Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27424 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 11-08-2011, n. 31879 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23/9/10 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 12/6/09 del Tribunale di Locri che, in esito a giudizio abbreviato, con la diminuzione del rito condannava C.B. alla pena di mesi due di arresto per il reato (in (OMISSIS)) di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS, per non avere portato con sè la carta precettiva. La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (che cioè l’obbligo di portare con sè la carta precettiva non discendeva dalla legge ma solo dall’eventuale prescrizione contenuta del decreto dispositivo della misura, mentre nel caso se ne faceva menzione solo nel verbale di sottoposizione alla stessa), riteneva che l’obbligo discendesse dalla legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c.,) in tutti i casi, come il presente, di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: il giudice aveva dato un’interpretazione in malam partem del combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9 (se indubbiamente la consultazione della carta precettiva consentiva alle forze dell’ordine l’immediata conoscenza degli obblighi cui era sottoposto il prevenuto, il non averla con sè da parte del sorvegliato speciale non integrava tuttavia la violazione di alcun suo specifico obbligo).

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, infondato, va rigettato.

Premessa la circostanza incontestata che l’imputato è sottoposto alla sorveglianza speciale della Ps con obbligo di soggiorno, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (oltre alle due citate nella sentenza impugnata, n. 42874 del 2009 e n. 46223 del 2008, v. anche Cass., 1^, sent. n. 10714 del 7/1/10, rv. 246513, Mastrangelo) "non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale della Ps, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 citata legge – il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui al citato art. 5, u.c., in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata". A contrario la contravvenzione in parola (e non quella di cui all’art. 650 c.p.) è integrata dalla mancata esibizione della carta precettiva da parte, come nel caso, del sorvegliato speciale di Ps con obbligo di soggiorno.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-01-2012, n. 1273 Indennità di missione o trasferta

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 7.5.2009, rigettava il ricorso d’appello in riassunzione proposto dai lavoratori, confermando la sentenza appellata, che aveva respinto la domanda dei predetti, intesa ad ottenere il riconoscimento del loro diritto all’indennità di trasferta, negata dall’azienda a seguito del mutamento della residenza di servizio operata da parte della Gestione Commissariale Governativa, a seguito di accordi sindacali del 10.2.1998, che avevano individuato la residenza di servizio nella zona di assegnazione e non più nella stazione. Tale decisione era stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce, la quale riteneva l’illegittimità del verbale di riunione sindacale nella parte in cui era stata indicata come residenza, ai fini della trasferta, per gli operai addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici delle linee ferroviarie, la zona di assegnazione, sul rilievo che il mutamento era avvenuto senza che mutasse l’organizzazione strutturale e che l’accordo sindacale si poneva in contrasto con l’art. 20/A del c.c.n.l., che individuava una località limitata come residenza. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza 11019/2007, accoglieva il ricorso delle Ferrovie, rilevando che alle parti sociali era consentito prorogare l’efficacia dei contratti collettivi, modificare anche in senso peggiorativo i pregressi inquadramenti e retribuzioni, salvi i diritti quesiti; che il giudice del gravame non aveva individuato la norma tassativa, legale o convenzionale, da cui sarebbe derivato il diritto acquisito ad essere assegnati ad una stazione e, quindi, la nullità del successivo accordo peggiorativo; che la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni per cui la individuazione della residenza non sarebbe rientrata nell’ambito della delega, che consentiva la specificazione aziendale degli elementi individuativi della residenza e che non poteva il contratto aziendale ritenersi contrastante con la contrattazione nazionale. I lavoratori riassumevano il giudizio e, costituitasi la società nel relativo giudizio di gravame, la Corte di Appello di Bari decideva la causa nei termini anzidetti, favorevoli alla società, considerando che, dall’esame dell’art. 20/A del CCNL, emergeva, dal riferimento alla tratta, che la residenza del lavoratore potesse essere svincolata da una località specifica, specie quando l’attività non si svolgesse abitualmente nello stesso luogo. Riteneva, pertanto, che l’individuazione della residenza nella zona di assegnazione effettuata nella fattispecie in esame – in cui la sezione di Lecce era stata ripartita in tre unità ed ogni unità in due zone, quindi complessivamente in sei zone, – non costituisse violazione della contrattazione nazionale, in quanto da questa esplicitamente prevista ed autorizzata. Non esisteva, poi, alcun diritto quesito, in quanto la residenza era uno solo dei criteri utili alla determinazione dell’indennità di trasferta e, peraltro, non poteva configurarsi neanche un uso aziendale nella individuazione della residenza di servizio nella stazione di assegnazione, atteso che il significato dato per un certo periodo alla nozione di residenza di servizio non poteva tramutarsi in uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro il relativo aspetto del rapporto lavorativo, perchè ciò avrebbe inciso sul potere dell’imprenditore di organizzare la propria attività in relazione alle specifiche esigenze, in ciò legittimato proprio da una clausola di riserva del c.c.n.l. che consentiva alla contrattazione aziendale di incidere sul punto. Neanche era configurabile un uso aziendale per la insussistenza di un animus, ossia del convincimento di conservare una data condotta continuativamente a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con quattro motivi.

Resiste, con controricorso, la S.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, che ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) con riguardo all’art. 20/A del CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976, la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, all. A), la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ritengono che la interpretazione fornita dalla Corte territoriale dell’art. 20/A del CCNL non solo sia in contrasto con il significato della parola "specificazione" e non esamini se "la località" rientri tra gli "elementi" indicati nella stessa clausola, ma sia censurabile per non avere esaminato il contenuto della prima parte della norma, nella quale le Parti sociali avevano specificamente definito il concetto di residenza, e per non avere considerato le prove espletate, che avevano accertato che le condizioni tecniche degli impianti non erano mutate rispetto al passato. Assumono, poi, l’illogicità della motivazione, osservando, da un lato, che l’art. 20 non abbia reso immutabili i criteri di individuazione delle località che sottendono al concetto di residenza, consentendone la specificazione in sede aziendale e, dall’altro, che era risultato confermato che non era mai intervenuto un cambiamento di condizioni tecniche degli impianti, ma solo una nuova organizzazione del lavoro.

Formulano, all’esito della parte argomentativa, quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con il quale domandano se la zona, cioè un territorio di ampia dimensione, comprendente diversi stazioni, uffici e tratte, possa essere o meno considerata "residenza di servizio", ai sensi dell’art. 20/A, n. 3, c.c.n.l. del 1976, che disciplina la nozione di residenza di servizio, e se le parti sociali avevano o meno l’obbligo di specificare, oltre alla "zona di lavoro", anche "la località" in cui ha "sede" la "zona medesima" e di considerare la località "residenza di servizio".

Con il secondo motivo, i lavoratori lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. 23.7.1976, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 4 e 5, assumendo che non sia stata mai stata realizzata una nuova e diversa organizzazione lavorativa e che, comunque, la nuova organizzazione non aveva determinato cambiamenti al tipo di lavoro, che fosse diverso da quello descritto nel ricorso introduttivo e non contestato dalla società, la quale neanche aveva riferito alcunchè circa le eventuali nuove condizioni tecniche degli impianti. A seguito di richiesta di precisazioni da parte del giudice del gravame, essi lavoratori avevano riferito che non erano intervenute modifiche strutturali nell’organizzazione dell’impresa, nè mutamenti di mansioni. Con specifico quesito, chiedono affermarsi che non si è tenuto conto dell’attività istruttoria con riguardo alla ristrutturazione organizzativa ed alle condizioni tecniche dell’impianto.

Coni il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 1, all. A), la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 4 5, nonchè il vizio di motivazione e di violazione di legge, evidenziando la mancanza di atto scritto, R.D. n. 148 del 1931, ex art. 1, all. A, dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro nell’ambito dei suoi poteri di iniziativa, tra i quali l’assegnazione a nuova sede, con modifica spaziale della residenza di servizio, non più riferita alla Stazione ma alla Zona, e la necessità di emanare a tal fine un ordine di servizio.

Domandano, infine, se ricorre il caso di vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello non ha preso in esame il motivo sopra riportato, visto che le questioni di fatto prospettate sono decisive ai fini dell’accertamento dei fatti sui quali si fonda la domanda e che la questione è fondata.

Infine, i lavoratori si dolgono della violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ( artt. 1362 e 1362 c.c.) con riguardo all’art. 20/A del c.c.n.l., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1340 e 1374 c.c. e del vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo con riguardo all’uso aziendale che il comportamento adottato era spontaneo e non in esecuzione di un obbligo e che l’uso si inserisce, ai sensi dell’art. 1340 c.c., non già nel contratto collettivo, ma in quello individuale, restando insensibile ad eventuali pattuizioni peggiorative.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l’interpretazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. del 23.7.1976, sono improcedibili in quanto con gli stessi si chiede l’interpretazione diretta da parte di questa Corte di norma di accordo collettivo nazionale, del quale è omessa la produzione in dispregio di quanto sancito e prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (cfr., tra le altre, Cass 2 luglio 2009 n. 15495). L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s. u., 23 febbraio 2010 n. 20075, e, conforme, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

Anche le ulteriori questioni prospettate con i suddetti motivi o delineano analoghi profili interpretativi della norma contrattuale in relazione alla individuazione delle località che sottendono il concetto di residenza come individuato dalla norma, o rifluiscono in censure che sollecitano una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, tenuto conto del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che le doglianze abbiano evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini consentiti in sede di legittimità, e peraltro anche il quesito formulato a conclusione del secondo motivo, risulta generico e come tale inammissibile, oltre a non contenere alcuna indicazione del fatto controverso e decisivo con idonea prospettazione del momento di sintesi che consenta di ritenere sussistente il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto alla censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, oltre a rilevarsene l’inconferenza, riguardando la norma di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 1, all. A) provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro del singolo dipendente e non invece quelli che trovano fondamento in norme pattizie, il relativo quesito di rivela anch’esso inammissibile per la genericità della sua formulazione, che non individua l’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Infine, il quarto motivo deve essere disatteso con riguardo alla censura riferita all’interpretazione dell’art. 20/A c.c.n.l. per le medesime argomentazioni sopra svolte in merito al mancato deposito del testo integrale del contratto e, quanto alla doglianza riferita all’uso aziendale ed alla sua immodificabilità ad opera di pattuizioni peggiorative, in considerazione di quanto espresso da questa Corte in relazione alla portata dello stesso. E’ stato affermato che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sè, gli estremi dell’uso aziendale e che questo, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale, ad essa non si applica nè l’art. 1340 cod. civ. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – nè, comunque, l’art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342 dell’8.4.2010).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza vanno poste a carico dei lavoratori nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore della controricorrente, in Euro 90,00 per esborsi, Euro 5000,00 per onorario, oltre spese generali,IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 03-11-2011, n. 1982 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che i giudizi di ottemperanza vanno decisi, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, come fondatamente eccepito in memoria dall’Avvocatura dello Stato.

Ed invero, i ricorrenti hanno omesso di notificare all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo (decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 13/09 del 16.2.2009, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 10.800,00, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre interessi e spese processuali).

Al riguardo, deve ritenersi che la previsione dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla "notificazione del titolo esecutivo", sia applicabile anche al giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.a.r. Sicilia, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361, 8 giugno 2011, n. 1068; T.a.r. Campania, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Va, peraltro, rilevato come il presente ricorso non sia stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale l’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce la competenza in ordine "ai pagamenti degli indennizzi" al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, con conseguente legittimazione passiva relativamente alla proposizione dell’azione indennitaria (in tal senso, T.A.R. Puglia – Lecce – 29 giugno 2011, n. 1206).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

In considerazione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 302/2011).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.