Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 09-11-2011, n. 40645

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 31/03/2009 della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso V.R., il quale a mezzo del suo difensore di fiducia avv. Antonino Lastoria ha fatto pervenire successivamente in data 26/10/2011 una dichiarazione da lui sottoscritta di rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza, rinunciando altresì espressamente agli avvisi e ai termini.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 1833

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente Consorzio Fisco.Net Caaf CGIL ha presentato il 14 luglio 2006 al Ministero dello Sviluppo Economico tramite l’ente gestore U.M.C. spa due istanze per accedere alle agevolazioni sotto forma di crediti di imposta ai sensi dell’art. 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (nell’ambito della disciplina comunitaria degli aiuti de minimis).

2. Le suddette istanze riguardano due progetti di commercio elettronico denominati fisco.net (posizione n. 20203) e fiscoservice.net (posizione n. 20255). I progetti sono stati elaborati in conformità al IV bando delle agevolazioni, regolato dalla circolare ministeriale n. 946056 del 10 marzo 2006.

3. In base a questa circolare il gestore opera secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 123, e quindi accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dalle imprese. Eventuali controlli, a tappeto o a campione, possono essere disposti in una fase successiva con le modalità previste dall’art. 8 del medesimo Dlgs. 123/1998.

4. Il Ministero ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili relativi al IV bando con DM 1 dicembre 2006. In tale graduatoria sono inseriti anche i progetti del Consorzio ricorrente, precisamente al n. 95 il progetto fisco.net (posizione n. 20203) e al n. 135 il progetto fiscoservice.net (posizione n. 20255). Nel primo caso il contributo concedibile è quantificato in Euro 45.000, nel secondo in Euro 22.500.

5. Con DM 23 gennaio 2008 il termine di completamento dei progetti è stato prorogato al 1 agosto 2008. In base al punto 4.5 della circolare del 10 marzo 2006 le imprese entro 2 mesi dal completamento del progetto dovevano presentare la dichiarazione/domanda (corredata della documentazione contabile e di una perizia giurata) per la fruizione del finanziamento. Il Consorzio ricorrente ha presentato al gestore la suddetta documentazione per entrambi i progetti in data 25 settembre 2008.

6. Nonostante la puntuale esecuzione degli adempimenti prescritti il Consorzio ricorrente non ha ottenuto l’erogazione del finanziamento. Inutili si sono rivelate le note di sollecito trasmesse al gestore (22 aprile 2009, 6 maggio 2010) e al Ministero (11 marzo 2011).

7. Di conseguenza il Consorzio ricorrente, con atto notificato il 2 agosto 2011 e depositato il 9 agosto 2011, ha attivato il rito del silenzio ex art. 117 cpa per far accertare in via principale la fondatezza della propria pretesa economica nei confronti del Ministero, e in via subordinata l’illegittimità del silenzio così lungamente mantenuto.

8. Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nella relazione del dirigente della Divisione II Affari Giuridici e Normativi (Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali) depositata il 10 ottobre 2011 sono esposte le seguenti circostanze:

(a) in seguito ad alcune denunce presentate dal gestore nel 2007 e nel 2008 è stata avviata un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma;

(b) l’indagine riguardava inizialmente i bandi anteriori al IV, ma progressivamente sembra essersi estesa all’intera gestione dei finanziamenti di cui all’art. 103 comma 5 della legge 388/2000;

(c) il Ministero ha quindi incaricato il gestore di eseguire scrupolose verifiche su tutta la documentazione relativa ai bandi emanati dal 2001 al 2006;

(d) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55260 del 3 agosto 2011 sono state reiscritte a bilancio le somme a suo tempo stanziate (e poi finite in perenzione) riguardanti le agevolazioni in oggetto;

(e) pertanto una volta che il gestore avrà concluso le sue verifiche sarà possibile liquidare ed erogare le agevolazioni spettanti alle singole imprese.

9. La dilatazione dei tempi della procedura è stata registrata nella disciplina dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. L’allegato A del DPCM 22 dicembre 2010 n. 273 stabilisce infatti che il termine finale del procedimento di concessione degli incentivi per i progetti di commercio elettronico rimane aperto ("(p)oiché la gestione di tale misura riveste carattere straordinario a causa di un procedimento penale in corso, non sono stimabili termini del procedimento").

10. Mediante l’istruttoria disposta da questo TAR con l’ordinanza n. 1443 del 20 ottobre 2011 sono state acquisite le seguenti informazioni (v. nota del Ministero depositata il 12 dicembre 2011):

(a) in seguito a scissione di ramo d’azienda, con decorrenza dal 1 settembre 2010 le funzioni di gestore delle agevolazioni di cui all’art. 103 comma 5 della legge 388/2000 sono state trasferite, assieme alle strutture competenti, da U.M.C. spa (oggi M.C. spa) a U.C.B. spa (oggi U. spa);

(b) le strutture competenti sono denominate Team Fruition Centro Sud, Team Changes & Payments Centro Sud, e Team Checks Centro Sud, e sono collocate nel Department Subsidized Loans, quest’ultimo dotato di competenza su tutto il territorio nazionale;

(c) con riferimento ai bandi del 2006 (IV bando eCommerce e III bando Quick Response) sono stati finora esaminati 621 progetti;

(d) di tali progetti 48 hanno avuto parere finale positivo, 18 hanno avuto parere finale negativo, 28 sono stati dichiarati improcedibili a causa di ritardi nell’invio della documentazione, 43 sono stati sospesi, e 484 sono ancora in corso di istruttoria essendo stata ravvisata la necessità di integrazioni documentali e chiarimenti;

(e) i due progetti del Consorzio ricorrente ricadono in quest’ultimo gruppo;

(f) le strutture competenti non hanno ancora esaminato i restanti 190 progetti, per i quali si ipotizza il completamento delle verifiche entro il primo semestre del 2012;

(g) l’ufficio ministeriale competente ad autorizzare l’erogazione delle agevolazioni, subordinatamente all’esito favorevole delle verifiche del gestore, è la Divisione X della Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali;

(h) una volta superata positivamente la verifica del gestore non vi sono ulteriori fattori di rallentamento della liquidazione delle agevolazioni, ferma restando la necessità di provare la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese beneficiarie tramite l’acquisizione del DURC;

(i) non sono noti gli sviluppi del procedimento penale che è stato all’origine del ritardo nell’erogazione dei finanziamenti.

11. Così chiarita la situazione di fatto, sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per decorrenza del termine annuale di cui all’art. 31 comma 2 cpa, la tesi non appare condivisibile. La suddetta norma consente di proporre l’azione contro il silenzio finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in esame la stessa amministrazione riconosce che non esiste più un termine finale del procedimento a causa delle verifiche necessarie dopo l’avvio dell’indagine penale (v. sopra ai punti 8 e 9). Il Consorzio ricorrente non aveva quindi l’onere di presentare nuovamente le domande relative alle medesime agevolazioni e poteva legittimamente limitarsi a sollecitare l’amministrazione e il gestore affinché fosse presa una decisione sui progetti inoltrati;

(b) la formalizzazione del prolungamento del termine procedimentale non giustifica un differimento sine die della decisione sulle domande presentate;

(c) certamente la ragione che ha indotto l’amministrazione a rendere generale la verifica sulle posizioni dei richiedenti è grave e seria, in quanto si tratta di un’indagine penale partita da segnalazioni dello stesso gestore. Il dubbio che i finanziamenti pubblici potessero essere erogati a una pluralità di soggetti privi dei requisiti era concreto, e questo poteva giustificare la dilatazione dei tempi della procedura in attesa delle necessarie verifiche;

(d) in proposito occorre però sottolineare che non vi è alcuna pregiudizialità ipotizzabile tra l’indagine penale e il procedimento amministrativo. Dunque non è possibile agganciare i termini di quest’ultimo alla conclusione degli accertamenti in sede penale, e tantomeno alla conclusione di un eventuale processo. Lo stesso Ministero, da quanto emerge nella risposta all’ordinanza istruttoria di questo TAR, sembra orientato verso la tesi dell’autonomia dei controlli amministrativi, con la conseguente possibilità di liquidare le singole agevolazioni subito dopo la conclusione delle verifiche operate dal gestore;

(e) occorre poi evidenziare che il tempo trascorso è ormai incompatibile con i normali canoni di ragionevolezza e stride con le legittime aspettative dei soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento investendo risorse nella predisposizione dei progetti. Tali aspettative, fondate sulla lex specialis della procedura, erano sorte già al momento dell’inserimento in graduatoria dei progetti ammissibili relativi al IV bando, il che è avvenuto tramite il DM 1 dicembre 2006, e si sono consolidate con il completamento dei progetti entro il termine del 1 agosto 2008 stabilito dal DM 23 gennaio 2008. Un’attesa di più di 3 anni per la definizione delle singole posizioni e l’ammissione al finanziamento di quelle positivamente scrutinate appare sproporzionata ed eccessiva, pur a fronte di una platea molto vasta di richiedenti;

(f) si deve quindi ritenere sussistente la condizione di inadempimento che legittima gli interessati a proporre azione contro il silenzio;

(g) non vi sono tuttavia i presupposti per ordinare al Ministero l’erogazione delle agevolazioni a favore del Consorzio ricorrente. Il gestore non ha infatti esaurito l’istruttoria tramite le strutture competenti, e dunque non è stato ancora accertato se siano soddisfatti in concreto i requisiti del finanziamento;

(h) la pronuncia è quindi necessariamente limitata a una condanna nei confronti del Ministero e del gestore affinché le domande relative ai due progetti del Consorzio ricorrente siano istruite e decise entro un termine ragionevole;

(i) più in dettaglio, la competente struttura del gestore ha a disposizione 60 giorni per trasmettere al Consorzio ricorrente la richiesta di elementi integrativi. Una volta ricevuta la risposta del Consorzio ricorrente vi sono ulteriori 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria, la formulazione del parere definitivo e la trasmissione dello stesso al Ministero. In caso di esito positivo della verifica il Ministero ha a disposizione 30 giorni per chiedere al Consorzio ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della liquidazione, e un identico termine per autorizzare la liquidazione una volta ricevuta la documentazione richiesta.

12. In conclusione il ricorso deve essere accolto come precisato sopra al punto 11(i). Data la complessità della vicenda le spese di giudizio possono essere compensate. Il contributo unificato deve essere posto a carico del Ministero ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate. Contributo unificato a carico del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 13 comma 6bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-07-2012, n. 11510 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 910 del 2007, il Tribunale di Terni aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo relativamente alle domande proposte da F.A. e dagli altri otto litisconsorti in epigrafe indicati nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di accertamento, previa valutazione dei titoli posseduti, del loro diritto all’assunzione presso l’ufficio scolastico regionale dell’Umbria, quale personale scolastico ATA di ruolo a decorrere dagli anni successivi al 1999, dando così applicazione alla riserva del 30% dei posti stabilita dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4 per gli addetti ai lavori socialmente utili; con la condanna altresì del Ministero al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione.

Con sentenza depositata il 5 ottobre 2009, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Terni in primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo conseguentemente le parti avanti al Tribunale di Terni.

La pronuncia della Corte territoriale è stata motivata con la considerazione che la procedura di assunzione mediante avviamento a selezione invocata dagli originari ricorrenti e di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16, comma 1, L. n. 468 del 1997, art. 12, comma 1 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 8, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non avrebbe natura concorsuale.

Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero dell’istruzione propone ricorso, notificato il 21 dicembre 2009, affidandolo a due motivi.

Resistono alle domande le intimate con controricorso, avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 28 gennaio 2010, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1.

La sezione lavoro di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha trasmesso con ordinanza gli atti al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della Corte, in ragione del fatto che il ricorso investe anche il tema della spettanza della giurisdizione.
Motivi della decisione

Col primo motivo, il Ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. e l’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla deduzione di giudicato sulla natura concorsuale della procedura di assunzione e sulla conseguente giurisdizione del G.A., formatosi in altro identico processo tra le medesime parti (sempre avanti al Tribunale di Terni, la cui decisione non era stata impugnata) ed anche nel presente giudizio, avendo questa Corte dichiarato nel corso di esso (con l’ordinanza 18 giugno 2006 n. 13914) l’inammissibilità di un regolamento di giurisdizione proposto dagli originari ricorrenti, proprio in considerazione della precedente pronuncia sulla giurisdizione del Tribunale tra le medesime parti, ancorchè non fosse stata ancora dichiarata la litispendenza tra i due giudizi.

Col secondo motivo, il MIUR denuncia la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 547, 554, 581 e 587, L. n. 56 del 1987, art. 16, L. n. 124 del 1999, art. 4, T.U. n. 165 del 2001, art. 86 e D.M. n. 430 del 2000, art. 2 e l’insufficiente motivazione sul tema della sussistenza della giurisdizione amministrativa, sostenendo la natura concorsuale della procedura di assunzione invocata dai lavoratori socialmente utili e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

Costituisce infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, quello secondo il quale "il rimedio impugnatorio della sentenza pronunciata in grado di appello o in un unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio non è quello del ricorso immediato per cassazione – il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile – ma è quello generale risultante dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e dell’art. 361 cod. proc. civ., comma 1", come modificati rispettivamente dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 2 e 3, con effetto sui ricorsi proposti avverso sentenze o altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006.

In tal caso, "l’interesse al giudizio di impugnazione in relazione a tale sentenza è salvaguardato dall’applicabilità del secondo periodo dell’art. 360 c.p.c., comma 3, il quale prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio" (cfr. Cass. S.U. sent, 25 novembre 2010 n. 23891, richiamata da Cass. S.U. sent. 22 febbraio 2012 n. 2575 e, in precedenza, Cass. sez. n. 18104 del 2010; contra Cass. S.U. ord. 15 gennaio 2010 n. 520).

Trattasi di orientamento condiviso da questo collegio, in quanto coerente con le finalità della novella sul processo del 2006, volta ad evitare il proliferare di sub-procedimenti.

Nel caso in esame è applicabile ratione temporis la disciplina del 2006 indicata, trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2009.

A norma del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1 la sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha pronunciato unicamente sulla giurisdizione senza definire il giudizio, in quanto ha rimesso le parti avanti al giudice di primo grado, non poteva pertanto essere impugnata con ricorso immediato per cassazione.

Il ricorso nonostante ciò proposto dal MIUR va pertanto dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, unitamente alla relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 410

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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 13.3.1997 la Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia Trieste n.01379 del 20.12.1996 per i seguenti motivi:
a) Erroneità della sentenza per mancata rilevazione della denunziata improcedibilità del ricorso per sopravvenuta abrogazione della norma legislativa che prevede la contribuzione a favore di società concessionarie di lavori di metanizzazione;
b) Erroneità della sentenza per motivazione non corretta, perplessa, mancante di valutazione dei presupposti di fatto e della normativa comunitaria richiamata;
c) Erroneità della sentenza per iniqua ed eccessiva condanna alle spese di giudizio (20.0000 milioni di lire).
Si è costituta la società M.G. chiedendo il rigetto dell’appello.
Questo Consiglio di Stato con la decisione n.6528 del 2009 ha dichiarato interrotto il giudizio risultando che l’avvocato Verbari, difensore della società, si era cancellato dall’albo degli avvocati per cessazione della attività forense.
La Regione appellante ha prodotto atto di riassunzione facendo presente che la società M.G. risulta cessata e che da ricerche effettuate essa si è fusa mediante incorporazione nella C. spa che era anche il suo socio unico nel giugno 2001. A sua volta la società C. spa alla fine del 2001 si è fusa mediante incorporazione in altra società. Da una serie di fusioni, incorporazioni e scissioni l’ultima società è la E.O.M. s.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio avente sede legale a Ferrara, via Bela Bartok n.29/G alla quale la Regione appellante ha notificato l’atto di riassunzione.
La società non si è costituita.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 6 luglio 2010.
Motivi della decisione
1. La soc. M.G., ricorrente in primo grado, aveva denunziato dinanzi al Tar Friuli Venezia Giulia la illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n.2226 del 1996, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione giuntale n.3652 25 giugno 1993.
Con quest’ultima si stabiliva la ripartizione dei fondi disponibili per opere di metanizzazione a soggetti individuati in un elenco allegato (tra essi la M.G.)), in conformità all’art.2 della legge regionale n.56/1991.
La Regione si riservava di verificare alcuni dati e requisiti (individuazione delle opere e relativi costi) prima della erogazione dei contributi
Con la sentenza appellata il Tar richiamava la normativa regionale di riferimento (l.r.n.63/1981, n.60/1986, l.r.n.3/1987 e l.r. n.56/1991) rilevando che dal complesso normativo risultavano ammesse a contributo le opere per la distribuzione di gas combustibile con erogazione a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane nonché ai privati concessionari delle opere stesse.
Il Tar poi esaminava la delibera di Giunta n.3652 del 1993 di assegnazione dei contributi ai beneficiari e la successiva delibera n.2226 del 1996 di revoca. Dal provvedimento di revoca si delineavano le varie motivazioni:
a) che l’erogazione del contributo ex post all’impresa concessionaria avrebbe potuto costituire turbativa nei confronti della altre partecipanti che non avevano acquisito alcuna promessa di contributo al momento della presentazione della offerta;
b) la impossibilità di individuare l’ammontare del beneficio contributivo perché non risultava da precisi atti contabili l’importo delle opere realizzate; la problematica individuazione del soggetto beneficiario a causa di successive intervenute modifiche della struttura delle società assegnatarie dei contributi;
c) la impossibilità giuridica di dare attuazione alla legge regionale n.56 del 1991 perchè contrastante con il Titolo V del Trattato CEE.
La sentenza del Tar quindi in ordine alle suddette motivazioni:
dichiarava incomprensibile e contraddittoria la prima sub a) evidenziando che alcuna turbativa poteva derivare ad una gara già conclusa a causa di un contributo successivamente erogato;
sul profilo sub b) giudicava carenti sotto il profilo motivazionale le argomentazioni giustificative essendo stato operato soltanto un generico riscontro con riferimento ad alcuni importi dei lavori a talune società concessionarie;
con riferimento alla motivazione principale sub c) valutava insussistente l’asserito contrasto tra la legge regionale n.56 del 1991 con la normativa del Trattato CEE evidenziando che non risultava contrastante con la normativa comunitaria l’applicata legge regionale che ammetteva unicamente la possibilità di concessione di contributi anche ai concessionari di opere di metanizzazione e dall’altro come la medesima normativa regionale non contrastava con il divieto di concorrenza sleale e di distorsione della concorrenza, essendo i contributi stessi concessi ed erogati per opere già iniziate e quindi senza alcuna alterazione della par condicio ipotizzabile nella fase di espletamento della gara.
Sottolineava anche la mancata indicazione dell’interesse pubblico specifico alla revoca intervenuta a distanza di tempo nonché la mancata considerazione degli interessi e delle aspettative dei privati coinvolti.
Per tali motivi il Tar accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione di Giunta Regionale n.2226 del 1996 condannando la Regione alle spese di giudizio nell’importo di 20 milioni.
Appella la sentenza la Regione Friuli Venezia Giulia avanzando in via principale la eccezione di improcedibilità del ricorso originario e la erroneità della sentenza per motivazione non corretta, perplessa, mancante di valutazione dei presupposti di fatto e della normativa comunitaria richiamata.
2. L’eccezione di improcedibilità avanzata dalla Regione appellante risulta fondata ed assorbente.
Ed invero la Giunta regionale con deliberazione n.3652 del 1993, in applicazione dell’art.2 della legge regionale n.56 del 1991, aveva stabilito la ripartizione dei fondi, salve le cennate verifiche. Successivamente, come prima rilevato, la Giunta aveva adottato la deliberazione di revoca n.2226 del 1996. Tuttavia successivamente alla adozione di tali atti ed alla proposizione del ricorso di primo grado, il suddetto art. 2 della l.r. n.56 del 1991 veniva abrogato dall’art. 10 della l.r. 19.8.1996 n.31 con l’effetto che non solo il provvedimento di riconoscimento dei contributi, ma anche il successivo provvedimento di revoca ed in definitiva tutto il relativo procedimento amministrativo non trovavano più il proprio supporto normativo al momento della decisione sul ricorso di primo grado essendo stata eliminata dall’ordinamento legislativo regionale l’estensione, operata con la disposizione abrogata, della contribuzione pubblica regionale alle opere di metanizzazione anche a favore delle imprese private concessionarie dei relativi lavori.
In sostanza all’accoglimento nel merito della impugnativa proposta dinanzi al Tar era di ostacolo giuridico la inesistenza, per intervenuta abrogazione, della norma che abilitava l’amministrazione regionale ad erogare i contributi alle società concessionarie.
In tale quadro normativo sopravvenuto, prima della positiva conclusione delle verifiche e della concreta erogazione del contributocon la ricorrente in primo grado aveva perso per factum principis un interesse concreto ed attuale alla pronunzia.
3. In conclusione, in riforma della sentenza, l’appello della Regione deve essere accolto, il ricorso in primo grado considerato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Per la peculiarità della vicenda contenziosa spese ed onorari dei due gradi di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello in epigrafe indicato e dichiara improcedibile il ricorso in primo grado.
Spese compensate nei due gradi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Filoreto D’Agostino, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

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