Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 26-04-2011, n. 16392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Giudice di pace di Pordenone ha assolto B.L. da reati di ingiuria perchè non punibile e di minaccia, per non aver commesso il fatto nei confronti di G.C., costituito P.C., nel corso di una conversazione telefonica.

Contro la sentenza ha proposto appello il Difensore di P.C. per 1 – violazione dell’art. 599 c.p., quanto all’ingiuria;

2 – agli effetti civili della condotta di cui all’art. 612 c.p..

Ha altresì proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di Trieste, per violazione di legge, relativamente al delitto di cui all’art. 612 c.p..

2 – Va preliminarmente rilevato che la parte civile può proporre appello agli effetti civili nel procedimento del giudice di pace giusto l’art. 576 c.p.p., applicabile nel caso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000 (cfr.: S.U. n. 27614/07, PC in proc. Usta, Cass., Sez. 5^, n. 38699/08, n. 4695/09, n. 35882/09 e da ultimo n. 23726/1, CED rv. 247509).

Nella specie la Parte Civile G. aveva rettamente proposto appello al Tribunale di Pordenone, sicchè a sensi dell’art. 580 c.p.p., il ricorso del P.G. è convertibile in appello.

Tuttavia nelle more (16.3.11) è pervenuta documentazione di remissione di querela da parte dell’offeso e contestuale accettatone della querelata avanti alla Polizia Giudiziaria.

E allo stato va rilevata la causa estintiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere i reati estinti per remissione di querela. Condanna la querelata al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18119 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza n. 1341 del 29 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire ad A.A. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00.

L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 1 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava la A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

Il Tribunale così motivava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c., stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso tale sentenza la A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. p.2. Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso. p.3. La resistente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Malluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11/06/2008, n. 15478). p.2. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento; violazione dell’art. 352 c.p.c. e art. 281-sexies c.p.c., in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281-sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c., ci si intenda riferire, ma, all’evidenza è riconducibile al n. 4 della norma, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2, e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato. Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20/11/2009, n. 24532). p.3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c., con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) l’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta integri ex art. 1139 c.c., i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139, implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali. p.4. Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente.

Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria. p.5. Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento. Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c., la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. p.6. In ogni caso, se le ragioni di inammissibilità si superassero quanto al terzo e quarto motivo, si evidenzierebbe un’ulteriore causa di inammissibilità derivante dalla circostanza che le doglianze cui i motivi si riferiscono concernono motivazioni che il Tribunale ha enunciato espressamente dopo avere detto i relativi motivi di appello assorbiti.

Ne consegue che le dette doglianze avrebbero potuto senz’altro riproporsi nel caso di cassazione della decisione in accoglimento del primo o del secondo motivo e non dovevano essere impugnate. p.7. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo.

Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 1336 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le era stata negata l’istituzione di un’area di sosta adiacente alla propria abitazione dal momento che non disponeva di garage ed era con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta avendo subito l’amputazione dell’arto inferiore destro e non potendo usare la protesi per lunghi periodi a causa di una dermatosi al moncone.

Con unico motivo di ricorso veniva denunciata la violazione dell’art. 381,comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada che prevede l’assegnazione a titolo gratuito di adeguato spazio di sosta in caso di grave invalidità.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Comune di Milano, nel dare attuazione alla previsione regolamentare indicata nel ricorso, ha emanato in un primo momento l’ordinanza 49277 del 2001 e successivamente, per meglio specificare i criteri di valutazione delle domande, l’ordinanza sindacale 62584 in data 5.3.2009.

Già all’epoca della prima ordinanza, quando fu compiuta la valutazione dell’istanza della ricorrente, era previsto che per aver diritto all’istituzione dell’area di sosta nei pressi della propria abitazione, il richiedente dovesse essere riconosciuto invalido in modi totale permanente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Non erano queste le condizioni n cui si trovava la ricorrente poiché, al momento della visita da parte della commissione medica istituita con l’ordinanza del 2001, risultava invalida con riduzione della capacità lavorativa al 72%.

Anche dopo la produzione del certificato che attestava da parte del medico curante l’esistenza della dermatosi connessa alla protesi, la Commissione esprimeva parere non favorevole non evincendosi una compromissione della deambulazione nell’entità prevista dalla L. 18\80.

Essendo questi i presupposti che il Comune ha previsto per dare attuazione alla generica previsione del regolamento del Codice della Strada nelle ordinanze citate che non sono state oggetto di impugnazione, non vi è spazio per l’accoglimento della domanda.

Le spese possono essere compensate in virtù comunque della grave patologia evidenziata dalla ricorrente la quale può aver ragionevolmente ingenerato la convinzione di aver diritto all’accoglimento della richiesta.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21101 iva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 dicembre 2003 la CTP di Torino, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dalla soc. BURA il 23 maggio 2002 avverso l’avviso d’accertamento notificato il 28 marzo 2002 e relativo a IVA e IRAP per l’anno d’imposta 1998, ha ridotto a 182.987,19 Euro il maggior utile di esercizio accertato in danno della ricorrente e a 36.578,85 Euro l’IVA non dichiarata e non versata.

Hanno proposto appello principale la società e impugnazione incidentale l’ufficio; la CTR – Piemonte, con pronunzia del 16 settembre 2005 e in parziale accoglimento del gravame della contribuente, ha rideterminato nel 17,98% per l’anno 1998 "il ricarico medio ponderato complessivamente determinato relativo agli articoli considerati dall’Ufficio".

Ha motivato la decisione ritenendo, in primo luogo circa la legittimità dell’operato dell’amministrazione, che sussistevano una serie di circostanze, costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da giustificare il ricorso all’accertamento induttivo. In particolare, a fronte della rilevazione di un conto cassa di L. 389.641.975 e di un c/c bancario con saldo passivo di L. 117.360.487, la contribuente aveva addotto che tale anomalia contabile era derivata dall’omissione, da parte di chi materialmente redigeva la contabilità, delle registrazioni di "scarico della cassa" dal 31/8 al 2/11/1998.

Di contro, la CTR ha constatato che: a) il conto cassa presentava al 31/12/1998 un saldo attivo di L. 389.641.975 dopo due operazioni per prelievo utili (L. 14.505.124) e rimborso prestito soci (L. 38.500.000); b) l’e/c del c/c allegato agli atti era relativo al solo mese di dicembre (dal 28 al 31/12/1998); c) nell’inventario del conto economico risultava, tra gli oneri finanziari, l’iscrizione di interessi passivi di c/c bancari per L. 2.283.117. Ne è conseguita, secondo il giudice d’appello, l’impossibilità di verificare se si trattava di "omissione" o di "voluti mancati versamenti".

Ha, invece, ritenuto fondati i rilievi della contribuente circa la rideterminazione della percentuale di ricarico. Il ricalcolo della società appellante si è basato sulle fatture dei prodotti acquistati e venduti nell’anno e – correggendo i dati per frigoriferi, televisori, videoregistratori e lasciando invariati i ricarichi applicati dall’Ufficio per cucine, lavastoviglie, lavabi e lavatrici – ha determinato un ricarico medio ponderato del 17,46%, a fronte del 42,85% stimato dall’Ufficio sulla scorta di tutte le fatture di acquisto regolarmente registrate. Indi, la CTR ha ritenuto condivisibile l’elaborazione della contribuente in quanto: a) dal calcolo secondo i dati, iscritti in bilancio, relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti, alle rimanenze finali, alle vendite, si ricavava un ricarico medio ponderato più vicino a quello determinato dalla società; b) dal listino si rilevava che il ricarico era diverso a seconda delle tre categorie (ri-ven. 5%; banche; vendita);

c) l’Ufficio non aveva contestato i dati presi per il ricalcolo della società. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; la società contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a unico motivo.
Motivi della decisione

1.1. – Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione (a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 52 e seg., art. 36, art. 112 c.p.c., (b) degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., (c) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè (d) vizio di motivazione (omessa o insufficiente), in ordine alla esistenza di acquisti e vendite "in nero" e alla relativa prova per presunzioni. L’Agenzia afferma: "E’ vero che la CTR (…) ricorda che l’Ufficio presumeva acquisti e vendite in nero e alla fine del paragrafo parla di legittimo uso dello strumento dell’accertamento induttivo; ma (…) non afferma che (…) bene l’Ufficio abbia fatto a ritenere l’esistenza di acquisti e vendite in nero (…). In realtà il giudice di primo grado (…) aveva affermato esservi ragioni di inattendibilità delle contabilità di controparte legittimanti l’uso dell’accertamento induttivo (…) ;

controparte impugnò il dictum, negando che vi fossero siffatte condizioni; la CTR sembra proprio far riferimento al saldo del conto cassa e al saldo del conto banca (ed alla vicenda del mutuo) solo per riaffermare (…) l’esistenza delle condizioni di uso dell’accertamento induttivo (…)". 1.2. – Con il secondo motivo, l’Agenzia denuncia (a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c. e (b) dei principi generali in materia di prove e di efficacia dimostrativa di atti delle P.A., nonchè (b) vizio di motivazione (omessa o insufficiente), in ordine alle percentuali di ricarico rideterminate: dal giudice d’appello.

L’Ufficio assume che la percentuale era stata determinata nel p.v.c. sulla scorta dei tipi di merce maggiormente commercializzati dalla contribuente ed era stata applicata al solo costo del venduto, tenendo conto del listino e dello sconto d’uso dichiarati dalla controparte. Lamenta che la CTR, invece, non avrebbe considerato ciò, avendo dato credito alla percentuale indicata dalla società in sede di ricorso, il tutto in base ad argomentazioni incongrue.

1.3. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la contribuente denuncia (a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2691, 2727 e 2729 c.c., nonchè (b) vizio di motivazione (omessa o insufficiente).

La controricorrente afferma che non sarebbero conferenti gli elementi posti a fondamento della decisione sul legittimo ingresso all’azione accertativa dell’Ufficio: (i) circa stipulazione del mutuo, sostiene che non vi sarebbe alcuna connessione con la denunciata eccedenza di cassa; (ii) circa la passività bancaria di oltre 100 milioni di lire, afferma ne sarebbe stata appurata l’inesistenza; (iii) circa la disponibilità di cassa, rileva che tale disponibilità non vi era in quanto vi erano stati "errori presumibilmente di redazione della contabilità nel periodo 31/8 – 2/11/1998". 2.1. – Le doglianze dell’Agenzia paiono indirizzate, più che a censurare veri e propri errori di diritto commessi dai giudici d’appello, a denunciare in sostanza evidenti sconnessioni logiche nella struttura dimostrativa della decisione di seconde cure. In tali termini e nei limiti di seguito esposti, il ricorso principale va accolto con assorbimento di quello incidentale.

2.2. – Va premesso che, in sede di p.v.c. e nel dibattito processuale, è emerso che il conto cassa della contribuente presentava un anomalo e rilevante saldo positivo, tanto più che la società era pesantemente esposta verso il ceto bancario per cospicuo saldo negativo di conto corrente e oneri di rimborso di un mutuo contemporaneamente acceso (quest’ultimo costituente dato sì di sfondo ma indirettamente rivelatore di capacità contributiva della parte mutuataria, contrariamente all’assunto della controricorrente).

Nella fattispecie, a fronte della rilevazione di un saldo di cassa largamente attivo (L. 389.641.975) e di un saldo bancario, invece, fortemente passivo (L. 117.360.487), la contribuente aveva addotto – e tuttora adduce – che tale anomalia contabile sarebbe derivata dall’omissione, da parte di chi materialmente redigeva la contabilità, delle registrazioni di "scarico della cassa" dal 31/8 al 2/11/1998.

Di contro, la CTR ha constatato l’impossibilità di verificare se si trattava di "omissione" o di "voluti mancati versamenti" e ha fornito una serie di elementi di dubbio sopra riassunti in narrativa.

Ne deriva che, per espressa ammissione della stessa controricorrente, vi fossero gravi inesattezze nella tenuta della contabilità protrattesi per parecchi mesi, delle quali non è mai stata fornita una chiara spiegazione. Il che di per sè è sufficiente a legittimare l’azione accertatrice con metodo induttivo da parte dell’amministrazione secondo i parametri legali indicati dalla giurisprudenza di legittimità ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39; cfr. ex plurimis Cass. n. 1938 del 29/01/2008).

2.3.-Inoltre, ne deriva, secondo criteri logici e di normalità, che verosimilmente la contribuente facesse figurare in cassa somme utilizzate per l’acquisto di merce in nero. Tale inferenza, negata dalla CTP, è trascurata dalla CTR, che incorre nel dedotto vizio di o-messa o insufficiente motivazione, sussistente in quanto nel ragionamento complessivo dei giudici d’appello, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il mancato o deficiente esame di uno dei punti decisivi della controversia, quello sull’acquisto di merce in nero, il che rileva anche sugli ulteriori profili in contestazione.

3.1.-L’Ufficio, infatti, esattamente rileva che la CTR ha dato credito alla percentuale di ricarico indicata dalla società in sede di ricorso in base ad argomentazioni nelle quali sono ravvisabili evidenti sconnessioni logiche.

Nella sentenza d’appello, non solo, si afferma e non si dimostra che in un preteso listino vi erano prezzi di vendita distinti per categorie (secondo punto della motivazione), ma la CTR pare non avvedersi neanche del fatto che il costo medio di acquisto sia stato determinato dalla contribuente tenendo conto delle sole fatture della merce acquistata e venduta nell’anno 1998 (2 della motivazione), invece di tutte le fatture. il tutto la CTR fa senza peraltro accertare che la stessa contribuente potesse realmente identificare le fatture per la merce effettivamente venduta nel 1998. In proposito, i giudici d’appello hanno omesso qualsiasi verifica concreta per escludere che la società abbia estrapolato le sole fatture che le consentissero di determinare un prezzo medio di acquisto più elevato di quello accertato dai verificatori.

3.2.-La CTR, inoltre, non da conto del perchè, per stimare il valore del ricarico medio ponderato, abbia acriticamente preso per buoni gli unilaterali dati, i-scritti in bilancio, relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti e alle rimanenze finali (primo punto della motivazione). Si può, infatti, solo ipotizzare che il prezzo medio di vendita sia stato calcolato, dalla contribuente e riconosciuto dalla CTR, in pratica dividendo i ricavi risultanti dal bilancio per ciascun tipo di bene per il numero di beni venduti.

La CTR pare essersi così appiattita sui prezzi risultanti dal bilancio, che potrebbero anche essere non veritieri, senza considerare i prezzi eventualmente dichiarati dalla contribuente ai verificatori. Peraltro, essendo improbabile che in bilancio s’inseriscano indicatori di evasione, risulta logicamente incongruo, ai fini del decidere, il fatto che i dati di bilancio siano sovrapponibili ai calcoli offerti dalla società. 4.1.-Infine, costituisce evidente travisamento affermare, come fanno i giudici d’appello (terzo punto della motivazione), che l’Ufficio non ha contestato l’esattezza dei dati presi a base del calcolo della società, poichè l’Ufficio ha chiesto in appello, che venisse riconosciuta la validità delle determinazione del ricavo medio ponderato complessivo nella ricostruzione dei ricavi, così come è specificato nella stessa sentenza d’appello (pag. 2).

5.1.-Quanto all’unico motivo del ricorso incidentale della contribuente, esso deve essere disatteso per le assorbenti considerazioni svolte riguardo alle censure motivazionali sopra accolte.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione alle censure motivazionali accolte e rinviata, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR competente.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR – Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.