Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 05-10-2011, n. 36033

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11.6.2010 la Corte d’Appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, che, in data 8.4.2003, aveva condannato D.M. e G.G. per i reati ricettazione e truffa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi con riguardo al reato di truffa per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto riduceva la pena loro inflitta a mesi 8 di recl. ed Euro 250,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati. In particolare il difensore di D.M. deduce:

1. L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 25.12.2004. 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Lamenta il ricorrente la mancata prova dell’elemento soggettivo del reato e sostiene che il fatto doveva essere meglio qualificato come incauto acquisto.

Il difensore di G.G. lamenta come unico motivo la manifesta illogicità della sentenza contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e le valutazioni effettuate dagli stessi.

Il ricorso di D.M. è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il reato commesso in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS) si prescrive in 15 anni e quindi non era prescritto alla data indicata e non è tuttora prescritto.

Il restante motivo riproduce integralmente ed esattamente il motivo d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, ed è quindi generico.

La Corte di appello ha chiarito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni che giustificano la condanna dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione a lui attribuito individuando specifici elementi di fatto, inequivoci, dai quali ha tratto il ragionevole convincimento che il D. aveva consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

La doglianza avanzata nell’interesse di G.G. è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sua responsabilità. Si legge nella sentenza che fu lo stesso G. a compilare l’assegno davanti alla parte offesa che era stata oggetto di una condotta truffaldina ripetuta ad opera dello stesso G. e del D..

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 24-10-2011, n. 38193

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di H. H. ed H.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23-12-010 dal Tribunale di Roma, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies ad oggetto delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto intestate ai richiedenti, in essere presso la Banca NLB di Tuzia in pendenza di procedimento penale per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.74 e 73, artt. 644, 648 bis c.p. e L. n. 356 cit., art. 12 quinquies rilevato che, dopo acquisizione di atti rilevanti ai fini del decidere in termini decadali alla decisione rispetto alla richiesta di detta acquisizione,il Tribunale procedente in sede di merito, in data 11-3-011, con il giudizio di colpevolezza degli imputati anzidetti in ordine ai reati loro ascritti, aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, dichiarava inammissibili le proposte richiesta di riesame per carenza di interesse.

Al riguardo, con la relativa ordinanza del 25-3-011, l’adito Tribunale rappresentava che il provvedimento di confisca era del tutto autonomo rispetto a quello del sequestro anzidetto, provvedimento quest’ultimo superato dal nuovo titolo ablativo a carattere definitivo, sic che l’interesse concreto ed attuale dei ricorrenti trovava ormai tutela nel procedimento impugnatorio avente ad oggetto la confisca.

Avverso tale decisione gli anzidetti imputati, a mezzo del proprio difensore,hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9" e art. 104 c.p.p., per mancata osservanza del termine perentorio di gg. 10 per la decisione sulla richiesta di riesame, termine decorrente dal 25-02-011 giorno di celebrazione della prima camera di consiglio, con conseguente perdita di efficacia del sequestro preventivo.

Va preliminarmente rilevato che l’eccezione proposta resta intuibilmente superata dalla cennata decisione di confisca di quanto oggetto dell’originario sequestro preventivo, provvedimento successivo a detto sequestro e per la natura e funzione stessa dell’atto "assorbente" ogni questione attinente il dotto sequestro in termini di tempestività della decisione impugnata. Di qui l’inammissibilità dei ricorsi con la con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento dalle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro mille,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE,00= in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7455 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

M.F. ha chiesto che venisse accertata la sussistenza del proprio diritto ad essere assunto dalla società Wagon Lits quale impresa subentrante alla precedente datrice di lavoro, Wasteels International Italia srl, nel contratto di appalto stipulato con la società Ferrovie dello Sato per il servizio di accoglienza e assistenza della clientela delle vetture letto.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha accolto la domanda rilevando che questa trovava fondamento nel disposto dell’art. 17 del contratto collettivo per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti del 24 aprile 2001, che prevedeva che in caso di cambio dell’appalto fosse garantita l’occupazione dei lavoratori in forza presso l’azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza dell’appalto, ed osservando che tale contratto era stato sottoscritto anche dalla associazione datoriale alla quale aderiva la società.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Compagnia Internazionale delle Carrozze e del Turismo s.a. (già Wagon Lits) affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso il M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dal resistente, dovendo osservarsi che l’art. 369 c.p.c. richiede che insieme al ricorso siano depositate la copia autentica della sentenza impugnata e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non anche che di tali adempimenti venga fatta menzione nel ricorso per cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 5113/99, Cass. n. 3241/99). La prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 risulta soddisfatta, nel caso in esame, dalla produzione del fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio e dalla indicazione che in esso sono rinvenibili gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso, ed in particolare la copia integrale del c.c.n.l. per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti del 24 aprile 2001 (cfr. sul punto Cass. n. 17602/2011, Cass. sez. unite n. 7161/2010).

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e del c.c.n.l. per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti, sostenendo l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 17 del predetto c.c.n.l. in quanto la materia da esso disciplinata (cambi appalto) era stata espressamente attribuita dal precedente art. 2 dello stesso contratto alla successiva eventuale contrattazione aziendale con la previsione che "A livello aziendale sono di competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale. Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA … sulla scadenza dei contratti di appalto". 2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo, in sintesi, che, poichè le organizzazioni sindacali non avevano comunicato alla società il nominativo del M., e poichè quest’ultimo non si era attivato in tempo utile per richiedere l’assunzione, non sussisteva alcun obbligo di assunzione a carico della società. 3.- Il primo motivo è infondato. Invero, anche a voler prescindere dalla considerazione che la questione relativa alla competenza della contrattazione nazionale o di quella aziendale in materia di cambio di appalto non risulta essere stata oggetto di dibattito nei precedenti giudizi di merito, va rilevato che la norma contrattuale invocata dalla ricorrente non attiene alla disciplina dei contratti di lavoro nel caso di successione di una impresa ad un’altra nel contratto di appalto – vicenda che è disciplinata, invece, dall’art. 17 del contratto collettivo – limitandosi a stabilire a carico delle imprese un obbligo di informazione "sulla scadenza dei contratti di appalto". Come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la vicenda in esame trova, invece, compiuta disciplina nella disposizione di cui all’art. 17, secondo la quale "in caso di cambio di appalto sarà garantita l’occupazione dei lavoratori in forza presso l’azienda cessante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell’appalto. A tal fine l’impresa subentrante e le OOSS s’incontreranno nell’eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni dell’appalto rispetto alle precedenti per concordare le soluzioni possibili. A tal fine le parti richiamano espressamente anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 18 del 2001", con l’ulteriore previsione, di cui al terzo comma dello stesso articolo, dell’obbligo per l’impresa subentrante di mantenere i trattamenti economici e normativi previsti per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del c.c.n.l..

4.- Anche il secondo motivo è infondato. Per quanto riguarda l’esistenza di limiti temporali agli obblighi posti dal contratto collettivo a carico dell’impresa subentrante e la necessità o meno di una iniziativa del lavoratore ai fini dell’assunzione, la Corte territoriale ha osservato che "in assenza di una espressa comminatoria di decadenza (che non risulta prevista dalla pattuizione collettiva testè citata), nessun rilievo ai fini della presente decisione potrebbe attribuirsi alla circostanza, peraltro non dimostrata (del tutto insufficienti a tale scopo sono le generiche dichiarazioni effettuate in proposito, in sede di interrogatorio libero, dal procuratore della convenuta C.I.C.L.T.), dell’esistenza di una richiesta da parte sindacale di assumere solo coloro che ne avrebbero fatto richiesta (è appena il caso di osservare che la possibilità di concordare in sede sindacale le "soluzioni possibili" è prevista solo nel caso di modifica delle condizioni di appalto, circostanza quest’ultima non dedotta nè provata dalla C.l.C.L.T.)." Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque sorretta da motivazione adeguata e coerente sul piano logico e che, come tale, non è assoggettabile alle censure che ad essa sono state mosse in questa sede di legittimità. Al riguardo, vale rimarcare che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di inerito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008). Deve, inoltre, ribadirsi che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come le scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 14972/2006). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che nel motivo in esame si fa riferimento ad una ricostruzione di fatti e di circostanze di cui si lamenta l’omesso o l’inadeguato esame, senza tuttavia indicare precisamente – con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – in quale atto siano state allegate le suddette circostanze ed in quale sede e modo esse siano state provate o ritenute pacifiche.

5.- Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ( art. 96 c.p.c.), pur proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, è tuttavia inammissibile in quanto formulata solo con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20914/2011, Cass. sez. unite n. 17300/2003, Cass. sez. unite n. 8363/90).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a, c.p.a e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-09-2011) 24-11-2011, n. 43306

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15 aprile 2010 il giudice di pace di Mezzolombardo dichiarava M.B. colpevole del reato continuato di ingiuria, minaccia e danneggiamento nonchè del reato continuato di ingiuria e minaccia, reati entrambi commessi in (OMISSIS) all’interno del bar di P.L. e originariamente contestati in distinti procedimenti sorti a seguito di ricorsi immediati delle persone offese, e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla "pena pecuniaria complessiva" di Euro 2.500,00 nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili P. L. e H.K., cui veniva assegnata una provvisionale rispettivamente di Euro 5.000,00 ed Euro 3.00,00.

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 il Tribunale di Trento riformava la predetta sentenza limitatamente alla pena, che veniva ridotta ad Euro 420,00 di multa, e confermava le restanti statuizioni.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la mancanza o carenza di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 597 c.p.p., comma 1, con particolare riferimento alla rilevanza o attendibilità attribuita alle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, costituitesi parte civile, e alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese dagli altri testi ( B. e M.); in particolare le dichiarazioni delle testi P. e H. divergerebbero nettamente, secondo il ricorrente, quanto al reato di ingiuria ai danni della P. (la P. aveva riferito di essere stata offesa con gli epiteti "stronza e falsa", mentre secondo la H. l’imputato avrebbe detto "ti credevo un’amica, invece sei falsa");

2) la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. con riferimento al reato di ingiuria nei confronti della persona offesa H. in quanto il giudice di pace si sarebbe pronunciato su un fatto diverso rispetto a quello descritto nel capo d’imputazione (il fatto che l’imputato avesse sputato sul pavimento del bar, che non trovava peraltro riscontro negli esami testimoniali, era stato infatti riferito solo nel ricorso immediato presentato dalla persona offesa H. la quale tuttavia in sede di esame testimoniale non ne aveva parlato e, comunque, aveva sporto querela solo per il reato di minaccia);

3) l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 594 c.p. con riferimento alle frasi asseritamente ingiuriose pronunciate dall’imputato all’indirizzo della persona offesa P., che non erano state confermate dalla teste H. e che comunque, pur essendo maleducate, nel concreto contesto culturale e comunicativo non potevano essere considerate idonee a ledere l’altrui onore;

4) la contraddittorietà e incongruenza della sentenza con riferimento "alla quantificazione delle statuizioni risarcitorie ed al rimborso delle spese legali" in favore delle parti civili, spese determinate nella misura di Euro 4.000,00 in ragione della complessità del processo pur essendo l’affermazione di responsabilità fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese che avevano esse stesse determinato dei rinvii per valutare, su invito del giudice, la possibilità di rimettere la querela.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, riguardante essenzialmente il reato di ingiuria ai danni della persona offesa P. che sarebbe stata apostrofata con le parole "falsa e stronza", è manifestamente infondato e, comunque, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione, con corretti riferimenti giurisprudenziali, ai principi espressi da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In particolare il Tribunale di Trento si è adeguato alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purchè siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia anche costituita parte civile – e sia, perciò, portatrice di pretese economiche – il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. 1 24 giugno 2010 n. 29372, Stefanini; sez. 1 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani; sez. 6 3 giugno 2004 n. 33162, Patella; sez. 3 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo Iosi; sez. 3 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza). Detto controllo avviene peraltro nell’ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo). Nel caso di specie le divergenze sottolineate dal ricorrente tra la frase offensiva riferita dalla persona offesa P. e quella riferita dalla teste H. (persona offesa rispetto ad altra condotta dell’imputato, contestata separatamente) sono state oggetto di attenzione da parte del giudice di appello che le ha tuttavia ritenute "dettagli meramente lessicali", con una valutazione logicamente coerente (la H. aveva comunque confermato che la P. era stata definita "falsa"). Del resto la Corte rileva che nei motivi di appello (pagina nove) non si negava che l’imputato avesse pronunciato le parole offensive "falsa e stronza", ma si sosteneva solo che fossero state rivolte alla sua ex convivente presente sulla soglia del locale.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte rileva che nell’intestazione della sentenza impugnata – per evidente errore materiale non emendabile in questa sede stante il disposto dell’art. 130 c.p.p., comma 1, ult. parte, – non è riportato il capo d’imputazione relativo al reato continuato di ingiuria e minaccia ai danni della persona offesa H.K. (cfr. intestazione della sentenza di primo grado e capo d’imputazione relativo al procedimento n. 2/2009). Dal contesto della motivazione si evince inoltre che la condotta ingiuriosa nei confronti della barista è stata individuata nel lancio di bicchieri all’indirizzo della donna ("nel caso di specie… anche il lancio di bicchieri contro la barista H.K. può integrare il reato di ingiuria, oltre che di minaccia, circostanze tutte obiettivamente riscontrabili nella condotta dell’imputato all’interno del locale bar (OMISSIS)"), condotta inserita nel capo d’imputazione la cui enunciazione è stata omessa nell’intestazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito ha fatto invece riferimento solo in via astratta e a titolo meramente esemplificativo alla possibilità di configurare la condotta ingiuriosa in uno sputo ("…sebbene si tratti della forma più frequente, non è necessario che l’offesa sia verbale, essendosi ravvisata l’ingiuria persino in uno sputo, neppure diretto contro l’interessato, quale manifestazione di disprezzo, perciò lesiva del suo decoro…"). In ordine alla procedibilità, la Corte osserva che nel ricorso immediato D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21 (la cui presentazione produce gli stessi effetti della presentazione della querela: D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 5) la persona offesa H. dichiarava di querelare il M. "per i reati che verranno individuati nel di lui comportamento e comunque per le minacce subite tramite i comportamenti tenuti", senza quindi limitare la richiesta di punizione al reato di minaccia.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va ribadito, circa la prova del fatto, quanto detto nell’esaminare il primo motivo di ricorso. In ordine alla portata offensiva delle espressioni rivolte alla persona offesa P. ("falsa, stronza") va ribadito il principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice dell’art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Cass. sez. 5 19 febbraio 2010 n. 21264, Saroli). Nel caso in esame con l’atto di appello non veniva peraltro in astratto contestata (pagina 9) la portata offensiva delle espressioni attribuite al M., ma se ne negava il carattere dispregiativo in una valutazione complessiva del contesto in cui dette espressioni erano state pronunciate. La particolarità del contesto, evocata anche nel ricorso in esame in maniera del tutto generica, non risulta tuttavia essere stata specificamente individuata dal ricorrente, mentre proprio dalla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata il contesto in cui l’imputato ha agito appare connotato da una notevole carica aggressiva, non solo verbale, che rende plausibile la ritenuta valenza offensiva degli epiteti, anche volgari, rivolti pubblicamente alla persona offesa P..

Il quarto motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Quanto alle "statuizioni risarcitorie", la Corte rileva che il giudizio di primo grado si era concluso con una condanna generica al risarcimento dei danni, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile. Il ricorrente non si duole, peraltro, della liquidazione alle parti civili di somme a titolo di provvisionale.

Quanto all’entità delle spese processuali da rimborsare alla parte civile – liquidate dal giudice di primo grado nella somma di Euro 4.000,00 che il giudice di appello ha ritenuto correttamente determinata "avuto riguardo alla complessità, francamente inusuale, della causa svoltasi innanzi al giudice di pace, protrattasi per numerose udienze e comportante la necessità di escutere numerosi testimoni" – la Corte osserva che l’assunto difensivo dell’attribuibilità esclusivamente alle persone offese, che non avevano inteso rimettere le querele, della durata del processo non è sostenuto da specifici riferimenti a condotte dilatorie delle parti civili e che comunque il ricorrente non contesta l’oggettiva e "inusuale" complessità del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.