Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9296 Factoring

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Svolgimento del processo

1.- All’inizio del 1995 Lareter s.p.a. (meglio indicata in epigrafe) concluse un contratto, espressamente qualificato di factoring, col quale si convenne che avrebbe effettuato cessioni pro soluto ad Ifitalia s.p.a. di tutti i crediti maturati verso clienti nazionali (oltre un certo volume di affari), a pena del venir meno della garanzia del factor su tutti i crediti in essere.

Nel gennaio del 1996 Lareter recedette dal rapporto e nel 1999 convenne in giudizio Ifitalia, sostenendo che il contratto aveva sostanziale natura di assicurazione dei crediti e chiedendone la condanna al pagamento di Euro 62.293,92, corrispondenti a debiti non saldati dai debitori ceduti.

Ifitalia resistette e chiese in riconvenzione il pagamento della somma di Euro 40.771 per commissioni non corrisposte su alcuni crediti non ceduti, che avrebbero dovuto esserlo nonostante la cessazione del rapporto in virtù del principio di globalità che connotava il contratto di factoring, il cui mancato rispetto aveva fatto venir meno la garanzia del factor in ordine al credito reclamato dall’attrice.

Così ritenne il tribunale di Milano che, espletata c.t.u., con sentenza n. 3672 del 2006 respinse la domanda di Lareter ed accolse quella riconvenzionale di Ifitalia. E così ha ritenuto la Corte d’appello di Milano che, con sentenza n. 823 del 2010 ha riformato la decisione di primo grado elidendo solo la condanna di Lareter al pagamento di Euro 10.000 per danno all’immagine di Ifitalia, confermandola per il resto e condannando Lareter anche alle spese del secondo grado.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Lareter affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, cui Ifitalia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Col primo motivo (illustrato alle pagine da 11 a 39 del ricorso) sono dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 c.c., art. 1362 cod. civ., e segg., e della L. n. 52 del 1991 (disciplina della cessione dei crediti d’impresa) ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione, assumendosi che la Corte d’appello ha errato laddove ha interpretato il contratto in questione qualificandolo di factoring e non, invece, di cessione di crediti a scopo di garanzia.

1.1.- Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che la prospettazione è nuova, avendo la ricorrente sostenuto in grado di appello che il contratto integrasse un’assicurazione del credito. Il che è stato escluso dal giudice del gravame proprio in relazione alle illustrate differenze tra assicurazione sui crediti e factoring ed alle caratteristiche di tale tipo di contratto quali delineate anche dalla giurisprudenza di legittimità (a pag. 3 della sentenza impugnata è citata Cass., n. 17116/2004, dalla quale la società ricorrente prescinde) e raffrontate a quelle del contratto in scrutìnio, tutte analiticamente esaminate prima pagina 5 della sentenza.

2.- Col secondo motivo (pp. 40-44 del ricorso) è alternativamente denunciato ogni possibile vizio della motivazione in ordine alla "esatta applicazione delle norme contrattuali in materia di inadempimento e recesso e consequenziali erronee determinazioni" per avere la Corte territoriale erroneamente applicato le norme del contratto che regolano la modifica e la revoca della garanzia del factor al regime del recesso che, diversamente da quanto ritenuto dai precedenti giudicanti è regolato dall’art. 18 delle condizioni generali per le future operazioni di factoring. 2.1.- Anche questa censura è inammissibile per la novità della questione posta.

La controricorrente rileva che la mancata applicazione dell’art. 18 delle condizioni generali è formulata per la prima volta da Lareter col ricorso per cassazione, non trovando alcun riscontro nelle difese svolte nel giudizio di merito.

E, d’altronde, la ricorrente non chiarisce dove e come il disposto di quella clausola avesse, invece, in ipotesi invocato.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione delle disposizioni sull’importanza dell’inadempimento ai fini risolutivi e dell’art. 1384 c.c. (sulla possibilità di riduzione della penale), nonchè per ogni possibile tipo di vizio della motivazione sull’eccessiva onerosità della clausola contrattuale di decadenza dalle garanzie in caso di parziale inadempimento.

3.1.- Premesso che nella specie si verte in ipotesi di recesso della stessa ricorrente e non di risoluzione per inadempimento, sicchè la dedotta violazione degli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c., è manifestamente infondata per assoluto difetto di pertinenza, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità della questione relativa alla clausola penale (della cui mancata riduzione la ricorrente sembra dolersi) per la novità anche di tale questione, che sostiene mai prospettata nel giudizio di merito.

Ebbene, essendo anche in tal caso omesso ogni riferimento all’intervenuta posizione della questione nel giudizio di merito, la censura risulta inammissibile per novità (ovvero per difetto di autosufficienza del ricorso se la questione, cui la sentenza impugnata peraltro non si riferisce, fosse stata invece posta).

4.- Col quarto motivo è denunciato ogni possibile tipo di vizio della motivazione su fatto decisivo per avere la Corte d’appello escluso l’accredito di L. 14.107.980, nonchè di L. 4.046.000 e di L. 15.559.402, sulla base dell’affermazione "non esattamente vera" che dette somme erano rimaste prive di sostegno documentale e perfino di allegazione.

4.1.- La censura è inammissibile in quanto, alternativamente, o mira ad un non consentito riapprezzamento delle risultanze probatorie, o si risolve nella denuncia di un errore revocatorio – come tale non denunciabile col ricorso per cassazione – se l’affermazione della Corte d’appello sul difetto di allegazione e prova fosse obiettivamente non vera.

5.- Col quinto motivo sono da ultimo dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 191 c.p.c., nonchè ogni possibile tipo di vizio della motivazione sulla "esatta valutazione della consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile".

Vi si eccepisce il vizio dei presupposti su cui è fondata la consulenza tecnica d’ufficio una volta acclarato che Lareter era correttamente receduta dal contratto il 17.1.1996 e che, dunque, non aveva alcun obbligo di cedere i crediti maturati successivamente a tale data.

5.1.- La censura è inammissibile in quanto non è mossa alcuna specifica critica al rilievo della Corte d’appello (a pagina 6, prime quattro righe della sentenza impugnata) sull’inconsistenza di tale contestazione "sia perchè contrattualmente Lareter si è obbligata a cedere crediti futuri e quindi anche quelli non ancora scaduti, sia perchè l’accertamento non è stato esteso ad un impegno a vita, come afferma l’appellante, ma è stato circoscritto alle operazioni concluse in costanza di rapporto".

Il ricorrente riporta in memoria il contenuto dell’art. 20 del contratto, concernente gli effetti dello scioglimento ("Lo scioglimento del presente contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate o da perfezionare in conformità degli accordi dell’art. 10), ma non anche il richiamato art. 10, sicchè neppure tardivamente è offerta alla Corte la possibilità di conoscere quale fosse l’assetto pattizio in ordine ai crediti relativi a fatture emesse dopo il recesso, ma concernenti forniture già eseguite (alle quali si riferisce il comma 3 dell’art. 6 del contratto, anch’esso riportato a pagina 11 della memoria).

6.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-09-2012) 15-02-2013, n. 7535

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Svolgimento del processo

1. L.G. ha proposto ricorso, tramite il difensore avv. A. G. XX, avverso la sentenza 19-4-2011 della Corte d’Appello di Catania, con la quale, a seguito di appello dell’imputato e di ricorso del PG, convertito in appello, contro la sentenza 16-10-2009 del Gup Tribunale di Catania, ne era stata confermata l’affermazione di responsabilità per le lesioni inferte a G.P., aggravate da sfregio permanente al volto e da indebolimento permanente del nervo facciale, nonchè dall’uso di coltello a serramanico, con aumento della pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione non essendo stato effettuato l’aumento per l’aggravante dell’uso dell’arma.
2. Il fatto era determinato dall’invasione da parte del L., che viaggiava a bordo di autovettura, della corsia di marcia del G., alla guida di ciclomotore, cui seguiva una colluttazione tra i due nel corso della quale l’imputato colpiva l’antagonista con un coltello all’avambraccio sinistro, posto a difesa dell’addome, e al volto.
2.1 Era esclusa la legittima difesa, anche sotto il profilo dell’eccesso colposo, dal momento che l’imputato vi aveva fatto cenno soltanto nel giudizio, ma non all’udienza di convalida del fermo, nè la circostanza del momentaneo allontanamento della p.o., come per armarsi prendendo qualcosa sotto il sellino della moto, era stata notata dal teste P., il quale aveva riferito che i due prima si erano scontrati verbalmente, poi erano venuti alle mani e infine il L., dal teste riconosciuto in fotografia, aveva estratto il coltello dalla tasca. Inoltre l’imputato avrebbe potuto darsi alla fuga approfittando dell’eventuale allontanamento del G..
2.2 Erano ritenute sussistenti le aggravanti, in quanto lo sfregio non era di certa eliminabilità mediante intervento di chirurgia plastica. 1 3. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa, al riconoscimento delle aggravanti e al diniego di attenuanti generiche.
3.1 Sotto il primo profilo rilevava che L., per quanto non riconosciuto dalla p.o. e riconosciuto irritualmente in fotografia dal teste P., aveva da subito ammesso, senza quindi contrasti tra la prima versione e quella resa all’udienza del 16-10-2009, di aver aggredito il G., ma solo dopo essere stato colpito da questi sia con il casco che con pugni e calci e solo dopo averlo visto armeggiare sotto il sellino. Versione compatibile tanto con le dichiarazioni del G., che aveva dichiarato di essere stato lui a fermare l’automobilista, ammettendo che poi si era passati alle vie di fatto, che con quelle del teste P. che aveva visto i due antagonisti sferrarsi pugni e calci, aveva tentato di dividerli, vedendo poi L. estrarre il coltellino. Erroneamente, quindi, era stato escluso l’eccesso colposo in legittima difesa, tenuto conto che entrambe le decisioni davano conto che G. era un noto pluripregiudicato appartenente ad un clan mafioso e che era certo che L. lo conoscesse, anche se G. aveva dichiarato di non conoscere il prevenuto. Inoltre quest’ultimo non sarebbe potuto fuggire perchè la lite era degenerata in pochi secondi, egli si era sentito preso alle spalle dal teste, e, solo dopo aver visto la p.o.
armeggiare sotto il sellino, aveva deciso di estrarre il coltello cadendo in errore circa la necessità di trovarsi in pericolo e ponendo quindi in essere una reazione sproporzionata.
3.2 Quanto all’indebolimento permanente di un organo, si rilevava che tale aggravante era stata esclusa dalla CTU, mentre gli esiti cicatriziali al volto potevano essere eliminati con un trattamento di chirurgia plastica ricostruttiva, come aveva dichiarato lo stesso CTU. 3.3 Le generiche erano state infine negate trascurando il comportamento processuale rappresentato dalla spontanea confessione, espressione di una minore capacità a delinquere in quanto non meramente allineata alle risultanze probatorie a carico (la p.o. non aveva riconosciuto l’imputato), nè soltanto preordinata ad una riduzione di pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Il ricorrente ripropone in primo luogo, sub specie di violazione di legge e vizio motivazionale, la questione del riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa, già risolta negativamente dai giudici di merito.
Di scarsa rilevanza ai fini perseguiti appare in primo luogo il rilievo dell’assenza di contrasti tra la prima versione dell’imputato e quella resa all’udienza del 16-10-2009, in quanto entrambe sarebbero ammissive dell’aggressione in danno del G., intervenuta tuttavia solo dopo che l’imputato era stato colpito, sia con il casco che con pugni e calci, dalla p.o., e solo dopo aver visto questa armeggiare sotto il sellino della moto.
Invero, anche ammesso che il prevenuto avesse fin dall’udienza di convalida dell’arresto prospettato l’esigenza di essersi dovuto difendere, non per questo tale versione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, troverebbe maggiormente riscontri nelle dichiarazioni del G. – che aveva soltanto ammesso di essere stato lui a fermare l’automobilista, aggiungendo che poi si era passati alle vie di fatto -, nè in quelle del teste P. che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, dopo aver visto i due antagonisti sferrarsi pugni e calci, era intervenuto per tentare di dividerli, vedendo poi L. estrarre il coltellino. Il teste non aveva dunque fatto alcun cenno, come ben evidenziato dai giudici di merito e, in ultima analisi, non smentito neppure dal ricorso, al particolare dell’allontanamento del G. per frugare sotto il sellino, elemento attorno a cui ruota la tesi difensiva dell’esigenza avvertita dal L. di difendersi dall’antagonista.
2.1 Nè è sostenibile che l’erroneità dell’esclusione dell’eccesso colposo sarebbe dimostrata dalla circostanza che entrambe le decisioni davano conto che G. era un noto pluripregiudicato appartenente ad un clan mafioso, nonchè dal fatto che L. non avrebbe potuto tutelarsi fuggendo perchè la lite era degenerata in pochi secondi. Infatti entrambi tali dati presuppongono, in ottica difensiva, che l’imputato si fosse sentito in pericolo avendo temuto che l’antagonista fosse andato a prelevare da sotto il sellino della moto un’arma o un oggetto atto ad offendere, elemento quest’ultimo che, affermato soltanto dal L., non ha trovato alcuna conferma nelle emergenze processuali, ma risulta anzi smentito dalla deposizione P., secondo quanto risulta dalle sentenza di merito.
Senza dire che, come acutamente rilevato dalla corte territoriale, in caso di allontanamento momentaneo del G., L. avrebbe avuto a maggior ragione l’opportunità di un commodus discessus.
3. La doglianza relativa all’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo non è sorretta da interesse (invero, pur dovendo darsi atto che il Gip nella motivazione aveva affermato, sulla base degli esiti della disposta perizia, che essa non ricorreva, senza peraltro dar conto dell’esclusione nel dispositivo, deve anche rilevarsi che non era stato effettuato alcun aumento di pena per tale aggravante), mentre quella inerente alla sussistenza dello sfregio permanente al volto, è manifestamente infondata in quanto l’eliminabilità degli esiti cicatriziali mediante trattamento di chirurgia plastica ricostruttiva, non rileva, per indirizzo giurisprudenziale di questa corte, ai fini dell’esclusione della relativa aggravante (tra le più recenti: Cass. 26155/2010).
4. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la sentenza impugnata è immune dalle censure dedotte alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa (Cass. 33506/2010).
La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo richiamato, a sostegno del diniego, la spiccata offensività della condotta e la presenza di precedenti a carico del prevenuto.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13731

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Svolgimento del processo
1.- La società H. L. s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza della Provincia di Napoli, area Tutela Ambientale, n. 8986 del 16/9/04 notificatale il 14/3/07 con la quale – previo richiamo al provvedimento n. 703 del 18/1/02 – era stata condannata al pagamento della sanzione di Euro 2.840,00 per violazione del D.Lgt. n. 22 del 1997, art. 11, comma 111 oltre Euro 5,16 per spese di notifica.
Con sentenza dep. il 28 febbraio 2006 il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione, compensando le spese Secondo il Giudice i rifiuti provenienti dall’attività medico cardiologica svolta dall’opponente sono inquadrati dal D. n. 22 del 1997, art. 7 in quelli speciali e non fra quelli pericolosi, per cui la predetta non era soggetta all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 52 di tale provvedimento. Inoltre, il regolamento comunitario n. 2557/01 aveva apportato incisive modifiche alla normativa in materia (D.Lgt. n. 22 del 1997, D.M. n. 141 del 1998, D.M. n. 145 del 1998, D.M. n. 148 del 1998, D.M. n. 219 del 2000) per cui la Dir. Min. del 9/4/02 aveva ritenuto opportuno precisare che l’elenco europeo dei rifiuti sostituisce quello nazionale e che, secondo il primo elenco, i rifiuti da attività sanitaria si distinguono: 1) in non pericolosi;
2) in pericolosi non a rischio infettivo; 3) in pericolosi a rischio infettivo; pertanto i rifiuti dall’attività di diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini, semprechè la loro raccolta o smaltimento richieda particolari precauzioni, sono da ritenere pericolosi ma, nel caso di specie, mancava la prova che lo smaltimento dei rifiuti de quibus richiedesse particolari precauzioni. Peraltro, per il principio tempus regit actum, non era consentita l’applicazione retroattiva del regolamento comunitario, quand’anche l’infrazione ascritta costituisse un illecito permanente.
La compensazione delle spese era motivata con riferimento al coacervo delle disposizioni legislative e alle difficoltà interpretative.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Amministrazione della Provincia di Napoli sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Motivi della decisione
Ricorso Amministrazione della Provincia di Napoli.
1.1 – Il primo motivo, lamentando erroneità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e travisamento dei fatti, deduce che la tardiva comunicazione della denuncia configurava l’illecito contestato, posto che l’obbligo della denuncia sussiste per tutti i rifiuti la cui natura richieda particolari precauzioni nella raccolta e nello smaltimento al fine di prevenire infezioni: il che era comprovato dal fatto che la comunicazione era stata effettuata sia pure in ritardo.
1.2.- Il secondo motivo, lamentando erroneità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7 censura la sentenza laddove aveva tratto la conseguenza della non pericolosità dei rifiuti derivanti da attività sanitaria dalla inclusione dei medesimi in quelli speciali, quando, ai sensi di quanto previsto dal cit. art. 7, comma 4 sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’allegato D sulla base degli allegati G),H) e I) ed identificati con il codice (OMISSIS) laddove si fa riferimento ad altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni: la natura pericolosa dei rifiuti era stata espressamente dichiarata dall’opponente nella comunicazione ambientale tardivamente presentata.
1.3. – Il terzo motivo (erroneità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed errata applicazione dell’art. 11 cod. civ.), censura il richiamo al regolamento comunitario che,essendo stato emanato nel 2001 non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame; peraltro, la circostanza che lo smaltimento dei rifiuti non richiedesse particolari precauzioni era onere probatorio posto a carico dell’opponente.
1.4.- Il quarto motivo ( erroneità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’opponente) deduce che il fatto illecito non era stato contestato nella sua esistenza dall’opponente e che il procedimento era stato conforme a legge così come puntualmente motivato era stato il provvedimento finale impugnato.
1.5.- I motivi, che per la stretta connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Occorre premettere che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7 (classificazione), nel formulare la nozione dei rifiuti urbani, comma due, e speciali, comma 3, opera la distinzione in base all’origine ovvero a stregua dei luoghi e dell’attività dai quali provengono o sono prodotti; per quanto riguarda invece la natura, il comma 4 distingue tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, individuando i primi fra quelli non domestici precisati nell’elenco di cui nell’allegato D sulla base degli allegati G),H) e I).
Orbene, a stregua dell’allegato D), nell’ambito della sezione relativa ai rifiuti derivanti da ricerca medica e veterinaria sono indicati al codice (OMISSIS) "altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni". Se, dunque, la sentenza ha erroneamente ritenuto che non fossero da considerarsi rifiuti pericolosi quelli derivanti da attività sanitaria soltanto perchè inclusi nella categoria dei rifiuti speciali – essendo tale riferimento, per quel che si è detto sulla nozione di rifiuto speciale che non concerne la natura del rifiuto, del tutto fuori luogo – occorre, peraltro, rilevare che la sentenza – seppure facendo riferimento al regolamento comunitario 2001 che certamente non era applicabile alla specie ratione temporis – ha accertato che mancava la prova che lo smaltimento dei rifiuti de quibus richiedesse particolari precauzioni: si tratta di un accertamento di fatto – incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione che nella specie è insussistente – relativo a una circostanza decisiva sotto il profilo della esistenza dei presupposti voluti dall’art. 7 in relazione a quanto previsto dall’allegato D), codice (OMISSIS).
D’altra parte, il ricorso difetta di autosufficienza laddove, facendo riferimento alla comunicazione ambientale tardivamente presentata, afferma che l’opponente avrebbe espressamente dichiarato la natura pericolosa dei rifiuti ma la ricorrente non trascrive il contenuto di detta comunicazione, non potendosi certo desumersi dalla semplice effettuazione della comunicazione, che potrebbe essere stata fatta erroneamente o anche a titolo cautelativo, la consapevolezza circa l’esistenza dell’obbligo. Va rilevato che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.
Infine, era onere dell’Amministrazione offrire la prova degli elementi costituitivi dell’illecito posto a base della pretesa sanzionatoria ovvero dei presupposti dell’obbligo di denuncia, che ricorreva in presenza di rifiuti che rendessero necessarie precauzioni particolari.
Il ricorso va rigettato.
Ricorso incidentale Società H. L. s.r.l..
1.1.- L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 nonchè il difetto di motivazione laddove, nonostante la sua soccombenza, l’Amministrazione non era stata condannata alle spese processuali che erano state invece compensate.
1.2.- Il motivo è infondato.
La compensazione delle spese processuali è stata adeguatamente motivata dal Tribunale, il quale ha fatto al riguardo riferimento alle obiettive difficoltà interpretative, tenuto conto del coacervo delle disposizioni legislative dettate nella materia; d’altra parte, in tema di regolamento delle spese processuali, il giudice di merito incontra quale unico divieto quello di non porle a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la scelta di compensarle è rimessa alla prudente valutazione del giudice che è sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione che nella specie, per quel che si è detto, è insussistente Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente principale, risultata soccombente tenuto il carattere marginale nella complessiva economia del presente giudizio del rigetto del ricorso incidentale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-02-2009 (04-02-2009), n. 9004 Mancata indicazione dell’ambito spazio – Abnormità della declaratoria di nullità del decreto per tale causale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 2 luglio 2008, il Tribunale di Napoli, nel procedimento contro C.V. e F.R., dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio dei medesimi per omessa indicazione del luogo e della data dei commessi reati (capo 1: D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis, comma 2, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale:
importazione e detenzione per la vendita di chilogrammi 179,8 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando; capo 2: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70 e citato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292:
sottrazione dei tabacchi lavorati esteri di cui al capo precedente al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto).
2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo, sostenendo l’abnormità del regresso.
Conferma che, per mero errore materiale, era stata omessa, nel decreto anzidetto, l’indicazione di luogo e data del commesso reato.
Rileva, peraltro, che detta indicazione non è prevista a pena di nullità del decreto e che nel medesimo era indicata quale fonte di prova la comunicazione della notizia di reato in data 1 febbraio 2007 della Guardia di Finanza di Napoli.
Inoltre, l’addebito contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato agli imputati, recava luogo e data del commesso reato ((OMISSIS)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La regola dettata dall’art. 28 c.p.p., comma 2, ("le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi … tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo") non trova applicazione soltanto qualora la decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, come tale ricorribile per cassazione e comunque non in grado di imporsi, in quanto esulante dal sistema processuale siccome non consentito e non previsto, al giudice dell’udienza preliminare (cfr., per tutte, Cass. S.U. 6 dicembre 1991, Di Stefano, RV 190248; Cass. 17 ottobre 1999, Chiantese, RV 214285). Non è questo, tuttavia, il caso.
Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in c. Battistella) hanno ricordato che la lunga elaborazione giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 aprile 1989, Goria; Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli; Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista; Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani; Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti; Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti; Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano; Cass. S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini) ha ormai chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando;
– che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi "al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite";
– che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorchè l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.
Orbene, l’ordinanza impugnata non è affetta da abnormità strutturale perchè la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente indicazione" del requisito, previsto a pena di nullità dall’art. 429 c.p.p., comma 2, della "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto" e ciò qualora non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato (in tal senso, tra le altre, Cass. 6^ 22 aprile 1999, Baldini, RV 214066; Cass. 1^ 2 marzo 2005, Cifarelli, RV 231615).
Il provvedimento in esame non è neppure affetto da abnormità funzionale poichè non determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, atteso che il giudice dell’udienza preliminare può, comunque, sollecitare il pubblico ministero ad integrare l’imputazione (come già aveva fatto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) con la data ed il luogo del commesso reato (Napoli 31 gennaio 2007).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

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