Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21085 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Catania il fallimento della società Jonica Cucine Componibili srl, impugnava l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’Iva per l’anno 1992, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato un maggiore imponibile per operazioni in nero; e ciò sulla scorta della verifica svolta da agenti della polizia tributaria. Esso deduceva che le scritture contabili erano regolari, e perciò i presupposti di quell’accertamento mancavano.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che il procedimento seguito era stato regolare sulla scorta della verifica svolta a suo tempo dalla polizia tributaria, le cui risultanze erano state riprodotte nell’atto impositivo, per la riscontrata carenza di fatture e della relativa registrazione, nonchè per il ricarico operato con la media ponderale.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava l’avviso di accertamento. Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui il contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. della stessa sede, la quale lo rigettava con sentenza n. 280 del 21.9.2004, osservando che l’ufficio non avrebbe fornito la prova della sua pretesa, che perciò non poteva basarsi su una doppia presunzione.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il fallimento della Jonica non ha svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR non considerava che la rettifica si basava sulla verifica della polizia tributaria, e in particolare sulle indagini incrociate sui rappresentanti della società, che avevano ricevuto le provvigioni senza rilasciare fattura, nonchè sulle forniture acquisite in nero dalla Jonica, che peraltro non aveva regolarizzato la contabilità nemmeno al momento del pagamento delle prestazioni ricevute. Peraltro la CTR era caduta nel vizio di estrapetizione, atteso che nemmeno il contribuente aveva mai sollevato la relativa doglianza inerente alla c.d. doppia presunzione.

La doglianza è inammissibile per genericità, atteso che corrente ha addotto delle circostanze, tra cui il vizio di estrapetizione, senza tuttavia indicare sia le parti specifiche del ricorso introduttivo, sia soprattutto i punti precisi del ricorso in appello enunciati al giudice del gravame, onde mettere la Corte nella condizione di vagliare le argomentazioni da cui il giudice si sarebbe discostato o addirittura sui quali avrebbe pronunciato oltre il devoluto. Tale lacuna impedisce al Collegio di delibare la fondatezza o meno della censura, per la sua pregiudizialità. 2)Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacche il giudice di appello non considerava che l’avviso di accertamento in rettifica si basava sugli esiti della verifica fiscale degli agenti di polizia tributaria, e in particolare proprio sulla contabilità della società sottoposta a verifica, sicchè i presupposti per quell’avviso sussistevano, basandosi su operazioni non contabilizzato e su un ricarico fondato a maggior ragione su merce prodotta specificamente su commissione. Anche per tale motivo va rimarcato quanto osservato con riferimento al primo, trattandosi di censura anch’essa generica, affetta dallo stesso vizio di quello precedente.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, artt. 2697 e 2727 c.c., poichè il secondo giudice non considerava che la rettifica si basava sulla verifica della polizia tributaria ed inoltre sulla stessa contabilità della società fallita, che, lungi dall’essere tenuta in modo regolare, denotava invece notevoli aporie di registrazione delle varie operazioni. Le precedenti considerazioni valgono pure per tale censura.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva del fallimento intimato.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 23269

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Svolgimento del processo

1. Lo studio Immobiliare Brendatore s.a.s. – da ora breviter Studio B. – con citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la soc. Sogeral s.r.l. con sede in (OMISSIS) e B.G. e ne chiedeva la condanna al pagamento di provvigioni in reazione alla mediazione svolta per la vendita dell’albergo Euromotel sito in (OMISSIS). Si costituivano con separati atti le parti convenute: la Sogeral sosteneva di non aver conferito allo studio alcun incarico, mentre il B. eccepiva il difetto di legittimazione e la estraneità alla vicenda non essendo il proprietario dell’Albergo. Il Boero inoltre eccepiva il difetto di legittimazione del M., che aveva rilasciato procura alle liti quale socio accomandante, senza averne i poteri. Il G.I., con ordinanza fissava nuova udienza e concedeva termine per la regolarizzazione della procura e tale atto era verificato con la memoria del 15 febbraio 2001. Il B. precisava che all’epoca dei fatti la proprietà dello immobile con destinazione alberghiera era intestata alla Immobiliare Lerici srl e che detta società aveva trattato con la Sogeral ed aveva provveduto alla vendita dello Immobile. La parte attrice chiamava in lite la soc. Lerici che si costituiva ma contestava la ricostruzione dei fatti affermando che la mediazione era stata affidata a tale G. A. al quale aveva versato la provvigione a seguito della conclusione della vendita con la Sogeral.

La causa era istruita con prove orali e documentali.

2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 aprile 2004 dichiarava infondata la eccezione di nullità della procura e dello atto di citazione: dichiarava il difetto di legittimazione passiva del B.: respingeva le domande dello Studio per difetto di prove.

3. Contro la sentenza ha proposto appello lo Studio B. chiedendo la riforma della decisione previa migliore considerazione delle prove, resisteva la Sogeral, restavano contumaci le altre parti.

4. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 settembre 2005, in parziale accoglimento dello appello dello Studio B. dichiarava che la soc. Sogeral era tenuta a corrispondere allo Studio la somma di Euro 26.855,758 con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; condannava la Sogeral a rimborsare alla soc. mediatrice le spese dei due gradi del giudizio. Nella motivazione la Corte torinese dava atto che la parte appellante aveva rinunciato alla domanda nei confronti della sc. Lerici e di B.G., rimasti contumaci.

5. Contro la decisione ricorre SOGERAL s.r.l., rappresentata da P.D., resiste lo Studio immobiliare Brendatore con controricorso.

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono riassunti, ed a seguire confutati in punto di diritto.

6.1. Nel primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. in riferimento allo art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 sul rilievo che dalla valutazione delle prove emergeva chiaramente che nessun tipo di efficacia causale poteva attribuirsi allo intervento dello Studio Briatore s.a.s. e che nessun diritto poteva essergli riconosciuto, da ciò il travisamento dei fatti ed il vizio della insufficiente motivazione e la violazione delle norme di legge richiamate.

Nel secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, si assume che il M. per conto dello Studio, sfruttando le notizie avute dal G. V., che le aveva apprese da G.A., si era indebitamente intromesso nello affare che era già iniziato tra altri soggetti.

Il motivo ribadisce nuovamente il travisamento dei fatti e la erronea valutazione delle prove.

6.2. CONFUTAZIONE. I motivi vengono in esame congiunto, per la intrinseca connessione e la congiunta sovrapposizione di errores in iudicando in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto i quali ricondurre la verifica della esistenza del rapporto di mediazione, fatti che si assumono travisati con rilevanti vizi della motivazione.

Dovendosi applicare il regime processuale anteriore a quello dei quesiti, ratione temporis, entrambi i motivi risultano manifestamente infondati, per la ragione che le censure si risolvono in una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici dell’appello, che dapprima – ff 7 a 9 della motivazione – hanno proceduto ad un esame analitico e completo delle prove, e quindi hanno concluso per la esistenza di una attività di intermediazione che ha contribuito alla realizzazione dello affare, giuridicamente valida e quindi idonea a fondare la pretesa del pagamento della provvigione. Vedi le chiare ed esaurienti conclusioni motivate – a pag 11 e successive – nella sentenza. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento delle prove, espresso con motivazione congrua ed analitica e giuridicamente corretta, che rende il ricorso manifestamente infondato. Vedi per utili riferimenti Cass. 16 maggio 2003 n. 7635 e 19 marzi 2009 n. 6694.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente SOGERAL srl a rifondere allo Studio Immobiliare Brendatore sas le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-07-2011, n. 6327 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 10 agosto 2007 e depositato il successivo 12 ottobre la sig.ra N.G. ha impugnato il decreto del 25 giugno 2007 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Monte Favino n. 10, in quanto occupato sine titulo.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza n. 4987 del 2 novembre 2007 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29666

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l’ordinanza sopra indicata, ha rigettato l’istanza presentata ex art. 309 c.p.p., nell’interesse di L.D.G. e F.V., contro il provvedimento datato 13 gennaio 2001, con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva applicato la misura della custodia carceraria nei confronti dei prevenuti in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e continuata (artt. 110, 56 e 81 cpv., art. 629, comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 2, n. 3, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7) in danno di I. A.S. e D.M.G..

2. Contro la predetta ordinanza ricorrono per cassazione, con separati atti d’impugnazione iscritti in distinti prodecimenti (14606/11 e 16504/11), entrambi gli indagati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

All’odierna udienza, fissata ex art. 127 c.p.p., i procedimenti sono stati riuniti in considerazione dell’identità di imputazione provvisoria e stratta connessione delle questioni dedotte.

Motivi della decisione

1. Tra gli altri motivi, è stato dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 203, 266, 267 e 271 c.p.p., e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni, su cui il Tribunale del riesame ha fondato la sua valutazione.

I ricorrenti hanno contestato la validità dei decreti con i quali il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato le intercettazioni che lo riguardavano, ricordando che essi avevano avuto origine dagli esiti dell’originaria intercettazione disposta, con decreto del P.M. datato 24.1.2009 (tempestivamente convalidato dal g.i.p.), a carico dell’ I. per gravi indizi di reato prospettati con nota della DIA del 21 gennaio 2009, che riteneva la sussistenza dei predetti indizi sulla base di "riservate acquisizioni investigative". 2. Il motivo è fondato. Le predette "riservate acquisizioni investigative", cioè le informazioni acquisite da informatori confidenziali, non possono costituire indizi di reato, da porre a base delle successive autorizzazioni alle intercettazioni, per l’inequivoco disposto dell’art. 203 c.p.p., comma 1 bis, e art. 267, comma 1 bis, c.p.p. (introdotti dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, artt. 7 e 10), secondo cui le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria sono inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari, se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni.

Come esattamente osservano i ricorrenti, queste disposizioni, che attuano i principi dell’art. 111 Cost. (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), impongono che al provvedimento del g.i.p. e a quello urgente del P.M. in materia di intercettazioni rimanga estraneo tutto ciò che proviene da fonti anonime o comunque ignote, come tali non assoggettabili a verifica giurisdizionale fino al momento dell’identificazione delle stesse.

3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Palermo per nuovo esame.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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