Cassazione civile anno 2005 n. 1187 Leasing Imposta incremento valore immobili

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3/16/95 la Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso della società X Roma s.p.a, diretto contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della somma di L. 31.551.000, versata a titolo di maggiore imposta INVIM in relazione al riscatto esercitato, con atto registrato in data 22.12.93, dall’utilizzatore di un immobile da essa concesso in X. La contribuente aveva sostenuto che l’imposta controversa dovesse essere determinata sul valore del bene calcolato con riguardo alla somma attualizzata dei canoni non ancora corrisposti sino al 31.12.92 ed al prezzo di riscatto, e non già alla somma dei canoni già versati compreso il prezzo di riscatto.
Avverso detta decisione la contribuente propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, criticando la tesi convalidata dai primi giudici.
La Commissione adita, assumendo che il riscatto comunque realizza un trasferimento di un bene il cui valore prescinde dalle modalità di pagamento, sicchè, "seppure prestabilito fra le parti contraenti non può fare stato nei confronti della valutazione ai fini fiscali", rigettò il gravame.
La società ricorre ora per Cassazione articolando unico complesso motivo.
Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione
Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e sostiene, a conforto della sua doglianza, che il giudice d’appello non ha correttamente interpretato la disposizione normativa contenuta nell’art 17 del d.lgs. n. 504/92, che deve essere letta in combinato con il d.p.r. n. 643/72 – art. 6 comma 2 -, che per i trasferimenti soggetti a IVA assume quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati ai fini IVA. Segnatamente espone che l’art. 17 del T.U. sulla Finanza locale summenzionato sancisce al comma 6 che l’imposta controversa, soppressa dal 1 gennaio 1993, deve essere corrisposta, se il suo presupposto applicativo si verifichi nell’anno 1993, solo limitatamente alla parte d’incremento maturato fino a tutto il 1992 che, secondo la circolare ministeriale n. 3 del 18.1.93, deve esser determinato in misura non inferiore a quello corrispondente al valore venale in comune commercio dell’immobile fino al 31.12.92.
Ciò vuoi dire, aggiunge la ricorrente, che occorre fare riferimento nel caso di specie, in cui la suddetta norma transitoria si applica, non al prezzo convenuto ma ad un valore diverso. Quindi il criterio seguito dai giudici del gravame è errato. Tenuto conto della peculiarità del contratto di X, la determinazione del valore ai fini INVIM non può prescindere dal vincolo contrattuale che attribuisce il diritto di riscatto all’utilizzatore, e dunque, deve essere effettuata attraverso una soluzione prettamente finanziaria, che faccia riferimento ai canoni non ancora corrisposti, integrati dal prezzo di riscatto, e cioè ad un importo che, in sostanza, rappresenta il prezzo effettivo di mercato del bene.
Rinvia, a conforto, agli spunti dottrinari citati che a suo avviso accreditano questa tesi, osservando che non è ipotizzabile che un ipotetico compratore sarebbe disposto a sborsare un prezzo superiore.
Per logico corollario, l’applicazione dell’imposta controversa col diverso criterio seguito dall’ufficio fa riferimento ad una plusvalenza imponibile solo immaginaria.
Di qui la specialità della fattispecie, confermata dalla medesima amministrazione nella Circolare n. 8 del 28 aprile 1992 che ha chiarito che il diritto di riscatto va apprezzato caso per caso.
Il panorama giurisprudenziale riferito (Cass. n. 1457/92), infine, conferma, secondo la ricorrente, questa interpretazione, affermando sia la rilevanza del vincolo contrattuale, sia l’erroneità del criterio fondato sulla somma dei canoni versati (Cass. nn. 12673/98, 10045/2000, 11395/2000, 5711/2001).
La ricorrente lamenta infine che la CTR ha, in maniera incomprensibile, ritenuto che i precedenti citati siano stati riferiti in modo parziale, laddove invece essi sono completi e pertinenti.
I resistenti replicano osservando che il criterio seguito dalla CTR è incensurabile dal momento che corrisponde a quello stabilito nella normativa applicabile alla specie. Il motivo è inammissibile.
L’art. 6 del d p.r. n. 643/72 in tema di INVIM prevede testualmente che "per i trasferimenti assoggettati ad Iva si assumono, quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati ai fini della detta imposta", ed alla sua stregua, in relazione al valore finale, si è tenuto conto non solo del prezzo di riscatto ma anche delle somme versate a titolo di canone o maxicanone che costituiscono un pagamento anticipato soggetto ad Iva.
L’art. 17 comma 7 del d.lgs n. 504/92 che ha istituito l’ICI sopprimendo l’INVIM, ha mutato il quadro normativo avendo stabilito che tale ultima imposta continuerà ad essere applicata "nelle ipotesi in cui il presupposto d’imposta si sia realizzato al 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003, limitatamente alla parte di valore maturato sino al 31.12.92. A tal fine il valore finale da indicare nella dichiarazione è assunto in misura pari a quello dell’immobile alla data del 31.1.202".
La circolare Ministeriale n. 3 del 18.1.93, citata dalla ricorrente medesima, chiarisce che siffatto valore non può essere inferiore a quello venale del bene in comune commercio.
Lette in armonia suddette disposizioni, devesi affermare che l’incremento di valore determinato alla data anzidetta del 31.12.92, in relazione ai trasferimenti realizzati in periodo transitorio, non deve tener conto del corrispettivo ai fini Iva bensì del valore commerciale dell’immobile.
La pronuncia impugnata ha fatto buon governo di questo principio normativo, avendo sostenuto che, dal momento che il contratto di X realizza comunque un trasferimento, il valore del bene deve prescindere dalle modalità di pagamento del prezzo, e quindi, benchè il corrispettivo sia stato stabilito tra le parti, esso non può far stato ai fini fiscali. In conclusione, quindi, l’organo di gravame ha ritenuto che il valore commerciale del bene, che ha implicitamente individuato quale parametro legale di determinazione del valore finale essendo stato il riscatto esercitato in periodo transitorio, con atto 23.12.93, non necessariamente deve coincidere con il prezzo prestabilito, che ha, in fatto, ritenuto inadeguato, sulla premessa di principio, esatta, che le sue modalità di pagamento non necessariamente si riflettono sul valore "venale" del bene riscattato. Ha pertanto confermato la pronuncia dei primi giudici, i quali avevano rigettato la richiesta di rimborso formulata dalla società contribuente, che reclamava quale criterio di determinazione del valore commerciale dell’immobile la somma attualizzata dei canoni non ancora corrisposti alla data del 31.12.92 maggiorata del prezzo di riscatto, condividendo la valutazione di non congruità in concreto di siffatto parametro e la sua conseguente irrilevanza.
Questa conclusione appare anzitutto corretta sul piano formale.
Alla stregua della normativa sopra citata, infatti, il vincolo derivante dal contratto di X non necessariamente incide sul valore dell’immobile, siccome questo non è ancorato positivamente al prezzo stabilito contrattualmente, come avveniva nel precedente regime, ma deve determinarsi alla stregua del valore che ha sul mercato il bene non ancora riscattato (cfr. Cass. 7330/03).
Sotto altro profilo, deve peraltro rilevarsi che la valutazione condotta dai giudici di merito, i quali hanno escluso che il criterio rivendicato in giudizio dalla parte interessata fornisse utili argomenti di confutazione del valore di mercato dichiarato in sede di versamento dell’imposta e ragguagliato ai canoni già corrisposti oltre al prezzo di riscatto, non è sindacabile nel merito, siccome presuppone un riesame in fatto dell’adeguatezza di ciascuno dei parametri controversi, che certamente non è percorribile in questa sede di legittimità.
Trattasi in sostanza di una scelta fra le due indicazioni, quella che si basa sui canoni già versati e quella che tiene conto dei canoni non ancora scaduti, entrambi maggiorati del prezzo di riscatto, che non essendo stata predeterminata normativamente, è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito che, se è congruamente motivato, non può essere censurato. Non è quindi consentito affermare in linea di stretto principio che il valore venale dell’immobile riscattato dall’utilizzatore debba tener conto, salvo in ogni caso il prezzo di riscatto, della parte di prezzo residuo ovvero di quella già erogata, atteso che, in assenza di precisa indicazione normativa che ponga quale parametro insuperabile sia il prezzo convenuto sia l’una o l’altra parte di esso, la verifica della corrispondenza di ciascuno dei due criteri al valore del bene praticato in comune commercio deve condursi in fatto, e caso per caso.
Lo stesso precedente di questa Corte n. 10045/2001, invocato a sostegno della sua censura dalla ricorrente, pur laddove esamina, nel nuovo scenario normativo introdotto dall’art. del d.lgs. n. 504/92, la congruità dei diversi criteri indicati dalle parti contendenti ai fini della determinazione ai fini INVIM del valore finale dell’immobile riscattato, esclude che siffatto accertamento possa essere condotto in sede di legittimità investendo indagini di fatto non ammesse innanzi a questa Corte.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2011, n. 3050 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Patti del 20 maggio 2003 di condanna dell’Istituto alla corresponsione, in favore di G.G.S., della richiesta indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993 e al pagamento delle spese di lite.

Secondo la Corte di appello di Messina, a fronte della contestazione dell’INPS sulla sussistenza di un valido rapporto di lavoro, l’interessata deve fornire la prova precisa e rigorosa della natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale in argomento mentre nel silenzio dell’Istituto la certificazione dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il periodo richiesto può ritenersi elemento probatorio sufficiente. L’appello dell’Istituto viene, quindi, rigettato e le spese giudiziali vengono compensate tra le parti.

Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste con controricorso G.G.S., proponendo ricorso incidentale per quattro motivi, al quale il ricorrente resiste con controricorso.

Nell’imminenza dell’udienza l’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le argomentazioni esposte in precedenza.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ., va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto essi hanno ad oggetto la medesima pronuncia impugnata.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la contraddittorietà della motivazione circa il fatto decisivo del giudizio rappresentato dalla sussistenza della prova del rapporto di lavoro subordinato per il periodo di tempo necessario per il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 156 e 360 cod. proc. civ., n. 4, formulando il seguente quesito di diritto: "se, in controversia attratta al rito cd. del lavoro e concernente l’accertamento richiesto da una lavoratrice agricola della presunta spettanza del diritto nei confronti dell’INPS dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, sia nulla per l’insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione la sentenza nella quale sia enunciata la mancata prova da parte della lavoratrice della esistenza del rapporto di lavoro agricolo negli anni di riferimento (in specie:

1991, 1992, 1993) – e dunque dei necessari requisiti contributivo ed assicurativo della prestazione in argomento -, ma nel dispositivo sia sancito il rigetto dell’appello dell’Istituto che su tale prova si fondava". 3. La ricorrente incidentale, con i primi due motivi di censura, lamenta la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciata sulla inammissibilità della produzione solo in sede di appello, da parte dell’INPS rimasto contumace in primo grado, di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro della G.G., mai comunicato all’interessata, formatosi nel corso del giudizio di primo grado e neppure menzionato tra gli allegati del ricorso di appello.

Con il terzo motivo di censura la ricorrente incidentale lamenta il vizio di motivazione rilevando che la Corte di appello, quando ha affermato che non sarebbe stata raggiunta alcuna prova sull’onerosità del rapporto in contestazione, non ha tenuto conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nei rapporti di lavoro che si instaurano tra persone non legate da rapporti di parentela l’onerosità si presume e non necessita di specifica prova.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. derivante dal fatto che, a fronte del rigetto integrale dell’appello, invece della compensazione delle spese giudiziali, il Giudice del merito avrebbe dovuto condannare l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore dell’avvocato anticipatane, come richiesto nella memoria di costituzione nel giudizio di appello.

4. Nel controricorso al ricorso incidentale l’INPS chiede il rigetto del ricorso incidentale, sostenendone l’inammissibilità sotto plurimi profili.

In primo luogo, sarebbe rinvenibile un difetto di valida procura speciale, con violazione dell’art. 365 cod. proc. civ., per il fatto che la procura speciale risulta essere stata apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale e non a margine o in calce al controricorso con ricorso incidentale.

Inoltre, i primi tre motivi del ricorso incidentale – a parte ogni considerazione sulla conformità della loro formulazione all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis atteso che la sentenza di cui si tratta è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009 – sarebbero inammissibili perchè diretti ad ottenere soltanto una modifica della motivazione della sentenza impugnata, richiesta dalla parte vittoriosa in appello, mentre in tal caso la richiesta correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso oppure attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di cassazione dall’art. 384 cod. proc. civ..

Il quarto motivo del ricorso incidentale, qualora non dovesse rimanere assorbito a seguito del rigetto degli altri motivi, sarebbe inammissibile perchè, pur essendo diretto a censurare una presunta violazione di legge ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 3, non si conclude con la formulazione del corrispondente necessario quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

5. Il secondo motivo di ricorso dell’INPS – che in ordine logico viene esaminato per primo – è fondato.

Va infatti osservato che la Corte di appello di Messina, dopo avere escluso che l’appellata fosse in possesso dei requisiti (contributivo e assicurativo) necessari per ottenere il beneficio richiesto, ha riferito che, in un documento dell’INPS del 22 novembre 2001, risultava la prescritta iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, ma ha subito soggiunto che, "posto che è stata contestata dall’INPS la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, la lavoratrice avrebbe dovuto fornire la prova precisa e rigorosa dello svolgimento dell’attività lavorativa con i requisiti della subordinazione". La Corte ha quindi specificato che la contestazione in argomento era rappresentata dal fatto che, nel suddetto documento dell’INPS, l’Ente riferiva che, sulla base degli accertamenti compiuti dai propri funzionari ispettivi, aveva proposto la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi anagrafici.

Tuttavia la Corte: a) nulla ha detto in merito al provvedimento – peraltro emesso il 17 dicembre 2001 e, quindi, nel corso del giudizio di primo grado – della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura che, in accoglimento del ricorso dell’INPS avverso la decisione della Commissione provinciale MOA presso l’UPLMO di Messina, aveva disposto la cancellazione della G.G. dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il triennio 1990-1993; b) non ha riferito che l’INPS è rimasto contumace nel giudizio di primo grado (come risulta dalla sentenza di primo grado); c) non ha specificato se non ha fatto riferimento al suddetto provvedimento della Commissione centrale – richiamato dall’INPS nel ricorso in appello (consultabile, in questa sede, al pari di tutti gli atti del giudizio, essendo in contestazione errores in procedendo, vedi, da ultimo, Cass. 14 gennaio 2010, n. 488) – perchè ha ritenuto tale produzione ormai tardiva ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.; d) non ha spiegato quale valore ha attribuito, nel giudizio comparativo e valutativo di tutti gli elementi di prova di sua competenza, alla suddetta "proposta di cancellazione", alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte. In base a tale indirizzo infatti nelle controversie relative a prestazioni previdenziali dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, l’Ente erogatore può dedurre come prove contrarie anche le risultanze di accertamenti ispettivi. Ma queste, essendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi e, pertanto, sono soggette al potere di comparazione e apprezzamento del giudice di merito, al pari di tutti gli altri elementi acquisiti (vedi, per tutte: Cass. SU 26 ottobre 2000, n. 1133, Cass. 23 agosto 2004, n. 16585). E, in particolare, la cancellazione da tali elenchi non esime dall’accertamento giudiziale della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, non potendo il giudice respingere la domanda per il conseguimento del beneficio previdenziale in base al mero riscontro di detta cancellazione, quale provvedimento amministravo che, al pari di quello di iscrizione, può essere disapplicato se non conforme a legge (Cass. 5 luglio 2007, n. 15147).

La Corte d’appello di Messina, poi, ha ribadito di escludere che la lavoratrice abbia ottemperato all’onere probatorio su di lei gravante, definendo "estremamente generiche e quindi non utili e conducenti ai fini della decisione in senso favorevole alla G. G." anche le risultanze della prova per testi (offerta in primo grado dalla ricorrente), continuando a richiamare precedenti pronunce di questa Corte riguardanti l’onere probatorio incombente sull’interessato nell’ipotesi in cui la propria richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola, principalmente fondata sul documento che accerti la rituale iscrizione negli elenchi nominativi, sia contestata dall’Ente erogatore che fornisca prova contraria, anche attraverso la produzione in giudizio di verbali ispettivi, di cui nella specie – come si è detto – non si fa menzione nella sentenza.

Quindi, nella sentenza, si afferma testualmente e in modo criptico:

"conclusivamente … nel silenzio dell’Istituto la certificazione dell’iscrizione della lavoratrice potrà ritenersi elemento probatorio sufficiente, ma, in presenza di prova contraria offerta dall’Istituto previdenziale, la lavoratrice dovrà fornire la prova piena e rigorosa del rapporto posto a base dell’indennità richiesta".

Ma non si specifica con chiarezza quale tra le due suddette ipotesi si ritenga ricorrere nel caso di specie.

In questa situazione risulta evidente l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.

Al riguardo deve ribadirsi che, secondo un condiviso orientamento di questa Corte (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 14 aprile 2010, n. 8894), nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2.

La suddetta insanabilità può essere esclusa qualora sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione – divergenti solo da un punto di vista quantitativo – e la motivazione inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice).

In tal caso si è in presenza di un mero errore materiale e ciò comporta, da un lato, l’esperibilità del relativo procedimento di correzione e dall’altro l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, Cass. 24 novembre 2008, n. 27880).

Qui è evidente che non ricorre una ipotesi di errore materiale, bensì un contrasto totale, non emendabile in questa sede.

6. Ne consegue che, previo assorbimento sia del primo motivo del ricorso principale sia del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà – tenendo presente l’esito finale della lite (vedi Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634, Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, Cass. 17 giugno 2010, n. 14619) – anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5560 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Follo notificava alla società S S.p.A. – Società Autostrada Ligure Toscana- tre avvisi di liquidazione nn. (OMISSIS), rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002 con i quali chiedeva il pagamento della T.O.S.A.P. per l’occupazione del soprassuolo di due strade comprese nel territorio di quel Comune da parte di viadotti dell’autostrada (OMISSIS).

La società impugnava detti atti con distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di La Spezia chiedendone l’annullamento per carenza di motivazione, non essendo indicati i presupposti fondanti la pretesa tributaria, nè i criteri di determinazione e per difetto della propria legittimazione passiva, essendo solo la concessionaria dell’ANAS. Nel merito, sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). Si costituiva il Comune di Follo, contestando i motivi dei ricorsi.

Con successiva memoria la società affermava che non vi era stata alcuna effettiva sottrazione di superficie all’uso pubblico da parte dei viadotti, essendo il sedime delle strade di proprietà della SALT. La C.T.P. rigettava i ricorsi e la società S S.p.A. proponeva distinti appelli, riproponendo tutte le censure svolte in primo grado. Resisteva il Comune.

La C.T.R. della Liguria, previa riunione delle impugnative, dichiarava inammissibile il primo motivo per novità e respingeva gli altri.

Avverso detta decisione società SALT S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, integrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Follo, contestando quanto ex adverso sostenuto.
Motivi della decisione

Parte ricorrente in via preliminare eccepisce l’irritualità della notifica della sentenza perchè eseguita a mezzo posta in plico raccomandato, anzichè in piego D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16 affermando che detta notificazione non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c.. Detta eccezione è, però, del tutto irrilevante , stante la tempestività del ricorso proposto entro il termine di sessanta giorni di cui all’articolo sopraindicato.

Con il primo motivo la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. citato, artt. 24 e 32 per avere la C.T.R. ritenuto nuovo il motivo di appello secondo il quale non vi sarebbe stata alcuna effettiva sottrazione di suolo pubblico, in quanto il sedime delle strade era di proprietà della SALT e, pertanto, detta censura doveva ritenersi compresa nella doglianza concernente la carente motivazione con la quale si era lamentato e che non erano stati indicati i presupposti dell’imposizione.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e dell’art. 112 c.p.c. La società sostiene che la C.T.R. non poteva rilevare d’ufficio l’asserita novità del motivo relativo all’effettiva sottrazione di suolo pubblico, in quanto detto rilievo, a prescindere dal fatto che doveva ritenersi contenuto in quello della carenza di motivazione, era stato sollevato con memoria già in primo grado; su punto il Comune non aveva eccepito alcunchè e la C.T.P. si era pronunciata senza nulla rilevare per cui la società ne aveva impugnato il rigetto, donde la sostenuta carenza da parte della C.T.R. del potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del motivo.

Con la terza doglianza si rileva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 per avere la C.T.R. ritenuto che la società S fosse il soggetto passivo dell’imposta de qua per essere la stessa occupante quantomeno di fatto delle superfici stradale sovrappassate dai cavalcavia autostradali, mentre la società è concessionaria dello Stato e non titolare di concessione rilasciata dal Comune, nè può essere considerata occupante senza titolo o di fatto, avendo uno specifico titolo attribuito dallo Stato, non compreso nelle ipotesi contemplate dagli artt. 38 e 39 succitati.

Con l’ultimo motivo si denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), e L. n. 109 del 1994, art. 2 nonchè contraddittoria motivazione per non avere la CTR, ritenuto, nella specie, applicabile D.Lgs. cit., L’art. 49, lett. a), che prevede l’esenzione dalla T.O.S.A.P .per le società concessionarie dello Stato, come tali equiparate ad esso L. n. 109 del 1994, ex art. 2 che esercitano "l’attività di costruzione. . . di manutenzione di opere effettuate dallo Stato".

Il ricorso è improcedibile.

L’art. 369 c.p.c., al comma 2, prescrive espressamente e che "Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: 1)……; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, . . ." per cui, poichè, nella specie, ciò non è avvenuto in quanto è stata prodotta copia autentica di una sentenza che, pur avendo lo stesso numero, è stata emessa in altra data (26.10.2006 anzichè 20.10.2006) da altra sezione (n. 11, anzichè 12) della C.T.R. della Liguria nei confronti di parti diverse (Agenzia delle entrate, ufficio di Genova (OMISSIS) e la società B.B.C. s.r.l. anzichè Comune di Follo e la società SALT S.p.A.), questa Corte deve rilevare d’ufficio l’improcedibililà dell’atto d’impugnazione.

Appare opportuno puntualizzare che sulla questione, oggetto della presente pronuncia, era emerso un contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Un primo indirizzo aveva affermato che il mancato deposito di copia autentica della sentenza determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la sentenza risulti allegata nel fascicolo d’ufficio o in quello del controricorrente.

Un secondo, più rigoroso, orientamento aveva invece ritenuto applicabile la sanzione dell’improcedibilità anche nel caso in cui la copia autentica della sentenza risulti comunque acquisita agli atti, dividendosi però in ordine alla ammissibilità della sua produzione separatamente dal ricorso, con le modalità prescritte dall’art. 372 c.p.c., purchè entro il termine stabilito dall’art. 369 del medesimo codice, comma 1, questione quest’ultima irrilevante nel presente giudizio, ove il deposito degli atti è stato contestuale e tempestivo.

Queste divergenti interpretazioni hanno costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 11932 del 1998 (alla quale può rinviarsi per l’indicazione dei precedenti), hanno composto il contrasto, affermando che la tesi favorevole all’ammissibilità di equipollenti della produzione dell’atto (copia depositata dal controricorrente o esistente nel fascicolo d’ufficio) si pone in contrasto con la chiara lettera dell’art. 369 c.p.c., in quanto la norma stabilisce, senza alcuna eccezione, l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui l’atto in esame non sia stato depositato.

Dunque, la pronuncia delle Sezioni unite ha fatto proprio il secondo più rigoroso indirizzo, preferendo, al suo interno, l’orientamento secondo il quale l’obbligo deve ritenersi tuttavia soddisfatto anche nel caso in cui il deposito della copia autentica sia effettuato successivamente a quello del ricorso, sempre che l’adempimento sia perfezionato entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso alle parti contro le quali esso è proposto.

Lo scopo dell’art. 369 c.p.c., è stato osservato, è quello di consentire la verifica della tempestività dell’atto d’impugnazione e la fondatezza dei suoi motivi e "la sanzione d’improcedibilità colpisce, perciò, l’inosservanza del termine perentorio e non anche la mancanza di contestualità del ricorso e della decisione impugnata". "La norma dell’art. 372 c.p.c., la quale consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso – ha sottolineato la sentenza n. 11932 del 1998 – deve ritenersi estensibile a tutti i documenti concernenti la procedibilità del ricorso, considerato che l’art. 375 c.p.c., che prevede la pronuncia d’inammissibilità del ricorso in camera di consiglio, include logicamente anche la declaratoria d’improcedibilità", che non può però essere evitata neanche nel caso in cui la copia autentica della sentenza sia comunque depositata, ma oltre il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (come appunto era accaduto nel caso deciso dalle Sezioni Unite).

Convincente e meritevole di adesione è, inoltre, anche la considerazione che, in virtù di detto principio, "non è ammesso il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso", la cui ammissibilità condurrebbe a far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui lo stesso è deciso (Cass., n. 4248 del 2005, nel senso dell’improcedibililà anche qualora, la copia autentica risulti allegata ne fascicolo d’ufficio), introducendo nel sistema elementi di alea ed imprevedibilità che sarebbero gravemente pregiudizievoli del principio della certezza del diritto, finendo con il far dipendere il giudizio sull’osservanza delle forme e dei termini, e l’esito stesso del giudizio, da circostanze casuali ed imponderabili (cfr., cass civ. seni. n. 888 del 2006).

Qualora detto deposito non vi sia stato, come accaduto nel caso di specie, o sia avvenuto oltre il tenni ne di cui all’art. 369 c.p.c., questa Corte deve dichiarare di ufficio improcedibile il ricorso pregiudizialmente e prima di ogni altra pronuncia (cass. civ. sentt. nn. 1630 del 2001 10306 del 2002;. 12109, 12385 e 19654 de 2004 e 888 del 2006).

Conseguentemente, ove tale produzione non avvenga, la sanzione della improcedibilità non è eludibile non solo per effetto della mancata contestazione da parte dell’intimato che abbia resistito al ricorso, ma anche attraverso equipollenti, come il deposito di una copia della sentenza da parte del controricorrente o come la circostanza che nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a qua risulti inserita una copia, perchè a rimetterli contraddirebbe la previsione dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorso, in funzione dell’ordinato svolgimento del giudizio di cassazione. (Cfr. cass. civ. sent. nn. 6350, 19654 del 2004; 5263 del 2005).

L’accertamento dell’avvenuto deposito nei termini di legge della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ove avvenuta, è pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, e la Corte è tenuta a rilevare, di ufficio, la sua violazione, dichiarando improcedibile il ricorso pregiudizialmente e prima di ogni altra pronuncia (Cass., n. 12109 del 2004; n. 19654 del 2004; n. 1630 del 2001) anche in mancanza di eccezione del controricorrente della presenza di equipollenti, ovvero del deposito fuori termine della copia stessa, Cass. Sez. Un., n. 1932 del 1998; n. 4248 del 2005; n. 14240 del 2000, 888 del 2006).

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, poichè la società ricorrente nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, ha depositato una copia del medesimo ma non una copia autentica della sentenza impugnata, non potendo essere esclusa l’applicabilità della sanzione, come sopra più volte affermato, dal deposito degli atti sopra richiamati, perchè prodotti dal controricorrente o perchè presenti nel fascicolo di merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società soccombente al pagamento delle spese di questa fase che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 49 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, in favore della controinteressata Tecnoimpianti I.T.G. S.r.l., dell’appalto di fornitura del "sistema di videosorveglianza e supervisione di impianti speciali per i parcheggi San Francesco e Corso del Popolo" in Terni, adottato dalla A.P. S.r.l. e comunicato in data 12 ottobre 2010, nonchè il verbale del 30 agosto con cui è stata disposta la sua esclusione, chiedendo altresì il risarcimento del danno in forma specifica, od, in subordine, per equivalente.

Espone come il provvedimento di esclusione sia stato disposto nei suoi confronti per effetto di un’interpretazione restrittiva di clausole del bando e del disciplinare della procedura aperta (rispettivamente, il punto III.2.3, ed il punto 4.1.3, lett. d), pure fatte oggetto di gravame, prevedenti, quale requisito di capacità tecnica, l’"avere realizzato forniture analoghe all’oggetto dell’appalto per autorimesse con numero di posti auto complessivamente pari o superiore a 2000, sottoposti a sistema di supervisione".

Aggiunge che alla gara hanno partecipato due sole concorrenti (l’esponente e la controinteressata), e di avere avuto notizia dell’aggiudicazione e dell’esclusione solamente in data 12 ottobre 2010, a seguito di sua espressa richiesta.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione degli artt. 73 e 74 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex specialis di gara; violazione del punto II.1.6 del bando di gara; eccesso di potere per errata, contraddittoria e/o carente motivazione.

Il punto II.1.6 del bando di gara contraddistingue l’oggetto dell’appalto con il codice CPV n. "35120000", corrispondente a "sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza"; la Stazione appaltante ha utilizzato solamente il codice principale, non inserendo alcun codice supplementare.

Ne consegue che alla gara potevano partecipare tutti i concorrenti che avevano svolto servizi analoghi a quelli indicati al punto II.1.6.

Sennonché il successivo punto III.2.3 del bando, in contraddizione rispetto alla sopra riportata indicazione di CPV, ha richiesto ai concorrenti, quale requisito tecnico, di "avere realizzato forniture analoghe all’oggetto dell’appalto, per autorimesse con numero di posti auto complessivamente pari o superiori a 2000, sottoposti a sistemi di supervisione". Tale previsione è in contrasto con l’art. II.1.6, ove interpretata nel senso di ritenere valutabili esclusivamente i servizi "identici" a quello oggetto della gara.

La clausola in questione viola altresì l’art. 42 del codice dei contratti pubblici, che non consente di limitare la dimostrazione dei requisiti tecnici all’avvenuta realizzazione di servizi identici.

Prive di pregio risultano anche le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante, a sostegno della disposta esclusione, con la nota prot. n. 816 del 29 ottobre 2010; in particolare, non persuade l’argomento secondo cui è possibile prevedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli prescritti dalla norma, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che il requisito in questione "si riferisce alla somma dei posti auto di più parcheggi"; ciò comporta che il requisito poteva essere soddisfatto anche con la realizzazione di impianti di sorveglianza su più parcheggi con limitata capienza.

Non risulta neppure chiara la possibilità di considerare oltre che le autorimesse anche i parcheggi non coperti; in tale secondo caso la ricorrente possederebbe il requisito richiesto, avendo i diversi servizi svolti avuto ad oggetto edifici con annessi posti auto di capacità ben superiore ai 2000 richiesti dal bando di gara.

2) Violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per errata, contraddittoria, insufficiente e/o carente motivazione.

L’esclusione della ricorrente è stata disposta da una Commissione di gara che ha operato illegittimamente, in violazione dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici.

In particolare, il secondo comma del predetto articolo prevede che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti; risulta, al contrario, dal verbale della prima seduta di gara del 30 agosto 2010, che i componenti erano in numero pari; di qui l’illegittimità dell’esclusione.

Risulta altresì violato il quarto comma, in quanto dalla comparazione dei nominativi dei commissari di gara della seduta del 30 agosto 2010 con quelli indicati come referenti della procedura al punto 1.1 del bando di gara emerge che oltre al dr. Sergio Crocelli, Presidente della Commissione, anche il dr. Maurizio Bartoli svolgeva un’altra funzione od incarico tecnico od amministrativo rispetto al contratto del cui affidamento si tratta.

Inoltre, e sotto ulteriore profilo, nella procedura di gara in questione vi sono state due Commissioni giudicatrici. L’assunto dell’Amministrazione è quello per cui la Commissione del 30 agosto 2010 ha assolto ad una funzione meramente preliminare, ma ciò non è vero, come dimostra il fatto che ha adottato atti con valenza decisoria, quale è l’esclusione.

D’altro canto, la Commissione del 30 agosto 2010 è denominata, nel verbale, "Commissione di gara", mentre la Commissione che ha proceduto all’esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche è denominata "Commissione tecnica".

Peraltro le due Commissioni hanno una differente composizione, come ammesso dalla stessa ATC, che ha espressamente riconosciuto di avere, a termini del proprio regolamento, provveduto alla formazione di un’apposita Commissione tecnica deputata alla valutazione delle offerte.

Inoltre l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica da parte di una Commissione diversa da quella che ha operato la valutazione della stessa determina una violazione della regola della segretezza dell’offerta.

Si sono costituite in giudizio la A.P. S.r.l. e la controinteressata Tecnoimpianti I.T.G. S.r.l., eccependo, specialmente la prima, l’irricevibilità del ricorso, consegnato per la notifica il 30 ottobre 2010, nell’assunto che il bando di gara, contenendo clausole immediatamente lesive, doveva essere impugnato entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione (avvenuta il 17 luglio 2010), la sua inammissibilità per mancata impugnazione dell’art. 6, lett. d), del capitolato speciale, un ulteriore profilo di irricevibilità, concernente l’aggiudicazione, intervenuta in data 29 settembre 2010, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente esaminata, per motivi di ordine processuale, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, svolta dalla resistente nella considerazione della tardiva impugnazione della lex specialis di gara, contenente clausole immediatamente lesive, in quanto preclusive della partecipazione alla gara da parte della società ricorrente.

Più nel dettaglio, allega l’A.P. S.r.l. che il bando di gara contemplava, al punto III.2.3, un requisito di capacità tecnica ("l’avere realizzato forniture analoghe all’appalto, per autorimesse con numero di posti auto complessivamente pari o superiore a 2000, sottoposti a sistema di supervisione") dichiaratamente (nella domanda di partecipazione alla gara, ed anche nell’ulteriore corrispondenza intercorsa con la Stazione appaltante) non posseduto dalla società ricorrente, e di cui è contestata in questa sede la legittimità.

L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

In punto di fatto, giova ribadire che il bando di gara risulta pubblicato in data 17 luglio 2010, mentre il ricorso è stato consegnato per la notificazione in data 30 ottobre 2010.

Ora, è noto come il vigente art. 120, comma 5, del cod. proc. amm.(di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) stabilisca che, nel rito speciale in materia di (procedure di affidamento di) contratti pubblici, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni; in particolare, per quanto concerne i bandi (e gli avvisi) con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, detto termine decorre dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

Analoga disposizione era precedentemente contenuta nell’art. 8, comma 2quinquies, lett. a), del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (di attuazione della direttiva ricorsi), che ha novellato l’art. 245 del d.lgs n. 163 del 2006, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio.

Anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale, applicando il termine (dimidiato) di decadenza di trenta giorni, il ricorso avverso il bando appare chiaramente tardivo.

Resta da chiedersi se la contestata previsione del bando di gara possa ritenersi autonomamente lesiva, con conseguente onere di immediata impugnazione.

A questo riguardo, occorre ricordare come, secondo un costante e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l’onere di immediata impugnazione del bando di gara sussiste con riguardo alle clausole escludenti, che cioè stabiliscono, con prescrizioni inequivoche, requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa concorrenziale non posseduti da parte ricorrente. Più in generale, il bando di gara, normalmente impugnabile con l’atto applicativo, conclusivo della procedura selettiva, deve considerarsi immediatamente impugnabile allorché contenga clausole impeditive all’ammissione dell’interessato alla gara; in tali ipotesi, infatti, le clausole (nel caso di specie, riguardanti requisiti che costituiscono presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura), precludendo la partecipazione dell’interessato, appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell’interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato all’impugnazione, atteso che questo sorge al momento della lesione (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7515; Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3489).

Nella fattispecie in esame, la clausola di cui al punto III.2.3 del bando di gara, e quelle, analoghe, di cui al punto 4.1.3, lett. d), del disciplinare di gara ed all’art. 6, lett. d), del capitolato speciale (quest’ultima neppure gravata) hanno un contenuto obiettivamente escludente, in quanto, con prescrizione inequivoca, pongono un requisito (afferente alla capacità tecnica) di partecipazione alla procedura selettiva non posseduto dalla P&P A.E.S. -F.lli P. S.r.l.

Non può condividersi il contrario assunto di parte ricorrente secondo cui la prescrizione in questione della lex specialis aveva un contenuto equivoco (la cui portata si è resa palese solamente con il sopraggiungere dell’esclusione), ravvisabile, per quanto è dato evincere dall’atto di gravame, nell’intrinseca contraddittorietà della clausola con il codice (35120000) di CPV (vocabolario comune per gli appalti) indicato nel punto II.1.6 dello stesso bando, concernente i "sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza".

Ed infatti il requisito di capacità tecnica, non posseduto dalla società ricorrente, era indicato senza lasciare alcun margine di incertezza interpretativa; la denunciata contraddittorietà di tale prescrizione con altra previsione del bando, come pure la dedotta violazione dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici (per avere preteso la dimostrazione dello svolgimento di servizi identici a quello oggetto dell’appalto) costituiscono profili di asserita illegittimità del bando, ma non di equivocità dello stesso.

In quanto tali, alla stregua di quanto prima esposto, imponevano una tempestiva impugnazione della lex specialis, recante una clausola escludente ed immediatamente lesiva.

Né può assumere rilievo in questa sede la circostanza, allegata da parte ricorrente con la memoria del 21 gennaio 2011, secondo cui anche la controinteressataaggiudicataria sarebbe priva del requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del bando.

Ed invero, anche a prescindere dalla sua fondatezza, tale allegazione, comportando un’estensione del thema decidendum rispetto alle censure contenute nel ricorso introduttivo, andava proposta con i motivi aggiunti, e tale natura non può evidentemente essere attribuita ad una memoria che non è stata notificata (tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. IV, 17 novembre 2010, n. 25190).

2. – Il ricorso avverso la lex specialis è dunque irricevibile.

Dall’irricevibilità dell’impugnativa del bando contenente una clausola escludente discende l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso avverso l’esclusione, costituendo la stessa, come chiaramente emerge dal verbale del 30 agosto 2010, un atto meramente esecutivo ed applicativo del bando (in termini Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2009, n. 5653; Sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7295; Sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7620).

Ne deriva, in via ulteriormente consequenziale, anche l’inammissibilità dell’impugnazione dell’aggiudicazione in favore della controintressata, in quanto la (ormai incontestabile) assenza dei requisiti di ammissione in capo alla ricorrente la priva dell’interesse a censurare la posizione dell’aggiudicataria, non potendo in ogni caso partecipare ad un’eventuale rinnovazione della gara.

E’, questo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione degli atti di gara, alla quale hanno partecipato solo due concorrenti, nel caso in cui sia il ricorrente principale, sia quello incidentale tendono all’esclusione dell’altro concorrente; in particolare, pur attribuendosi in tale evenienza rilievo all’interesse strumentale (Cons. Stato, Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11), si è ritenuto che allorché la ricorrente principale tenda all’esclusione dell’altra concorrente per mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura, mentre la ricorrente incidentale per vizi relativi all’offerta tecnica, occorre esaminare prioritariamente il ricorso principale, atteso che la sua eventuale fondatezza comporta l’esclusione della controinteressata prima ancora della fase dell’esame delle offerte tecniche (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155).

Tale ratio decidendi appare estensibile, a maggior ragione, alla fattispecie in esame, in cui mancano impugnative incrociate, una sola impresa è stata ammessa alla gara, ed il bando risulta ormai intangibile, anche nella prospettiva, ovviamente ipotetica, di una riedizione della gara.

L’esposizione che precede in ordine all’inammissibilità dell’impugnazione dell’esclusione e dell’aggiudicazione evidenzia altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria. La stessa risulta in ogni caso anche non provata, atteso che le voci di danno enucleate con la memoria del 21 gennaio 2011 sono supportate da documentazione tardivamente prodotta, e di cui è stato chiesto, dalle controparti, lo stralcio.

3. – In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile, ed in parte inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, incentrata sull’interpretazione della lex specialis, per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, dichiara in parte irricevibile, ed in parte inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.