T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso i ricorrenti impugnano l’ordinanza con la quale il Comune di Anzio ha ingiunto loro la demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal permesso a costruire n. 18603 del 16 dicembre 2004 come segue: "realizzazione di villini per la cui edificazione è stato variato il piano di campagna iniziale";

CONSIDERATO che avverso tale ingiunzione gli interessati oppongono la violazione degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lamentando che per le modifiche sanzionate al progetto originario di realizzazione di otto unità abitative quadrifamiliari essi avevano presentato una DIA in data 27 febbraio 2007 con la quale, in ordine a due dei villini realizzati e già muniti di licenza di abitabilità, hanno chiesto di effettuare "lievi modifiche planimetriche comprendenti la realizzazione di n. 2 cancelli per il passaggio pedonale", sicché su di essa è da considerarsi formato il silenzio assenso; oltre tutto rilevano che la DIA era opportunamente corredata da elaborati progettuali di tal che ancora più incomprensibile appare l’assunta sanzione da parte dell’amministrazione, che col provvedimento in esame ha pure esposto la qualità di "indagato" di uno dei ricorrenti che avrebbe realizzato opere in difformità al citato permesso a costruire, laddove invece il procedimento penale nei confronti di questi è stato archiviato, o comunque il reato si è prescritto;

OSSERVATO che, in particolare dalla relazione tecnica acclusa alla DIA i ricorrenti hanno dichiarato di voler eseguire le seguenti opere: "lievi modifiche planimetriche con realizzazione di n. 2 cancelli per il passaggio pedonale e adattamento delle quote del villino A alle quote del piano di campagna (1,20 rispetto al piano della strada Via dei Gigli) in quanto il terreno in oggetto presenta un andamento ascendente verso il lato mare rispetto al progetto approvato il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati";

CONSIDERATO che la sezione, con ordinanza n. 5552 del 21 giugno 2011 ha richiesto al Comune di Anzio di chiarire se, dato il tenore letterale del provvedimento impugnato, esso intenda colpire eventuali difformità nella realizzazione dei villini oppure il ribassamento della quota del piano di campagna per la realizzazione della strada di accesso e dei due cancelli, effettuati con DIA del 27 febbraio 2007;

AVUTO riguardo alla relazione depositata in atti a seguito della istruttoria e dalla quale è emerso che, anziché il dichiarato "adattamento delle quote del villino A alle quote del piano di campagna (1,20 rispetto al piano della strada Via dei Gigli)" (relazione tecnica citata acclusa alla DIA del 27 2 2007), "la strada di accesso alle costruzioni, realizzata perpendicolarmente alla Via dei Gigli e la cui realizzazione fa parte integrante del permesso a costruire relativo ai villini, non potrebbe avere l’andamento altimetrico attuale senza l’avvenuta esecuzione di opere di reinterro e di costruzione di rilevato rispetto al piano originario. Tale condizione si rileva anche dalla documentazione fotografica rilevata nel corso del citato sopralluogo (sopralluogo della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco in data 26 agosto 2009): la misurazione eseguita nello stesso ha quantificato il presumibile innalzamento rispetto alla quota originaria in circa m. 0,56 alla distanza di m. 30 circa dalla Via dei Gigli ed in m. 1,25 circa al termine del lotto"; "l’esecuzione del suddetto rilevato ha comportato la necessità di realizzare apposita struttura muraria di sostegno, della quale non risulta menzione né all’interno del progetto originario approvato e neppure nella DIA del 27 febbraio 2007" (relazione istruttoria del Comune di Anzio a prot. n. 35929 del 4 agosto 2011);

RILEVATO che pertanto le opere di che trattasi non potevano essere considerate assentite con la DIA presentata dai ricorrenti, come pure insistito con memoria per l’udienza, atteso che la modificazione del piano di campagna sostanzia una modificazione della sagoma del rialzato, rientrante negli interventi disciplinati dall’art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 cui espressamente fa riferimento l’art. 22 del medesimo decreto presidenziale, per escludere la applicabilità dello strumento della DIA a quelli che comportano una modifica della sagoma del bene con conseguente modificazione sostanziale dell’assetto preesistente del suolo (arg. Cassazione penale, sezione III, 16 marzo 2010, n. 20350);

CONSIDERATO che pertanto la principale ed unica doglianza proposta risulta smentita dalla relazione dell’amministrazione comunale non appare condivisibile e che, pertanto, il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti R.D. e R.P. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Anzio in persona del legale rappresentante p.t..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 09-11-2011, n. 40663 Vizi di mente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 4 gennaio 2010 della Corte di appello di Roma (che, in parziale riforma della sentenza 11 dicembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Velletri, ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, riducendo altresì il ricovero in casa di cura e custodia ad un solo anno, per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed altro), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Preliminarmente va respinta la richiesta del difensore dell’imputato, avv. Mancini, di un rinvio dell’udienza, genericamente motivata in ragione di "problemi di salute", ma senza alcuna documentazione o indicazione della patologia idonea e necessaria a sostenere l’impedimento stesso.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo del mancato espletamento, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, di una perizia intesa a verifica re la sussistenza in capo all’accusato della totale infermità di mente ex art. 88 cod. pen..

Il motivo è inammissibile.

La mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (ex plurimis; cass. pen. sez. 3, 24259/2010 Rv. 247290).

Con un secondo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza del dolo, nonostante la riconosciuta seminfermità di mente.

Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione in punto di ritenuto elemento soggettivo, recuperato dai giudici di merito in funzione delle stesse frasi usate nella circostanza dall’imputato Il secondo ed il terzo motivo non hanno fondamento e vanno rigettati.

Invero, sul tema dei rapporti tra l’alterato stato di mente di cui all’art. 89 cod. pen. e l’elemento soggettivo del reato, che è stato posto in essere dalla persona con scemata capacità di intendere e di volere, la Corte regolatrice ha da tempo indicato una pluralità di canoni valutativi, precisando:

a) che l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (Cass. Pen. Sez. 6, 16260/2003 Rv. 225645, Cesarano Massime precedenti Conformi: N. 4165 del 1991 Rv. 186912, N. 507 del 1994 Rv. 196112);

b) che tra l’imputabilità e il reato corre quindi un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che l’illecito è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore: da ciò deriva la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza(cass. pen. sez. 1, 40808/2010 Rv.

248439);

c) che pertanto la seminfermità mentale è pacificamente compatibile con il dolo generico (Cass. Pen. Sez. 1, 41357/2009 Rv. 245043 Buccoliero).

In definitiva, in ipotesi di reato commesso da un seminfermo di mente, va sempre e comunque accertata la sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che quest’ultimo non è nè strutturalmente, nè ontologicamente incompatibile con il vizio parziale di mente, rimanendo pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza concreta nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dal dolo generico (Cass. Pen. Sez. 6,9202/2001 Rv.

218410, Riva Massime precedenti Vedi: N. 6815 del 1994 Rv. 198120).

Orbene di tali regole risultano aver fatto puntuale applicazione i giudici di merito, i quali hanno correttamente e adeguatamente valutato la condotta dell’accusato e gli hanno attribuito, altrettanto correttamente, la soggettività tipica delle violazioni realizzate, a seguito di una ragionevole lettura della realtà, secondo massime di comune esperienza ed in relazione all’id quod plerumque accidit", utilizzando in proposito – di necessità – le stesse "precise intenzionalità" manifestate dall’imputato all’atto della concretizzazione delle violazioni di legge.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 14 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società appellata ha presentato nel novembre del 2008 una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Ribera ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Decorso inutilmente il termine di 180 giorni – previsto dal comma 4 del citato articolo per la convocazione della Conferenza dei servizi – la istante nel maggio del 2010 ha quindi adito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il TAR Palermo, il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, accertando l’illegittima natura omissiva del comportamento silente tenuto dall’Amministrazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma osservando – sulla scorta di recente pronuncia di questo Consiglio – che il silenzio non poteva dirsi nella fattispecie formato dal momento che la società non aveva soddisfatto una specifica richiesta di integrazioni documentali avanzata dal responsabile del procedimento sulla base di quanto previsto dalle linee guida al PEARS approvate con delibera di G.R. in data 3 febbraio 2009 e medio tempore entrate in vigore.

Si è costituita la società appellata instando per il rigetto dell’avverso gravame.

Con ordinanze n. 182 del 4.2.2011 e n. 649 del 10 giugno 2011 questo Consiglio ha disposto adempimenti istruttori, ai quali l’Amministrazione ha provveduto depositando nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 una nota dirigenziale.

Nella predetta camera di consiglio l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

Al fine di perimetrare i confini fattuali della presente controversia giova ricordare che la società appellata ha presentato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto fotovoltaico in data 11 novembre 2008 e, nell’inerzia dell’Amministrazione, ha notificato il ricorso avverso il silenzio dalla stessa serbato in data 13 maggio 2010.

Con successiva nota del 17 giugno 2010 l’Amministrazione ha richiesto integrazioni documentali sulla base di quanto previsto dalle linee guida al PEARS approvate con delibera di G.R. in data 3 febbraio 2009.

L’appellata sostiene di aver prodotto tale documentazione in data 27 luglio 2010.

Ciò premesso va altresì evidenziato che con le ordinanze nn. 182/2001 e 649/2011 questo Consiglio ha richiesto all’Amministrazione di riferire per iscritto chiarendo quale documentazione integrativa è stata richiesta all’impresa e se la stessa abbia compiutamente adempiuto a tale richiesta.

Al riguardo l’Avvocatura ha depositato in data odierna una nota dirigenziale del 23 giugno 2011 nella quale, a giudizio del Collegio, non sono in realtà forniti gli elementi istruttori richiesti e vengono invece riportate informazioni (ad es. sulla data di richiesta da parte della Regione delle integrazioni documentali) palesemente generiche se non contraddittorie.

Tale nota, in ogni caso, è stata depositata ben oltre il termine perentorio all’uopo assegnato nelle predette ordinanze istruttorie e comunque in violazione del termine dilatorio risultante dal combinato disposto degli artt. 73 ed 87 c.p.a.

A giudizio del Collegio, il comportamento inadempiente tenuto dall’Amministrazione va necessariamente valutato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 116, 2° comma, c.p.c., come del resto preannunciato all’atto dell’istruttoria.

In tale ottica, con il primo motivo e con il terzo motivo d’appello l’Amministrazione sostiene che la società non avrebbe riscontrato la richiesta di integrazioni documentali avanzata dall’Amministrazione.

I mezzi sono inammissibili per la loro genericità, esistendo agli atti nel fascicolo di primo grado copia della nota in data 27 luglio 2010 con la quale la società afferma di aver dato completo riscontro alla richiesta e non risultando questo punto in alcun modo chiarito dal sopracitato adempimento istruttorio.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce che il silenzio inadempimento può sostanzialmente concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l’amministrazione procedente è stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria.

Anche questo mezzo va disatteso.

Il criterio orientativo richiamato dall’appellante – che trova preciso riscontro nella giurisprudenza di questo Consiglio: cfr. C.G.A. 213 del 2011 – va interpretato a giudizio di questo Collegio nel senso che il termine semestrale non decorre solo se la documentazione inoltrata presenti carenze tali da non consentire di sottoporre la relativa istanza all’organo deliberante: in caso diverso, secondo i principi, spetta invece a tale organo di richiedere le integrazioni istruttorie che reputi necessarie ai fini della definizione del procedimento.

Nel caso in esame, non avendo l’Amministrazione chiarito alcunchè al riguardo, deve ritenersi operante il criterio generale e fisiologico secondo cui spettava alla Conferenza rilevare le eventuali incompletezze della documentazione presentata a corredo dell’istanza e di quella versata in via integrativa.

A ciò deve aggiungersi che in linea generale la richiesta di integrazione documentale non interrompe il termine per la conclusione del procedimento ma lo sospende sino all’avvenuta integrazione, come chiaramente si evince dall’art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Quindi di norma la richiesta istruttoria dà luogo a sospensione, fermo restando che a livello normativo ben possono configurarsi ipotesi di interruzione del termine procedimentale conseguenti a richieste di natura istruttoria o assimilabile, come previsto ad esempio dall’art. 10-bis della citata legge n. 241 per il caso specifico del preavviso di rigetto.

Con l’ultimo motivo l’Amministrazione sostiene, se ben si comprende, che nella Regione Sicilia in virtù delle competenze esclusive ad essa demandate dallo Statuto costituzionale non si applica il termine procedimentale di 180 giorni divisato dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Il mezzo va disatteso per la sua assoluta genericità in quanto l’appellante non indica quale diverso termine sarebbe applicabile a livello regionale.

In ogni caso è evidente, alla stregua della pertinente normativa comunitaria e nazionale nonchè avuto riguardo alle pronunzie della Corte costituzionale in materia, l’impossibilità di ipotizzare un procedimento la cui conclusione sia rimessa all’arbitrio dell’Amministrazione procedente, con ulteriore patente violazione della normativa regionale in tema di procedimento amministrativo.

Sulla base delle esposte considerazioni l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle richiamate oscillazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 30 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gerardo Mastrandrea, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11742 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nell’ottobre 1996 la s.r.l. XX conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la s.p.a. XX per sentirla dichiarare obbligata a corrispondere, in suo favore, l’adeguamento del corrispettivo previsto per la progettazione commissionata con il contratto intercorso tra le parti e, segnatamente, in adempimento della clausola negoziale di cui al punto 4, secondo cpv., della lettera d’ordine del 14 maggio 1991, in ragione del maggior numero di utenze elettriche ivi indicate ed effettivamente progettate, con la conseguente condanna della stessa convenuta, per detto titolo, al pagamento della somma complessiva di L. 262.879.484, oltre iva, ovvero alla corresponsione dell’importo ritenuto di giustizia, con interessi legali dall’epoca di ultimazione dei lavori o dall’intervenuta messa in mora, con vittoria delle spese giudiziali.
Nella costituzione della convenuta e con l’intervento della s.r.l.
Elgen Progetti, l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, rigettava la domanda della società attrice nonchè quella (riunita) della XX s.p.a. nei confronti della s.r.l. XX, oltre a quella formulata dalla suddetta società interventrice.
Interposto gravame avverso la citata sentenza da parte della s.r.l.
XX, nella costituzione della sola XX s.p.a., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1686 del 2005, in accoglimento (per quanto di ragione) dell’appello principale, condannava l’appellata s.p.a. XX al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di L. 194.600.000, oltre agli interessi al tasso legale dal 24 luglio 1994 e alle spese del doppio grado.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale, nel riesaminare l’interpretazione del contenuto contrattuale, essendo risultato incontroverso che le utenze risultate all’esito della progettazione erano 1039 (eccedenti, perciò, la franchigia percentuale prevista), andava riconosciuto all’appellante il diritto all’integrazione del compenso in ragione del costo unitario di L. 579.000 per ciascuna delle 639 utenze inizialmente programmate, così pervenendosi al computo della differenza di L. 194.600.000, al netto della concordata franchigia del 10%.
Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. XX, articolato in quattro motivi, in ordine al quale si è costituita in questa fase, con controricorso, la sola intimata XX s.r.l., mentre l’altra intimata Elgen Porgerti s.r.l. non ha svolto alcuna attività difensiva. Il difensore della società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Occorre farsi carico, in primo luogo, dell’eccezione – proposta dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso perchè ritenuto tardivo. Secondo la prospettazione della XX s.r.l., poichè il ricorso era stato notificato una prima volta presso un indirizzo inesistente della stessa società (non avendo con essa alcun riferimento) e solo in un successivo momento, ma quando l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la rinotifica il 31 maggio 2006 (ovvero un giorno dopo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c, ivi computato il periodo per la sospensione feriale, avuto riguardo alla pubblicazione della sentenza impugnata intervenuta il 14 aprile 2005), era stato correttamente destinato presso il recapito indicato nel domicilio eletto, il ricorso si sarebbe dovuto considerare inammissibile pertardività della sua notificazione.
Osserva, innanzitutto, il collegio che non può avere alcuna efficacia esimente per la ricorrente l’aver fatto affidamento sulla inesatta indicazione del domicilio eletto dalla XX s.r.l. così come risultante dall’intestazione della sentenza impugnata, dal momento che la parte impugnante deve avere, a tal fine, esclusivo riguardo all’elezione di domicilio operata dalla parte destinatala dell’atto di impugnazione alla stregua del fondamentale ed inequivocabile disposto dell’art. 330 c.p.c..
Ciò posto, se è pur vero (cfr. Cass., S.U., n. 7607 del 2001; Cass. n. 2320 del 2001, ord., e Cass. n. 19986 del 2001) che la data di consegna all’ufficiale giudiziario di un atto destinato (su indicazione della parte notificante) ad un indirizzo inesistente non può assumere rilievo dovendosi considerare l’atto stesso "ab origine" viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario (poichè tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante), deve, tuttavia, rilevarsi che, nella fattispecie, poichè la sentenza della Corte di appello di Roma impugnata era stata resa in relazione a cause tra loro dipendenti, la predetta notificazione ad un indirizzo inesistente nei confronti della XX s.r.l. (nei cui riguardi era stata, poi, rinnovata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario un giorno dopo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.) non era idonea a produrre la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso. Infatti, il ricorso stesso risulta tempestivamente notificato all’altra società Elgen Progetti s.r.l.
e, pertanto, in caso di accertata invalidità della notificazione alla XX. S.r.l., sarebbe stato necessario disporre la rituale integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, formalità alla quale non si è provveduto poichè la stessa XX s.r.l. si è legittimamente costituita in questa sede, in tal senso garantendo, appunto, il rispetto dell’ineludibile esigenza dell’integrità de contraddittorio (cfr. Cass. n. 123 del 1986 e Cass., S.U., n. 14124 del 2010).
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., con riferimento all’illegittima valutazione di superfluità, operata dalla Corte capitolina, dell’indagine circa la determinazione dell’originario oggetto del contratto tra le parti in causa.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 1367 c.c., avendo la Corte territoriale proceduto all’interpretazione del contratto intercorso tra le parti in contrasto con i criteri generali di ermeneutica stabiliti dal codice civile.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugna per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., avuto riguardo alla operata rilevazione che la clausola contrattuale indicante il corrispettivo, previsto dalle parti, avesse un carattere "meramente previsionale" e, perciò, dovesse considerarsi priva di efficacia.
5. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riferimento ai criteri valutativi adottati dalla Corte distrettuale in ordine alla determinazione del credito effettivo dovuto in favore della XX s.r.l..
6. I quattro motivi proposti dalla ricorrente – che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Al di là dell’aspetto che le clausole contrattuali ritenute illegittimamente interpretate non risultano compiutamente trascritte nel ricorso, osserva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata risulta sufficientemente sviluppata e logicamente rispondente al rispetto dei canoni ermeneutici applicabili nella fattispecie, che non sono stati, perciò, violati.
Innanzitutto, occorre rilevare che la Corte di appello di Roma ha spiegato adeguatamente la valutazione circa la ritenuta ininfluenza della questione relativa alla ricomprensione originaria o meno della progettazione dei fine corsa, avendo evidenziato che, pur volendo ritenere detta progettazione inclusa nella conferma d’ordine del 14 maggio 1991 e non recepita successivamente con la nota del 20 giugno, una tale interpretazione della volontà contrattuale risultava, in ogni caso, del tutto compatibile con le clausole appositamente stabilite per la determinazione del corrispettivo e del suo adeguamento, e ciò anche valorizzando il principio di conservazione del contratto previsto dall’art. 1367 c.c.. In tal senso, dunque, la Corte territoriale, con un percorso logico argomentativo essenziale ma esaustivo, ha rilevato la piena compatibilità tra l’interpretazione anche riduttiva sostenuta dalla XX s.p.a. (e recepita dal giudice di primo grado) ed il previsto adeguamento del corrispettivo per il caso di variazione del numero di utenze progettate. A tal proposito, la Corte capitolina, valorizzando il contenuto delle pattuizioni esplicitate dalla stessa XX nella suddetta conferma d’ordine del 14 maggio e correlandole, nella loro non univoca interpretabilità, con il canone ermeneutico fissato nell’art. 1367 c.c., ha considerato che la circostanza della prevista variazione in aumento (oltre il 10 %) del numero delle utenze doveva determinare l’aumento proporzionale del corrispettivo, senza che, al riguardo, avesse rilevanza il fatto che l’aumento delle progettazione potesse derivare dalla successiva applicazione di procedure Enel (pur richiamate nell’ordine).
In tal senso, dunque, la Corte territoriale ha effettivamente indagato e valutato il significato delle clausole contrattuali, pervenendo ad una motivata valorizzazione della volontà contrattuale, rendendola coerente, nel dubbio, con il principio di conservazione contemplato dall’art. 1367 c.c.. Ed attraverso l’adozione di questo percorso argomentativo, che non risulta – perciò – censurabile in questa sede siccome svolto in modo logico ed adeguato, ha consequenzialmente rilevato che la clausola risultante al punto 4) della lettera d’ordine del 14 maggio 1991 in ordine alla determinazione delle modalità e dei criteri di quantificazione del corrispettivo concordato comprendeva la previsione negoziale di una possibile variazione del numero delle utenze con l’impegno già assunto correlato al corrispondente adeguamento del corrispettivo, con franchigia del 10% rispetto a tale numero. In tal senso, dunque, l’interpretazione operata dal giudice di secondo grado risulta coerente con la menzionata previsione contrattuale, senza comportare la caducazione dell’efficacia della pattuizione del corrispettivo originario considerato dalle parti come suscettibile di variazioni.
Pertanto, sulla scorta di tale presupposto, la Corte capitolina ha coerentemente provveduto, in corrispondenza a quanto già previsto dalle parti, all’adeguamento del compenso sulla base del numero delle utenze e con riferimento al costo unitario determinato risultante in ragione del rapporto delle utenze originariamente programmate e previste ed il corrispettivo di base alle stesse rapportato.
6. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso essere rigettato con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Non avendo svolto attività difensiva l’altra intimata Elgen Progetti s.r.l. non bisogna, invece, adottare alcuna statuizione in punto spese in ordine al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente XX s.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.