Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 09-08-2011) 11-08-2011, n. 31874 Arresto Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha disposto la consegna della cittadina romena H.F. M. in relazione al mandato di arresto Europeo emesso il (OMISSIS) dal Tribunale di Botosani, per l’esecuzione della complessiva pena di sei mesi di reclusione, per i reati di guida senza patente e rifiuto di sottoporsi alla raccolta di prove biologiche o ad alcoltest, ricorre per cassazione, nell’interesse della richiesta, il difensore fiduciario, con questi motivi:

– violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, perchè i sei mesi di pena complessiva – "attivati" dal mae – sarebbero la somma dei tre mesi irrogati per ciascuna delle due fattispecie: secondo il ricorrente, il limite dei quattro mesi, indicato dalla norma richiamata, dovrebbe infatti aver riguardo al singolo fatto reato;

– violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r) e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perchè la donna avrebbe stabile dimora da alcuni anni in Italia, svolgendo attività di apprendistato e collaborazione, avendo anche regolarmente ricevuto la notificazione della sentenza impugnata; illogicamente la sentenza avrebbe escluso la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della lett. R, dopo aver confermato la revoca dell’originaria misura coercitiva, per ragioni diverse da quelle utilizzate nel provvedimento ed ora proprio richiamando la stabilità di dimora in Roma;

– violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1 lett. v) per la mancata applicazione, in sede di condanna, della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di varie riferite ragioni favorevoli.

Oggi la H. ha personalmente rinnovato la richiesta di eseguire la pena in Italia.

2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e termini che seguono.

2.1 Sono innanzitutto inammissibili il secondo ed il terzo motivo.

Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Nessuna contraddittorietà sussiste tra escludere in concreto uno specifico pericolo di fuga, per la contingente acquisita disponibilità di stabile dimora, e contestualmente ritenere insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi della "residenza nel territorio nazionale", secondo la nozione propria di tale termine nella disciplina ex Lege n. 69 del 2005.

Questa Corte suprema ha ormai, e con insegnamento consolidato, chiarito che tale nozione ha riguardo innanzitutto al dato dell’attestazione anagrafica, indispensabile ancorchè per sè insufficiente (Sez. 6, sent. 20553 del 27-28.5.2010) e poi alla esistenza di indici fattuali univocamente significativi di stabile ed autosufficiente, effettivo e non estemporaneo radicamento, quali la legalità della presenza, l’apprezzabile continuità temporale e la stabilità della stessa, la distanza temporale tra questa e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale – anche se non esclusiva – di interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento delle eventuali imposte (Sez. 6, sent. 13517 dell’8-9.4.2010). Ora, a fronte dell’affermazione della Corte distrettuale di assenza degli elementi di fatto per ritenere che la H. risieda stabilmente, nel senso ricordato, in Italia (suffragata dall’essere stata, la H., indicata nel verbale di arresto come senza fissa dimora in Italia ed identificata a mezzo di documento romeno), il ricorso è del tutto generico, richiamando la stabilità della dimora contingente acquisita per ottenere gli arresti domiciliari – per sè, come detto, certamente priva di rilevanza ad attestare pregressa stabilità – e, in modo del tutto generico e senza alcun richiamo a documentazione esaustiva tempestivamente prodotta o ad altro elemento fattuale specifico presente nel fascicolo, non precisata "attività di apprendistato e collaborazione", quando la stessa H. ha dichiarato, in sede di convalida dell’arresto, di non lavorare. Il che determina, appunto, sia la non specificità che la manifesta infondatezza del motivo.

Quanto al terzo motivo, la censura di mancata concessione della sospensione condizionale della pena nel caso concreto si risolve in critica al contenuto discrezionale della specifica deliberazione straniera, non ammessa e non rilevante nella procedura ex Lege n. 69 del 2005, la relativa disciplina comunque non attenendo a principio fondamentale del nostro ordinamento.

2.2 E’ invece fondato il primo motivo di ricorso, ma per ragioni differenti da quelle dedotte.

2.2.1 Va infatti preliminarmente disattesa la prospettazione della ricorrente, in ipotesi assorbente, in ordine all’operatività del limite dei quattro mesi alla porzione di pena per ciascuno dei più reati per i quali sia intervenuta un’unica sentenza di condanna.

Osserva la Corte che le previsioni del terzo e della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4 (rispettivamente "Il fatto dovrà essere punito dallo Stato membro di emissione con una pena … della durata massima non inferiore a dodici mesi"; "In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena … dovrà avere una durata non inferiore a quattro mesi") sono tra loro del tutto autonome e rispondono ad esigenze differenti. infatti:

– l’art. 7 disciplina in via articolata il tema della doppia punibilità, prevedendo, nei suoi quattro commi, quattro distinti aspetti del tema (la previsione come reato nei due ordinamenti;

l’eccezione per la materia di tasse, imposte, dogana e cambio; il limite di pena edittale prevista per la sanzione del singolo fatto/reato; il limite della pena applicata dalla sentenza di condanna per l’attivazione della procedura mae);

palese è, in particolare, la differenza dei termini/parametri utilizzati nei commi terzo e quarto: il "fatto/reato", la "sentenza di condanna";

– quindi, nè la struttura complessiva della norma, nè la lettera della stessa, forniscono alcuna indicazione per "costringere" la locuzione "sentenza di condanna" all’aspetto dell’irrogazione della singola (porzione di) pena per il singolo reato, con la conseguente – inevitabile, nella prospettiva del ricorrente – possibilità di individuare, ma nell’unica deliberazione che chiude l’unico processo, tante "sentenze di condanna" quanti sono i diversi reati per i quali si è proceduto.

Sicchè rimane l’evidenza di ima distinta previsione, la prima (terzo comma) astratta e relativa al singolo reato, la seconda (quarto comma) relativa alla pena concretamente irrogata dalla sentenza di condanna attivata con la procedura mae.

Va quindi confermato il risalente insegnamento che, in materia estradizionale (la quale, sul punto della distinzione tra previsione di pena astratta prevista per ciascun reato e complessiva sanzione pronunciata – art. 2 comma 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13.12.1957/L. 30 gennaio 1963, n. 300 -, presenta disciplina omologa), ha escluso, nel caso di sentenza di condanna per più reati, la possibilità di operare alcuna scissione in relazione ai singoli episodi criminosi (Sez. 5, sent. 2133 del 10.12.1985- 13.1.1986).

Alla luce del principio di diritto – che va affermato -secondo cui "nel caso di sentenza di condanna per più reati, il limite dei quattro mesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, si riferisce alla pena complessivamente irrogata", il motivo è, nei termini proposti dal ricorrente, infondato.

2.2.2 Con il primo motivo, tuttavia e pur con deduzioni infondate, la ricorrente ha "attaccato" il punto della decisione relativo alla quantificazione della pena per la cui esecuzione è stato emesso il mae.

Orbene, la lettura del mandato di arresto Europeo rivela un errore di fatto nel presupposto da cui sia la ricorrente che la Corte distrettuale hanno mosso il proprio argomentare sul punto.

In realtà, la pena che la sentenza "attivatà" con il mae ha applicato per i due reati cui si sono riferiti Giudice e ricorrente è di soli tre mesi. Perchè, determinata in tre mesi la pena per ciascuna delle due fattispecie, in successiva applicazione delle regole procedurali del codice romeno nel caso di ritenuto concorso di reati, è stata applicata la pena più grave una sola volta (pag. 3 e 4 del mae, fg. 84 e 85 del fascicolo). Gli ulteriori tre mesi, che vanno a completare e determinare i sei del dispositivo della condanna, attengono alla revoca di precedente sentenza (398 del 19.2.2008) per fatti che, dalla lettura dei provvedimenti in atti, solo in lingua romena, parrebbero afferire alla prostituzione.

E’ comunque evidente che, fermo il principio di diritto sopra affermato (sicchè al superamento dei quattro mesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, può concorrere anche la parte di pena di precedente sentenza la cui sospensione sia stata revocata), tuttavia allo stato manca agli atti alcuna informazione specifica relativa al contenuto della condanna di cui alla sentenza 398/2008, sicchè non sono state operate le valutazioni di competenza da parte del Giudice richiesto (quel reato risulterebbe tra l’altro commesso in epoca in cui la ricorrente era minorenne).

La sentenza va pertanto annullata con rinvio, limitatamente all’omessa valutazione della ricorrenza delle condizioni di legge per deliberare la consegna anche in relazione alla sentenza di condanna per il reato, o i reati, cui si riferisce la revoca della sospensione condizionale, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la consegna in relazione al reato giudicato con la sentenza 398/19.2.2008 e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1289 Titolo esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l’atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.

A sostegno dell’opposizione, la F. deduceva che l’atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell’amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l’esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l’esecuzione stessa.

Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l’avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.

Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c’era pure l’indicazione dell’avvenuta apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell’art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.

Per tali motivi rigettava l’opposizione proposta da F..

Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva G.S..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all’ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.

Il motivo è fondato.

Posto che nel caso in esame l’opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l’erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.

E’ di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.

Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c..

Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)";

3) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. – Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v’è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto.

Non v’è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 03-11-2011, n. 2616 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, presentato alla notifica il 21.03.2008 e depositato il successivo 16.04.2008, il Comitato Promotore Per il Referendum Abrogativo del P.G.T. (da ora anche solo il Comitato) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune con controricorso, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando altresì con successiva memoria, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In prossimità dell’udienza per la discussione del merito entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere prendere in esame la questione di giurisdizione che, sollevata da parte resistente, appartiene al novero delle questioni rilevabili ex officio.

Sul punto, la Sezione non ritiene di doversi discostare dal prevalente orientamento giurisprudenziale, incline a ritenere che nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configuri sempre la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991; sez. un., 6 giugno 1994, n. 5490; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 194).

Ciò, in quanto sono configurabili posizioni di diritto soggettivo pubblico in capo ai promotori di referendum consultivi e propositivi che siano menomati da atti della procedura referendaria organizzata da enti territoriali politici.

I promotori agiscono, nel relativo procedimento, in posizione di parità con gli organi dell’ente territoriale preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell’ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della p.a.

Il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato ma non degradato né inciso da atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria.

Il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133, c.p.a.), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2007, n. 10).

Sulla scorta delle rassegnate conclusioni, il ricorso del "Comitato Promotore Per il Referendum Abrogativo del P.G.T.", deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione concernente diritti soggettivi attratti alla giurisdizione dell’A.G.O.

La novità delle questioni sottese al presente giudizio, oltreché l’erronea indicazione dell’autorità fornita di giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato, giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti costituite, a mente degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui alla precedente lettera;

c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone parte ricorrente – operatore economico nel settore della locazione e puliziaspurgo di bangi mobili ecologici a funzionamento chimico – di aver preso parte ad una procedura selettiva indetta nel 2004 dall’intimata Amministrazione della Protezione Civile per varie esigenze emergenziali o di grandi eventi sul territorio nazionale.

La gara veniva aggiudicata al controinteressato raggruppamento avente quale mandataria S. s.r.l.; il relativo contratto, pur avente iniziale durata triennale, veniva successivamente e più volte prorogato.

A seguito di accesso, la parte ricorrente acquisiva elementi conoscitivi suscettibili di indurre il convincimento in ordine alla presenza di numerose illegittimità e/o irregolarità da parte dell’affidataria.

Le sollecitazioni rivolte all’Amministrazione odierna resistente affinché adottasse le conseguenziali determinazioni (fra le quali: segnalazione dei fatti dalla ricorrente indicati all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla Procura della Corte dei Conti) sono rimaste prive di esito: sollecitandosi ora, per l’effetto, la declaratoria di illegittimità sul silenzio formatosi, in ragione dei seguenti argomenti di doglianza:

1) Inosservanza dell’obbligo di provvedere nei termini. Violazione dell’art. 2 della legge 241/1990. Violazione di legge;

2) Mancata adozione dei provvedimenti richiesti con istanze notificate il 12 aprile 2010 ed il 2 settembre 2010. Violazione degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Violazione dell’art. 118, comma 2, punti 2, 3, 8 e comma 8, del D.Lgs. 163/2006. Violazione del contratto rep. 535 del 24 maggio 2005. Violazione degli artt. 193 e 208 del D.Lgs. 163/2006. Violazione del D.M. Ambiente 145/1998. Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 18 del D.Lgs. 157/1995 e dell’art. 18, comma 9, della legge 55/1990. Violazione della legge 82/1994e del D.M. Industria 247/1997. Violazione dell’art. 331 c.p.p. Violazione dell’art. 188, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 6 del D.Lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 1 della legge 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio avversato e condanna dell’intimata Amministrazione all’adozione delle conseguenziali determinazioni, con nomina di Commissario ad acta per effetto dell’inerzia ulteriormente protrattasi per oltre 30 giorni.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell’esecuzione dell’atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell’Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Si è inoltre costituita in giudizio S. s.r.l., parimenti invocando il rigetto del mezzo di tutela all’esame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2011.

Motivi della decisione

Parte ricorrente sollecita presso l’adito giudice la declaratoria di illegittimità del silenzio osservato dall’Amministrazione intimata a fronte di numerose istanze dalla stessa a quest’ultima rivolte al fine di evidenziare presunte irregolarità che avrebbero connotato l’esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la controinteressata S., già aggiudicataria di gara (alla quale aveva preso parte anche C.S.) per la fornitura alla Protezione Civile di bagni mobili per varie esigenze emergenziali o connesse a grandi eventi sul territorio nazionale.

Ciò osservato – ed in disparte ogni considerazione in ordine alla legittimazione dell’odierna ricorrente alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, anche sotto il punto di vista della individuabilità di un interesse giuridicamente tutelabile – il mezzo di tutela all’esame è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione.

Non può esimersi il Collegio, a fronte del proposto thema decidendum, dal ribadire l’orientamento in altra circostanza espresso da questo Tribunale (cfr. sentenza sez. IIbis, 18 ottobre 2010 n. 32853) in ordine alla inammissibilità del ricorso avverso il silenzio laddove il giudice amministrativo sia sfornito di cognizione giurisdizionale sul sottostante rapporto sostanziale.

Quanto all’elemento da ultimo indicato, è fin troppo noto che le vicende afferenti l’esecuzione del contratto, anche a seguito delle modificazioni introdotte al Codice dei contratti per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 53/2010 (e, quindi, dell’approvazione del nuovo codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 104/2010), esulano dalla cognizione del giudice amministrativo.

Ciò preliminarmente posto – e confutata, quindi, la presenza di una cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo sulla vicenda a fronte della quale parte ricorrente assume essersi formato silenzio giuridicamente significativo – va in linea di principio esclusa la configurabilità di una sorta di (generalizzata) giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stesso sul silenzio, in quanto tale istituto integra uno strumento diretto a superare l’inerzia della P.A. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino: con la conseguenza che, in presenza di una posizione di diritto soggettivo, la tutela giurisdizionale è ammissibile solo attraverso la proposizione di un’azione di accertamento e/o di condanna davanti al giudice munito di giurisdizione.

A conferma dell’esposto assunto, milita, con dirimente valenza ermeneutica, la previsione legislativa che consente all’adito organo di giustizia amministrativa, al ricorrere dei contemplati presupposti, di pronunziarsi in ordine alla fondatezza dell’istanza: ipotesi che, con ogni evidenza, necessariamente postula che il giudice amministrativo sia fornito di cognizione giurisdizionale sul rapporto controverso.

Va quindi confermato l’orientamento formatosi sul previgente art. 21bis della legge 1034/1971, circa la configurazione di una fattispecie normativa operante esclusivamente sul versante processuale, la quale presuppone – ma non fonda – la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7088).

Le illustrate conclusioni non mutano ove si consideri la disciplina ora dettata dal codice del processo amministrativo, con riferimento alla quale va osservato che:

– se, da un lato, l’art. 133 non annovera il giudizio sul silenzio tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva;

– d’altro canto, la previsione dettata dall’art. 31, comma 3, consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio "solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione": disposizione, questa, la quale con ogni evidenza postula, come precedentemente esposto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia controversa.

Va quindi – e conclusivamente – escluso che l’art. 31 del codice (in cui è traslato l’art. 21bis della legge n. 1034/1971) abbia inteso introdurre un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della P.A. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo (il quale verrebbe, pertanto, a configurarsi come giudice del silenzio della P.A.); quanto, piuttosto, codificare un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7088 e sez. V, 29 aprile 2003 n. 2196; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 7 dicembre 2010 n. 4696; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2005 n. 4413; T.A.R. Lazio, Latina, 18 ottobre 2004 n. 999).

Le illustrate considerazioni impongono al Collegio di confermare, in ragione della riscontrata carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativa sul rapporto controverso, l’inammissibilità del presente rimedio giurisdizionale volto avverso la pretesa formazione del silenzio da parte dell’intimata Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente C.S. s.r.l., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e di S. s.r.l. (entrambi costituitesi in giudizio) in ragione di Euro 1.000,00 (euro mille) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.