo intercorso tra le parti.

Non si intravedono, quindi, nemmeno i sintomi dell’esercizio di un potere autoritativo in relazione alla determinazione dei canoni in argomento.

In disparte, dunque, ogni profilo concernente la perdurante sussistenza dell’interesse a ricorrere alla luce dell’avvenuta risoluzione (disposta dal Consorzio ASI nel giugno 2009) della transazione in argomento, deve confermarsi il dictum di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Una pronunzia di conferma che risulta peraltro rispettosa, non da ultimo, del dettato normativo che definitivamente non ha rimesso alla cognizione del giudice amministrativo la materia dei "canoni, indennità ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.).

7. L’appello, in definitiva, deve essere rigettato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di ciascuna delle parti intimate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 7/6/2010 la Corte di Appello di Catanzaro in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, che aveva assolto l’imputato perchè il fatto addebitato non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del G. perchè estinto per maturata prescrizione il reato di omicidio colposo a lui addebitato e ha viceversa assolto gli altri medici imputati (il primario ortopedico della clinica Scarnati di Cosenza, nonchè i medici di turno in servizio nel tempo di degenza pre e post operatoria della vittima) per non aver commesso il fatto.

Il G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell’art. 41 c.p., comma 1 e art. 589 c.p. insussistenza del reato contestato, errata applicazione della legge penale, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di motivazione.

La sentenza impugnata a partire da una contestazione che investiva diversi medici è pervenuta ad una affermazione di colpevolezza del solo imputato G., senza avere in modo alcuno cambiato la contestazione originaria e senza avere registrato alcuna modificazione della condizione di fatto della paziente, condizione a fronte della quale era stata elevata contestazione nei confronti di più soggetti.

La Corte avrebbe addebitato al solo G. quanto avrebbe dovuto addebitare agli altri imputati affidatari della paziente e responsabili di un mutato quadro sintomatico nel post-operatorio neppure comunicato al G..

2) la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato che la terapia eparinica, asseritamente omessa per colpa del chirurgo capoequipe, non avrebbe avuto, ove adottata, alcuna idoneità a neutralizzare l’embolia polmonare, con ciò evidenziandosi l’errata applicazione di legge in ordine alla identificazione della causalità materiale della morte.

All’udienza pubblica del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Al Dott. G. nella sua qualità di chirurgo capo equipe per l’intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro di S.M.C. (intervento del (OMISSIS), morte del (OMISSIS)), è stato addebitato l’aver cagionato per imperizia, negligenza e imprudenza, la morte della paziente (dovuta ad arresto cardiorespiratorio terminale da edema polmonare acuto insorto a seguito di embolia polmonare massiva in soggetto assoggettato di recente a intervento di artroscopia chirurgica al ginocchio sinistro). Al G. è stata addebitata, l’omessa disposizione di accertamenti laboratoristici e strumentali necessari ad escludere la presenza di fattori genetici o acquisiti suscettibili di dare ingresso a tromboembolia; di non aver fornito alla paziente dettagliata informazione sul tipo di intervento predisposto (ma tale addebito è stato ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità penale dalla sentenza di appello), sulle terapie da adottare in via di profilassi, sulle alternative all’intervento scelto, sulla omessa adozione di terapia eparinica per almeno sette-dieci giorni dopo l’intervento e, ancora, di non avere adeguatamente valutato il sintomo di complicanza venosa in atto, di non aver disposto un eco- doppler e non aver fatto somministrare terapia eparinica ad alto dosaggio contestualmente all’insorgenza del dolore, per non aver inviato la paziente alla più vicina unità di chirurgia vascolare per la opportuna collocazione di un filtro cavale.

La sentenza impugnata individua in dettaglio la causa della morte nonchè la causalità della colpa del G., in una complicazione prevedibile per gli interventi chirurgici come quello per cui è causa, pur in presenza di una paziente classificabile in una fascia di rischio di grado medio basso e nella omissione diagnostica e terapeutica, nonostante i vari e chiari segni di allarme evidenziati nel decorso post-operatorio,. Secondo la sentenza impugnata la massività dell’evento polmonare era l’esito di un fenomeno che a monte si era dipanato nel tempo, offrendo all’osservazione dell’esperto, quale era il capo equipe dott. G., sintomi inequivoci che rivelavano la prevedibilità della complicazione rispetto al tipo di intervento, tanto da rendere evidente la evitabilità o riducibilità delle conseguenze con terapia adeguata.

La condizione di chirurgo che aveva guidato l’intervento in atroscopia e di medico che aveva visitato la paziente la mattina successiva all’intervento costituisce, nella motivazione impugnata e secondo dettagliato argomentare sul punto, l’ambito della posizione di garanzia che il G. rivestiva.

La sentenza di appello ha individuato fatti sospensivi della prescrizione per totali 465 giorni e, applicata la prescrizione secondo la regolazione più favorevole dell’art. 157 c.p. nel testo novellato L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha individuato nel 14/8/2009 la data di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ciò posto la qualificazione delle posizioni dei diversi medici secondo la categoria "non manifestamente innocente" adoperata per il G. e la categoria di "non colpevoli", adoperata per gli altri, è stata operata nell’ambito della iniziale contestazione che ha avuto esito, senza necessità di cancellazione o modificazione alcuna della rubrica, in distinte valutazioni decisorie corrispondendo le diverse formule terminative del giudizio, ai diversi esiti valutativi delle originarie contestazioni. La prospettata censura del vizio di motivazione per non aver colto il giudice del merito la mancanza di colpa di un medico che completata la sua prestazione secondo i moduli concordati con la clinica nella quale aveva operato, non aveva avuto più responsabilità per la salute della paziente operata e "passata" alla vigilanza e alla cura di altri medici, con interruzione dello stesso flusso di informazioni circa lo stato della paziente, si risolve in una allegazione in fatto di circostanze qualificanti il modulo contrattuale o organizzativo intercorrente tra la clinica nella quale avvenne l’intervento e il chirurgo operatore, ma tale allegazione non è suscettibile di cancellare il ben distinto rapporto terapeutico tra chirurgo capo equipe e paziente, nè è suscettibile di cancellare gli obblighi del G. legati alla personalissima posizione di garanzia assunta dall’imputato, con lo svolgimento dell’atto operatorio, rispetto alla salute della paziente. La sentenza impugnata annota peraltro che il dott. G. fu avvisato dalla figlia della vittima (e sulla attendibilità di tale testimonianza la sentenza impugnata spende significativa motivazione) e nel momento in cui il medico stava per lasciare l’ospedale, del dolore (accusato dalla paziente al polpaccio dell’arto operato) persistente e refrattario agli antidolorifici pur somministrati. Quanto alla eventuale ulteriore responsabilità di altri soggetti sul proscioglimento dei quali il ricorrente non ha titolo di dolersi, essa non ha incidenza alcuna sulla analisi della posizione di garanzia identificata dalla sentenza impugnata con riguardo al rapporto terapeutico tra medico operatore e paziente e, in particolare, con riguardo a tutti i contatti e le attività preparatorie dell’intervento e la visita effettuata dal G. la mattina successiva all’intervento.

Sul rapporto tra terapia eparinica (non adottata) ed evento trombotico la sentenza impugnata si è motivatamente soffermata con argomenti che hanno trattato in progressione della funzione preventiva della terapia eparinica, del rapporto tra rischio trombotico e somministrazione di eparina, del concreto effetto (determinante dell’exitus o quantomeno acceleratorio d’esso) che nel caso concreto la mancata somministrazione di eparina ebbe a concretizzare.

In conclusione le censure formulate dal ricorrente contro una decisione di non doversi procedere nei confronti del G. perchè estinto per prescrizione il reato a lui addebitato, non consentono di ritenere che risulti evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. La pronunzia ex art. 129 c.p.p. ritenuta doverosa secondo le censure fin qui rigettate non poteva essere resa e il ricorso per cassazione deve essere rigettato.

Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.