Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 10-05-2011, n. 18278 Motivi di ricorso

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Tito Antonio che ha chiesto accogliersi il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso proposto nell’interesse di P.O. è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.

Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Quanto all’eccezione di rito va rilevato che: 1) il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale di Palermo fu notificato mediante plico ritirato da persona che lo ha sottoscritto nello spazio a ciò destinato e il ricorrente non deduce la mancanza di collegamento della sua persona con il sottoscrittore; 2) ciò rende verificabile la relazione intercorrente tra chi si è qualificato come incaricato ed il luogo e il destinatario della notificazione.

Quanto al vizio di motivazione, nessun difetto argomentativo è dato rilevare.

Deve essere, invero, puntualizzato che, nel delitto di ricettazione, la consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento, elusivo della causale della ricezione; tanto più che nella specie si tratta di numerosi capi di abbigliamento provento di furto.

Quanto, infine, all’eccezione di prescrizione del reato, anch’essa è manifestamente infondata, atteso che si applica la normativa previgente in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 26.11.2004; ne consegue che la prescrizione per il delitto di ricettazione è decennale (quindicennale la massima), mentre il reato è stato commesso in epoca successiva all’8.5.2001.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20063

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.V. ricorre contro la sentenza della corte d’appello di Roma del 25 settembre 2006 che ha respinto l’opposizione alla sua dichiarazione di fallimento in data 9 febbraio 2000, in riforma della sentenza del tribunale di Roma in data 17 settembre 2003 che invece l’aveva accolta, affermando che lo stesso doveva essere qualificato imprenditore commerciale e non piccolo imprenditore in quanto gestiva un bar in zona centrale di Roma dal quale traeva notevoli incassi giornalieri.

Tale affermazione è censurata sotto il profilo della inadeguatezza del giudizio di fatto e della logicità della motivazione.

Nella specie deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata successivamente al 2 marzo 2006.

Il ricorso non si conclude con l’indicazione del quesito di diritto e pertanto è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Il collegio ha deliberato che la motivazione debba essere redatta in forma semplicificata.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 09-06-2011, n. 23232

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Svolgimento del processo

M.G. è stata condannata quale colpevole di bancarotta fraudolenta nella sua veste di accomandataria di COMECO Sas.

C.S., suo figlio, è stato ritenuto responsabile del medesimo delitto, quale concorrente nel reato ascritto alla madre.

L’accusa concerne condotta di distrazione fraudolenta concretatasi nel versamento di ricchezza a favore della soc. STARTING POINT Sas. il cui accomandatario è il C., senza (apparente) giustificazione alcuna.

Il Tribunale di Genova assolse gli imputati con sentenza del 3.12.2008.

Investita dell’appello del Procuratore Generale, la Corte d’Appello ha riformato la prima decisione condannando entrambi, avendo escluso la giuridica estraneità dell’accomandatario nella responsabilità di gestione, in virtù della normativa discendente dagli art. 40 cpv. c.p., art. 2392 cod. civ. La responsabilità penale del C., amministratore:

di quest’ultimo ente, è stata desunta dall’originario progetto (divisato dal padre dello stesso, marito della M., di poi defunto) di costituzione della fallita COMECO; proprio in funzione di sovvenire alle passività della seconda società.

La difesa dei prevenuti lamenta con ricorso:

– l’erronea applicazione della legge penale per avere omesso di considerare l’assenza di apporto della M. circa il programma genetico che sottostava alla costituzione della società (programma tratteggiato dal suo defunto marito) da lei amministrata e della effettiva conoscenza della successiva strategia esecutiva di quel piano e della illiceità delle uscite a favore della società del figlio;

– la carenza ed illogicità della motivazione che ritiene provata la consapevolezza del C. senza indicare lo specifico contributo causale alla condotta criminosa, ma raggiungendo il convincimento di reità per via di presunzioni;

– la violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna, avendo imputato il C. nella veste di concorrente nella commissione della bancarotta e, di poi, condannato lo stesso quale extraneus (posizione radicalmente diversa).
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.

La condanna di M.G. è allineata, in punto di diritto, alle indicazioni del giudice di legittimità che ritiene responsabile l’amministratore (qui accomandatario) per tutti gli atti di gestione, attesa la posizione di garanzia che viene a rivestire verso i creditori.

Quanto al profilo soggettivo, la circostanza delle sue concrete mansioni esecutive attiene ad aspetto del fatto, esterno allo scrutinio di questo giudice. Al contempo, la conoscenza in capo all’amministratore degli interna corporis dell’organismo è situazione che non impone specifica dimostrazione. Tanto più in un contesto di società di non rilevanti dimensioni e collocata al centro di un reticolo societario a sfondo famigliare, i cui legami si ritengono, in via di ragionevole esperienza, noti ai partecipi.

Ancora: il programma originario volto a sovvenire alle esigenze finanziarie di altro ente di questo novero, argomento desunto dalle indicazioni del curatore, è ragionevole passaggio che consente di ritenere dimostrata la conoscenza dei fatti societari in capo alla donna.

Infine, l’erogazione di ricchezza, senza impegno alla restituzione o concessione di congrua garanzia per la stessa, costituisce in sè manifestazione di distrazione fraudolenta, poichè viola le norme di corretta e prudente amministrazione e pregiudica, nel sempre possibile inadempimento del debitore, il patrimonio societario e le aspettative dei creditori.

Infondato, per le medesime ragioni dianzi esposte, è il mezzo relativo a C.S..

L’esecuzione dell’originario programma di sovvenzione verso la società da questi amministrata – argomento esposto dall’impugnata decisione a sostegno dell’assunto di condanna – è ragionevole sostegno alla lettura del fatto, allorquando riscontra la partecipazione del C., mediante previo concerto, alle successive condotte illecite realizzate in esecuzione di quella strategia, che diveniva illecita proprio nel momento in cui COMECO era divenuta insolvente.

Lo stretto rapporto famigliare giustifica, senza vizio logico, la conoscenza della provenienza del denaro (prestato, in ragguardevole misura, tanto da svuotare il patrimonio di COMECO, senza garanzia di restituzione) in spregio alle regole di lecita conduzione dell’organismo a cui era preposta la madre, M.G..

Manifestamente infondato è l’ultimo mezzo del ricorso proposto da CO.. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr.

Cass. Sez. Un., 15 luglio 2010, Carelli, CED Cass. 248041). Nel caso in esame la contestazione al C. di concorrente è rimasta inalterata e la descrizione della condotta di fraudolenza era chiaramente riferita al ruolo di accomandatario della società percettrice delle somme provenienti dalla fallita COMECO.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-06-2011, n. 25275 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30.3.2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, a far tempo dal 5.3.2010, l’affidamento in prova al servizio sociale concesso a L.Q. con ordinanza del 17.9.2009. La revoca seguiva ad una nota del 7.1.2010, con cui l’Uepe segnalava che la predetta era telefonicamente irreperibile; con successive note era stato rappresentato che la stessa aveva difficoltà linguistiche e gli incontri erano stati ripresi in data 13.1.2010, 26.1.2010, 2.2.2010 e 16.2.2010. Con comunicazione del 18.12.2009, era stato ancora segnalato che la L.Q. non domiciliava più all’indirizzo di (OMISSIS), ancorchè con nota del 22.3.2010 venisse detto il contrario. Alla luce di queste indicazioni contraddittorie, il Tribunale riteneva comunque che il soggetto non avesse rispettato le prescrizioni imposte, quanto all’obbligo di domicilio e di contatti con l’Uepe.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della prevenuta, per dedurre, con un unico motivo, la contraddittorietà e/o manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato: viene sottolineato che – contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato – la predetta ebbe contatti regolari con l’Uepe, nelle date suindicate di gennaio e febbraio, con il che non si comprende come potesse essere recepita la nota del 7 gennaio che la indicava come irreperibile telefonicamente;

non solo, ma veniva rilevato come la comunicazione relativa all’abbandono del domicilio era del tutto fuorviante, se solo si considera che la prevenuta venne reperita esattamente a quell’indirizzo – luogo di residenza dello zio – successivamente e soprattutto al momento della notifica della revoca del beneficio, in data 15.3.2010. Risulta poi dalle stesse relazioni dell’ufficio esecuzione penale esterna che la prevenuta omise di recarsi ad un unico controllo con gli assistenti sociali, quello del 21.12.2009, a seguito di un’incomprensione dovuta alla scarsa conoscenza della lingua italiana. Sarebbe stato del tutto sottovalutato da parte del Tribunale quanto riportato nella nota Uepe del 22.3.2010 sulla graduale "maggiore partecipazione dell’affidata e volontà di collaborazione alla costruzione di un progetto positivo e regolare". 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza.

4. Medio tempore – e per la precisione il 17.1.2011 – è intervenuto da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano provvedimento con cui è stata sospesa l’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova, con conseguente scarcerazione della condannata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Evidenti sono i tratti contraddittori ed illogici dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento di revoca è stato basato da un lato su un fatto (la sottrazione ad un incontro con l’ufficio esecuzione penale esterna) del tutto isolato a cui seguì la comprovata partecipazione a numerosi incontri successivi e dall’altro sull’affrettato recepimento di una nota che rappresentava la L. Q. come irreperibile, laddove presso il domicilio indicato venne sempre rinvenuta, anche quando le fu notificato il provvedimento di revoca del beneficio carcerario.

L’intervento successivo e riparatorio del Tribunale di sorveglianza di Milano evidenzia la piena fondatezza delle doglianze avanzate dalla ricorrente.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio. La presente decisione va comunicata al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 107.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone darsi comunicazione della decisione al Tribunale di sorveglianza di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 107.

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