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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola ispettori sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2010/2011;

Tenuto conto che la ricorrente è stata esclusa in ragione di un esito a lei sfavorevole della visita di idoneità fisica, a causa di una riscontrata "tachicardia sinusale in soggetto con trombocitopenia";

Rilevato che questo Tribunale, dopo aver constatato che in atti era stata depositata una perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell’esclusione, ha disposto una verificazione medica presso l’Ospedale Policlinico militare del Celio con ordinanza n. 1504 del 2010, che ha avuto esito favorevole per l’odierna ricorrente, avendo quel Collegio medico evidenziato "Assenza di patologia cardiovascolare e di piastrinopenia", con riferimento ai criteri indicati dal D.M. 17 maggio 2000 n. 155 (i virgolettati sono tratti dal verbale della commissione medica, versato in atti);

Ritenuto, quindi, che sussistono evidenti presupposti di fondatezza dei motivi di gravame dedotti con il ricorso principale, di talché esso va accolto con annullamento del provvedimento di esclusione della concorrente dalla selezione e dalla successiva ammissione al corso;

Stimato, infine, che le spese seguono la soccombenza e che vengono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine al ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Signora R.D.R. che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 10-04-2013, n. 16356

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 04/09/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dispose la misura cautelare della custodia in carcere di C.C. indagato per il reato di partecipazione al sodalizio di tipo mafioso (‘ndrangheta di Seregno).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 25/09/2012, la respinse.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la carenza e illogicità della motivazione sulla qualificazione della ritenuta condotta associativa del C., l’omessa risposta del Tribunale alle doglianze della difesa (che riguardavano l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari) e, infine, l’erronea o inadeguata valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da imputato di reato connesso.

In particolare si evidenzia che il collaboratore di giustizia B.A. si limita a dire genericamente che l’indagato – tra l’altro detenuto dal 2003 fino al 13.02.2010 e che quindi non ha avuto mai contatti diretti o indiretti con il B. il cui avvento nella ‘ndrangheta è dell’anno 2006 – era partecipe dell’associazione senza specificarne il ruolo o descrivere idonee circostanze sintomatiche della ritenuta condotta partecipativa; e ciò, tra l’altro, lo avrebbe appreso dal fratello del ricorrente R.. Nè i nuovi collaboratori – P.M. e C. S. che nulla riferiscono in merito alla posizione dell’indagato – conoscono il ricorrente come persona o come soggetto inserito nell’associazione mafiosa nella quale i collaboratori asseriscono di fare parte. Infine, il difensore del C. sottolinea che a pag. 10 del fascicolo personale dell’indagato è riportata la dichiarazione (dell’anno 2000) di tale I.M. che definisce il ricorrente "uno forte, molto forte con la droga, ma non è conosciuto e lui non l’ha conosciuto a livello ‘ndranghetistico".

E’, quindi, evidente la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Infine, il ricorrente sottolinea che nell’impugnato provvedimento non viene evidenziato alcun riscontro oggettivo che possa confermare quanto genericamente riferito dai collaboratori di giustizia.

Il difensore del C.C. conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Si deve, preliminarmente, sottolineare la correttezza del ricorso alla motivazione per relationem operato dal Tribunale del riesame. E’ noto, infatti, che nel nostro ordinamento processuale la motivazione cd. "per relationem" è considerata legittima, purchè siano osservate (come è avvenuto nel caso di specie) determinate condizioni: a) faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione; c) l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato, attraverso l’allegazione o la trascrizione nel provvedimento in questione, o quanto meno ostensibile nel momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di vantazione, di critica e di gravame, consentendo il controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. – dep. 21/09/2000 – Rv. 216664; Sez. 4^, Sentenza n. 16886 del 20/01/2004 Ud. – dep. 09/04/2004 – Rv. 227942; Sez. 4^, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. – dep. 14/10/2008 – Rv. 241062).

Si deve aggiungere che il Tribunale del riesame non si è limitato, però, ad un semplice richiamo della motivazione del G.I.P., ma ha affrontato tutti i punti essenziali che sostengono il provvedimento restrittivo e ha, soprattutto, risposto a tutte le doglianze difensive.

Tanto premesso, si rileva che il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Infatti il Tribunale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi a carico dell’indagato per il reato di cui sopra. Ha, infatti, ben valutato gli elementi acquisiti e in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia B. A. correttamente ritenute spontanee, credibili e utilizzabili facendo propria la condivisa motivazione sul punto del G.I.P. (si vedano: la pagina 3; le pagine da 4 a 6 e da 8 a 9 impugnata ordinanza). Il Tribunale ha così – richiamando, anche, la condivisa motivazione del G.I.P. e in linea con i principi giurisprudenziali affermati, sul punto, da questo Supremo Collegio (ad esempio: Sez. U, Sentenza n. 1653 del 21/10/1992 Ud. – dep. 22/02/1993 – Rv. 192470;

Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006 CC. – dep. 31/10/2006 – Rv.

234598) – ben evidenziato come il collaboratore di cui sopra sia assolutamente attendibile sotto il profilo intrinseco e non pare animato da intenti calunniosi. Il Tribunale da tutto quanto sopra esposto ricava, correttamente, anche l’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni.

Infine, si deve rilevare che sia il Tribunale, sia il G.I.P., hanno – correttamente – valutato le dichiarazioni del chiamante in correità secondo il canone previsto dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, – richiamato dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, – e hanno specificamente indicato le emergenze investigative che corroborano le dichiarazioni di cui sopra (intercettazioni conversazioni;

accertamenti della P.G.). L’accurata analisi del materiale probatorio effettuata dal Tribunale non viene scalfita dalle generiche doglianze del ricorrente, che si fondono solo su mere congetture e su circostanze affermate apoditticamente. Emblematica, in tal senso, è la genericissima doglianza contenuta a pagina 2 del ricorso ove si afferma che il Tribunale non ha risposto alle doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari senza, poi, neppure evidenziare in seguito le eventuali lacune o omissioni (a dire il vero non vi è neppure uno specifico motivo di ricorso sul punto, a fronte di una condivisa, ampia, logica e non contraddittoria motivazione del Tribunale alle pagine 12 e 13).

Si deve sottolineare che il Tribunale a differenza di quanto sostenuto nel ricorso indica il ruolo del ricorrente nell’ambito dell’associazione (il C., in quanto fratello del "capo locale" C.R., gestisce i proventi del traffico di sostanza stupefacente; si veda pag. 9 dell’impugnato provvedimento e, poi, la pag. 10 nel commento dell’intercettazione della conversazione tra N. e Z.. Raccoglie danaro – intensificando le vendite di sostanze stupefacenti – per acquistare armi per l’associazione essendovi una faida in corso tra la famiglia C. e S., faida alla quale il ricorrente partecipa attivamente; si vedano le pagine 9 e 10 dell’impugnata ordinanza). Si deve, comunque, ricordare in proposito che per i reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacchè il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2^, Sentenza n. 23687 del 03/05/2012 Ud. – dep. 14/06/2012 – Rv. 253221).

Per quanto riguarda la generica doglianza relativa al fatto che il B. avrebbe appreso dal C.R. (fratello dell’odierno indagato) della partecipazione al sodalizio del ricorrente e quindi si tratterebbe di una dichiarazione de relato, si deve innanzi tutto rilevare che dall’ordinanza risulta che il B. aveva una conoscenza diretta dell’appartenenza all’associazione del C.C., appartenenza confermata, tra l’altro, dagli altri elementi ben specificati nelle pagine da 9 a 11 dell’impugnato provvedimento. Si deve, in ogni caso, sottolineare che sono, comunque, direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili nè a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all’art. 195 c.p.p., nè alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l’inutilizzabilità (Sez. 5^, Sentenza n. 4977 del 08/10/2009 Ud. – dep. 08/02/2010 – Rv. 245579).

Il Tribunale spiega in modo incensurabile perchè i due collaboratori P. e Ca. non hanno fornito notizie sul ricorrente (si veda la pagina 11 dell’impugnato provvedimento); risposta che non viene presa in considerazione dal ricorrente.

Per quanto riguarda, poi, il generico richiamo alle dichiarazioni di tale I.M. (dichiarazione, tra l’altro, datata perchè del 2000 e nella quale, comunque, si conferma un ruolo molto importante del ricorrente nel traffico illecito di droga, cosi come attestato anche nelle dichiarazioni di B.) si deve rilevare che dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale non risulta che tale argomento sia stato oggetto di impugnazione ed è, quindi, evidente che non può proporsi per la prima volta avanti a questo Giudice di legittimità (la doglianza è, tra l’altro, in contrasto con il principio della necessaria autosufficienza del ricorso più volte affermato da questa Suprema Corte perchè si richiama genericamente un fascicolo personale dell’indagato ove a pagina 10 si può leggere la dichiarazione di cui sopra; Sez. 6^, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010 Ud. – dep. 22/12/2010 – Rv. 249035).

Infine, il Tribunale, come già rilevato, fornisce una congrua, logica e non contraddittoria motivazione sui riscontri (si vedano, in particolare, le pagine da 9 a 11) contrastati dal ricorrente solo con una diversa e apodittica interpretazione dei fatti e delle intercettazioni. E’ il caso di ricordare, in proposito, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^, sent. n. 47891 del 28.09.2004, dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

A fronte di tutto quanto sopra esposto, come si è già detto, il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni in fatto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 25-02-2009 (12-02-2009), n. 8613 Incompatibilità alla celebrazione del rito abbreviato per aver emesso un decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputato – Rapporto tra il reato di truffa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza del 29/11/2005, il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia dichiarò A.C., P.A., B.F., C.C. e M.R. responsabili di varie truffe e tentate truffe aggravate ai danni di Ente Pubblico (Amministrazione finanziaria; ottenevano o tentavano di ottenere indebiti rimborsi delle imposte I.V.A. e I.R.P.E.F.) e – con esclusione dell’ A. – di una serie di corruzioni ( Ca., incaricato di pubblico servizio quale dipendente della SORIT s.p.a. – società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia -, dietro pagamento compiva atti che favorivano l’iter delle richieste di rimborso di cui sopra, omettendo gli atti del suo ufficio che avrebbero consentito di far emergere la natura fraudolenta delle richieste o compiendo atti che rimuovevano gli ostacoli per ottenere l’indebito rimborso; in particolare vigilava affinchè le eventuali comunicazioni dell’Ufficio Entrate – che effettuava controlli a campione – non giungessero all’attenzione di altri impiegati non coinvolti che potessero bloccare il rimborso non dovuto); il solo P., inoltre, del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10 (occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra);
unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuzione per la scelta del rito – li condannò alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di Euro 600,00 di multa, oltre alla sanzione accessoria di cui all’art. 32 quater c.p..
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 06/06/2007, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. di Perugia in data 29/11/2005 dichiarò estinti, per intervenuta prescrizione, tutti i reati di cui sopra commessi in data anteriore al (OMISSIS);
confermò nel resto la decisione di primo grado, riducendo le pene per i residui reati nel modo seguente: A.C. mesi 4 di reclusione e Euro 200,00 di multa; P.A. anni 1 e giorni 10 di reclusione; B.F. mesi 11 e giorni 10 di reclusione; C.C. mesi 11 e giorni 10 di reclusione;
M.R. mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata A.C. deducendo:
1) Art. 606 c.p.p., lett. C in relazione alla violazione dell’art. 181 c.p.p., comma 1, e art. 604 c.p.p., comma 5.
La difesa della ricorrente evidenzia che con l’appello era stata eccepita la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e quindi la nullità della stessa. Infatti il G.U.P. si era limitato ad un semplice rinvio agli atti di indagine, senza indicare le prove poste a fondamento della condanna e senza spiegare la ragione della decisione. A riprova di quanto sopra nell’appello veniva evidenziato che l’A. – che rispondeva solo di una tentata truffa aggravata – veniva condannata alla stessa pena di altri coimputati che rispondevano di truffe aggravate e corruzione; ciò dimostrava l’insufficiente esame degli atti da parte del Giudice di primo grado.
La difesa della ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale non abbia accolto l’appello dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e abbia, invece, ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza appellata ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 5.
Secondo il ricorrente ciò non sarebbe possibile, perchè la sentenza di primo grado è completamente priva di motivazione; l’imputato, infatti, in casi del genere, sarebbe privato di un grado di giudizio.
2) Art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione alla violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2.
La difesa della ricorrente evidenzia che l’A. aveva sempre proclamato la sua innocenza evidenziando che il marito era l’amministratore di fatto della società. La C.T. grafica conferma che l’istanza di rimborso è stata firmata dal B. e non già dall’ A.. Quindi la motivazione della Corte territoriale, che nonostante la C.T., conferma la penale responsabilità della ricorrente sulla base di mere supposizioni, è contraddittoria.
La Corte di Appello sulla base di quanto sopra avrebbe dovuto assolvere l’A. ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.
La difesa della ricorrente chiede, quindi, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato P.A. deducendo:
1) Erronea applicazione della legge penale relativamente alle norme di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
La difesa del ricorrente rileva che nel caso di specie non può ritenersi sussistente il delitto di truffa aggravata per essere stato commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico. Infatti, le istanze di rimborso erano garantite da polizze fideiussiorie, rilasciate da compagnie assicurative; polizze che l’Amministrazione Finanziaria ha regolarmente escusso quando si è accorta che i rimborsi non erano dovuti, non subendo – quindi – alcun danno.
Pertanto si tratta di truffe semplici ai danni di privati (le compagnie Assicurative) non procedibili perchè non è stata presentata querela. La Corte avrebbe dovuto, quindi, prosciogliere l’imputato ex art. 529 c.p.p..
2) Carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 110, 320 e 321 c.p..
La difesa del ricorrente rileva che con apposito motivo di appello aveva evidenziato come nel caso di specie non fosse ravvisabile il reato di corruzione, ma quello di concussione a carico dell’impiegato della SORIT s.p.a. – società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia – Ca..
Questi, infatti, aveva prestato molto danaro al P. e a molti altri commercianti – coimputati del ricorrente – e pretendeva interessi molto alti. Poichè i commercianti non riuscivano a restituire le somme avute in prestito, il Ca. li costringeva a richiedere i rimborsi (non dovuti) e una volta ottenuti tratteneva per sè la maggior parte della somma lasciando agli imputati solo le briciole.
La difesa del ricorrente rileva che in ogni caso la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello di cui si tratta, violando così un suo preciso obbligo.
3) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla riconosciuta responsabilità per i reati di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D. La difesa del ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza sul riconoscimento di responsabilità del P. per il reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10. Invero la Corte desume quanto sopra dal solo fatto che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie non siano state rinvenute e che l’imputato non ha mai presentato denunzia di furto o la ricevuta di affidamento di tali atti al commercialista.
E’ evidente che tali prove sono insufficienti e spetta al P.M. dimostrare la sussistenza del reato.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato B.F. deducendo:
1) art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione alla violazione dell’art. 181 c.p.p., comma 1, e art. 604 c.p.p., comma 5.
La difesa del ricorrente evidenzia che con l’appello era stata eccepita la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e quindi la nullità della stessa. Infatti il G.U.P. si era limitato ad un semplice rinvio agli atti di indagine, senza indicare le prove poste a fondamento della condanna e senza spiegare la ragione della decisione. La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale non abbia accolto l’appello dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e abbia ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza appellata ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 5.
Secondo il ricorrente ciò non sarebbe possibile, perchè la sentenza di primo grado è completamente priva di motivazione; l’imputato, infatti, in casi del genere, sarebbe privato di un grado di giudizio.
2) Art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza che, tra l’altro, rinvia alla motivazione della condanna dell’ A. che ha una posizione completamente diversa dal B.. Infatti la prima risponde solo di una tentata truffa e il secondo, invece, anche di corruzione. Sottolinea, infine, come l’impugnata sentenza non abbia dato alcuna risposta alle doglianze contenute nell’appello sulla qualifica di incaricato di un pubblico servizio di Ca., qualifica che ha consentito di ritenere sussistente il reato di corruzione.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato C.C. deducendo:
1) Violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, e art. 179 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C. Nullità assoluta di tutti gli atti assunti a far data dal 05/02/2004 fino alla sentenza di secondo grado.
La difesa del ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo e secondo grado, non avendo il G.U.P. mai deciso sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal difensore dell’imputato. Sottolinea come tale mancata decisione ha inciso sul diritto di difesa dell’imputato non abbiente che non ha potuto estrarre copie dei copiosissimi atti, nè nominare suoi consulenti tecnici.
2) Inosservanza dell’art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lettera E, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C. La difesa del ricorrente rileva che in appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla responsabilità dell’imputato. La Corte di appello ha rigettato tale doglianza cercando di colmare le lacune motivazionali della sentenza del G.U.P., aderendo così al non condiviso orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice di secondo grado tale potere. Rileva, però, che in realtà la Corte territoriale non ha affatto motivato sul punto fondamentale evidenziato nell’appello:
l’accusa nei confronti del C. si basa solo sulla chiamata in correità della M.. Ebbene la Corte non ha proceduto alle verifiche prescritte dalla legge in questi casi e cioè: valutazione della credibilità del chiamante in correità; verifica sussistenza elementi esterni di riscontro.
3) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 18 c.p.p., comma 1, lettera A, art. 178 c.p.p., lett. C e art. 180 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. E. La difesa eccepisce che il G.U.P., a fronte della richiesta di alcuni imputati di procedere con giudizio ordinario, di altri di procedere a giudizio abbreviato secco e altri ancora a giudizio abbreviato condizionato, doveva necessariamente procedere alla separazione dei procedimenti ai sensi dell’art. 18 c.p.p., comma 1, lettera A, dato che non ha indicato alcun motivo di irrimediabile pregiudizio all’accertamento dei fatti derivante dalla separazione. Quanto sopra ha determinato il sopraggiungere dell’incompatibilità del Giudice ex art. 34 c.p.p., con violazione del principio del Giudice naturale precostituito per legge.
La difesa del ricorrente si lamenta, infine, del fatto che il G.U.P. abbia accolto la richiesta del P.M. di disporre l’acquisizione di nuove prove; prove che non servivano – anche perchè il G.U.P. non ha fornito alcuna motivazione sul punto – all’integrazione probatoria necessaria per poter decidere (come previsto dall’art. 441 c.p.p., comma 5), ma che si risolvevano in prove del tutto nuove che potevano e dovevano essere svolte nella fase delle indagini preliminari.
4) Inosservanza degli artt. 110, 320, 321 e 158 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. La difesa del ricorrente evidenzia errori, per quanto concerne la pena, da correggersi. Rileva, inoltre, che la truffa aggravata è più grave della corruzione di incaricato di pubblico servizio e quindi la Corte ha sbagliato a prendere quest’ultimo reato come base per operare la continuazione ex art. 81 c.p..
Evidenzia infine la carenza di motivazione sia in ordine alla qualifica di incaricato di un pubblico servizio per il Ca., sia in relazione agli atti che questi avrebbe commesso, sia infine sull’elemento oggettivo e soggettivo imputabile al C..
Osserva, infine, che la corruzione si consuma con l’accordo tra corruttore e corrotto e questo accordo si sarebbe verificato in data (OMISSIS) quando è stata inoltrata la prima richiesta di rimborso.
Sarebbe, quindi, evidente che tutte le ipotesi di corruzione sarebbero prescritte.
5) Inosservanza dell’art. 316 ter c.p. e art. 640 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera E. La difesa del ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla eccepita insussistenza di artifizi e raggiri – e conseguentemente insussistenza del reato di truffa – che non si possono, certo, ravvisare nella semplice presentazione di un’istanza di rimborso non dovuto, senza la formazione di un falso supporto probatorio idoneo a trarre in inganno l’Ente pubblico. Se, poi, si volesse ritenere sussistente la violazione dell’art. 316 ter c.p. la difesa del ricorrente ricorda che la soglia di punibilità di questa norma è di Euro 3.999,96 di molto superiore alle L. 611.000 indebitamente percepite dall’imputato.
6) Inosservanza degli artt. 133 e 69 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. E. La difesa del ricorrente si lamenta dell’entità della pena base fissata dalla Corte di appello con una diminuzione di soli due mesi su quella individuata dal G.U.P., nonostante siano stati dichiarati estinti per prescrizione la maggioranza dei reati. Evidenzia, infine, una carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta e alla non concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in relazione alla sostanziale incensuratezza del ricorrente.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata M.R. deducendo:
1) art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p. e agli artt. 336, 337 e 345 c.p.p..
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo, nello specifico polizze fideiussorie versate in atti, e domande di rimborsi I.V.A. ed I.R.P.E.F. depositate in atti.
La difesa della ricorrente rileva che nel caso di specie non può ritenersi sussistente il delitto di truffa aggravata per essere stato commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico. Infatti, le istanze di rimborso erano garantite da polizze fideiussiorie, rilasciate da compagnie assicurative; polizze che l’Amministrazione Finanziaria ha regolarmente escusso quando si è accorta che i rimborsi non erano dovuti, non subendo – quindi – alcun danno.
Pertanto si tratta di truffe semplici ai danni di privati (le compagnie Assicurative) non procedibili perchè non è stata presentata querela. La Corte avrebbe dovuto, quindi, prosciogliere l’imputato ex art. 529 c.p.p.. Inoltre la difesa della ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla eccepita insussistenza di artifizi e raggiri – e conseguentemente insussistenza del reato di truffa – che non si possono, certo, ravvisare nella semplice presentazione di un’istanza di rimborso non dovuto, senza la formazione di un falso supporto probatorio idoneo a trarre in inganno l’Ente pubblico.
La difesa della ricorrente evidenzia che la M. aveva sempre proclamato la sua innocenza. La C.T. grafica conferma che l’istanza di rimborso è stata firmata da altra persona e non già dalla M.. Quindi la motivazione della Corte territoriale, che nonostante la C.T., conferma la penale responsabilità della ricorrente sulla base di mere supposizioni, è contraddittoria.
La Corte di Appello non ha tenuto neppure conto che la M. era succuba del C.C.. Questi nel suo interrogatorio ha, tra l’altro, ammesso di averla maltrattata. La difesa della ricorrente contesta, infine, che le dichiarazioni di C. R., C.C. e Ma.Gi. possano in qualche modo indicare responsabilità della M..
2) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 320 e 321 c.p., art. 81 cpv. c.p. e art. 358 c.p..
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo, circa la definizione del Ca. quale pubblico ufficiale.
La difesa della ricorrente contesta la sussistenza del reato di corruzione in primo luogo perchè il Ca., essendo addetto alla ricezione della posta (fatto affermato apoditticamente dal P.M. e non provato) della SORIT s.p.a. – società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia – e svolgendo quindi semplici mansioni di ordine o di prestazione d’opera meramente materiale, non ha la qualifica nè di pubblico ufficiale, nè di incaricato di pubblico Servizio.
La difesa della ricorrente rileva, infine, che non vi è alcuna prova di atti corruttivi della M., nè che il Ca. abbia posto in essere atti contrari al suo dovere a seguito dell’intervenuta corruzione.
3) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62 bis e 69 c.p. per la determinazione della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo.
La difesa della ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al negato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante (tra l’altro inesistente per quanto sopra evidenziato) e all’eccessiva entità della pena anche in relazione all’incensuratezza dell’imputata.
4) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 175 c.p. per mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo.
La difesa della ricorrente eccepisce che nonostante espresso motivo di appello la Corte territoriale non ha concesso la non menzione nè ha assolutamente motivato sul punto.
5) Prescrizione del reato.
Si rileva il decorso dei termini di prescrizione.
Chiede, conseguentemente, che venga dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi.
La difesa della ricorrente chiede, poi, in via subordinata l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio e in via ulteriormente subordinata l’annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Invero, le doglianze di diritto (nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione non dichiarata dal Giudice di appello e acquisizione probatoria di ufficio del G.U.P. a fronte di richiesta di procedere con giudizio abbreviato secco), erano state correttamente respinte dalla Corte territoriale e le difese degli imputati, hanno presentato motivi di ricorso privi del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato – violando così il disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c) – le cui valutazioni si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici e conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Infatti per quanto riguarda la disattesa richiesta di annullamento per la presunta nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, si deve rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall’art. 604 c.p.p., e al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 727 del 09/02/2000 Cc. -dep. 29/03/2000 – Rv. 215726; Sez. 5, Sentenza n. 11920 del 27/10/2004 Ud. – dep. 25/03/2005 – Rv. 231702;
Sez. 6, Sentenza n. 5881 del 21/11/2006 Ud. – dep. 13/02/2007 – Rv.
236062; v. C. cost., 3 giugno 1999, n. 222, con riferimento anche a talune incompletezze del dispositivo). Da ultimo questa Suprema Corte ha ribadito che in tema d’appello, non rientra tra i poteri del giudice di secondo grado quello di annullare la sentenza del primo giudice mancante della motivazione, in quanto tale ipotesi integra una nullità sanabile dal giudice d’appello mediante la redazione della medesima (Sez. 3, Sentenza n. 26533 del 21/05/2008 Ud. – dep. 02/07/2008 – Rv. 240554).
Per quanto riguarda le doglianze in ordine al giudizio abbreviato, si deve rilevare che con le modifiche apportate dal legislatore al procedimento speciale de quo si è avuto il definitivo superamento del primitivo modello di giudizio a "prova bloccata". Quindi il Legislatore ha previsto da un lato l’obbligo del Giudice di procedere con giudizio abbreviato se l’imputato ne fa richiesta senza porre condizioni, dall’altro il potere-dovere del Giudice di assumere le prove necessarie ai fini della decisione allorchè ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (fatto questo che prima della riforma interdiceva, invece, l’accesso al rito). L’integrazione probatoria – che ha come limite solo quello della necessità ai fini della decisione, necessità ritenuta dal G.U.P. con valutazione insindacabile in questa sede – è disposta – ex art. 441 c.p.p., comma 5 – dal Giudice "anche di ufficio". Tale formula indica, con evidenza, che questo potere del Giudice può essere anche sollecitato dalle parti processuali. L’imputato ha diritto – ex art. 441 bis c.p.p. – di rivalutare la convenienza difensiva dell’opzione per il giudizio abbreviato, solo se a seguito dell’integrazione probatoria di cui all’art. 441 c.p.p., comma 5, il P.M. proceda alle contestazioni previste dall’art. 423 c.p.p. (Si vedano in proposito:
Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004 Ud. – dep. 22/07/2004 – Rv.
229497; Sez. 3, Sentenza n. 12853 del 13/02/2003 Ud. – dep. 20/03/2003 – Rv. 224865; Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 05/12/2006 Ud.
– dep. 19/01/2007 -Rv. 236229).
Per quanto riguarda, infine, il genericissimo e non spiegato accenno ad una presunta incompatibilità del G.U.P. che, correttamente, non ha ritenuto di separare le posizioni dei vari imputati che hanno chiesto di procedere in modi diversi (alcuni con il giudizio abbreviato condizionato, altri con giudizio abbreviato secco, altri con il proseguimento dell’udienza preliminare) si deve rilevare che non può ravvisarsi alcuna causa di incompatibilità nel caso di specie perchè il G.U.P. nella stessa fase e contestualmente esamina il materiale probatorio a carico di tutti gli imputati decidendo alla fine nel merito (come Giudice di primo grado) solo per chi ha chiesto di procedere con il rito abbreviato e disponendo il rinvio a giudizio per gli altri imputati. Questa Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il Giudice dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a giudicare con rito abbreviato altro coimputato in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell’accusa ma a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. (Sez. 6, Sentenza n. 31704 del 05/03/2003 Ud. – dep. 28/07/2003 – Rv. 226088; vedi Corte Cost., n. 401/1991; Corte Cost., 124/1992, Corte Cost. n. 24/1996; conforme Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230690).
Tutti gli altri motivi del ricorso sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè prospettano censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre tali motivi del ricorso sono inammissibili anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse presentate avanti alla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione – richiamando anche la sentenza di primo grado – sottolineato tutti i motivi dai quali desume la piena responsabilità degli imputati per il reati di truffa, tentata truffa, corruzione e del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D (il solo P. occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra) a ciascuno degli imputati contestati e correttamente affrontato gli argomenti di diritto strettamente collegati alle risultanze di fatto accertate. A solo titolo di esempio, appare opportuno ricordare che la Corte territoriale ha prima evidenziato, sinteticamente, quanto esposto nella sentenza di primo grado e cioè che:
a) la vicenda originava da controlli disposti dalla Guardia di Finanza circa rimborsi d’imposta, "poco chiari riguardanti la società Eurocan di Al.Ma. relativi a dichiarazioni di redditi non presentate);
b) i controlli venivano estesi anche ai conti bancari di Ca.
G., dipendente della SORIT s.p.a. di (OMISSIS), successivamente deceduto, ed evidenziavano sospetti movimenti di danaro in favore del Ca. non giustificati dall’attività lavorativa dello stesso;
c) dai controlli effettuati presso le compagnie di assicurazioni "La Fondiaria" e "La Viscontea" emergeva che Ca. si era interessato per la stipula di molte polizze fideiussorie, connesse a richieste di rimborso di imposte, presentate presso la SORIT di (OMISSIS) dagli attuali imputati;
d) si accertava, inoltre, l’esistenza di molteplici rapporti tra Ca. e il commercialista Pa.Ro., quale detentore della documentazione contabile e consulente fiscale di molte aziende coinvolte in rimborsi d’imposta non dovuti;
e) dalle dichiarazioni degli imputati in sede di interrogatorio emergeva la figura di V.G., che, oltre a prestare danaro a soggetti in grave difficoltà economica, prospettava a coloro che non riuscivano a restituirgli il danaro l’espediente di emettere delle fatture false e di farsi, così, accreditare i rimborsi d’imposta dal competente ufficio;
f) che era emerso che alcune ditte che avevano chiesto i rimborsi non avevano neppure presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno in oggetto e che la documentazione allegata alla richiesta di rimborso oltre che falsa era anche contrastante con la situazione della stessa ditta istante per la netta sproporzione tra gli acquisti e il volume di affari;
g) che quanto sopra era stato accertato tramite una perizia contabile eseguita dal dott. Ba.;
h) che era stata disposta anche una perizia grafologica, eseguita dalla dottoressa Am., che ha consentito di accertare "il sostanziale coinvolgimento degli imputati nelle firme apposte sui documenti esaminati con la paternità delle stesse agli imputati, sia pure con l’eccezione di qualche firma e comunque con la riconducibilità in alcuni casi di firme apocrife a coimputati".
La Corte di appello sulla base di quanto sopra ha, poi, rilevato che:
1) da tutti gli elementi acquisiti e dalle stesse dichiarazioni del commercialista Pa. (braccio destro del Ca.) risultava che le istanze di indebito rimborso presentavano dati falsi tesi ad ingannare la P.A. ed erano state preventivamente concordate con il Ca. e cioè con il dipendente della s.p.a. SORIT – presso cui venivano inoltrate le stesse istanze – che aveva il compito di curare il buon esito delle domande di rimborso non dovuto;
2) tutti i coimputati riferivano che ogni richiesta di rimborso era curata e seguita dal Ca., che si occupava anche della stipula delle polizze fideiussorie e informava il ricorrente dell’avvenuto rimborso fornendo anche il numero di bonifico che la SORIT aveva fatto (come confermato dagli accertamenti della G. di F. di cui sopra); 3) che quanto veniva liquidato per il rimborso veniva diviso tra il Pa. (il commercialista), il richiedente e il Ca. (si vedano, in particolare, le dichiarazioni del Pa. e del Ma.); 4) i coimputati hanno riferito, anche, del ruolo svolto dal Ca. all’interno della SORIT che risolveva ogni problema (si veda in proposito pagina 30 dell’impugnata sentenza dove vengono riportati – ad esempio – due interventi diretti del Ca. all’interno della SORIT ove aveva convocato due coimputati – Mo. e Al. – che avevano chiesto notizie sui loro rimborsi che tardavano); 5) che lo stesso Ca. aveva tranquillizzato il Pa. sul buon esito delle illecite attività, affermando che in caso di problemi aveva amicizie retribuite sia all’interno della SORIT, sia all’interno dell’Ufficio I.V.A. (si vedano in proposito le dichiarazioni del Pa. riportate sempre a pagina 30 dell’impugnata sentenza).
Correttamente i Giudici di merito ritengono che quanto sopra integri il reato di truffa e corruzione contestati.
Infatti, a proposito della truffa questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che l’espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all’art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall’esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l’elevato numero delle note presentate, sfuggire l’irregolarità di alcune. (Sez. 2, Sentenza n. 1658 dei 07/10/1992 Ud. – dep. 23/02/1993 – Rv. 193760; Sez. 1, Sentenza n. 8952 del 05/02/2008 Ud. – dep. 28/02/2008 – Rv. 239135).
Nè è fondato l’argomento della difesa del ricorrente sull’impossibilità di ravvisare nella menzogna l’artifizio di cui all’art. 640 c.p.. Si rileva che costantemente questa Corte ha affermato che anche la semplice menzogna può costituire raggiro idoneo a concretare gli estremi del reato di truffa (Si veda: Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 14/05/1982 Ud. – dep. 28/10/1982 – Rv. 155882;
Conf. Mass. n. 150458; Conf. Mass. n. 143164; Conf mass n 120649;
Conf. Mass. n. 100665; Sez. 2, Sentenza n. 29411 del 15/04/2008 Ud. – dep. 15/07/2008).
Da ultimo questa Suprema Corte, proprio sull’esempio portato dalla difesa di uno dei ricorrenti (rapporto tra art. 316 ter c.p. e art. 640 c.p.), ha affermato il principio (in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale) che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. (inserito dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 4), che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto (316 ter c.p.) ma, quando ha natura fraudolenta – come nel caso di specie e ben sottolineato dal Giudice di merito – può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 o 640 bis c.p..
Questa Corte ha, infatti, precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all’omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, "ex lege", ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito. (V. C. cost., ord. n. 95 del 12 marzo 2004; Sez. 2, Sentenza n. 23623 del 08/06/2006 Ud. – dep. 06/07/2006 – Rv. 234996;
Sez. 2, Sentenza n. 29411 del 15/04/2008 Ud. – dep. 15/07/2008).
Gli imputati nel caso di specie non hanno ottenuto o tentato di ottenere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, come è richiesto dall’art. 316 ter c.p.. Gli imputati si sono, invece, procurati con gli artifizi e raggiri, specificati nel capo d’imputazione, l’ingiusto profitto di ottenere – presentando istanze di rimborso contenenti dati falsi e concordate con il dipendente pubblico che avrebbe curato il buon esito delle stesse istanze – rimborsi I.V.A. e I.R.P.E.F. non dovuti. Fatto che integra sicuramente il delitto di truffa aggravato contestato. Inoltre, a proposito di alcune doglianze delle difese in tema di truffa, sussiste l’aggravante dell’aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all’art. 640 cpv. c.p., n. 1, anche se il danno sia ricaduto, in concreto, su di una compagnia di assicurazioni, qualora il raggiro sia stato posto in essere direttamente nei confronti dell’ente pubblico, con la conseguenza che questo sia stato indotto in errore ed abbia subito un danno con l’esborso di una somma corrisposta per un fatto illecito e senza trovare riscontro nella realizzazione di precise finalità pubbliche, cui fosse collegata la somma erogata (Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 02/11/1992 Ud. – dep. 05/02/1993 – Rv. 193495). Per quanto riguarda le doglianze relative alla possibilità di ravvisare il reato di corruzione, in considerazione delle mansioni del Ca. all’interno della SORIT, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio -che ai fini della configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che trattisi di atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. – dep. 04/02/2004 – Rv. 227100).
Ingerenza confermata dal dato oggettivo dell’effettivo e continuo ottenimento di rimborsi non dovuti, ma anche da quanto concretamente realizzato dal Ca. e verificato – come si è sopra detto – direttamente dai coimputati. A proposito degli interventi del Ca. – per risolvere i problemi della Mo. e dell’ Al.
-presso due funzionari della SORIT, si deve ricordare – ad ulteriore conferma di quanto sopra – anche che lo stesso Ca. aveva tranquillizzato il Pa. sul buon esito delle illecite attività affermando di avere amicizie retribuite sia all’interno della SORIT, sia all’interno dell’Ufficio I.V.A. che avrebbero risolto eventuali problemi (si vedano in proposito le dichiarazioni del Pa. riportate sempre a pagina 30 dell’impugnata sentenza). Si deve, allora, sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, Sentenza n. 7481 del 08/11/2007 Ud. – dep. 19/02/2008 – Rv. 238925).
Non appaiono, poi, censurabili in questa sede le decisioni della Corte di appello, che ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione spiegato anche: 1) il perchè non possa incidere sulla penale responsabilità dell’ A. e della M. quanto accertato dal Perito (il quale ha però concluso in modo significativo sul punto, come sopra riportato nella sintesi delle statuizioni del Tribunale) e cioè che alcune istanze di rimborso non siano state da loro firmate. Il Giudice di merito evidenzia in proposito: l’importanza del loro ruolo all’interno della ditta; il rapporto particolare con chi avrebbe firmato al loro posto; la disponibilità della contabilità dell’azienda e infine che loro stesse avrebbero o hanno dovuto incassare l’indebito rimborso e che quindi erano perfettamente consapevoli di quanto avveniva; 2) il perchè la posizione del B., marito dell’ A., è eguale a quella di quest’ultima con rinvio, quindi, alle motivazioni fornite per tale posizione. E’ evidente l’infondatezza della doglianza della difesa del B., che apoditticamente afferma l’impossibilità di ritenere sufficiente, per il suo assistito, il richiamo di una motivazione fornita per la posizione di una coimputata (moglie) che risponde di reati diversi, non essendo stata contestata all’ A. la corruzione. In realtà la Corte territoriale ha fornito, con richiamo degli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, congrua motivazione per ogni reato in una parte generale e ha successivamente affrontato le singole doglianze dei vari imputati; 3) del perchè i singoli imputati debbano rispondere del reato di corruzione. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato come tutti i coimputati abbiano riferito che ogni richiesta di rimborso era curata e seguita dal Ca., che si occupava anche della stipula delle polizze fideiussorie e informava il ricorrente dell’avvenuto rimborso fornendo anche il numero di bonifico che la SORIT aveva fatto (come confermato dagli accertamenti della G. di F. di cui sopra) e che, proprio per questo, quanto veniva liquidato per il rimborso veniva diviso tra il Pa. (il commercialista che aiutava il Ca. nel disbrigo delle pratiche e che teneva la contabilità di molte delle ditte coinvolte), il richiedente di turno e il Ca.. E’ ovvio che questa divisione dell’illecito rimborso con il Ca. costituiva il prezzo del suo illecito operato, riconosciutogli dagli altri coimputati. A tal proposito si deve rilevare l’assoluta infondatezza della doglianza del P. che ritiene sia, eventualmente, ravvisabile, nel caso di specie, il reato di concussione e non già quello di corruzione. Si deve innanzi tutto rilevare che la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del P. è apodittica. Si afferma, infatti, che il Ca. avrebbe prestato del danaro al ricorrente e agli altri coimputati e che non avendo questi la possibilità di restituire quanto avuto, sarebbero stati obbligati dal Ca. a chiedere gli indebiti rimborsi. Non si comprende, nè viene indicato – come era invece suo obbligo – da quali atti o deposizioni emerga quanto sostenuto dalla difesa del P.. Si sottolinea che dalla sentenza – pagina 24 – emerge solo che tale V.G. (e non, quindi, il P.), dopo aver prestato del danaro, suggeriva ad alcuni suoi debitori di emettere fatture relative ad operazioni inesistenti e di chiedere, poi, indebiti rimborsi; e che il Ma. – pagina 32 – si occupava di ricercare gli imprenditori disposti a presentare le richieste di indebito rimborso di imposta.
Non vi è alcun accenno a una forzatura in tal senso del Ca..
Va in proposito ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati (nel caso di specie non si indica, come si è detto, alcun atto). E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Ciò può avvenire, però, solo attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa; attraverso tale indicazione si consente, nel giudizio di Cassazione, di verificare la correttezza della motivazione. A prescindere da quanto sopra osservato – che è comunque più che sufficiente per ritenere manifestamente infondata l’eccezione di cui si tratta – si deve rilevare che nel caso di specie non è ravvisabile alcuno degli elementi essenziali del reato di concussione. Infatti, anche seguendo – per ipotesi – la ricostruzione dei fatti del ricorrente non si è verificato quanto necessario per realizzare il delitto di cui all’art. 317 c.p. e cioè che un incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri per costringere un privato cittadino a promettere o dare indebitamente a lui danaro o altra utilità. In realtà nel caso di specie si è raggiunto un accordo illecito tra privati cittadini e incaricato di un pubblico servizio per ottenere rimborsi – divisi, poi, tra tutti i coimputati – non dovuti truffando una Pubblica Amministrazione. In proposito va detto che la difficoltà di distinguere la concussione dalla istigazione alla corruzione, trae spesso origine dalla mancata focalizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie legale prevista dall’art. 317 c.p..
In particolare, avendo riguardo al presente processo, occorre chiarire che la "costrizione" o "induzione", che caratterizza l’ipotesi concussiva, non si identifica nella superiorità o nell’influenza o nell’autorità che il P.U. o l’incaricato di un pubblico servizio può vantare rispetto al privato, che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica (e non è neppure questo il caso perchè il ricorrente non aveva avuto contatto con il Ca. per motivi del suo servizio o perchè doveva in qualche modo avere dei rimborsi), versa in stato di soggezione psicologica.
Tale soggezione, connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, è irrilevante ai fini del reato di concussione, per integrare il quale occorre una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal P.U. o dall’incaricato di un pubblico servizio con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cosicchè la successiva promessa o azione indebita è l’effetto di siffatta costrizione o induzione.
Il perfezionamento del delitto in esame si sviluppa, dunque, secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o azione.
Perciò, nel delitto di concussione, promessa o azione sono conseguenze della coazione psicologica esercitata dal P.U. o dall’incaricato di un pubblico servizio sul privato mediante l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri (Sez. 6, Sentenza n. 52 del 08/11/2002 Ud. – dep. 08/01/2003 – Rv. 222971; Sez. 6, Sentenza n. 14353 del 14/11/2002 Ud. – dep. 27/03/2003 – Rv. 226426; cfr. anche:
Cass., Sez. 6A, 13.01.2000, Lattanzio). La Corte territoriale ha d’altronde ben evidenziato – come si è già detto – i motivi per i quali nel caso di specie è ravvisabile solo il reato di corruzione a carico di tutti gli imputati ai quali è stato contestato tale delitto e quindi non era necessario che specificatamente rispondesse alla doglianza di cui sopra. Infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, Sentenza n. 29434 del 19/05/2004 Ud. – dep. 06/07/2004 – Rv. 229220);
4) del perchè il P. debba rispondere del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10 poichè occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra e non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della sua impresa. La Corte ha, infatti, correttamente rilevato che l’imputato non era in possesso delle scritture contabili e degli altri documenti che aveva, invece, l’obbligo di conservare e nessuna delle giustificazioni addotte si sono rilevate fondate (ha parlato di furto, ma non è stata prodotta alcuna denunzia o fornito elementi per accertare l’avvenuta denunzia; ha parlato di deposito presso il commercialista senza dare alcuna prova di ciò). Pertanto correttamente la Corte ha tratto il convincimento della commissione del reato. D’altronde questa Suprema Corte ha più volte affermato che, ad esempio in materia di reati fallimentari, in particolare con riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l’obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all’adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell’occultamento (Sez. 5, Sentenza n. 11703 del 08/10/1997 Ud. – dep. 16/12/1997 – Rv. 209269). Ed ancora che in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l’imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, nè sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell’impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999 Ud. – dep. 11/06/1999 – Rv. 213636); 5) del perchè le chiamate in correità sono attendibili e supportate da idonei riscontri (nel caso di C. egli stesso fornisce riscontro alle dichiarazioni della M. confermando di averla maltrattata). Infatti, dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza si comprende chiaramente come le dichiarazione dei vari coimputati si confermino tra di loro e siano, poi, riscontrate dagli accertamenti della G. di F., dalla documentazione acquisita e dalle perizie tecniche disposte. E’ appena il caso di rammentare quanto già detto in ordine ad un silenzio del Giudice di merito, sulla eventuale specifica doglianza del C.. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, Sentenza n. 29434 del 19/05/2004 Ud. – dep. 06/07/2004 – Rv. 229220);
6) perchè per il C. sia stata correttamente individuato come reato più grave – per effettuare gli aumenti ex art. 81 c.p., – la corruzione. Invero essendo stata scelta come pena base quella minima non vi è dubbio che la pena minima per la corruzione (anni 1 e mesi 4) è più alta di quella prevista per la truffa (1 anno). Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di continuazione tra reati diversi, l’individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, alla presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l’altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 2, Sentenza n. 19156 del 20/04/2007 Cc. – dep. 17/05/2007 Rv. 236407). Nessun problema, poi, per la pena inflitta di mesi 11 e giorni 10 di reclusione che è quella giusta secondo i calcoli eseguiti dal Giudice di merito e correttamente indicata nel dispositivo che, come è noto, prevale sulla parte motiva. Nella parte motiva, nei calcoli contenuti tra le parentesi si ravvisa, un mero errore materiale – che non deve neppure essere formalmente corretto in quanto nel dispositivo si indica la pena giusta – in quanto anni uno e mesi cinque di reclusione meno un terzo per la scelta del rito abbreviato da come risultato mesi undici e giorni dieci (come indicato nel dispositivo) e non anni uno e giorni 10 come scritto nella parte motiva.
Del tutto infondata appare anche la censura di nullità di tutti gli atti assunti a far data dal 05/02/2004 ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, per omessa decisione del G.U.P. sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di C.C.. Infatti tale censura è stata sollevata solo innanzi a questa Suprema Corte, tra l’altro in modo molto generico in quanto la stessa difesa del ricorrente non è sicura se il G.I.P. abbia provveduto su tale istanza o no (nè, in proposito, ha presentato una certificazione della Cancelleria del G.U.P. che confermasse l’assenza del provvedimento de quo). Invero nel ricorso afferma sul punto: "ma non risulta che (il G.I.P.; n.d.s.) lo abbia mai fatto, almeno all’imputato una decisione non è stata mai comunicata". E’ evidente che così stando le cose questa Corte di legittimità, investita per la prima volta della questione, non ha alcun obbligo di andare a fare ricerche e accertare se il G.I.P. abbia o meno deciso su tale questione. Inoltre la difesa del ricorrente, circa sei mesi dopo aver chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio, ha chiesto e ottenuto che si procedesse con il rito abbreviato e in tale sede non ha rappresentato al G.U.P. nè l’omissione di cui sopra, nè soprattutto eventuali lesioni del suo diritto di difesa derivanti dall’omessa ammissione al gratuito patrocinio. In realtà anche nel presente ricorso la difesa del C. evidenzia generiche e ipotetiche lesioni del diritto di difesa (impossibilità di effettuare copie dei numerosi atti depositati e di nominare suoi C.T. nel corso delle perizie disposte dal G.U.P. nel corso del giudizio abbreviato; ma a proposito di tali accertamenti il ricorrente nei motivi di appello li utilizza a suo favore sottolineando che le perizie concludono in modo positivo per la sua posizione) che si sarebbero verificate nella fase del giudizio abbreviato o a quella immediatamente precedente dell’art. 415 bis c.p.p. senza che, come si è detto, abbia rappresentato al G.U.P. tale problematica. Inoltre il C. è stato sempre assistito da difensori di fiducia. La prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge comporta la nullità di tutti gli atti compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento assunto in ritardo, sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell’imputato. (Sez. 2, Sentenza n. 44221 del 17/11/2005 Cc. – dep. 02/12/2005 – Rv. 232401; Sez. 2, Sentenza n. 16352 del 06/04/2006 Ud. – dep. 12/05/2006 -Rv. 234750). Ed ancora che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 – per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull’istanza di ammissione proposta dall’imputato – non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa, poichè, ad esempio, il ricorrente sin dall’inizio è stato assistito dal suo difensore di fiducia (Sez. 4, Sentenza n. 5762 del 13/12/2007 Cc. – dep. 06/02/2008 – Rv. 239033). Quanto sopra è quindi più che sufficiente per dichiarare manifestamente infondata la doglianza. Ma vi è di più. Infatti, in data odierna il G.I.P. di Perugia, su richiesta di questa Corte, ha inviato, via fax, copia del decreto – datato 26/02/2004 n. 48/04 GRAT. PATR. con il quale C.C. è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Manifestamente infondate appaiono, poi, le doglianze relative al fatto che i Giudici di merito abbiano applicato una pena eccessiva e ritenuto solo l’equivalenza dell’attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infatti dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, e dalla stessa sentenza impugnata si rileva chiaramente che sono stati esaminati i vari elementi fissati dall’art. 133 c.p. per individuare la pena più adeguata. Si osserva in proposito che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).
Eguale discorso deve essere fatto per il giudizio di cui all’art. 69 c.p.. Infatti dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, e dalla stessa sentenza impugnata si evince con chiarezza che sono stati esaminati i vari elementi fissati dall’art. 133 c.p. per giustificare la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Questa suprema Corte ha più volte affermato, in proposito, che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).
Manifestamente infondati appaiono anche i due motivi di ricorso riguardanti la prescrizione. Quello contenuto nel ricorso della M. è infatti del tutto generico e non si comprende per quale motivo sarebbero da dichiarare prescritti i reati avendo la difesa solo affermato: "Si torna a rilevare il decorso dei termini di prescrizione".
Il motivo contenuto nel ricorso del C. si fonda, invece, sulla considerazione – errata – che la corruzione nel caso di specie si consumi con l’accordo tra corruttore e corrotto e questo accordo si sarebbe verificato in data 31/08/1998 quando è stata inoltrata la prima richiesta di rimborso. Sarebbe, quindi, evidente che tutte le ipotesi di corruzione sarebbero prescritte. In realtà il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale (che è quello che si è verificato nella presente fattispecie), il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e Cuna funzionale all’altra: l’accettazione della promessa e il ricevimento dell’utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un’ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato. (Sez. 6, Sentenza n. 35118 del 09/07/2007 Cc. -dep. 20/09/2007 – Rv. 237288; Conf. sez. 6, 9 luglio 2007 n. 35119, Figini, e n. 35220, Linguiti, non massimate).
Si deve evidenziare – a proposito delle doglianze di cui sopra – che la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, ha già dichiarato estinti per prescrizione – applicando i nuovi termini di anni sette e mesi sei – tutti i reati commessi anteriormente al (OMISSIS).
In realtà, nel caso di specie, si doveva e si deve applicare la vecchia normativa prevista dal codice penale prima della legge di riforma dell’istituto della prescrizione entrata in vigore in data 08/12/2005 in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa in data 29/11/2005. In proposito questa Suprema Corte ha, infatti osservato che in tema di prescrizione del reato, la pendenza del giudizio di appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, (come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell’applicazione delle "vecchie" o delle "nuove" norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado, coincidente con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 38836 del 10/07/2008 Ud. – dep. 15/10/2008 – Rv. 241291). Naturalmente, non essendovi stata l’impugnazione del P.M., per il divieto della reformatio in peius, non si può far nulla per i reati dichiarati prescritti (in particolare in relazione all’applicazione della decorrenza della data di prescrizione dalla data di cessazione della continuazione, così come previsto dal vecchio testo dell’art. 158 c.p.).
Quindi, anche prescindendo da quanto sopra e senza tener conto delle eventuali cause di sospensione, si deve osservare che nessuno dei reati contestati agli imputati di cui sopra si era prescritto quando è stata pronunziata la sentenza di secondo grado, data alla quale bisogna fare riferimento essendo stata dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi (con esclusione del solo motivo relativo alla mancata concessione della non menzione della condanna alla M. R.; motivo questo che non ha alcuna connessione essenziale con tutti gli altri motivi di ricorso presentati dalla stessa M. e tutti dichiarati inammissibili). Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., maturate eventualmente, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. – dep. 22/04/2004 – Rv. 228349).
Infatti sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice. (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. -dep. 22/06/2005 – Rv. 231164;
Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. – dep. 15/05/2008 – Rv.
239400).
A fronte di quanto sopra il ricorrente contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Corte di appello.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634). Per quanto riguarda, infine, l’omessa motivazione sulla richiesta di M. R. di concessione della non menzione della condanna sul certificato penale, si deve rilevare che effettivamente la Corte di appello non ha risposto a tale richiesta. Questa Corte ritiene però di annullare senza rinvio l’impugnata sentenza sul punto – ex art. 620 c.p.p., lettera L -. Invero si ritiene superfluo il rinvio potendo questa stessa Corte concedere il beneficio della non menzione. Infatti nella sentenza del G.U.P., confermata dalla Corte di appello, è già contenuta una prognosi favorevole per quanto riguarda la concessione della sospensione condizionale della pena;
prognosi che non può non estendersi anche alla concessione del beneficio della non menzione. Questa Suprema Corte ha in proposito affermato che in tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, qualora l’imputato abbia richiesto con specifico motivo d’appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge (Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 18/12/2003 Ud. – dep. 05/05/2004 – Rv. 229233).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati A., P., B. e C. che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro Mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a M. R. e limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna, beneficio che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della M. e dichiara inammissibili i ricorsi di A., P., B. e C. che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1094 Liquidazione e valutazione equitativa Sospensione dei termini processuali in periodo feriale

DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. DIRITTI POLITICI E CIVILI LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
La s.p.a. Impresa ing. La X, con ricorso alla Corte d’appello di Potenza, depositato il 12 febbraio 2003, esponeva che X X, già suo dipendente e da essa licenziato, con ricorso depositato il 2 giugno 1998, aveva agito in giudizio nei suoi confronti innanzi al Pretore di Taranto, chiedendone la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento. Il giudizio di primo grado si era protratto sino al 4 ottobre 2001, data dell’udienza in cui la causa era stata decisa con la lettura del dispositivo. La fase di appello, iniziata con ricorso depositato in data 25 gennaio 2002, si era conclusa con la sentenza resa in data 13 giugno 2002.
La ricorrente deduceva, quindi, la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito, CEDU), per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, non potendo ritenersi tale la durata di tre anni e quattro mesi, nonostante essa fosse stata solerte nel porre in essere gli adempimenti a suo carico e benchè l’istruttoria non avesse neppure richiesto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Secondo l’istante, l’irragionevole durata del processo le aveva cagionato un danno patrimoniale consistente nello "obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra (pari ad euro 79.500,24) ed agli enti, assicuratore e previdenziale, i premi (pari ad euro 10.518,00) ed i contributi (pari ad euro 34.050,00), maturati nelle more di un giudizio" protrattosi per 36 mesi.
Costituitosi il Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Potenza, sezione lavoro, con decreto depositato il 5 giugno 2003, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU ed un danno patrimoniale subito dalla ricorrente e consistito in "una perdita secca: l’aver dovuto corrispondere retribuzioni – nonchè premi e contributi – per una prestazione lavorativa non conseguita", danno riferibile al tempo eccedente il "termine ragionevole" individuato in quello di "diciotto mesi, determinato in relazione alla utilità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, alla delicatezza della lite, alla necessità di espletare attività istruttoria e di discutere la causa previo deposito di note difensive".
Relativamente al quantum, la Corte lucana ha, quindi, ritenuto di "dover(lo)" liquidare per ciascun anno (- recte, mese -) di ritardo la somma di euro 2954,00 come calcolata dalla ricorrente società, individuando come moltiplicatore (…) il fattore 24" e, conclusivamente, ha condannato il ministero della giustizia "al pagamento della somma di euro 70896,00 (euro 2954,00 X mesi 24)", oltre al rimborso delle spese del giudizio. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso la Impresa ing. La X s.p.a..

Motivi della decisione
1. – Il ricorrente, con un unico motivo di censura, denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 24.3.2001 n. 89 e dell’art. 2697 c.c., art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.".
Ad avviso del Ministero della giustizia, l’art. 2, legge n. 89 del 2001, non configura un danno risarcibile per la sola circostanza che il processo non abbia avuto una durata ragionevole, ma stabilisce in favore della parte una equa riparazione che, tuttavia, è "legata ad un danno verificato in concreto, non costituendo essa una sanzione pecuniaria dovuta per il solo fatto del ritardo irragionevole".
Deporrebbe a favore di questa interpretazione la circostanza che l’art. 2, comma 3, cit., stabilisce che il giudice determina la riparazione a norma dell’art. 2056, cod. civ., il quale, a sua volta, rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227, cod. civ., sicchè presupposto imprescindibile per la sua attribuzione sarebbe "il verificarsi di un danno che sia conseguenza immediata e diretta del mancato rispetto del suddetto termine" di durata ragionevole del processo, essendo il danno rilevante un evento diverso ed ulteriore rispetto alla eventuale violazione di siffatto termine.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello "ha ritenuto erroneamente ed apoditticamente, senza alcuna congrua e sufficiente motivazione, di individuare in soli diciotto mesi il termine ragionevole di durata del giudizio di primo grado: con ciò ponendosi in contrasto con i canoni forniti dalla Corte Sopranazionale, che fissa in tre anni la durata del primo grado del giudizio e in due anni quella del giudizio di appello, e senza peraltro dar conto del processo logico-giuridico che l’ha portata ad individuare un termine tanto riduttivo". La delicatezza della lite ed il riferimento ai criteri della giurisprudenza europea avrebbero invece dovuto condurre a ritenere ragionevole la durata del primo grado di tre anni e quattro mesi.
Ad avviso del Ministero della giustizia, erroneamente il decreto ha identificato il danno patrimoniale "con quanto la parte ha dovuto corrispondere al lavoratore e agli enti assicuratori e previdenziali, a causa di un suo comportamento, che le decisioni di entrambi i gradi del giudizio hanno stabilito essere arbitrario ed illegittimo, ovvero l’ingiustificato licenziamento del proprio dipendente". Infatti, è questo un danno che non deriva dalla irragionevole durata del processo, bensì dal licenziamento illegittimo, ascrivibile esclusivamente alla società, che avrebbe potuto revocare il licenziamento, transigere la lite e, quindi, avvalersi in tempi più brevi delle prestazioni del dipendente. Le conseguenze sfavorevoli del giudizio non configurano un danno risarcibile e l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001 dovrebbe, perciò, essere corrisposta esclusivamente "con riferimento ai danni, diversi ed ulteriori, derivanti ‘in via diretta ed immediatà dalla durata eccessiva della procedura".
Nel caso in esame, conclude il ricorrente, la società istante non ha subito alcun danno a causa della durata, peraltro assai limitata, del giudizio di primo grado e manca il nesso causale tra il danno asseritamene subito e detta durata, sicchè erroneamente il decreto, "senza alcuna motivazione" avrebbe liquidato una "somma considerevole non dovuta per un inesistente danno patrimoniale". 2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. – In linea preliminare, deve essere dichiarata infondata l’eccezione con la quale la controricorrente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato "oltre i trenta giorni dalla notifica" del decreto, tenuto anche conto – sempre a suo avviso – che nella specie non sarebbe applicabile la sospensione dei termini processuali stabilita per il periodo feriale.
Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell’affermare che l’art. 3, comma 6, legge n. 89 del 2001, nel prevedere, avverso il decreto della Corte territoriale, il rimedio del ricorso per Cassazione, senza alcuna limitazione in ordine ai motivi proponibili, si riferisce al ricorso ordinario per cassazione (tra le molte, Cass., n. 17650 del 2002; n. 16936 del 2002; n. 15852 del 2002). Questa legge, nel dettare la disciplina del procedimento avente ad oggetto la domanda di equa riparazione e nel prevedere che il decreto della Corte d’appello è "impugnabile per cassazione", non ha peraltro introdotto alcuna deroga alle ordinarie regole procedurali concernenti il relativo ricorso, neppure quanto al termine entro il quale esso deve essere proposto, così come, in altri casi, è accaduto, in quanto il legislatore, eminentemente per esigenze di sollecitudine, ha invece inteso prevedere una riduzione del termine breve per proporre ricorso (ex multis – senza considerare il caso del regolamento di competenza, art. 47, cod.proc.civ. – cfr. art. 99, quinto comma, legge fallimentare; art. 5, legge n. 117 del 1988; art. 56, terzo comma, r.d. n. 1578 del 1933; artt. 155 e 156, legge n. 89 del 1913).
Pertanto, l’espressa previsione del ricorso per cassazione "deve essere intesa come rinvio alle regole ordinarie della impugnazione in questione" (Cass., n. 16936 del 2002).
In mancanza di una deroga espressa, al ricorso è applicabile il termine breve previsto dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., termine che, inoltre, deve ritenersi soggetto alla sospensione dei termini processuali stabilita per il periodo feriale.
Secondo un principio più volte affermato, che va qui ribadito, la sospensione dei termini processuali nel periodo dall’1 agosto al 15 settembre ha, infatti, carattere generale e le eccezioni a questa regola, elencate nell’art. 3, legge n. 742 del 1969, hanno carattere tassativo, in quanto è questa una norma eccezionale, quindi, di stretta interpretazione, non suscettibile di esegesi estensiva e, a fortiori, di applicazione analogica. Si tratta di una configurazione che, come condivisibilmente è stato rimarcato, si impone "anche per evidenti esigenze di certezza del diritto e di garanzia della difesa delle parti, che devono essere in grado di desumere espressamente ed univocamente dal testo della legge – e non ricavare per implicito attraverso opinabili operazioni interpretative – se, relativamente alle controversie cui esse siano interessate, i termini processuali siano o non sottratti alla generale sospensione nel periodo feriale" (Cass., n. 12964 del 2002, richiamabile, benchè concernente una diversa materia; successivamente, cfr. Cass., n. 7077 del 2003; n. 6963 del 2003). Orbene, la controversia in esame non è compresa tra quelle alle quali non è applicabile la succitata sospensione e neppure è riconducibile tra quelle di cui all’art. 409, cod. proc. civ. In contrario non rileva, infatti, che il diritto all’equa riparazione sia invocato in riferimento ad un giudizio di siffatta natura, trattandosi di elemento insufficiente a connotare la presente controversia della identica qualificazione, dato che essa ha ad oggetto un diritto che non trae origine da quel rapporto, che dello stesso costituisce mera occasione, poichè il fatto genetico va identificato in una violazione della CEDU in relazione ad un determinato processo (Cass., SS.UU., n. 1340 del 2004). Inoltre, per questa considerazione è del tutto ininfluente, al fine di derivarne l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, la circostanza che la causa sia stata decisa dalla "Corte di appello di Potenza-Magistratura del lavoro", che peraltro attiene ad un profilo sul quale questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, in difetto di ogni rilievo delle parti sia nel processo a quo che nel presente giudizio di legittimità, essendo comunque appena il caso di osservare che la succitata designazione attiene alla ripartizione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario e non involge questioni di competenza (Cass., n. 5368 del 2003; n. 3702 del 1987;
n. 5755 del 1982). in applicazione di questo principio, poichè il decreto, secondo quanto emerge dagli atti, è stato notificato il 23/6/03 ed il ricorso, anche avendo riguardo alla notifica ex officio, risulta notificato il 23/9/03 – quindi, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, nel termine dell’art. 325, cod.proc.civ. – deve affermarsi che l’eccezione di inammissibilità non merita accoglimento.
2.2. – Nel merito, il primo profilo della censura, con il quale il ricorrente si duole della valutazione di irragionevolezza della durata del processo compiuta dalla Corte lucana, è infondato.
La nozione di ragionevole durata del processo, come questa Corte ha più volte affermato, non ha carattere assoluto, bensì relativo e non si presta ad una predeterminazione certa e predefinita, in quanto è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che non permettono di stabilirla facendo riferimento a cadenze temporali rigide ed a schemi valutativi predefiniti. La ragionevolezza della durata di un processo va, quindi, verificata in concreto, in applicazione dei criteri stabiliti a questo scopo dall’art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001, che, imponendo al giudice di accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, richiede appunto di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare (tra le più recenti, Cass., n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).
I parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno peculiare rilevanza, tenuto conto che essa costituisce il giudice della verifica e chiusura della adeguatezza e della effettività della tutela nazionale (Cass., n. 8529 del 2004) e le sue sentenze costituiscono certo una importante e fondamentale guida ermeneutica (Cass., n. 4207 del 2004). Tuttavia, ciò non esclude l’obbligo del giudice nazionale di apprezzarli ed applicarli alla luce degli elementi che caratterizzano ogni singola fattispecie, in quanto sono solo questi che permettono di scongiurare che il valore della giustizia celere si trasformi in giustizia affrettata e sommaria e consentono la corretta applicazione di un criterio quale quello di ragionevolezza, che ha in sè insiti indubbi margini di elasticità.
La valutazione in ordine alla ragionevolezza della durata del processo costituisce, quindi, una tipica valutazione di merito e si risolve in un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, è riservato alla Corte territoriale ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione (ex multis, Cass., n. 123 del 2004; n. 13741 del 2003; n. 13211 del 2003; n. 11715 del 2003; n. 1600 del 2003; n. 3 del 2003). Peraltro, la sufficienza della motivazione del decreto occorre sia valutata in coerenza con il tipo del provvedimento (decreto) – benchè esso abbia natura sostanziale di sentenza – e con le esigenze di speditezza che il legislatore ha inteso evidentemente privilegiare (Cass., n. 6168 del 2003; n. 1600 del 2003; n. 8 del 2003; n. 16256 del 2002; n. 15852 del 2002). Ciò implica che l’onere motivazionale deve ritenersi adempiuto, qualora si accerti che il giudice dell’equa riparazione ha dato conto, anche sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formulato il giudizio, dimostrando di avere avuto riguardo ai parametri fattuali a questo scopo indicati dall’art. 2, comma 2, cit., esplicitando le ragioni del suo convincimento, non essendo necessario che egli ripercorra analiticamente tutti i passaggi del processo oggetto d’esame, sempre che le argomentazioni e le ragioni svolte non siano intrinsecamente contraddittorie.
2.2.1. – Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto non ragionevole la durata del giudizio, eminentemente in riferimento alla fase di primo grado (tre anni e quattro mesi), dopo averlo "rapportato alla complessità ed alla natura della lite, ed ai parametri fissati dall’Organo sopranazionale". In particolare, il decreto impugnato ha osservato che, "se da un lato la parte ha dato causa ad alcuni rinvii, come quello per l’omessa comparizione del legale rappresentante alla prima udienza, e non appare giustificabile, anche se riconducibile ad una loro esclusiva scelta, peraltro non sanzionata dal g.i. procedente, la mancata comparizione dei testi ad udienze disposte a seguito di rinvio d’ufficio, ciò nondimeno va rilevato che comunque la s.p.a. ha subito il lungo glasso di tempo tra le varie udienze, glasso ascrivibile al solo difetto di organizzazione amministrativa".
La Corte d’appello ha, quindi, esposto le ragioni che l’hanno indotta a non accogliere la deduzione della parte, che aveva indicato quale termine ragionevole quello di sei o sette mesi, sulla base della mera somma dei termini previsti dal codice di rito, ed ha altresì espressamente fatto riferimento al "canone fornito dalla Corte sopranazionale e fissato in tre anni", il giudice del merito ha anche avuto cura di esplicitare che ha ritenuto di dovere valorizzare la circostanza che nella specie si tratta di una controversia di lavoro ed è pervenuto a determinare il termine ragionevole, avendo riguardo "alla utilità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, alla delicatezza della lite, alla necessità di espletare attività istruttoria e di discutere la causa previo deposito di note difensive", ossia è partito da ipotesi astratte, che ha poi riesaminato alla luce delle specifiche caratteristiche e circostanze del caso in questione.
Il decreto risulta, quindi, caratterizzato da un impianto argomentativo conciso, ma che certo si sottrae alla censura del ricorrente, non essendo sostenibile – come egli ha invece dedotto – che il termine ragionevole sarebbe stato fissato "apoditticamente, senza alcuna congrua e sufficiente motivazione" e neppure che la Corte si sarebbe sottratta all’onere di "dar conto del processo logico giuridico che l’ha portata ad individuare" il termine. Le argomentazioni svolte sono, infatti, logicamente coerenti e congruenti, immuni da contraddizioni e fondate sull’applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001.
La motivazione appare, perciò, del tutto adeguata e discutere della valutazione formulata dalla Corte d’appello implicherebbe una revisione del giudizio di merito non consentita in questa sede, poichè il ricorrente, con il profilo in esame, muove a tale motivazione una diretta, inammissibile censura di merito, proponendo una sua valutazione, alternativa a quella accolta dal decreto impugnato. Inoltre, e ciò si osserva in riferimento alla pure prospettata censura di violazione dell’art. 2, legge n. 89 del 2001, il termine ragionevole di durata, per quanto sopra esposto, è stato individuato facendo corretta applicazione dei criteri stabiliti dal secondo comma di detta norma, avendo riguardo alla giurisprudenza della Corte europea, apprezzata alla luce dei parametri fattuali della fattispecie concreta, ossia proprio in aderenza al dettato della norma che infondatamente si assume violata.
2.3. – In riferimento al secondo profilo di censura, concernente il riconoscimento e la quantificazione del danno patrimoniale asseritamente subito dalla controricorrente, va ricordato che dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui all’art. 6, paragrafo 1 della CEDO, deriva il diritto ad una equa riparazione della parte che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di questa violazione (art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001).
La previsione del danno (patrimoniale o non patrimoniale) come elemento generatore del diritto all’equa riparazione non altera peraltro la consistenza di quest’ultimo quale credito per fatto lecito. L’equa riparazione, secondo una configurazione più volte affermata da questa Corte, che il Collegio fa propria, ha infatti natura indennitaria, non risarcitoria, in coerenza con il disposto dell’art. 41 della CEDU e come si evince altresì, sul piano testuale, dai richiami all’equità e al limite delle risorse disponibili, dall’assenza di riferimenti all’elemento soggettivo della responsabilità, dall’adozione del termine "indennizzo" (art. 3, comma 7, legge n. 89 del 2001), e, sul piano logico-sistematico, dal rilievo che la violazione della Convenzione in riferimento al rispetto del termine ragionevole non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043, cod. civ..
L’equa riparazione costituisce dunque una obbligazione che non nasce ex delicto, ma ex lege, riconducibile agli "atti o fatti idonei a produrla secondo l’ordinamento giuridico" (art. 1173, cod. civ.; per tutte, Cass., 6071 del 2004; n. 14885 del 2002; n. 11600 del 2002) e che, perciò, prescinde dalla colpa dell’agente (Cass., n. 119 del 2004; n. 16053 del 2003; n. 920 del 2003; n. 15229 del 2002).
2.3.1. – Il danno risarcibile nel caso di violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU è peraltro diverso da quello connesso alla vicenda giudiziaria per la quale la stessa è dedotta (Cass., n. 13741 del 2003; n. 4 del 2003; n. 18130 del 2002; n. 15449 del 2002;
n. 13422 del 2002; n. 11987 del 2002), in quanto "non è infatti (e non può essere) rappresentato dal bene della vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo" (Cass., n. 3143 del 2004), non è quello di cui, eventualmente, si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall’esito di tale causa, bensì è lo specifico pregiudizio derivato alla parte dal fatto che la controversia si è irragionevolmente protratta nel tempo (Cass., n. 6163 del 2003).
In tesi, può certo accadere che, in taluni casi, l’esito della causa antecedente possa avere un indiretto riflesso anche sulla identificazione e sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte a cagione della eccessiva durata del giudizio. Tuttavia, ciò non può determinare equivoci di sorta, occorrendo mantenere "netta la distinzione tra l’oggetto di detta causa e quello del giudizio di equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia" (Cass., n. 6163 del 2003). Dalla imprescindibilità di questa differenziazione deriva che dall’area del danno risarcibile "debbono escludersi tutti quei pregiudizi che sono connessi alla decisione di merito del processo, dal momento che il pregiudizio da valutare in sede di equa riparazione non può costituire una duplicazione del danno apprezzato nel giudizio a quo" (Cass., n. 3143 del 2004). Ciò implica che il giudice dell’equa riparazione, una volta accertata l’esistenza della violazione, è tenuto ad individuare, sulla scorta degli elementi che la parte ricorrente ha l’onere di fornirgli, quali siano stati gli effetti pregiudizievoli del ritardo, motivando in modo adeguato – benchè con la sintesi alla quale sopra si è fatto cenno – la sua determinazione.
2.3.2. – Il danno risarcibile è, inoltre, esclusivamente quello causalmente riconducibile alla violazione della CEDU, essendo irrilevanti il profilo soggettivo dell’agente e l’indagine sulla colpa, poichè l’obbligazione indennitaria deriva – come sopra si è precisato – da un’attività lecita dello Stato-apparato (Cass., n. 6071 del 2004). Peraltro, con specifico riguardo alla legge n. 89 del 2001, e proprio in riferimento all’identificazione del danno patrimoniale determinato dalla irragionevole durata del processo, questa Corte ha anche già affermato che al riguardo "non può che farsi governo del principio della causalità adeguata, principio cardine del nostro ordinamento e recepito dall’art. 41, c. 2, c.p., idoneo ad accertare se quel danno che si lamenti sia riconducibile alla ‘condottà od al fatto ipotizzato come generatore" (Cass., n. 6071 del 2004). Per questo principio, che ha segnato il distacco dalla concezione condizionalistica della conditio sine qua non, propria del diritto romano, deve escludersi che ogni accadimento che si inserisca nella concatenazione causale sia per ciò stesso causa dell’evento e devono ritenersi causa dell’evento solo quegli accadimenti che ne sono causa diretta, con la conseguenza che i fatti antecedenti o sopravvenuti fanno escludere il nesso di causalità, quando siano di per sè sufficienti a determinare l’evento.
Dunque, "il danno economico può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale ritardo e a condizione che si ricolleghi al ritardo stesso sulla base di una normale sequenza causale (id quod plerumque accidit)" (Cass., n. 2382 del 2003). In altri termini, danno risarcibile è quello che costituisce "conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo" (ex art. 1223, richiamato dall’art. 2, comma 3, legge n. 89 del 2001, attraverso il rinvio all’art. 2056, cod. civ., Cass., n. 123 del 2004), in quanto sia ricollegabile al superamento del termine e trovi causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del processo. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è appunto consolidata nel richiedere, in riferimento al danno patrimoniale, la prova di "un nesso di causalità diretta tra la durata della procedura" ed il danno (Corte europea dei diritti dell’uomo, 16 maggio 2002, N. c. Italia; 28 marzo 2002, M. c. Italia; 12 febbraio 2002, l. c. Italia; 11 dicembre 2001, S. c. Italia), in forza di un principio fatto proprio da questa Corte, sottolineando – proprio in relazione al danno patrimoniale – che l’equa riparazione "compete solo nella misura in cui essa valga ad indennizzare un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo" (Cass., n. 15106 del 2004; cfr. anche Cass., n. 7524 del 2004).
2.3.3. – Una volta accertata l’esistenza del nesso di causalità, nei termini precisati, può convenirsi con la conclusione che, "in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perchè l’esito favorevole della causa … non è di regola condizione di azionabilità della pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso" (Cass., n. 13211 del 2003; n. 6163 del 2003; n. 3973 del 2003; n. 3410 del 2003; n. 1069 del 2003).
Ciò significa che l’indennizzo va senz’altro negato "alla parte soccombente che risulti aver promosso una lite temeraria o avere artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie sub art. 2 l. 89/2001: configurando ciò una ipotesi di abuso del diritto, nella forma peculiare dell’abuso del processo" (Cass., n. 3410 del 2003). La piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità può, quindi, essere causa d’inesistenza del danno patrimoniale, qualora sia provata dalla parte che la eccepisca per negare l’esistenza dei danni eventualmente addotti (in tal senso, Cass., n. 13741 del 2003, benchè in una fattispecie concernente il danno non patrimoniale, ma con principio utilmente richiamabile nel caso in esame; cfr. anche, Cass., n. 17650 del 2002).
Tuttavia, questa configurazione non esclude affatto che, come pure ha precisato questa Corte, in armonia con un principio affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’esito del processo oggetto del ricorso per violazione del termine ragionevole, può essere apprezzato anche in mancanza di accertamento della ricorrenza di un’ipotesi di abuso del diritto, (Corte europea dei diritti dell’uomo, 8 luglio 1987, L. c. Regno Unito; 18 febbraio 1989, L. c. Italia), poichè, in una prospettiva valida anche nel quadro dell’ordinamento interno in riferimento alla legge n. 89 del 2001, esso può comunque concorrere a determinare l’entità del danno (Cass., n. 12935 del 2003; n. 2478 del 2003). L’esito del processo può dunque "avere un indiretto riflesso anche sull’identificazione e sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa" (Cass., n. 6163 del 2003).
2.3.4. – Identificati la natura dell’obbligazione, il danno risarcibile, la struttura del nesso di causalità e l’eventuale rilevanza dell’esito della lite, deve affermarsi che la natura indennitaria e non risarcitoria dell’equa riparazione, la sua configurazione quale obbligazione ex lege, riconducibile, nel quadro delle fonti di cui all’art. 1173, cod. civ., agli "atti o fatti idonei a produrla secondo l’ordinamento giuridico", non fondano alcun automatismo nella sua attribuzione – in particolare, nell’attribuzione del danno patrimoniale – in favore del soggetto che lamenti la violazione del suo diritto alla ragionevole durata del processo.
Al riguardo è sufficiente ricordare che, di recente, le Sezioni Unite civili hanno rimarcato che l’art. 2, legge n. 89 del 2001, ha espressamente ricollegato l’indennizzo all’avere la parte "subito un danno patrimoniale o non patrimoniale", non considerando quindi a questo fine sufficiente l’accertamento della mera violazione della CEDU. La norma è caratterizzata da una formula che non impedisce "di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno, diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale".
Pertanto, "mentre l’esistenza del primo, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) formare oggetto di specifica dimostrazione", è solo per il danno non patrimoniale che può parlarsi "di prova (del danno) di regola in re ipsa" (Cass., SS.UU., n. 1338 del 2004).
Le Sezioni unite civili hanno, quindi, avuto cura di eliminare ogni equivoco, rimarcando l’impossibilità della equiparazione, sotto il profilo probatorio, tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Infatti, è solo per quest’ultimo che, "provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale", salvo che questa consequenzialità, normale e non necessaria o automatica, trovi, "nel singolo caso concreto, una positiva smentita", in presenza di circostanze che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate (Cass., SS.UU., n. 1338 del 2004).
La tipologia di danno "patrimoniale" che il ricorrente può legittimamente allegare è, invece, soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’art. 2697, cod. civ., sicchè grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l’onere "di dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato" (Cass., n. 12935 del 2003; n. 2478 del 2003), secondo un principio enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha infatti costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessati esclusivamente nel caso in cui ne era stata fornita la piena prova (Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 luglio 1987, F. c. Governo Olandese; 28 giugno 1990, S. c. Svezia; 19 febbraio 1991, M. c. Italia; più di recente, costituiscono conferma di questo indirizzo, 16 maggio 2002, N. c. Italia; 28 marzo 2002, M. c. Italia;
12 febbraio 2002, l. c. Italia; 11 dicembre 2001, S. c. Italia).
Pertanto, incorre nel vizio di violazione di legge la pronuncia che faccia derivare il danno patrimoniale in modo automatico dal fatto in sè della durata del processo.
2.3.5. – Nel quadro dei principi delineati, il secondo profilo della censura merita di essere accolto.
La sentenza impugnata premette che la parte ha dedotto d’avere subito un danno patrimoniale costituito dallo "obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra", nonchè i contributi assicurativi e previdenziali "maturati nelle more di un giudizio durato in misura non ragionevole". La motivazione che ha fondato l’accoglimento della domanda consiste, quindi, nella considerazione che da questa durata irragionevole del giudizio "è derivato un danno alla s.p.a. concretizzatosi in una perdita secca: l’aver dovuto corrispondere retribuzioni – nonchè versare premi e contributi – per una prestazione lavorativa non conseguita", quantificato per ciascun mese di ritardo nella "somma di euro 2954,00 come calcolata" dalla parte.
L’affermazione nella quale si risolve la motivazione dimostra che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, ancor più a causa della mancanza di ogni considerazione sulla natura dell’indennità posta a carico del datore di lavoro dall’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970. Quest’ultima è, infatti, la norma di riferimento, in quanto il giudizio la cui durata è stata ritenuta irragionevolmente lunga aveva ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento individuale disposto dalla s.p.a.
Impresa ing. La X, dichiarato all’esito illegittimo, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
La società soccombente ha dedotto che il danno patrimoniale subito a causa della durata del succitato giudizio sarebbe costituito appunto dalla somma che è stata condannata a pagare al lavoratore "dal licenziamento alla reintegra". Questa prospettazione rende, quindi, necessario ricordare che la norma da ultimo richiamata prevede che il giudice, con la sentenza con la quale ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, "condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento (…) stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione", disponendo altresì che "in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto".
Si tratta di un’indennità che, secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, in quanto più aderente alla formulazione letterale della norma, non ha "natura retributiva", bensì ha "natura risarcitoria piena ed esclusiva". Infatti, la "dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell’art. 18 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, con esclusione della rilevanza dei profili del dolo o della colpa del recedente", in quanto il risarcimento eccedente la misura fissa minima (pari a cinque mensilità) richiede invece che sia "accertata la responsabilità contrattuale sulla base delle norme del codice civile" (Cass., n. 8263 del 2000; da ultimo, nello stesso senso, Cass., n. 12102 del 2004; n. 3509 del 2004; n. 3114 del 2004; per la chiara configurazione del richiamo alla retribuzione quale parametro per la quantificazione del danno, anzichè quale oggetto di una specifica obbligazione nascente dalla reviviscenza della lex contractus, Cass., n. 10307 del 2002; analogamente, anche Cass., n. 3509 del 2004) e cioè la sussistenza degli estremi dell’illecito civile imputabile al datore di lavoro (Cass., n. 9464 del 1998).
In altri termini, costituisce indefettibile presupposto dell’obbligo risarcitorio del datore di lavoro l’imputabilità a costui dell’inadempimento secondo il precetto generale dell’art. 1218, cod. civ. – fatta eccezione per la misura minima dell’indennità fissata ex lege, non cumulabile con l’indennità risarcitoria – che condiziona l’esistenza del danno risarcibile (Cass., n. 3509 del 2004; n. 10260 del 2002; n. 8621 del 2001). L’obbligo del risarcimento del danno non è dunque collegato ad una forma di responsabilità oggettiva, deve essere escluso qualora il rifiuto della prestazione sia giustificato da un motivo legittimo (Cass., n. 10260 del 2002) ed il datore di lavoro può andare esente da responsabilità, ovvero invocare una responsabilità attenuata, qualora dimostri, ex art. 1218, cod.civ., che l’inadempimento è ascrivibile ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile (Cass., n. 3114 del 2004).
La natura risarcitoria di questa indennità è stata affermata anche dalla Corte costituzionale – in particolare, in riferimento alla quota irriducibile – con la puntualizzazione che essa rinviene "la sua radice nel rischio d’impresa" ed è fondata sulla "previsione (di carattere eccezionale) di una presunzione iuris et de iure di danno in caso di esercizio oggettivamente illegittimo" della facoltà di recesso (Corte Cost., n. 420 del 1998; il principio è stato poi fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte ed affermato, da ultimo, da Cass., n. 12102 del 2004). Siffatta previsione, ha altresì sottolineato il giudice delle leggi, neppure si pone in contrasto con valori costituzionali, in quanto è frutto di un "non irragionevole bilanciamento" di interessi ed è strumentale rispetto allo scopo di riequilibrare il potere riconosciuto al datore di lavoro a fronte del quale il lavoratore versa in una situazione di soggezione (Corte Cost., n. 420 del 1998).
Alla luce dei principi che si sono riassunti, deve ritenersi che la sentenza impugnata non abbia correttamente affrontato e risolto la questione dell’identificazione del danno patrimoniale risarcibile per effetto della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU. La pronuncia, anche a causa della mancata considerazione della natura e della specifica disciplina dell’indennità che la società è stata condannata a pagare, ha infatti derivato il danno patrimoniale in modo automatico dal fatto in sè della durata del processo, commisurandolo, in buona sostanza, a detta indennità. La Corte territoriale – in contrasto con i principi sintetizzati nel 2.3.1 – è pervenuta in tal modo a configurare quale danno patrimoniale risarcibile ex art. 2, legge n. 89 del 2001, un pregiudizio direttamente connesso alla decisione di merito del processo, riconducibile all’atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all’illecito civile ascrittogli, rendendo il giudizio di equa riparazione un mezzo attraverso il quale è stato replicato il merito della precedente controversia, senza considerare che la spettanza dell’indennità commisurata alla retribuzione costituiva il bene della vita dedotto nel processo giudicato irragionevolmente lungo, non già lo specifico pregiudizio derivante dalla durata del medesimo.
Inoltre, anche a causa dell’omessa esplicitazione di ogni considerazione in ordine alla natura dell’indennità ex art. 18, quarto comma, cit., alle ragioni che la fondano, alle modalità con le quali deve essere determinata, l’affermazione, l’identificazione e la quantificazione del danno sono state operate in violazione dei principi richiamati ai 2.3.2 e 2.3.3., quindi erroneamente. In particolare, non risulta in alcun modo apprezzata la circostanza che l’obbligo di corrispondere la somma de qua è per una quota fissa ed irriducibile ed ha carattere di penale che trova radice esclusivamente nel rischio di impresa. Per la residua parte, come è stato sopra precisato, essa non è oggetto di un’obbligazione derivante dalla reviviscenza della lex contractus, costituendo la retribuzione non corrisposta a seguito del licenziamento e fino alla reintegrazione nel posto di lavoro un mero parametro per la liquidazione del danno da risarcire, derivante dall’illecito civile imputabile al datore di lavoro. La Corte d’appello non ha, quindi, tenuto conto che danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2, legge n. 89 del 2001, è soltanto quello configurabile quale conseguenza della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo, che costituisce l’effetto immediato e diretto di tale ritardo al quale deve ricollegarsi sulla base di una normale sequenza causale. La mancata, corretta valutazione dell’oggetto del giudizio che si è ritenuto protrattosi per una durata irragionevole e della natura dell’obbligo a carico del datore di lavoro ha peraltro anche condotto alla omissione della doverosa valutazione del suo esito e delle ragioni stesse dell’obbligo posto a carico della società, che invece occorre considerare ed apprezzare allo scopo di valutarne l’incidenza sull’identificazione e sulla misura del pregiudizio patrimoniale asseritamente subito dalla parte a causa di detta eccessiva durata. L’esistenza del danno patrimoniale, in buona sostanza, neppure ha costituito oggetto di specifica dimostrazione, come invece è necessario per quanto precisato al 2.3.4., ma è stato derivato automaticamente dalla ritenuta durata irragionevole del processo.
In conclusione, sussiste il vizio denunciato e, conseguentemente, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Potenza, ma in persona di giudici diversi, che provvedere al riesame della controversia, conformandosi al principio enunciato, pronunciandosi inoltre anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

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