T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-01-2011, n. 212 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che il C., maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, è da circa 7 anni sottoposto a valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, risultando sempre idoneo ma mai in posizione utile per ottenere l’effettiva promozione.

1.1 Da ultimo, con riferimento all’aliquota di avanzamento relativa del 31 dicembre 2007, il ricorrente risultava collocato in posizione n. 8017 della graduatoria di merito su 837 posti disponibili.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

– Violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione. Violazione, erronea interpretazione a falsa applicazione degli artt. da 30 a 37 della legge n. 212 del 1983. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 5, d.lgs. 196/95. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia, illogicità e sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di valutazione e promozione dei sottufficiali dell’Aeronautica Militare. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Perplessità dell’azione amministrativa.

3.- All’udienza del 10 dicembre 2010 la causa era introitata per la decisione.

4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

5.- Deve osservarsi, in particolare, che con l’atto di gravame principalmente si deduce un deficit motivazionale negli atti della procedura, e, secondariamente, un’illegittima disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio riservato al ricorrente.

5.1 Quanto al primo profilo, tuttavia, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente posto in rilievo come "l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, non abbia fatto venire meno le disposizioni sull’avanzamento del personale militare (…), caratterizzate da specifiche e puntuali previsioni di operazioni valutative scaturenti in un giudizio finale di merito non affidato a descrizioni letterali (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 725; idem, n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del 1998; id., n. 495 del 1998; cfr. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 giugno 2008, n. 5636; idem, sez. I, 1 giugno 2007, n. 5051).

Si è osservato che l’opzione legislativa è stata confermata anche da disposizioni ampiamente successive all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, quale, ad esempio, l’art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che testualmente recita: "l’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei" (cfr., in senso conf., Cons. St., sez. IV, n. 7241 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 4074 del 2002; id., n. 2642 del 2000; id., n. 1849 del 1999; id., n. 951 del 1998; Consiglio Stato, sez. IV, 27 settembre 1994, n. 739; sez. IV, 11 luglio 1990, n. 549). Non solo, ma si è anche osservato e sottolineato che l’attribuzione di un punteggio numerico è normativamente imposta in quanto -secondo l’intenzione del legislatore- serve proprio a dissipare i possibili dubbi di una valutazione espressa con un linguaggio che non può che essere personale e perciò opinabile e perciò non oggettivo né trasparente" (Consiglio di stato, IV, 6 luglio 2009, n. 4331).

5.2 Sul punto della affermata disparità di trattamento, inoltre, deve anzitutto rilevarsi, quanto al generale tema delle valutazioni compiute dalla p.a. sulla carriera degli ufficiali e sottufficiali scrutinandi, che le stesse, comportando un articolato apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sicchè il loro sindacato in sede giurisdizionale è possibile solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, vizi i quali, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 26 marzo 2010, n. 1776; Consiglio Stato, IV, 19 febbraio 2010, n. 999; Consiglio Stato, III, 13 ottobre 2009, n. 1791; T.a.r. Lazio Roma, II, 8 giugno 2009, n. 5453; Consiglio Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2631).

Nel caso in esame, invece, il maresciallo C. si limitava ad evidenziare l’incremento delle votazioni ottenute nel corso degli anni e nei successivi scrutini, senza però in alcun modo specificamente dimostrare, quanto meno sul piano del confronto, concreto e attuale, con situazioni analoghe, che i punteggi attribuitigli dalla Commissione fossero, nelle diverse loro componenti, errati o irragionevoli, o, quanto meno, che tali fossero, per eccesso, quelli riservati ai colleghi che lo precedevano in graduatoria.

6.- Sulla base di quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere respinto e l’istanza risarcitoria per conseguenza rigettata.

7.- Sussistono giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 967/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 23-02-2011, n. 6985 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 luglio 2010, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di M.S., indagato per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo a), di interposizione fittizia, ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, con l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi b), c) ed e) e porto e detenzione di armi e ricettazione delle stesse (capi f) e g), annullava l’ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa in data 17/6/2010 in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p. confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata al prevenuto in relazione agli altri reati.

Il Tribunale escludeva che dal compendio accusatorio fossero individuabili gli elementi costitutivi del delitto associativo di tipo mafioso ed osservava che dal materiale indiziario emergeva che, a partire dai primi mesi dell’anno 2007, in costanza della detenzione di L.B.C. (capo della cosca Lo Bianco) si era verificato il radicamento sul territorio di soggetti criminali che agivano al di fuori del contesto associativo egemone dei Lo Bianco e, in una ultima fase, progettavano la costituzione di un gruppo autonomo sotto l’egida di Ma.An., contrapposto alla cosca Lo Bianco.

Secondo l’ipotesi accusatoria, dagli esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambientale svolta dagli inquirenti, sarebbe emerso che L.B.C. e Ma.An., rispettivamente promotore e partecipe dell’associazione mafiosa Lo Bianco (riconosciuta con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 3/6/2010), nonchè m.N. avrebbero promosso ed organizzato un gruppo criminale finalizzato alla realizzazione di estorsioni e di reati contro il patrimonio, nonchè al controllo delle attività economiche nel settore delle affissioni pubblicitarie, servizi funerari, trasporto in ambulanza, pubblici appalti.

Il Tribunale rilevava che tale ipotesi accusatoria non trovava conferma nel compendio indiziario, osservando, in primo luogo che non erano emerse prove di contatti di natura illecita fra L.B. C. e gli altri soggetti affiliati ed, in secondo luogo, che dalle singole vicende prese in considerazione nell’ordinanza del Gip emergeva soltanto che gli indagati si erano aggregati per commettere episodicamente dei reati, sebbene fosse serpeggiata l’idea di costituire un gruppo autonomo che potesse sostituire l’egemonia della cosca Lo Bianco.

In particolare, con riferimento alla vicenda estorsiva in danno dell’imprenditore C.A. per la quale erano stati tratti in arresto (il 22/12/2007) P.F.A. e ma.Do. il Tribunale osservava che dalle numerose conversazioni intercettate in carcere emergeva una diatriba fra le famiglie dei detenuti e gli altri soggetti che erano rimasti indenni dall’azione giudiziaria ai quali venivano rivolte pressanti richieste di denaro, soprattutto da P.R., padre di F. A. nei confronti di m.N..

Ad opinione del Tribunale le pretese di assistenza economica dei detenuti non nascevano dalla loro affiliazione ad una associazione di stampo mafioso facente capo al clan Lo Bianco, quanto piuttosto erano legittimate dal fatto che m.N. e L.B.G. erano coinvolti nell’estorsione e, pertanto, dovevano prestare aiuto ai loro complici tratti in arresto. Osserva il Tribunale che da una conversazione intercorsa l’11 luglio 2008 fra P.R. e L. B.P. (figlio del boss L.B.C.) si evinceva che la vicenda estorsiva era un affare esclusivo di m. e non della famiglia Lo Bianco, in quanto il figlio del boss, nel tentativo di intromettersi era stato letteralmente zittito dal m. (sono fatti miei).

Pertanto il Tribunale reputava che m.N., approfittando della debolezza del vecchio ( L.B.C.) avesse organizzato una autonoma attività delinquenziale nella quale concorreva P. F.A.. Quest’ultimo aveva compiuto numerose imprese criminali, associato ad altri soggetti, con i quali spartiva i proventi, senza, tuttavia, che emergessero gli estremi di un vincolo associativo.

Osservava il Tribunale che gli elementi indiziari in atti dimostravano che, negli anni 2007/2008, dopo l’arresto del boss e dei sodali della cosca Lo Bianco, un gruppo di criminali ( m.N., L.B.G., Ma.Vi., M.S., P.F.A., ma.Do. ed il fratello F.) scorazzava in libertà per il territorio vibonese, ponendo in essere, singolarmente ed in concorso, condotte, illecite.

In tale periodo di anarchia criminale si collocavano la vicenda estorsiva in danno di C., il pestaggio degli operai, le estorsioni che il P. poneva in essere con il M., le imprecisate assunzioni imposte ai titolari del Supermercato Eurospin, nonchè la costituzione di società fittiziamente intestate a terzi.

Precisava, inoltre, il Tribunale che, pur non sussistendo dubbi che le attività economiche realizzate attraverso l’interposizione fittizia fossero illecite, tuttavia non sussistevano elementi per affermare che esse fossero gestite da M.N. e M. A. per ricondurle alla cosca Lo Bianco. Rilevava, peraltro, il Tribunale che, dopo la sua scarcerazione dagli arresti domiciliari, il 10 giugno 2009, M.A. aveva avuto continue frequentazioni con P.F.A., M.S., M.V., i quali si erano attivati per fornirgli copertura sintomatica di attività sommerse, come l’acquisto di schede telefoniche intestate a L.B.M. e la bonifica della vettura. Concludeva, quindi, il Tribunale osservando che dagli atti emergeva che M., nonostante si fosse circondato di soggetti dei quali era conosciuto il radicamento criminale sul territorio vibonese, non aveva creato alcuna organizzazione criminale stabile, nè nel proprio interesse, nè nell’interesse di L.B.C., precisando, tuttavia che la disponibilità di tali soggetti ( M.V., P.F.A. e M. S.) l’apprestamento di molte cautele per eludere i controlli delle forze dell’ordine, nonchè il carisma di M., che contava sull’appoggio di microcriminali come i ma. lasciavano intravedere rapporti criminali in consolidazione che, verosimilmente, preludevano ad una organizzazione criminale stabile.

Il Tribunale, tuttavia, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di interposizione fittizia, ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in ordine alla interposizione fittizia nella Frado Autotrasporti e della Pubbliservice Sud di G.F., nonchè nella Polistena servizi di P. F. e B.G., desumendoli dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti.

Ad uguali conclusioni perveniva il Tribunale in ordine ai reati relativi alle armi, desumendoli dalle conversazioni intercettate presso la casa Circondariale di Vibo Valentia, in data 28/12/2007, 4/1/2008 e 11/1/2008 intercorse fra il detenuto P.F. A., suo padre P.R., sua madre T.N. e suo zio T.G.. In tali conversazione, sia pure ricorrendo ad un linguaggio criptato, si faceva riferimento alle armi, fra cui un Kalashnikov ed una pistola, successivamente rinvenute, a seguito di una perquisizione avvenuta il 26 gennaio 2009, all’interno di un garage di pertinenza di Tr.An..

Dall’esame congiunto delle intercettazioni emergeva che P. R. e T.G. si erano attivati per spostare le armi dite dal loro congiunto per conto proprio e per conto di M.S., provvedendo alla conservazione ed alla gestione delle stesse, facendone oggetto di ampie trattative e discussioni con il M. che ne chiedeva la restituzione.

Ritenute sussistenti anche le esigenze cautelari, il Tribunale confermava la misura della custodia cautelare in carcere.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti specificamente indicati. Il P.M. ricorrente eccepisce l’intrinseca contraddittorietà della conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale il quale, dando per scontata l’aggregazione intorno a M.A. di un gruppo di criminali che si proponeva di perpetrare azioni delittuose e che altre ne aveva già realizzate, di grande visibilità, non fa altro che delineare un fenomeno che non risulta qualificabile in termini diversi dalla "associazione criminale". Obietta che nel concorso di persone nel reato continuato l’aggregazione delle volontà delittuose avviene in relazione a specifici reati programmati, cosicchè l’esistenza di una volontà di più soggetti, tesa alla commissione di reati futuri ed indeterminati, ed, in particolare, l’osservazione che costoro avessero intrapreso l’esercizio di attività economiche con lo scudo di soggetti formalmente incensurati allo scopo di mascherare tratti di illegalità della loro futura attività, dimostra l’esistenza di un programma futuro ed indifferenziato, teso alla commissione di reati che, sicuramente fuoriesce dall’ambito meramente concorsuale. Più specificamente il P.M. ricorrente osserva che le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame si pongono in contraddizione con la valutazione che lo stesso Collegio ha effettuato delle emergenze processuali.

A questo riguardo il P.M. osserva che è pacifico che il gruppo Lo Bianco è stato riconosciuto come un sodalizio mafioso da una sentenza, ancora non definitiva, emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Del pari scontata, nella ricostruzione del Tribunale è la commissione da parte di P.F.A., L.B. G., M.S., m.N. del tentativo di estorsione commesso in data (OMISSIS) in danno dell’imprenditore C.A., per il quale il ma. ed il P. erano stati tratti in arresto. E tuttavia di fronte alla prova che il P. ed il ma. abbiano prima preteso e poi ottenuto assistenza economica dal m., dal M. e dal L.B., il Tribunale contraddittoriamente ha ritenuto che tale prestazione non abbia trovato il suo fondamento nell’esistenza di un rapporto associativo, bensì nella responsabilità di questi ultimi a titolo di concorso nella stessa estorsione per la quale i due giovani erano stati arrestati. Il P.M. ricorrente si duole che il Tribunale abbia tratto elementi per escludere l’affectio societatis da una conversazione intercettata (il 28 marzo 2009) di P.R., padre di F.A., nella quale costui esprime la convinzione dell’estraneità del figlio a qualunque rapporto di affiliazione criminale, senza tener nel debito conto una intercettazione del figlio (15 marzo 2008) nel quale costui riferiva esplicitamente di sè stesso come di "un diavolo nel gruppo".

Il Tribunale non avrebbe spiegato per quale motivo l’opinione di un congiunto dell’indagato sulla sua appartenenza o meno ad un determinato sodalizio criminale dovrebbe prevalere su quanto riferito dallo stesso indagato. Il Tribunale inoltre avrebbe fatto una lettura illogica di specifici elementi indiziali, reputando irrilevante la spendita del nome di L.B.C. per la consumazione dell’estorsione ai danni di C.A. ed effettuando una interpretazione sbagliata della conversazione intercorsa l’11 luglio 2008 fra P.R. e L.B.P. e di altre conversazioni intercettate. Ulteriori contraddittorietà della motivazione emergerebbero nell’analisi del ruolo di Ma.

A., avendo il Tribunale ignorato gli esiti di specifiche intercettazioni (relative a rapporti fra ma.Do. e Ma.An.) dalle quali emerge che costui, nonostante il suo stato di detenzione, proseguiva nel suo ruolo di riferimento dell’agire degli altri consociati. Anche la ricostruzione della vicenda relativa al dentista F.E. sarebbe frutto di una errata lettura della conversazione intercettata il 18/2/2010 nell’autovettura dei fratelli G..

Il P.M. ricorrente, inoltre si duole che il provvedimento del Tribunale sarebbe caratterizzato da una grave omissione nella lettura degli elementi di prova circa l’utilizzo del metodo mafioso per l’assoggettamento di alcune imprese operanti nel settore della pubblicità e degli appalti di pubblici servizi.

In definitiva il P.M. rileva cinque gravi contraddizioni nel percorso logico del provvedimento impugnato.

In primo luogo il Tribunale esclude che il gruppo capeggiato da m.N., di cui individua come componenti P.F. A., M.S., L.B.G. sia riconducibile a L.B.C.. Al fine di giustificare tale conclusione il Collegio, nonostante il rapporto di affinità fra il L.B. ed il m. (che ne è genero) attribuisce decisività ad una serie di conversazioni dalle quali si evince il desiderio del m. di rendersi autonomo dal suocero, omettendo di confrontare tale conclusione con il fatto che il gruppo spendeva il nome del capo per commettere estorsioni.

In secondo luogo il Tribunale descrive il rapporto fra gli indagati in termini di "aggregazione per commettere episodicamente reati" accompagnata dalla idea di "costituire un gruppo che potesse sostituire l’egemonia della cosca Lo Bianco", senza rendersi conto della apoditticità di tale conclusione.

In terzo luogo il Tribunale non ha tenuto conto alcuno del materiale probatorio, riportato nel paragrafo 3.1 della ordinanza cautelare, dimostrante come gli indagati fossero coinvolti nella gestione di imprese che avevano realizzato un pesante condizionamento dell’economia vibonese attraverso metodologie mafiose.

In quarto luogo l’affermazione della non identità dei gruppi di appartenenza del L.B.C. e del Ma., anzi dell’esistenza di un insanabile contrasto fra di loro per il controllo del territorio vibonese, oltre a risultare inconciliabile con la tesi della non mafiosità, non viene messa in relazione con il fatto che gran parte dei soggetti che operavano alle dipendenze del m. siano passati alle dipendenze del Ma..

In quinto luogo, con riferimento all’estorsione ai danni di C. risulta incomprensibile, dal punto di vista logico, la tesi della incompatibilità fra il vincolo associativo ed il fatto che L.B.G., m. e M. fossero concorrenti nell’estorsione.

Di conseguenza il P.M. chiede l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del reato associativo.

Avverso tale ordinanza propone ricorso anche l’indagato latitante, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, nonchè violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai reati relativi alle armi. Quanto al primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo del dolo specifico, eccependo che dagli atti del procedimento non emerge alcuna consapevolezza, in testa all’agente, del pericolo di sottoposizione alle misure di prevenzione patrimoniali. Quanto al secondo motivo il ricorrente si duole di malgoverno delle regole che presiedono alla formazione della prova indiziaria ed eccepisce la motivazione apparente, avendo il Tribunale riprodotto pedissequamente le stesse considerazioni dell’ordinanza impugnata, senza tener minimamente conto delle deduzioni e contestazioni specifiche sollevate dalla difesa, che aveva fornito una interpretazione alternativa del materiale intercettivo in atti.
Motivi della decisione

Ricorso di M.S.:

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p..

Occorre considerare che la precedente giurisprudenza che considerava che il difensore del latitante fosse abilitato a proporre ricorso per Cassazione, anche se non iscritto all’albo speciale (vedi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38019 del 12/05/2004 Ud. (dep. 27/09/2004) Rv. 229733) è stata ribaltata dalle Sezioni Unite che, con la sentenza Lepido del 2006 hanno statuito che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputato latitante dal difensore d’ufficio non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l’impugnazione.

In particolare le Sezioni Unite hanno osservato che:

"Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’ampio potere di rappresentanza dell’imputato latitante o evaso riconosciuto al difensore dall’art. 165 c.p.p., comma 3 include anche il riconoscimento del potere di rappresentarlo ai fini della presentazione del ricorso per Cassazione, indipendentemente dalla sua legittimazione professionale.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale minoritario, invece, l’esigenza di tutela del diritto alla difesa del latitante non esime dal rispetto delle condizioni di abilitazione del difensore. Il contrasto nasce quindi da un’esigenza di coordinamento dell’art. 613 c.p.p., comma 1, laddove riconosce all’imputato la facoltà di proporre ricorso per Cassazione anche personalmente, con l’art. 99 c.p.p., comma 1, laddove attribuisce anche al difensore "le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo"; e con l’art. 165 c.p.p., comma 3, laddove prevede che "l’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore". 4. Tuttavia i criteri per una corretta interpretazione delle norme in discussione vanno piuttosto rinvenuti nell’art. 571 c.p.p., comma 1, che detta la disciplina generale delle impugnazioni dell’imputato.

Infatti questa norma prevede innanzitutto che l’imputato può proporre personalmente, o a mezzo di un procuratore speciale nominato a norma dell’art. 122 c.p.p., qualsiasi impugnazione:

sicchè quella dell’art. 613 c.p.p., comma 1 è solo una specifica applicazione del principio generale. Riconosce poi al difensore dell’imputato la legittimazione a proporre impugnazione indipendentemente da uno specifico mandato del suo assistito:

sicchè si ritiene in dottrina e in giurisprudenza che, quando propone l’impugnazione, il difensore esercita un potere proprio, in qualche misura autonomo dal potere d’impugnazione dell’imputato, tanto che il suo potere si aggiunge a quello del difensore eventualmente nominato dall’imputato allo specifico fine dell’impugnazione (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti, m.

199399, Cass., sez. 1, 30 giugno 1999, Lonoce, m. 214034, Cass., sez. 1, 21 maggio 2002, Porcaro, m. 222462, Cass., sez. 5, 2 maggio 2003, Piretto, m. 224554).

Si può allora certamente affermare innanzitutto che il potere del difensore di proporre impugnazione in favore dell’imputato trova nell’art. 571 c.p.p., comma 3 una fonte di legittimazione ben più forte e comunque autonoma rispetto a quella che potrebbe derivargli sia dall’art. 99 c.p.p., comma 1, che esclude dall’attribuzione al difensore i diritti riservati personalmente all’imputato, sia dallo stesso art. 165 c.p.p., comma 3, che tratta il difensore come mero rappresentante dell’imputato.

Si deve anzi ritenere che la natura appunto personale del diritto di impugnazione riconosciuto all’imputato dall’art. 571 c.p.p., comma 1 lo escluda dall’ambito dei diritti esercitabili dal difensore a norma dell’art. 99 c.p.p., comma 1. Sicchè non propone certamente un’interpretazione corretta di questa norma la giurisprudenza, quando, argomentando dall’art. 99 c.p.p., comma 1 appunto, afferma che "il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, anche quando non sia iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p., è legittimato a proporre ricorso per Cassazione, dato che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato (a meno che non siano personalmente riservati a quest’ultimo), e che lo stesso imputato, quando irreperibile, è rappresentato appunto dal difensore" (Cass., sez. 1, 29 aprile 2005, Shala, m. 231839).

Infatti l’art. 159 c.p.p., comma 2, che riconosce al difensore la rappresentanza dell’imputato irreperibile, non deroga affatto all’art. 99 c.p.p., comma 1; e non attribuisce quindi al difensore le facoltà e i diritti che la legge serva personalmente all’imputato.

Anche l’imputato contumace (art. 420 quater c.p.p.), l’imputato assente (art. 420 quinquies c.p.p.) o l’imputato allontanato dall’udienza ( art. 475 c.p.p.) è rappresentato dal suo difensore, ma non ai fini della richiesta di giudizio abbreviato ( art. 438 c.p.p., comma 3) o della richiesta di patteggiamento ( art. 446 c.p.p.), che possono essere proposte solo personalmente dall’imputato.

Deve pertanto ritenersi che lo stesso art. 165 c.p.p., comma 3, laddove riconosce al difensore il potere di rappresentare "a ogni effetto" l’imputato evaso o latitante, rimanga nei limiti segnati dall’art. 99 c.p.p., comma 1, che esclude espressamente dall’ambito della rappresentanza i diritti riservati personalmente all’imputato.

Nè ha rilievo il fatto che la giurisprudenza di questa Corte riconosca al difensore dell’imputato latitante il potere di proporre la richiesta di ricusazione anche senza lo specifico mandato di regola ritenuto necessario (Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Battaggia, m. 199805, Cass., sez. 1, 16 febbraio 2001, Mendico, m.

219017), perchè l’art. 38 c.p.p., comma 4 non riserva personalmente all’imputato il potere di ricusazione, ma ne prevede l’esercizio anche a mezzo del difensore; ed è l’interpretazione giurisprudenziale a esigere un apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Non può pertanto essere condiviso l’orientamento prevalente di questa Corte, per cui l’ampio potere di rappresentanza riconosciuto dall’art. 165 c.p.p., comma 3 al difensore dell’imputato evaso o latitante include anche il potere di rappresentarlo ai fini dell’esercizio del potere personale di impugnazione. Del resto, secondo questa impostazione, il difensore dell’imputato evaso o latitante avrebbe un doppio titolo di legittimazione a impugnare: l’uno autonomo, ex art. 571 c.p.p., comma 3, l’altro di rappresentanza, ex art. 165 c.p.p., comma 3.

Ed è di per sè arduo spiegare perchè la legge avrebbe dovuto prevedere l’esercizio a titolo di rappresentanza di un potere già pienamente esercitabile dallo stesso soggetto per un autonomo titolo di legittimazione. Tuttavia, quand’anche volesse riconoscersi l’ammissibilità di una tale superflua duplicazione, non potrebbe non rilevarsi che il potere di rappresentanza viene riconosciuto al difensore in quanto professionalmente abilitato.

Quando vigeva la distinzione tra albo dei procuratori legali e albo degli avvocati, nessuno avrebbe ipotizzato che il procuratore legale potesse essere abilitato a proporre appello fuori distretto sol perchè difensore di un imputato evaso o latitante. E analogamente non è ragionevole ritenere che il difensore dell’imputato evaso o latitante possa proporre ricorso per Cassazione anche se non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Deve pertanto ritenersi che anche il difensore dell’imputato evaso o latitante è privo di legittimazione a proporre ricorso per Cassazione se non iscritto nell’albo speciale della Corte. Nè questa conclusione incide sul diritto di difesa del latitante, che, come tutti gli altri imputati, può proporre ricorso personalmente o a mezzo di procuratore speciale e può nominare un difensore di fiducia" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24486 del 11/07/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 233919).

Alla luce di tale incontestabile orientamento il ricorso proposto dall’avv. Giuseppe Di Renzo deve essere dichiarato inammissibile.

Ricorso del P.M..

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è viziato da motivazione contraddittoria, illogica, ed apparente. Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42635 del 04/10/2004 Ud. (dep. 03/11/2004) Rv. 229906).

Occorre tenere presente, inoltre, che al riesame si applicano i principi elaborati dalla Giurisprudenza di questa Corte, in tema di sentenza d’appello difforme da quella di primo grado, circa la necessità di una adeguata confutazione delle ragioni poste a base del provvedimento riformato. Secondo tale incontestabile orientamento:

"In tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell’ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l’adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232441).

Nel caso di specie, il Tribunale per il riesame ha fondato le sue conclusioni, che riconoscono il concorso meramente occasionale ed accidentale dei soggetti indagati nella commissione di specifici reati al posto della sussistenza del vincolo associativo e di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti, su un percorso argomentativo contraddittorio e palesemente illogico, privo, inoltre, di una adeguata confutazione delle ragioni poste a base dell’ordinanza riformata.

Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto che gli elementi indiziali in atti dimostravano che, negli anni 2007/2008, dopo l’arresto del boss e dei sodali della cosca Lo Bianco, un gruppo di criminali ( m.

N., L.B.G., Ma.Vi., M. S., P.F.A., ma.Do. ed il fratello F.) scorazzava in libertà per il territorio vibonese, ponendo in essere, singolarmente ed in concorso, condotte illecite. Ha quindi precisato che in tale periodo di anarchia criminale si collocavano la vicenda estorsiva (ai danni dell’imprenditore C.A.), il pestaggio degli operai, le estorsioni che il P. poneva in essere con il M., le imprecisate assunzioni imposte ai titolari del Supermercato Eurospin, nonchè la costituzione di società fittiziamente intestate a terzi, aggiungendo che non sussistono dubbi che le attività economiche realizzate attraverso l’interposizione fittizia fossero illecite. Ha quindi ulteriormente riconosciuto che, dopo la sua scarcerazione dagli arresti domiciliari (giugno 2009) Ma.An. aveva avuto continue frequentazioni con P.F.A., M.S., Ma.Vi., i quali si erano attivati per fornirgli copertura sintomatica di attività sommerse, come l’acquisto di schede telefoniche intestate a terzi e la bonifica della vettura ed ha preso atto che nello stesso periodo si verificavano alcuni atti intimidatori nei confronti di P. N. e del dentista F.E. riferibili ai fratelli ma.Do. e F., soggetti da mettere in relazione con Ma.An..

Tanto premesso, il Tribunale conclude il suo percorso argomentativo con un postulato contraddittorio rispetto alla premesse, assumendo che i fatti descritti lasciano intendere intensi rapporti criminosi fra il Ma.An. ed il gruppo di criminali che scorazzavano nel Vibonese che preludono ad una organizzazione criminale in itinere, non ancora costituita. Tale conclusione appare palesemente illogica in quanto contrasta con gli elementi di cui il Collegio ha preso conoscenza che testimoniano una intensa attività criminale che, proprio in quanto tale, non si adatta alla tesi del concorso episodico ed occasionale in specifici reati.

Le conclusioni assunte dal Tribunale per il riesame, peraltro, sono viziate da motivazione apparente e da mancata confutazione delle ragioni poste a base del provvedimento riformato, con riferimento agli elementi probatori che emergono dal par. 3.1 dell’O.C.C. Infatti il Collegio non ha tenuto conto alcuno del materiale probatorio utilizzato dal Gip per pervenire alle conclusioni assunte nell’ordinanza riformata, nulla osservando rispetto a quelle intercettazioni che dimostrano – in ipotesi – un modus operandi degli indagati, coinvolti nella gestione delle imprese, volto a realizzare un condizionamento dell’economia vibonese attraverso metodologie mafiose.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale si è limitato a proporre un’interpretazione semplificante dell’intimidazione subita da M. D., titolare della PUBLIEMME, senza trame le logiche conseguenze circa le modalità operative degli indagati nella gestione della ditta Publiservice Sud e senza prendere minimamente in considerazione gli esiti delle altre intercettazioni relative alle modalità intimidatorie nel procacciamento e nel rapporto con i clienti.

In questo contesto il giudizio sull’episodicità od occasionalità la dei reati commessi in concorso da alcuni degli indagati risulta viziato anche dalla pretermissione dell’esame degli elementi scaturenti dalla condotta nella gestione delle imprese, in quanto l’eventuale utilizzo di modalità mafiose nella gestione delle attività economiche fittiziamente intestate a dei prestanome, rimanda all’esistenza di un programma futuro ed indifferenziato, teso alla commissione di reati, incompatibile con la tesi del concorso di persone in specifici reati.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato, limitatamente al capo a) e all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al capo a) e all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Dichiara inammissibile il ricorso di M.S., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-11-2010) 07-03-2011, n. 8935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara, adito ex art. 324 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 17 aprile 2010 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stato disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza del valore di Euro 1.000.000 a carico della C.R.A. s.p.a., società rappresentata da S.C., e dei beni fino alla concorrenza di Euro 200.000 a carico della R&L s.r.l., società rappresentata da S.S., ma ritenuta di fatto controllata dal padre S.C., indagato per i reati di cui all’art. 640 c.p.p., comma 2, n. 1, artt. 319, 319-bis e 479 cod. pen. (in (OMISSIS)).

2. Osservava il Tribunale che:

2.1. era infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, in quanto, in mancanza di individuabilità del luogo ove erano stati consumati gli altri reati, doveva farsi riferimento al luogo di consumazione del reato successivamente più grave, che nella specie era quello di corruzione ex art. 319 c.p. di cui al capo f), consumato in (OMISSIS), ove si era realizzato l’accordo corruttivo;

2.2. era infondata l’eccezione di nullità del decreto impugnato per omessa indicazione della natura del provvedimento impugnato (decreto di sequestro preventivo oltre che ordinanza applicativa di misura cautelare personale), attenendo tale aspetto al solo dato delle intestazione formale dell’atto;

2.3. era infondata l’eccezione di nullità derivante dall’avere il G.i.p. provveduto ultra petita, avendo il p.m. richiesto il sequestro solo sulle somme nella disponibilità della C.R.A. e non anche della persona dell’indagato, dato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può incidere indifferentemente sui beni dell’ente che dal reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che ha commesso il reato, con l’unico limite della non eccedenza del valore complessivo del profitto, sicchè la indicazione da parte del p.m. delle somme della società costituiva mera specificazione dell’avvenuto rintraccio di somme ulteriormente sequestrabili ma non limitazione a solo esse della domanda cautelare.

2.4. era infondata l’eccezione di omessa adozione della procedura camerale prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 47 in quanto questa concerne le sole misure interdittive previste dal medesimo corpo normativo, e non si estende dunque al sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, separatamente disciplinato dall’art. 53 del predetto D.Lgs..

2.5. era infondata l’eccezione di sopravvenuta perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione al Tribunale del verbale dell’interrogatorio reso dall’indagato avanti al G.i.p., trattandosi di adempimento non richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 7. 2.6. sussistevano indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, emergendo che l’indagato S.C., quale consulente progettista del commissario straordinario nominato dall’ANAS per la risoluzione delle interferenze relative alla riserva naturale del lago di (OMISSIS) che impedivano l’inizio dei lavori, aveva di fatto favorito la società appaltatrice, recependo acriticamente le risultanze di atti e elaborati progettuali che avrebbero dovuto essere da lui redatti e che in realtà erano stati interamente predisposti dalla ditta appaltatrice; che parte della progettazione era stata affidata dall’appaltatore alla ISC, società rappresentata da F.M. ma di fatto gestita dall’indagato stesso; che le indagini geotecniche erano state affidate alla R&L s.p.a. società rappresentata dal figlio S.S., anch’essa di fatto da lui gestita; che l’indagato aveva richiesto e ottenuto, per l’opera apparentemente prestata, un compenso di Euro 2.245.460, di circa Euro 1.000.000 superiore al dovuto come calcolato dal consulente tecnico del p.m.; che la R&L aveva richiesto e ottenuto un compenso pari a Euro 308.673, 14 per le indagini geotecniche e le relazioni geotecnica e geologica svolte di circa Euro 200.000 superiore al dovuto, avendo falsamente rappresentato all’ANAS attività e costi superiori a quelli effettivamente sostenuti;

2.7. era infine estranea al presente procedimento incidentale la questione del dedotto illegittimo sequestro di beni per valore superiore a quello richiesto del p.m., afferendo essa alla esecuzione della misura, eventualmente proponibile a mezzo di richiesta di revoca ex art. 321 cod. proc. pen..

3. Ricorre per cassazione S.C., quale legale rappresentante della C.R.A. s.p.a., a mezzo degli avvocati Andrea Melucco e Francesco Gianzi, i quali denunciano:

3.1. violazione delle norme in materia di competenza territoriale, in quanto con riferimento al reato di cui al capo e) è pacifico che la condotta corruttiva sarebbe avvenuta in (OMISSIS) sicchè erroneamente si è individuata la competenza dell’a.g. di Pescara con riferimento all’analogo reato di cui al capo f) per il quale era stata accertata solo una parte, ma non il momento consumativo, della contestata corruzione; e comunque il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato nella truffa aggravata di cui al capo a), commessa in (OMISSIS).

3.2. violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., essendo sopravvenuta la inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione al tribunale del riesame dell’interrogatorio reso dallo S. al G.i.p. e della documentazione ivi prodotta, contenente elementi a lui favorevoli;

3.3. violazione degli artt. 324 e 309 cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza impugnata è stata depositata in data 8 maggio 2010, e quindi oltre il termine previsto, a pena di decadenza della misura, di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte del p.m., avvenuta il 27 aprile 2010;

3.4. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adozione del sequestro preventivo ultra petita, avendo il p.m. richiesto la misura solo sulle somme nella disponibilità della società CRA e avendo invece il G.i.p. disposto il sequestro anche di somme di pertinenza dello S. quale persona fisica;

3.5. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora: quanto a questo secondo aspetto, mancando ogni illustrazione circa la possibilità che la libera disponibilità della cosa possa provocare l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato; quanto al primo profilo, essendo stato travisato il contenuto delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari, ed essendo stati mal interpretati i poteri del Commissario straordinario, i vincoli derivanti dalla pregressa vicenda contrattuale, il contenuto della progettazione e i criteri di determinazione della parcella CRA, nonchè il ruolo della ISC s.r.l. e della R&L s.r.l. nella vicenda in esame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, in tutti i suoi aspetti, manifestamente infondato.

2. La competenza territoriale appare essere stata esattamente determinata con riferimento al reato più grave di corruzione di cui al capo F), come da aggiornamento della iscrizione nel registro delle notizie di reato, fattispecie criminosa punita con la reclusione da due a cinque anni – non valendo a tal fine il riferimento alla fattispecie di truffa aggravata, che prevede un minimo edittale inferiore (un anno di reclusione) – reato ragionevolmente ritenuto consumato in (OMISSIS), ove risulta essere stata svolta l’unica attività corruttiva di cui sia noto il luogo di commissione (v. ordinanza del G.i.p., in particolare, p. 59-60). E’ inoltre incongrua l’argomentazione difensiva che fa leva sulla corruzione di cui al capo E), dato che tale contestazione è stata riqualificata come truffa aggravata (v. la medesima ordinanza, p. 54).

3. L’interrogatorio reso dallo S. (quale indagato) al G.i.p. non rientra tra quelli che il pubblico ministero deve necessariamente trasmettere al Tribunale del riesame a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 5, dato che (come più volte ribadito dalla giurisprudenza (v. tra le altre Cass., sez. 6, 10 luglio 2009, Basile; Id., 25 febbraio 2007, Toscano) tale norma, interpretata nella sua ratio, si riferisce agli atti successivamente compiuti d’iniziativa del pubblico ministero nell’ambito della sua attività investigativa, e quindi normalmente non conoscibili dalla difesa, e non certo a quelli costituenti mezzo di difesa svoltisi alla presenza del difensore.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata è stata adottata in data 8 maggio 2010, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, adempimento che, come da copertina del fascicolo del riesame, risulta essere stato effettuato il giorno 29 aprile 2010. 5. Le ulteriori censure prospettano profili attinenti al merito del provvedimento, sul quale il Tribunale ha logicamente e esaurientemente espresso le sue valutazioni, sicchè esse non possono essere esaminate in questa sede.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-06-2011, n. 12483 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, depositato in data 21.1.2004, S.A., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. presso l’Ufficio Postale di (OMISSIS) dal 20.7.2000 al 30.9.2000 con la qualifica di "addetto al servizio recapito" a norma dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 ed in particolare per la "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie", rilevava la illegittimità della apposizione del termine essendo, tra l’altro, del tutto inesistenti le esigenze di carattere straordinario o le"punte di più intensa attività stagionale". Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del suddetto termine apposto a rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 8.7.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la S. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 26.4 / 25.5.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, premesso che la L. n. 56 del 1987 all’art. 23 aveva introdotto una ulteriore ipotesi di contratto a termine, non prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, quale la sostituzione di un lavoratore assente per ferie, rilevava che tale ipotesi non soggiaceva alla indicazione del nome del lavoratore sostituito prescritta dalla legge citata, art. 1, lett. b), richiedendosi soltanto che l’assunzione ex art. 8 del CCNL fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potessero venire soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, e che le risultanze processuali evidenziavano, nella specie, l’effettività dell’esigenza sostitutiva posta a fondamento dell’assunzione a termine.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione S. A. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e dell’ari 1362 c.c. per errata applicazione dell’art. 8 CCNL Poste 24.11.1994 e conseguente violazione della L. n. 320 del 1962, artt. 1, 2 e 3.

In particolare la ricorrente, premesso che era onere del datore di lavoro provare l’obiettiva esistenza delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, rileva che nulla aveva dedotto la società datoriale in ordine alla effettiva fruizione di ferie del personale in servizio presso l’ufficio postale in questione ed in ordine alla effettiva sostituzione del personale in ferie con personale a termine, nè aveva indicato il nominativo del lavoratore in ferie da sostituire.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla contestata sostituzione di personale assente per ferie;

violazione ed errata interpretazione dell’art. 416 c.p.c. e mancata allegazione della documentazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente asserito che essa appellante non avesse espressamente contestato la causale addotta al contratto a termine e non avesse provato che la sostituzione avesse riguardato altro personale, diverso da quello assente per ferie.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 320 del 1962, artt. 1 e 3; violazione dei principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di procedere al controllo di legalità tra la fattispecie astratta indicata nella clausola contrattuale e la fattispecie concreta oggetto di giudizio;

violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 3; violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 2729 c.c. anche in relazione all’art. 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c.).

In particolare rileva che l’esistenza della c.d. "delega in bianco" in favore dei sindacati non esimeva la società datoriale dall’onere di provare che l’assunzione a termine del singolo lavoratore, giustificata con una della causali nuove introdotte nei CCNL, fosse stata effettivamente rispettosa sia del tipo contrattuale autorizzato sia del disposto generale della legge in tema di assunzioni a termine.

I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente in considerazione della stretta connessione esistente fra gli stessi, non sono fondati.

Innanzi tutto osserva il Collegio che l’assunto di parte ricorrente secondo cui la sostituzione di un lavoratore assente per ferie debba rispettare la prescrizione dell’obbligo di indicare il nome del lavoratore sostituito, è destituito di fondamento.

E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre". Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. sez. lav., 2.3.2007 n. 4933).

Orbene, con riferimento a fattispecie simili a quella in esame questa Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali e che aveva ritenuto altresì la sussistenza di un obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; tale pronuncia, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare, per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituita dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggetti ve, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza.

E sul punto questa Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare, confermando la decisione di merito che – decidendo su analoga fattispecie – aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo dovesse essere interpretata nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Orbene, la sentenza impugnata non è incorsa nei vizi denunciati avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati; la stessa deve essere pertanto confermata, con il rigetto del proposto ricorso.

Trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa Corte ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 33,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.