Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2011, n. 25218 Motivi d’appello Poteri della Corte Responsabilità civile in genere Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.F. e M.G., quali esercenti la potestà sul figlio minore G.M., esponevano che in data (OMISSIS) il loro figliuolo era trasportato sul ciclomotore condotto da F.R., anch’egli minore, quando il ciclomotore veniva investito dall’autovettura condotta dal proprietario R.R., ed assicurata con la RAS assicurazioni spa, proveniente dall’opposto senso di marcia, che aveva improvvisamente operato una svolta a sinistra. Aggiungevano che il minore aveva subito in conseguenza del sinistro gravi lesioni personali con postumi permanenti. Ciò premesso, convenivano in giudizio il R. e la Ras Spa per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Al giudizio, introdotto dal G. e dalla M., veniva riunito altro giudizio introdotto da F.F. e L.V., esercenti la potestà sul figlio minore F. R., per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio.

In esito, il Tribunale di Forlì riteneva la concorrente responsabilità dei due conducenti, nella misura del 75% a carico del R., e del 25% a carico del F.; condannava le parti convenute R. e Ras a pagare a G.M. la somma di Euro 30.615,11 oltre interessi e svalutazione ed a F.R. la somma di Euro 6.606, 14 a titolo di danno biologico e morale nonchè la somma di Euro 1.301,54 a titolo di rifusione spese mediche e danno al ciclomotore, oltre interessi e svalutazione; in accoglimento della domanda di manleva proposta da RAS Spa, condannava F.F. e L.V. a tenere indenne la RAS del 25% della somma corrisposta a G.M.. Avverso tale decisione proponevano appello F.F., L.V. e F.R. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 28 maggio 2008 respingeva l’impugnazione. Avverso la detta sentenza i F. e la L. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Allianz Spa, la quale ha depositato a sua volta memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con le prime tre doglianze, intimamente connesse tra loro, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (con i primi due motivi) nonchè il vizio di motivazione contraddittoria (con il terzo) deducendo che la Corte di merito avrebbe sbagliato nel dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello per difetto di specificità e sarebbe incorsa nel vizio motivazionale sopra indicato omettendo di prendere in considerazione la parte descrittiva dell’atto di impugnazione.

Ed invero, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare che gli appellanti, facendo riferimento nella parte narrativa dell’appello ad una serie di danni richiesti in prime cure, avevano inteso in tal modo contrapporre alla liquidazione dei danni operata dal giudice di prime cure una loro più corretta determinazione. Del resto, a pag. 12 dell’atto di citazione d’appello, ultima riga, avevano formulato la doglianza nei seguenti termini "il danno è stato liquidato in prime cure in misura assai inferiore a quanto è stato richiesto e, perciò, si insta per l’implementazione secondo le voci indicate in narrativa che appaiono suscettibili di accoglimento perchè maggiormente meritevoli di accoglimento rispetto all’operata liquidazione" (cfr pag. 15 del ricorso).

Le censure sono manifestamente infondate. A riguardo, giova premettere che, al fine di soddisfare il requisito di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c., occorre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Se è vero infatti che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, è necessario però che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice, (cfr Sez. Un. n. 28057/08).

In particolare, nel formulare un motivo di appello riguardante la pretesa erroneità della liquidazione dei danni, effettuata dal primo giudice, l’appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell’affermazione che esse devono essere accolte perchè "maggiormente meritevoli di accoglimento rispetto all’operata liquidazione" ma ha l’onere di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni. In difetto, ove l’appellante solleciti una più congrua quantificazione del risarcimento senza chiarire gli errori, rispetto all’equo ed al giusto, in cui sarebbero incorsi i primi giudici, la censura deve essere dichiarata inammissibile. Ne deriva l’infondatezza delle doglianze in esame.

Con la quarta doglianza, per violazione o falsa applicazione dell’art. 171 C.d.S., commi 1-3, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per avere i giudici di appello fondato la propria decisione su una circostanza di fatto assolutamente inesistente, vale a dire quella secondo cui il ciclomotorista circolava di notte senza tenere le luci accese, avendo i verbalizzanti contestato al /Fontana/ l’infrazione di cui all’art. 171 C.d.S., comma 3. In tal modo, la Corte di appello aveva erroneamente applicato la norma citata perchè essa, in realtà, non riguarda assolutamente la circolazione senza fari in ora notturna bensì l’inosservanza dell’obbligo del casco protettivo. Con la conseguenza che la contestazione della relativa infrazione da parte dei verbalizzanti non autorizzava "minimamente il giudice a ritenere sussistente, nel caso concreto, il mancato uso dei fari da parte del motociclo in ora notturna" (così, nel quesito conclusivo).

La censura è inammissibile. Come si desume dallo stesso contenuto della doglianza, riportata nella sua essenzialità, i ricorrenti lamentano che la decisione della Corte di merito si fonda su una falsa percezione della situazione di fatto (circolazione senza fari in ora notturna), in realtà insussistente. E ciò per effetto di un errore dei giudici circa l’infrazione effettivamente contestata dai verbalizzanti, errore che però risulta obiettivamente ed immediatamente rilevabile in quanto l’art. 171 sopra citato concerne un’infrazione assolutamente diversa. Ma qualora il giudice del merito fondi la sua decisione supponendo l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, la sentenza non è viziata da un errore logico-giuridico bensì da un errore di fatto, essendo il giudice incorso nel c.d. travisamento dei fatti, consistente nell’inesatta percezione di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo. Ed è appena il caso di osservare come il travisamento dei fatti non possa costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Passando al quinto motivo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., deve rilevarsi che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando ha qualificato come notorio il fatto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore, determinando un carico eccessivo, riduce non solo la stabilità del mezzo ma anche la sua capacità di frenata.

La doglianza è infondata. A riguardo, occorre premettere che, secondo l’orientamento di questa Corte, ove il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e la Corte di cassazione eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Cass. n. 22880/08).

Ciò premesso, torna utile sottolineare che delle nozioni di comune esperienza, intese come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fatti, il giudice è certamente facultato ad avvalersi come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l’argomentazione di tipo presuntivo. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie in cui i giudici di merito, premesso che il minore F. al momento del sinistro stava trasportando G.M. nonostante il ciclomotore fosse omologato per il trasporto del solo conducente, sulla base di nozioni tecniche di patrimonio comune, hanno tratto la conseguenza logica che tale fatto avesse certamente influito sulla determinazione del sinistro in termini di manovrabilità del mezzo e di possibilità d’arresto. E non è dubitabile che costituisca massima d’esperienza comune la circostanza che l’impianto frenante di un ciclomotore, progettato per una sola persona, abbia un’efficacia, ben minore, quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo.

Restano da esaminare le ultime due censure, rispettivamente per violazione dell’art. 2048 c.c. e nullità della sentenza per error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al medesimo art. 2048 c.c., con cui i ricorrenti hanno dedotto l’erroneità della decisione per aver il giudice attribuito ai genitori una responsabilità per fatti di un figlio diciassettenne, comportatosi sempre come uno studente modello (sesto motivo), e per non aver esplicitato le ragioni della loro condanna, se avvenuta "per mancata educazione o per omesso controllo" (settimo motivo).

Entrambe le censure sono inammissibili. La prima delle due (la sesta secondo l’ordine del ricorso) è inammissibile per il difetto di correlazione del quesito (vero che viola l’art. 2048 c.c. il giudice che accolla ai genitori la responsabilità per fatti di un figlio diciassettenne che è sempre stato uno studente modello) con le ragioni della sentenza, fondata invece sulla mancata dimostrazione di adeguata vigilanza dei genitori sulla condotta del minore in ordine alle modalità di utilizzo del ciclomotore. L’ultima doglianza è inammissibile perchè il motivo di impugnazione lamenta espressamente la nullità della sentenza per error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ora, quest’ultima norma si riferisce a vizi di attività, derivanti cioè dalla violazione di norme processuali, sia quelle che riguardano la sentenza come atto (artt. 132, 161) e la costituzione del giudice (art. 158), sia quelle che attengono al procedimento in senso stretto che per derivazione si estendono alla sentenza stessa, e non concernono invece le eventuali omissioni e carenze motivazionali, che correttamente devono essere dedotte sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 1282 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 29 aprile 1988, il Sig. G.S., in qualità di proprietario, presentava istanza di condono edilizio per la sanatoria di svariati interventi abusivi consistenti nella realizzazione di cantine e box auto al piano seminterrato del fabbricato posto in Firenze, Via Novelli n. 41, e nella realizzazione di altre opere di redistribuzione interna.

In particolare, la domanda si componeva di tre distinti modelli, quali:

– Mod. A riferito alla realizzazione delle cantine;

– Mod. B riferito alla diversa distribuzione delle tramezzature, nonché allo spostamento del vano scale;

– Mod. D rifetito alla realizzazione dei box auto.

La zona nella quale ricadeva l’immobile in questione era soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39, il cui art. 15 prevede il pagamento di un’indennità risarcitoria nel caso in cui sia stata realizzata un’opera abusiva, e ciò anche in presenza di eventuale successivo rilascio del provvedimento in sanatoria da parte dell’Amministrazione.

Il Comune di Firenze, accertato che l’abuso, riconducibile alla tipologia 1 ex lege n. 47/1985, aveva prodotto un danno ambientale secondo i criteri stabiliti nel parere della Commissione edilizia integrata del 2 settembre 1999, con determinazione del 6 aprile 2000 quantificava in lire 21.000.000 l’indennità risarcitoria complessivamente dovuta (ex art. 15 della legge 1497/39) ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, calcolando l’importo minimo (lire 1.400.000) applicabile alle opere denunciate nei modelli A e D.

Nel suddetto provvedimento non veniva invece applicata l’indennità riferita alle opere denunciate nel Mod. B (ovvero la "diversa distribuzione della tramezzatura interna" riferita a ciascuna unità immobiliare, nonché lo "spostamento del vano scale"), in quanto il relativo importo veniva ricompreso nell’indennità riferita alla realizzazione di locali destinati a "cantine" di cui al Mod. A, rientranti nella tipologia di abuso di maggiore gravità.

Il predetto provvedimento veniva emanato tenendo conto della sentenza del TAR Lazio n.1531/1999, con la quale erano stati annullati il D.M. del 26 settembre 1997 e la deliberazione consiliare n.125 del 23 febbraio 1998 laddove prevedevano l’applicazione dell’indennità anche in assenza di danno ambientale.

Si era tenuto conto, altresì, che nelle more del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato la Giunta Comunale, con deliberazione n.1163 del 20 luglio 1999, aveva introdotto un regime transitorio che aveva distinto tra danno ambientale comportante diniego di sanatoria e sanzione demolitoria, danno ambientale non comportante demolizione ma rilascio di condono edilizio, ed assenza di danno ambientale.

Nel caso riguardante le ricorrenti, contraddistinto da danno ambientale compatibile col rilascio dell’atto di sanatoria, la deliberazione aveva previsto la valutazione della Commissione edilizia integrata.

Avverso l’atto di determinazione dell’indennità risarcitoria ed i provvedimenti connessi le ricorrenti sono insorte deducendo:

1) violazione dell’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 e dell’art.15 della legge n.1497/1939; eccesso di potere per illogicità ed esclusione del pregiudizio ambientale dai presupposti necessari per la quantificazione della sanzione; eccesso di potere per sviamento a causa delle finalità esclusivamente finanziarie dei provvedimenti impugnati, nonché per illogicità e ingiustizia manifesta;

2) ulteriore violazione dell’art.2, comma 46, della legge n.662/1996, per attribuzione di retroattività alla applicazione dell’indennità risarcitoria;

3) illegittimità derivata da illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 per violazione dell’art.3 della Costituzione;

4) violazione dell’art.35, comma 15, della legge n.47/1985 e dell’art.5 del decreto del Ministero dei Beni culturali del settembre 1997;

5) violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 ed in ipotesi dell’art.2946 c.c.; applicazione della sanzione nonostante la prescrizione del diritto;

6) violazione degli artt.32 e 35 della legge n.142/1990; incompetenza della giunta comunale; eccesso di potere per elusione degli effetti della sentenza del TAR Lazio n.1531/1999; violazione dell’art.15 della legge n.1497/1939 e degli artt.2 e 3 del decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze, il Ministero per i Beni culturali ed il Ministero dei Lavori pubblici.

All’udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – sollevata dall’Amministrazione Comunale intimata, sull’assunto che le ricorrenti non potrebbero avere alcun vantaggio dall’annullamento degli atti impugnati e dalla redazione di una specifica "perizia di valutazione" che le stesse auspicano, in quanto ciò comporterebbe la necessaria rideterminazione della sanzione in una misura notevolmente più onerosa – stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

A riguardo va premesso che le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono state già affrontate da questa Sezione e di recente decise con sentenza 29 giugno 2009 n. 1149, sulla scorta di argomentazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, in linea con una giurisprudenza ormai consolidata.

Ciò premesso, con il primo motivo le ricorrenti deducono che il rilascio della concessione in sanatoria e dell’autorizzazione paesaggistica esclude che sussista danno ambientale, e concludono che l’assenza di danno ambientale non consente di applicare l’indennità risarcitoria in questione, alla luce dell’art.2, comma 46, della legge n.662/1996.

La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il pagamento dell’indennità ex art.15 della legge n.1497/1939 non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale (per il quale l’ordinamento appresta il diverso strumento disciplinato dall’art.18 della legge n.349/1986), ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali che compromettano l’integrità paesaggistica, sia in ipotesi di illeciti formali in cui è stato violato l’obbligo di munirsi preventivamente dell’autorizzazione a fronte di un intervento riconosciuto a posteriori compatibile con il contesto paesaggistico. Che si tratti di sanzione emerge dal criterio legislativo che commisura l’indennità alla maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito, dove il danno rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione, potendo mancare per assenza di un vulnus materiale al paesaggio, nel qual caso l’indennità va commisurata al profitto conseguito, coincidente con l’arricchimento derivante al proprietario dalla realizzazione dell’abuso edilizio.

Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la sanzione in argomento è applicabile anche qualora le opere abusive ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali l’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso abbia espresso parere favorevole alla sanatoria dell’abuso ex art.32 della legge n.47/1985 (Cons.Stato, VI, 2/6/2000, n.3184; idem, n.5863/2000).

L’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 chiarisce che l’inapplicabilità, a seguito del condono edilizio, delle sanzioni amministrative, sancita in termini generali dall’art.38 della legge n.47/1985, non si estende alle sanzioni in materia paesaggistica ex art.15 della legge n.1497/1939, anche se l’abuso sia stato ritenuto condonabile dall’autorità preposta alla tutela del vincolo: tale norma va dunque intesa nel senso che la citata indennità costituisce sanzione amministrativa applicabile nonostante il rilascio dell’atto di condono edilizio (Cons.Stato, VI, n.5863/2000; TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068).

Con la seconda censura le ricorrenti sostengono che l’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 limita l’applicabilità dell’indennità risarcitoria ai casi di versamento dell’oblazione successivi all’entrata in vigore della legge, mentre invece l’impugnata deliberazione consiliare è riferita anche alle concessioni o autorizzazioni già rilasciate.

L’assunto non può essere condiviso.

L’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 ha portata interpretativa e non innovativa, essendo preordinato a dissipare un dubbio esegetico in ordine all’ambito applicativo dell’art.38 della legge n.47/1985, per cui non vi è stata, nel caso in esame, applicazione retroattiva della sanzione, il cui fondamento è nell’art.15 della legge n.1497/1939 (TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068; TAR Lazio, Roma, II bis, n.1702/2007).

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono che il citato art.2, comma 46 è incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza, essendo irragionevole sottoporre alla stessa sanzione comportamenti pregiudizievoli e comportamenti che non causano alcun danno ambientale.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Una volta constatato che la funzione della suddetta norma è prevenire qualsiasi intervento incidente su beni soggetti a vincolo che non sia stato preventivamente autorizzato, va da sé che i sospetti di incostituzionalità per supposta inosservanza dell’art.3 della Costituzione non hanno ragione d’essere (Cons.Stato, VI, n.1729/2003; TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068).

Con la quarta censura le ricorrenti deducono che il D.M. del 26 settembre 1997, recepito dalla deliberazione consiliare n.125/1998, è irragionevole laddove determina il parametro del profitto in base all’applicazione di un’aliquota al valore catastale (elemento che le ricorrenti ritengono sia irrilevante) e distingue in modo incomprensibile tra abusi conformi o non conformi alle norme di tutela, essendo evidente che il rilascio dell’atto di condono presuppone il riconoscimento della compatibilità con il vincolo.

Il rilievo è infondato alla stregua delle considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo, in quanto la circostanza che l’Amministrazione abbia verificato la compatibilità ambientale in via postuma se da un lato esclude la compromissione dell’integrità paesaggistica, dall’altro non cancella la violazione dell’obbligo, ex art.7 della legge n.1497/1939, di conseguire in via preventiva l’assenso (Cons.Stato, VI, n.5863/2000). Il criterio di calcolo ancorato al valore catastale, inoltre, appare ispirato all’esigenza di determinare, in via forfettaria e prudenziale, l’arricchimento derivante al proprietario dalla realizzazione dell’opera abusiva.

La quinta doglianza è incentrata sull’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l’applicazione della sanzione in argomento.

Il motivo non può essere accolto.

Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo). Nel caso di specie, in cui l’illecito è consistito nella realizzazione di opere in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e senza il necessario titolo edilizio, e in cui il condono non è stato ancora rilasciato, la permanenza non può dirsi cessata, e quindi non si è verificata la prescrizione eccepita dalle ricorrenti (Cons.Stato, IV, n.7769/2003; Cons.Stato, VI, n.1729/2003; TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068; idem, 18/2/2002, n.255).

Con il sesto motivo le ricorrenti deducono che l’impugnata deliberazione della giunta comunale è intervenuta in materia di competenza del Consiglio comunale, ha la finalità di eludere l’attuazione della sentenza del TAR Lazio (la quale ha annullato il D.M. del 26 settembre 1997), e non adempie l’obbligo, previsto nell’art.2 del citato D.M., di quantificare il danno ambientale sulla base di apposita perizia di stima.

La censura è infondata.

La competenza della giunta, nel caso in esame, è giustificata dal fatto che la stessa non ha deliberato principi fondamentali, ma criteri applicativi tesi a contemperare, in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, la disciplina già dettata dal Consiglio comunale con i principi contenuti nella sopravvenuta sentenza del TAR Lazio.

L’organo comunale, coerentemente con quest’ultima, ha demandato alla Commissione edilizia integrata l’identificazione dei casi in cui non sussista danno ambientale, e sia quindi esclusa la possibilità di applicare la sanzione prevista dall’art.15 della legge n.1497/1939.

La citata sentenza del TAR Lazio n.1531/1999 ha annullato il D.M. 26 settembre 1997 nella sola parte in cui prevede l’applicazione dell’indennità nelle ipotesi di assenza di danno ambientale.

La previsione della valutazione del danno mediante perizia, ex art.2 del D.M. 26 settembre 1997, non esclude che l’Amministrazione possa determinare in via forfettaria importi minimi che tengano conto della tipologia dell’abuso, importi minimi che nel caso di specie sono stati circoscritti a casi di sussistenza del pregiudizio ambientale, in linea con la predetta sentenza.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio che quantifica nella complessiva somma di euro 3000 (tremila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà al Comune di Firenze, e per la restante metà al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Ministero dei Lavori pubblici.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30027 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.L. con ricorso alla Corte d’appello di Ancona proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del procedimento penale nei suoi confronti per favoreggiamento, oltraggio e violazione sigilli, nel quale era intervenuto nel gennaio 2001 un decreto di perquisizione dell’ufficio in cui operava il B.. Procedimento definito in primo grado dal Tribunale di Forlì nel novembre 2005 con sentenza di condanna per il solo reato di ingiuria, confermata nel maggio 2007 in secondo grado ed in cassazione con sentenza del 9 gennaio 2008. 2. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata complessiva di sei anni, liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di nove mesi del procedimento presupposto, la somma di Euro 700,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

3. Avverso tale decreto, depositato il 7 febbraio 2009, L. B., con atto notificato il 29 ottobre 2009, ha proposto ricorso a questa Corte, basato su nove motivi. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

4. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

5. Il primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è inammissibile in quanto privo della sintesi, resa necessaria dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie ratione temporis.

6. Con il secondo motivo, si censura, denunziando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 6, par. 1 C.E.D.U., la determinazione della ragionevole durata del procedimento presupposto (nella sua articolazione di merito e di legittimità) in anni sei complessivi, che non terrebbe conto del parametro europeo secondo cui la durata ragionevole dei procedimenti penali nel corso dei quali siano state eseguite misure restrittive della libertà personale – come nella specie il primo grado, nel corso del quale il ricorrente aveva subito una misura restrittiva della libertà personale per venti giorni – deve essere determinata in anni due e mesi sette, non già in tre anni. Osserva tuttavia il Collegio che la Corte territoriale, da un lato, ha rettamente proceduto ad una valutazione sintetica e complessiva della durata dell’unico procedimento presupposto, come si è concretamente svolto nella sua complessiva articolazione (cfr. ex multis Cass. n. 661/2011; n. 23506/2008); dall’altro, ha legittimamente ritenuto di applicare il criterio normalmente utilizzato in presenza di procedimento di normale complessità ma con pluralità di imputazioni, non potendo ritenersi rigidamente vincolante per il giudice nazionale il parametro indicato di due anni e sette mesi per il procedimento di primo grado, che la stessa giurisprudenza della C.E.D.U. non intende in senso assoluto (cfr. ex multis Cass. n. 24399/2009; n. 15750/2006;

n. 8585/2005).

6.1 La determinazione della durata irragionevole del procedimento presupposto viene anche censurata, con il nono motivo, sull’assunto che dovrebbe a tal fine considerarsi la decorrenza iniziale dall’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del ricorrente, non già dalla acquisita conoscenza che (con l’esecuzione del decreto di perquisizione) il medesimo ha avuto di tale procedimento. La doglianza si palesa infondata: costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del procedimento penale decorre dal momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza diretta dell’esistenza di tale procedimento nei suoi confronti, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d’ansia e patema suscettibile di riparazione (cfr. ex multis Cass. n. 22682/2010; n. 27239/2009).

7. Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura la liquidazione dell’indennizzo in poco più di Euro 930,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole. Viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par.

1 C.E.D.U., degli artt. 2056 e 2059 cod. civ. ed il vizio di motivazione per la violazione del parametro standard di Euro 1000,00 – 1500,00 per anno e la mancata personalizzazione dell’indennizzo in relazione agli interessi coinvolti.

7.1 Strettamente connesso è anche l’ottavo motivo, con il quale si censura, perchè in contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la considerazione, nella determinazione dell’indennizzo, della sola durata irragionevole – anzichè della intera durata – del giudizio presupposto.

7.2 Tali doglianze che, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente, non meritano accoglimento. Iniziando dall’ultima (stante la sua priorità logica), premesso che la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 va osservato che – fermo il principio generale enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1338 del 2004) in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea- tale dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001. D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo. E, come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dall’art. 2 della legge nazionale, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. in tal senso ex multis Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Quanto poi alla concreta liquidazione, va rilevato come la corte di merito abbia tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa corte, ai quali ha fatto riferimento, liquidando un indennizzo che rientra sostanzialmente nel range delle liquidazioni normalmente adottate. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo non merita condivisione, avendo la corte d’appello congruamente motivato il suo convincimento.

8. Il sesto e settimo motivo hanno ad oggetto le statuizioni del decreto impugnato in ordine alle spese del giudizio. Con il primo si censura la liquidazione di tali spese, denunciando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. sull’assunto che gli importi della notula depositata non potevano, in assenza di contestazione della controparte (non costituita), essere diminuiti; con il secondo si censura la disposta compensazione per meta tra le parti, che violerebbe l’art. 92 cod. proc. civ. Entrambe le doglianze non meritano accoglimento, in quanto: a) la Corte di merito ha legittimamente esercitato la facoltà discrezionale di compensazione, rimessa al suo prudente apprezzamento anche in caso di contumacia del resistente, esponendo una motivazione (notevole ridimensionamento della pretesa) che, in quanto non illogica nè contraddittoria, si sottrae alle censure prospettate (cfr. Cass. n . 24531/2010), tanto più che, nella specie, deve farsi applicazione, ratione temporis, del disposto dell’art. 92 c.p.c. antecedente alla modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009; b) la liquidazione delle spese è stata solo genericamente criticata sotto il profilo (unico rilevante) della violazione delle tariffe forensi, senza esporre specificamente ed analiticamente le voci e gli importi richiesti e spettanti a parte ricorrente (cfr. Cass. n. 21325/2005;

n. 9082/2006; n. 9098/2010), in tal modo non consentendo al giudice di legittimità il controllo degli error in iudicando solo astrattamente enunciati in ricorso, tra i quali peraltro non risulta specificamente compresa la violazione dei minimi inderogabili di tariffa. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 533Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso in esame la parte ricorrente è insorta avverso la determinazione del Direttore del Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, di sospensione delle istanze di rimborso IVA presentate alla società ricorrente ai sensi dell’art. 38ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto "a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità";

Ritenuto che tale questione, così come proposta, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che a seguito della riforma di cui all’art. 12 della legge n. 448/01, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (Cass. Civ., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20778);

Ricordato, inoltre, che il Giudice della giurisdizione ha costantemente precisato che appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia rifiutato il rimborso (Cass. Civ., sez. un., 12 luglio 2010, n. 16281, e 13 gennaio 2010, n. 355) e che, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa – a favore del giudice ordinario, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 del c.c. – nel solo caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Cass. Civ., sez. un., 15 ottobre 2009, n. 21893);

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta; e va in merito dichiarato – così come oggi disposto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo – che è il giudice tributario ad essere munito di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta e che si conservano, nel processo da proseguire e da riassumere entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi a questo giudice privo di giurisdizione.

Ritenuto, per concludere, che, la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.