Cass. pen., sez. II 19-03-2009 (10-03-2009), n. 12406 Reato di pericolo – Fondamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 dicembre 2004, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup c/o il Tribunale di Verbania, in data 12/4/2001, che aveva condannato B.G. alla pena di anni uno di reclusione e Euro 400.000 di multa per il reato continuato di circonvenzione d’incapace in danno di Bo.
T. e della di lei sorella ed erede Bo.At..
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, sia in punto di sussistenza dello stato di incapacità psichica della parte offesa e del comportamento induttivo da parte dell’imputato, sia in punto di sussistenza del carattere pregiudizievole degli atti compiuti dal soggetto passivo e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente deducendo la mancanza o illogicità della motivazione sotto molteplici profili.
Con il primo motivo l’imputato si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto integrare gli estremi della condotta punibile il fatto, contestato nel capo di imputazione, di aver indotta la parte lesa a ritirare il testamento olografo che aveva depositato presso il notaio Vitale in (OMISSIS). Al riguardo assume indurre chicchessia a mutare il luogo di conservazione di un testamento è un atto giuridicamente neutro, dal quale non è possibile ricavare effetti pregiudizievoli, pertanto la condanna integra una palese inosservanza della norma di cui all’art. 643.
In ogni caso, si duole che l’aumento della pena base per la continuazione è stato applicato sia per l’induzione al ritiro del testamento, sia per l’induzione alla redazione del nuovo testamento, venendo in tal modo un unico comportamento pregiudizievole sdoppiato in due reati. Contesta, inoltre, che abbia carattere pregiudizievole la terza imputazione, relativa all’accensione di un libretto postale cointestato presso l’ufficio postale di (OMISSIS), sul quale l’imputato avrebbe versato somme inferiori a quelle percepite per conto della Bo., ovvero avrebbe effettuato prelievi non giustificati. Al riguardo deduce che l’accensione del libretto postale non è atto, di per sè pregiudizievole, e che l’eventuale sottrazione di somme di pertinenza della persona incapace, non può rientrare nella fattispecie legale tipica di cui all’art. 643 c.p..
Con il secondo motivo si duole che non sia stata individuata con certezza l’epoca di redazione del contestato testamento olografo, in quanto, alla data apparente di redazione del documento (31/12/1993), non si erano ancora manifestate quelle degenerazioni patologiche (malattia d’Alzheimer) idonee a determinare lo stato di incapacità del soggetto passivo. Al riguardo si duole che la Corte abbia svalutato le dichiarazioni rese dalla teste B.M. con motivazione del tutto irrazionale ed illogica. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in punto di sussistenza del comportamento induttivo da parte dell’imputato. Al riguardo deduce come manifestamente illogico il passaggio argomentativo in cui la Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto che:
"un sentimento di riconoscenza verso il proprio benefattore albergasse nel cuore e nel cervello della donna" ne trae la conclusione che l’atto di disposizione testamentaria sia stato determinato da una induzione dell’imputato, da considerarsi provata per presunzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il reato di cui all’art. 643 c.p. è reato di pericolo, che si consuma allorchè la parte lesa viene indotta a compiere un atto dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli, non essendo necessario che l’atto cagioni, di per sè un pregiudizio concreto. Infatti, ha rilevato la Corte che: "Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 643 cod. pen. non occorre che l’effetto dannoso rivenga dall’atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l’attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell’atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell’agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere o per altri" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9481 del 22/10/1992 Ud. (dep. 20/10/1993) Rv. 195221; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 2063 del 13/04/2000 Cc. (dep. 11/05/2000) Rv. 215913; Sez. 4, Sentenza n. 27412 del 23/04/2008 Ud.
(dep. 04/07/2008) Rv. 240733).
Alla luce di tale consolidato orientamento, non può dubitarsi che abbia carattere pregiudizievole l’imputazione, relativa all’accensione di un libretto postale cointestato presso l’ufficio postale di (OMISSIS).
Diverso è il caso della contestazione relativa all’induzione della parte lesa a ritirare il testamento olografo depositato. In tale ipotesi non può certo intravedersi un "distinto atto dispositivo", come rilevato dal giudice di prime cure, che ha applicato la continuazione, pur senza specificare la frazione di aumento per ciascun fatto-reato.
Tale questione, tuttavia, è inammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non dedotta con i motivi d’appello.
Le questioni dedotte con il secondo e terzo motivo, in punto di manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione delle legge penale risultano infondate.
Osserva il Collegio che le critiche svolte in chiave di illogicità, risultano, in realtà, basate su mere deduzioni di fatto, alternative rispetto alle diverse valutazioni plausibilmente e del tutto coerentemente compiute dal Giudice del merito nell’ambito di scelte allo stesso riservate, mentre, sotto il profilo di diritto, le argomentazioni del ricorrente si rivelano manifestamente infondate.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo sul mancato accertamento della data esatta di redazione del testamento olografo e sulla svalutazione della deposizione della teste B.M. ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
In particolare non risulta palesemente illogico quel passaggio argomentativo in cui la Corte territoriale, argomenta per la sussistenza di una condotta induttiva, pur avendo riconosciuto come verosimile che un sentimento di riconoscenza verso il proprio benefattore, albergasse nel cuore della donna. Al riguardo la Corte d’Appello rende ragione delle conclusioni raggiunte, con osservazioni logicamente coerenti, anche se opinabili, rispetto alle quali non è possibile un intervento in sovrapposizione di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1236 Ricorso Regolamento di giurisdizione preventivo

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
LA CORTE
rilevato che X X, proprietario d’un complesso immobiliare in Genzano di Roma, località La Macchia o Montegiove, costituito da fabbricato ed antistante ampio piazzale di manovra parallelo alla pubblica via Milano, avendo ricevuto dal Comune di Genzano, già interessato ad acquisire il detto piazzale al proprio patrimonio, l’ordine d’eliminare le opere di recinzione ch’egli aveva ivi realizzate e ritenendo necessario un accertamento giudiziale dell’appartenenza e della materiale disponibilità dei luoghi, con citazione 5.7.01 conveniva il detto Ente locale, nonchè altri confinanti interessati, innanzi al tribunale di Velletri onde sentir dichiarare il suo diritto di proprietà sull’area in discussione e la legittimità della recinzione, appostavi onde prevenire l’accesso di terzi salvi i diritti dei chiamati;
rilevato che, costituendosi, il Comune di Genzano eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed, in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta acquisizione della proprietà di parte dell’area per accessione invertita, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci;
rilevato che il giudice unico, assunta la causa in decisione sulla sola questione pregiudiziale, con sentenza 25.8.03 dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa, sulla considerazione che, nella specie, l’eliminazione dello stato d’incertezza e la definizione della domanda d’accertamento proposta dall’attore presupponessero la valutazione degli effetti di provvedimenti amministrativi emanati dal Comune – specificamente la destinazione a parcheggio e viabilità pubblica, per tutta l’estensione d’alcune particelle e parte d’altra, disposta con il Piano Particolareggiato – eppertanto la decisione della controversia involgesse profili attinenti all’esercizio dei poteri discrezionali della P.A. in materia di gestione del territorio;
rilevato che avverso tale decisione X X proponeva regolamento di giurisdizione, cui resisteva il Comune di Genzano con controricorso;
CONSIDERATO

Motivi della decisione
che queste S.U., con plurime recenti pronunzie, hanno rimeditato la questione relativa ai limiti d’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, sulla base anche della nuova formulazione dell’art. 367 C.P.C., pervenendo alla conclusione dell’improponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ove il giudice del merito siasi pronunziato sulla controversia con una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione e pluribus, Cass. SS.UU. 22.3.96 n. 2466, 7.12.00 n. 137, 27.2.02 n. 2958, 3.3.03 n. 3151, 19.5.04 n. 9532);
ritenuto non doversi discostare dal riferito orientamento, dacchè, in effetti, la formulazione della prima parte dell’art. 41 C.P.C., anzichè essere interpretata nel senso per cui solo una pronunzia estesa anche al merito della controversia dedotta in giudizio sia preclusiva del regolamento, deve essere interpretata, invece, nel senso per cui qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato abbia efficacia preclusiva del regolamento, attesone il significato letterale e logico di "finchè non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede di merito", desumibile dalla considerazione che il legislatore – con il modificare l’art. 367 C.P.C. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come impugnazione, nonostante tale ipotesi si fosse profilata prima della riforma – abbia inteso rendere più chiaro il carattere preventivo del regolamento, escludendone la proponibilità ogniqualvolta la risoluzione della questione sulla giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo;
ritenuto che nel caso in esame, per quanto evidenziato, l’intervenuta pronunzia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice del merito osti alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con consequenziale condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente parte intimata;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E. 100,00 per esborsi ed in E. 2.000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 87 Competenza e giurisdizione; Interesse a ricorrere

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Svolgimento del processo

La ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia di essere ammessa ai benefici previsti dalla normativa comunitaria per il magazzinaggio di vino da tavola rosso della campagna 2006/2007 e precisamente di hl 6.200 nel silos 44 contratto n. 665220007820 e hl. 6.200 nel silos 47 contratto n. 665220007838, allegando il rapporto di prova del Laboratorio Chimico Centro Enologico Meridionale di Caldari di Ortona attestante il valore 1.8g/l per gli zuccheri riduttori e, pertanto, la conformità del prodotto ai requisiti richiesti dall’art. 29 del Reg. CE n. 1623/00

Con note prot. n. 134 e prot. n. 135 del 3.1.07, la Regione Puglia ha approvato le due domande di aiuto.

Successivamente, con note 14694 e 14695 del 10.10.07, l’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Foggia, nel comunicare l’esito delle analisi dei due prelievi dei campioni di vino del 7.9.07 (valore degli zuccheri riduttori 2,6g/l in ognuno dei silos), ha respinto la domanda di aiuto, in ragione della non conformità del predetto valore ai parametri previsti dal citato art. 29.

Su istanza della ricorrente l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura ha disposto la ripetizione delle analisi da effettuarsi a cura del laboratorio C. s.r.l. di Lucera.

In questo caso il valore degli zuccheri riduttori è risultato nella norma e precisamente per il silos 44 contratto n. 665220007820 a 1,3 g/l e per il silos 47 contrato n. 665220007838 a 1,6 g/l.

L’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura, ritenendo di dover procedere ad un ulteriore valutazione, ha conferito incarico dapprima all’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Velletri e, riscontrata l’impossibilità dello stesso all’esecuzione, con nota del 6.12.07 prot. n. 18130, al Laboratorio SEA di Marino (RM).

Le analisi hanno attestato il valore degli zuccheri riduttori per il contratto n. 665220007820 a 1,89 g/l e per il contrato n. 665220007838 a 1,79 g/l.

Con l’impugnata nota prot. n. 2480 del 15.2.08, l’Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia nel comunicare il diniego di approvazione dei contratti di che trattasi – sul presupposto della non conformità dei campioni di vino ai requisiti richiesti – ha sostanzialmente risolto gli stessi.

La LE.VIN. Sud ha quindi impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

2) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, sotto diverso profilo;

3) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

4) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

5) violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90 e succ. mod.; eccesso di potere per illogicità, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio innanzi al T.A.R. Lazio la Regione Puglia e l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza T.A.R. Lazio Sezione Seconda ter n. 2878/08 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati in data 5.1.09, la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di censura:

6) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, del R.D. n. 2033 del 15.10.1925, del D. M. del 21.12.01, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;

7) violazione del Regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17.5.99, del Regolamento della Commissione CE n. 1623/00 del 27.5.00, dell’art. 24 Cost., dell’art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p., dell’art. 15 L. n. 689/81, della L. n. 241/90, del R.D. n. 2033 del 15.10.1925, del D. M. del 21.12.01, della Circolare AGEA n. 35/06 e dei principi generali vigenti in materia; eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.6.08, la Regione Puglia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, atteso che la ricorrente ha erroneamente impugnato i provvedimenti innanzi al T.A.R. Lazio, essendo viceversa competente il T.A.R. Bari.

In assenza di adesione, con ordinanza n. 851 del 2.7.08, il T.A.R. Lazio ha autorizzato la rimessione del fascicolo per la definizione del predetto regolamento al Consiglio di Stato che, con decisione n. 6233/08, in accoglimento ricorso, ha definitivamente statuito la competenza territoriale del T.A.R. Bari.

Si sono quindi costituiti innanzi al T.A.R. Puglia Bari la ricorrente, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, queste ultime contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 3 dicembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che sul ricorso in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Occorre richiamare in punto fatto talune significative circostanze.

Ed invero, nel caso di specie la ricorrente, ha presentato due distinte istanze per ottenere gli aiuti comunitari per il magazzinaggio di lunga durata del vino da tavola, aiuti comunitari previsti per preservare l’equilibrio del mercato, in relazione al danno rinveniente dalla immissione sul mercato di un eccesso di prodotto, con riferimento al vino da tavola rosso di cui al silos n. 44, rispettivamente, al silos n. 47.

A seguito della valutazione di compatibilità dell’intervento proposto rispetto ai criteri definiti dalla normativa comunitaria per il contratto di magazzinaggio di che trattasi, la Regione Puglia – con note n. 134 e n. 135 del 3.1.2007 – ha approvato i contratti in questione.

In conseguenza della intervenuta approvazione regionale, la ricorrente ha maturato il diritto di conseguire l’aiuto comunitario previsto.

Successivamente, a seguito di accertamenti eseguiti sui campioni di prodotto immagazzinato, in ragione di una accertata non corrispondenza dello stesso rispetto alle caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria, nonché alla stregua della circolare A.G.E.A. n. 35 del 5.12.2006, la Regione Puglia ha sostanzialmente revocato l’approvazione dei contratti, determinandosi per la non approvazione degli stessi, con conseguente venir meno del presupposto costitutivo del diritto all’erogazione degli aiuti comunitari.

La contestazione in fatto in ordine alla validità del metodo di analisi seguito, nonché in ordine ai risultati degli accertamenti ha condotto la ricorrente alla instaurazione del giudizio in esame.

Ciò premesso, rileva il Collegio che, nelle controversie relative alla concessione di sovvenzioni o contributi ai privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la combinata lettura del petitum e della causa petendi, anche al di là della formale prospettazione della domanda.

Il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata alla verifica dei presupposti e/o all’attribuzione del beneficio ovvero – successivamente – nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela ma solo relativamente all’annullamento d’ufficio per vizi di legittimità inficianti il procedimento di attribuzione del beneficio medesimo; viceversa il privato, che abbia già ottenuto il riconoscimento della sussistenza dei presupposti ovvero beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, liquidato in tutto o meno, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva di revoca o decadenza dal beneficio, avente come oggetto la pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e/o la disponibilità materiale delle somme eventualmente già erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. n. 4518/2007).

Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, trattandosi di revoca del beneficio già concesso, sulla base di oggettivi accertamenti di analisi, ai quali risulta estranea qualsivoglia forma di discrezionalità amministrativa, attesa la natura puramente tecnica degli accertamenti medesimi.

Proprio in ragione di quanto sopra deve ritenersi – esclusa la discrezionalità amministrativa nell’agire dell’Amministrazione – che la posizione fatta valere dalla ricorrente debba necessariamente qualificarsi come avente consistenza di diritto soggettivo, dipendendo l’attribuzione o meno del beneficio esclusivamente da una valutazione tecnico discrezionale, il cui esito in un caso o nell’altro risulta vincolante per l’Amministrazione.

Il ricorso in esame risulta dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del G. A.

La rilevata inammissibilità del ricorso sotto tale profilo (che trova numerosi e specifici precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale) è assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra considerazione.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.

Ricorrono tuttavia motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilistici.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 775 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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da verbale;
Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre il sig. A.C., titolare di pensione privilegiata, impugna il silenzio formatosi sulla propria istanza, inoltrata alla ASL Roma H il 5 luglio 2010, volta ad ottenere l’autorizzazione a godere di un soggiorno climatico nello stesso anno, ai sensi dell’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833, e al rimborso delle relative spese già da lui sostenute.

A tale istanza l’Azienda sanitaria ha in un primo tempo (il 15 luglio 2010) risposto che avrebbe chiesto il parere della Regione Lazio, ma successivamente nessuna comunicazione è pervenuta.

Afferma che il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua istanza è illegittimo, incombendo su di essa l’obbligo di chiudere il procedimento.

2. L’Azienda sanitaria locale Roma H non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Si controverte infatti sul diritto del ricorrente, nella qualità di titolare di pensione privilegiata per invalidità conseguente a causa di servizio, al contributo economico previsto dall’art. 57, comma 3, L. 23 dicembre 1978 n. 833 per cure climatiche sostenute da soggetti portatori di postumi invalidanti. Si tratta quindi di questione che coinvolge posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, e che come tale non può essere azionata con ricorso al meccanismo del silenzio rifiuto, che è preordinato alla formazione di un provvedimento tacito lesivo di interessi legittimi, da impugnare con un ricorso annullatorio.

Situazione questa che, come è noto, non ricorre quando la materia del contendere riguarda la materia dei diritti soggettivi, la cui tutela è immediatamente ottenibile con un ordinario ricorso di accertamento e condanna innanzi al giudice fornito di giurisdizione, e non richiede il tramite di un provvedimento amministrativo (tacito) da fare oggetto di una istanza demolitoria.

Aggiungasi, a riprova di un ulteriore errore nel quale è incorso il ricorrente, che il meccanismo del silenzio rifiuto non è utilizzabile nei casi in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico sottostante (T.A.R. Napoli, V Sez., 22 giugno 2009 n. 3430 e 31 maggio 2005 n. 7377; T.A.R. Basilicata 30 aprile 2005 n. 286; T.A.R. Catania, II Sez., 9 febbraio 2005 n. 191; T.A.R. Basilicata 23 maggio 2002 n. 455; T.A.R. Napoli 7 marzo 2001 n. 1064). Può infatti ritenersi principio giurisprudenziale acquisito che lo speciale ricorso previsto dapprima dall’art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, e poi fatto proprio dall’art. 117 c.p.a. non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Bari, II Sez., 29 settembre 2010 n. 3518; T.A.R. Catania, sez. III, 27 settembre 2010 n. 3834).

Nel caso all’esame del Collegio è incontestabile che la materia del contendere esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che anche sotto questo secondo e gradato motivo il ricorso è inammissibile.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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