Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, del 22 settembre 2008, con la quale V.A. è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 6 perchè, al fine di trame profitto, si impossessava del portafogli contenente una banconota di Euro 20,00, i documenti identificativi, due pacchetti di sigarette, il telefono Nokia con la scheda prepagata Wind, un mazzo di chiavi, una chiave USB, due accendini, il tutto di proprietà di T. M. che li deteneva, con l’aggravante di avere commesso il fatto su bene facente parte del bagaglio del predetto che viaggiava a bordo di un treno. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che l’imputato è stato trovato in possesso dei beni sottratti alla parte offesa; che il marsupio che conteneva i beni sottratti deve essere considerato bagaglio ai fini del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 6 essendo comunque di pertinenza di un viaggiatore; che non vi sono elementi per affermare che l’imputato si trovava in stato di incapacità al momento del fatto; che alcuni dei beni sottratti non potevano essere definiti di modesto valore tale da applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità; che la pena, già ridimensionata per la concessione delle attenuanti generiche, appare già ampiamente ridimensionata in funzione della gravità del fatto.

Il Ventola propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In particolare si deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova sufficiente della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli in quanto non vi sarebbe stata sorpresa in flagrante, ma l’imputato è stato trovato in possesso degli oggetti in questione solo successivamente, per cui gli oggetti stessi potrebbero ben essere stati sottratti da terzi che se ne sarebbero successivamente disfatti. Inoltre il ricorrente deduce che erroneamente sarebbe stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6 in quanto un marsupio non potrebbe essere assimilato ad un bagaglio rimanendo sempre sotto il controllo del viaggiatore per cui non necessiterebbe della tutela penale rinforzata dall’aggravante in questione. Inoltre si assume che erroneamente non sarebbe stato riconosciuto lo stato di totale incapacità di intendere e di volere al momento della effettiva concretizzazione del fatto, solo che si consideri lo stato di tossicodipendente dell’imputato, che ne limiterebbe notevolmente la volontarietà del comportamento. Si lamenta pure il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 deducendosi che una banconota da Euro 20,00 e due pacchetti di sigarette potrebbero essere considerati di valore di minima rilevanza. Infine si censura anche il trattamento sanzionatorio per l’asserita immotivata esclusione della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza che non può essere automaticamente escluso per effetto della recidiva reiterata.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il ricorrente ripropone in questa sede di legittimità le doglianze già proposte in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata e legittima risposta.

Le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello riguardo alle risultanze istruttorie e, in particolare, al rinvenimento addosso all’imputato dei beni oggetto del flirto, sono logiche e razionali e sfuggono ad ogni censura di legittimità, mentre la tesi difensiva dell’imputato costituisce una mera ipotesi peraltro inverosimile.

La stessa Corte d’Appello ha ampiamente motivato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6 con esaurienti definizioni di viaggiatore e bagaglio, ravvisando l’esatta ratio dell’aggravante in parola nella difficoltà del viaggiatore a tenere sotto costante controllo tutti i suoi beni di pertinenza, fra cui anche quelli, come il marsupio, che possono essere tenuti a stretto contatto purchè non indosso.

La capacità di intendere e di volere è valutata dal giudice di merito con giudizio incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. Nel caso in esame la Corte d’Appello ha osservato che l’imputato non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno del dedotto stato di incapacità di intendere e di volere.

Anche riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 la Corte territoriale ha congruamente e legittimamente motivato escludendo la valutazione di speciale tenuità ad una banconota di Euro 20, e due pacchetti di sigarette e, soprattutto, ad un telefono cellulare con scheda prepagata.

In merito al trattamento sanzionatorio, va considerato che esso è conseguente ad una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; nel caso in esame la Corte territoriale ha esattamente considerato che le già concesse attenuanti generiche, hanno consentito un ridimensionamento della pena in relazione alla gravità del fatto, per cui, considerando la negativa personalità dell’imputato desumibile dai suoi precedenti penali, non sarebbe giustificabile la pretesa concessione delle stesse attenuanti con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-05-2011, n. 10024 Lavoro a tempo parziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trieste, depositato in data 21.7.2003, C.A., + ALTRI OMESSI premesso di essere risultate vincitrici di un concorso per 954 posti di operatore amministrativo, 5^ qualifica funzionale, indetto dal Ministero della Giustizia, e di aver sottoscritto il relativo contratto di lavoro, integrato con la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, esponevano che, avendo richiesto, dopo circa due anni dall’inizio del rapporto, in data 12.4.2001 e successivamente nel corso del 2002, la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo pieno, avevano riscontrato il rigetto di tali domande da parte del Ministero interessato, che per contro aveva accolto altre analoghe domande presentate da colleghi con posizione di graduatoria deteriore.

Chiedevano pertanto la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, con condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno consistente nelle differenze retributive e nelle ulteriori conseguenze di carattere non patrimoniale ed esistenziale subite.

Con sentenza n. 379/2004 depositata il 5.11.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda, limitando peraltro il risarcimento del danno alle sole differenze retributive.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Giustizia lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; e proponevano altresì appello incidentale le originarie ricorrenti, lamentando il mancato integrale accoglimento delle domande proposte.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 9.11 – 23.11.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, escludeva, in relazione alle somme riconosciute alle dipendenti a titolo di risarcimento del danno, il cumulo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali; rigettava gli ulteriori motivi di gravame proposti dal Ministero, e rigettava parimenti l’appello incidentale delle lavoratrici.

In particolare la Corte territoriale rilevava che erroneamente il Ministero interessato aveva ritenuto che la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno si riferisse esclusivamente a determinati posti di lavoro dalle stesse indicati; ed erroneamente aveva affermato che nella fattispecie dovessero trovare applicazione gli accordi sindacali, intervenuti successivamente.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con un motivo di impugnazione.

Le lavoratrici intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Col predetto ricorso il Ministero lamenta violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 4, del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001, dei contratti collettivi integrativi sulla mobilità sottoscritti il 18.9.2003 ed il 25.3.2004.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le domande delle lavoratrici volte alla trasformazione del rapporto in rapporto a tempo pieno si riferissero a qualsiasi sede, mentre dal contenuto di tali domande si evinceva che la richiesta di "trasformazione" era limitata alle sedi espressamente indicate; e rileva che in relazione a tali sedi le domande delle interessate erano state presentate successivamente alla data di inoltro di analoga domanda da altri colleghi.

Osserva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto non applicabili gli accordi integrativi sottoscritti a decorrere dal 18.9.2003 assumendo che le lavoratrici interessate non avrebbero aderito agli stessi, atteso che i contratti collettivi del settore pubblico hanno efficacia "generalizzata" per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 4.

Rileva infine che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, consistente nel pagamento delle differenze retributive ove le ricorrenti avessero lavorato a tempo pieno, non avendo tenuto conto del fatto che in tale periodo le stesse non avevano concretamente impegnato le loro energie lavorative a favore dell’Amministrazione, essendo state tali energie rivolte alla cura di altri interessi.

Il ricorso non è fondato.

Osserva il Collegio che il ricorso proposto si fonda essenzialmente sulla interpretazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, facendo il Ministero ricorrente derivare dalla proposta lettura delle stesse la limitazione delle domande a determinati posti di lavoro, espressamente indicati.

Orbene, sul punto è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Alla luce di tali principi il ricorso all’esame non può trovare accoglimento ove si osservi che il ricorrente ha, in buona sostanza, prospettato un’interpretazione di tali domande diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, non considerando che il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto demandati – per come detto – al giudice dì merito, al quale è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica.

Nè può ritenersi, al fine della configurabilità del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che l’iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioè sia connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati.

Ed invero la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che, contenendo la domanda una incondizionata richiesta di trasformazione dei rapporti in essere in rapporti a tempo pieno, senza alcuna indicazione dei posti desiderati o degli ambiti territoriali richiesti, "il fare presente la scopertura di certi posti non equivale(va) certo ad escludere un’eventuale scelta per altri".

E pertanto la Corte territoriale ha rilevato, dando espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come le domande proposte non contenessero alcuna specifica indicazione circa la sede di futura assegnazione, di talchè il ricorso in atti si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, proponendo in buona sostanza una inammissibile richiesta di sostituzione della prospettata diversa lettura ed interpretazione dell’atto posto in essere dalle lavoratrici alle argomentate conclusioni cui sono pervenuti i giudici d’appello.

Per le esposte considerazioni il ricorso sul punto deve essere respinto.

Del pari infondato è il rilievo concernente la omessa applicazione degli accordi integrativi. Trattasi invero di accordi stipulati a decorrere dal 18.9.2003, in ordine ai quali la Corte territoriale ha rilevato la pacifica inapplicabilità "ratione temporis"; e tale conclusione, a prescindere da ogni ulteriore rilievo circa la assenza di mandato a contrattare da parte delle interessate, appare corretto e decisivo, in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro erano stati istaurati in precedenza e che le domande di "trasformazione" dei rapporti risalivano agli anni 2001 e 2002.

E’ infine inammissibile l’ulteriore rilievo concernente la dedotta erronea quantificazione del risarcimento del danno, sotto il profilo che nel periodo interessato le ricorrenti non avevano concretamente impegnato le loro energie lavorative a favore dell’Amministrazione.

Ed invero, in violazione del principio di autosufficienza, non risulta dal ricorso se la questione suddetta fosse stata sollevata, senza ottenere risposta, innanzi al giudice di primo grado ed al giudice di appello, circostanza questa che, connotando la questione di novità, la rende inammissibile in questa sede.

E’ noto infatti che, ove una determinata questione giuridica, la quale implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di riscontrare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed invece, nel caso specie, il ricorrente nemmeno asserisce di aver trattato il tema in fase di gravame mentre, dall’impugnata sentenza, emerge che la questione risarcitoria era stata posta sotto il profilo, assolutamente diverso, della decorrenza (e quindi non della quantificazione) del chiesto risarcimento dalla data degli accordi sindacali nelle more intervenuti.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 440 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 1/3/1995 parte ricorrente depositava presso l’amministrazione comunale istanza di condono ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94, per la sanatoria di alcuni abusi edilizi perpetrati con la costruzione di diversi corpi di fabbrica sui fondi di proprietà.

In data 20/5/1996 l’Assessore all’Urbanistica si pronunciava negativamente sulla domanda, adducendo:

o l’infedeltà della domanda per la difformità – rispetto a quanto dichiarato nel progetto – delle altezze dei manufatti, della tamponatura tra la baracca in ferro ed il rustico, e della profondità del portico;

o l’incompatibilità con il vincolo ambientale gravante sull’area, dovuta al contrasto tra i materiali usati – (ferro, latta, legno, ondolux di copertura) uniti in modo del tutto disordinato – ed il paesaggio circostante caratterizzato dalla presenza di ulivi; era accettabile una costruzione realizzata con materiale tipico della zona, con un minimo di ordine e nel rispetto di elementi tipologici caratteristici, mentre è impossibile dettare prescrizioni dirette a migliorare il manufatto, che dovrebbe essere integralmente abbattuto e ricostruito;

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la Società ricorrente impugna l’atto in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Incompetenza dell’assessore ad emanare il provvedimento di rigetto;

b) Eccesso di potere per travisamento, poiché lo stato dei luoghi è conforme a quanto descritto nel progetto di sanatoria, salvo qualche trascurabile scostamento insuscettibile di far qualificare la domanda come dolosamente infedele;

c) Violazione di legge per difetto di motivazione, in quanto non si comprende la fonte del vincolo invocato né l’impossibilità di adottare gli accorgimenti opportuni per integrare il manufatto nel contesto circostante, quando il ricorrente è disponibile ad eseguire quanto è necessario per il raggiungimento di quel risultato;

d) Eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché le ragioni dedotte non consentono di individuare l’interesse pubblico attuale che sorregge il diniego.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo la reiezione del gravame e precisando in punto di fatto che le opere ricadono in ambito vincolato sotto il profilo paesaggistico in forza del decreto del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali del 27/4/1976, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico l’intero territorio comunale (doc. 4 Comune).

Alla pubblica udienza del 24/2/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. La questione controversa si incentra sul diniego opposto dal Comune sull’istanza di condono edilizio per alcuni manufatti realizzati sui terreni di proprietà del ricorrente.

2. Non coglie nel segno la prima censura, afferente all’incompetenza dell’Assessore all’urbanistica ad adottare il provvedimento. La difesa comunale ha chiarito sul punto che il prof. G.R. ricopriva all’epoca la carica di Assessore ed era titolare tra l’altro dei settori "edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, ecologia e ambiente" secondo quanto statuito dalla deliberazione giuntale 28/9/1993 n. 73 (cfr. doc. 7).

3. Con la terza censura parte ricorrente deduce la violazione di legge per difetto di motivazione, in quanto non si comprende la fonte del vincolo invocato né l’impossibilità di adottare gli accorgimenti opportuni per integrare il manufatto nel contesto circostante, quando il ricorrente è disponibile ad eseguire quanto è necessario per il raggiungimento di quel risultato.

La doglianza è priva di pregio.

3.1 Va premesso che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, le valutazioni di compatibilità ambientale concretano un apprezzamento tecnicodiscrezionale rispetto al quale il sindacato del giudice è circoscritto alle situazioni connotate da evidenti illegittimità e da incongruenze manifeste, mentre non può tradursi nella formulazione di giudizi che spettano solo all’autorità competente: non a caso le valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico/territoriale non sono surrogabili in base all’art. 17 della L. 241/1990 (T.A.R. Abruzzo Pescara – 20/6/2009 n. 448).

3.2 Al contempo è stato anche sottolineato che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso. Ne discende che l’eventuale diniego deve essere assistito da un apparato motivazionale che – sia pure in forma sintetica – si soffermi sulla realtà dei fatti e sugli elementi ambientali che sconsigliano di assentire un determinato intervento: devono quindi emergere in concreto le ragioni per le quali il manufatto, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicato pregiudizievole dell’integrità del contesto paesaggistico in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è preordinato (T.A.R. Toscana, sez. II – 14/3/2008 n. 295; T.A.R. Liguria, sez. I – 22/12/2008 n. 2187).

3.3 Nella fattispecie la motivazione che assiste il provvedimento sfavorevole evidenzia un sufficiente dettaglio valutativo, compatibile con un’adeguata conoscenza dello stato dei luoghi. La documentazione fotografica in atti dà conto del contrasto tra il vincolo e la natura e la tipologia dei manufatti realizzati i quali – per il tipo di materiali usati, la totale disomogeneità e il disordine generale – non si armonizzano con il contesto circostante introducendo un’immagine inaccettabile da un punto di vista estetico. Il potere spettante all’autorità procedente, chiamata ad esprimere apprezzamenti tecnici, è connotato da ampia discrezionalità "estetica", rispetto alla quale non sono emersi travisamenti fattuali o evidenti illogicità suscettibili di inficiarne lo spessore (cfr. sentenza T.A.R. Brescia, sez. II – 2/2/2011 n. 224). Peraltro la valutazione preordinata al rilascio del nulla osta paesistico ha per oggetto la tutela di un bene primario, direttamente tutelato dall’art. 9 della Costituzione, e l’inderogabilità dei valori salvaguardati dal vincolo si riflette sull’azione amministrativa, che deve essere improntata alla massima cautela nell’esaminare ogni profilo dell’intervento edilizio che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali.

4. Alla luce delle considerazioni svolte è infondato anche il quarto motivo, fondato sull’eccesso di potere per difetto di motivazione: il provvedimento impugnato è ben preciso nell’indicare le ragioni ostative al condono alla luce dei sottesi interessi pubblici di rilevanza costituzionale.

5. Con la seconda censura il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per travisamento, poiché lo stato dei luoghi è conforme a quanto descritto nel progetto di sanatoria, salvo qualche trascurabile scostamento insuscettibile di integrare la dolosa infedeltà della domanda.

5.1 Il profilo ostativo della lesione dell’interesse paesaggistico risulta autonomamente capace di sostenere l’atto gravato. La Sezione ha già statuito (cfr. sentenze 1/12/2009 n. 2391; 19/11/2010 n. 4662) che, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, si applica il principio di resistenza, per cui la validità anche soltanto di una delle argomentazioni poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sé a supportarne il contenuto (si veda anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 22/9/2009 n. 4700). Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome – logicamente indipendenti e non contraddittorie – il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base della decisione controversa (idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità), ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I – 8/6/2010 n. 2721). La conservazione dell’atto implica la sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle ulteriori doglianze mosse contro le motivazioni residue poiché – anche qualora dovessero essere accolte – esse non potrebbero comunque provocare l’effetto caducatorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 9/9/2008 n. 10065; T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 28/1/2008 n. 608).

5.2 Peraltro il motivo è infondato, poiché il tentativo di ridimensionare le conclusioni dell’amministrazione si infrange con le risultanze fattuali – non contestate – caratterizzate da plurimi e significativi scostamenti dei quali il provvedimento dà diffusamente conto nella sua prima parte.

In conclusione il gravame è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.500 Euro a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 13830 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Salverini Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.G., indagato in ordine al reato di occupazione di suolo pubblico ( art. 633 c.p., comma 1 e art. 639 bis c.p.), ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trani in data 21 settembre 2010 che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale in data 16 luglio 2010, che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dei mezzi materiali per l’esposizione di merci (frutta e verdura), sequestro disposto con decreto del 26.5.2010.

Il tribunale ha accertato che permangono inalterate le condizioni previste dall’art. 321 c.p.p., in quanto i beni sequestrati sono tuttora suscettibili di confisca, non avendo rilievo che l’Autorità comunale di Molfetta abbia individuato altri siti ove consentire ai vari indagati di svolgere la propria attività di commercio.

Il difensore del ricorrente deduce che l’ordinanza del Gip oggetto di appello è intrinsecamente priva di motivazione, dato non considerato dal tribunale che non poteva integrare quanto non espresso dal Gip, il quale ha richiamato il parere contrario del P.M., parere non conosciuto dalla difesa. Con altro motivo deduce che anche il provvedimento del tribunale è privo di motivazione perchè meramente apparente. Deduce anche violazione di legge non potendo la disponibilità degli oggetti sequestrati aggravare le conseguenze del reato o consentire ulteriori reati in quanto i commercianti sono stati assegnatari di altro posto ove svolgere la loro attività commerciale.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto, conformemente ai principi che regolano il procedimento di appello il giudice del riesame ha correttamente integrato la motivazione del provvedimento impugnato esplicitando le finalità del sequestro di oggetti suscettibili di confisca facoltativa. Ciò conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità che statuisce che il giudice dell’appello cautelare può, nell’ambito del "devolutum", integrare la motivazione del provvedimento impugnato, evitandone l’annullamento (Cass. 1, 10.6.09 n. 27677, depositata 7.7.09, rv. 244718; Cass. 3, 3.8.99 n. 2711, depositata 21.4.2000, rv. 216558). Il giudice non può integrare la motivazione di provvedimento del P.M. perchè non può sostituirsi all’agire del titolare dell’azione penale, ma è tenuto ad integrare i provvedimenti del giudice di cui verifica in sede di gravame la fondatezza.

I restanti motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto il tribunale ha espresso le ragioni imponenti il mantenimento del sequestro finalizzato alla confisca, trattandosi di oggetti utilizzati per commettere il reato, come prevede il disposto di cui all’art. 240 c.p., comma 1, condizione sufficiente per il mantenimento del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2.

Si rileva inoltre che, per espresso disposto dell’art. 325 c.p.p. il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e), (Cass. 1, 27.10.10 n. 40827, depositata 18.11.2010, rv. 248468).

Le Sezioni Unite della Corte con sentenza 28.1.04 n. 5876 depositata 13.2.04, rv. 226710 hanno chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.