T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-01-2011, n. 631

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’atto impugnato risulta adottato sulla base della carenza dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ed, in particolare, per "steno insufficienza polmonare di grado medio a prevalente stenosi. Art. 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 5 lett. a";

Rilevato che l’imperfezione de qua – la cui sussistenza non è posta in discussione dal ricorrente – rientra nell’ambito di quelle contemplate nella su richiamata previsione normativa;

Rilevato, ancora, che la richiamata previsione normativa ricollega il giudizio di "non idoneità" alla sola sussistenza delle infermità ed imperfezioni ivi indicate, senza imporre indagine alcuna – a differenza di altri casi – in ordine alla "rilevanza" o, ancora, all’effettiva sussistenza di disturbi funzionali;

Ritenuto che, in ragione di quanto rilevato, il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità del caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11974/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 13-02-2009 (03-02-2009), n. 6273 Condanna del concorrente per reato dal quale altri siano stati assolti in un separato procedimento sulla base dello stesso quadro probatorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 maggio 2008 la Corte d’appello di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Taranto (irrevocabile il 10 marzo 2004) avanzata, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. a) e c), da S. S., condannato alla pena di ventidue anni di reclusione in ordine al delitto di concorso nell’omicidio premeditato di L. P.M., nelle lesioni personali cagionate, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione, a T.V.A., nell’illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, nonchè in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
I giudici di merito osservavano che l’asserito contrasto di giudicati tra quanto affermato nella sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Taranto e quanto stabilito dalla sentenza n. 9 del 7 dicembre 2006, con cui la Corte d’assise di Lecce aveva assolto D. L.P. dai reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 575 c.p., art. 577 c.p., n. 1, art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 non risultava provato, attesa la mancata attestazione di irrevocabilità sulla sentenza emessa nei confronti di D.L. e, in ogni caso, si basava sulla diversa valutazione del compendio istruttorio. Osservavano, inoltre, che le prove nuove indicate dalla difesa, costituite dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti, sentiti in sede di indagini difensive, non erano idonee ad inficiare il pregresso quadro probatorio, fondato sulle deposizioni di testi estranei e qualificati e a dimostrare l’estraneità di S. rispetto all’addebito formulato nei suoi confronti.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, S., il quali lamenta: a) violazione dell’art. 630 c.p.p., lett. a) alla luce dell’intervenuta assoluzione del concorrente nei reati D.L.P., accusato di essere il mandante dell’omicidio, materialmente commesso da S.; b) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 630 c.p.p., lett. c), in quanto le prove nuove, ove assunte, avrebbero potuto fornire la prova di alibi a S..
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Quando, come nel caso in esame, la richiesta di revisione sia proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova, l’eventuale giudizio di manifesta infondatezza può e deve trarsi da una valutazione che abbia ad oggetto non solo l’affidabilità della dedotta circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione così da stabilire se essa appaia in astratto idonea ad incidere in senso favorevole alla tesi dell’istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte e, nello stesso tempo, giustifichi la ragionevole previsione che essa, da sola o congiuntamente a quelle già esaminate nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna, possa condurre al proscioglimento dell’istante (Cass., Sez. Un. 26 settembre 2001, Pisano).
L’eventuale giudizio di manifesta infondatezza può e deve trarsi, pertanto, da una valutazione che abbia ad oggetto non solo l’affidabilità della dedotta circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Tale giudizio si differenzia da quello esaustivo della domanda di revisione di cui all’art. 637 c.p.p., nel fatto che i criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza sia della fonte che del contenuto della prova non penetrano in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale in esame, ma consentono di pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta (Cass. 28 maggio 1996, Caporosso, rv. 205685).
Tale valutazione postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico. La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l’attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. La valutazione del giudice in ordine alla manifesta infondatezza della richiesta impone un apprezzamento prognostico sull’esito possibile del giudizio di revisione in base alle nuove prove da acquisire.
Nell’economia di tale prognosi la comparazione tra le prove acquisite e quelle acquisende non può essere confinata nei termini dell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale già esistente e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di in conferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu oculi.
La Corte d’appello di Potenza, in osservanza dell’obbligo generale stabilito dall’art. 125 c.p.p., comma 3, ha fornito una, sia pur sommaria, giustificazione logica con cui ha dimostrato di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione (dichiarazioni testimoniali, assunte, ai sensi degli artt. 391 bis, 391 ter, 134 c.p.p. e ss., nei confronti di F.S., M. G., moglie del ricorrente, D.P.E., tutte concernenti gli orari degli spostamenti di S. la sera del (OMISSIS)) e ha compiutamente indicato i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione (contenuto delle intercettazioni ambientali, dichiarazioni rese da Z.E., C.E., rinvenimento di una spranga di ferro sotto il sedile del lato guida dell’auto della vittima), sono inidonee a smentire il quadro probatorio su cui si è basato l’ampio tessuto motivazionale della sentenza di condanna, che si era già analiticamente soffermata sull’alibi fornito dal ricorrente. L’ordinanza impugnata, con motivazione sente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che le nuove prove addotte dalla difesa sono volte a supportare probatoriamente e a conferire nuova forza, a distanza di circa diciassette anni dal fatto, all’alibi fornito da S. nel corso del giudizio di cognizione e già negativamente scrutinato.
D’altra parte l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l’efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo.
2. Con riguardo all’asserita inconciliabilità tra la sentenza cui si riferisce l’istanza di revisione e l’altra pronunziata dalla Corte d’assise di Lecce nei confronti di D.L.P. (di cui, peraltro, non è stata provata la natura definitiva), occorre evidenziare che, in tema di revisione, ciò che è emendabile è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l’essenza della giurisdizione, sicchè non è ammissibile l’istanza di revisione che, come nel caso in esame, fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato nell’ambito di due distinti procedimenti penali.
Anche sotto questo profilo, dunque, la pronunzia giudiziaria emessa dall’A.G. di Lecce nei confronti di D.L.P. non è tale da costituire un elemento nuovo e sopravvenuto, inconciliabile con la sentenza di condanna pronunziata nei confronti di S.S. dalla Corte d’assise d’appello di Taranto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 8 giugno 2011, n. 22816. In tema di minaccia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

C.C. ricorre tramite difensore avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 23 aprile 2009 che, in riforma di quella assolutoria pronunciata da quel giudice di pace, l’aveva ritenuto responsabile dei reati di minacce ed ingiurie in danno di D.M.R.P..
Secondo l’ipotesi di accusa il C., datore di lavoro della parte lesa, aveva ingiuriato e minacciato la predetta, prospettandole un trattamento sistematicamente vessatorio; secondo la sentenza impugnata la ragione di detto comportamento era nel rifiuto opposto dalla giovane alla richiesta del C. di sottoscrivere una lettera di dimissioni.
Deduce in ricorrente la nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove.
In particolare, a suo avviso il Tribunale aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della D.M.R.P., ritenendole riscontrate dalla produzione di un foglio spiegazzato sul quale era vergata una lettera di dimissioni non sottoscritta, e dalla testimonianza indiretta della testimone M., elementi a suo dire assolutamente inidonei a confortare gli assunti della parte lesa, ed aveva ritenuto erroneamente che l’espressione "ti farò schiattare" potesse costituire il reato di minaccia, mentre invece il significato del verbo "schiattare" sarebbe incerto, non risultando, a suo dire, registrato su alcun dizionario della lingua italiana, né tantomeno valenza offensiva aveva l’invettiva "sei una vergognosa".
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione degli elementi di prova ritenuti dal Tribunale confermativi dell’ipotesi di accusa, va osservato che la censura sostanzialmente prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni, valutando come elemento di riscontro anche la testimonianza del C..
Quanto poi alla rilevanza penale delle espressioni su menzionate, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’espressione "ti farò schiattare" non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l’inequivoco significato "ti farò crepare"; l’espressione "vergognosa" poi è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 57 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

La ricorrente impresa R.F. ha acquistato la proprietà di un immobile di antica costruzione sito in territorio del Comune di Milazzo; ha successivamente ottenuto a proprio favore la voltura della autorizzazione n. 269/06, già rilasciata alla precedente proprietaria dell’edificio, avente ad oggetto il restauro conservativo dell’immobile; ha infine comunicato l’avvio dei lavori così autorizzati.

A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale è stata contestata l’illegittima attività di demolizione e contestuale ricostruzione dell’edificio, cui è seguito il sequestro del cantiere.

L’impresa ricorrente ha allora presentato domanda ex art. 13 della L. 47/1985 per ottenere l’autorizzazione edilizia in sanatoria; ma il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento n. 239 del 26.09.2008 – intimando anche la demolizione dell’abuso – rilevando che, sebbene sia stata mantenuta la sagoma e la volumetria del preesistente edificio, l’intervento realizzato rientra nel concetto di "ricostruzione edilizia" e non di "restauro conservativo" che è l’unica forma di trasformazione del territorio consentita nella zona dalle N.T.A. del PRG.

Avverso tale provvedimento è stato ritualmente proposto il ricorso in epigrafe, con il quale si denuncia:

violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. 47/1985 – violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 1, lett. c) della L. 457/1978 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;

In sintesi, la ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato si basi su una istruttoria erronea e/o incompleta, dato che i lavori realmente eseguiti sono consistiti solo nella parziale sostituzione di alcune parti del preesistente edificio che, in quanto fatiscenti, si stavano disgregando già con l’inizio dei lavori. L’attività espletata, quindi, prosegue la ricorrente, integra pienamente il concetto giuridico di restauro conservativo per il quale era stato rilasciato dal Comune apposito titolo.

Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Comune di Milazzo.

Con ordinanza n. 314/09 è stata respinta la domanda cautelare allegata al ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 494/09 questa Sezione ha disposto verificazione nominando il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Messina, con il compito di accertare "la effettiva sussistenza e, in caso affermativo, la rilevanza quantitativa – nell’ambito dell’edificio oggetto di causa – di elementi strutturali preesistenti (muri perimetrali od altro), residuati dalla vecchia struttura dell’immobile, che sarebbero stati lasciati intatti nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta ricorrente, ed ai quali sarebbero state accorpate ed aggiunte le nuove costruzioni in c.a. e laterizi costituenti il novum della costruzione".

In data 17 giugno 2010 il verificatore ha depositato la relazione, munita di allegati, e la propria nota spese.

In vista dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato in data 10 novembre 2010 una perizia giurata ed il successivo giorno 18 una memoria difensiva; quest’ultima è stata però messa in busta chiusa dagli uffici di Segreteria in quanto ritenuta tardiva.

All’udienza, la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve essere valutata la tempestività del deposito della memoria difensiva eseguito in data 18.11.2010 in vista dell’udienza pubblica fissata per il 2.12.2010.

La memoria è da ritenere senz’altro depositata fuori termine, e non può essere quindi tenuta in considerazione ai fini della decisione. Al riguardo va ricordato che l’art. 73 del nuovo codice del processo amministrativo approvato col D. Lgs. 104/2010 prevede che le memorie difensive debbano essere depositate almeno 30 giorni liberi antecedenti l’udienza di trattazione, termine che nel caso di specie non risulta evidentemente rispettato. Né potrebbe sostenersi l’applicabilità del "vecchio" termine di dieci giorni previsto dalla previgente legislazione (art. 23 L. Tar), come argomentato oralmente in udienza dal difensore della ricorrente. In proposito, si rileva che il regime transitorio dettato dall’art. 2, della parte IV del c.p.a., stabilisce che solo "Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.". Orbene, partendo dalla premessa che il termine del "vecchio rito" per il deposito delle memorie difensive pari a dieci giorni liberi antecedenti l’udienza non era "in corso" (ossia, pendente) alla data di entrata in vigore del nuovo codice (16 settembre 2010), viene meno il presupposto di diritto che consentirebbe l’applicabilità del regime processuale previgente. Si ribadisce al riguardo che non è la data dell’atto di fissazione dell’udienza pubblica, ma la condizione di "pendenza" del termine, a determinare l’applicazione del vecchio regime processuale.

Né potrebbe invocarsi – come anche sostenuto – l’istituto dell’errore scusabile, atteso che i termini processuali per il deposito delle memorie d’udienza sono chiari, non possono determinare dubbi interpretativi, e soprattutto erano pienamente vigenti (e rispettabili) in considerazione del fatto che il decreto di fissazione dell’udienza pubblica è del 2.09.10, il nuovo codice è entrato in vigore in data 16.09.2010, l’udienza pubblica è stata fissata per dopo circa tre mesi dalla decretazione, ossia il 2.12.2010; ne consegue che parte ricorrente avrebbe ben potuto conoscere la vigenza delle nuove norme ed avrebbe goduto pacificamente dei tempi tecnici ivi stabiliti per approntare le proprie difese.

2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Dalla relazione di verificazione è emerso che "l’unico elemento strutturale preesistente residuato dalla vecchia struttura dell’immobile (…) è un muro che adesso si trova a tergo della struttura realizzata (…) e il muro di perimetro della cisterna (…) che in gran parte risulta interrato e giace su terreno fortemente scosceso.".

Si può, quindi, concludere – anche grazie all’ausilio dei grafici allegati alla relazione – che solo il muro di fondo della vecchia costruzione è rimasto inalterato, mentre gli altri lati dell’edificio, le tramezzature interne e le coperture sono elementi costruttivi assolutamente nuovi.

Tale conclusione risulta peraltro avallata anche dai dati evidenziati nella consulenza di parte depositata dalla ricorrente, nella quale si corrobora (involontariamente) la tesi dell’amministrazione resistente laddove si sottolinea che la parte residua è pari a circa il 50% della superficie muraria, mentre oltre il 40% della stessa sarebbe di nuova costruzione.

Per di più, si evince dalla pianta allegata alla relazione di verificazione che il muro preesistente lasciato integro solo a tergo della costruzione non sia stato inglobato nell’edificio fino a costituire una parte integrante (seppur minore) della superficie muraria, ma è stato lasciato in piedi con funzione quasi simbolica (a voler testimoniare un "restauro" più presunto che reale), dato che in aderenza alla vecchia parete risulta tracciata in pianta una muratura nuova che corre parallela e si chiude in cerchio con le altre nuove pareti.

Quindi, non si è in presenza – come si assume in ricorso – di un restauro conservativo, definito dall’art. 20, lett. c, della L.R. 71/1978 come "interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’ organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’ organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.".

E’ stato, infatti, precisato che "Devono considerarsi interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli che rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali del complesso edilizio sul quale è opportuno agire, così come stabilito dall’art. 20 l. reg. sic. 27 dicembre 1978 n. 71" (C.G.A. 356/1994), e che "Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento." (Cons. Stato, IV, 2981/2008).

In conclusione, non può integrare la tipologia del restauro conservativo un intervento edilizio che si sia sviluppato attraverso la cospicua (o maggioritaria) realizzazione di elementi strutturali del tutto nuovi, che si affiancano a pochi relitti murari preesistenti e costituiscono larga percentuale della complessiva superficie muraria, soprattutto allorquando siano lasciati integri solo alcuni elementi strutturali preesistenti allo scopo di costituire un simbolico paravento della nuova costruzione.

Il ricorso va pertanto respinto, e la ricorrente sopporterà le spese processuali indicate in dispositivo, comprese le spese concernenti la verificazione che saranno liquidazione con separato decreto presidenziale ai sensi dell’art. 66, co. 4, del c.p.a.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese a carico dell’impresa ricorrente per Euro 2.500 oltre IVA, CPA e spese generali.

Dispone l’invio del fascicolo al Presidente della Sezione, a cura della Segreteria, per la liquidazione del compenso del verificatore

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.