Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16-3-2010 il GIP presso il Tribunale di Genova disponeva, sull’accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., l’applicazione di pena di anni due di reclusione ed Euro 1.800,00= di multa, nei confronti di C.R., imputato dei reati di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e varie imputazioni di cui all’art. 624 bis c.p., contestati come da epigrafe, commessi tra giugno ed agosto del 2009, con la recidiva specifica e reiterata.

Inoltre disponeva, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, artt. 263 e 445 c.p.p., la confisca del furgone indicato come da dispositivo, già sottoposto al sequestro preventivo, e la restituzione dei residui beni rinvenuti nell’abitazione dell’imputato agli aventi diritto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la omessa motivazione circa l’insussistenza dei presupposti di proscioglimento e la ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva.

In secondo luogo chiedeva l’annullamento della confisca del furgone, per mancanza ed illogicità oltre alla contraddittorietà della motivazione, e per erronea applicazione della legge penale. ( art. 240 c.p.).

Su tale confisca il ricorrente rilevava che il Giudice era incorso nel travisamento delle prove, ritenendo che il furgone sequestrato fosse stato utilizzato per commettere il reato per il quale l’imputato era stato tratto in arresto.

In conclusione chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG. in Sede chiedeva come da requisitoria, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte – v. SS.UU. sentenza n. 10372 del 18-10-1995, Serafino.

L’obbligo della motivazione, imposto al Giudice dall’art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3 per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una semplice motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.".

Devono ritenersi dunque inammissibili le censure riguardanti la motivazione sulla inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p., avendo peraltro il giudice elencato le fonti degli elementi ostativi a tale formula. In secondo luogo risulta inammissibile per manifesta infondatezza la censura riguardante l’avvenuta confisca del furgone sottoposto a sequestro.

Invero, secondo la motivazione della sentenza il veicolo in sequestro risultava essere stato utilizzato dall’imputato nella consumazione dei reati, e vi era stato un arresto in flagranza, onde restano puramente generiche le censure formulate rilevando un travisamento del fatto, in tema di confisca.

La Corte deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-03-2011, n. 435 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il sig. D.B., già dipendente di P.I. s.p.a. dall’1/07/2010 al 30/10/2010, deduce l’illegittimità del diniego opposto da tale società all’accesso dallo stesso richiesto – "al fine di conseguire i documenti necessari per ricorrere in sede giudiziaria davanti al Tribunale del lavoro al fine di fare accertare la nullità del termine al contratto di lavoro" (così la lettera del sig. D.B. rivolta a P.I. s.p.a. in forza dell’art. 23 e ss. della legge n. 241/90 – ai seguenti documenti:

– libro matricola del CMP di Brescia relativo al periodo lavorato;

– modello 70 P (presenze) relativo a Brescia CMP settore smistamento con il numero degli addetti prima e dopo l’assunzione;

– copia del fascicolo personale;

– numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ed il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato rispettivamente al 31.12 dell’anno della stipula del contratto al fine di verificare la proporzione prevista dagli artt. 24 e 25 del contratto collettivo;

– copia dei referti delle visite mediche effettuate prima dell’assunzione.

Ciò premesso in fatto, deve essere preliminarmente affrontata, in rito, la questione attinente allo giurisdizione del giudice amministrativo.

A tale proposito il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale costante la cui essenza è ben rappresentata dall’affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 189, secondo cui: "L’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica. Pertanto, i dipendenti di P.I. s.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società".

Ne discende l’ammissibilità dell’istanza di accesso esercitata nel caso di specie rispetto agli atti sopra indicati.

Nel merito, però, la domanda merita solo parziale accoglimento.

Più precisamente, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare nella sentenza del 19 marzo 2008, n. 290, che il Collegio condivide, sebbene la "struttura privatistica assunta da P.I. S.p.A. non permette di individuare un equivalente formale" dei documenti individuati ai primi due alinea della sopra riportata elencazione, tale " circostanza tuttavia non legittima la sottrazione al diritto di accesso dei dati già inseriti in documenti di P.I. S.p.A. che contengano le medesime informazioni". Pertanto, precisato che Poste s.p.a. non ha un libro matricola del CMP, né un modello 70 P, l’accesso deve essere consentito agli "elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze", con riferimento al periodo in questione.

In assenza di un "fascicolo personale" inteso in senso tradizionale, invece, la richiesta di accesso potrà essere eventualmente soddisfatta solo previa presentazione di una più circostanziata domanda con specificazione degli atti relativi al lavoratore che lo stesso ha interesse a conoscere.

Nel ricorso si chiede, altresì, un’attestazione di P.I. s.p.a. relativa al numero dei lavoratori assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato al 31.12.2010. Tale richiesta non ha ad oggetto la visione o estrazione di copia di un documento esistente, ma la formazione di un atto, attraverso l’elaborazione di dati comunque desumibili dagli elenchi a cui si è ritenuto che il lavoratore abbia legittimazione ad accedere ("elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze") e che lo stesso potrà elaborare per i fini che ritiene utili.

Ne discende la legittimità del rigetto della domanda anche rispetto a tale specifico profilo.

Infine, oltre a non apparire supportata da un’adeguata rappresentazione dell’interesse sottostante, tanto più rilevante quanto si consideri che si tratta di dati sensibili, la richiesta di ottenere copia dei referti delle visite mediche effettuate prima dell’assunzione non risulta essere sufficientemente circostanziata per poter essere ammissibile, in particolare laddove non specifica il soggetto passivo delle visite cui si riferisce.

L’accoglimento solo parziale della richiesta legittima la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2045 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società I.- S. otteneva dal Comune di Ischia la concessione edilizia n.152 del 29/8/1968 per la realizzazione di una villetta monofamiliare in località S.Alessandro, ma tale titolo ad aedificandum veniva in seguito dichiarato decaduto per mancato rispetto dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.

La Società interessata impugnava innanzi al Tar per la Campania la determinazione comunale di ritiro dell’autorizzazione de qua e l’adito giudice con sentenza n.201 del 12/10/1992 accoglieva il relativo ricorso.

La I.- S. si rivolgeva nuovamente al Tar campano per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla suddetta sentenza e con delibera del Presidente della Giunta Regionale n.387 del 20/5/2002 veniva nominato il Commissario ad acta che con provvedimento datato 4 febbraio 2004 rilasciava alla Società interessata il permesso di eseguire i lavori in origine autorizzati, atto che veniva però successivamente annullato, in sede di autotutela, dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ischia con determina n.21427 dell’1/9/2005.

Insorgeva avverso tale ultimo provvedimento la I.- S. e il Tar Campania con sentenza n.8072/06 del 13 settembre 2006 accoglieva il ricorso relativamente all’impugnativa del provvedimento dirigenziale di annullamento sopra indicato, mentre, rigettava, ritenendola infondata, la contestuale domanda di risarcimento danni pure avanzata dalla ricorrente.

Il Comune di Ischia ha proposto appello avverso detta sentenza deducendo,.a sostegno della denunciata erroneità della sentenza del primo giudice, vari profili di doglianza.

La società Ice- Snei dal canto suo ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n.8072/2006 nella sola parte in cui rigetta la suindicata richiesta risarcitoria.

Tanto premesso, il Collegio alla luce delle evenienze sopravvenute nelle more del giudizio in ordine alla controversia all’esame, come rappresentate da entrambe le parti, deve dare atto della improcedibilità del proposti gravami per sopravvenuto difetto di interesse.

Invero, con atto depositato in data 17/2/2011, sottoscritto da entrambi i difensori, le parti hanno fatto presente che è cessata la materia del contendere e che comunque non hanno più interesse alla decisione di merito delle impugnative qui proposte, in ragione di un intervenuto accordo transattivo di definizione della controversia, del quale dà riscontro la delibera del Consiglio Comunale di Ischia n.3 del 25/2/2010 (atto, anch’esso, depositato in giudizio).

Non resta, perciò al Collegio che dare atto della improcedibilità sia dell’appello principale sia dell’appello incidentali, entrambi qui trattenuti in decisione, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’avvenuta composizione della vertenza nel suo complesso, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse l’appello principale proposto dal Comune di Ischia e l’appello incidentale proposto da I.- S. S.p.A.

Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-04-2011, n. 3545 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che la controversia de qua esula dalla giurisdizione del giudice adito atteso che, pur avendo ad oggetto l’impugnazione di un bando con il quale è stato indetto un nuovo concorso invece di utilizzare, con lo scorrimento, la graduatoria relativa ad una precedente procedura selettiva, è assorbente la considerazione che si controverte, in ogni caso, del bando (e della graduatoria) relativo al passaggio ad un diverso e superiore livello economico nell’ambito della stessa Area C;

Ritenuto pertanto inconferente il principio, elaborato dalla giurisprudenza sia del giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 20 agosto 2010, n. 18812) che di quello amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072), secondo cui in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto infatti che, vertendosi, in ogni caso, di passaggio di livello economico all’interno della stessa Area trova applicazione la regola secondo cui ai sensi dell’art. 68, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell’art. 63, d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad altra nell’ambito della stessa Area (Tar Napoli, sez. IV, 3 agosto 2009, n. 4637);

Ritenuto, per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

Considerato, infine, quanto alle spese di giudizio, che può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.