Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14068 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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mputati Avv. Milana Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20.6.2007, il Tribunale di Catania dichiarò C.P. ed I.A. responsabili del reato di truffa (consistito nel far credere a R.C. che R. G. non le avrebbe venduto, oltre ad un appartamento anche un garage, se non avesse corrisposto anche la provvigione a carico di Ro.), commesso in (OMISSIS) e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti – condannò ciascuno alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 5.11.2010, in riforma della decisione di primo grado, assolse entrambi perchè il fatto non sussiste.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania deducendo vizio di motivazione, sia perchè la Corte territoriale ha escluso la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni di Ro.Ri., il quale aveva riferito che R. avrebbe dovuto pagare solo la parte di provvigione a carico di costui, sia per non aver motivato sulle ragioni per le quali non condivideva le argomentazioni del primo giudee.

Con memoria depositata il 23.2.2011 il difensore della parte civile ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata così che riprenda vigore la pronunzia di primo grado.

Il ricorso è fondato.

Nella sentenza di appello, a fronte delle ampie ed articolate argomentazioni della sentenza di primo grado, si legge soltanto che Ro. ha dichiarato che la provvigione per la vendita del garage avrebbe dovuto essere a carico del compratore, senza neppure approfondire le ben più dettagliate dichiarazioni.

Va ricordato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma dei provvedimento impugnato". (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.09.2005 rv 231679).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto sicchè la sentenza impugnata appare carente di motivazione e deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 26-04-2011, n. 16411

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Svolgimento del processo

1. Il GUP presso il Tribunale di Trani, con sentenza del 19 aprile 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha condannato C. F. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa per i delitti di furto aggravato, violenza privata e lesioni personali e danneggiamento.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la propria incapacità a richiedere il patteggiamento a cagione del proprio stato di salute nonchè il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

2. In diritto si afferma pacificamente come: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p., e segg.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.

Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del Giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai alteri di legge", (v. Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240 e da ultimo Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21287).

Nella specie, questa volta in fatto, il Gup ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica, del riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche e, quindi, dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Quanto alla pretesa incapacità dell’imputato di richiedere il patteggiamento può notarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia pacificamente chiarito che essa non comporti soltanto la verifica, da parte dei Giudice, delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. ma anche l’accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonchè quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p.; ma ha soggiunto che perchè ricorra tale dovere occorre che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al Giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità (v. Cass. Sez. 6, 1 marzo 2007 n. 16544 e Sez. 3, 8 aprile 2010 n. 19733).

Nella specie, da un lato la difesa dell’imputato ha soltanto nella presente sede avanzato dubbi sulla capacità d’intendere e di volere del proprio assistito e d’altro canto si nota come la stessa non fosse affatto ictu oculi percepibile dal Giudice del merito, che non ne ha dato affatto conto nel provvedimento impugnato.

4. Ne consegue, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-09-2011, n. 18103 Cause e integrazione del contradditorio

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/11/2008 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dei gravami interposti dal sig. T.A. (in via principale) nonchè dai sigg.ri T.M., C. e S.G. nonchè dalla società Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. (in nome e per conto dell’INA – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), e in parziale riforma della pronunzia Trib. Modica 28/1/2002, a) correggeva il dispositivo, sostituendo le parole "Tirrena Assicurazioni" con "Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., in nome e per conto dell’INA -Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada"; b) condannava i sigg.ri C., G. ed S.E., quali eredi del sig. Sp.Gi., al pagamento prò quota in favore del T. di somma, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultimo sofferti in conseguenza di investimento da parte dell’autovettura condotta dal proprietario sig. Sp.Gi. avvenuto in (OMISSIS), verso le ore 19,30.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. S.E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Propongono separati ricorsi per cassazione, di identico tenore, altresì i sigg.ri G. ed S.E., che hanno anch’essi presentato memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione, al presente, dei ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09.

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano "nullità della sentenza impugnata e del procedimento", violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 300, 303, 331 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, laddove l’atto di appello è stato notificato all’ S.E. privo dell’indicazione della data di udienza, sicchè il medesimo non ha potuto partecipare al giudizio di appello, del cui svolgimento ed esito è venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della sentenza impugnata, con violazione pertanto del suo diritto di difesa e del contraddittorio, ricorrendo nel caso un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, in quanto erede del defunto padre Gi..

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito, cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima, comporta la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., comma 1. E’ compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l’erronea indicazione della data, sia da tescludere ogni incertezza in ordine all’individuazione della udienza di comparizione (v. Cass., 11/8/2004, n. 15498. V. anche Cass., 21/7/2006, n. 16772).

Giusta principio del pari consolidato, la morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva e passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (v. Cass., 27/05/2010, n. 12976; Cass., 22/03/2007, n. 6945; Cass., 25/08/2006, n. 18507).

Ne consegue che in fase di appello deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorchè contumace in primo grado), e in mancanza il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v.

Cass., 17/09/2008, n. 23765; Cass., 28/10/2004, n. 20874).

Orbene, i suindicati principi risultano essere stati invero disattesi dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.

Emerge infatti dagli atti del giudizio che l’appello dal T. notificato all’ S.E., (co)erede del defunto padre Gi. e rimasto contumace in 1^ grado, risulta privo dell’indicazione dell’udienza di comparizione, senza che la corte di merito abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, nè motivatamente indicato se, nonostante siffatta lacuna, fosse comunque da escludere ogni incertezza, e per il destinatario dell’atto possibile, con un minimo di diligenza e buon senso, individuare la data che si intendeva dall’appellante all’uopo effettivamente indicare.

Va conseguentemente dichiarata, assorbiti i restanti motivi, la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, con relativa cassazione e rimessione delle parti ex artt. 331 e 383 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Catania perchè, in diversa composizione, facendo dei suindicati principi applicazione e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte nei suesposti termini pretermessa, proceda a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce al presente i ricorsi sub R.G. n. 18100/09 ed R.G. n. 18105/09. Accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa in relazione, dichiarando la nullità del procedimento di secondo grado e dell’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 962 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è comproprietaria di un fabbricato, sito sulla strada Arenosa, originariamente realizzato sulla base di regolare licenza edilizia.

Poiché nel tempo venivano apportati alcuni ampliamenti in difformità della richiamata concessione edilizia, la stessa presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985.

Al riguardo l’ufficio tecnico comunale, trattandosi di zona vincolata ai sensi del DM 4 luglio 1970 e del PUTT/P, rilasciava autorizzazione paesaggistica ritenendo "che l’intervento abbia mantenuto l’assetto geomorfologico del terreno circostante e che non abbia inciso notevolmente sull’assetto idrogeologico dell’area interessata".

Detta autorizzazione veniva tuttavia annullata dalla soprintendenza statale in quanto l’intervento "ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico" (si riportava al riguardo un ampio stralcio del DM di vincolo). Più in particolare, "la costruzione abusiva… per forma e volume non può ritenersi struttura integrata con il contesto paesistico ed ambientale caratterizzato da costoni rocciosi in pendenza verso il mare".

Il suddetto decreto veniva impugnato per violazione delle garanzie partecipative, incompetenza e violazione dell’art. 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ratione temporis applicabile) nella parte in cui sarebbero state operate valutazioni di merito, nonché per erronea presupposizione in fatto e difetto di istruttoria.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1465 del 22 novembre 2001 questa sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare sotto il profilo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.

Osserva innanzitutto il collegio che per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1255; 11 maggio 2007, n. 2299; 11 settembre 2007, n. 4756; 25 gennaio 2008, n. 190) anche in materia di condono edilizio, qualora si tratti di zone paesaggisticamente vincolate, trova applicazione l’istituto della c.d. compartecipazione necessaria o, se si preferisce, della "cogestione" del bene paesaggio tra enti locali e Stato (rapporto a quel tempo caratterizzato dal descritto meccanismo "autorizzazione – annullamento").

In seconda battuta si richiama per tutte, in tema di annullamento ministeriale, la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2001, ove si afferma che "in sede di esame del contenuto della autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata".

Il provvedimento statale di annullamento della autorizzazione paesistica deve dunque basarsi sulla esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell’azione amministrativa.

Tanto evidenziato osserva il collegio come il decreto impugnato:

a) sia genericamente motivato ed anzi connotato dall’uso di mere formule di stile nella parte in cui si afferma apoditticamente che "la costruzione abusiva… per forma e volume non può ritenersi struttura integrata con il contesto paesistico ed ambientale caratterizzato da costoni rocciosi in pendenza verso il mare";

b) sempre con riferimento a quest’ultima affermazione, anzi, sovrapponga nettamente le proprie valutazioni che, a questo punto, costituiscono valutazioni di merito e non di stretta legittimità, come più volte ribadito dalla giurisprudenza;

e) non abbia evidenziato, soprattutto, eventuali profili di irrazionalità e di illogicità del potere esercitato da parte dell’amministrazione comunale. Né è stato adeguatamente confutato – come avrebbe dovuto fare il provvedimento, se congruamente motivato – quanto compiutamente affermato nell’autorizzazione comunale circa la analisi dei suddetti luoghi, in particolare laddove si ritiene che "l’intervento abbia mantenuto l’assetto geomorfologico del terreno circostante e che non abbia inciso notevolmente sull’assetto idrogeologico dell’area interessata".

Non si trascuri, poi, che il provvedimento di annullamento qui impugnato si riferisce all’intero immobile, laddove l’abuso edilizio è stato a suo tempo perpetrato soltanto su parte di esso, ossia in relazione al suo (non previsto, né tanto meno autorizzato) ampliamento: il che evidenzia la sussistenza altresì del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti in contestazione.

Da quanto detto deriva dunque la violazione della norme, pure evidenziate nel contesto del ricorso, che disciplinano il potere di annullamento ministeriale in materia paesaggistica.

In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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