Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23285 Opposizione del terzo

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Svolgimento del processo

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari con la quale era stata accolta l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta da S.R. nei confronti della stessa appellante, creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare ai danni di A.L..

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 3 ottobre 2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante (nonchè Intesa Gestione Crediti S.p.A., quale procuratore di. Banca Intesa S.p.A.) al pagamento delle spese processuali in favore della S. e dell’ A.. Avverso la sentenza della Corte d’Appello Banca Carige propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria. Si difendono gli intimati S. ed A. con controricorsi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione (3 ottobre 2006) della sentenza impugnata (cfr.

Cass. ord. n. 7119/10, secondo cui Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata legge n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile; nello stesso senso, tra le tante, esplicitamente anche Cass. ord. 20323/10).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 26364/09, secondo cui la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella.

Tutti e tre i motivi di ricorso sono inammissibili per il mancato rispetto della norma citata.

Mancano, infatti, completamente i quesiti relativi alle censure di error in procedendo e di violazione di legge, di cui ai primi due motivi.

Quanto al vizio di motivazione, denunciato nel corpo del primo articolato motivo e col terzo motivo di ricorso, non è rinvenibile, nè nel primo nè nel secondo, il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di S.R. e di A.L., liquidate nell’importo di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per ciascuno dei resistenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-07-2011, n. 6342 Comando

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 luglio 1996, depositato nei termini, il dott. B.M. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui alla nota n. 2858 del 14 maggio 1996 che dispone la cessazione immediata del comando del ricorrente presso l’I.P.A.B. "Istituto Romano S. Michele" e, quindi, annulla d’ufficio o revoca la nota n. 3337 del 3 agosto 1995 con la quale era stato determinato il suo passaggio presso tale istituzione dall’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni Addolorata", nonché di tutti gli atti connessi quali la nota n. 8253 del 21 giugno 1996 che blocca la corresponsione dello stipendio dal 1 giugno 1991 e di quelli presupposti e conseguenziali.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione art. 84, 1 comma, D.P.R. 384/90; artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

I provvedimenti impugnati si risolvono in un annullamento di ufficio o revoca degli atti di cui alla nota n. 3337 del 3/8/1995 con i quali l’I.P.A.B. "S. Michele" ha disposto l’inquadramento per trasferimento nei suoi ruoli del ricorrente e quindi sono illegittimi per violazione dei principi che regolano tali istituti.

2) Violazione artt. 7 e seg. della legge n. 241/90; artt. 3, 35, 36 e 9 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

L’Amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati senza avere preventivamente comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo, precludendogli quindi ogni forma di partecipazione allo stesso.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata, la cui difesa contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Si è parimenti costituita in giudizio l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Romano di S. Michele", la cui difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame di cui ha chiesto la reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 1996 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento adottato dall’I.P.A.B. "Istituto Romano S. Michele" con il quale si dispone la cessazione immediata del comando del ricorrente presso il suddetto Istituto, che, a suo dire, avrebbe annullato d’ufficio il precedente provvedimento del 3 agosto 1995 con il quale si era disposto il suo passaggio dall’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni" alla suddetta I.P.A.B.

Può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa dell’I.P.A.B. "S.Michele", atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Occorre, preliminarmente, svolgere alcune considerazione in punto di fatto.

Il ricorrente, assistente medico presso l’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni", su esplicita richiesta dell’IPAB resistente, veniva comandato a prestare il suo servizio presso la suddetta I.P.A.B. per la durata di anni 1 a decorrere dal 1 luglio 1994; successivamente il ricorrente chiedeva all’Azienda Ospedaliera S. Giovanni il rilascio del nulla osta per poter essere inquadrato presso l’I.P.A.B., non più in posizione di comando, bensì in posizione di trasferimento; tale nulla osta veniva concesso in data 4 luglio 1995. Nel frattempo il ricorrente chiedeva la proroga del comando presso l’IPAB, che era in scadenza; in data 3 agosto 1995 la suddetta IPAB comunicava all’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di aver preso atto del nulla osta al trasferimento del ricorrente presso l’Istituto S. Michele, chiedendo nel contempo una nuova proroga del comando del ricorrente, riservandosi un successivo esame per la richiesta di trasferimento. In data 17 aprile 1996 l’I.P.A.B. resistente faceva presente di non poter aderire alla richiesta di trasferimento del ricorrente a causa della carenza nella propria pianta organica del relativo posto, per cui disponeva la cessazione del comando per la sua scadenza precostituita, che veniva fissata alla data del 31 agosto 1996.

Alla luce delle suesposte considerazioni appare evidente come non si sia completata la procedura di trasferimento del ricorrente dall’Azienda "S. Giovanni" all’IPAB "S. Michele" presso la quale lo stesso ha sempre operato nella posizione di comando, per cui il provvedimento impugnato di cessazione del comando non può intendersi quale atto di annullamento d’ufficio o di revoca di un precedente provvedimento di assegnazione del ricorrente presso la suddetta I.P.A.B., a causa del mancato completamento della procedura di trasferimento.

In ordine, poi, alla dedotta censura circa la mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento, la stessa non può essere condivisa, atteso che non si è in presenza di un nuovo procedimento iniziato nei confronti del ricorrente, ma si tratta della semplice presa d’atto della cessazione del comando del ricorrente presso l’IPAB "S. Michele" che era già stato programmato per la data del 31 agosto 1996.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 25-07-2011, n. 29712 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da D.B.G., con riferimento alla pena residua di nove mesi e dieci giorni di reclusione in forza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro il 26 maggio 2009, rilevando che:

– la Questura di Catanzaro aveva comunicato notizia di reato per evasione e violazione dell’art. 116 C.d.S., commessi dall’istante il 20 luglio 2009, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;

– il 7 agosto 2010 l’istante era stato tratto in arresto per il reato di tentato furto e sottoposto, contestualmente alla convalida dell’arresto, alla misura della custodia cautelare in carcere;

– la relazione UEPE del 27 settembre 2010 aveva concluso per l’ammissibilità della detenzione domiciliare;

– l’istante aveva numerosissimi precedenti (furto aggravato, ricettazione, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio) dal 1994 al 2009;

– la misura alternativa era incompatibile con la misura della custodia cautelare in carcere al predetto applicata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, D.B.G., che ne chiede l’annullamento con rinvio, quantomeno per il riesame della domanda subordinata di detenzione domiciliare.

In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale, mentre ha rigettato con motivazione insufficiente la richiesta di affidamento al servizio sociale, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di detenzione domiciliare, presentata in via subordinata nella stessa istanza, pur dopo aver richiamato la relazione UEPE favorevole alla sua concessione, anche omettendo di considerare la circostanza, esposta in udienza dalla difesa e relativa al suo stato di tossicodipendenza e alla pendenza del programma di riabilitazione presso la Comunità, ove era agli arresti domiciliari.

3. In data 2 dicembre 2010 il Tribunale ha disposto la correzione dell’ordinanza del 28 ottobre 2010 con riferimento alla condanna di cui al cumulo del 29 gennaio 2010, che aveva determinato il residuo pena in un anno, un mese e ventisette giorni di reclusione e nove mesi di arresto.

Con separata ordinanza è stata anche disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del 28 ottobre 2010. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla parte in cui non dispone sulla domanda di detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e con rigetto del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il Tribunale, dopo avere indicato le circostanze ostative alla concessione della misura dell’affidamento in prova, tratte dalle informazioni negative acquisite in merito alla condotta tenuta dal D.B. in data successiva al provvedimento di cumulo delle pene del 26 maggio 2009, poi corretto in quello successivo del 29 gennaio 2010, – relative alla denuncia dello stesso per evasione e violazione di norma del codice della strada e al suo arresto per tentato furto – oltre che dalle emergenze del casellario giudiziale in ordine ai plurimi precedenti penali annoverati dal predetto, non ha svolto alcuna analisi circa la domanda subordinata di detenzione domiciliare, pure proposta.

Di tale richiesta, non indicata nell’oggetto del provvedimento e nel dispositivo, risulta esservi solo un riferimento nella parte motiva dell’ordinanza, che ha riportato le conclusioni favorevoli alla possibilità di concessione della misura alternativa assunte dall’UEPE nella sua relazione.

3. Il provvedimento adottato, che resiste alle doglianze svolte dal ricorrente in punto di meritevolezza del beneficio dell’affidamento in prova sulla base di ragioni che attengono al merito, che risulta adeguatamente valutato, e di una sollecitata improponibile rilettura di dati fattuali tutti esaurientemente già considerati o genericamente dedotti, deve essere, pertanto, annullato nella parte in cui, non ricorrendo i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, è stata omessa l’analisi dei presupposti per l’ammissione alla detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata.

L’annullamento deve essere disposto con rinvio per l’esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare e rinvia per l’esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5222 Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la Provincia di Sondrio impugna la sentenza 29 dicembre 2010 n. 7753, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. III di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società V. C. s.p.a., ha annullato, tra gli altri atti, il decreto di occupazione di urgenza 16 dicembre 2009 n. 1 e la concessione 26 marzo 2010 n. 2/2010, nonché il correlativo atto unilaterale d’obbligo, approvato dalla Giunta Provinciale di Sondrio con delibera 15 marzo 2010 n. 70.

Gli atti impugnati sono relativi alla concessione di coltivazione di una cava "di riserva" (prevista solo al fine di realizzare la strada statale n. 38 dello Stelvio), ubicata in terreni di proprietà del ricorrente in I grado ed emanata in favore della ATI rappresentata dalla mandataria Ing. Claudio Salini Grandi Lavori s.p.a., già aggiudicataria della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi alla citata SS n. 38 dello Stelvio. A tale concessione sono connessi i provvedimenti espropriativi impugnati.

La sentenza appellata, respinta l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Anas s.p.a. e della Regione Lombardia ed estromesso dal giudizio il Comune di Talamona, afferma:

– l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avanzata dalla soc. Salini, secondo la quale "il sito estrattivo, essendo vincolato alla realizzazione della SS 38 variante di Morbegno non potrebbe dare luogo ad attività estrattiva di tipo imprenditoriale – commerciale da parte dei soggetti estranei all’aggiudicazione dell’appalto"; e ciò in quanto "tale destinazione non si traduce nella necessaria concessione della coltivazione della cava al soggetto aggiudicatario dell’appalto per la realizzazione della strada statale", e, nel caso di specie, è stata chiesta dal proprietario l’autorizzazione alla coltivazione della cava (ed il diniego è stato impugnato con diverso ricorso);

– l’apertura della cava di riserva "comporta la realizzazione di un intervento sul territorio integrante un’opera di difesa del suolo", e pertanto la procedura espropriativa posta in essere per la sua attivazione non necessita della preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 8, l. reg. Lombardia n. 3/2009;

– l’approvazione del piano cave non costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, poiché detto piano "non integra uno dei piani attuativi… elencati dall’art. 12 lett. a) del DPR n. 327/2001, trattandosi di un piano diverso da essi"; né esso è riconducibile al progetto preliminare o al programma triennale delle opere pubbliche o al piano attuativo;

– non risulta che la Provincia di Sondrio "abbia approvato il progetto definitivo per la coltivazione della cava di riserva", di modo che "il decreto di occupazione di urgenza è stato adottato senza la previa approvazione del progetto definitivo di coltivazione della cava di riserva", e ciò, da un lato esclude la configurazione di una dichiarazione di pubblica utilità implicita; dall’altro "integra una violazione delle prescrizioni impartite dalla Regione Lombardia con il decreto di valutazione di compatibilità ambientale";

– "neppure il rinvio alle norme del r.d. n. 1443/1927 consente di ritenere esistente, almeno per implicito, la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la coltivazione della cava non era compresa, al tempo dell’occupazione d’urgenza, entro il perimetro di una concessione già rilasciata";

– poiché "la coltivazione della cava di riserva da parte dell’ATI facente capo alla Salini s.p.a. dipende dalla disponibilità dei terreni cui si riferisce il decreto di occupazione di urgenza", ne consegue che l’illegittimità di quest’ultima, quale atto presupposto, "determina in via derivata l’illegittimità del conseguente provvedimento concessorio".

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) erroneo rigetto dell’istanza di integrazione del contraddittorio con Regione Lombardia ed ANAS s.p.a.; violazione di legge ( art. 111 Cost. e 2 Cpa);

b) violazione e/o falsa applicazione di legge, laddove la sentenza ritiene che l’art. 22, co. 1, l. reg. n. 14/1998 preveda la possibilità di concedere a terzi di coltivare la cava, ma "solo se il titolare del diritto alla coltivazione non presenta la domanda di autorizzazione" nel termine stabilito dalla Provincia; erroneità anche per inesistente prova di valida istanza del ricorrente; ciò sia in quanto, ai sensi del citato art. 22, decorso l’anno dalla pubblicazione del piano cave provinciale "la Provincia non doveva più de iure avvertire o preferire i proprietari delle aree di cava", sia in quanto il privato proprietario ha comunque presentato la domanda di autorizzazione alla coltivazione dopo la Salini (ed ha rinunciato al ricorso avverso il diniego di autorizzazione);

c) erroneità della sentenza; violazione e mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 9, co. 1, lett. b) l. reg. n. 3/2009 e 10 l. reg. n. 14/1998; errore di fatto; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, co. 2, lett. c) e 11, co. 1, l. reg. n. 14/1998, escludente la necessità del progetto definitivo di coltivazione cava di riserva; travisamento del punto 2 del decreto regionale di VIA; ciò in quanto la decisione "risulta errata ed incompleta perché dimentica di richiamare l’art. 10 l. reg. n. 14/1998, poi da collegare con l’art. 9 l. reg. n. 3/2009 ed ancora con il comma 1/b DPR n. 327/2001"; ed infatti, "la dichiarazione di pubblica utilità deriva dall’approvazione del piano cave che, quindi, ha il valore e gli effetti di un piano territoriale regionale, donde consegue la dichiarazione di p.u.". Inoltre, "il punto n. 2 del dispositivo dello stesso decreto di VIA non richiede e neanche demanda alla Provincia un’ulteriore approvazione del progetto, bensì contiene solo la puntualizzazione di esercitare la vigilanza di fatto sulla gestione della cava concessa all’ATI Salini". Infine, è errata l’interpretazione data in sentenza agli artt. 45 e 32 R.D. n. 1443/1927, poichè l’art. 32 (cui l’art. 45 rinvia), laddove afferma che "le opere necessarie per la coltivazione del giacimento… sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti", non riguarda "la qualità di concessionario o anche di proprietario, poiché la p.u. è riferita non al soggetto ma alle opere come tali".

Si è costituita in giudizio la soc. V. C. s.p.a., che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 20 aprile 2011 n. 1785, questo Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza di I grado.

All’odierna udienza, dopo deposito di ulteriori memorie, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente superamento dell’esame della istanza di estensione del contraddittorio, reiterata dall’appellante Provincia di Sondrio nella presente sede.

In sostanza, la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso proposto ed annullato gli atti impugnati, in quanto ha ritenuto insussistente la dichiarazione di pubblica utilità (pagg. 14 ss.), poichè:

– l’approvazione del piano cave – contrariamente a quanto esposto nel decreto di occupazione di urgenza – non equivale a dichiarazione di pubblica utilità, poichè esso non "integra uno dei piani attuativi… elencati nell’art. 12, lett. a) del DPR n. 327" del 2001, né esso "è oggettivamente riconducibile al progetto preliminare, o al programma triennale delle opere pubbliche o al piano attuativo, integrati ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della l. reg. n. 3/2009";

– la dichiarazione di pubblica utilità non può essere ritenuta sussistente nemmeno per effetto dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera (che l’art. 12, lett. a) DPR n. 327/2001 e l’art. 9., lett. a) l. reg. n. 3/2009, ritengono valere quale d.p.u.), poiché tale approvazione del progetto definitivo per la coltivazione della cava di riserva non vi è stata (il che costituisce inoltre autonoma illegittimità, nei sensi esposti a pag. 19 sent.);

– la dichiarazione di p.u. derivante dall’approvazione del piano cave non è sostenibile nemmeno ai sensi degli artt. 45 e 32 R.D. n. 1443/1927.

Occorre, dunque, verificare se l’approvazione del piano delle cave comporti anche dichiarazione di pubblica utilità, come sostenuto dalla Provincia appellante (motivo sub c) dell’esposizione in fatto), ed invece escluso dalla sentenza appellata.

Orbene, l’art. 12 DPR n. 327/2001 (Testo Unico espropriazioni), nell’individuare gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, prevede in particolare (comma 1):

"La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti."

Occorre aggiungere che l’art. 9 l. reg. Lombardia n. 3/2009 (rubricato "atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità"), prevede:

"1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l’autorità espropriante approva il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;

b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l’approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 52 quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l’effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:

a) piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;

c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria.".

In sostanza, il legislatore nazionale (e successivamente, in modo sostanzialmente conforme, il legislatore regionale) prevede due categorie di atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità:

– una prima categoria, comprendente atti puntualmente indicati (art. 12, lett. a) DPR n. 327/2001 ed art. 9, lett.a) l. reg. n. 3/2009), i quali, una volta approvati, "costituiscono" anche dichiarazione di pubblica utilità (ferme, per gli atti indicati dalla norma di legge regionale, le integrazioni ivi previste);

– una seconda categoria che, a differenza della prima, comprende atti i quali non costituiscono ex se "anche" dichiarazione di pubblica utilità, ma che "possono" avere anche tale natura, allorchè "in base alla normativa vigente" la loro approvazione "equivale a dichiarazione di pubblica utilità". Tali atti sono uno "strumento urbanistico, anche di settore o attuativo", "una conferenza di servizi", "un accordo di programma" perfezionato, una concessione, una autorizzazione o un altro "atto avente effetti equivalenti.".

A tal fine, l’art. 9, co. 1, lett. b) l. reg. n. 3/2009, precisa ancor meglio che comportano dichiarazione di pubblica utilità "l’approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti."

Tanto premesso, questo Consiglio di Stato ritiene che il piano delle cave, previsto dalla l. reg. n. 14/1998 (recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava"), costituisce a tutta evidenza uno "strumento urbanistico, anche di settore o attuativo" (secondo la definizione dell’art. 12, lett. b) DPR n. 327/2001), ovvero uno "strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo" (secondo la definizione ex art. 9, lett. b) l. reg. n. 3/2009), e ritiene altresì che la sua approvazione comporta, per le ragioni di seguito esposte, dichiarazione di pubblica utilità.

A tale fine, infatti, l’"equivalenza" alla dichiarazione di pubblica utilità "in base alla normativa vigente", citata alle disposizioni sopra richiamate, non deve essere necessariamente ed espressamente indicata dalla norma.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata (pag 16), secondo la quale occorre che "una norma ad hoc prevede che l’approvazione di un piano valga d.p.u.", nel senso che "resta fermo che tale effetto dipende dall’esistenza di una simile, ulteriore disposizione normativa" (e sostenuto anche dal ricorrente vincitore in I grado), questo Collegio ritiene che la dichiarazione di pubblica utilità ben può conseguire ad una verifica in concreto della "equivalenza" dell’atto ad altri per i quali l’ordinamento vigente assume che comportino la detta dichiarazione.

Ed infatti, la diversa interpretazione (sostenuta dalla sentenza di I grado, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non ha affatto pretermesso ogni considerazione degli artt. 12, lett. b) DPR n. 327/2001 e 9, lett. b), l. reg. n. 3/2009), per un verso, appare fortemente legata ad un elemento meramente formale (l’espressa indicazione normativa di equivalenza), per altro verso, giunge a rendere del tutto superflua la stessa indicazione normativa, posto che, se l’equivalenza deriva solo da una espressa indicazione di legge, non vi sarebbe alcuna necessità di indicarla, in via generale e con formula ampliativa ("in ogni caso"), nella norma generale.

D’altra parte, sia il legislatore nazionale (sia, nel caso di specie, il legislatore della Regione Lombardia) non affermano che la "equivalenza" di un atto alla dichiarazione di pubblica utilità debba essere specificamente "enunciata" dalla legge, ma al contrario che essa avviene "in base alla normativa vigente".

Le argomentazioni sin qui esposte – fondate essenzialmente sul dato letterale delle disposizioni esaminate – appaiono ulteriormente confermate dalla interpretazione logicosistematica delle disposizioni in tema di dichiarazione di pubblica utilità, considerando sia la funzione dell’atto (che, lungi da ogni formalismo, ha la funzione di evidenziare la finalità pubblicistica che giustifica, in coerenza con l’art. 42 Cost., il sacrificio della proprietà privata, finalità che ben può – e forse meglio – risultare da altri atti di pianificazione), sia dalla tendenza legislativa a superare la ritualità di uno specifico atto di dichiarazione di pubblica utilità, collegando invece la medesima ad altre espressioni di volontà della pubblica amministrazione.

Nel caso specifico del piano delle cave, l’art. 10 della l. reg. n. 14/1998 citata, prevede, in particolare:

"1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51…

2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

3. La Provincia, dopo l’ approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l’ immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave.

4. Il piano ha validità massima di dieci anni per i settori sabbia, ghiaia e argille e di venti anni per il settore lapideo; la validità decorre dall’ esecutività del piano."

Dalla lettura della disposizione ora riportata, appare evidente la natura di strumento urbanistico di settore (o di strumento di pianificazione territoriale di settore) del piano cave, sia in virtù della natura ad esso espressamente attribuita dalla disposizione medesima, sia per la sua prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali.

Tale piano, stante la sua equiparazione, quanto a valore ed effetti, al piano territoriale regionale, in particolare:

– "indica, per gli interventi di interesse regionale, le scelte di destinazione d" uso, di vincolo e la relativa localizzazione" (art. 4, lett. g) l. reg. n. 51/1975);

– "indica le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale e comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati… " (art. 4, lett. h);

– comporta, dalla data della sua entrata in vigore, il divieto di rilascio di autorizzazioni edilizia in contrasto con le sue previsioni (art. 7, ult. co.).

Esso, inoltre, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 51/1975, è così composto:

"da un documento nel quale, in relazione agli obiettivi generali e specifici dello sviluppo economico e sociale della Regione, si formulano le scelte di assetto territoriale ritenute idonee a conseguirli;

– da rappresentazioni grafiche adeguate, in numero e scala, ad illustrare l’ assetto territoriale previsto nel documento di cui al punto precedente;

– dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

– da norme di attuazione del piano, comprendenti anche le direttive ed i criteri metodologici per la formazione degli strumenti urbanistici di livello comprensoriale e comunale;

– da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l’ indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.".

Alla luce delle disposizioni riportate, stante la natura, i contenuti e gli effetti del piano delle cave, appare sussistente l’"equivalenza" della approvazione dell’atto alla dichiarazione di pubblica utilità. E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui – come affermato in sentenza (pag. 8) – "il piano cave della Provincia di Sondrio, approvato in data 20 marzo 2007, destina la coltivazione della cava di riserva esclusivamente alla realizzazione della SS dello Stelvio, variante di Morbegno".

Riconosciuta al piano cave anche la natura di dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 12, lett. b) DPR n. 327/2001 e dell’art. 9, lett. b), l. reg. n. 3/2009), e quindi accogliendo, per questa parte, il motivo di appello (sub c) dell’esposizione in fatto), risulta irrilevante verificare l’esattezza della interpretazione (contestata dall’appellante) data dalla sentenza di I grado, degli artt. 45 e 32 R.D. n. 1443/1927, posto che quest’ultima è finalizzata ad escludere la sussistenza, alla luce di tali disposizioni, della dichiarazione di pubblica utilità.

Deve essere, invece, esaminato l’ulteriore aspetto della decisione (anch’esso censurato con il motivo di appello sub c) dell’esposizione in fatto), laddove il I giudice rileva che la Provincia di Sondrio non ha "approvato il progetto definitivo per la coltivazione della cava di riserva", di modo che "il decreto di occupazione di urgenza è stato adottato senza la previa approvazione del progetto definitivo di coltivazione della cava di riserva", e ciò, da un lato esclude la configurazione di una dichiarazione di pubblica utilità implicita; dall’altro "integra una violazione delle prescrizioni impartite dalla Regione Lombardia con il decreto di valutazione di compatibilità ambientale".

Quanto al primo aspetto – relativo, ancora una volta, alla dichiarazione di pubblica utilità – esso risulta superato da quanto sopra affermato in ordine alla sussistenza della dichiarazione.

Quanto al secondo aspetto, la sentenza appellata afferma (pag. 17), che "il punto 2 del dispositivo del provvedimento di VIA pone in capo alla Provincia di Sondrio "in qualità di autorità competente all’approvazione del progetto", l’obbligo di vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite "così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione"

Da ciò la sentenza rileva che "nondimeno, dalla documentazione versata in atti non risulta che la Provincia di Sondrio abbia approvato il progetto definitivo per la coltivazione della cava di riserva"; di qui la violazione delle prescrizioni del decreto VIA.

Orbene, dalla lettura del decreto di VIA, ed in particolare del punto 2 del dispositivo, non risulta (così come evidenziato anche dall’appellante) che sia stata imposta, quale prescrizione, l’approvazione del progetto definitivo; di modo che non sussiste l’illegittimità degli atti nei sensi rilevati in sentenza e sopra riportati.

Ancorchè la sentenza appellata rilevi la illegittimità derivante dalla mancata approvazione del progetto definitivo della cava di riserva solo nei sensi sopra riportati (v. pag. 18), occorre in ogni caso rilevare che l’art. 11, comma 1, l. reg. 14/1998, prevede la redazione di un "progetto di gestione produttiva", anche da parte di enti pubblici, solo per l’ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), laddove le cave di riserva sono invece contemplate dalla lettera c) dell’art. 6 ("aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche").

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, in relazione ai motivi riportati sub c) dell’esposizione in fatto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in I grado.

L’accoglimento dell’appello nei sensi ora affermati dispensa il Collegio dall’esame del motivo di appello sub b) dell’esposizione in fatto, rilevandosi peraltro che le argomentazioni della sentenza, censurate con detto motivo, fondavano non già un punto di merito della decisione, bensì la mera reiezione di una eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia di Sondrio (n. 2307/2011 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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