Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34513

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 26.2-2009 il GIP presso il Tribunale di Verona, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di A. V., alla quale era ascritto il reato di cui all’art. 581 c.p..

– Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa – R.S. – deducendo, in primo luogo, che nella querela – proposta in data 17-5-2008 – la persona offesa aveva dichiarato di voler essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, e che in data 28 gennaio 2009 il PM aveva avanzato detta richiestacene non era stata tuttavia notificata alla persona offesa, ed il GIP aveva emesso il decreto di archiviazione in data 26-2-2009.

Rappresentava inoltre che la persona offesa aveva avuto notizia del provvedimento in data 13 aprile 2010,avendo il difensore chiesto copia degli atti.

In tal senso rilevava che il decreto era stato emesso in violazione dell’art. 127 c.p.p., commi 1 e 3, e vi era stata lesione del principio del contraddittorio, onde formulava richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG in Sede rileva il fondamento del ricorso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero secondo giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi violato il contraddittorio tra le parti.

Va infatti rilevato che,in presenza della richiesta della persona offesa dal reato di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione, l’omissione di tale comunicazione integra la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), essendo leso il diritto al contraddittorio per il soggetto passivo del reato.

Va menzionata a riguardo giurisprudenza opportunamente indicata dal PG in requisitoria (Cass. Sez. 6 del 10-6-2004, n. 37905, p.o. in proc. Castellani, RV 230309).

Nè ricorre la tardività del gravame,avendo la parte precisato le ragioni per le quali il ricorso risulta proposto come da atto datato 27-4-2010.

Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato sia viziato per la violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. essendo riconosciuto alla persona offesa che abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del PM un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione (v. sul punto Cass. Sez. 1 del 5 luglio 1995, n. 3247, e altra RV 202130).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona – Sezione G.I.P..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3291 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

01. A seguito di p.v.c. della G.d.F. in data 7 novembre 2005, l’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento alla Soc. Edilfrair per il recupero di maggiore IVA (circa 23 mila Euro) dell’anno 2000. Contestava alla contribuente – che aveva rilevato in appalto, da tale Sconci Ortensia, la realizzazione delle strutture in cemento armato per la realizzazione di un edificio residenziale asseritamente "non di lusso" – di aver fatturato le opere, così come richiesto dalla committente con specifica liberatoria, mediante errata applicazione dell’aliquota agevolata del 4%. L’Ufficio riteneva, invece, che non si potesse derogare all’aliquota ordinaria, dovendosi escludere che si trattasse di manufatto (villa) avente i requisiti dell’abitazione "non di lusso", a mente del D.M. 2 agosto 1969 (circa 600 mq utili/residenziali, 327 mq coperti, 5000 mq di suolo, etc.).

02. La società ricorreva assumendo di non essere responsabile dell’accaduto per essere stata incolpevolmente indotta in errore dalla dichiarazione mendace della committente, a sua volta tenuta in proprio verso l’Erario, non potendo la ditta appaltatrice rivalersi, per legge, verso la committente stessa.

03. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso introduttivo, che, invece, era accolto in appello dalla CTR – Abruzzo, la quale annullava in radice gli avvisi di accertamento, ritenendo assorbita ogni questione sulla irrogazione delle sanzioni. I giudici d’appello motivavano la decisione del 17 settembre 2009, ritenendo che, avendo la Soc. appaltatrice realizzato solo le opere in cemento armato, essa non era nelle condizioni di poter verificare il mendacio della committente circa le asserite caratteristiche "non di lusso" dei manufatti finali, all’esito delle rifiniture. Inoltre, la Soc. appaltatrice non poteva neppure rivalersi verso la committente per la maggior IVA, ostandovi il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7. 04. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la Soc. Edlifrair Costruzioni (già Soc. Edilfrair), resiste con controricorso.

Motivi della decisione

05. Con il primo motivo, denunciando violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18), la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, annullando gli avvisi di accertamento nei confronti dell’appaltatrice, abbia individuato nella committente mendace il soggetto fiscalmente responsabile dalla maggiore imposta dovuta. In proposito rileva che il rapporto pubblicistico tributario s’instaura solo tra chi è tenuto a emettere fattura, per le prestazioni effettuate a terzi, e il Fisco, mentre quest’ultimo resta estraneo al rapporto privatistico sottostante tra appaltatore e committente.

06. Con il secondo motivo, denunciando violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 26 e 60), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano trascurato che l’appaltatrice contribuente avrebbe potuto, per rettificare l’errata applicazione d’imposta in misura minore rispetto a quella dovuta per legge, procedere a fatturazione integrativa, emettendo la relativa nota di variazione.

07. Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18), la ricorrente lamenta che i giudici d’appello abbiano trascurato che l’obbligo del cessionario di rimborsare al cedente il maggior tributo IVA corrisposto al Fisco sussiste indipendentemente da qualsiasi pattuizione intervenuta tra le parti.

08. I tre mezzi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che il ricorso è globalmente fondato e va accolto nei limiti sotto indicati in motivazione.

09. L’esecuzione di operazioni imponibili ai fini dell’IVA comporta "ex lege" l’instaurazione di due autonomi rapporti giuridici: il primo tributario, di natura pubblicistica, tra il Fisco e il cedente o prestatore, per il versamento dell’imposta (art. 17); l’altro, di natura prettamente civilistica, tra il cedente o prestatore e il cessionario o committente, riguardo alla rivalsa (art. 18).

10. Sorto l’obbligo di fatturazione (art. 6), sorge contemporaneamente l’obbligo di addebitare l’IVA alla controparte distinguendola dall’imponibile (Cass. 12882/2010), così il soggetto passivo del rapporto tributario diventa soggetto attivo del rapporto civilistico. La rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario (art. 18), mentre la legge vieta al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente in relazione all’imposta o alla maggiore imposta pagata in conseguenza di un accertamento o di una rettifica (art. 60 originario).

11. La Relazione illustrativa al decreto sull’IVA chiarisce, quanto ai limiti delle rivalsa, che si tratta di previsione dettata per ovviare alla riapertura di remoti rapporti contrattuali oramai esauriti, al solo scopo di poter recuperare, a posteriori, l’IVA non addebitata al tempo della fatturazione.

12. Invece, la Sesta Direttiva del 1977, non prevede nulla di specifico, a livello comunitario, sulla rivalsa; persino la più recente Direttiva 2006/112/CE contiene solo spunti labilissimi e indiretti: l’art. 167, sull’origine del diritto a detrazione; l’art. 168, riguardo all’imposta assolta o dovuta; l’art. 226, sull’addebito d’imposta nel documento fiscale.

13. La giurisprudenza maggioritaria, alla quale si ritiene di dover aderire, conferma che il cedente/prestatore non ha diritto di rivalsa verso il cessionario/committente per l’imposta o la maggiore IVA dovuta al Fisco per effetto di accertamento o rettifica. (Cass. ult. cit.; conf. Cass. 14578/2010, 24794/2005, 6714/1996). In sostanza, l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici assume, per legge, carattere assolutamente prevalente rispetto al principio di neutralità dell’IVA e dell’imposizione a carico del consumatore finale (Cass. cit.). Si tratta di equo contemperamento di opposti interessi che, da un lato garantisce la certezza del gettito fiscale (rapporto pubblicistico), dall’altro salvaguarda la certezza dei costi finali nella circolazione dei beni e dei servizi (rapporto civilistico).

14. Nè può dirsi che soggetto passivo, cioè chi cede beni o presta servizi, resti privo di tutela atteso che egli può bene esercitare la rivalsa, fino all’emissione dell’atto impositivo (accertamento o rettifica), integrando la fattura originaria ovvero emettendo una fattura tardiva (art.26; conf. Cass. 1212/1992 e Circ. 131/1986).

15. Si consideri, inoltre, che restano salvi, non incorrendo nel divieto di rivalsa, i pagamenti sponta-neamente effettuati dal soggetto passivo sulla base del solo processo verbale di constatazione. Nè è opponibile al fisco la buonafede del cedente/prestatore o la correlativa malafede del cessionario/committente, proprio in virtù dell’autonomia del rapporto tributario rispetto a quello civilistico.

16. Infine, il sistema dell’IVA nazionale, per conseguire l’obiettivo comunitario della Prima Direttiva del 1967 e della Sesta Direttiva del 1977 (art. 2; cfr. ora Dir. 2006/112/CE, artt. 1 e 2) di "un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei prezzi dei beni e dei servizi", non può che fondarsi, secondo lo schema della tassazione analitico aziendale, sulla presunzione assoluta di diligenza professionale del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi con i quali ha operato e dai quali possono provenire dichiarazioni e/o informazioni e/o dati adoperati per la determinazione dell’imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il Fisco.

Esattezza della quale, nella specie, era lecito dover dubitare, attese le caratteristiche obiettive del manufatto (villa), accertate dalla Guardia di Finanza.

17. Peraltro, con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 93, – in corso di conversione – risulta agevolata, per il futuro, la rivalsa della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi che abbiano però effettuato il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

18. Tutto ciò comporta la cassazione della sentenza d’appello, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi di diritto e per la delibazione della questione sulle sanzioni dichiarata assorbita dalla CTR; il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Abruzzo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-04-2012, n. 5468 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 22 maggio 2009, che, decidendo nella controversia da lui proposta nei confronti di Wyeth Lederle spa e dell’INPS, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda ed accolto la domanda riconvenzionale della società.

Tra le parti vi è stato un precedente giudizio, introdotto nel 1996, che si è concluso con esito favorevole per il C..

In base a quanto esposto nel ricorso per cassazione del C., questi aveva proposto una domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione sindacale del 29 dicembre 1993, con il quale aveva acconsentito alla cessazione del suo rapporto di lavoro nella convinzione che avrebbe potuto godere immediatamente del trattamento pensionistico. Aveva proposto, inoltre, una domanda subordinata, volta al risarcimento dei danni subiti.

Il Pretore accolse la domanda principale, dichiarando la nullità dell’accordo e quindi del consenso alla cessazione del rapporto e non si pronunciò, di conseguenza, sulla subordinata di risarcimento del danno, "essendo stata accolta quella principale" (ricorso per cassazione, pag. 4). Il C. propose appello, "chiedendo che venisse esaminata la domanda subordinata" (ricorso per cassazione pag. 4). Il Tribunale di Catania rigettò l’appello principale, oltre che l’appello incidentale della società. La decisione passò in giudicato.

Il C. ha proposto un nuovo giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta colposa della società per la somma di L. 312.575.690, corrispondente all’ammontare degli stipendi che egli avrebbe percepito dalla data del licenziamento al conseguimento della pensione, oltre al danno biologico.

La società si è costituita eccependo il giudicato e in subordine la prescrizione. Ha proposto domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell’importo di L. 46.288.429 a suo tempo corrisposto al C. quale incentivo al consenso al licenziamento.

Il Tribunale di Catania ha accolto in parte la domanda principale, condannando la società a pagare 51.088,51 Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

La società ha proposto appello.

La Corte d’appello di Catania, ha accolto l’appello ed ha rigettato la domanda del C., condannandolo, in accoglimento dell’appello incidentale, a pagare alla società la somma di L. 46.228.429.

Il ricorso per cassazione del C. nei confronti di tale decisione si articola in quattro motivi. La società ha notificato e depositato controricorso. L’INPS non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare il ricorso notificato, con in calce la delega.

Con il primo motivo il C. denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Il quesito di diritto è il seguente: "Una domanda proposta in via subordinata e non esaminata dal giudice che ha accolto la domanda principale può essere autonomamente proposta in altro successivo giudizio, qualora le due domande non siano tra loro incompatibili, nè l’accoglimento della prima escluda l’accoglibilità successiva dell’altra".

Il giudice del primo processo, avendo accolto quella che il ricorrente stesso ha definito domanda principale, non poteva pronunciarsi sulla domanda che, sempre il ricorrente, ha definito subordinata.

La domanda principale accolta conteneva infatti la domanda subordinata, perchè la dichiarazione di nullità dell’accordo sulla cessazione del rapporto rendeva l’estinzione del rapporto di lavoro tamquam non esset e comportava il diritto al ripristino del rapporto dal momento della cessazione dichiarata nulla e quindi il diritto alla percezione delle retribuzioni con efficacia retroattiva. La domanda di risarcimento del danno è una domanda interna alla più ampia domanda accolta e più circoscritta rispetto alla principale.

Ed infatti era stata proposta come subordinata.

La Corte d’appello giunge alla conclusione che il giudicato formatosi con l’accoglimento della domanda principale non consente la proposizione in altro giudizio della domanda subordinata. E’ una interpretazione del giudicato da ritenere esatta. Nè può ipotizzarsi che la domanda di risarcimento proposta con il secondo giudizio fosse diversa dalla domanda di risarcimento proposta in via subordinata nel primo giudizio, perchè nel quesito di diritto si chiede di sapere se la "domanda proposta in via subordinata e non esaminata dal giudice che ha accolto la domanda principale può essere autonomamente proposta in altro successivo giudizio", dando per presupposto quindi la identità delle domande.

Il secondo ed il quarto motivo denunziano un vizio di motivazione. Il secondo "omessa od insufficiente e contraddittoria motivazione", il quarto motivazione contraddittoria. Sono inammissibili perchè, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si specifica qual è il "fatto" sul quale verte il vizio di motivazione, nè tanto meno le ragioni della sua natura controversa e decisiva. Questa Corte ha più volte precisato che "II motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).

Il terzo motivo, con il quale si denunzia una violazione di legge, è infine inammissibile perchè manca del tutto il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 360-bis c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 maggio 2009.

Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato. Sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la decisione si incentra sull’interpretazione di un giudicato, che la Corte ha motivato in maniera adeguata, ma rispetto al quale erano ipotizzabili margini di dubbio tali da giustificare il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-12-2011, n. 9705

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti gli artt. 60 e 74 c.p.a. e ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.